1.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 51/9


AYUDAS ESTATALES — ITALIA

Ayuda estatal — C 29/2004 (ex N 328/2003) — Proyecto de ley regional, Resolución de la Junta Regional no 16/54 de 17.6.2003. «Ayudas en favor de la fábrica de azúcar Villasor por las pérdidas debidas a los periodos de sequía de los años 2001 y 2002» (Cerdeña)

Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 51/07)

Por carta de 8.9.2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con las ayudas antes citadas.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las ayudas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura

Dirección H2

Despacho: Loi 130 5/120

B-1049 Bruselas

Fax: 00 32 2 2967672

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

La ayuda prevé indemnizar parcialmente a la fábrica de azúcar Villasor, gestionada por la sociedad Sadam ISZ, con un importe máximo por tonelada de azúcar producida correspondiente a la incidencia máxima, en relación con un año normal, de los costes fijos en los que el establecimiento haya incurrido a raíz de una reducción de las aportaciones de remolacha superior al 20 % (zonas agrícolas desfavorecidas) o al 30 % (otras zonas), debida a la importante sequía que afectó a la región de Cerdeña durante los años 2001 y 2002.

La cuantía del daño sufrido por Sadam ISZ fue calculada por las autoridades regionales en función de los datos de los balances de la sociedad relativos al periodo de 1998 a 2002 y cuantificada en 6 858 448 €. La ayuda que las autoridades italianas se proponen conceder es de 3 500 000 €, lo que corresponde al 51 % del daño, y se haría efectiva en forma de subvención a fondo perdido. La ayuda no es acumulable con otras ayudas.

En la fase actual, la Comisión alberga dudas acerca de la compatibilidad de esta medida con el mercado común, dado que:

las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (en lo sucesivo, «las directrices») no incluyen normas que regulen las ayudas destinadas a indemnizar las pérdidas sufridas por instalaciones agroindustriales de transformación como consecuencia de situaciones climáticas adversas y que hayan afectado a la producción agrícola de base, pero sí prevén, en el punto 11.3.8 que en principio una ayuda comprendida en el punto 11.3 no puede concederse sino a agricultores o a organizaciones de productores a las que estos pertenezcan, en cuyo caso, la cuantía de la ayuda no deberá en ningún momento sobrepasar la pérdida sufrida por el agricultor,

en lo que atañe al sector agrícola, la Comisión siempre ha considerado que lo dispuesto en el punto 11.3. de las directrices no era aplicable a las instalaciones agroindustriales transformadoras por tener estas últimas, a su juicio, flexibilidad para la gestión de sus fuentes de abastecimiento,

en este sentido y, puesto que las autoridades italianas no han señalado otros fundamentos jurídicos para el examen y eventual aprobación de la medida prevista por la Resolución de la Junta Regional no 16/54 de 17 de junio de 2003, no puede descartarse en la fase actual que la ayuda prevista constituya una ayuda de funcionamiento, o, dicho de otro modo, una ayuda que tiene por objeto eximir a la empresa de unos gastos derivados de su gestión y actividades habituales que normalmente corren a su cargo,

los datos enviados por las autoridades italianas y otros que obran en poder de la Comisión parecen indicar que la sociedad Sadam ISZ y las empresas, particularmente la Società Adriatica Marchigiana y FINBIETICOLA Spa, a las que pertenece directa o indirectamente estarían en condiciones de hacerse cargo de la merma de rentabilidad de esta instalación,

por último, y como complemento a lo anteriormente expuesto, aunque la aplicación a Sadam ISZ de los principios de indemnización previstos en el punto 11.3.2 de las directrices para los productores de base resultara aceptable (circunstancia que no se da en la fase actual, como ya se ha señalado), sería incorrecto el periodo de referencia utilizado por las autoridades italianas para el cálculo de las pérdidas y, por consiguiente, de la ayuda.

TEXTO DE LA CARTA

«Con la presente ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

PROCEDIMENTO

Con lettera del 22.7.2003, protocollata il 24.7.2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Con lettera del 27.11.2003, protocollata l'8.12.2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane con lettera del 19.9.2003 (AGR 024658).

