ISSN 1725-2423 |
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Official Journal of the European Union |
C 218 |
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English edition |
Information and Notices |
Volume 49 |
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(1) Text with EEA relevance |
EN |
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I Information
Commission
9.9.2006 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 218/1 |
Euro exchange rates (1)
8 September 2006
(2006/C 218/01)
1 euro=
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Currency |
Exchange rate |
USD |
US dollar |
1,2713 |
JPY |
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147,91 |
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7,4607 |
GBP |
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9,3195 |
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1,5817 |
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15,6466 |
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0,4293 |
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3,5220 |
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1,6777 |
CAD |
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1,4155 |
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9,8878 |
NZD |
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1,9862 |
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Singapore dollar |
1,9979 |
KRW |
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1 215,81 |
ZAR |
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9,3399 |
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Chinese yuan renminbi |
10,1049 |
HRK |
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7,3640 |
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11 602,52 |
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4,655 |
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64,137 |
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34,0300 |
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47,610 |
Source: reference exchange rate published by the ECB.
9.9.2006 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 218/2 |
STATE AID — ITALY
State aid No C 30/06 (ex N 367/05 and N 623/05)
Excise Duty reduction for Biofuels — Amendment to an existing scheme
Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty
(2006/C 218/02)
(Text with EEA relevance)
By means of the letter dated 4 July 2006 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned measure.
Interested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:
European Commission |
Directorate-General for Competition |
B-1049 Brussels |
Fax No: (32-2) 296 12 42 |
These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.
TEXT OF SUMMARY
On 26 July 2005 Italy notified an increase in the budget to an existing State aid measure approved under the number N 717/2002 reducing excise tax duty on biofuels. On 28 September 2005 Italy prolonged the amended measure until the end of the year 2007.
1. Description of the measure
The authorised scheme reduces excise duty for bioethanol and its derivatives used as biofuels (ETBE) as well as for additives and reformulates derived from other types of biomass for petrol and diesel, but not for biodiesel. The bioethanol is an agricultural product. It is 100 % from renewable origin. ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether), which is etherised bioethanol, is only in 47 % from renewable origin. The beneficiaries of the aid are chosen in an open tender. The measure was set to apply for three years: from 2003 to 2005. The foreseen total budget was EUR 15 493 706 per year including VAT.
With the notification registered under the number N 367/2005 the total budget has been increased to EUR 73 million per year including VAT. With the notification registered under the number N 623/05 the measure has been prolonged until the end of the year 2007. For the new measure a new open tender procedure will be established. In addition Italy informed about higher excise tax reductions for biofuels and higher excise tax rates for fossil fuels and delivered updated production cost calculations for bioethanol and for ETBE.
2. Assessment
The scheme fulfils all the conditions to be considered as State aid pursuant to Article 87 (1) EC Treaty, because it provides an advantage with State resources in favour of the biofuels producers in Italy and it is susceptible to affect Community trade and competition. The Italian authorities have accordingly notified the scheme to the Commission for its approval as environmental aid.
The proposed aid measures are designed to enhance the use of environmentally friendly fuels in order to reduce the emission of greenhouse gases. The development of renewable energies, especially biofuels, has been encouraged since 1985 by numerous Community measures and as of 2003 by the Biofuels Directive (1). The objectives of the present scheme are in line with EU policy in this sector.
The Commission assessed the notified measure in the light of the Community Guidelines on State aid for environmental protection (2) (hereafter ‘Environmental Guidelines’). Cereals, molasses and wine used to produce biofuels in the scheme at hand falls within Chapter 10, Chapter 17.03 and Chapter 22.05 of the list in Annex I of the Treaty respectively, which is the list of products covered by Title II on Agriculture. Hence, the Commission assessed the notified measure also in the light of the Community guidelines for State aid in the agriculture sector (3). As the measure concerns an excise tax rebate for an energy product, the Commission also assessed it with respect to the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (‘Energy Tax Directive’) (4). In this case compliance with Article 16 of the Directive has to be ensured.
The Commission point out that the measure fulfils the conditions laid down in the Community guidelines on State aid for environmental protection, the guidelines for State aid in the agriculture sector and the provisions of the Energy Tax Directive. On the basis of this assessment, it would be possible for the Commission to qualify the notified measure as being compatible with the EC Treaty.
However, the Commission has doubts on the measure, as it may be cumulated with other illegal and incompatible aid, which has not yet been reimbursed. Italy refused to undertake not to pay out new aid to those potential beneficiaries that have not reimbursed incompatible aid.
