1.7.2016   

EN

Official Journal of the European Union

C 241/12


STATE AID — ITALY

State aid SA.38613 (2015/C) (ex 2015/NN) — Alleged aid to Ilva in A.S.

Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union

(Text with EEA relevance)

(2016/C 241/03)

By means of the letter dated 13 May 2016 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to extend the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning part of the abovementioned measures.

Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission,

Directorate-General Competition

State Aid Greffe

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax: + 32 22961242

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

By letter dated 20 January 2016, the Commission informed Italy that it had decided to initiate the procedure laid down in Article 108(2) TFEU in respect of the following measures:

Measure no. 1: transfer to Ilva of amounts seized in the context of a criminal procedure against Ilva's shareholders and former management before the criminal proceedings are completed.

Measure no. 2: Following a law exceptionally qualifying as pre-deductible loans granted to Ilva, a month later private banks granted to Ilva a EUR 250 million loan.

Measure no. 3: Ilva received a EUR 400 million pre-deductible loan assisted with a State guarantee.

Measure no. 4: Fintecna transferred an amount of EUR 156 million to Ilva in the context of a settlement agreement on the basis of the 1996 privatisation contract.

Following the adoption of the abovementioned decision, the Italian authorities also granted a new loan to Ilva:

Measure no. 5: On 4 December 2015 the Italian authorities adopted Law Decree no. 191/2015, which was converted into Law no. 13/2016 on 1 February 2016 with modifications. In particular, Article 1, paragraph 3, provides that the State will lend EUR 300 million to Ilva through a Ministerial Decree to support Ilva's urgent financial needs. The selected buyer shall reimburse the loan including interests (six months Euribor increased by 300 basis points). The Ministerial Decree granting the loan to Ilva was adopted on 15 December 2015 and the amount was paid out on 23 December 2015.

In addition, Article 1, paragraph 837, of Law no. 208/2015 of the so-called Stability Law (Legge di Stabilità) allowed Ilva's Extraordinary Commissioners to request new loans up to EUR 800 million, which should have been guaranteed by the State. With the conversion into law of Law Decree no. 191/2015 on 1 February 2016, the relevant provision in the Stability Law was abrogated by Article 1, paragraph 6 septies, and replaced with Article 1, paragraph 6 bis. According to the new provision, the State shall lend EUR 800 million to Ilva through a Ministerial Decree. The amount shall be earmarked for the completion of the Environmental Plan. The planned measure is intended as an anticipation of the planned disbursement of measure no. 1.

At this stage the Commission has doubts on the existence of aid within the meaning of Article 107(1) of the TFEU for the abovementioned measure no. 5. The Commission also does not see, at this stage, any grounds on which any State aid in favour of Ilva would be compatible given that investment or rescue and restructuring aid to the steel sector is prohibited under EU State aid rules (1). In addition, Ilva does not seem to be eligible for environmental aid since it qualifies as an undertaking in difficulty (2). Finally, although the planned measure in Law Decree no. 191/2015 as converted is not subject to the decision, the Commission, in view of the nature of the planned measure, cannot exclude that, if implemented in the form currently foreseen, this measure would contain State aid.

In accordance with Article 16 of Council Regulation (EU) 2015/1589, all unlawful aid can be subject to recovery from the recipient.

TEXT OF LETTER

Signor Ministro,

la Commissione desidera informare l’Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulla misura relativa al caso in oggetto, ha deciso di estendere il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avviato il 20 gennaio 2016.

1.   PROCEDIMENTO

1.

In seguito a due denunce formali depositate l’11 e il 14 aprile 2014 da imprese concorrenti (che desiderano che la loro identità non venga divulgata), la Commissione ha avviato un’indagine preliminare sull’esistenza di possibili misure a favore dell’acciaieria Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria («l’Ilva»). La Wirtschaftsvereinigung Stahl (la federazione tedesca dell’acciaio) ed Eurofer (l’associazione europea della siderurgia) hanno depositato una denuncia formale, rispettivamente il 10 aprile 2015 e il 24 giugno 2015. Il 25 giugno 2015 la British Steel Association ha espresso il proprio sostegno ai due denuncianti.

2.

Con lettera del 20 gennaio 2016, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in merito alle misure proposte («la decisione di avvio»). La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto.

3.

