Ayudas estatales — Italia — Ayuda C 12/2002 (ex N 847/2001) — Ayuda ambiental a Acciaierie Valbruna, acero CECA — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
Diario Oficial n° C 081 de 04/04/2002 p. 0005 - 0010
Ayudas estatales - Italia Ayuda C 12/2002 (ex N 847/2001) - Ayuda ambiental a Acciaierie Valbruna, acero CECA Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión (2002/C 81/03) (Texto pertinente a efectos del EEE) Por carta de 27 de febrero de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA en relación con la ayuda antes citada. Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia Dirección H Registro de ayudas estatales B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 12 42. Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente. RESUMEN 1. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA Por carta de 27 de diciembre de 2001, Italia notificó a la Comisión su intención de conceder una ayuda de 4426397 euros para nueve proyectos que Acciaierie Valbruna SpA tenía previsto llevar a cabo en su planta de Bolzano. Los costes que se han considerado subvencionables ascienden a 15503520 euros. 1.1. Se ha considerado que cinco proyectos están destinados a ahorrar energía. Se trata de: i) un nuevo horno de recalentamiento de palanquilla; ii) una nueva instalación de tratamiento térmico de bobinas de un diámetro de 5,5-12,5 mm; iii) una nueva instalación de tratamiento térmico de bobinas de un diámetro de 13-32 mm; iv) un nuevo horno continuo, v) la modernización de la central de acumulación de aire comprimido y de las instalaciones de producción de oxígeno y nitrógeno. El coste total de estos proyectos es de 12498257 euros. Las autoridades italianas han deducido 919810 euros correspondientes al ahorro de energía que se conseguirá a lo largo de los cinco primeros años de la inversión. La ayuda asciende a 3473534 euros (el 30 % de los costes subvencionables). Las instalaciones que acaban de enumerarse reemplazarán a las ya existentes, que datan de los años setenta pero que, según un peritaje presentado, podrían seguir en funcionamiento hasta 2010. El ahorro de energía que se conseguirá con estas inversiones permitirá reducir las emisiones de CO2 en 11629 t, en consonancia, según las autoridades italianas, con los requisitos del Protocolo de Kioto. Según la notificación, no hay normas u obligaciones legales que impongan límites al consumo de energía o a las emisiones de CO2 de la empresa. 1.2. Se ha considerado que cuatro proyectos tienen por finalidad la protección del medio ambiente en general. Se trata de: i) Intervenciones en el taller de fundición (instalaciones para regular automáticamente el proceso de fundición y la postcombustión de gases; costes subvencionables: 206583 euros; ayuda: 61975 euros y en el área de escoria (nuevo sistema de recogida de residuos, construcción de un almacén de manipulación y almacenamiento de escoria con cierre automático, instalación de extracción de polvo; costes subvencionables: 619749 euros; ayuda: 131697 euros). ii) Nuevas instalaciones de extracción y distribución de agua. Actualmente el agua utilizada en el proceso de producción se extrae de unos pozos situados en el recinto de la empresa y se distribuye a las distintas instalaciones; una vez utilizada el agua se purifica y se conduce a la red general. Las instalaciones actuales datan de los años 70. Habida cuenta de las nuevas normas de 1999-2000 sobre aguas residuales industriales, la empresa ha decidido reducir drásticamente el consumo de agua: de 7254000 m3 en 1999 a 1000000 m3 en 2003 instalando una nueva red en circuito cerrado que permitirá reutilizar el agua. Costes subvencionables: 1704308 euros; ayuda: 511292 euros. iii) Sustitución de las paredes y el tejado de la acería, que están construidos con amianto. Costes subvencionables: 258228 euros; ayuda: 38734 euros. iv) Nuevo equipo de extinción del fuego y de prevención de incendios. Costes subvencionables: 877976 euros. Se ha considerado que parte de los costes subvencionables 361520) euros están destinados a la adaptación a nuevas normas (ayuda: 54228) y el resto 516457 euros) a superar normas vigentes (ayuda: 154937 euros). Según la notificación, las inversiones para la protección del medio ambiente en general no se traducirán en una reducción de los costes. Asimismo, según la notificación no aumentará la capacidad de producción de la planta de Bolzano. Antes bien, se reducirá a menos de la mitad la capacidad comunicada a la Comisión en el marco de su informe anual sobre inversiones. Por el contrario, la producción crecerá considerablemente. 