The Commission considers at this stage that it cannot approve a scheme that applies automatically to undertakings that must repay previous illegal and incompatible aid, even when such aid has been granted under a scheme in particular in those cases where the recovery procedure has not yet started and Italy has been brought to the Court for failure to act. Any such automatic application would make it impossible for the Commission to take into account the cumulated distortion arising from the old aid and the new aid.
3. Conclusions
In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests interested parties to submit its comments, in particular as regards the distortion arising from the possible cumulation of incompatible aid and the current scheme.
The Commission wishes to remind Italy that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensive effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.
TEXT OF LETTER
‘La Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale.
1. PROCEDIMENTO
1. |
Con lettera datata 26 luglio 2005 e protocollata il 29 luglio 2005, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura d'aiuto N 367/2005 con procedura semplificata. Con lettera datata 28 settembre 2005, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura d'aiuto N 623/2005, anch'essa con procedura semplificata. Le due notificazioni (N 623/05 e N 367/05) riguardano lo stesso settore e la Commissione, anche per motivi di efficienza procedurale, adotta una sola decisione relativa ad entrambe le notificazioni. Inoltre, la Commissione considera tutta la corrispondenza con l'Italia relativa alla notificazione N 367/05 relativa anche alla notificazione N 623/05. La Commissione adotta la presente decisione con procedura normale in quanto l'Italia non ha presentato la relazione annuale come previsto dall'articolo 4 del regolamento di applicazione (5) relativo alla procedura di notificazione semplificata. Inoltre, le correzioni applicate al regime si sono rivelate essere una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che devono quindi essere sottoposte alla valutazione di compatibilità con il mercato comune. |
2. |
Con lettere datate 29 agosto 2005 e 21 ottobre 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state inviate con lettere datate 27 settembre 2005 e 21 novembre 2005, protocollate lo stesso giorno. A seguito di una riunione tra i rappresentanti dell'Italia ed i servizi della Commissione tenutasi, su richiesta dell'Italia, in data 9 dicembre 2005, i servizi della Commissione hanno inviato una lettera in cui ricapitolavano tutte le questioni non risolte. Le autorità italiane hanno presentato le informazioni mancanti in due lettere: una inviata il 28 febbraio 2006 e protocollata il 1o marzo 2006 e una inviata il 28 aprile 2006 e protocollata il 5 maggio 2006. La seconda lettera è stata inviata dopo un incontro tra Italia e Commissione europea avvenuto il 15 marzo 2006 e l'invio di una lettera all'Italia avvenuto il 24 marzo 2006. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
3. |
Entrambe le notificazioni riguardano modifiche di un regime di aiuto esistente, l'aiuto N 717/2002 (6), autorizzato dalla Commissione fino alla fine del 2005. La notificazione protocollata con numero N 367/05 riguarda le modifiche apportate ad un regime approvato, mentre la notificazione protocollata con numero N 623/05 riguarda la proroga del regime modificato fino alla fine del 2007. |
2.1. Regime esistente
4. |
Il regime autorizzato prevede la riduzione dell'aliquota di accisa per il bioetanolo ed i suoi derivati (ETBE) nonché per gli additivi e riformulati prodotti a partire da altre biomasse impiegati per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel. Il bioetanolo è un prodotto agricolo e deriva al 100 % da fonti energetiche rinnovabili. L'ETBE (etere etilterbutilico), che è bioetanolo trasformato in etere, viene ottenuto da alcol di origine agricola tramite la reazione del bioetanolo con l'isobutilene e deriva solo al 47 % da fonti energetiche rinnovabili. L'unico additivo ottenuto da biomassa noto a tutt'oggi è il dietilcarbonato, che può essere usato come additivo per il diesel. |
5. |
I biocarburanti possono essere utilizzati in forma miscelata o pura. I due prodotti finali in forma miscelata che beneficeranno della riduzione saranno la miscela bioetanolo-benzina (5 % -95 %) e la miscela ETBE-benzina (15 %-85 %). |
6. |
