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Document 02025L0516-20250325
Consolidated text: Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale
Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale
In force
02025L0516 — IT — 25.03.2025 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DIRETTIVA (UE) 2025/516 DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale (GU L 516 del 25.3.2025, pag. 1) |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2025/516 DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2025
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
all’articolo 143 è inserito il seguente paragrafo:
La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 ( *2 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
all’articolo 218 è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l’obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all’articolo 262.»
;all’articolo 232 è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 218, secondo paragrafo, possono stabilire che il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel loro territorio.»
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2027
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 14 bis
Entro il 1o luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto di cui al primo comma e, se del caso, presenta una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga.»
;
l’articolo 17 bis è così modificato:
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;»
è aggiunto il seguente paragrafo:
;
al titolo V, il titolo del capo 3 bis è sostituito dal seguente:
«CAPO 3 bis
Soglia per i soggetti passivi che effettuano talune cessioni di beni di cui all’articolo 33, lettera a), e talune prestazioni di servizi di cui all’articolo 58 »
;l’articolo 59 quater è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
i servizi sono prestati a una persona che non è un soggetto passivo e che è stabilita, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di cui alla lettera a) in un altro Stato membro; e»
;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
L’opzione di cui al primo comma del presente paragrafo si considera esercitata da soggetti passivi registrati nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.»
;
l’articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Articolo 66
In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:
non oltre il momento dell’emissione della fattura;
non oltre il momento dell’incasso del prezzo;
in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell’articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta.
La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti cessioni o prestazioni:
le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, se tali prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi del regime speciale a norma dell’articolo 359;
le cessioni o le prestazioni che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se tali cessioni o prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime speciale a norma dell’articolo 369 ter;
le prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario a norma dell’articolo 196;
le cessioni o i trasferimenti di beni di cui all’articolo 67, primo paragrafo.»
;
all’articolo 167 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l’IVA diventa esigibile solamente a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell’IVA, al suo fornitore o prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a tale soggetto passivo.»
;all’articolo 226, il punto 7 bis è sostituito dal seguente:
se l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l’imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura “contabilità di cassa”»
;
l’articolo 237 è soppresso;
l’articolo 359 è sostituito dal seguente:
«Articolo 359
Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia un soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime speciale si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»
;all’articolo 361, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web;»
l’articolo 368 è sostituito dal seguente:
«Articolo 368
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione ai servizi che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l’articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle prestazioni di servizi contemplate dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell’IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.»
;è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 369 bis bis
La cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell’energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste all’articolo 39, ove tali cessioni siano effettuate a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo da parte di un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’IVA, sono considerate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 369 ter, vendite a distanza intracomunitarie di beni fino al 30 giugno 2028.»
;all’articolo 369 undecies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l’articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’articolo 2, punto 1, l’articolo 3 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»
;all’articolo 369 quaterdecies è inserito il seguente paragrafo:
;
l’articolo 369 septdecies è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»
all’articolo 369 quatervicies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l’articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’articolo 2, punto 1, l’articolo 3 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2028
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis
Fatto salvo l’articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:
fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell’articolo 362 o dell’articolo 369 quinquies; e
dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l’IVA dovuta su tale prestazione.
;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 46 bis
Il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a persone che non sono soggetti passivi, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva.»
;l’articolo 135 è così modificato:
al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo comma, la lettera a), si considera che la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti abbia una funzione analoga a quella del settore alberghiero, fatti salvi i criteri, le condizioni e le limitazioni stabiliti dagli Stati membri.»
è aggiunto il paragrafo seguente:
Entro il 31 dicembre 2028, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione pubblica un elenco completo dei criteri, delle condizioni e delle limitazioni che gli Stati membri fissano in relazione al paragrafo 2, secondo comma.»
;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 136 ter
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi in conformità dell’articolo 28 bis, gli Stati membri esentano la prestazione di tali servizi a tale soggetto passivo.»
;L’articolo 138 è così modificato:
al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica ai trasferimenti dichiarati nell’ambito del regime speciale previsto al titolo XII, capo 6, sezione 5.»
;al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.»
;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 172 bis
Se si ritiene che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi a norma dell’articolo 28 bis, tali prestazioni non incidono sul diritto a detrazione di tale soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che l’IVA sia detraibile in relazione a tali prestazioni.»