Con lettera del 10 marzo 2016 l’Italia ha informato la Commissione della decisione di concedere un’ulteriore misura a favore dell’Ilva.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il beneficiario

4.

Come precisato nella decisione di avvio, l’Ilva è uno dei più grandi produttori europei di acciaio. Di proprietà della famiglia Riva dal 1996, è stata precedentemente sotto il controllo dello Stato italiano. L’Ilva occupa oltre 15 000 persone, di cui quasi 12 000 presso il suo principale stabilimento produttivo che si trova a Taranto, in Puglia.

5.

L’Ilva è attualmente oggetto di un’indagine penale per danni ambientali. Dal giugno 2013 l’Ilva è amministrata da un commissario straordinario nominato dal governo (4), incaricato di garantire la continuazione dell’attività industriale e di investire le risorse dell’impresa per coprire i costi dei danni che l’Ilva ha arrecato alla salute umana e all’ambiente violando le disposizioni dell’autorizzazione ambientale. In tale contesto, il 14 marzo 2014 (5) il Consiglio dei ministri ha approvato un «piano ambientale» per la prevenzione dell’inquinamento e per l’adeguamento dello stabilimento ai requisiti dell’autorizzazione ambientale. Secondo le ultime informazioni trasmesse dalle autorità italiane, i costi totali degli investimenti necessari per rendere lo stabilimento di Taranto conforme al diritto nazionale e dell’UE non sono ancora stati determinati ma saranno superiori a 1,75 miliardi di EUR.

6.

A seguito dell’adozione del decreto-legge 1/2015, il 31 gennaio 2015 l’Ilva è stata dichiarata insolvente e il governo ha nominato tre commissari straordinari incaricandoli di garantirne l’amministrazione.

7.

Il 5 gennaio 2016 l’amministrazione straordinaria dell’Ilva ha pubblicato un invito a manifestare interesse in relazione all’operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva e ad altre società del medesimo gruppo. L’ambito di applicazione del piano ambientale potrebbe cambiare a seconda del piano industriale (o dei piani industriali) messo in atto dal futuro aggiudicatario (o aggiudicatari) della procedura in corso.

2.2.   La nuova misura sottoposta a valutazione

8.

Nei confronti dell’Ilva, le autorità italiane hanno adottato e modificato varie misure. Tali misure sono state adottate per garantire la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico per il paese, soprattutto alla luce di considerazioni ambientali, sanitarie e occupazionali (6). Lo stabilimento Ilva di Taranto è stato sempre considerato di interesse strategico nazionale dal legislatore italiano (7).

9.

La decisione di avvio dell’indagine formale adottata il 20 gennaio 2016 riguarda quattro misure:

misura 1: il trasferimento dei fondi oggetto di sequestro;

misura 2: la legge sui prestiti prededucibili;

misura 3: la garanzia statale;

misura 4: il pagamento di Fintecna.

10.

La presente decisione riguarda la seguente nuova misura:

misura 5: il prestito statale di 300 milioni di EUR.

11.

Il 4 dicembre 2015 le autorità italiane hanno inoltre informato la Commissione in merito all’adozione, nella stessa data, del decreto-legge n. 191/2015 «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva». Il decreto-legge è stato convertito con modificazioni dalla legge dell’1 febbraio 2016, n. 13 (8). In particolare, l’articolo 1, comma 3, prevede che lo Stato, adottando un decreto ministeriale, presterà all’Ilva 300 milioni di EUR per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo. L’aggiudicatario, individuato all’esito della procedura in corso per il trasferimento dei complessi aziendali (cfr. punto 7), provvederà alla restituzione allo Stato dell’importo erogato, maggiorato degli interessi (al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 300 punti base).

12.

Il decreto ministeriale che dispone la concessione del prestito all’Ilva è stato adottato il 15 dicembre 2015 e l’importo è stato erogato il 23 dicembre 2015. Il decreto ministeriale dispone che il prestito sia concesso in favore dell’amministrazione straordinaria dell’Ilva. L’Italia ha confermato che il prestito non è coperto da alcuna garanzia né garanzia reale. La data per il rimborso del prestito è fissata a 60 giorni dalla sentenza del tribunale nazionale competente che dichiara la cessazione dell’esercizio dell’Ilva a norma dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999, a seguito della cessione completa degli attivi dell’impresa.