Il progetto è inteso a promuovere l'uso di biocarburanti ottenuti da vino, cereali e barbabietola da zucchero e da barbabietola da zucchero e melassi. I beneficiari dell'aiuto sono i partecipanti ad un progetto sperimentale. Nel quadro della misura di aiuto N 717/2002, sono state selezionate tre imprese tramite gara aperta: la Ecofuel SpA, Milano, produttrice di ETBE e la IMA srl, Partinico (Palermo) e la Silcoma SpA, Correggio (Reggio Emilia), produttrici di bioetanolo. La gara era aperta a tutte le imprese UE che producono i suddetti biocarburanti e soddisfano le condizioni fissate nel provvedimento normativo relativo alla gara. |
7. |
La durata prevista della misura era di tre anni, dal 2003 al 2005. Lo stanziamento complessivo previsto era di 15 493 706 EUR all'anno, IVA inclusa. A causa di ritardi nella procedura di gara, l'aiuto è stato però assegnato a partire dall'inizio del 2005. |
8. |
I vantaggi in termini di riduzione dell'aliquota dell'accisa per il periodo 2003-2005 erano i seguenti (le riduzioni si intendono applicate ad un litro del biocarburante in questione):
|
9. |
La riduzione dell'aliquota approvata per un litro di ETBE è equivalente ad un'esenzione completa per 0,47 litri di ETBE, che è la frazione derivata da biomassa (7). |
10. |
La riduzione dell'accisa si applica ai biocarburanti sia in forma pura che miscelata. Per quanto riguarda i biocarburanti miscelati con carburanti fossili, l'Italia ha confermato che la riduzione dell'aliquota di accisa sarebbe stata proporzionata al volume del biocarburante contenuto nel prodotto finale. |
11. |
Nella decisione N 717/2002, la Commissione ha concluso che le riduzioni non erano superiori alla differenza tra i costi di produzione dell'energia dai biocarburanti e il prezzo di mercato di tale energia. La Commissione ha quindi escluso che vi fossero fenomeni di sovracompensazione nel caso della produzione di biocarburanti. |
2.2. Modifiche notificate
12. |
Con la notificazione protocollata con il numero N 367/2005, lo stanziamento complessivo è stato innalzato a 73 milioni all'anno, IVA inclusa. Con la notificazione protocollata con il numero N 623/2005, la misura è stata prorogata fino alla fine del 2007. Tali modifiche sono state introdotte per rendere il programma più significativo alla luce delle importanti modifiche relative alle politiche in materia di biocarburanti a livello comunitario [per es. l'introduzione della direttiva 30/2003 (8) e della direttiva 96/2003 (9)]. |
13. |
Per la nuova misura, verrà bandita una nuova gara. Le autorità italiane hanno sottolineato che i tre beneficiari selezionati tramite la gara di cui al regime esistente N 717/2002 non saranno necessariamente i beneficiari selezionati nel quadro del nuovo regime. |
14. |
Inoltre, l'Italia ha comunicato l'intenzione di introdurre riduzioni d'accisa maggiori per i biocarburanti e aliquote d'accisa maggiori per i carburanti fossili ed ha inviato gli schemi di costo aggiornati relativi a bioetanolo e ETBE. Le aliquote di accisa notificate sono le seguenti:
|
15. |
L'agevolazione fiscale notificata relativa all'ETBE (pari a 0,265 EUR/litro) corrisponde ad un'esenzione fiscale completa per 0,47 litri di ETBE, ovvero alla frazione di biomassa contenuta nell'ETBE. |
16. |
I costi produttivi del bioetanolo sono aumentati di 32 EUR/1 000 litri, a causa dell'aumento del costo delle materie prime (barbabietola da zucchero e melassi), della trasformazione intermedia e del trasporto. L'aumento del costo di produzione dell'ETBE (conseguenza dell'aumento del costo del bioetanolo) è stato compensato dall'aumento dei prezzi di vendita dei co-prodotti. Il prezzo di riferimento dei carburanti fossili utilizzato per il confronto con i prezzi dei biocarburanti è risultato essere di 0,453 EUR/litro (10). |
17. |
L'Italia si impegna a prevedere un monitoraggio semestrale dei costi di produzione dei carburanti fossili e, se del caso, ad aggiustare la riduzione di aliquota di accisa allo scopo di evitare fenomeni di sovracompensazione lungo l'intera durata degli aiuti in oggetto. |
18. |
Con le lettere del 21 ottobre 2005, 19 dicembre 2005 e 24 marzo 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere il pagamento del nuovo aiuto nel quadro del regime attuale per le società che non hanno rimborsato l'aiuto incompatibile conformemente a precedenti decisioni relative ai recuperi, (in particolare alla decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999 relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (11), alla decisione 2003/193/CE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (12), alla decisione 2004/800/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione (13) e alla decisione 2005/315/CE, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (14), al fine di permettere alla Commissione di tenere in considerazione, nella sua valutazione, la distorsione cumulativa derivante dai nuovi aiuti e dai vecchi aiuti incompatibili che non sono stati recuperati. |
19. |
