ISSN 1725-2423

Official Journal

of the European Union

C 240

European flag  

English edition

Information and Notices

Volume 51
19 September 2008


Notice No

Contents

page

 

II   Information

 

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Commission

2008/C 240/01

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.5267 — Sun Capital/SCS Group) ( 1 )

1

2008/C 240/02

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.5308 — Teck Cominco/Fording Canadian Coal Trust) ( 1 )

1

 

IV   Notices

 

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Commission

2008/C 240/03

Euro exchange rates

2

2008/C 240/04

Opinion of the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions given at its meeting of 25 January 2008 regarding a draft decision relating to Case COMP/B-1/39.326 — E.ON: Breach of seals (2) — Rapporteur: Belgium

3

2008/C 240/05

Final report of the Hearing Officer in Case COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG (Pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision 2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21)

4

2008/C 240/06

Summary of the Commission Decision of 30 January 2008 relating to a proceeding under Article 23(1) of Council Regulation (EC) No 1/2003 (Case COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG)

6

 

NOTICES FROM MEMBER STATES

2008/C 240/07

Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises ( 1 )

8

2008/C 240/08

Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1628/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to national regional investment aid ( 1 )

10

 

V   Announcements

 

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

 

Commission

2008/C 240/09

State aid — Italy — State aid C 36/08 (ex NN 33/08) — State aid in favour of the Sulcis integrated power plant — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

14

2008/C 240/10

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia) ( 1 )

24

2008/C 240/11

Prior notification of a concentration (Case COMP/M.5220 — Eni/Distrigaz) ( 1 )

25

 

2008/C 240/12

Note to the reader(see page 3 of the cover)

s3

 


 

(1)   Text with EEA relevance

EN

 


II Information

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Commission

19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/1


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.5267 — Sun Capital/SCS Group)

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/01)

On 8 August 2008, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32008M5267. EUR-Lex is the on-line access to European law (http://eur-lex.europa.eu).


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/1


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.5308 — Teck Cominco/Fording Canadian Coal Trust)

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/02)

On 12 September 2008, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32008M5308. EUR-Lex is the on-line access to European law (http://eur-lex.europa.eu).


IV Notices

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Commission

19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/2


Euro exchange rates (1)

18 September 2008

(2008/C 240/03)

1 euro=

 

Currency

Exchange rate

USD

US dollar

1,4502

JPY

Japanese yen

151,96

DKK

Danish krone

7,4602

GBP

Pound sterling

0,79440

SEK

Swedish krona

9,5995

CHF

Swiss franc

1,5838

ISK

Iceland króna

134,64

NOK

Norwegian krone

8,3340

BGN

Bulgarian lev

1,9558

CZK

Czech koruna

23,965

EEK

Estonian kroon

15,6466

HUF

Hungarian forint

242,15

LTL

Lithuanian litas

3,4528

LVL

Latvian lats

0,7077

PLN

Polish zloty

3,3449

RON

Romanian leu

3,6685

SKK

Slovak koruna

30,275

TRY

Turkish lira

1,8540

AUD

Australian dollar

1,7961

CAD

Canadian dollar

1,5390

HKD

Hong Kong dollar

11,2836

NZD

New Zealand dollar

2,1449

SGD

Singapore dollar

2,0718

KRW

South Korean won

1 673,53

ZAR

South African rand

11,8592

CNY

Chinese yuan renminbi

9,9107

HRK

Croatian kuna

7,1169

IDR

Indonesian rupiah

13 631,88

MYR

Malaysian ringgit

5,0315

PHP

Philippine peso

68,200

RUB

Russian rouble

36,6129

THB

Thai baht

49,408

BRL

Brazilian real

2,7169

MXN

Mexican peso

15,6259


(1)  

Source: reference exchange rate published by the ECB.


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/3


Opinion of the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions given at its meeting of 25 January 2008 regarding a draft decision relating to Case COMP/B-1/39.326 — E.ON: Breach of seals (2)

Rapporteur: Belgium

(2008/C 240/04)

1.

The Advisory Committee agrees with the factors that were taken into account when calculating the level of the fine for E.ON Energie AG pursuant to Article 23(1)(e) of Regulation (EC) No 1/2003.

2.

The Advisory Committee agrees with the actual level of the fine proposed by the Commission.

3.

The Advisory Committee recommends the publication of its opinion in the Official Journal of the European Union.


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/4


Final report of the Hearing Officer in Case COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG

(Pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision 2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 240/05)

The draft Decision gives rise to the following observations:

Introduction

The Commission carried out an unannounced inspection pursuant to Article 20 of Regulation (EC) No 1/2003 at the business premises of E.ON Energie AG (‘EE’) in Munich on 29 May 2006. The documents collected during the day were placed in a separate office which was locked and sealed by the Commission on the evening of 29 May 2006. When the inspection team returned to EE in the morning of 30 May 2006, they found that the appearance of the seal had changed significantly. The inspection team drew up a protocol, to which EE attached a supplementary statement. Later, in order to clarify the facts of the matter, the Commission sent requests for information to EE and the manufacturer of the label material. On the basis of the above information, the Commission came to the preliminary conclusion that the seal had been broken and that the breach was attributable to EE.

Statement of Objections and the time to reply

A Statement of Objections (‘SO’) was sent by the Commission on 2 October 2006 and was received by EE on 4 October 2006. EE replied to the SO on 13 November 2006, after having been granted an extension of one week. EE attached a scientific and technical opinion to its reply contesting the findings of the SO.

Access to file

EE had access to the Commission file in the form of a CD-ROM which they received on 11 October 2006. EE did not address any issues relating to access to file to me.

Oral Hearing

An Oral Hearing was held on 6 December 2006, at which EE presented their views and proposed further clarifications on certain technical aspects of the seals by calling on experts.

Upon the invitation of the Commission under Article 13(3) of Regulation (EC) No 773/2004, the manufacturer of the label material also attended the Oral Hearing and expressed their views.

EE's expert opinions and the Commission's Letters of Facts

EE submitted an expert opinion on 28 March 2007, in which their experts examined alternative causes for the changed state of the seal found during the inspection.

In April 2007, the Commission asked an external expert to prepare an opinion on certain aspects of the performance and handling of the Commission's seals. On-site tests were carried out by the Commission's expert at EE's premises in Munich on 26 April 2007, at which EE's representatives and experts as well as the manufacturer of the label material were present. The Commission's expert delivered his opinion to the Commission on 8 May 2007.

On 6 June 2007, the Commission informed EE of its additional findings in a Letter of Facts and access was granted to the related documents. On the same day, EE submitted a further expert opinion describing possible factors that might have caused the appearance of VOID signs on the seal. EE replied to the Letter of Facts on 6 July 2007.

By letter of 17 July 2007, EE requested me to organize another oral hearing in order to allow the experts to discuss their differing statements in face-to-face interviews. By letter of 26 July 2007, I rejected their request, explaining that a second oral hearing would be justified only if the Commission had communicated new objections to EE, or had extended the scope of the existing objections or had changed their nature. This was not the situation in the present case, nor did EE even claim that this was so.

By letter of 1 October 2007, EE submitted a third expert opinion to the Commission further investigating certain circumstances that might influence the sensitivity of the seals.

Subsequently the Commission requested their expert to comment on EE's second and third expert opinions and carry out some further tests, if necessary. The Commission's expert submitted a further expert opinion on 20 November 2007, in which he upheld his previous findings and reported the results of his new tests. The Commission sent a second Letter of Facts to EE and granted access to the related documents on 23 November 2007. Upon EE's request, I granted an extension of one week to respond to these additional facts. EE replied in due time, on 10 December 2007.

The draft Decision

The draft Decision is the first decision under Article 23(1) of Regulation (EC) No 1/2003 which introduced a new scale of penalties and a specific infringement for breach of a seal. Procedural violations have been also taken into consideration as aggravating circumstances in the context of substantive infringements, and the Commission has increased the fine accordingly in final decisions in cartel cases.

The draft Decision submitted to the Commission only contains objections in respect of which EE has been afforded the opportunity of making known their views.

I conclude that EE's right to be heard has been respected in the present case.

Brussels, 29 January 2008.

Karen WILLIAMS


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/6


Summary of the Commission Decision

of 30 January 2008

relating to a proceeding under Article 23(1) of Council Regulation (EC) No 1/2003

(Case COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG)

(Only the german text is authentic)

(2008/C 240/06)

On 30 January 2008, the Commission adopted a decision relating to a proceeding under Article 23(1) of Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty  (1). A non-confidential version of the full text of the decision can be found in the authentic language of the case on the website of the Directorate-General for Competition, at the following address:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases

The decision concerns an EUR 38 million fine imposed on E.ON Energie AG (EE) under Article 23 of Regulation (EC) No 1/2003 for breaking a seal affixed by the Commission during an inspection in May 2006. EE is headquartered in Munich, Germany, and belongs to the E.ON group. This is the first case in which the Commission has fined a company under the said Article 23.

1.   SUMMARY OF THE FACTS

Having come across evidence of anticompetitive practices by the E.ON group, the Commission on 29 May 2006 carried out an unannounced inspection at the premises of EE and of other E.ON group companies. On the evening of the first day of the inspection, the inspection team placed a large number of documents, uncopied and only partly catalogued, in a room made available to the Commission by EE for that purpose. The leader of the inspection team locked the room with a key provided by EE and affixed an official Commission security seal to the door and door frame in order to secure the room against unauthorised access. EE was informed of the significance of the seal and of the possible consequences of breaking it.

