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Document 02023R2124-20231012
Consolidated text: Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)
Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)
In force
02023R2124 — IT — 12.10.2023 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2124 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 ottobre 2023 (GU L 2124 del 12.10.2023, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2023/2124 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 ottobre 2023
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ( 1 ).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ), all’articolo 2, punti da 1) a 13), del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), si applicano le definizioni seguenti:
«zona di applicazione dell’accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, quali definiti dall’accordo CGPM;
«zona tampone»: una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale, rafforzando la protezione dell’area delimitata;
«giorno di pesca»: un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nella zona di applicazione dell’accordo CGPM ed è fuori dal porto;
«manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dati»: il manuale predisposto dal comitato scientifico consultivo e approvato dalla CGPM riguardante l’applicazione del quadro di riferimento per la raccolta dati;
«numero nel registro comune della flotta (numero CFR)»: il numero indicato nel registro comune della flotta (Common Fleet Register – CFR) quale definito all’articolo 2, punto l), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 ( 5 );
«peso vivo»: il peso delle catture fresche calcolato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o, nel caso di bordate di pesca giornaliere, al più tardi prima dello sbarco nel punto di sbarco designato;
«banco di corallo rosso»: una zona di dimensioni variabili in cui le colonie di corallo rosso (Corallium rubrum) sono relativamente abbondanti;
«colonia di corallo rosso»: l’unità biologica sfruttata nella pesca del corallo rosso (Corallium rubrum) che rappresenta un’unità genetica costituita da centinaia/migliaia di polipi di corallo rosso e che può assumere la forma di un albero ramificato.
TITOLO II
MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE
CAPO I
Anguilla
Articolo 4
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell’anguilla (Anguilla), segnatamente la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo di cui all’allegato I, comprese le acque dolci e le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.
Articolo 5
Zone di restrizione dell’attività di pesca
Articolo 6
Misure tecniche
Fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1241, i piani di gestione nazionali e le misure di gestione nazionali adottati dagli Stati membri a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ( 6 ) stabiliscono misure tecniche quali gli attrezzi da pesca e le dimensioni di maglia autorizzati.
Articolo 7
Misure supplementari
Articolo 8
Attuazione delle misure
Articolo 9
Autorizzazione di pesca
Articolo 10
Acque di transizione e salmastre autorizzate
Articolo 11
Punti di sbarco designati
Articolo 12
Registrazione delle catture
CAPO II
Gambero rosso e gambero viola
Articolo 13
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle sottozone geografiche (geographical subareas – GSA) 24, 25, 26 e 27 di cui all’allegato I.
Articolo 14
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.
Articolo 15
Elenco delle navi autorizzate e in attività
Articolo 16
Attività di pesca
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito di applicazione della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
giorni d’esercizio;
zona operativa;
catture totali.
Articolo 17
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
Articolo 18
Obblighi di comunicazione
In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo.
Articolo 19
Punti di sbarco designati
Articolo 20
Sistema di controllo dei pescherecci
In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di lunghezza fuori tutto (length overall – LOA) superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (vessel monitoring system – VMS).
Articolo 21
Giornale di bordo
In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all’articolo 18 del presente regolamento.
Articolo 22
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle GSA 19, 20 e 21 di cui all’allegato I.
Articolo 23
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.
Articolo 24
Elenco delle navi autorizzate e in attività
Articolo 25
Attività di pesca
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito di applicazione della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
giorni d’esercizio;
zona operativa;
catture totali.
Articolo 26
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
Articolo 27
Obblighi di comunicazione
In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture.
Articolo 28
Punti di sbarco designati
Articolo 29
Sistema di controllo dei pescherecci
In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di LOA superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione sono dotate di un VMS.
Articolo 30
Giornale di bordo
In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all’articolo 27 del presente regolamento.
Articolo 31
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all’allegato I.
Articolo 32
Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri provvedono affinché, per lo sfruttamento delle specie che rientrano nell’ambito della presente sezione, la capacità delle loro flotte sia mantenuta ai livelli stabiliti nella tabella A dell’allegato XII.
Articolo 33
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.