;l’articolo 194 è sostituito dal seguente:
«Articolo 194
Inoltre, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che il debitore dell’imposta debba essere il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.
;
all’articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.»
;all’articolo 226, il punto 4) è sostituito dal seguente:
il numero d’identificazione IVA dell’acquirente o del destinatario, di cui all’articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale tale acquirente o destinatario è debitore dell’imposta o una cessione di beni di cui all’articolo 138, eccetto nei casi in cui ci si avvale del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5;»
l’articolo 242 bis è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri possono continuare a chiedere la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sia fornita periodicamente e sistematicamente fino a quando non sarà disponibile un accesso automatizzato a tale documentazione.
La documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.»
;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 242 ter
Quando un soggetto passivo trasferisce beni in un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per conto di un altro soggetto passivo, il primo informa il secondo, al più tardi al momento del trasporto o della spedizione, che i suoi beni sono o saranno trasferiti, se il trasferimento non avviene su esplicita richiesta del secondo.»
;all’articolo 262, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA ai quali tale soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA ha ceduto beni alle condizioni di cui all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 138, paragrafo 2, lettera c), salvo in caso di ricorso al regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5;
le persone identificate ai fini dell’IVA alle quali tale soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA ha ceduto beni che sono stati ceduti a tale soggetto passivo tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all’articolo 42;
i soggetti passivi e gli enti che non sono soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA cui tale soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA ha ceduto beni o prestato servizi, diversi dai beni o servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per i quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA conformemente all’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il destinatario è identificato ai fini dell’IVA, o a norma dell’articolo 196.»
;
all’articolo 288, primo paragrafo, la letterac) è sostituita dalla seguente:
l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli 136 bis e 136 ter, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;»
;
all’articolo 306 è aggiunto il paragrafo seguente:
;
al titolo XII, capo 6, il titolo è sostituito dal seguente:
«CAPO 6
Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri »
;l’articolo 365 è sostituito dal seguente:
«Articolo 365
La dichiarazione IVA contiene il numero individuale di identificazione IVA per l’applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore dell’imposta si è verificato nel corso del periodo d’imposta nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta, se del caso.
Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell’articolo 364, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 364 si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse nella dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata ai sensi di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»
;al titolo XII, capo 6, sezione 3, il titolo è sostituito dal seguente:
«sezione 3
REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER TALUNE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO E PER TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO»
;l’articolo 369 bis è così modificato:
il punto 2) è così modificato:
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Per le cessioni di beni senza spedizione o trasporto degli stessi o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro o conformemente all’articolo 37 o 39, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui ha luogo la cessione. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni o in cui ha luogo la cessione, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e per i due anni civili successivi;»
;è inserito il comma seguente:
«Fatti salvi il primo, il secondo e il terzo comma del presente punto, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale.»
;il punto 3) è così modificato:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
nel caso delle cessioni di beni in uno Stato membro senza spedizione o trasporto degli stessi, o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro e se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, detto Stato membro;»
;
è aggiunta la seguente lettera:
nel caso delle cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, lo Stato membro in cui si ritiene che la cessione abbia luogo.»
;
l’articolo 369 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 ter
Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi, diversi da quelli che effettuano esclusivamente cessioni di beni e prestazioni di servizi esenti che non danno diritto a detrazione, ad avvalersi del presente regime speciale:
un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto oppure ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto sia lo stesso;
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è un soggetto passivo;
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’IVA, che cede beni in conformità degli articoli 36, 37 e 39 a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all’IVA, che cede beni senza spedizione o trasporto oppure ove la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro verso il quale i beni sono stati trasferiti nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se tali beni sono soggetti all’IVA in conformità dell’articolo 16, 18 o 26, o se è necessaria una rettifica della detrazione, in conformità del titolo X, capo 5.
Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ammissibili effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.»
;
l’articolo 369 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 octies
La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale al netto dell’IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore d’imposta si è verificato nel corso del periodo d’imposta:
vendite a distanza intracomunitarie di beni;
prestazioni di servizi;
cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto, o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 5, secondo comma.
Se i beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o se sono spediti o trasportati verso Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione o a partire da essi, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro verso il quale tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati:
vendite a distanza intracomunitarie di beni;
cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.
In relazione alle cessioni di cui al presente paragrafo, la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro se tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o dal quale tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.
La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 369 septies si rendono necessarie modifiche della dichiarazione IVA, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.