When the inspection team returned at around 8.45 on 30 May 2006, it found in the presence of company representatives and lawyers representing EE that the ‘VOID’ message was clearly evident over the entire surface of the seal affixed the previous evening. Furthermore, the seal had been displaced by about 2 mm upwards and sideways, as was evident from the fact that traces of adhesive were to be seen on the door and door frame. After the seal was detached, traces of adhesive (remains of the ‘VOID’ message) were also evident on the rear of the seal, which was likewise evidence of a breach of seal.

Once the door to the room was opened, the inspection team was unable to ascertain whether the documents stored there were still complete.

2.   COURSE OF THE PROCEEDINGS

In order to clarify the facts, the Commission sent requests for information to 1. EE; 2. the manufacturer of the label stock material, 3M Europe SA/NV (3M); 3. the cleaning firm which cleans EE's premises; and 4. the security firm which looks after the security of EE's premises. As a possible explanation for the change in the seal, EE suggested that a ‘partial loosening of the seal’ might have occurred as a result of ‘poor adhesion of the seal to the surface (e.g. because of the building materials used)’. EE also stated that a cleaner working for the cleaning firm had wiped the seal with a damp microfibre cloth and cleaning product and might possibly have displaced the seal slightly as a result. Lastly, EE asserted that, during the night in question, no unauthorised access to the building had been observed, although, besides the key that had been entrusted to the leader of the inspection team, other keys to the room in question were in circulation.

On 2 October 2006, the Commission sent EE a statement of objections. In it, the Commission came to the preliminary conclusion that the seal had been broken and that such breach had to be attributed to EE because of its organisational control of the relevant office building. The Commission remarked further that the proper functioning of the seal had not been affected by the fact that the official guarantee period (‘shelf life’) of the seal had expired. In particular, the possibility that a defective seal had led to the ‘VOID’ message appearing (‘false positive’) was excluded. If anything, a defective seal would have resulted in a false negative, that is to say, in the event of the seal being broken no ‘VOID’ message would have appeared.

The Commission granted EE access to the file. On 13 November 2006, EE replied to the statement of objections, arguing that the Commission's exposition was based on incorrect or unsound, i.e. scientifically and technically unsubstantiated, facts. At the oral hearing on 6 December 2006, EE used video evidence which it had produced itself to demonstrate how, in its view, external factors such as vibrations in the office wall (caused, for instance, by shaking of the locked door), possibly combined with other factors (such as a lack of prior cleaning of the substrate), could have resulted in the ‘VOID’ markings. It should be stressed, however, that the video did not show any extensive‘VOID’ markings such as had been observed on 30 May 2006, but merely showed ‘VOID’ markings at the interface between door and frame, where there was some play in the seal. EE proposed that further tests be carried out to determine the performance of the seal.

In March 2007, EE sent the Commission an expert opinion drawn up by a scientific institute on ‘investigations into the reaction of sealing films to shearing and peeling forces’. Three months later EE sent a further expert opinion on ‘investigations into the reaction of sealing films to pulling shearing stresses, compression shearing stresses and peeling stresses following the use of Synto’. Both expert opinions were based on tests of 3M's standard label stock 7866, as used for the Commission's seals and as available commercially. The experts came to the conclusion that vibrations in the wall, in combination with the cleaning product and other factors, could lead to a ‘false positive’ (some occurrence of ‘VOID’ markings and traces of adhesive on the edges of the seal). The Commission found, however, that the tests had been carried out under fundamentally different conditions from those obtaining on the spot during the inspection. It also found that there was no evidence whatsoever of an occurrence of ‘VOID’ markings over the entire surface of the seal. 3M confirmed, moreover, that the shelf life of the Commission's seals far exceeded their guaranteed shelf life and that the ‘VOID’ message was proof as it were that the seal had performed properly.

In its decision defending its viewpoint, the Commission also relied on expert opinions by its own expert. In April 2007, this expert carried out appropriate tests on a few seals in EE's office building in Munich in the presence of EE representatives and of two external experts acting on behalf of EE. The tests were carried out on the door to which the seal had been affixed on 29 May 2006. In addition, the expert carried out further tests in his laboratory. In his expert opinion of May 2007, the expert confirmed that the performance of the seal had been affected neither by the fact that the manufacturer's guarantee period had expired nor by the fact that the inspection team had omitted to test the seal beforehand or to clean the relevant door. He also confirmed that the hypothesis of the occurrence of a false positive result, with the ‘VOID’ markings becoming apparent under the influence of office cleaning products and vibrations in the walls even without any removal of the seal, was unrealistic. He concluded that the appearance of the ‘VOID’ markings could realistically be explained only by a breach of the seal and that the seal had therefore been removed and replaced.

In a letter of facts dated 6 June 2007, to which the expert opinion was attached, the Commission informed EE of these additional findings and of the conclusions drawn therefrom. EE replied by letter dated 6 July 2007, expressing continued doubts about the performance of the seal. It argued that the Commission could not entirely rule out other explanations for the tampered state of the seal. It maintained that the number of seals tested by the Commission's expert was too small. For the reasons set out above, the Commission was not swayed by these arguments.

In October 2007, EE submitted a further expert opinion, claiming that the condition of the seal could possibly be explained by the influence of humidity or a combination of various factors (ageing of the seal, the effect of the cleaning product, etc.) on the seal. The Commission's expert demonstrated, however, in a further study carried out in November 2007 that humidity or a combination of humidity and other factors could not have caused any malfunctioning of the seal. He also highlighted numerous weaknesses in EE's expert opinion, the assumptions underlying which differed considerably from the realities on the ground. EE was informed of the expert's findings in a further letter of facts, after which it raised no more arguments questioning the Commission's conclusions. The sworn statements by key holders presented by EE in January 2008 to the effect that in any event they themselves had not opened the door added nothing of significance.

3.   CONCLUSION

It is thus clear that the seal which was affixed on the first day of the inspection on the premises of EE was broken within the meaning of Article 23 of Regulation (EC) No 1/2003. That provision does not require proof that the door was actually opened or that documents placed in the sealed room were removed. Realistically, an intentional breach of seal took place. At the very least, a negligent breach of seal took place, it being the entire responsibility of EE to order its affairs in such a way that the injunction not to break the seal was obeyed. In this connection the Commission has established that EE did not inform every employee with access to the building — such as, for example, the cleaners — of the existence of the seal and its significance. Apart from the fact that this is the first case involving a breach of seal in which it has imposed a corresponding penalty, the Commission has been unable to find any mitigating circumstances. In particular, EE has not cooperated with the Commission to an extent beyond the legal obligation to cooperate.

4.   LEGAL CONSEQUENCES

Where the conditions for a breach of seal within the meaning of Article 23(1)(e) of Regulation (EC) No 1/2003 are met, the Commission can impose a fine of up to 1 % of turnover. Quite apart from this specific case, breaches of seals are in principle a serious infringement. It must therefore be ensured that the fine has a deterrent effect. It must not be in the interests of an undertaking involved in an inspection to break a seal. On the other hand, in determining the amount of the fine, the Commission took account of the fact that this is the first case in which the new provision in Regulation (EC) No 1/2003 has been applied. The Commission therefore imposed a fine of EUR 38 million.

5.   ADVISORY COMMITTEE

On 25 January 2008, the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions gave a favourable opinion on the draft decision.


(1)  OJ L 1, 4.1.2003, p. 1.


NOTICES FROM MEMBER STATES

19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/8


Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/07)

Aid No

XS 189/08

Member State

Italy

Region

Calabria

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid

Contratto di investimento industria, artigianato e servizi — C.I.-2008

Legal basis

Legge regionale 11 maggio 2007, articolo 24

Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220

Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424

Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno 2008

Type of measure

Aid scheme

Budget

Annual budget: EUR 56 million

Maximum aid intensity

In conformity with Articles 4(2)-(6) and 5 of the Regulation

Date of implementation

30.6.2008

Duration

31.12.2008

Objective

Small and medium-sized enterprises

Economic sectors

Other manufacturing

Other services

Name and address of the granting authority

Presidente della giunta regionale

Via Sensales — Palazzo Alemanni

I-88100 Catanzaro


Aid No

XS 194/08

Member State

Italy

Region

Campania

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid

Contratto di programma regionale

Legal basis

Legge regionale 12/07, regolamento 4/2007, disciplinare articolo 13

Delibera giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2008

Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008

Type of measure

Aid scheme

Budget

Annual budget: EUR 60 million

Maximum aid intensity

In conformity with Articles 4(2)-(6) and 5 of the Regulation

Date of implementation

19.6.2008

Duration

31.12.2015

Objective

Small and medium-sized enterprises

Economic sectors

All sectors eligible for aid to SMEs

Name and address of the granting authority

Regione Campania

AGC 12 Sviluppo economico

1)

Settore programmazione delle politiche per lo sviluppo economico — Dirigente p.t. dott.sa Carolina Cortese

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Tel. (39) 081 796 75 43

e-mail: mc.cortese@maildip.regione.campania.it

2)

Settore aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi — Dirigente p.t. dott. Filippo Diasco

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Tel. (39) 081 796 68 65

e-mail: f.diasco@regione.campania.it

AGC 06 Ricerca scientifica

3)

Settore ricerca scientifica, statistica, controllo gestione ed avanzamento progetti — Dirigente p.t. dott. Giuseppe Russo

