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Document 32023D0940R(01)
Rettifica della decisione (ES) 2023/940 del Consiglio 2023 m. gegužės 4 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl to susitarimo 635 straipsnio 1 dalyje nurodytos standartinės savitarpio pagalbos prašymų formos nustatymo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 125 dell’11 maggio 2023)
Rettifica della decisione (ES) 2023/940 del Consiglio 2023 m. gegužės 4 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl to susitarimo 635 straipsnio 1 dalyje nurodytos standartinės savitarpio pagalbos prašymų formos nustatymo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 125 dell’11 maggio 2023)
OJ L 142, 1.6.2023, p. 43–55
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/940/corrigendum/2023-06-01/oj
1.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 142/43 |
Rettifica della decisione (ES) 2023/940 del Consiglio 2023 m. gegužės 4 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl to susitarimo 635 straipsnio 1 dalyje nurodytos standartinės savitarpio pagalbos prašymų formos nustatymo
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 125 dell’11 maggio 2023 )
Pagina 23, il testo va letto come segue:
DECISIONE (UE) 2023/… DEL CONSIGLIO
del 4 maggio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla creazione del modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 635, paragrafo 1, di detto accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) (“accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione”) è stato concluso con decisione (UE) 2021/689. |
(2) |
La parte terza, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione integra le disposizioni e facilita l'applicazione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, del protocollo aggiuntivo della convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, e del secondo protocollo addizionale della convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001. |
(3) |
Si applicano, conformemente ai trattati, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativa all'ordine europeo di indagine penale e l'atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (4). |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 635, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si impegna a creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato di tale accordo. Ai sensi dell'articolo 635, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, qualora il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie adotti una decisione con la quale viene creato tale modulo standard, le richieste di assistenza reciproca devono essere presentate utilizzando tale modulo standard. |
(5) |
Il modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria faciliterà tale assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, indicando tutte le informazioni necessarie che una richiesta di assistenza giudiziaria dovrebbe contenere. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. |
(7) |
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(8) |
La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua detto accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguardo alla creazione di un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria figura nel progetto di decisione di tale comitato specializzato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA r), DELL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA,
del …
che istituisce un modulo standard le richieste di assistenza giudiziaria (2023 (5)/…)
IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 635, paragrafo 1,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato l’allegato 50 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che stabilisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria in materia penale, quale figurante nell’appendice della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di adozione.
Fatto a …,
Per il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie
I copresidenti
Appendice
ALLEGATO 50 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Il presente modulo è utilizzato dalle autorità competenti cui esso si applica a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le informazioni fornite devono essere pertinenti e non devono andare al di là di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta, in linea con i pertinenti requisiti in materia di protezione dei dati.
SEZIONE A Riferimento del caso: … Stato richiedente: … Autorità richiedente: … Stato richiesto: … Autorità richiesta (se nota): … |
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SEZIONE B - Urgenza Indicare se sussiste un’urgenza dovuta:
Precisare: … I termini di esecuzione della richiesta sono stabiliti all’articolo 640 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tuttavia, se la richiesta è urgente e/o esige un’azione entro/in una data specifica, si prega di precisarlo e di spiegarne il motivo … … |
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SEZIONE C - Riservatezza
Se del caso, fornire informazioni supplementari: … … |
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SEZIONE D - Collegamento con una richiesta di assistenza precedente o contemporanea Indicare, se del caso, eventuali azioni intraprese nell’ambito del presente procedimento o di procedimenti collegati per ottenere gli elementi di prova attraverso altre vie. Indicare se la presente richiesta di assistenza giudiziaria integra eventuali richieste di assistenza precedenti o contemporanee indirizzate allo Stato richiesto e, se del caso, a un altro Stato.
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SEZIONE E - Motivi della richiesta: 1. Qualificazione dei reati Per garantire che la presente richiesta sia trasmessa all’organo competente, indicare la natura e la qualificazione giuridica dei reati per cui è presentata la richiesta: …. … … Indicare la pena massima, il termine di prescrizione e, se del caso, il testo delle disposizioni di legge/del codice, comprese le disposizioni rilevanti in materia di sanzioni: … … 2. Sintesi dei fatti Descrivere la condotta all’origine dei reati per cui si chiede assistenza e una sintesi dei fatti alla base degli eventi: … … … Per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti processuali e delle decisioni giudiziarie, fornire una breve sintesi degli atti e/o delle decisioni da notificare o comunicare, se non disponibili nella lingua dello Stato richiesto: … … Per quanto riguarda le altre richieste, descrivere in che modo gli elementi di prova/le misure oggetto della domanda possono essere utili ai fini delle indagini sui reati e dell’azione penale in merito: … … |
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Fase dell’indagine/del procedimento:
Descrizione dei rischi associati all’ottenimento di tale elemento di prova, se del caso: … … … Ove applicabile, qualsiasi altra informazione che lo Stato richiedente ritenga utile ai fini dell’esecuzione della richiesta di assistenza da parte dell’autorità di esecuzione: … … …
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SEZIONE F - Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate Fornire solo le informazioni pertinenti, senza andare al di là di quanto necessario ai fini della presente richiesta. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.