Articolo 34
Elenco delle navi autorizzate e in attività
Articolo 35
Attività di pesca
Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
giorni d’esercizio;
zona operativa;
catture totali delle specie chiave di cui all’articolo 31.
Articolo 36
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
Articolo 37
Punti di sbarco designati
CAPO III
Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso
Articolo 38
Ambito di applicazione
Articolo 39
Piani di gestione nazionali
Articolo 40
Attrezzi e dispositivi
Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da navi autorizzate o pescatori autorizzati o riconosciuti dall’autorità nazionale competente. Durante la raccolta il pescatore autorizzato fa sì che la base della colonia di corallo non venga staccata dal substrato.
Articolo 41
Profondità minima per la raccolta
Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:
informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione;
le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga;
l’elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e
l’elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.
La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:
tali deroghe devono essere state applicate in modo continuativo mediante norme di gestione per almeno cinque anni prima del 18 aprile 2020; oppure
se si tratta di una nuova deroga, questa deve essere suffragata dal comitato scientifico consultivo dimostrando che la richiesta è in linea con gli obiettivi del presente capo.
Articolo 42
Taglia minima di riferimento per la conservazione
Articolo 43
Trasmissione dei dati relativi alla raccolta e allo sforzo
Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alla raccolta e allo sforzo esercitato nell’anno precedente. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 44
Limiti di cattura
Quando, per un dato anno e per un banco di corallo rosso debitamente identificato, oppure a livello del riquadro statistico pertinente della CGPM nel caso in cui il banco di corallo rosso non sia stato debitamente identificato, la percentuale di colonie raccolte al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, di cui all’articolo 42, è:
inferiore al 10 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri che non dispongono di un piano di gestione nazionale attuano misure di controllo più rigorose nella zona interessata;
superiore al 10 % e inferiore al 25 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri effettuano controlli più rigorosi nella zona interessata e rilevano la struttura dimensionale della popolazione di corallo rosso, indipendentemente dall’esistenza di un piano di gestione nazionale.
Articolo 45
Fermi spaziali o temporali
Articolo 46
Veicoli sottomarini telecomandati
Articolo 47
Misure di gestione della flotta
Articolo 48
Punti di sbarco designati
I pescatori o i pescherecci autorizzati effettuano lo sbarco e il trasbordo delle catture di corallo rosso unicamente nei punti di sbarco designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i punti di sbarco in cui è autorizzato lo sbarco e il trasbordo di corallo rosso e trasmette un elenco di tali punti di sbarco designati alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei punti di sbarco designati già comunicati. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali aggiornamenti di tale elenco. La Commissione comunica senza ritardo tali aggiornamenti al segretariato della CGPM.
Articolo 49
Notifica preventiva
Prima dell’ingresso in porto e almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo, o almeno un’ora se i fondali di pesca sono ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati notificano alle autorità competenti le informazioni seguenti:
l’ora di arrivo in porto prevista;
il numero d’identificazione esterno e il nome della nave autorizzata o della nave utilizzata per la raccolta;
il quantitativo stimato in peso vivo e il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
le informazioni relative alla zona di raccolta, preferibilmente con le coordinate geografiche corrispondenti.
Articolo 50
Registrazione delle catture
Articolo 51
Progetti pilota
Gli Stati membri possono attuare progetti pilota per far sì che tutti i pescatori o pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso utilizzino un VMS o qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità responsabili del controllo di monitorare la loro attività in qualunque momento di una bordata di pesca.
Articolo 52
Controllo degli sbarchi di corallo rosso
Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi del rischio, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.
Articolo 53
Operazioni di trasbordo
Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.
Articolo 54
Piani di ispezione
Ogni Stato membro elabora un piano di ispezione contenente le misure di controllo ed esecuzione di cui al presente capo, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato V. Tali piani di ispezione sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
Articolo 55
Tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso
Per un periodo transitorio di tre anni (2020-2022), gli Stati membri possono partecipare alla fase pilota del programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) al fine di individuare l’origine del corallo rosso raccolto nella zona di applicazione dell’accordo CGPM e di attuare le seguenti misure di tracciabilità:
tutti gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di corallo rosso raccolto sono accompagnati dal certificato CDS convalidato di cui all’allegato X, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;
ogni certificato reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio autorizzato. Il certificato non è trasferibile a un altro pescatore o peschereccio autorizzato;
gli Stati membri convalidano i certificati CDS relativi alla raccolta del corallo rosso solo previo accertamento dell’esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.