Via don Bosco, 9/E

I-80141 Napoli

e mail: g.russo@regione.campania.it


Aid No

XS 195/08

Member State

Germany

Region

Freie und Hansestadt Hamburg

Title of aid scheme or name of company receiving individual aid

Markenwerft Werbeagentur GmbH

Beim Alten Gaswerk 1

D-22761 Hamburg

Legal basis

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33 verlängert durch ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85); Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite 133)

Type of measure

Ad hoc

Budget

Overall budget: EUR 2 400

Maximum aid intensity

In conformity with Articles 4(2)-(6) and 5 of the Regulation

Date of implementation

27.6.2008

Duration

27.12.2008

Objective

Small and medium-sized enterprises

Economic sectors

Other services

Name and address of the granting authority

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

D-20459 Hamburg


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/10


Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1628/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to national regional investment aid

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/08)

Aid No

XR 92/08

Member State

Italy

Region

Valle d'Aosta

Title of aid scheme or the name of the undertaking receiving ad hoc aid supplement

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane

Legal basis

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Deliberazione della giunta regionale n. 69 del 18 gennaio 2008

Type of measure

Aid scheme

Annual budget

EUR 8,46 million

Maximum aid intensity

10 %

In conformity with Article 4 of the Regulation

Date of implementation

23.4.2008

Duration

31.12.2013

Economic sectors

Limited to specific sectors

NACE A 01.41.3; 2.01.1; 02.02.0; C; D; E; F; G 50.2; 50.40.3; 52.7; I 63.3; 64.11; K 72; 73.1; 74.13; 74.14.4; 74.3; 74.7; 74.81; 74.82; 74.85.1; 74.85.2; 74.86; 74.87.7; M 80.41; N 85.31; 85.32; O 90; 93

Name and address of the granting authority

Regione Valle d'Aosta

Ass. Attività produttive e politiche del lavoro

Direzione attività produttive e cooperazione

Piazza della Repubblica, 15

I-11100 Aosta

Internet address of the publication of the aid scheme

http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/sintesinormativa_i.asp

http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato

Other information


Aid No

XR 99/08

Member State

Italy

Region

Calabria

Title of aid scheme or the name of the undertaking receiving ad hoc aid supplement

Contratto di investimento industria, artigianato e servizi — C.I.-2008 — Grandi imprese

Legal basis

Legge regionale 11 maggio 2007, art. 24

Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220

Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424

Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno 2008, n. 8452

Type of measure

Aid scheme

Annual budget

EUR 56 million

Maximum aid intensity

40 %

In conformity with Article 4 of the Regulation

Date of implementation

30.6.2008

Duration

31.12.2013

Economic sectors

Limited to specific sectors

NACE C; D; K 72, 73, 74.3, 74.82, 74.87.5. 74.87.7; O 90

Name and address of the granting authority

Presidente della giunta regionale

Dipartimento programmazione nazionale e comunitaria

Via Sensales — Palazzo Alemanni

programmazione@regcal.it

Internet address of the publication of the aid scheme

www.regione.calabria.it/calabriaeuropa

http://www.regione.calabria.it/sviluppo/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=19

Other information


Aid No

XR 104/08

Member State

Italy

Region

Sardegna

Title of aid scheme or the name of the undertaking receiving ad hoc aid supplement

Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) turismo

Legal basis

Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», art. 11 e s.m.i.

Direttive di attuazione approvate con la deliberazione della giunta regionale n. 36/28 dell'1.7.2008, artt. 6-9

Type of measure

Aid scheme

Annual budget

EUR 8,7 million

Maximum aid intensity

25 %

In conformity with Article 4 of the Regulation

Date of implementation

1.7.2008

Duration

31.12.2013

Economic sectors

All sectors eligible for regional investment aid

Name and address of the granting authority

Regione autonoma della Sardegna

Centro regionale di programmazione

Viale Mameli, 88

I-09100 Cagliari

Internet address of the publication of the aid scheme

http://www.regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200806&giorno=24&p=3

Other information


Aid No

XR 105/08

Member State

Romania

Region

Title of aid scheme or the name of the undertaking receiving ad hoc aid supplement

Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderi mari în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea competitivității economice”

Legal basis

Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 479/20.2.2008 (Monitorul Oficial nr. 189/12.3.2008) și Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1943/19.6.2008 (Monitorul Oficial nr. 493/2.7.2008)

Type of measure

Aid scheme

Overall budget

EUR 169,4 million

Paid over: 6 years

Maximum aid intensity

50 %

In conformity with Article 4 of the Regulation

Date of implementation

14.7.2008

Duration

31.12.2013

Economic sectors

Limited to specific sectors

NACE B; C; E; F

Name and address of the granting authority

Ministerul Economiei și Finanțelor

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

RO-050741, București

Tel. (40-21) 319 97 59

Fax (40-21) 312 25 09

Internet address of the publication of the aid scheme

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_479.pdf

Other information


Aid No

XR 112/08

Member State

Italy

Region

Marche

Title of aid scheme or the name of the undertaking receiving ad hoc aid supplement

Sperimentazioni tematiche per l'utilizzo di piattaforme ICT nelle aree di specializzazione produttiva e nelle filiere produttive

Legal basis

Decreto del dirigente del servizio n. 208/IAP_11 del 30.7.2008, Allegato 1, pt. 5.2 tipologia 3

Type of measure

Aid scheme

Annual budget

EUR 0,828 million

Maximum aid intensity

10 %

In conformity with Article 4 of the Regulation

Date of implementation

30.7.2008

Duration

31.12.2013

Economic sectors

All sectors eligible for regional investment aid

Name and address of the granting authority

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via Tiziano, 44

I-60125 Ancona

Tel. (39) 071 806 3607-3701-3702

Internet address of the publication of the aid scheme

www.marcheimpresa.net

http://www.marcheimpresa.net/ita/POR2211401/default.asp

Other information


V Announcements

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

Commission

19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/14


STATE AID — ITALY

State aid C 36/08 (ex NN 33/08) — State aid in favour of the Sulcis integrated power plant

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/09)

By means of the letter dated 16 July 2008 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid/measure. The Commission also invited Italy, pursuant to Article 11(1) of Council Regulation (EC) No 659/1999 to submit comments on the Commission's intention to issue a suspension injunction requiring Italy to suspend any unlawful aid until a decision on the compatibility of the aid with the common market has been taken.

Interested parties may submit their comments on the measure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 12 42

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

DESCRIPTION

Following a complaint, the Commission learned of Italy's intention to grant State aid to subsidize the production of electricity obtained from indigenous coal in Sardinia on the basis of Article 11, paragraph 14 of Act No 80/2005 on urgent measures in the framework of the Action Plan for economic, social and territorial development.

Italy intends to hold a public tender for the award of an integrated concession involving the operation of a new coal-fired power plant, to be built in the Sulcis area of Sardinia, as well as the management of coalmining operations at the nearby Nuraxi Figus site. Coal extracted from this mine will serve the needs of the new power plant.

Throughout the duration of the integrated concession (30 years). Region Sardinia will put at the disposal of the concessionaire, free of charge, the mining concession, the areas and infrastructure required to exploit the coalfield as well as the land on which the power plant will be constructed. Part of the electricity produced by the plant will be bought up by the public body gestore dei servizi elettrici (GSE) at guaranteed prices (EUR 120,50/MWh for the first 8 years of operation, EUR 100,06/MWh for subsequent years). The exact quantity to be bought up will be determined on the basis of the best bid.

As a binding condition for receiving aid, the concessionaire will be required to sell the rest of the energy produced to selected Sardinian energy-intensive industries (production of primary aluminium, lead, zinc, chlorine and its derivatives, alumina, flat aluminium products) at preferential prices (ranging from EUR 28 to EUR 67, according to the sector). The exact sales price will also be determined in the framework of the tender.

The resources required to buy up the energy produced by the Sulcis power plant will be raised by means of a parafiscal levy collected on electricity consumers' bills.

ASSESSMENT

The Commission takes the view that the integrated Sulcis concession involves State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty in favour of the future concessionaire and the Sardinian energy-intensive industries.

The measure will confer an economic advantage to the concessionaire in the form of guaranteed purchases of electricity at an above-market price. The Commission cannot exclude, at this stage, the presence of an element of aid also in the terms of the mining concession. At least part of the economic advantage accruing to the concessionaire will be channelled to the local energy-intensive industries in the form of preferential sales prices.

The measure is selective, since only the concessionaire and the Sardinian energy-intensive industries will benefit from it, and is financed through State resources.

The Commission considers that the measure has an impact on intra-community trade and distorts competition. The EU electricity market has been fully opened to competition. The new Sulcis plant will produce approximately 600 MW of electricity, approximately half of which will be reserved for Sardinia's largest electricity consumers. The new plant will therefore absorb a substantial fraction of local demand. The Commission takes the view that, even taking into account the advantage passed on to the energy-intensive industries, it is likely that the competitive position of the concessionaire will be improved compared to other power generators who cannot benefit from the aid. The reduction in demand will, at any rate, worsen the competitive position of existing electricity generators in Sardinia and worsen their cost structure. Besides, in the absence of a meaningful customer base, it will be difficult if not impossible for new electricity providers to enter the Sardinian market.

As regards the energy-intensive industries, the provision of electricity at subsidized prices has a direct and substantial impact on production costs and therefore improves the beneficiaries' competitive position on the product markets where they are active, and which are fully open to intracommunity trade.

The challenged Sulcis project should be considered as new measure, which was never notified and therefore constitutes new, unlawful aid.