Con lettera del 4.2.2004 (AGR 03408) i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane un termine di 2 mesi per completare l'esame dei documenti richiesti trasmessi in allegato alla lettera del 27.11.2003.

Con lettera del 24.6.2004, protocollata il 30.6.2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane con lettera del 30.3.2004 (AGR 09094).

DESCRIZIONE DELLA MISURA FATTA DALLE AUTORITÀ ITALIANE

Titolo

1.

“Aiuti allo zuccherificio di Villasor per i pregiudizi causati da eccezionali calamità atmosferiche verificatesi negli anni 2001 e 2002”

Base giuridica

2.

Disegno di legge regionale – Deliberazione della Giunta regionale n. 16/54 del 17.6.2003.

Stanziamento

3.

3 500 000 euro (stanziamento messo a disposizione dal bilancio regionale annuale 2003).

Beneficiario

4.

Zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, il cui capitale appartiene dal mese di dicembre 2003 alla Società Adriatica Marchigiana Srl (SAM) e a FINBIETICOLA Spa. La SAM è proprietà del gruppo Sadam. Le principali associazioni di bieticoltori italiani fanno capo alla finanziaria FINBIETICOLA Spa.

Obiettivo

5.

Questa misura intende indennizzare parzialmente lo zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ, di un importo per tonnellata di zucchero prodotto pari alla maggiore incidenza, riferita ad un anno normale, dei costi fissi sopportati dallo stabilimento derivanti dalla riduzione dei conferimenti di barbabietole determinati dagli eccezionali eventi siccitosi verificatisi negli anni 2001 e 2002.

6.

A questo proposito le autorità italiane hanno presentato un fascicolo contenente i dati meteorologici relativi agli ultimi 10 anni redatto dal Servizio agrometeorologico regionale (SAR) per la Sardegna (1), per dimostrare l'esistenza della siccità.

7.

Per quanto concerne la produzione di barbabietole, i dati forniti dalle autorità competenti mostrano una riduzione dei conferimenti allo zuccherificio - rispetto al periodo di riferimento 1998-2000 - del 39 % nel 2001 e del 68 % nel 2002. Va ricordato che la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti ai produttori agricoli sardi ai sensi del punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo per i danni subiti in conseguenza del citato evento siccitoso (2).

Calcolo del danno

8.

Le autorità regionali hanno calcolato il danno subito da Sadam ISZ sulla base dei dati ricavati dai bilanci della società dal 1998 al 2002 e lo hanno quantificato in 6 858 448 euro (3). Le autorità italiane hanno considerato come costi fissi: il personale stabile, le manutenzioni (servizi dei terzi e prelievi di magazzino), le spese generali, gli ammortamenti e gli oneri finanziari (4). Per il calcolo dell'incidenza normale dei costi fissi per tonnellata di zucchero prodotto esse hanno considerato come periodo di riferimento gli anni 1998-2000. In questo periodo l'incidenza dei costi fissi sul prodotto è stata di 166,61 euro/t (5). L'incidenza dei costi fissi sul prodotto nel 2001 è stata di 287,95 euro/t (6) e nel 2002 di 569,18 euro/t (7). La maggiore incidenza dei costi fissi in relazione al periodo di riferimento nel 2001 è di 121,34 euro/t e nel 2002 di 402,58 euro/t (8). Nel 2001 il danno è stato quantificato in 2 427 278 euro e nel 2002 in 4 431 170 euro (9) per un totale di 6 858 448 euro.

Importo dell'aiuto

9.

3 500 000 EUR, pari al 51 % del danno calcolato come indicato al punto 8.

Misure

10.

Sovvenzione a fondo perduto.

Cumulo degli aiuti

11.

Il presente aiuto non è cumulabile con altri aiuti.

GIUSTIFICAZIONE DELL'AIUTO PROPOSTA DALLE AUTORITÀ ITALIANE

Base giuridica

12.