Le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi in tal senso. Inoltre, esse hanno dichiarato che, a loro parere, ai regimi di aiuti non si dovrebbe applicare la giurisprudenza Deggendorf, in base alla quale spetta alla Commissione il controllo del cumulo tra aiuti vecchi e aiuti nuovi. |
20. |
Le autorità italiane hanno sottolineato che i tre beneficiari selezionati tramite gara aperta nel quadro del regime esistente N 717/2002 (cfr. punto 6) non saranno necessariamente i beneficiari del nuovo regime. |
21. |
La notificazione protocollata al numero N 623/05 proroga il regime modificato di cui alla notificazione N 367/05 dalla fine del 2005 alla fine del 2007. |
3. VALUTAZIONE
22. |
L'Italia ha notificato la misura alla Commissione e la sua entrata in vigore è soggetta all'approvazione della Commissione; l'Italia ha quindi ottemperato agli obblighi di cui dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le modifiche al regime notificate riguardano l'aumento della dotazione di bilancio del regime e la durata dello stesso. La Commissione è stata inoltre informata in merito alla modifica della riduzione dell'accisa e alle modifiche del calcolo del costo di produzione dei carburanti fossili. |
3.1. Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
23. |
Ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, per aiuto di Stato si intende (1) l'aiuto concesso dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, (2) che falsa la concorrenza (3) favorendo talune imprese, (4) nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri. |
24. |
La riduzione dell'aliquota è concessa attraverso risorse statali. La misura si prefigge di compensare ai produttori di biocarburanti una parte dei costi di produzione. Riducendo l'onere fiscale sui prodotti, essa favorisce talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza, i prezzi dei biocarburanti possono essere ridotti ad un livello concorrenziale con quello dei combustibili fossili. Giacché i biocarburanti possono fungere da succedanei dei combustibili fossili, l'agevolazione in oggetto può falsare la concorrenza nel mercato interno UE. Dato che i combustibili sono commercializzabili a livello internazionale, la misura è inoltre atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e pertanto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
3.2. Esenzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE
25. |
L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE prevede una deroga alla regola generale di incompatibilità con il mercato comune di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
26. |
Le misure d'aiuto proposte sono intese a rafforzare l'uso di carburanti ecologici in modo da ridurre l'emissione di gas serra. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e in particolare dei biocarburanti (15). È stato incoraggiato fin dal 1995 attraverso l'adozione di numerose misure comunitarie (16) e, a partire dal 2003, dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (la direttiva sui biocarburanti) (17). L'articolo 3 di tale direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che una percentuale minima di biocarburanti sia immessa sui loro mercati. Il valore di riferimento degli obiettivi nazionali è pari al 5,75 %, che dovrebbe essere raggiunto entro il 31 dicembre 2010. |
27. |
Gli obiettivi del regime in oggetto sono in linea con la politica UE in questo settore. La Commissione deve valutare la misura notificata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (18) (la disciplina ambientale). |
28. |
In base alla sezione E.3.3 della disciplina comunitaria, gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione è del parere che tali aiuti presentino le caratteristiche per beneficiare di un trattamento speciale per via delle difficoltà che incontrano talora nel competere efficacemente con le fonti di energia convenzionali. |
29. |
Il punto 56 della disciplina ambientale prevede che gli aiuti compensino la differenza tra il costo di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili e il prezzo di mercato dell'energia stessa. Tale orientamento viene ulteriormente sviluppato ai punti 59 e 60 della disciplina comunitaria. Le tabelle successive, basate sulle informazioni inviate dall'Italia, dimostrano chiaramente che l'aiuto permette ai produttori di vendere la miscela di carburante ad un prezzo appena sufficiente per competere con il carburante fossile. Tale situazione non varierà per tutta la durata del regime; l'Italia ha infatti confermato che le modifiche del prezzo dei carburanti fossili e del costo di produzione dei biocarburanti saranno oggetto di un monitoraggio a cadenza semestrale e che, se del caso, l'entità dell'aiuto potrà essere corretta.