The Commission has doubts that the proposed aid would be compatible with the common market. Aid for the Sulcis project constitutes operating aid, which can be authorized only in exceptional circumstances, for example when it is related to environmental protection. The the Commission has assessed whether the project could be found compatible as environmental aid in the light of the new Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection (OJ C 82, 1.4.2008, p. 1). However, the Italian authorities have not demonstrated compliance with any of the provisions of these guidelines, either for energy savings, for investments going beyond Community standards or for the remediation of polluted sites.

As regards aid in favour of Sardinian energy-intensive industries, the Commission notes that the measure will benefit the same industrial sectors and, de facto, the same undertakings for which Italy had introduced preferential electricity tariffs between 2004 and 2005 (Decree of 6 February 2004, Articles 11(11) and 11(12) of Act No 80/2005). The Commission opened in-depth investigations on such aid measures in cases C 38/04, C 13/06 and C 36/06, expressing serious doubts as to their compatibility with the common market.

In the lights of these doubts, the Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty. The Commission considers it necessary to prevent any further steps in the procedure. It has therefore asked Italy to submit comments on the Commission's intention to issue a suspension injunction requiring Italy to suspend any unlawful aid and in particular to immediately cease any action which would lead to further implementation of the project as currently foreseen.

TEXT OF LETTER

‘Con la presente, la Commissione si pregia informare codeste autorità che, dopo aver esaminato le informazioni da esse fornite in riferimento agli aiuti in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. L'Italia è pertanto invitata, in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, a presentare osservazioni sull'intenzione della Commissione di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che la Commissione non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

I.   PROCEDIMENTO

1)

Sulla base di una denuncia, la Commissione veniva a conoscenza dell'intenzione delle autorità italiane di concedere aiuti di Stato per sovvenzionare la produzione di elettricità tramite lo sfruttamento di giacimenti di carbone in Sardegna, sulla base dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

2)

Con lettera del 18 dicembre 2006, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni che le venivano trasmesse con lettera del 13 marzo 2007. Con lettera del 22 luglio 2007, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni e invitava l'Italia a notificare la misura conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Con lettera del 15 ottobre 2007, le autorità nazionali fornivano le informazioni richieste, in termini atti a suggerire che detta trasmissione potesse valere quale notifica. Tuttavia, le informazioni non venivano trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004 (1), non contenevano un riferimento esplicito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e le autorità italiane sostenevano che la misura costituiva un aiuto esistente.

3)

Con lettera del 21 gennaio 2008, la Commissione richiedeva ulteriori delucidazioni e esprimeva nuovamente seri dubbi sul fatto che la misura in questione costituisse un aiuto esistente. Le autorità italiane trasmettevano le informazioni richieste con lettere del 18 marzo 2008 e del 9 aprile 2008.

4)

Considerato che la normativa nazionale non contempla una clausola sospensiva e risulta pertanto immediatamente applicabile, la misura veniva trascritta nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 33/08.

II.   DESCRIZIONE

5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguarda il progetto Sulcis contemplato all'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005, come ulteriormente specificato nella documentazione di gara. Tuttavia, onde garantire un'adeguata valutazione della misura e tener conto, in particolare, delle argomentazioni fatte valere dalle autorità nazionali, occorre ripercorre l'evoluzione del progetto Sulcis nella legislazione nazionale.

Il carbone quale “fonte assimilata”

6)

L'articolo 22 della legge n. 9, del 9 gennaio 1991, “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” (in appresso, legge n. 9/91) prevede la possibilità di concedere sovvenzioni pubbliche alla produzione di energia da fonti rinnovabili e “assimilate”, senza tuttavia definire precisamente il concetto di fonte assimilata. La legge incarica il Comitato Interministeriale Prezzi (in appresso CIP) di definire le condizioni tecniche generali per l'ammissibilità a fonte assimilata. La legge n. 9/91 è stata approvata ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato nell'ambito della decisione della Commissione sulla misura NN 52/91 (2).

7)

Con la delibera del CIP n. 6, del 29 aprile 1992, (in appresso delibera CIP 6), l'Italia ha adottato le disposizioni d'applicazione della legge n. 9/91, stabilendo segnatamente che il concetto di fonte energetica assimilata copre anche i combustibili fossili prodotti da giacimenti minori isolati. La delibera CIP 6 stabilisce che le sovvenzioni pubbliche sono erogate sotto forma di cessione garantita di energia elettrica allo Stato a prezzi fissi sovvenzionati.

8)

Il decreto del presidente della Repubblica, del 28 gennaio 1994 (in appresso decreto del 1994), sull'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente indica l'opportunità che il carbone prodotto nel territorio del Sulcis sia da considerarsi una fonte di energia assimilabile ai sensi della legge n. 9/91. Il decreto del 1994 stabilisce dettagliate condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento di una concessione integrata per la gestione della miniera carbonifera e della centrale elettrica. Il progetto di centrale elettrica è condizionato all'impiego della tecnica di gassificazione, al rispetto di rigorosi valori massimi di emissioni e alla produzione combinata di energia e calore. È previsto che il progetto benefici di aiuti di Stato sotto forma di:

a)

aiuti agli investimenti per un importo di 185 Mrd ITL (85 713 Mio EUR);

b)

la cessione garantita all'ENEL dell'energia elettrica prodotta dalla centrale ad un prezzo sovvenzionato. Per i primi 8 anni di esercizio, il prezzo è fissato al livello sovvenzionato di 160 ITL/kWh mentre per i successivi anni di esercizio, al prezzo più basso previsto dalla delibera CIP 6 e tenendo conto dei costi di produzione di energia evitati dall'ENEL (3).

9)

Il progetto Sulcis era incluso nel programma operativo della Sardegna per i Fondi strutturali per il periodo 1994-1998. La concessione è stata affidata ad un consorzio di imprese (ATI-Sulcis). Il progetto ha tuttavia incontrato difficoltà tecniche e finanziarie. Già nel 1997, il progetto veniva escluso dal programma operativo (4) e, a maggio 2002, il consorzio ha infine dichiarato di non essere più disposto a continuarne la realizzazione. La concessione è stata ufficialmente ritirata nel 2003.

10)

Con l'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, l'Italia ha rilanciato il progetto integrato Sulcis annunciando una nuova gara d'appalto. Quanto alle condizioni per l'affidamento della concessione, la legge n. 80/2005 fa riferimento al decreto del 1994, che si applica per quanto riguarda il prezzo garantito di cessione dell'energia elettrica. La legge n. 80/2005 introduce tuttavia nuovi criteri sostanziali per la maggior parte altri aspetti della concessione. Il nuovo progetto non prevede aiuti agli investimenti.

11)

Con l'articolo 1, comma 1119, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007), l'Italia ha prorogato la validità dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005.

Descrizione dettagliata del nuovo progetto integrato Sulcis

12)

Come previsto dalla legge n. 80/2005 in combinato disposto con il decreto del 1994, il progetto persegue un duplice obiettivo: garantire alle industrie locali ad alto impiego di energia una fornitura di elettricità a prezzi ridotti e promuovere lo sfruttamento dei giacimenti di carbone nel territorio Sulcis-Iglesiente.

13)

L'Italia intende perseguire questo duplice obiettivo sovvenzionando la costruzione e il funzionamento di una nuova centrale che utilizzerà il carbone estratto localmente.

14)

Con un elevato tenore di zolfo e un basso potere calorifico, il carbone del Sulcis, di scarsa qualità (5), è destinato ad un utilizzo locale, dal momento che il trasporto su lunghe distanze lo renderebbe antieconomico. Questo tipo di carbone richiede specifici accorgimenti tecnici per ridurne le emissioni di zolfo.

15)

Stando alle informazioni fornite da parte italiana, l'estrazione del carbone dalle miniere del Sulcis era sospesa [“stand by attivo (6)] dalla metà degli anni '70. La gestione provvisoria delle miniere (compresa la miniera Nuraxi Figus) è stata assicurata con finanziamenti pubblici fino al 2003. La presente decisione non riguarda questo intervento pubblico.

16)

Ad ogni modo, il giacimento di Nuraxi Figus, che sarà sfruttato dal concessionario, è attualmente operativo in quanto rifornisce di carbone la centrale elettrica a carbone dell'ENEL di Portovesme sulla base del contratto concluso a maggio 2006 per una fornitura di 1 100 000 tonnellate in tre anni.

17)

Analogamente al progetto del 1994, il nuovo progetto Sulcis, basato sulla legge n. 80/2005, prevede anch'esso una gara d'appalto pubblica per l'affidamento della concessione integrata per la gestione delle operazioni estrattive del giacimento di Nuraxi Figus e per la costruzione/gestione di una centrale elettrica. Una prima gara è stata indetta alla fine del 2006, ma la concessione non è stata affidata per mancanza di offerenti. La regione sarda intende indire una nuova gara a condizioni diverse.

18)

Il nuovo bando, trasmesso dalle autorità italiane con lettera del 9 aprile 2008, contiene norme sostanziali rilevanti ai fini della valutazione del progetto sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Condizioni dell'appalto

19)

Le condizioni previste dalle autorità italiane si applicano lungo tutta la durata della concessione integrata (30 anni). La Regione Sardegna mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, la concessione estrattiva, le aree ed infrastrutture necessarie per la coltivazione del giacimento minerario, nonché l'area per la realizzazione dell'impianto. Una parte dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà ceduta al gestore dei servizi elettrici (in appresso, GSE) a prezzi garantiti e il quantitativo preciso sarà determinato sulla base della migliore offerta.