Secondo le autorità italiane le misure in oggetto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del trattato in quanto destinate ad ovviare ai danni arrecati alle materie prime utilizzate da Sadam ISZ per la produzione di zucchero da un fenomeno meteorologico assimilato a una calamità naturale (i danni causati dalla siccità nel biennio 2001-2002 alla produzione di barbabietole hanno raggiunto la soglia del 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 % nelle altre zone, conformemente al punto 11.3.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo (10)). Le autorità italiane ritengono che questa interpretazione sia in linea con la prassi applicativa della Commissione (11), laddove esista uno stretto nesso di interdipendenza fra la produzione agricola di base e i processi di trasformazione agroindustriale e in particolare qualora l'impresa agroindustriale non possa disporre di fonti di approvvigionamento alternative.

L'evento siccitoso

13.

In Sardegna l'approvvigionamento idrico rappresenta un problema di grande rilevanza. Nel 1995, a seguito dei lunghi periodi di siccità che hanno pregiudicato il sistema produttivo dell'isola, il presidente del Consiglio dei ministri nominò un commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna (12), responsabile della gestione delle risorse idriche nella regione, della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture a breve e medio termine. Le autorità regionali, di concerto con il commissario governativo, hanno elaborato e avviato misure e opere per la gestione delle risorse idriche regionali e il miglioramento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico sull'isola (13).

14.

Per quanto attiene la siccità, le autorità italiane hanno affermato che nel periodo 1990-2002 la Sardegna ne è stata colpita sei volte negli anni 1995, 1997, 2000, 2001 e 2002 ma che la produzione di barbabietole ha ricevuto aiuti nel 1995 (solo nella provincia di Cagliari, circa 1 570 ha), nel 2000 (le colture a secco delle province di Cagliari – 95 ha – e di Oristano – 118 ha), nel 2001 e nel 2002 (tutto il territorio).

15.

Basandosi sul dossier meteorologico redatto dal SAR, le autorità italiane affermano che le precipitazioni nel periodo considerato (2001-2002) sono state anomale. Durante il periodo febbraio–agosto 2001 è piovuto il 50 % in meno rispetto alla media climatica. I mesi da giugno a agosto sono stati assolutamente secchi. La successiva stagione invernale (da ottobre 2001 a marzo 2002) è stata la più secca degli ultimi cento anni, seguita dalla stagione estiva (da giugno 2002 a agosto 2002) più piovosa degli ultimi 60 anni. Tuttavia le precipitazioni estive, anche se abbondanti, non sono state in grado di compensare il deficit idrico successivo a una stagione invernale straordinariamente secca.

16.

Il fatto che la stagione invernale 2001/2002 sia stata la più secca degli ultimi cento anni è molto importante per la valutazione del fenomeno come tale e in relazione alla coltura della barbabietola.

17.

In Sardegna la stagione invernale coincide con la stagione delle piogge e in essa si concentra l'80 % del cumulo annuale delle precipitazioni. Nelle zone di maggior produzione bieticola dell'isola (Cagliari ed Oristano) durante la stagione invernale 2001/2002 le precipitazioni sono state del 51,5 % inferiori alla media.

18.

La programmazione della coltivazione di barbabietole da zucchero è notevolmente influenzata sia dalla disponibilità idrica dei terreni nel periodo settembre-gennaio che dalle prospettive di utilizzo delle acque contenute negli invasi artificiali e nei serbatoi per l'irrigazione dei terreni agricoli.

19.

Le quantità di acqua disponibili negli invasi artificiali e nei serbatoi nel periodo considerato sono state tra le più basse mai registrate. Nell'inverno 2001-2002 queste riserve non si sono ricostituite, contrariamente all'usuale andamento meteorologico sardo.

20.

Per affrontare questa situazione l'autorità competente (commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, cfr. punto 13 e segg.) ha emanato diverse ordinanze per regolamentare la distribuzione delle acque per usi civili, agricoli e industriali fino al 31.12.2002. Esse fissano le quantità massime in metri cubi d'acqua a disposizione dei vari settori del sistema di distribuzione, gli orari di distribuzione dell'acqua potabile (6/9 ore al giorno) le quantità a disposizione dei settori produttivi (industria, agricoltura, allevamento) e vietano durante il periodo l'utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione di colture, di parchi e giardini pubblici e privati e delle strade.

