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Document 32013L0032R(12)

Rettifica della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013)

ST/14420/2025/INIT

OJ L, 2025/90993, 4.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/32/corrigendum/2025-12-04/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/32/corrigendum/2025-12-04/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/90993

4.12.2025

Rettifica della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 29 giugno 2013 )

1)

Pagina 76, articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto ii):

anziché:

«ii)

il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell'articolo 40, paragrafo 5;»,

leggasi:

«ii)

il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale che non è inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;».

2)

Pagina 78, articolo 31, paragrafo 8, lettera f):

anziché:

«f)

il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; o»,

leggasi:

«f)

il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale che non è inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; o».

3)

Pagina 84, articolo 46, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.»

,

leggasi:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione che ritiene infondata una domanda in relazione allo status di rifugiato.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione che ritiene infondata una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/32/corrigendum/2025-12-04/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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