|
30. |
A parte il bioetanolo e l'ETBE, la misura notificata prevede altresì che additivi e riformulati derivati da biomasse possano beneficiare della riduzione delle imposte. L'unico potenziale additivo derivato da biomassa noto a tutt'oggi è il dietilcarbonato. Poiché questo prodotto tuttavia non è ancora sul mercato, non è disponibile alcuna informazione sui costi di produzione. Lo stesso dicasi per ulteriori potenziali additivi e riformulati derivati da biomassa che non sono ancora noti ma che in futuro potrebbero essere introdotti nel quadro del regime. La Commissione europea osserva che l'Italia, nel quadro del regime approvato con la decisione N 717/2002, si è impegnata a condurre un'analisi, non appena il nuovo prodotto beneficerà dell'agevolazione fiscale, per verificare che tale agevolazione non produca fenomeni di sovracompensazione. Anche tali informazioni saranno incluse nelle relazioni annuali da presentare alla Commissione. |
31. |
I cereali, la barbabietola da zucchero e i melassi e il vino utilizzati per produrre i biocarburanti nel quadro del regime in oggetto rientrano rispettivamente nel capitolo 10, nel capitolo 17.03 e nel capitolo 22.05 dell'elenco che figura all'allegato I del trattato, che corrisponde all'elenco dei prodotti di cui al titolo II — Agricoltura. La Commissione ha valutato la misura notificata alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (21). |
32. |
Conformemente alla sezione 5.5.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, in casi debitamente giustificati, come per gli aiuti allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'aiuto dovrebbe limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni. Le informazioni fornite dall'Italia dimostrano chiaramente che il regime di aiuti notificato soddisfa tali condizioni. |
33. |
Poiché la misura prevede la riduzione dell'accisa relativa ad un prodotto energetico, la Commissione la valuterà anche alla luce della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici) (22). |
34. |
L'articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva permette agli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai biocarburanti. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 2, della stessa direttiva limita l'esenzione o la riduzione dell'imposta a quella frazione di prodotto ottenuta da biomassa. Mentre il bioetanolo è derivato completamente da biomassa, solo il 47 % di un litro di ETBE è ottenuto da biomassa. La riduzione dell'accisa sull'ETBE introdotta dall'Italia (pari a 0,26508 EUR) corrisponde al 47 % dell'aliquota di accisa normale (0,564 EUR). Essa rappresenta quindi un'esenzione fiscale integrale di quella frazione dell'ETBE ottenuta da biomassa ed è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. |
35. |
La riduzione dell'accisa si applica ai biocarburanti sia in forma pura che miscelata. Per quanto riguarda i biocarburanti miscelati con carburante fossile, la riduzione dell'accisa sarà proporzionata alla quantità di biocarburante nel prodotto finale. Pertanto quanto più è elevata la percentuale di biocarburante nel prodotto finale, tanto maggiore è il valore della potenziale riduzione dell'accisa sul prodotto finale. |
36. |
Il regime notificato rispetta anche l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, conformemente al quale le riduzioni di tassazione sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei biocarburanti. |
37. |
Della misura possono beneficiare tutte le imprese UE che producono i suddetti biocarburanti e soddisfano le condizioni fissate nel provvedimento normativo relativo alla gara. La misura non risulta quindi discriminatoria. |
38. |
La Commissione prende atto del fatto che la misura non sia entrata in vigore, poiché le autorità italiane intendono applicarla solo dopo l'autorizzazione della Commissione. |
39. |
La Commissione prende inoltre atto del fatto che la misura originale è stata prorogata e che la nuova misura scade alla fine del 2007. |
40. |
In base a tale valutazione, si può concludere che il regime in oggetto è in linea con la disciplina ambientale, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e con le disposizioni della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. La Commissione, pertanto, potrebbe ritenere la misura notificata compatibile con il Trattato CE dal punto di vista ambientale, agricolo e dal punto di vista della tassazione dei prodotti energetici. |
41. |
Tuttavia, la Commissione sottolinea il problema del cumulo della distorsione derivante dall'aiuto disposto dal regime di riduzione dell'aliquota di accisa e altre distorsioni derivanti da altri aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare disposti dai regimi menzionati al punto 18, che non sono ancora stati rimborsati. Nella sentenza del 15 maggio 1997, la Corte di giustizia ha statuito che “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia, la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l'effetto cumulativo degli aiuti potrebbe produrre gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comune. Di conseguenza, la Commissione, nell'esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ha la facoltà di prendere in considerazione al tempo stesso l'effetto cumulativo di tale aiuto con un aiuto precedente e il fatto che l'aiuto precedente non sia stato rimborsato (23). |
