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Document 32014D0893R(01)

Rettifica della decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell'11.12.2014)

OJ L 226, 29.8.2015, p. 38–40 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/893/corrigendum/2015-08-29/oj

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/38


Rettifica della decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354 dell'11 dicembre 2014 )

Alla pagina 47, articolo 1, primo comma:

anziché:

«Il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).»,

leggi:

«Il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinate a venire a contatto con l'epidermide e/o il cuoio capelluto, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (balsami) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).»

Alla pagina 48, articolo 2, punto 2, prima frase:

anziché:

«“contenuto attivo”, la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti nei prodotti ad aerosol.»,

leggi:

«“contenuto attivo” (CA), la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti ad aerosol.»

Alla pagina 51, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», tabella 1, prima colonna, quarta riga:

anziché:

«Condizionanti per capelli»,

leggi:

«Balsami».

Alla pagina 51, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», tabella 1, prima colonna, quinta riga:

anziché:

«Schiume, gel, creme da barba»,

leggi:

«Schiume, gel, creme per rasatura».

Alla pagina 51, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», tabella 1, prima colonna, sesta riga:

anziché:

«Saponi solidi da barba»,

leggi:

«Saponi solidi per rasatura».

Alla pagina 52, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 2, tabella 2, prima colonna, quarta riga:

anziché:

«Condizionanti per capelli»,

leggi:

«Balsami».

Alla pagina 52, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 2, tabella 2, prima colonna, quinta riga:

anziché:

«Schiume, gel, creme da barba»,

leggi:

«Schiume, gel, creme per rasatura».

Alla pagina 52, tabella 2, prima colonna, sesta riga:

anziché:

«Saponi solidi da barba»,

leggi:

«Saponi solidi per rasatura».

Alla pagina 57, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, lettera b), seconda frase:

anziché:

«I prodotti prebarba condizionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito.»,

leggi:

«I prodotti pre-rasatura confezionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito.».

Alla pagina 57, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, lettera b), ultimo capoverso, terza frase:

anziché:

«Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.»,

leggi:

«Se il prodotto è venduto in imballaggi diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.»

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, lettera d), seconda frase:

anziché:

«L'etichetta, anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 5.»,

leggi:

«L'etichetta o la guaina/fascetta, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non devono contenere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 5.».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, prima colonna, secondo riquadro:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, primo trattino:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile, in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, secondo trattino:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile, in PVC abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta in PVC abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, terzo trattino:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile, in PETG abbinata a una bottiglia in PET»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta in PETG abbinata a una bottiglia in PET».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, quarto trattino:

anziché:

«Etichette termoretraibili in polimeri diversi da quelli della bottiglia»,

leggi:

«Etichette o guaine/fascette in polimeri diversi da quelli della bottiglia».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, quinto trattino:

anziché:

«Etichette, anche termoretraibili, metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, “in-mould labelling”)»,

leggi:

«Etichette o guaine/fascette metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, “in-mould labelling”)».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, ultimo capoverso:

anziché:

«Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, congiuntamente a un campione dell'imballaggio primario.»,

leggi:

«Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta o guaina/fascetta, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, congiuntamente a un campione dell'imballaggio primario.»


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