2. EVALUACIÓN Acciaierie Valbruna SpA fabrica productos que figuran en el anexo I del Tratado CECA. Por lo tanto, es una empresa en el sentido del artículo 80 de ese Tratado a la que es aplicable la Decisión n° 2496/96/CECA (en adelante, "Código de ayudas a la siderurgia"). El Código de ayudas a la siderurgia contempla, en su artículo 3, la posibilidad de que las empresas siderúrgicas reciban ayuda para inversiones ambientales. Las condiciones que han de cumplir tales ayudas para ser consideradas compatibles con el mercado común figuran en el Anexo del Código de ayudas a la siderurgia y en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 72 de 10 de marzo de 1994 (en lo sucesivo denominadas "Directrices medioambientales de 1994"). 2.1. Inversiones relativas al ahorro de energía En el presente caso, la Comisión constata que los proyectos descritos en el punto 1.1, que están considerados proyectos cuya finalidad es el ahorro de energía, tienen por objeto instalaciones de producción que datan de los años setenta y ochenta que serán reemplazadas o modernizadas. La Comisión también toma nota de que estas inversiones traerán consigo aumentos significativos de la producción. Así las cosas, la Comisión duda que no sean inversiones generales que no pueden ser objeto de ayuda. Además, la Comisión considera normal que una instalación nueva sea más eficiente desde el punto de vista energético que una que ya tenga veinte o treinta años de antigüedad. En cualquier caso, según el punto 3.2.1 de las Directrices medioambientales de 1994, "si se crean nuevas instalaciones o se sustituyen unas por otras, no será subvencionable el coste de la inversión inicial para crear o sustituir la capacidad productiva si no hay una mejora de los resultados medioambientales". La Comisión observa que, salvo por la deducción hecha para tener en cuenta el ahorro de energía, las autoridades italianas han considerado subvencionable el coste total de las instalaciones. Además, según el anexo al Código de ayudas a la siderurgia, hay que deducir las ventajas que se deriven de las inversiones en términos de menores costes de producción. A este respecto, la Comisión constata, en primer lugar, que la deducción efectuada por las autoridades italianas en concepto de ahorro de energía (0,92 millones de euros) no corresponde a las cifras proporcionadas por la empresa (2,26 millones de euros). En segundo lugar, observa que la evaluación del ahorro de energía hecha por la empresa solamente tiene en cuenta el ahorro obtenido durante los primeros cinco años de la inversión. Sin embargo, el Código de ayudas a la siderurgia exige que se deduzcan todas las ventajas, por lo que habría que tener en cuenta toda la vida económica de las instalaciones. En tercer lugar, la Comisión observa que no se ha hecho ninguna deducción por las reducciones de costes derivadas del considerable aumento de la producción a que dan lugar las inversiones. La Comisión también observa que aproximadamente el 9 % de los gastos de inversión corresponden a imprevistos. La Comisión duda que pueda considerarse que tales costes están destinados a la protección del medio ambiente. 2.2. Inversiones para la protección del medio ambiente En cuanto a las intervenciones en el taller de fundición descritas en el inciso i) del punto 1.2, la Comisión observa que las nuevas instalaciones de regulación automática del proceso de fusión parecen ir destinadas simplemente a mejorar el proceso de producción y, de tener algún impacto medioambiental, no sería más que una consecuencia marginal de dicha mejora. Esta circunstancia, unida al hecho de que la producción de acero aumentará considerablemente en 2003 y se reducirá el consumo de materias primas por tonelada de acero producida, arroja aún más dudas acerca de la justificación medioambiental aducida para estas instalaciones. Además, la Comisión observa que la notificación no contiene información sobre los niveles máximos de substancias contaminantes impuestos por las normas legales vigentes. En estas circunstancias, la