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SEZIONE G - Misura richiesta
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SEZIONE H - Requisiti supplementari per determinati atti Compilare le sezioni pertinenti agli atti di indagine richiesti |
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SEZIONE H1 - Perquisizione e sequestro Persona fisica o giuridica collegata alla ricerca. Se sono interessati più soggetti, fornire dettagli per ciascuno di essi: … … Locali da sottoporre a perquisizione. Precisare il collegamento fra il soggetto interessato e i locali in questione. Se sono interessati più soggetti, fornire informazioni per ciascuno di essi: …. … … Quali sono gli elementi di prova ricercati? Identificare nel modo più dettagliato possibile il materiale ricercato: …. … … Indicare perché si ritiene probabile che gli elementi di prova si trovino nel luogo di cui sopra e siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell’indagine: … … … Esiste il rischio di rinvenire materiale riservato? In caso affermativo precisare: … … … Dovranno essere presenti alla perquisizione funzionari dello Stato richiedente? (In caso affermativo, fornire dettagli nella sezione I):
Eventuali informazioni disponibili relative a indagini in altri Stati e che possano incidere sulla richiesta di perquisizione e sequestro: … … … Fornire qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla perquisizione e al sequestro: … |
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SEZIONE H2 - Comunicazione di informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari Se sono interessati più conti, fornire le informazioni per ciascuno di essi. Specificare le informazioni richieste:
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Se disponibili, fornire: Nome del titolare del conto: … Nome della banca/dell’istituto finanziario: … IBAN o numero di conto e codice distintivo della banca: …. Arco di tempo relativo alle operazioni: …
Fornire ulteriori giustificazioni del motivo per cui è probabile che tali prove siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell’indagine, compreso il collegamento fra il conto e il reato commesso: … … … Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari che possano risultare necessarie ai fini dell’esecuzione della presente richiesta: … |
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SEZIONE H3 - Dati relativi all’abbonato, al traffico, all’ubicazione e al contenuto Tipo di dati richiesti:
Per tutte le richieste di dati relativi agli abbonati, al traffico o all’ubicazione e di dati relativi al contenuto sono necessarie le seguenti informazioni:
Fornire ulteriori dettagli per aiutare a individuare i dati richiesti:
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SEZIONE H4 - Videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo Qualora sia richiesta un’audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo: Indicare la denominazione dell’autorità che procederà all’audizione (compreso il nome della persona che svolgerà l’audizione/i dati di contatto/la lingua, se disponibili):… … Data/date proposte (GG/MM/AAAA):.… Ora di inizio della conferenza (hh: mm: ss): … Fuso orario: … Durata approssimativa dell’audizione: … Dettagli tecnici: Nome del sito: … Sistema di comunicazione: … Dati di contatto del tecnico (lingua): … Data e ora per eventuali prove: … Dati di contatto dell’operatore incaricato delle prove, se noti: … Lingua e servizi di interpretazione: … |
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Altre disposizioni (precisare): … … … …
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SEZIONE H5 - Provvedimenti provvisori Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati, si prega di indicare se:
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SEZIONE H6 - Trasferimento di una persona detenuta
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SEZIONE H7 - Operazioni di infiltrazione Indicare i motivi per cui si ritiene che l’operazione di infiltrazione sia pertinente ai fini del procedimento penale: … … … Si prega di fornire i dati seguenti:
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SEZIONE I - Formalità e procedure richieste per l’esecuzione
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SEZIONE J - Dati dell’autorità che ha emesso la richiesta
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SEZIONE K - Firma Firmando il presente modulo dichiaro che:
Firma dell’autorità richiedente e/o del suo rappresentante: Nome: … Funzione: … Data: … Timbro ufficiale (se disponibile): Elenco degli allegati (se del caso): … … |
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.
(2) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(3) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).
(4) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.
(5) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato 1 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d’ordine e un riferimento alla data di adozione.