2.3.   La misura proposta: un prestito statale di 800 milioni di EUR

13.

Il 21 ottobre 2015 le autorità italiane avevano già informato la Commissione dell’intenzione di adottare una nuova disposizione a favore dell’Ilva come anticipazione finanziaria del previsto esborso degli 1,7 miliardi di EUR provenienti dal sequestro giudiziario (misura n. 1, punto 9).

14.

In origine la disposizione era stata inclusa nella previsione di cui all’articolo 1, comma 837, della legge n. 208/2015, la cosiddetta legge di stabilità. La disposizione autorizzava l’organo commissariale dell’Ilva a richiedere nuovi finanziamenti per un ammontare fino a 800 milioni di EUR, che avrebbero dovuto essere assistiti da una garanzia dello Stato onerosa e presumibilmente concessa a condizioni orientate al mercato.

15.

A seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 191/2015, la pertinente disposizione della legge di stabilità è stata abrogata dall’articolo 1, comma 6-septies, e sostituita dall’articolo 1, comma 6-bis. La nuova disposizione stipula che i commissari straordinari sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali per un ammontare fino a 800 milioni di EUR, di cui fino a 600 milioni di EUR nel 2016 e fino a 200 milioni di EUR nel 2017. I finanziamenti sono concessi mediante decreto ministeriale e l’importo è destinato al completamento del piano ambientale. I tassi di interesse sono Euribor a sei mesi, maggiorati di 300 punti base. La legge impone che il rimborso degli importi avvenga nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, salvo disposizione contraria introdotta da una nuova legge.

16.

Nel quadro della procedura di gara in corso per il futuro trasferimento dei complessi aziendali dell’Ilva (cfr. punto 7), nella fase di valutazione delle offerte i commissari straordinari dovranno tener conto degli impegni sottoscritti dagli offerenti e del relativo impatto sull’importo del finanziamento statale chiesto dai commissari straordinari dell’Ilva. La legge prescrive che il capitale e gli interessi del finanziamento di 800 milioni di EUR siano qualificati come crediti prededucibili subordinati ad altri crediti prededucibili.

17.

Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento all’Ilva non è ancora stato adottato.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

18.

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

19.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFEU, una misura di sostegno costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

è concessa dallo Stato o per mezzo di risorse statali,

conferisce un vantaggio selettivo a talune imprese o a determinate attività economiche,

falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

3.1.1.   Origine statale (imputabilità allo Stato e uso di risorse statali)

20.

Per quanto riguarda l’origine statale della misura, la Commissione osserva che la misura in questione consiste in un finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell’Economia e delle finanze attingendo alle risorse di bilancio della Repubblica italiana. Considerato che la nozione di Stato membro include le autorità pubbliche di tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che si tratti di autorità nazionali, regionali o locali (9), la Commissione conclude che la misura comporta l’utilizzo di risorse statali ed è imputabile allo Stato.

3.1.2.   Vantaggio economico selettivo

21.

Per essere considerata un aiuto di Stato la misura deve essere specifica o selettiva nel senso di favorire solo determinate imprese e/o la produzione di determinati beni. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale.

22.

La misura sembra essere selettiva, in quanto il finanziamento è concesso a vantaggio di un’impresa specifica, ossia l’Ilva. Il decreto-legge emanato a tale scopo identifica chiaramente l’Ilva come unico beneficiario del finanziamento.

23.

Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, consentendo all’Ilva di soddisfare il proprio bisogno di liquidità, la misura sembra conferire all’impresa un vantaggio indebito, che non avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato. A tal proposito, è opportuno osservare che contrariamente alle misure 2 e 3 descritte nella decisione di avvio, che prevedevano un finanziamento da parte di banche commerciali nel 2015, il finanziamento aggiuntivo è gestito e versato dallo Stato, il che potrebbe essere sintomo di una maggiore diffidenza da parte dei mercati finanziari nei confronti della capacità dell’Ilva di rimborsare i prestiti. In questa fase la Commissione dubita che un operatore privato di mercato avrebbe accettato di prestare all’Ilva 300 milioni di EUR, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l’impresa, dimostrate dal protrarsi della situazione di amministrazione straordinaria oltre un anno dopo la dichiarazione di insolvenza del 30 gennaio 2015.