Articolo 56
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso
Oltre alle disposizioni relative al corallo rosso contenute nel manuale del quadro di riferimento per la raccolta dati, gli Stati membri comunicano, se disponibili, i dati elencati di seguito a livello del banco di corallo rosso e del riquadro statistico della CGPM, nonché su scala nazionale:
numero di autorizzazioni di pesca del corallo rosso rilasciate ai pescatori e ai pescherecci autorizzati;
numero di immersioni per pescatore autorizzato e per bordata di pesca;
numero di pescatori autorizzati a bordo, per ogni bordata di pesca; e
se possibile, diametro di ogni colonia su cui si effettua la raccolta.
Entro il 10 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione, che li trasmette al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli Stati membri i cui pescatori o pescherecci autorizzati praticano la pesca del corallo rosso provvedono affinché sia predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato della raccolta, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri su aspetti quali:
lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di bordate di pesca o il tempo di immersione a settimana, al mese o all’anno) e i livelli di cattura globali per stock a livello di banco di corallo, di riquadro statistico della CGPM o su scala nazionale o sovranazionale;
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output o misure tecniche;
possibili fermi spaziali o temporali ulteriori intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
CAPO IV
Pesca demersale
Articolo 57
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca praticate dai pescherecci a strascico dell’Unione di LOA superiore a 10 metri per la cattura di stock demersali, tra cui il nasello (Merluccius merluccius) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all’allegato I.
Articolo 58
Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali
Articolo 59
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
Articolo 60
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato delle specie di cui all’articolo 57.
Articolo 61
Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali
L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:
numero di immatricolazione CGPM;
nome precedente (se del caso);
bandiera precedente (se del caso);
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, e la Commissione trasmette a sua volta al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:
numero di giorni di pesca;
zona di sfruttamento; e
catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.
Articolo 62
Punti di sbarco designati
Articolo 63
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza
Articolo 64
Svolgimento delle ispezioni
Gli ispettori assegnati al programma:
prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;
limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
Articolo 65
Infrazioni
Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.
Articolo 66
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca di stock demersali, tra cui il nasello (Merluccius), lo scampo (Nephrops norvegicus), la sogliola (Solea), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e la triglia di fango (Mullus barbatus), praticate con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti nelle GSA 17 e 18 di cui all’allegato I.
Articolo 67
Fermi spaziali e temporali
Gli Stati membri:
chiudono la zona costiera, indipendentemente dalla profondità, fino a sei miglia nautiche, o quattro miglia nautiche per le navi che non sono autorizzate a pescare al di là delle sei miglia nautiche, ad attrezzi trainati destinati alla cattura di stock demersali, per un periodo continuativo di almeno otto settimane su base annua; oppure
dispongono un fermo di almeno 30 giorni consecutivi su base annua che copra almeno il 20 % delle acque territoriali per le attività di pesca con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti, indipendentemente dalla LOA del peschereccio, nelle zone e nei periodi che gli Stati membri ritengono importanti per la protezione del novellame degli stock demersali e tenendo conto delle rotte migratorie e dei modelli spaziali di distribuzione del novellame.
Articolo 68
Misure di gestione della pesca e piani di gestione nazionali
Articolo 69
Misure di gestione della flotta
Articolo 70
Autorizzazioni di pesca
Articolo 71
Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN
Articolo 72
Comunicazione delle catture
CAPO V
pesca di piccoli pelagici
Articolo 73
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca di stock di piccoli pelagici, tra cui la sardina (Sardina pilchardus) e l’acciuga (Engraulis encrasicolus), nelle GSA 17 e 18 di cui all’allegato I.
Articolo 74
Gestione della capacità di pesca
Articolo 75
Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico
CAPO VI
Occhialone
Articolo 76
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) praticate con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán nelle GSA 1, 2 e 3 di cui all’allegato I.