42. |
In applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione valuta una nuova misura di aiuto tenendo conto dell'eventualità che i beneficiari non abbiano ottemperato a precedenti decisioni con le quali la Commissione stessa abbia ordinato loro di restituire precedenti aiuti illegittimi e incompatibili. In simili casi, la Commissione deve accertare gli effetti che esercita sui beneficiari la combinazione del nuovo aiuto con i precedenti aiuti incompatibili che non sono stati ancora restituiti. |
43. |
La Commissione osserva che, nella fattispecie, le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi a non erogare i nuovi aiuti disposti dal regime in causa alle imprese che non abbiano ancora restituito l'aiuto incompatibile, in ottemperanza alle decisioni di recupero menzionate al punto 18, al fine di permettere alla Commissione di valutare la distorsione cumulativa derivante da tali nuovi aiuti e dai vecchi aiuti incompatibili. Le autorità italiane hanno dichiarato che, a loro parere, la giurisprudenza Deggendorf non si applica ai regimi di aiuti. |
44. |
La Commissione precisa che la giurisprudenza Deggendorf si applica a tutti i tipi di aiuto, siano essi concessi singolarmente o nell'ambito di regimi. Nel corso di un incontro con le autorità italiane tenutosi il 15 marzo 2006, la Commissione ha spiegato che la giurisprudenza Deggendorf deve applicarsi non solamente agli aiuti concessi singolarmente, ma anche ai regimi, in quanto un regime è costituito da una serie di singoli aiuti. |
45. |
La Commissione fa presente alle autorità italiane l'esigenza di dare esecuzione alle decisioni in materia di aiuti di Stato, in particolare quando impongono il recupero di aiuti illegittimi e incompatibili presso i beneficiari. Nonostante il numero limitato di casi di recupero (cfr. punto 18) e nonostante il fatto che il numero di produttori di biocarburanti — i potenziali beneficiari del regime — sia ridotto e probabilmente ben noto alle autorità italiane, l'Italia non ha identificato le società che dovevano ancora rimborsare gli aiuti illegittimi ed incompatibili, né si è impegnata a non concedere nuovi aiuti a tali società. |
46. |
La Commissione nutre pertanto dei dubbi sul fatto che gli aiuti concessi a titolo del regime notificato non siano soggetti a possibili cumuli con aiuti precedenti illegittimi e incompatibili, anche se tali aiuti sono stati concessi nel quadro di un regime, in particolare per quanto riguarda i casi di cui al punto 18. |
47. |
La Commissione precisa che i dubbi riguardano solamente il problema del cumulo dei nuovi e dei vecchi aiuti relativamente all'applicazione della sentenza Deggendorf. Tali dubbi sorgono nonostante il fatto che la misura sia conforme alle politiche UE e che essa soddisfi le condizioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e alle disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. |
48. |
In considerazione dei dubbi relativi alla compatibilità del regime in oggetto alla luce della sentenza Deggendorf, la Commissione ritiene di non potere, in questo momento, approvare la riduzione dell'accisa relativa ai biocarburanti. Poiché il regime si applica automaticamente, la Commissione ritiene impossibile tener conto della distorsione cumulativa derivante da aiuti vecchi, che sono stati dichiarati dalla Commissione incompatibili e che non sono stati ancora recuperati, e aiuti nuovi. |
49. |
La Commissione si rammarica di non poter approvare il regime in oggetto a causa di ragioni non correlate con l'attuale disciplina ambientale e sebbene il progetto notificato sia effettivamente in linea con la politica comunitaria sui biocarburanti. |
50. |
A tale riguardo, la Commissione sollecita il parere delle autorità italiane e delle parti interessate. |
4. CONCLUSIONI
51. |
In base alle considerazioni di cui sopra, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione invita l'Italia a presentarle eventuali osservazioni e a trasmetterle, entro un mese dalla data di ricezione della presente, ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura. |
52. |
La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari. |
53. |
La Commissione avverte l'Italia che informerà le parti interessate, pubblicando la presente lettera e una sintesi del caso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di siffatta pubblicazione.’ |
(1) Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, OJ L 123, 17.5.2003, p. 42.
(4) OJ L 283, 31.10.2003, p. 51.
(5) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) Lettera dell'Italia dell'11 dicembre 2003, SG (2003) D/233341.
(7) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE (GU L 123 del 17.5.2003).