21.

La diretta conseguenza di questa siccità invernale, associata all'impossibilità di utilizzare le risorse idriche per l'irrigazione, è stata una vistosa riduzione della superficie complessiva dedicata alla coltivazione della barbabietola per la campagna 2002. La superficie coltivata nel 2002 è stata di 2 574 ettari, cioè il 56 % in meno rispetto ai terreni coltivati nel periodo 1998/2000 (la media del periodo è di 5 641 ettari).

Il mercato dello zucchero

22.

Secondo le autorità italiane, nel settore della produzione dello zucchero le componenti agricole e industriali sono strettamente legate e interdipendenti.

23.

L'esistenza di un impianto di trasformazione di barbabietole dipende dall'esistenza di un adeguato bacino di conferimento del prodotto di base. La barbabietola ha come unico utilizzo la produzione di zucchero senza nessun'altra possibile destinazione; l'attività di uno zuccherificio, d'altra parte, consiste esclusivamente nel trasformare barbabietole in zucchero.

24.

A causa delle caratteristiche fisiologiche, le radici della barbabietola devono essere estirpate nel breve periodo in cui la concentrazione zuccherina è più elevata e devono essere trasportate rapidamente (entro 36 ore dall'estirpo) all'impianto di trasformazione per non perdere il loro contenuto in zucchero e non essere attaccate dagli agenti fungini che le renderebbero inutilizzabili. Per questo motivo le campagne di raccolta e di lavorazione devono essere molto brevi. Per lo stesso motivo i bacini di approvvigionamento si trovano di solito in un raggio di 80-100 chilometri dagli stabilimenti di trasformazione.

25.

Le autorità italiane ricordano anche che la produzione di zucchero è regolamentata dal 1968 dall'Organizzazione comune dei mercati (14) nel settore dello zucchero (OCM) sulla cui base, per poter beneficiare dei prezzi e delle entrare garantite dall'OCM, gli zuccherifici sottoscrivono contratti con i produttori di barbabietole del loro bacino di approvvigionamento per le quote di produzione di zucchero “A+B”, loro attribuite dallo Stato (15).

26.

Lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote “A+B” non può beneficiare di misure interne di sostegno né essere commercializzato liberamente sul mercato comune. Esso può costituire oggetto di un “riporto” alla campagna successiva: in altri termini, la produzione è per così dire differita di un anno. Lo zucchero fuori quota che non viene riportato deve essere esportato senza restituzione: si tratta dello zucchero “C”. Il suo valore dipende dal prezzo dello zucchero sul mercato mondiale e le barbabietole utilizzate sono pagate a un prezzo non garantito.

L'approvvigionamento da altri bacini di produzione e il suo trasporto

27.

Di conseguenza, lo zuccherificio e le aziende agricole che la riforniscono di norma programmano con contratti di coltivazione le superfici da coltivare la cui produzione di saccarosio non è superiore alle quote A+B attribuite dallo Stato allo zuccherificio.

28.

In tale contesto è difficile che uno zuccherificio possa approvvigionarsi in un bacino di produzione di barbabietole diverso dal “proprio”, sia a causa della limitata disponibilità del prodotto da trasformare al di fuori di un contratto di coltivazione, sia perché i bacini bieticoli alternativi devono essere sufficientemente vicini per garantire un prodotto utilizzabile e perché devono esistere accordi in tal senso tra le società di trasformazione dello zucchero.

29.

Lo zuccherificio Sadam ISZ di Villasor è il solo stabilimento di trasformazione della Sardegna (una delle più grandi isole del Mediterraneo) e il “suo” bacino di approvvigionamento è concentrato nel sud sud-ovest dell'isola (soprattutto nelle province di Cagliari e di Oristano). Il bacino bieticolo più vicino si trova nell'Italia continentale, a più di 250 km di distanza (di cui 180 km di mare).

30.