Articolo 77
Misure tecniche e di conservazione
Gli Stati membri che partecipano alla pesca dell’occhialone possono sperimentare e adottare attrezzi alternativi o misure di mitigazione per attrezzi o materiali allo scopo di evitare un impatto negativo sul fondale marino.
Articolo 78
Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri:
comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;
comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:
numero di giorni di pesca;
zona di sfruttamento; e
catture di occhialone all’anno.
Articolo 79
Misure di controllo ed esecuzione
Prima dell’ingresso in porto, salvo nel caso di piccoli pescherecci, e almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista, i pescatori o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:
ora di arrivo prevista;
numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio; e
peso vivo stimato delle catture tenute a bordo.
Articolo 80
Monitoraggio scientifico
Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dalla Commissione al segretariato della CGPM, il comitato scientifico consultivo fornisce informazioni aggiornate descrittive e pareri almeno per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
le caratteristiche dell’attrezzo da pesca, in particolare delle reti fisse, e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami utilizzati nelle lenze a mano e nei palangari;
lo sforzo di pesca esercitato e i livelli delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali; una stima delle catture della pesca ricreativa;
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di garantire la sostenibilità della pesca in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;
possibili fermi spaziali o temporali intesi a garantire la sostenibilità dello stock e delle attività di pesca che lo sfruttano;
il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo stato di conservazione dello/degli stock di occhialone.
CAPO VII
Lampuga
Articolo 81
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività commerciali di pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (fishing aggregate devices - FAD) in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27).
Articolo 82
Fermo stagionale
La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti:
una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione, incluse le informazioni giustificative pertinenti di tipo meteorologico;
il nome e il numero CFR della nave.
Articolo 83
Misure di gestione transitorie
Gli Stati membri che intendono iniziare a praticare la pesca della lampuga utilizzando FAD presentano le rispettive misure nazionali, una volta adottate, alla Commissione, che le trasmette senza ritardo al segretariato della CGPM.
Articolo 84
Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione
Articolo 85
Misure di gestione nazionali
Gli Stati membri che praticano la pesca della lampuga utilizzando FAD senza disporre di misure di gestione nazionali adottano misure di gestione nazionali che includano almeno l’insieme di misure contenenti gli elementi elencati nell’allegato IX.
Articolo 86
Autorizzazioni di pesca
Articolo 87
Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD
Articolo 88
Struttura, ubicazione, manutenzione e sostituzione dei FAD
Articolo 89
Identificazione e marcatura dei FAD
CAPO VIII
Rombo chiodato
Articolo 90
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nella GSA 29 di cui all’allegato I.
Articolo 91
Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato
L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:
numero di immatricolazione CGPM;
nome precedente (se del caso);
bandiera precedente (se del caso);
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
principali specie bersaglio;
principale attrezzo da pesca utilizzato per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;
periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).
Articolo 92
Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato
I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:
una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali;
una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;
piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;
definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;
orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:
norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;
misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;
strategie di campionamento;
meccanismi di controllo incrociato;
formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II.
Articolo 93
Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato
Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo e alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.
Articolo 94
Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato
CAPO IX
Spinarolo
Articolo 95
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dello spinarolo (Squalus acanthias) nella GSA 29 di cui all’allegato I.
Articolo 96
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo
Non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pesca le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti di spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Misure tecniche e di conservazione
Articolo 97
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica a tutte le attività di pesca miranti alla cattura di qualunque specie di elasmobranchi, nonché specie di squali e razze, di cui agli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo ( 9 ), in tutte le GSA di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 98
Specie protette di elasmobranchi
Articolo 99
Identificazione degli squali
Articolo 100
Obblighi di comunicazione
Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di applicazione delle deroghe all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 120 del presente regolamento al divieto delle attività di pesca praticate con reti da traino, conformemente alle condizioni per consentire tali deroghe di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 10, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 120 del presente regolamento. La Commissione notifica tali modalità al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. La notifica comprende:
l’elenco dei pescherecci da traino autorizzati, unitamente alle loro caratteristiche;
le zone pertinenti identificate da coordinate geografiche, sia terrestri che marittime, e dai riquadri statistici della CGPM;
le misure adottate per monitorare e mitigare gli effetti sull’ambiente marino.
