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Document 32016R0635R(03)

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 23 aprile 2016)

C/2023/6480

OJ L 236, 26.9.2023, p. 43–43 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/635/corrigendum/2023-09-26/oj

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26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/43


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 23 aprile 2016 )

Pagina 3, allegato, punto 2), punto 5.2 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,

anziché:

«5.2.

Soluzione di indicatore misto:

 

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

 

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 g con etanolo.»,

leggasi:

«5.2.

Soluzione di indicatore misto:

 

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

 

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 ml con etanolo.».

Pagina 4, allegato, punto 2), punto 8.1.3 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,

anziché:

«8.1.3.

Calcolo

 

L'acidità totale (AT), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

 

L'acidità totale (AT′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.»,

leggasi:

«8.1.3.

Calcolo

 

L'acidità totale (TA), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

 

L'acidità totale (TA′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.».

Pagina 5, allegato, punto 2), punto 9.2 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,

anziché:

«9.2.

Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

 

TÀ – FÀ»,

leggasi:

«9.2.

Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

TA′

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

FA′

=

l'acidità fissa in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

 

TA′ – FA′».


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