Comisión no puede determinar si la contribución a una mejora de la protección del medio ambiente es suficientemente importante para que la inversión pueda acogerse a un nivel más alto de ayuda. La notificación tampoco contiene dato alguno que demuestre que el inversor haya optado claramente por respetar unas normas más rigurosas que exijan una inversión adicional, como prevé el Código de ayudas a la siderurgia. En cuanto a las intervenciones en el área de escoria descritas en el inciso i) del punto 1.2, la Comisión observa que no se han facilitado datos sobre los niveles de substancias contaminantes existentes en ese área antes de la inversión, sobre los niveles impuestos por las nuevas normas obligatorias, ni sobre los niveles que se alcanzarán después de la inversión. Por lo tanto, la Comisión no puede evaluar si redundarán en una mejor protección del medio ambiente. En cualquier caso, como el nuevo almacén parece sustituir al viejo que se construyó en 1976, sólo pueden ser objeto de ayuda los gastos de adaptación de la fábrica o instalación existente destinados a cumplir las nuevas normas (inciso i) del punto b) del anexo al Código de ayudas a la siderurgia). Pero no se ha facilitado información al respecto. La Comisión también duda que estas intervenciones no permitan reducir los costes (menos residuos, menor consumo de materias primas gracias a un mayor reciclaje). Además, la Comisión observa que no se han facilitado detalles sobre las diferentes partidas de gastos de todas las intervenciones descritas en el inciso i) del punto 1.2. Por lo tanto, resulta imposible determinar si, tal como exigen las Directrices medioambientales de 1994, se limitan estrictamente a los costes de inversión adicionales necesarios para alcanzar los objetivos medioambientales. En cuanto al proyecto descrito en el inciso ii) del punto 1.2, no parece que la legislación de 1999/2000 imponga límites a la empresa. Además, la Comisión no está convencida de que el proyecto no se traduzca en una reducción de los costes (electricidad, purificación). Conforme al anexo al Código de ayudas a la siderurgia, se ha de tener en cuenta tal reducción de los costes. Por lo que atañe a los proyectos descritos en los incisos iii) y i o) del punto 1.2, la Comisión observa que su principal objetivo es mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo (o la seguridad de las instalaciones). La Comisión considera que, con ser meritorias, las inversiones destinadas a tal fin no pueden ser objeto de ayudas medioambientales y tampoco pueden acogerse a ayudas al amparo del Código de ayudas a la siderurgia. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, en esta fase del procedimiento la Comisión abriga dudas de que la ayuda arriba mencionada cumpla las normas establecidas en la Decisión de la Comisión n° 2496/96/CECA. CARTA "La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto citato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione della Commissione 2496/96/CECA. 1. PROCEDIMENTO 1) Con lettera del 20 dicembre 2001, registrata il 21 dicembre 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto a quattro progetti che saranno realizzati da Acciaierie Valbruna SpA nello stabilimento di Bolzano. Con lettera datata 27 dicembre 2001, registrata il 9 gennaio 2002, l'Italia ha inviato gli allegati alla lettera del 20 dicembre. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 2) Acciaierie Valbruna SpA è un produttore di acciaio inossidabile. 3) L'aiuto è concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla Legge Provinciale 13.12.1997, n. 4 'Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia'. L'aiuto è stato approvato il 10 dicembre 2001, fatta salva l'autorizzazione della Commissione europea. 4) L'aiuto riguarda nove progetti, cinque dei quali sono stati considerati come un aiuto al risparmio energetico e quattro come un aiuto alla tutela dell'ambiente. 5) I progetti volti al risparmio energetico sono i seguenti: 6) a) un nuovo forno di riscaldo delle billette in acciaio inossidabile per sostituire quello attuale, installato alla fine degli anni '70. Secondo la perizia fornita, tenuto conto dei miglioramenti apportati nel frattempo, il forno attuale potrebbe essere operativo fino al 2010. I costi totali ammontano a 5164569 EUR(1). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 182826 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 1494523 EUR; 7) b) un nuovo impianto per il trattamento termico dei rotoli di vergella con diametro di 5,5-12,5 mm. Quest'impianto tratterà i rotoli di vergella all'uscita del treno di laminazione in modo da evitare il riscaldo. Il costo totale ammonta a 2169119 EUR(2). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 103291 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 619748 EUR; 8) c) un nuovo impianto per il trattamento termico dei rotoli di vergella con diametro di 13-32 mm. Quest'impianto, analogamente a quello di cui al punto b), tratterà i rotoli di vergella provenienti direttamente dal treno di laminazione al fine di evitare il riscaldo. I costi totali ammontano a 1291142 EUR(3). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 26856 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'aiuto all'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 379286 EUR; 9) d) un nuovo forno continuo. Il costo totale ammonta a 2685576 EUR(4). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 103291 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto è di 774685 EUR. 10) Gli investimenti di cui alle lettere b), c) e d) sostituiranno parzialmente(5) il trattamento termico attualmente effettuato in forni a campana e in forni a carrello installati negli anni '70-'80. Secondo la perizia fornita, i forni a carrello potrebbero essere operativi fino al 2010. 11) e) La ristrutturazione degli impianti di produzione di aria compressa (inclusa l'installazione di due nuovi compressori a vite) e della fabbrica ossigeno e azoto (inclusa l'installazione di serbatoi criogenici). La stazione di produzione di aria compressa risale all'inizio degli anni '80, mentre l'impianto di produzione di ossigeno e azoto risale alla fine degli anni '80. Secondo la perizia fornita entrambi potrebbero essere operativi fino al 2010. Il costo totale ammonta a 1187851 EUR(6). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 503545 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 205292 EUR. 12) I risparmi energetici derivati dai suddetti investimenti consentirebbero una riduzione di 11629 tonnellate delle emissioni di CO2, che, a giudizio delle autorità italiane, sarebbe conforme con il protocollo di Kyoto. Secondo la notifica, non vi sono norme o obblighi di legge che impongano all'impresa in questione limiti in materia di consumo energetico e di emissioni di CO2. 13) I progetti volti alla protezione dell'ambiente sono i seguenti: 14) - Interventi nel processo di fusione (applicazione di nuove tecnologie per la regolazione automatica del processo di fusione e di attrezzatura per la postcombustione dei fumi) e nel parco scorie (nuovo sistema impiantistico per la raccolta dei vari metalli di scarto, costruzione di un apposito fabbricato dotato di sistemi di chiusura automatica per la manipolazione e lo stoccaggio delle scorie, installazione di un impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni polverose). Gli interventi nel processo di fusione (costo: 206583 EUR) sono destinati a migliorare la protezione dell'ambiente (aiuto: 61975 EUR). Gli investimenti nel parco scorie (costo totale: 877977 EUR di cui 619749 EUR sono stati considerati ammissibili) sono destinati a conformare gli impianti con le leggi vigenti (aiuto: 131697 EUR). Gli investimenti in questione consentirebbero infatti l'adeguamento o il superamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4.8.1999, n. 351. Non sono stati forniti chiarimenti sulle singole voci di spesa. 15) - Nuovi impianti per la captazione e rete di distribuzione delle acque di processo. Attualmente l'acqua per usi industriali viene prelevata da pozzi esistenti all'interno dello stabilimento e distribuita ai vari impianti di processo; le acque di post processo, dopo la loro bonifica, vengono scaricate nella rete pubblica. Gli impianti attuali risalgono agli anni '70. Considerata la nuova normativa sulle acque reflue industriali, la società ha deciso di ridurre drasticamente il consumo di acqua da 7254000 m3 nel 1999 a 1000000 m3 nel 2003 tramite la realizzazione di una nuova rete a circuito chiuso per la distribuzione delle acque di raffreddamento ai vari impianti di processo. I costi totali del progetto ammontano a 2169119 EUR, di cui 1704308 EUR sono stati considerati ammissibili. Questo progetto è considerato come destinato a migliorare la tutela dell'ambiente (aiuto: 511292 EUR). 