20)

Conformemente alla legge n. 80/2005 (7), il prezzo di cessione dell'energia è quello definito dal decreto del 1994. Di conseguenza, nei primi 8 anni di esercizio, il GSE è tenuto ad acquistare elettricità ad un prezzo (indicizzato) di 120,50 EUR/MWh (8). Per gli esercizi successivi, il GSE paga 100,06 EUR/MWh (9).

21)

Il corrispettivo offerto dal concessionario sarà determinato sulla base della migliore offerta. La documentazione di gara definisce tuttavia in dettaglio il contenuto minimo dell'offerta. In particolare, i concorrenti dovranno presentare offerte separate per i diversi aspetti del progetto (offerta economico-finanziaria e offerta tecnico-industriale).

Offerta economica

22)

La struttura economico-finanziaria dell'offerta dovrà precisare i seguenti elementi:

a)

il quantitativo di energia cedibile al GSE [fino alla massima potenza autorizzata di 450 MWe per 7 500 ore (10)];

b)

la quantità di energia annua a prezzi agevolati per le imprese localizzate sull'isola, non inferiore a 3 500 GWh/anno per un periodo obbligatorio di 12 a partire dal 2011;

c)

il prezzo medio ponderato di cessione dell'energia a prezzi agevolati con base anno 2005: 31,94 EUR/MWh incrementata di anno in anno al tasso d'inflazione annuo.

23)

Per quanto riguarda le cessione di energia elettrica alle imprese localizzate sull'isola, il prezzo offerto dai concorrenti sarà differenziato in funzione del settore industriale interessato, ovvero:

a)

produzione di alluminio primario (circa 64 % dell'assorbimento);

b)

produzione di piombo e zinco (17 %);

c)

ciclo cloro e cloroderivati (10 %);

d)

produzione di allumina (7 %);

e)

laminazione alluminio (1 %);

f)

altre tipologie di produzioni (1 %).

24)

Le autorità italiane hanno fissato i prezzi di riferimento per ciascuno di questi settori, che variano da un minimo di 27,87 EUR per l'alluminio primario ad un massimo di 97,90 EUR per la laminazione di alluminio. Per alcune categorie, le offerte possono contemplare un corrispettivo inferiore al prezzo di riferimento o superiore nel limite del 10 %.

Offerta tecnico-industriale

25)

I concorrenti dovranno presentare:

a)

un progetto di massima della centrale termoelettrica indicando le metodologie proposte per la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente. La centrale deve utilizzare il carbone del Sulcis almeno nella misura del 50 % del suo fabbisogno (11);

b)

un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica;

c)

un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero;

d)

un programma di formazione per il personale impiegato nelle miniere.

26)

La centrale dovrà avere gli stessi livelli di emissioni stabiliti dal progetto originario del 1994. Detti livelli sono superiori alle norme comunitarie obbligatorie di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (12).

 

Massimali delle emissioni della centrale del Sulcis

Norme obbligatorie

SO2

60 mg/Nm3

200 mg/Nm3

NOx

70 mg/Nm3

200 mg/Nm3

Polveri sottili

2 mg/Nm3

30 mg/Nm3

CO2

50 mg/Nm3

Nessuna norma obbligatoria

27)

Il concessionario dovrà mantenere in servizio il personale attualmente impiegato nelle miniere (preservando le attuali condizioni di impiego), con possibili riduzioni dell'organico per motivi di efficienza.

III.   VALUTAZIONE

Sussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

28)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; c) presenta una natura selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza all'interno dell'UE.

29)

In questa fase del procedimento, la Commissione ritiene che la concessione integrata del Sulcis costituisca aiuto di Stato a beneficio a) del futuro concessionario e b) delle industrie locali ad alto impiego di energia.

Vantaggio

30)

La misura è atta a favorire economicamente il futuro concessionario. Il GSE è tenuto ad acquistare circa la metà dell'energia elettrica prodotta dalla centrale ad un livello di prezzo sensibilmente più elevato rispetto alla media dei prezzi all'ingrosso in Italia e in Sardegna (13). La cessione garantita di energia elettrica è atta a migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario sul mercato della produzione elettrica.

31)

La Commissione ritiene che almeno una parte del vantaggio economico a favore del concessionario venga trasferito alle industrie locali ad alto impiego di energia sotto forma di prezzi di vendita agevolati. I prezzi di vendita stimati, che variano dai 27,87 EUR/MWh ai 67,90 EUR/MWh, risultano al di sotto del prezzo di mercato (14). La Commissione non dispone di cifre esatte sui prezzi dell'energia elettrica negoziati su base bilaterale tra le industrie ad alto impiego di energia operanti in Sardegna e i loro fornitori. Tuttavia, un prezzo pari a 25 EUR/MWh risulta sostanzialmente inferiore ai prezzi spot  (15), sia medi che off-peak. Per i più grandi consumatori, quali quelli del settore dell'alluminio primario, che dovrebbero assorbire oltre il 60 % dell'energia elettrica prodotta dal concessionario, il prezzo si direbbe addirittura inferiore al costo marginale medio della produzione di energia in Sardegna.

32)

È tuttavia impossibile fornire una quantificazione più esatta dei rispettivi vantaggi conferiti al concessionario e alle imprese ad alto impiego di energia. I fattori economici in gioco, tra cui il quantitativo di energia elettrica ceduto al GSE, la quantità di energia acquistata dalle imprese ad alto impiego di energia e il prezzo di vendita dell'energia in questione, non sono predeterminati ma dipendono dalle offerte dei concorrenti nell'ambito della gara.

33)

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene, nella fase attuale del procedimento, che le misure proposte siano tali da conferire un vantaggio al futuro concessionario del progetto Sulcis per la produzione di energia elettrica e alle imprese locali ad alto impiego di energia.

Selettività

34)

Il vantaggio su esposto verrà conferito in modo selettivo, considerato che la misura è intesa ad esclusivo beneficio del concessionario e delle imprese locali ad alto impiego di energia.

Risorse statali e imputabilità allo Stato

35)

La misura è finanziata tramite risorse pubbliche. Il GSE è un ente pubblico, di esclusiva proprietà del ministero delle Finanze. Stando alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, il GSE reperirà le risorse necessarie all'acquisto dell'energia elettrica del Sulcis con le stesse modalità previste dall'accordo CIP 6, ovvero tramite un prelievo parafiscale esatto sulle bollette di tutti gli utenti (e possibilmente addebitato sulla stessa componente della bolletta). In due precedenti casi di aiuti di Stato (16), la Commissione ha già stabilito che i prelievi parafiscali esatti dalle autorità italiane sul consumo di energia e raccolti e distribuiti dall'ente statale Cassa di conguaglio configurano risorse pubbliche, interpretazione peraltro in linea con la giurisprudenza dei tribunali comunitari in materia di prelievi parafiscali (17).

36)

Dal momento che il concessionario è tenuto a trasmettere alle imprese locali ad alto impiego di energia parte del vantaggio conferito dalla cessione di energia al GSE ad un prezzo più elevato, e che tale requisito è stabilito dalla normativa nazionale in combinato disposto con la documentazione di gara emanata dalla Regione Sardegna, la Commissione ritiene che il vantaggio a beneficio delle imprese locali ad alto impiego di energia che ne risulta sia altresì finanziato tramite risorse pubbliche.

37)

Avendo come base giuridica norme e disposizioni regolamentari nazionali e regionali, la misura è imputabile allo Stato.

Effetto sugli scambi e distorsione della concorrenza

38)

In questa fase del procedimento, la Commissione ritiene che la misura incida sugli scambi tra gli Stati membri e falsi la concorrenza, tanto sul mercato dell'elettricità che sui mercati a valle in cui operano le imprese ad alto impiego di energia. Nell'UE, il mercato dell'elettricità è stato completamente aperto alla concorrenza. La nuova centrale del Sulcis produrrà energia elettrica per 650 MW, ovvero un sesto dell'attuale capacità di produzione della Sardegna (pari a circa 4 000 MW). Circa la metà dell'energia prodotta sarà riservata ai principali consumatori di energia elettrica dell'isola (le imprese ad alto impiego di energia) sulla base di contratti di lungo periodo. I prezzi agevolati previsti sono resi praticabili grazie alla cessione assicurata della restante parte di energia elettrica al GSE a prezzi superiori a quelli di mercato, come su illustrato al punto 30).

39)

La nuova centrale assorbirà pertanto una parte considerevole della domanda locale, escludendo realisticamente la possibilità per altri fornitori di rifornire lo stesso bacino d'utenza. La Commissione è dell'avviso che, pur considerando il vantaggio trasmesso alle imprese ad alto impiego di energia, risulti probabile che il concessionario benefici di una posizione concorrenziale migliore rispetto agli altri produttori di energia non sovvenzionati. La riduzione della domanda non farà, in ogni modo, che peggiorare la posizione concorrenziale dei produttori di energia operanti in Sardegna. Pare inevitabile che, nell'impossibilità di competere con i prezzi sovvenzionati del concessionario e di esportare elettricità fuori dalla Sardegna, questi ultimi saranno costretti a ridurre la produzione (18). È probabile non solo che ne risenta la loro posizione concorrenziale ma che peggiori la loro struttura dei costi, già limitata dalla strutturale sovraccapacità (19) di produzione di energia elettrica della Sardegna.

