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Document 32019R0876R(03)
Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019)
Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019)
OJ L 242, 20.9.2019, p. 28–31
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/corrigendum/2019-09-20/oj
20.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/28 |
Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019 )
Pagina 73, articolo 280 bis, paragrafo 2:
anziché:
«dove:
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte “j”, determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280; |
SFIR |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato conformemente al paragrafo 3.» |
leggasi:
«dove:
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte “j”, determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280; |
SFIR |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato conformemente al paragrafo 3.»; |
anziché:
«dove:
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”; e |
Dj,k |
= |
l'importo nozionale effettivo della categoria “k” dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue: » |
leggasi:
«dove:
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”; e |
Dj,k |
= |
l'importo nozionale effettivo della categoria “k” dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue: »; |
pagina 74, articolo 280 ter, paragrafo 1:
anziché:
«1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneFX |
= |
maggiorazione per la categoria del rischio di cambio; |
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2. |
2. Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:
dove:
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
SFFX |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %; |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:» |
leggasi:
«1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneFX |
= |
maggiorazione per la categoria del rischio di cambio; |
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
= |
la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2. |
2. Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:
dove:
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
SFFX |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %; |
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:»; |
pagina 75, articolo 280 quater, paragrafo 2:
anziché:
«2. Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
|
» |
leggasi:
«2. Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
|
»; |
pagina 75, articolo 280 quater, paragrafi 3 e 4:
anziché:
«dove:
|
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” |
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
k |
= |
l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1; |
|
= |
il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk credito = 80 %; e |
Maggiorazione(entitàk) |
= |
la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente al paragrafo 4; e |
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:
dove:
ρk Credito = 80 % |
= |
l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue: dove:
|
leggasi:
«3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte “j” come segue:
dove:
Maggiorazionecredito j |
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” |
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; |
k |
= |
l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1; |
|
= |
il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk credito = 80 %; e |
Maggiorazione(entitàk) |
= |
la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente al paragrafo 4. |
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:
dove:
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue: dove:
|