24.

Pertanto, a questo stadio, la Commissione conclude in via preliminare che la misura conferisce un vantaggio selettivo all’Ilva. La Commissione invita pertanto l’Italia a fornire ulteriori informazioni a tale riguardo e in particolare a descrivere in che modo la metodologia e la valutazione del rischio di credito utilizzate per fissare il tasso d’interesse del prestito, comprese eventuali garanzie reali, garantiscono la conformità al mercato, segnatamente facendo riferimento a prestiti o finanziamenti concessi a imprese assimilabili per dimensioni, settore di attività e situazione finanziaria. Al fine di valutare il contesto economico corretto, si invita l'Italia a fornire informazioni qualora Ilva abbia contattato operatori di mercato al fine di ottenere il rispettivo finanziamento e a fornire prova delle loro eventuali risposte.

3.1.3.   Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

25.

La Commissione ha inoltre esaminato se le misure in oggetto falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi all’interno dell’UE. Quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi all’interno dell’UE, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (10).

26.

Concedendo all’Ilva accesso ai finanziamenti a condizioni che l’impresa non avrebbe altrimenti ottenuto nel suo stato di insolvenza, la misura è atta a rafforzare la posizione concorrenziale dell’impresa rispetto ai suoi concorrenti sul mercato interno. L’Ilva è una delle principali imprese europee del settore siderurgico, il quale rappresenta, in Europa, un mercato aperto alla concorrenza in cui l’acciaio prodotto nei diversi Stati membri è oggetto di compravendita negli altri Stati membri. L’Ilva vende il 37 % circa dell’acciaio prodotto in Italia in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, in regime di concorrenza con altri produttori (cfr. punti 5) e 6) della decisione di avvio). Pertanto, in questa fase, la Commissione conclude in via preliminare che la misura oggetto di esame è potenzialmente atta a falsare o minacciare di falsare la concorrenza sui mercati dell’UE dell’acciaio e ad incidere sugli scambi di acciaio tra Stati membri.

3.1.4.   Legalità dell’aiuto

27.

La Commissione osserva che la misura 5 è stata concessa nel 2015 in violazione degli obblighi di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

28.

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che, se dovesse essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura in questione costituirebbe un aiuto di Stato illegale.

3.1.5.   Conclusione

29.

In questa fase, la Commissione ritiene in via preliminare che la misura 5 costituisca probabilmente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma invita le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni relative a tali conclusioni preliminari.

3.2.   Compatibilità dell’aiuto e base giuridica della valutazione

30.

La Commissione ritiene che non vi sia alcuna base per ritenere gli eventuali aiuti di Stato all’Ilva compatibili con il mercato interno in virtù delle deroghe di cui all’articolo 107 del trattato, che sono approfonditamente trattate negli orientamenti e nei regolamenti della Commissione attualmente in vigore. Gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione a favore del settore siderurgico, così come definiti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (11), non sono permessi ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato applicabili (12). Inoltre, l’Ilva non risulta ammissibile agli aiuti ambientali a norma degli orientamenti applicabili (13) poiché si configura come impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione del 2014.

31.

Secondo una giurisprudenza costante, lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione in forza del quale esso è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (14). Nel caso in oggetto, le autorità italiane non invocano alcuna base giuridica utile alla valutazione della compatibilità.

32.

La Commissione invita pertanto l’Italia ad indicare la base giuridica adeguata, ai fini di una sua valutazione, e a dimostrare la fondatezza dei motivi per cui un eventuale aiuto di Stato a favore dell’Ilva potrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno.

3.3.   Interventi urgenti a tutela dell’ambiente e della salute

33.

Alla luce dell’emergenza ambientale e sanitaria di cui ai punti da 15) a 18) della decisione di avvio, che, come riconoscono le autorità, caratterizza la città di Taranto, la Commissione non intende opporsi ad eventuali azioni immediate che le autorità italiane ritengano necessarie per tutelare la salute dei cittadini. Pertanto, la presente decisione non osta all’eventuale sovvenzionamento pubblico delle spese per gli interventi di decontaminazione del sito dell’Ilva e delle aree circostanti, nella misura in cui tali interventi siano urgenti e necessari per porre rimedio all’inquinamento esistente e per garantire la salute pubblica nella città di Taranto, in attesa che venga individuato il responsabile dell’inquinamento, secondo gli standard previsti dalla normativa in vigore.