L'approvvigionamento di prodotti di base da trasformare (qualora fossero disponibili in quantità rilevanti) da un bacino “alternativo” così distante presenta diverse difficoltà, dato che il trasporto di un prodotto pesante e a rapido deterioramento come le barbabietole dovrebbe avvenire via mare. Si ritiene che il tempo necessario per caricare con un camion le barbabietole in Italia continentale e trasportarle in Sardegna sia di più o meno 5 giorni. Le barbabietole arriverebbero, al più presto, a due giorni e mezzo dal carico. Dato che la trasformazione di barbabietole, per essere conveniente, deve essere effettuata entro 36 ore, cioè entro un giorno e mezzo dall'estirpo, esse arriverebbero inutilizzabili a destinazione.

31.

Le autorità italiane hanno anche voluto dimostrare che un approvvigionamento di barbabietole dall'Italia continentale (qualora esse fossero disponibili e trasportabili in tempi ragionevoli) non è possibile, né sotto il profilo economico né sotto il profilo logistico.

32.

Per approvvigionare lo zuccherificio di Villasor con una quantità di barbabietole sufficiente per garantire la stessa produzione di zucchero del periodo normale 1998-2000 (31 535 t contro le 11 007 t prodotte nel 2002) sarebbero necessarie [150 000/200 000] (16) t di barbabietole (cioè 5 300 t al giorno). Per trasferire questa quantità allo stabilimento di trasformazione sarebbero necessari giornalmente 177 camion da 30 t ciascuno. I giorni disponibili per il trasferimento sono 5 alla settimana, ma dato che lo zuccherificio lavora in continuo, la quantità di barbabietole da trasportare è di 7 400 t/giorno pari cioè a 247 camion/giorno. Considerata la durata del viaggio di andata e ritorno tra il bacino di approvvigionamento e lo zuccherificio (5 giorni), sarebbero necessari 1 235 camion alla settimana per più di un mese. Ciò si tradurrebbe in un costo supplementare per le due campagne 2001 e 2002 di circa 10 188 000 euro.

33.

Un altro elemento importante dal punto di vista logistico: la raccolta e la trasformazione di barbabietole avviene in estate, periodo durante il quale sui collegamenti tra la Sardegna e l'Italia continentale si registra un traffico turistico particolarmente elevato.

La filiera agroindustriale dello zucchero nell'economia dell'isola

34.

Le autorità italiane sottolineano l'importanza della filiera agroindustriale dello zucchero nell'economia dell'isola, per cui l'amministrazione regionale ha elaborato un piano di ristrutturazione del settore, la cui attuazione è iniziata nel 1999 con il piano di investimento industriale dello zuccherificio di Villasor (17) e l'elaborazione di un piano regionale bieticolo di cui alla misura 4.9 N del Programma operativo regionale approvato dalla Commissione (18).

35.

Per quanto attiene il piano industriale dello zuccherificio di Villasor, le prospettive di disponibilità di barbabietole da zucchero in Sardegna, elaborate sulla base delle campagne dal 1990 al 1999, hanno confermato la possibilità per la società di raggiungere il punto di equilibrio tecnico ed economico dello stabilimento che, dopo la ristrutturazione completata nel 2002, sarebbe stato conseguito con la trasformazione delle barbabietole prodotte da un bacino di produzione di circa 7 500 ettari (19).

36.

Le autorità italiane sottolineano anche l'importanza e la fiducia di cui gode il settore dello zucchero complessivamente considerato nelle prospettive di sviluppo delle attività produttive sarde: nella loro lettera del 30.6.2004 esse affermano che, di fronte al rilevante passivo del bilancio 2003, i soci privati della società Sadam ISZ (FINBIETICOLA Spa e la SAM, che appartiene al gruppo Sadam Eridania Spa) si sono fatti carico di tutti i rischi di impresa, effettuando, nel dicembre 2003 una ricapitalizzazione con un versamento di 5 039 393 euro. A seguito di questa operazione, il socio pubblico Sviluppo Italia Spa, titolare di una quota pari al 20 % del capitale sociale, non avendo concorso, pro quota, alla ricapitalizzazione, è uscito dalla compagine societaria.

VALUTAZIONE

Esistenza dell'aiuto

37.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

38.