16) - Rifacimento, con materiali ecologici, di pareti e coperture in amianto e cemento dei fabbricati industriali. I costi totali del progetto ammontano a 309874 EUR, di cui 258228 EUR sono stati considerati ammissibili. Il progetto è stato considerato come destinato all'adeguamento a nuove norme (aiuto: 38734 EUR). Non sono state fornite informazioni sulle singole voci di spesa. 17) - Nuove attrezzature per misure antincendio. Il costo totale del progetto ammonta a 1084559 EUR, di cui 877976 EUR sono stati considerati ammissibili. Una parte della spesa ammissibile (361520 EUR) è stata considerata come destinata all'adeguamento a nuove norme di legge (aiuto: 54228 EUR), mentre il resto (516457 EUR) sarebbe volto al superamento delle norme (aiuto: 154937 EUR). 18) Dalla notifica risulta che gli investimenti di cui ai punti 14)-17) non generano alcun risparmio sui costi. 19) La notifica indica che non vi è aumento della capacità produttiva dello stabilimento di Bolzano. Anzi, le capacità indicate alla Commissione nel quadro del censimento annuale degli investimenti saranno più che dimezzate. Sarà invece notevolmente aumentata la produzione: >SITIO PARA UN CUADRO> 20) Secondo la notifica, i livelli di sottoprodotti inerti ed inquinanti nell'acciaieria prima e dopo gli investimenti sono i seguenti: >SITIO PARA UN CUADRO> 3. VALUTAZIONE 21) Acciaierie Valbruna SpA fabbrica prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA. Si tratta pertanto di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato stesso, alla quale si applica la decisione 2496/96/CECA della Commissione (in appresso il Codice degli aiuti alla siderurgia). 22) Ai sensi dell'articolo 3 di detto Codice, le imprese siderurgiche possono ricevere aiuti destinati ad investimenti per la tutela dell'ambiente. I criteri per valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune figurano nell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia nonché nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994 (in appresso 'la disciplina ambiente del 1994'). 23) In base alla disciplina ambiente del 1994, gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati all'investimento in generale, sono esclusi dalla disciplina. Analogamente, in base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, è dovere della Commissione evitare, per tutti gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che siano concessi aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti e attrezzature. Pertanto la Commissione deve analizzare il contesto economico e ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione d'impianti o di attrezzature in servizio. In linea di massima, la decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche, tenuto conto dell'età dell'impianto e delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti. Perché il nuovo investimento possa beneficiare di un aiuto, l'impianto e le attrezzature esistenti sostituite dovranno avere una durata di vita residua significativa (almeno il 25 %). I costi ammissibili devono strettamente limitarsi ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale(7). 3.1. Investimenti volti al risparmio energetico 24) Nella fattispecie la Commissione rileva che i progetti di cui ai punti 6)-11), che sono considerati volti al risparmio energetico, riguardano impianti di produzione risalenti agli anni '70-'80 che dovranno essere sostituiti o ristrutturati. La Commissione rileva inoltre che tali investimenti si tradurranno in notevoli aumenti di produzione. Ciò premesso, la Commissione ritiene che possa trattarsi di investimenti generali che non sono ammissibili ad aiuto. D'altro canto la Commissione considera del tutto normale che un impianto nuovo sia più efficiente, sotto il profilo energetico, di un impianto risalente a venti o trenta anni fa. 25) In ogni caso, in base al punto 3.2.1 della disciplina ambiente del 1994, 'quando vengono costruiti nuovi impianti e vengono sostituiti quelli esistenti, non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la compatibilità ambientale'. La Commissione rileva che, ad eccezione della detrazione fatta per i risparmi energetici, le autorità italiane hanno considerato ammissibile ad aiuto il costo integrale dell'impianto. 