34.

A tale proposito, la Commissione rileva che le autorità italiane hanno adottato tutte le misure necessarie per individuare il responsabile dell’inquinamento (cfr. punto 18) della decisione di avvio). In attesa dell’esito del procedimento giudiziario, lo Stato italiano si sta giustamente attivando per garantire che l’inquinamento accumulato non nuoccia alla salute dei cittadini e all’ambiente della zona di Taranto. Qualora il procedimento giudiziario in corso permettesse di individuare il responsabile dell’inquinamento, quest’ultimo dovrebbe, conformemente al principio «chi inquina paga», rimborsare con gli interessi gli importi già spesi dallo Stato per gli interventi di decontaminazione.

3.4.   Misura prevista nel decreto legge n. 191/2015 convertito in legge

35.

Sebbene il prestito previsto di 800 milioni di EUR non sia oggetto della presente decisione che estende l’indagine formale, in quanto non ancora concesso ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, non si può escludere, in ragione della natura della misura, che, se attuata nella forma attualmente prevista, essa possa costituire aiuto di Stato. In particolare, risulta dubbio che un investitore privato che opera in un’economia di mercato accetterebbe di prestare all’Ilva 800 milioni di EUR, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l’impresa.

36.

A questo proposito, la Commissione desidera richiamare all’attenzione dell’Italia il fatto che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo. Qualora si dovesse concludere che le misure previste costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l’Italia è tenuta a rispettare l’obbligo di non adottare tali misure senza averne ottenuto preventiva autorizzazione dalla Commissione.

4.   CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, invita l’Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni informazione che possa contribuire a valutare la misura n. 5 entro un mese dalla data di ricevimento della presente lettera. La Commissione invita l’Italia a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell’aiuto.

La Commissione, fatte salve le considerazioni di cui ai punti 33 e 34 relative alle misure urgenti che le autorità italiane potrebbero adottare per evitare che l’inquinamento accumulato danneggi la salute dei cittadini e l’ambiente della zona di Taranto, desidera ricordare all’Italia che l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha effetto sospensivo e richiamare la sua attenzione sull’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, che dispone che ogni aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

In relazione alla misura prevista dal decreto-legge n. 191/2015 convertito in legge, la Commissione desidera richiamare all’attenzione dell’Italia che l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha effetto sospensivo.

Con la presente, la Commissione comunica all’Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione informerà inoltre le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell’accordo SEE, pubblicando una comunicazione nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informerà l’Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data della suddetta pubblicazione.


(1)  See Communication from the Commission - Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty (OJ C 249, 31.7.2014, p. 1). Also investment aid is prohibited under Guidelines on regional State aid for 2014-2020 (OJ C 209, 23.7.2013, p. 1).

(2)  See Communication from the Commission - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020 (OJ C 200, 28.6.2014, p. 1).

(3)  GU C 142, del 22 aprile 2016, pag. 37

(4)  Alla scadenza del mandato, un nuovo commissario straordinario è stato nominato il 6 giugno 2014.

(5)  Cfr. Gazzetta ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, disponibile all’indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/08/14A03637/sg

(6)  Cfr., ad esempio, il preambolo del decreto-legge n. 61/2013: «considerando che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali».

(7)  Cfr., ad esempio, il preambolo del decreto-legge n. 1/2015.

(8)  Il testo del decreto-legge convertito in legge è disponibile al seguente indirizzo: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-04;191!vig=2016-02-23

(9)  Cfr. la causa C-248/84, Germania/Commissione, EU:C:1987:437, punto 17.

(10)  Cfr. ad esempio la causa 730/79 Philip Morris/Commissione, EU:C:1980:209, punto 11 e la causa C-372/97 Italia/Commissione, EU:C:2004:234, punto 44.

(11)  Cfr. l’allegato IV, lettere a), b), c), d), ed e), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(12)  Cfr. la comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). Gli aiuti a finalità regionale sono vietati ai sensi del punto 9 degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013).

(13)  Cfr. la comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(14)  Cfr. causa C-364/90, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee, EU:C:1993:157, punto 20.