La misura in oggetto, finanziata con fondi della regione Sardegna, va a beneficio di un'impresa situata nella regione che ottiene così un vantaggio economico di cui non avrebbe beneficiato nell'esercizio della sua attività e migliora la sua posizione sul piano della concorrenza rispetto alle altre imprese comunitarie che non ricevono gli stessi aiuti. La misura è concessa anche a un'impresa che esercita la sua attività in un mercato internazionale concorrenziale: sulla base dei dati a disposizione della Commissione, l'Italia occupa una posizione importante nella produzione di zucchero (20). Poiché gli aiuti in questione falsano o rischiano di falsare la concorrenza e pregiudicano il commercio tra gli Stati membri, trova applicazione l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Compatibilità degli aiuti

39.

Per valutare se un aiuto può beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, la Commissione fa riferimento in generale alla normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione (21) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli oppure, ove detto regolamento non si applichi, agli Orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso “gli orientamenti”).

40.

Ora, nessuno dei due testi disciplina gli aiuti destinati a compensare le perdite degli impianti agroindustriali di trasformazione derivati da condizioni climatiche sfavorevoli che hanno colpito la produzione agricola di base.

41.

Il regolamento (CE) n. 1/2004 disciplina esclusivamente gli aiuti a favore dei premi di assicurazioni delle aziende agricole che assicurano la produzione primaria di prodotti agricoli, considerandoli, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati a promuovere lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, senza alterare la condizione degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

42.

Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono al punto 11.3.8 che, di norma, un aiuto di cui al punto 11.3 può essere versato solo agli agricoltori o alle associazioni di produttori di appartenenza e in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. La Commissione considera gli aiuti di cui al punto 11.3 compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato a talune condizioni.

43.

Per quanto attiene al settore agricolo, la Commissione ha sempre ritenuto (22) che le disposizioni del punto 11.3 degli Orientamenti non siano applicabili agli impianti agroindustriali di trasformazione che, a suo giudizio, dispongono di flessibilità per gestire i loro approvvigionamenti. Ciò può ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e/o una minore redditività, ma non sembra giustificare l'applicazione diretta delle norme applicabili alla produzione agricola.

44.

Poiché le autorità italiane non hanno fornito altre basi giuridiche per l'esame e per l'eventuale autorizzazione degli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 16/54 del 17 giugno 2003, non può escludersi, in questa fase, che l'aiuto previsto costituisca un aiuto al funzionamento, in altre parole un aiuto che mira a liberare l'impresa dei costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nella sua gestione corrente o nello svolgimento delle sue attività normali. In linea di principio tali aiuti devono essere considerati incompatibili con il mercato comune.

45.

Inoltre, i dati trasmessi dalle autorità italiane e quelli di cui dispone la Commissione sembrano indicare che la società Sadam ISZ e le società – in particolare SAM (23) e FINBIETICOLA Spa (24) – cui essa appartiene direttamente o indirettamente, sarebbero in grado di sopportare la diminuzione di redditività di questo impianto.

46.

Infine, in subordine, anche se l'applicazione nei confronti di Sadam ISZ del principio della compensazione di cui al punto 11.3.2 degli Orientamenti comunitari per i produttori di base potesse essere ritenuta accettabile (quod non, in questa fase della procedura, come indicato sopra), il periodo di riferimento utilizzato dalle autorità italiane per il calcolo dell'aiuto sarebbe errato.

DECISIONE

47.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

48.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale presso il beneficiario.

49.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Il Consorzio S.A.R. Sardegna s.r.l. — i cui soci sono la Regione autonoma della Sardegna, l'Ente regionale di assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.), il Centro regionale agrario sperimentale della Sardegna (C.R.A.S.), la Stazione sperimentale del sughero, l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari – è la persona giuridica che gestisce il Servizio agrometeorologico regionale per la Sardegna (SAR). Il SAR è il servizio pubblico di agrometeorologia della Sardegna.

(2)  Aiuto di Stato N 331/2002, C(2002) 3211 del 2.9.2002, GU C 238 del 3.10.2002, pag. 9.

(3)  Le autorità competenti hanno trasmesso alla Commissione il bilancio e il prospetto del loro calcolo del danno con lettera del 27.11.2003.