26) Inoltre, secondo l'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, dovrebbe essere detratto qualsiasi vantaggio che derivi dall'investimento in termini di diminuzione dei costi di produzione. A questo proposito la Commissione rileva, innanzitutto, che la detrazione dei costi effettuati dalle autorità italiane per i risparmi energetici (0,92 milioni di EUR) non corrisponde alle cifre fornite dall'impresa (2,26 milioni di EUR). In secondo luogo, la Commissione osserva che la valutazione dei risparmi energetici effettuata dall'impresa tiene unicamente conto dei risparmi generati nei primi cinque anni di vita dell'investimento. Tuttavia, il Codice degli aiuti alla siderurgia stabilisce che debbono essere detratti tutti i vantaggi, il che significa che deve essere presa in considerazione l'intera vita economica dell'impianto. In terzo luogo, la Commissione constata che non è stata operata nessuna detrazione per la riduzione dei costi imputabile al significativo aumento della produzione derivante dagli investimenti. 27) Inoltre la Commissione osserva che per questi investimenti, circa il 9 % riguarda spese impreviste, una voce di spese che, a suo giudizio, non possono essere imputate alla protezione dell'ambiente. 3.2. Investimenti volti alla protezione dell'ambiente 28) Per quanto riguarda gli investimenti nel processo di fusione di cui al punto 14), la Commissione rileva che il nuovo sistema computerizzato di regolazione del processo di fusione sembra destinato unicamente a migliorare il processo di produzione e l'eventuale effetto ambientale ne sarebbe soltanto una conseguenza marginale. Ciò, unitamente al fatto che la produzione di acciaio aumenterà significativamente nel 2003 e che il consumo di materia prima per tonnellata di acciaio prodotto sarà diminuito(8), suscita dubbi quanto alla giustificazione del nuovo impianto sotto il profilo della protezione dell'ambiente. 29) Inoltre, la Commissione rileva che la notifica non contiene alcuna informazione sui livelli di agenti o di residui inquinanti imposti dalle norme attualmente vigenti. Ciò premesso, la Commissione non può valutare se il contributo al miglioramento della tutela dell'ambiente sia sufficientemente significativo affinché l'investimento possa essere considerato ammissibile ad un livello di aiuto superiore. La notifica non contiene neppure la dimostrazione che l'investitore abbia chiaramente deciso di scegliere livelli di protezione ambientale più elevati implicanti investimenti addizionali, come richiesto dal Codice degli aiuti alla siderurgia. La Commissione osserva inoltre che dai costi ammissibili non è stato detratto alcun risparmio sui costi. 30) Quanto agli interventi nel parco scorie di cui al punto 14), la Commissione rileva che non sono state fornite informazioni dettagliate sui livelli attuali di agenti inquinanti in questa area prima dell'investimento, né sui livelli imposti dalle nuove norme di legge né, infine, sui livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento. Pertanto la Commissione non può valutare se si produrranno miglioramenti in termini di tutela dell'ambiente. In ogni caso, dato che il nuovo magazzino è destinato a sostituire quello la cui costruzione risale al 1976, la base di ammissibilità dell'aiuto sono i costi inerenti all'adeguamento di un impianto e attrezzatura esistenti a nuove norme di legge [punto b) i) dell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia]. Tuttavia, non è stata fornita alcuna informazione al riguardo. La Commissione inoltre non è certa che gli aiuti succitati non producano risparmi sui costi (riduzione dei residui, riduzione del fabbisogno di materie prime tramite un maggiore riciclaggio). 31) D'altro lato, la Commissione rileva che non sono state fornite informazioni neppure per quanto riguarda le singole voci di costo di tutti gli interventi descritti al punto 14). Pertanto essa non è in grado di valutare se i costi siano strettamente limitati ai costi dell'investimento addizionale necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, come richiesto dalla disciplina ambiente del 1994. 