40)

Peraltro, in mancanza di una clientela di qualche rilievo, sarà difficile se non impossibile che nuovi fornitori di energia riescano ad entrare sul mercato sardo. La Commissione ha ricevuto denunce, segnatamente dai produttori di energia eolica, che segnalano questo effetto distorsivo.

41)

Per quanto riguarda le imprese ad alto impiego di energia, la fornitura di elettricità a prezzi agevolati incide notevolmente e in modo diretto sui costi di produzione, migliorando pertanto la posizione concorrenziale dei beneficiari sui mercati del prodotto in cui essi operano. I settori interessati sono pienamente aperti agli scambi intracomunitari.

42)

In questa fase, la Commissione ritiene pertanto che la misura configuri aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Natura degli aiuti: nuovi o esistenti

43)

Le autorità italiane ritengono che la misura costituisca aiuti esistenti sulla base delle considerazioni riassunte di seguito. A loro dire, il progetto Sulcis rientra nel piano energetico nazionale, adottato con le leggi n. 9 e 10, del 9 gennaio 1991, e approvato dalla Commissione ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha inoltre approvato le misure dettagliate di attuazione del piano energetico nazionale, contenute nella delibera CIP 6. Il decreto del 1994 si limiterebbe, secondo le autorità nazionali, a specificare ulteriormente queste disposizioni.

44)

Le autorità italiane sottolineano inoltre che il decreto del 1994 è stato implicitamente approvato in quanto la Commissione ha incluso il progetto Sulcis nel programma operativo per la Sardegna per il periodo 1994-1999. La successiva esclusione del progetto dal programma operativo non metterebbe in discussione la validità di detta approvazione, dal momento che il decreto del 1994 è stato prorogato negli anni dalla legislazione nazionale, e più di recente dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005 e dalla legge finanziaria del 2007.

45)

Secondo le autorità nazionali, la legge n. 80/2005 non ha apportato cambiamenti sostanziali al progetto ma ha semplicemente provveduto ad introdurre adeguamenti agli sviluppi tecnici e giuridici. Il progetto costituirebbe pertanto un aiuto esistente e, conformemente alla normativa in materia di aiuti di Stato, l'Italia non sarebbe stata tenuta a notificare l'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005.

46)

La Commissione ritiene che il progetto Sulcis, come introdotto dalla legge n. 80/2005, configuri un aiuto nuovo per i seguenti motivi.

La misura non è giuridicamente fondata nel merito sulla delibera CIP 6

47)

Contrariamente a quanto sostenuto da parte italiana, la delibera CIP 6 non può ritenersi la rilevante base giuridica della misura in questione. La delibera definisce, tra le altre cose, le disposizioni in materia di sostegno alle fonti energetiche “assimilate” a quelle rinnovabili. La definizione di fonti assimilate include “i combustibili fossili prodotti da giacimenti minori isolati”. Il concetto di “giacimenti minori isolati”, originariamente assente nella delibera CIP 6, è stato introdotto nel 1994 (20): un giacimento viene considerato minore isolato quando l'entità accertata del giacimento è inferiore a 0,5 Mtep e per ragioni tecniche od economiche il combustibile estratto non è direttamente inseribile nella fase di distribuzione.

48)

I giacimenti carboniferi del Sulcis sono i più estesi d'Italia (21). Tenuto conto delle loro dimensioni, essi non potevano essere ritenuti “giacimenti minori isolati” ai fini dell'applicazione della delibera CIP 6. Le autorità italiane hanno dovuto quindi adottare una normativa separata (il decreto del 1994) con diretto richiamo alla legge n. 9/91, per dichiarare il carbone del Sulcis “fonte assimilata” e fornire una base giuridica agli aiuti di Stato ricorrendo ad un meccanismo senz'altro simile, ma decisamente non equivalente al CIP 6 (22).

49)

Inoltre, come su illustrato al punto 19), gli importi degli aiuti individuati, per i primi otto anni di esercizio, dalla delibera CIP 6 e dal decreto del 1994 non coincidono. Il meccanismo di tariffazione di cui alla delibera CIP 6 rimanda al decreto del 1994 solo per quanto riguarda gli esercizi successivi. Anche la durata del sostegno previsto dal CIP 6 (fino al 2020) differisce da quella prevista per la centrale del Sulcis (30 anni dall'affidamento della concessione).

50)

La valutazione della Commissione è pertanto incentrata sulla legge n. 80/2005 in combinato disposto con il decreto del 1994.

Il decreto del 1994 risulta di fatto superato, data la natura sostanziale e l'ampia portata delle modifiche introdotte con la legge n. 80/2005

51)

Per la Commissione, le modifiche introdotte con la legge n. 80/2005 non possono definirsi meri adeguamenti tecnici al progetto Sulcis originario, come istituito dal decreto del 1994: si tratta in effetti di modifiche di natura sostanziale con una portata così estesa da rendere superato il decreto del 1994.

52)

In primo luogo, il progetto originario non prevedeva la vendita alle imprese ad alto impiego di energia elettrica a prezzi agevolati. Si tratta di un elemento nuovo che altera il meccanismo economico dell'aiuto introducendo nuovi beneficiari e, di fatto, di per sé giustifica che la misura sia intesa come un aiuto nuovo.

53)

In secondo luogo, il decreto del 1994 contemplava originariamente specifici requisiti tecnici, segnatamente l'utilizzo della tecnica innovativa della gassificazione del carbone nonché la produzione combinata di energia e calore. Le specifiche del nuovo progetto non prevedono più l'utilizzo di tecniche innovative. Nell'ultimo capitolato di gara si legge che, per l'affidamento della concessione, è sufficiente l'uso di una tecnologia “provata”, quali la gassificazione, il ciclo supercritico o altro equivalente. La Commissione constata che il ciclo supercritico è una tecnologia di ampio impiego che non va oltre lo “stato dell'arte” (23). La documentazione di gara non accenna neanche all'impiego della cogenerazione. Peraltro, nel progetto originario, tutta l'energia prodotta sarebbe stata venduta all'ENEL, mentre nel nuovo progetto solo parte di essa va in cessione al GSE.

54)

In buona sostanza, le uniche disposizioni del decreto del 1994 che, di fatto, sembrano continuare ad applicarsi sono il livello del prezzo garantito e le norme ambientali che la centrale è tenuta a rispettare, obiettivo questo oggi molto meno difficile da conseguire rispetto a 14 anni fa.

55)

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione giunge alla conclusione che il progetto adottato con la legge n. 80/2005 e ulteriormente dettagliato dalla documentazione di gara risulti sostanzialmente diverso dal progetto Sulcis originario introdotto dal decreto del 1994; pertanto, anche se per il progetto del 1994 si fosse potuto parlare di un aiuto esistente — il che non corrisponde alla realtà, come dimostrato di seguito — questo non varrebbe per il nuovo progetto.

Il progetto del 1994 non costituisce un aiuto esistente

56)

Al fine di una disamina completa dei punti sollevati da parte italiana, la Commissione ha soppesato l'argomentazione secondo cui il progetto del 1994 era stato approvato dalla Commissione e che detta approvazione aveva ancora validità.

57)

La Commissione tiene a sottolineare che, anche se il progetto rientrava nel programma operativo della Sardegna per i Fondi strutturali per il periodo 1994-1998, il decreto del 1994 non è mai stato né notificato né approvato alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato. Il progetto è stato peraltro successivamente escluso dal programma operativo.

58)

Inoltre, in seguito all'adozione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (24), l'Italia avrebbe dovuto adeguare i regimi di aiuto esistenti. Tale adeguamento non ha mai avuto luogo per la misura in esame. Pertanto, anche se in un primo momento si fosse trattato di un aiuto esistente — ipotesi palesemente infondata, come su illustrato — la misura non poteva in nessun caso essere considerata tale una volta decorsi i termini per l'adattamento alla disciplina del 2001 (1o gennaio 2002).

59)

A tale riguardo, le autorità italiane sostengono che non era necessario adottare opportune misure in base alla disciplina del 2001 dal momento che la concessione integrata non può classificarsi unicamente come una misura di aiuti ambientali. Secondo le autorità italiane, per il territorio del Sulcis gli obiettivi di tutela ambientale vengono conseguiti tramite interventi di varia natura che non sono di esclusiva competenza della disciplina ambientale. Le stesse autorità sostengono tuttavia che l'intero progetto integrato può, in realtà, concepirsi come un intervento di risanamento di siti industriali che rientrerebbe nella disciplina ambientale.

60)

La Commissione constata che il decreto originario del 1994 apparentava il carbone sardo ad una fonte di energia rinnovabile e che su tale presupposto si basava la concessione degli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale e, in particolare, delle fonti di energia rinnovabili, rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione della disciplina ambientale. La Commissione non può pertanto avallare il ragionamento delle autorità italiane, soprattutto tenuto conto che le stesse autorità si contraddicono nel sostenere che, in realtà, l'intero progetto debba essere considerato una forma di aiuto ambientale. Peraltro, l'aspetto di risanamento del progetto sostenuto dalle autorità italiane rientrerebbe senza dubbio nel campo di applicazione della disciplina ambientale.

Altre disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 sui regimi di aiuti esistenti

61)

Il concetto di aiuti esistenti è definito all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (25) (in appresso regolamento di procedura). La Commissione ha esaminato se il progetto in esame possa o meno rientrare in una delle categorie di aiuti esistenti contemplate dal regolamento di procedura.