(4)  Dagli ammortamenti degli anni 2000-2002 le autorità competenti hanno sottratto il 27,2 %, pari al tasso di aiuto che Sadam Spa ha ricevuto come aiuto di Stato per gli investimenti realizzati per la ristrutturazione dello stabilimento di trasformazione di Villasor. Aiuto di Stato N 157/99, decisione (2000) D/103781 del 19.5.2000, GU C 175 del 24.6.2000.

(5)  Per il periodo di riferimento complessivo il totale dei costi fissi è di 15 762 413,37 euro e il totale della produzione di zucchero è di 94 609 tonnellate (15 762 413,37 : 94 609 = 166,61 euro/t).

(6)  Nel 2001 i costi fissi ammontavano a 5 760 061,14 euro e la produzione di zucchero a 20 004 tonnellate (5 760 061,14 : 20 004 = 557 540 euro/t).

(7)  Nel 2002 i costi fissi ammontavano a 6 265 000,70 euro e la produzione di zucchero a 11 007 tonnellate (6 265 000,70 : 11 007 = 1 102 093 euro/t).

(8)  Nel 2001 (287,95 - 166,61) = 121,34 euro/t nel 2002 (569,18 - 166,61) = 402,58 euro/t.

(9)  Nel 2001 (121,34 x 20.004) = 2 427 278 euro, nel 2002 (402,58 euro x 11 007 t) = 4 434 170 euro.

(10)  Al punto 11.3.1 degli Orientamenti comunitari la Commissione afferma che ha sempre «considerato che avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Tuttavia, a causa di danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali aventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche delle misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate da adeguate informazioni meteorologiche.» (GU C 232 dell'1.2.2000, pag. 31).

(11)  A tal fine esse citano la decisione della Commissione del 5.11.2000 adottata nei confronti dell'aiuto di Stato N 185/2000 (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 6). Nel caso di specie la Commissione aveva ritenuto che l'indennizzo a favore delle imprese di depurazione di molluschi in seguito all'inquinamento causato dalle mucillagini nel 1997 fosse conforme all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato in quanto aiuto destinato a rimediare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi straordinari.

(12)  Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 2409 del 28.6.1995.

(13)  Tutti questi provvedimenti sono descritti nella lettera del 30.6.2004.

(14)  Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(15)  I prezzi comunitari sono garantiti solo per la produzione sotto quota. Lo zucchero di quota è ripartito in quote A e B fissate dallo Stato membro. Ogni Stato membro suddivide le quote per zuccherificio e ogni stabilimento industriale converte le sue quote in «diritti di conferimento» per ogni coltivatore.

(16)  La quantità esatta è informazione è coperta dal segreto d'ufficio, come richiesto delle autorità italiane viene qui indicata una forchetta di valori.

(17)  Realizzato con un intervento dello Stato, si veda nota n. 4.

(18)  Le autorità italiane hanno indicato che i fondi messi a disposizione degli stabilimenti bieticoli sardi per l'attuazione delle misure previste dal POR nel corso dei primi due anni di applicazione sono stati completamente utilizzati.

(19)  Le autorità italiane hanno trasmesso i dati delle produzione di barbabietole e di zucchero riferiti al periodo 1991-1999 con lettera del 30.6.2004.

(20)  Per lo zucchero: 1 318 000 tonnellate nel 2002, pari all'8,8 % della produzione europea (fonte: EUROSTAT).

(21)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(22)  Cfr. le decisioni della Commissione adottate nei confronti degli aiuti di Stato C 4/2001 (ex N 745/2000) del 2.2.2001 (GU C 263 del 19 settembre 2001, pagg. 16-21) e C 5/2001 (ex 775/2000) del 17.1.2001 e del 16.3.2004.

(23)  SAM srl è una società controllata da Sadam Spa. Il gruppo Sadam detiene il 35 % della produzione nazionale di zucchero.

(24)  FINBIETICOLA Spa ha fra le sue missioni la partecipazione alle industrie saccarifere italiane, di cui essa possiede partecipazioni nel capitale.