;
l’articolo 369 septdecies è così modificato:
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 1.»
;
al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:
lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 1.»
;
l’articolo 369 unvicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 unvicies
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 369 vicies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»
;
al titolo XII, capo 6, è inserita la seguente sezione:
«SEZIONE 5
REGIME SPECIALE PER I TRASFERIMENTI DI BENI PROPRI
Articolo 369 quinvicies bis
Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:
“trasferimento di beni propri”: il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, esclusi i trasferimenti di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro;
“Stato membro di identificazione”: lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e per i due anni civili successivi.
Articolo 369 quinvicies ter
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del presente regime speciale.
Il presente regime speciale si applica a tutti i trasferimenti di beni propri effettuati da un soggetto passivo registrato ai fini del presente regime speciale.
Articolo 369 quinvicies quater
Un soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione dell’inizio e della cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché di eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo comunica tali informazioni per via elettronica.
Articolo 369 quinvicies quinquies
Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro di identificazione utilizza il numero individuale di identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano a tale soggetto passivo dal sistema interno.
Articolo 369 quinvicies sexies
Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:
se il soggetto passivo in questione notifica allo Stato membro di identificazione di non effettuare più trasferimenti di beni propri che rientrano nel presente regime speciale;
se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione di tale soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
se il soggetto passivo in questione persiste nella mancata osservanza delle norme relative al presente regime speciale.
Articolo 369 quinvicies septies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano o non siano stati effettuati trasferimenti di beni che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.
Articolo 369 quinvicies octies
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche previste al paragrafo 3.
La dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni di cui al primo comma sono spediti o trasportati, ove disponibile. La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell’articolo 369 quinvicies septies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono spediti o trasportati, il periodo di imposta e l’importo imponibile in relazione al quale sono richieste le modifiche.
Articolo 369 quinvicies nonies
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella propria valuta nazionale.
Se per la cessione di beni o la prestazione di servizi sono state utilizzate valute diverse, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio applicabile l’ultimo giorno del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Articolo 369 quinvicies decies
Ai fini del presente regime speciale gli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati sono esenti.
Fatto salvo l’articolo 214, paragrafo 1, gli acquisti intracomunitari di beni di cui al primo comma del presente articolo non danno luogo ad un obbligo di registrazione in conformità dell’articolo 214, paragrafo 1.
Ai fini degli articoli 16, 18, 26, da 185 a 189 e 192, l’esenzione di cui al primo comma del presente articolo è considerata come esercizio del pieno diritto a detrazione dell’IVA che sarebbe dovuta se tale esenzione non fosse applicabile.
Articolo 369 quinvicies undecies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può, per le sue attività imponibili che rientrano in detto regime speciale, dichiarare nella dichiarazione IVA di tale regime speciale l’IVA detraibile a norma dell’articolo 168 negli Stati membri verso i quali o dai quali i beni sono spediti o trasportati.
Fatti salvi l’articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’articolo 2, punto 1, l’articolo 3 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini dei trasferimenti di beni propri contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per attività che non rientrano nel presente regime speciale effettua le detrazioni dell’IVA corrisposta in detto Stato membro per i beni che gli sono stati ceduti o i servizi che gli sono stati prestati in detto Stato membro nella dichiarazione IVA che deve presentare in conformità dell’articolo 250.
Articolo 369 quinvicies duodecies
Detta documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui il trasferimento di beni propri ha avuto luogo.»
Articolo 4
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2029
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
all’articolo 243, il paragrafo 3 è soppresso;
all’articolo 262, il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 5
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2030
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
all’articolo 42, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettera c), relativamente alla cessione per la quale l’imposta è pagabile dall’acquirente o dal destinatario in conformità dell’articolo 197.»
;
all’articolo 138, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
;
all’articolo 168 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora l’operazione sia soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 271 bis, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, in conformità delle condizioni da essi stabilite, che l’acquirente o il destinatario debba avere il diritto di detrarre o recuperare l’IVA dovuta o assolta solo se tale acquirente o destinatario è in possesso di una fattura elettronica emessa conformemente agli obblighi stabiliti dall’articolo 218, paragrafo 3.»
;l’articolo 217 è sostituito dal seguente:
«Articolo 217
Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva e che, almeno per quanto riguarda i dati di cui agli articoli 262 e 271 ter, sia stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico.»