62)

La Commissione constata che la misura introdotta con la legge n. 80/2005 non è stata attuata prima dell'adesione dell'Italia all'UE. Come su illustrato al punto 57, la misura non è mai stata autorizzata dalla Commissione o dal Consiglio ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. La misura non può ritenersi autorizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di procedura (riguardante i casi in cui la Commissione non provvede ad adottare una decisione entro il termine di due mesi dalla notifica degli aiuti). La misura non riguarda aiuti illegittimi per i quali è decorso il termine di 10 anni. Considerata la natura della misura, è possibile concludere essa abbia sempre configurato un aiuto di Stato e che quindi non si applicano le disposizioni previste per i regimi che non costituivano aiuti di Stato al momento dell'entrata in vigore ma che sono divenuti tali in forza dell'evoluzione del mercato comune.

63)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il progetto Sulcis configuri un aiuto nuovo.

Legalità dell'aiuto

64)

Considerato che la misura non è stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'aiuto è illegale.

Compatibilità dell'aiuto

65)

La Commissione nutre dubbi circa la compatibilità del progetto di aiuti con il mercato comune.

Aiuti al concessionario

66)

Tenuto conto che l'aiuto previsto per il progetto Sulcis è proposto sotto forma di una tariffa di alimentazione (feed-in tariff) non connessa a specifici costi ammissibili, la Commissione ritiene che esso configuri un aiuto al funzionamento.

67)

Gli aiuti al funzionamento possono essere autorizzati in circostanze eccezionali, ad esempio se intesi alla tutela dell'ambiente; la Commissione ha pertanto valutato se il progetto risulterebbe compatibile come aiuto ambientale alla luce della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (26) (in appresso la disciplina ambientale).

68)

Occorre, in primo luogo, ricordare che, essendo il carbone un combustibile fossile non rinnovabile, le centrali elettriche a carbone non possono ricevere sovvenzioni pubbliche in forza della normativa applicabile agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il progetto non prevede l'impiego di tecnologie di cogenerazione e le autorità nazionali non hanno dimostrato che il progetto è tale da produrre risparmi energetici. Ne consegue che la Commissione non può valutare la conformità della misura di aiuti in esame alla luce delle disposizioni sugli aiuti al funzionamento di cui alla disciplina ambientale.

69)

Stando alla documentazione di gara trasmessa dalle autorità italiane, il progetto della centrale del Sulcis sarebbe inteso al superamento delle norme comunitarie obbligatorie in materia di emissioni. Pertanto, se le sovvenzioni fossero concesse sotto forma di aiuti agli investimenti a copertura di sovraccosti d'investimento, la centrale potrebbe aver diritto ad aiuti intesi al superamento di norme obbligatorie, in forza del punto 3.1.1 della disciplina ambientale. Per questo tipo di aiuti, la disciplina ambientale contempla le seguenti condizioni:

a)

l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi d'investimento ammissibili;

b)

i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore; il costo dell'investimento viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, tenendo conto dei profitti operativi e dei costi operativi.

70)

Le autorità italiane non hanno dimostrato la rispondenza del progetto ad alcuno dei succitati criteri della disciplina. Inoltre, l'Italia dovrebbe chiarire che tecnologia di combustione utilizzerebbe la nuova centrale, per consentire di valutare le sue prestazioni in rapporto ai livelli di emissioni associati alla Migliore Tecnica Disponibile (Best Available Technique — BAT) indicata nel BREF LCP.

71)

Le autorità nazionali sostengono che il progetto di concessione integrata possa ritenersi compatibile con le disposizioni della disciplina ambientale in materia di risanamento di siti inquinati, dal momento che esso contribuisce a migliorare l'ambiente evitandone l'ulteriore degrado. La Commissione rileva la non osservanza delle norme sostanziali di cui al punto 3.1.10 della disciplina ambientale. In particolare, le autorità italiane non hanno dimostrato il rispetto delle condizioni per la concessione di detti aiuti, segnatamente il principio “chi inquina paga” e il requisito secondo cui i costi ammissibili devono essere chiaramente individuabili e calcolati in base ai lavori di risanamento (la spesa sostenuta per il risanamento al netto dell'aumento del valore del terreno). Sarebbe opportuno che l'Italia operasse un netto distinguo tra gli aiuti concessi per la produzione di energia elettrica e gli aiuti per il risanamento di siti contaminati, specificando i costi ammissibili. Dal momento che il rispetto del principio “chi inquina paga” è uno dei principali criteri per la concessione di questo tipo di aiuti, l'Italia dovrebbe dimostrare l'impossibilità, nell'ordinamento nazionale, di addebitare i costi dell'inquinamento alla società estrattiva responsabile. Dalla documentazione di gara non risulta peraltro alcuna indicazione che il concessionario si impegna a realizzare attività di risanamento diverse dall'ordinaria gestione dei propri rifiuti minerari.

72)

La Sardegna figura attualmente tra le regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il concessionario potrebbe pertanto beneficiare di aiuti agli investimenti in forza degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (27) (orientamenti per gli aiuti regionali), purché risultino soddisfatte le pertinenti condizioni. In ogni caso, ai sensi degli orientamenti per gli aiuti regionali, né la centrale elettrica né le imprese ad alto impiego di energia potrebbero beneficiare di aiuti al funzionamento, dato che questo tipo di aiuti può essere concesso unicamente, in via eccezionale, nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. L'Italia non ha comunque fornito giustificazioni di ordine regionale per la concessione dell'aiuto.

73)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (28) prevede la concessione di aiuti a favore di risorse carboniere interne. Tuttavia è molto probabile che, quando entrerà in funzione la centrale (probabilmente non prima della fine del 2010), non sarà più possibile concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sull'industria carboniera. Inoltre, si prevede che detto regolamento scada il 31 dicembre 2010 (29). Per tale motivo, la Commissione non può assumere detto regolamento come base giuridica per la valutazione della compatibilità dell'aiuto. L'Italia non ha comunque dimostrato il rispetto delle relative disposizioni.

74)

In linea di principio, sarebbe anche possibile autorizzare aiuti di Stato qualora lo sfruttamento delle risorse carbonifere autoctone fosse connesso alla prestazione di un reale servizio di interesse economico generale (articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE in combinato disposto con la direttiva 2003/54/CE). In tal caso, occorrerebbe imporre per legge i relativi obblighi di servizio pubblico, fornire prove chiare che l'estrazione e l'uso del carbone del Sulcis per la generazione elettrica comporta dei sovraccosti per il concessionario e definire previamente i parametri per il calcolo della compensazione sulla base di detti sovraccosti. Le suddette condizioni non risultano soddisfatte nella fattispecie. La Commissione ritiene peraltro che sia possibile, per le autorità nazionali, affrontare il problema potenziale della sicurezza dell'approvvigionamento con effetti di distorsione della concorrenza nel mercato dell'elettricità sardo minori rispetto a quelli indotti dalla concessione di aiuti di Stato alla centrale elettrica integrata del Sulcis. La nuova centrale elettrica aggraverebbe i problemi di sovraccapacità del mercato locale dell'elettricità mentre non sembra sussistere alcuna necessità oggettiva di una nuova centrale che assicuri l'utilizzo delle riserve carboniere dell'isola (attualmente il carbone estratto dal giacimento di Nuraxi Figus rifornisce già la centrale elettrica a carbone dell'ENEL).

75)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle imprese locali ad alto impiego di energia, la Commissione rileva che la misura è intesa a beneficio degli stessi comparti industriali e, di fatto, delle stesse imprese per cui, tra il 2004 e il 2005, l'Italia aveva introdotto tariffarie elettriche agevolate (decreto del 6 febbraio 2004, articolo 11, comma 11, e legge n. 80/2005, articolo 11, comma 12). La Commissione ha avviato indagini approfondite su queste misure nell'ambito dei casi C 38/04 (30), C 13/06 (31) e C 36/06 (32), esprimendo seri dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune.

76)

La misura di aiuti in esame induce sulla concorrenza nei mercati a valle dei beneficiari gli stessi effetti distorsivi delle tariffe preferenziali attualmente oggetto di indagine nell'ambito dei casi summenzionati. Gli aiuti al funzionamento sotto forma di tariffe elettriche preferenziali inducono una riduzione diretta dei costi di produzione per i beneficiari, riduzione che, nel caso delle imprese ad alto impiego di energia, si rivela particolarmente ingente. Questa circostanza deteriora la situazione concorrenziale delle imprese dell'UE non ubicate in Sardegna e operanti negli stessi comparti.

77)

La Commissione dubita che la misura contribuisca a realizzare obiettivi orizzontali o che un tale contributo possa compensare le distorsioni della concorrenza indotte dagli aiuti.

IV.   AVVIO DELLA PROCEDURA DELL'INGIUNZIONE DI SOSPENSIONE

78)

Gli aiuti saranno erogati dalle autorità nazionali sotto forma di cessione garantita di energia elettrica solo dopo che la centrale del Sulcis sia diventata operativa. Tuttavia, le autorità hanno già organizzato una gara per l'affidamento della concessione del Sulcis e si apprestano ad indirne una seconda. Dal momento che la concessione enuncia nel dettaglio i termini della convenzione, compresi gli esatti impegni finanziari delle parti, ne potrebbero scaturire effetti giuridicamente vincolanti. Nell'ipotesi in cui la Commissione si pronunci per la non compatibilità con il mercato comune degli aiuti che l'Italia intende concedere illegalmente, le autorità nazionali dovrebbero annullare la concessione. Ne potrebbero scaturire procedimenti legali e danni per il concessionario, le autorità italiane e gli eventuali terzi interessati, specie se sono già stati avviati i lavori nella centrale elettrica o per la gestione della miniera di carbone. La Commissione ritiene pertanto necessario prevenire l'ulteriore avanzamento della procedura in corso.