(8) GU L 123 del 24.3.2003, pag. 42.
(9) GU L 283 del 24.3.2003, pag. 51.
(10) Il prezzo dei carburanti fossili è il valore medio registrato nel 2005 del prezzo di mercato dei carburanti fossili. Tutte le modifiche dei dati sui costi di produzione si basano sulle osservazioni relative al 2005 e dipendono dall'andamento dei prezzi di mercato.
(11) GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1.
(12) GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.
(13) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 10
(14) GU L 100 del 20.4.2005, pag. 46.
(15) I biocarburanti sono inclusi nella definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001).
(16) Cfr. fra l'altro il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili (COM (1997) 599 def. del 26.11.1997), il Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea (COM (2000) 769 del 29.11.2000), la comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti (COM(2001) 547 del 7.11.2001).
(18) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(19) Il fattore correttivo potere calorico è stato calcolato nel modo seguente: per il bioetanolo (31/21.2-1)*100 %, per l'ETBE (31/26.7-1)*100 %. La somma delle voci G e H deve essere moltiplicata per tali fattori.
(20) Se la differenza è positiva, il livello dell'aiuto è ammissibile. Se la differenza è negativa, il livello dell'aiuto è troppo elevato e si ha sovracompensazione.
(21) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.
(22) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(23) Caso C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.
9.9.2006 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 218/9 |
Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of the EC Treaty
Cases where the Commission raises no objections
(2006/C 218/03)
(Text with EEA relevance)
Date of adoption of the decision:
Reference number of the aid: N 9/2006
Member State: Italy
Title: Fondi comuni di investimento finalizzati a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso PMI innovative del Mezzogiorno
Legal basis: Legge n. 311/2004 articolo 1 par. 222, Decreto n. 20/2004 e decreto Interministeriale del 18.10.2005
Type of measure: Aid scheme
Objective: Risk capital
Form of aid: Provision of risk capital
Budget: EUR 100 000 000
Duration:
Economic sectors: All sectors
The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date of adoption of the decision:
Reference number of the aid: N 121/2006
Member State: France
Title: Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle aux programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle
Legal basis: Loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et décret no 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle
Type of measure: Aid scheme
Objective: Research and development
Form of aid: Direct grant
Budget: EUR 1 billion per year
Intensity: 50 %
Duration: 6 years
Economic sectors: All sectors
Name and address of the granting authority: Agence de l'innovation industrielle
The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date of adoption of the decision:
Reference number of the aid: N 381/2006
Member State: Spain
Region: Madrid
Title: Ayudas a la producción teatral, musical y coreográfica
Legal basis: Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden 2399/2005/00; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la producción coreográfica para los años 2007 y 2008; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la producción musical para el año 2007; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la actividad teatral para los años 2007 y 2008
Type of measure: Aid scheme
Objective: Culture
Form of aid: Direct grant
Overall aid amount planned (in millions of national currency): EUR 5 960 000
Maximum aid intensity: 100 %
Duration (period): 24.11.2006-24.11.2008
Name and address of the granting authority: Comunidad de Madrid
The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date of adoption of the decision:
Reference number of the aid: NN 64/2005
Member State: United Kingdom
Title: Digital Replacement Licences
Legal basis: Communications Act 2003
Objective: Review of the financial terms of the Digital Replacement Licences by Ofcom concerning the terrestrial transmission of broadcasting signals
Aid intensity or amount: measure not constituting aid
Duration: Digital Replacement Licences valid from 1 January 2005 until 31 December 2014
The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
9.9.2006 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 218/11 |
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises
(2006/C 218/04)
(Text with EEA relevance)
Aid number |
XS 53/02 |
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Member State |
Germany |
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Region |
Brandenburg an der Havel |
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Title of aid scheme |
Interest subsidy |
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Legal basis |
Haushaltsplan der Stadt Brandenburg an der Havel, Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission |
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Annual expenditure planned under the scheme |
For the 2002 budget year EUR 50 000 is available; the maximum interest subsidy for any one firm is EUR 7 500. |
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Maximum aid intensity |
EUR 7 500 or 35 % GGE plus 15 % GGE |
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Date of implementation |
Upon the entry into force of the directive by decision of the town council of 29 May 2002 and publication in the official gazette of Brandenburg an der Havel on 18 June 2002 |
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Duration of scheme |
Until 31 December 2002 |
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Objective |
To support investment by small enterprises aimed at strengthening their business activity and at creating or safeguarding jobs |