;l’articolo 218 è sostituito dal seguente:
«Articolo 218
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi:
includano le informazioni richieste dalla presente direttiva; e
siano conformi alle norme tecniche richieste in materia di fatturazione elettronica di cui al paragrafo 3.
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’uso di un portale pubblico, se disponibile.
all’articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.
In caso di pagamento di un acconto anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello dell’incasso dell’acconto.»
;l’articolo 223 è sostituito da quanto segue:
«Articolo 223
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l’IVA relativa alle cessioni o prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di cui all’articolo 222, le fatture periodiche sono emesse entro i dieci giorni successivi alla fine del mese di calendario cui la fattura periodica si riferisce.
Gli Stati membri possono escludere la possibilità di emettere fatture periodiche in determinati settori a rischio di frodi. Gli Stati membri informano il comitato IVA delle esclusioni attuate.»
;l’articolo 226 è così modificato:
il punto 11 bis è sostituito dal seguente:
se l’acquirente o il destinatario è debitore dell’imposta, la dicitura “inversione contabile” e, in caso di cessione di beni per la quale l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA conformemente all’articolo 197, la dicitura aggiuntiva “operazione triangolare”;»
;
sono aggiunti i punti seguenti:
nel caso delle fatture rettificative di cui all’articolo 219, il numero sequenziale che identifica la fattura rettificata, di cui al punto 2 del presente paragrafo;
i numeri di conto bancario o i numeri dei conti virtuali del fornitore o prestatore, o qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il conto o i conti del fornitore o prestatore su cui i destinatari della fattura possono procedere al suo pagamento.»
;
l’articolo 232 è sostituito dal seguente:
«Articolo 232
L’emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE non è subordinata all’accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6 del presente titolo, gli Stati membri possono subordinare all’accettazione del destinatario le fatture conformi a tale norma, se tale Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 218, paragrafo 2 della presente direttiva.
L’emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme a un’altra norma o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche è subordinata all’accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 218, paragrafo 3, possono prevedere che le fatture elettroniche che utilizzano altre norme non devono essere subordinate all’accettazione da parte del destinatario stabilito nel loro territorio.
Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 221, paragrafo 1, possono subordinare l’emissione di fatture elettroniche o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche all’accettazione da parte del destinatario.»
;all’articolo 233, paragrafo 2, la parte introduttiva è modificata come segue:
«Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di una fattura elettronica o dei documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche:»
;l’articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Articolo 235
Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l’emissione di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (EU) n. 904/2010.»
;l’articolo 236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 236
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche trasmessi allo stesso destinatario o messi a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.»
;al titolo XI, capo 6, il titolo è sostituito dal seguente:
«CAPO 6
Obblighi di comunicazione digitale »
;al titolo XI, capo 6, dopo il titolo di tale capo è inserito il titolo seguente della sezione 1:
«SEZIONE 1
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI TRANSFRONTALIERE EFFETTUATE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ TRA SOGGETTI PASSIVI»
;l’articolo 262 è sostituito dal seguente:
«Articolo 262
Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA trasmette i dati di cui all’articolo 264 relativi alle seguenti operazioni:
le cessioni e i trasferimenti di beni effettuati conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all’articolo 20 e le operazioni assimilate di cui all’articolo 21 o 22;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per le quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell’IVA, o a norma dell’articolo 195, 196 o 197; e
gli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per i quali tale acquirente o destinatario è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 194, nella misura in cui l’acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell’IVA, o a norma dell’articolo 195, 196, 197 o 204.
Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA non devono trasmettere i dati di cui all’articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al primo paragrafo, lettere b) e d) del presente articolo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri in merito a quanto segue:
l’adozione della misura prima della sua entrata in vigore; e
la data da cui tale misura non è più applicata, prima di tale data.»
;
l’articolo 263 è sostituito dal seguente:
«Articolo 263
Se la fattura di cui al primo comma del presente paragrafo è emessa dall’acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all’articolo 264, sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
Gli Stati membri autorizzano la trasmissione di tali dati conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE.
;
l’articolo 264 è sostituito dal seguente:
«Articolo 264
I dati seguenti sono trasmessi a norma dell’articolo 263:
per le cessioni di beni effettuate a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per le quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA a norma degli articoli da 194 a 197, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11), 16), 17), e 11 bis), se del caso;
per i trasferimenti effettuati conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, lettera c), le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11) e 16);
per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all’articolo 20 e per le operazioni assimilate ai sensi dell’articolo 22, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), e 17);
per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni a norma dell’articolo 21, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), e 16);
per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall’IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, per i quali l’acquirente o il destinatario è debitore dell’IVA a norma degli articoli 194, 195, 196, 197 o 204, le informazioni di cui all’articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), e 15) se del caso.»