79)

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura dell'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 ed invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito.

V.   DECISIONE

80)

Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato della CE, invita l'Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto/della misura, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai potenziali beneficiari degli aiuti.

81)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

82)

In forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione invita l'Italia a presentare le sue osservazioni sull'intenzione della Commissione di adottare un'ingiunzione di sospensione che intimi all'Italia di sospendere qualsiasi azione che conduca all'ulteriore avanzamento del progetto come attualmente previsto.

83)

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà l'Autorità di vigilanza dell'EFTA inviandole copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.’


(1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  Aiuto di Stato NN 52/91, lettera SG (91) D/15502.

(3)  La delibera CIP 6 prevede che l'elettricità prodotta da nuove centrali che utilizzano fonti rinnovabili o assimilabili venga acquistata dall'ENEL ad un prezzo fissato fino al 2020. Il prezzo è sovvenzionato per i primi 8 anni di esercizio e, per il periodo successivo, fissato ad un livello inferiore che tenga conto dei costi di combustibile e di investimenti evitati dall'ENEL (i costi che l'ENEL avrebbe dovuto sostenere se avesse prodotto essa stessa l'elettricità).

(4)  Decisione C(97) 3778 della Commissione, del 22 dicembre 1997.

(5)  Il trattato CECA, dell'11 ottobre 1986, all'allegato I, classifica il carbone del Sulcis come carbone di bassa qualità di classe “B”. Si tratta di carbone sub-bituminoso con potere calorifico inferiore pari a circa 5 100 Kcal/kg, 15 % polvere e 6 % zolfo.

(6)  Secondo la definizione italiana di “stand by attivo”, le miniere non in produzione, ma non ancora dismesse, sono pronte a rientrare in produzione in qualsiasi momento.

(7)  La Commissione rileva una contraddizione tra la documentazione di gara e la legge n. 80/2005. La documentazione di gara trasmessa dalle autorità italiane il 9 aprile 2008 fa riferimento al prezzo “stabilito dal D.P.R. 28 gennaio 1994, intendendosi quest'ultimo come risultante dall'applicazione della deliberazione CIP n. 6/1992”. Il decreto del 1994, cui fa riferimento la legge n. 80/2005, definisce, per i primi 8 anni di esercizio dell'impianto, un prezzo di cessione pari a 160 ITL/kWh diverso dal prezzo definito dalla deliberazione CIP 6 di 150 ITL/kWh. Il criterio definito dalla gara sembra pertanto essere privo di base legale nella legislazione nazionale, anche se questa incertezza non incide in maniera sostanziale sulla valutazione della misura da parte della Commissione.

(8)  Equivalente alle 160 ITL/kWh del decreto del 1994. La Cassa di conguaglio procede ogni due anni ad indicizzare i prezzi per la cessione assicurata del'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Gli importi di 120,50 EUR e 100,06 EUR corrispondono ai prezzi per l'esercizio 2007.

(9)  Equivalente alle 150 ITL/kWh della delibera CIP 6, cui fa riferimento il decreto del 1994.

(10)  Massimo consentito dal decreto del 1994.

(11)  In termini di potere calorifico.

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(13)  Nel 2007, per l'Italia il prezzo medio PUN (prezzo unico nazionale) era di 74,80 EUR/MWh. In Sardegna, dove l'energia elettrica è più cara rispetto all'Italia continentale, il prezzo medio nel 2006 si attestava a 80,55 EUR/MWh (dati GSE). Pertanto entrambi i prezzi offerti al concessionario (120,50 EUR/MWh per i primi 8 anni di esercizio e 100,06 EUR/MWh per il periodo successivo) risultano al di sopra del prezzo di mercato.

(14)  Nel 2007, il prezzo medio di vendita in Italia era di 74,80 EUR/MWh. In Sardegna, dove l'energia elettrica è più cara rispetto all'Italia continentale, il prezzo medio nel 2006 si attestava a 80,55 EUR/MWh.

(15)  Prezzi registrati sul mercato elettrico italiano IPEX.

(16)  Decisione C(2004) 4333/8 della Commissione, del 1o dicembre 2004, nel caso N 490/00 “Italia — Costi incagliati nel settore dell'elettricità” e decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, nel caso C 36/a/06 “Imprese Terni”.

(17)  Si vedano, tra le altre, le sentenze della CGE nella causa C-78/76, Steinike & Weinlig, Racc. 1977, pag. 595 e nella causa C-47/69, settore tessile francese, Racc. 1970, pag. 00487; la sentenza del Tribunale di primo grado, del 20 settembre 2007, nella causa T-136/05 Earl Salvat/Commissione, non ancora pubblicata e il parere dell'avvocato generale Mengozzi, del 24 gennaio 2008, nella causa C-206/06, Essent Netwerk Noord.

(18)  La domanda di energia elettrica è anelastica, specie per il bacino d'utenza delle famiglie e delle piccole imprese. Inoltre, le esportazioni di energia elettrica dalla Sardegna sono limitate tenuto conto dei vincoli tecnici dell'interconnettore. È pertanto ragionevole supporre che la riduzione della domanda causata dal passaggio di utenti di grandi dimensioni alla nuova centrale porterà ad una riduzione netta dell'energia elettrica attualmente prodotta.

(19)  Tenuto conto della posizione relativamente isolata della Sardegna rispetto all'Italia continentale, lo Stato ha imposto una riserva di capacità molto elevata per garantire la prestazione ininterrotta del servizio. La sovraccapacità produttiva è pertanto un fattore strutturale del mercato dell'energia elettrica in Sardegna. Secondo le stime, le centrali elettriche dell'isola lavorano al 40 % della loro capacità.

(20)  Decreto del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 4 agosto 1994, che modifica la delibera CIP 9/1992.

(21)  Secondo le stime, le riserve del territorio del Sulcis ammontano a 600 000-1 000 000 milioni di tonnellate, equivalenti a 180-430 Mtep. La sola miniera Nuraxi Figus ha riserve accertate pari a 50 milioni di tonnellate, equivalenti a 21,5 Mtep.

(22)  Si veda la nota 3.

(23)  Il concetto di “stato dell'arte” è utilizzato per individuare tecnologie di vasto utilizzo commerciale che non comportano costi eccessivi per l'impresa.

(24)  GU L 37 del 3.2.2001, pag. 3. Con lettera del 20 febbraio 2001, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane se accettavano le opportune misure riguardanti la nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che sono state accettate dalle autorità nazionali con lettera del 5 aprile 2001.

(25)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(26)  GU L 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(27)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(28)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

(29)  Il regolamento sull'industria carbonifera scade il 31 dicembre 2010.

(30)  Tariffe elettriche ridotte a favore di Alcoa, Portovesme, ILA e Euroallumina.

(31)  Tariffe elettriche ridotte a favore di Portovesme, ILA, Euroallumina e Syndial.

(32)  Tariffe elettriche ridotte a favore di Alcoa, Thyssen-Krupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche.


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/24


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia)

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/10)

1.

On 12 September 2008, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertaking Galp Energia, SGPS, SA (‘Galp Energia’, Portugal) belonging to the Galp Energia group and controlled by Eni SpA (‘Eni’, Italy), Amorim Energia BV (‘Amorim’, Portugal) and Caixa Geral de Depósitos SA (‘CGD’ Portugal), acquires within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings: Esso Portuguesa Lda. (Portugal), Esso Española SL (Spain) and a part of ExxonMobil Petroleum & Chemical (Belgium), together ‘Esso Iberia’, wholly owned subsidiaries of ExxonMobil Corporation (‘ExxonMobil’, USA), by way of purchase of shares.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

for Galp Energia: exploration and production of crude oil, refining and marketing of petroleum products,

for ENI: vertically integrated energy company,

for Amorim: energy related services,

for CGD: retail and corporate banking services, investment banking and asset management,

for ExxonMobil: exploration production and sale of crude oil and natural gas, refining and marketing of petroleum products and power generation,

for Esso Iberia: retail and non-retail sales of automotive fuels, jet fuel, bitumen, lubricants and specialties products in Portugal and Spain.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax ((32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia, to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/25


Prior notification of a concentration

(Case COMP/M.5220 — Eni/Distrigaz)

(Text with EEA relevance)

(2008/C 240/11)

1.

On 10 September 2008, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertaking Eni SpA (‘Eni’, Italy) acquires within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Distrigaz SA (‘Distrigaz’, Belgium), part of the Suez Group (‘Suez’, France) by way of purchase of shares.

2.

The business activities of the undertakings concerned are:

for undertaking Eni: Italian company active in exploration and production of natural gas, natural gas supply, transmission, storage, distribution and trade, exploration and production of oil,

for undertaking Distrigaz: Belgium company active in the natural gas business, with activities in Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands.

3.

On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved.

4.

The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission.

Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax ((32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M.5220 — Eni/Distrigaz, to the following address:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OJ L 24, 29.1.2004, p. 1.


19.9.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 240/s3


NOTE TO THE READER

The institutions have decided no longer to quote in their texts the last amendment to cited acts.

Unless otherwise indicated, references to acts in the texts published here are to the version of those acts currently in force.