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Economic sectors concerned All manufacturing Other services |
NACE code 15.1. — 36.6. 45.1. — 45.5. 50.1. — 51.7. (except: marketing claims; chain store operators; 50.5.; 51.1.; 51.47.6.; 51.65.3.; 51.51.) 52.1. — 52.7. (except: marketing chains; chain store operators; 52.31.; 52.61.; 52.48.8.; 52.48.9.; 52.50.1.; 52.6.) 55.1. — 55.5. (except: 55.30.5.; 55.40.4.; 55.5.; chains; franchisees) 63.40.1. 72. 73.10. 74.81 93.0, (except: 93.03.; 93.04.; 93.05.) |
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Name and address of the granting authority |
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Other information |
Contact: Frau Brandt |
Aid No |
XS 134/03 |
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Member State |
Italien |
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Region |
Liguria |
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Title of aid scheme |
SPD Objective 2 Liguria Region (2000-2006) — Measure 1.4 ‘support for innovation’:
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Legal basis |
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Annual expenditure planned |
Total expenditure EUR 4 543 084 |
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Maximum aid intensity |
Interest subsidy equivalent to 100 % of the reference rate of not more than 15 % gge and 7,5% gge respectively for small and medium-sized enterprises in Objective 2 areas and not more than 18 % gge and 14 % gge respectively for small and medium-sized enterprises in areas exempted under Article 87(3)© of the EC Treaty; or alternatively a capital grant (for assistance under submeasure 1.4 (A) with a maximum intensity of 15 % gge and 7,5 % gge respectively for small and medium-sized enterprises in Objective 2 areas and 18 % gge and 14 % gge respectively for small and medium-sized enterprises in areas exempted under Article 87(3)(c) of the EC Treaty |
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Date of implementation |
1.12.2003 |
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Duration of scheme |
31.12.2006 |
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Objective of aid |
The submeasures in question are designed to promote investment by small and medium-sized enterprises that will initiate and develop business innovation, and so improve the competitiveness of these enterprises |
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Economic sectors concerned |
Production and production services |
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Name and address of granting authority |
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9.9.2006 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 218/13 |
Acknowledgement of receipt of Complaint No 2006/4712 — SG(2006)A/6327
(2006/C 218/05)
1. |
The European Commission has received and registered under number 2006/4712 — SG/CDC/2006/A/6327 a number of complaints concerning restrictions on the establishment of pharmacies in Spain. The Commission has already dealt with a similar issue in Complaint No 2001/5261. |
2. |
Given the significant number of complaints it has received on this subject, the Commission, anxious to respond swiftly and to inform those concerned while making the most economical use of its administrative resources, is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the internet at: http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_en.htm |
3. |
The complaint is currently being examined by the Commission in the light of the Community legislation on freedom of establishment in the internal market (Article 43 of the EC Treaty). The complainants will be kept informed, through the same channels, of the results of this examination and of any follow-up action that the Commission may decide to take. The Commission would also point out that in press release IP/06/858 of 28 June 2006, it stated that it had decided to send a reasoned opinion to Spain concerning current national restrictions on the establishment of pharmacies (see http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/858&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) |
4. |
Should the Commission need to contact the Spanish authorities, it will do so without mentioning the identity of the complainants in order to protect their rights. The complainants may, however, authorise the Commission to reveal their identity in any contacts with the Spanish authorities. |
9.9.2006 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 218/14 |
Prior notification of a concentration
(Case COMP/M.4382 — TPG/Aleris)
Candidate case for simplified procedure
(2006/C 218/06)
(Text with EEA relevance)
1. |
On 1 September 2006, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1) by which the undertakings TPG Advisors IV, Inc. (‘TPG IV’, USA) and TPG Advisors V, Inc. (‘TPG V’, USA) acquire within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Aleris International, Inc. (‘Aleris’, USA) by way of purchase of shares. |
2. |
The business activities of the undertakings concerned are:
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3. |
On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No 139/2004. However, the final decision on this point is reserved. Pursuant to the Commission Notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004 (2) it should be noted that this case is a candidate for treatment under the procedure set out in the Notice. |
4. |
The Commission invites interested third parties to submit their possible observations on the proposed operation to the Commission. Observations must reach the Commission not later than 10 days following the date of this publication. Observations can be sent to the Commission by fax (fax No (32-2) 296 43 01 or 296 72 44) or by post, under reference number COMP/M.4382 — TPG/Aleris, to the following address :
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