;
gli articoli da 265 a 271 sono soppressi;
al titolo XI, capo 6, è aggiunta la sezione 2 seguente:
«SEZIONE 2
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LE CESSIONI E PRESTAZIONI A SÉ STESSI E LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE FRA SOGGETTI PASSIVI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO
Articolo 271 bis
Articolo 271 ter
Se la fattura è emessa dall’acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all’articolo 271 bis, paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche utilizzando altri formati di dati diversi dalla norma europea sulla fatturazione elettronica e dal relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE, purché gli altri formati di dati garantiscano l’interoperabilità con tale norma.
Articolo 271 quater
Entro il 31 marzo 2033 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sul funzionamento della fatturazione elettronica di cui al capo 3 e degli obblighi di comunicazione digitale nazionali e intracomunitari di cui al presente capo. In tale relazione la Commissione:
valuta gli effetti delle misure sull’efficacia della riscossione dell’IVA e sulla riduzione del divario dell’IVA, sul numero di controlli effettuati dall’amministrazione fiscale, nonché sulla riduzione degli oneri amministrativi e sui risparmi in termini di costi per i soggetti passivi;
valuta gli effetti dell’opzione offerta agli Stati membri all’articolo 262, paragrafo 4, sulle frodi IVA in altri Stati membri e sul funzionamento del VIES centrale;
valuta i problemi tecnici derivanti dall’attuazione delle misure, quali errori, ritardi e omissioni relativi alla trasmissione delle fatture e dei dati;
fa il punto sulle misure e sui servizi messi in atto dagli Stati membri e messi a disposizione dei contribuenti per alleviare i loro oneri amministrativi;
fa il punto sui possibili nuovi sviluppi tecnologici nei settori della fatturazione elettronica e della comunicazione digitale;
valuta di conseguenza la necessità di ulteriori misure e, se lo ritiene necessario, presenta una proposta legislativa appropriata per tali misure.»
;
l’articolo 273 è sostituito dal seguente:
«Articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3, né per attuare nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi oppure all’acquisto di beni e servizi, tra soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA all’interno dell’Unione, supplementari rispetto a quelli previsti al capo 6. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi di conservare i dati sulle loro operazioni al fine di comunicarle i dati richiesti per la compilazione e presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit. Gli Stati membri che, al 1o gennaio 2024, imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all’articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all’attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.
Gli Stati membri che al 1o gennaio 2024 imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione per l’acquisto di beni e servizi, diversi da quelli di cui all’articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all’attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale degli acquisti di beni e servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.
Gli Stati membri possono mantenere l’obbligo per i soggetti passivi di conservare i dati relativi alle loro operazioni al fine di comunicare i dati richiesti per la compilazione e la presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit.
Gli Stati membri possono imporre obblighi di comunicazione per operazioni diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.»
Articolo 6
Recepimento
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o gennaio 2027.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o luglio 2028.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 3, punto 1), non prima del 1o luglio 2028 e non oltre il 1o gennaio 2030.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o luglio 2029.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o luglio 2030.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che al 1o gennaio 2024 imponevano un obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale o che hanno ottenuto un’autorizzazione sulla base dell’articolo 395 anteriormente al 1o gennaio 2024 che consente loro di istituire tale obbligo, ovvero, ove tale autorizzazione non fosse necessaria, che hanno adottato anteriormente al 1o gennaio 2024 norme nazionali che prevedono l’introduzione di tale obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale, applicano le misure dell’articolo 5, punto 5, relative all’articolo 218, e le misure dell’articolo 5, punto 19, relative agli articoli 271 bis e 271 ter, entro il 1o gennaio 2035, per quanto riguarda la fatturazione e la comunicazione elettroniche nazionali. Se la relazione intermedia di valutazione di cui all’articolo 271 quater rivela l’esistenza di carenze, la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure e, se necessario, presenta un’adeguata proposta al fine di posticipare tale termine fino a quando tali carenze non siano state colmate.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( *1 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
( *2 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).»;
( *3 ) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»;