ISSN 1725-2423

Official Journal

of the European Union

C 32

European flag  

English edition

Information and Notices

Volume 50
14 February 2007


Notice No

Contents

page

 

IV   Notices

 

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Commission

2007/C 032/01

Euro exchange rates

1

 

V   Announcements

 

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

 

Commission

2007/C 032/02

State aid — Italy — State aid No C 1/2004 — Regional Law No 9/98 Corrigendum and extension of the pending procedure C 1/2004 pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

2

2007/C 032/03

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Candidate case for simplified procedure ( 1 )

6

 


 

(1)   Text with EEA relevance

EN

 


IV Notices

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Commission

14.2.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 32/1


Euro exchange rates (1)

13 February 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Currency

Exchange rate

USD

US dollar

1,3022

JPY

Japanese yen

157,99

DKK

Danish krone

7,4534

GBP

Pound sterling

0,66995

SEK

Swedish krona

9,1660

CHF

Swiss franc

1,6233

ISK

Iceland króna

88,54

NOK

Norwegian krone

8,1110

BGN

Bulgarian lev

1,9558

CYP

Cyprus pound

0,5791

CZK

Czech koruna

28,233

EEK

Estonian kroon

15,6466

HUF

Hungarian forint

254,02

LTL

Lithuanian litas

3,4528

LVL

Latvian lats

0,6965

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Polish zloty

3,9100

RON

Romanian leu

3,3920

SKK

Slovak koruna

34,397

TRY

Turkish lira

1,8270

AUD

Australian dollar

1,6811

CAD

Canadian dollar

1,5253

HKD

Hong Kong dollar

10,1756

NZD

New Zealand dollar

1,8953

SGD

Singapore dollar

2,0068

KRW

South Korean won

1 223,48

ZAR

South African rand

9,4280

CNY

Chinese yuan renminbi

10,1131

HRK

Croatian kuna

7,3561

IDR

Indonesian rupiah

11 816,81

MYR

Malaysian ringgit

4,5577

PHP

Philippine peso

63,118

RUB

Russian rouble

34,3220

THB

Thai baht

44,050


(1)  

Source: reference exchange rate published by the ECB.


V Announcements

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

Commission

14.2.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 32/2


STATE AID — ITALY

State aid No C 1/2004 — Regional Law No 9/98 Corrigendum and extension of the pending procedure C 1/2004 pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(Text with EEA relevance)

(2007/C 32/02)

By means of the letter dated 22 November 2006 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to correct and extend the scope of the pending procedure C 1/2004 pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty concerning the above-mentioned measure.

Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is correcting and extending the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Fax No: (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

PROCEDURE AND BACKGROUND

The aid scheme N272/98 was approved in 1998 and provides for grants in favour of initial investments in the hotel industry in Italy — Regione Sardegna.

After its approval, the Italian authorities adopted implementing regulations with different administrative decisions, in particular, decree No 285/99, deliberazione No 33/4 of 27 July 2000 and deliberazione No 33/6 of 27 July 2000 coexisting with the No 33/4. Decree No 285/99 and deliberazione No 33/6 were not brought to the attention of the Commission.

According to administrative decisions No 285/99 and No 33/6, aid can be awarded to investments started before the date of application for the aid.

Reacting to a complaint indicating that, in breach of the provisions on national regional aid, aid was granted to investments for which an application for aid had not been submitted before work started on the project, the Commission decided on 3 February 2004 to open the formal investigation procedure ‘Misuse of aid N272/98 — Decision to initiate the procedure provided for in Article 88(2) of the EC Treaty’ (Case C 1/2004).

REASONS FOR CORRECTING AND EXTENDING THE PROCEDURE

In its consideration of the aid, the Commission has concentrated its analysis on the fact that two of the above mentioned implementing regulations were never brought to the attention of the Commission. One key implementing regulation, deliberazione No 33/6, is not mentioned at all in the opening decision.

It is worth to stress that the at least 28 cases where aid was allegedly awarded in violation of the necessity principle have to be attributed to deliberazione No 33/6 and not to deliberazione No 33/4, as it was erroneously indicated in the decision to open the formal investigation procedure. Deliberazione No 33/6 ‘Transitory rules for the first bando’ states that exceptionally for the first invitation to submit applications, expenditures for works incurred after 5 April 1998 (date of entry into force of the regional law No 9/98) are eligible for aid.

Furthermore, the decision to open the formal investigation procedure refers to an abusive application of an approved aid scheme, in the meaning of Article 16 of the Procedural Regulation. However, Article 16 is normally understood to refer to situations where the beneficiary of an approved aid applies the aid contrary to the conditions of the individual aid awarding decision or aid contract, and it is not meant to cover situations where a Member State, by amending an existing aid scheme, creates new unlawful aid (Articles 1 (c) and (f) of the Procedural Regulation).

ASSESSMENT

The Guidelines on national regional aid (1) (‘Guidelines’) require that aid schemes lay down that an application for aid must be submitted before work is started on the projects (point 4.2).

This obligation is also contained in the 1998 Commission decision approving the scheme, which stipulates that the beneficiaries must have filed an application for the aid before work on the project has started.

The above mentioned administrative decisions allow the award of aid to projects started before the date of application for the aid. Therefore it appears that the Italian authorities did not comply with the 1998 Commission decision, nor with the requirements set out in the Guidelines.

The Commission considers that the incentive effect of the aid might have been undermined, due to the lack of an application for the aid before work on the project was actually started. The Commission considers that such aid, granted outside of any existing aid scheme and without prior notification to the Commission, constitutes unlawful aid within the meaning of Article 1(f) of the Regulation No 659/99, and has doubts as to the compatibility of the aid awarded to investments projects started before the date of application for the aid.

Furthermore, in the absence of any incentive effect, such aid should be considered as operating aid which serves only to relieve companies of their normal business costs. In accordance with point 4.15 of the Guidelines, this type of aid is normally prohibited. Exceptionally, however, it may be granted in regions eligible for the derogation under Article 87(3)(a), which is currently the case of Sardinia, provided that (i) it is justified in terms of its contribution to regional development and its nature, and (ii) its level is proportionate to the handicaps it seeks to alleviate. However, at this stage of the procedure, the Italian authorities have failed to demonstrate the existence of any such handicaps or to gauge their importance.

Accordingly, at this stage of the procedure the Commission doubts that the aid can be considered compatible with the common market.

TEXT OF LETTER

‘La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.’


(1)  OJ C 74, 10.3.1998, p. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 32/6


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Candidate case for simplified procedure

(Text with EEA relevance)

(2007/C 32/03)

1.

On 6 February 2007 the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertaking MVV Energie AG (‘MVV’, Germany), controlled by the City of Mannheim, Germany, and GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (‘GSW’, Germany), jointly controlled by The Goldman Sachs Group, Inc. (‘Goldman Sachs’, USA) and the Cerberus Group (‘Cerberus’, USA), acquire within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking WGB Wärme GmbH & Co. KG (‘WGB’, Germany), a company previously controlled solely by GSW by way of purchase of securities.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

GSW: rental and management of real estates,

Goldman Sachs: investment banking,

Cerberus: investments in real and financial assets in diverse industries worldwide,

MVV: generation and distribution of electricity, heat, gas and water,

City of Mannheim: municipal activities, rental and management of real estates,

WGB: energy contracting and property management services.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved. Pursuant to the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004 (2) it should be noted that this case is a candidate for treatment under the procedure set out in the Notice.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax (fax No (32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV, to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  OJ C 56, 5.3.2005, p. 32.