32) Quanto al progetto di cui al in punto 15), non vi è un'indicazione chiara del fatto che la legislazione del 1999/2000 citata imponga nuovi limiti all'impresa. D'altro lato, la Commissione non è certa che non ne derivi un risparmio sui costi (elettricità, purificazione). In base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, tali risparmi dovrebbero essere detratti. 33) Per quanto concerne i punti 16) e 17), la Commissione rileva che la loro finalità principale è il miglioramento delle condizioni di sicurezza e sanità sul posto di lavoro (ossia la sicurezza degli impianti). La Commissione osserva che gli investimenti effettuati a tal fine, per quanto meritori, non sono ammissibili ad aiuto a fini ambientali. Né sono ammissibili ad aiuto in base al Codice degli aiuti alla siderurgia. 4. CONCLUSIONE 34) Alla luce di quanto sopra, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che l'aiuto succitato rispetti le norme di cui alla decisione 2496/96/CECA della Commissione stessa ed ha dunque deciso di avviare nei confronti del relativo progetto il procedimento previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della medesima decisione. 35) La Commissione invita quindi l'Italia a trasmetterle entro un mese dalla data di ricezione della presente le sue osservazioni ed a fornirle tutte le informazioni ai fini della valutazione dell'aiuto in base alla disciplina dell'ambiente del 1994 ed al Codice degli aiuti alla siderurgia. Deve trattarsi quanto meno delle seguenti informazioni: - per ciascun progetto di cui ai punti 14)-17), informazioni dettagliate sulle voci di spesa considerate ammissibili ad aiuto, - per gli investimenti volti al superamento delle norme esistenti, la prova attestante che è stata chiaramente adottata la decisione di scegliere livelli superiori di tutela dell'ambiente che hanno richiesto investimenti addizionali, - per gli investimenti volti ai risparmi energetici, il costo di investimenti alternativi tecnicamente comparabili che tuttavia non permettono lo stesso livello di risparmi energetici, - la quantificazione di tutti i risparmi sui costi generati dagli investimenti. Tale informazione dovrebbe riguardare la durata di vita degli investimenti e comprendere il metodo di calcolo, - per quanto concerne gli investimenti nel parco scorie, il costo dell'adeguamento degli impianti alle norme esistenti; i livelli attuali degli agenti inquinanti in tale parco prima dell'investimento, i livelli imposti dalle norme obbligatorie ed i livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento. 36) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Codice degli aiuti alla siderurgia, la notificazione dei progetti di aiuti è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2001. Tale termine dovrebbe consentire alla Commissione di adottare una decisione prima della scadenza del Codice degli aiuti alla siderurgia. Pertanto, la Commissione informa l'Italia che adotterà una decisione definitiva sull'aiuto notificato entro il 22 luglio 2002, sulla base delle informazioni in suo possesso all'epoca della decisione. Per lo stesso motivo non potrà essere concessa alcuna proroga del termine di cui al punto 35. 37) La Commissione invita le autorità italiane a inviare senza indugio copia della presente ai beneficiari dell'aiuto. 38) La Commissione fa presente al governo italiano che all'aiuto prospettato può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite." (1) Macchine ed attrezzature: 3305324 EUR; trasporto, assemblaggio e opere civili: 1394434 EUR; spese impreviste: 464811 EUR. (2) Macchine ed attrezzature: 1420256 EUR; trasporto, assemblaggio e opere civili: 542280 EUR; spese impreviste: 206583 EUR. (3) Macchine ed attrezzature: 865065 EUR; trasporto, assemblaggio e opere civili: 322786 EUR; spese impreviste: 103291 EUR. (4) Macchine ed attrezzature: 1755953; trasporto, assemblaggio e opere civili: 671394 EUR; spese impreviste: 258228 EUR. (5) Circa un terzo dei prodotti laminati a caldo in forma di rotoli attualmente è trattato presso lo stabilimento Valbruna di Vicenza. (6) Secondo le informazioni fornite il costo totale ammonta a 1,17 milioni di EUR. (7) Cfr. punto 3.2.1 della disciplina ambiente (GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3). (8) Il consumo di rottami passerà da 0,793 t a 0,753 t; il consumo di fondenti-scorificanti passerà da 0,116 t a 0,114 t; il consumo di elettrodi passerà da 0,003 t a 0,002 t.