Qualsiasi modifica delle modalità di cui al primo comma è essere notificata quanto prima alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.
Sottosezione 2
Catture accidentali di determinate specie marine
Articolo 101
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
Articolo 102
Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca
Articolo 103
Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca
Articolo 104
Catture accidentali di foche monache
Articolo 105
Catture accidentali di cetacei
Articolo 106
Registrazione delle catture accidentali di determinate specie marine
Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all’articolo 14 di tale regolamento le informazioni seguenti:
i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;
i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;
i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;
i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;
i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell’allegato II o nell’allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.
Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo contengono inoltre:
riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:
tipo di attrezzo da pesca,
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
durata dell’immersione,
profondità e luogo,
specie bersaglio,
specie di tartarughe marine, e
se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive;
riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:
caratteristiche del tipo di attrezzo,
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
luogo (per GSA di cui all’allegato I del presente regolamento, o riquadro statistico di cui all’allegato I del presente regolamento), e
se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.
Articolo 107
Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca
È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte A.
Articolo 108
Sforzo di pesca
Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità e reti da posta fisse nella zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 107 non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.
Articolo 109
Attività di pesca comprovate
Entro il 16 febbraio 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l’elenco delle navi battenti la loro bandiera aventi per il 2008 un’attività di pesca comprovata nella zona di cui all’articolo 107 e nella GSA 7, quale definita nell’allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero CFR, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 107 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella GSA 7 e, più specificamente, nella zona di cui all’articolo 107.
Articolo 110
Navi autorizzate
Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:
al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca;
al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e
ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.
Articolo 111
Protezione degli habitat vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all’articolo 107 sia protetta dall’impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.
Articolo 112
Informazioni
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all’articolo 107.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.
Sottosezione 2
Canale di Sicilia
Articolo 113
Zone di restrizione della pesca
La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:
zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte B;
zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte B;
zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte B.
Articolo 114
Zone tampone
Sottosezione 3
Mare Adriatico
Articolo 115
Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo
Articolo 116
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo
Sottosezione 4
Habitat vulnerabili di acque profonde
Articolo 117
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca in habitat vulnerabili di acque profonde
La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E;
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E;
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E.
Articolo 118
Protezione degli habitat vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all’articolo 117, in particolare dall’impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.
Articolo 119
Fermo temporale
Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della GSA 14 (Golfo di Gabes, quale specificata nell’allegato I).
Articolo 120
Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero
L’utilizzo di reti da traino è vietato:
a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata di 50 metri; o
entro l’isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
CAPO II
Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca
Articolo 121
Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca
Le misure di cui agli articoli 5, 17, 26, 36, 45, 59, 67, 82, 94 e 119 del presente regolamento che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca sono considerate misure di conservazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del finanziamento dell’arresto temporaneo conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).
CAPO III
Misure di controllo
Articolo 122
Registro delle navi autorizzate
L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le informazioni seguenti:
il numero CFR della nave e la sua marcatura esterna, quale definita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;
il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;
gli attrezzi da pesca utilizzati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM;
nessuna autorizzazione di pesca sia concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca INN nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentali adeguate che dimostrino che gli armatori e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;
nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e agli operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona di applicazione dell’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;
le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.
Articolo 123
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ai pescherecci di paesi terzi.
Articolo 124
Notifica preliminare
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto. Uno Stato membro può comunque fissare un termine di notifica diverso, tenendo conto, tra l’altro, della distanza tra le zone di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro informa la Commissione e il segretariato della CGPM, il quale integrerà tali informazioni nel registro dei porti.
Articolo 125
Ispezioni in porto
Articolo 126
Procedura di ispezione
Oltre che alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 127
Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto
Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona di applicazione dell’accordo CGPM, e le rifiutano l’accesso ai servizi portuali quali, tra l’altro, i servizi di rifornimento carburante e di riapprovvigionamento, se la nave:
non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;
è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure
non dispone di un’autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.
In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.
Articolo 128
Obbligo di comunicazione di presunta attività di pesca INN
Fatto salvo l’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e, se del caso, all’organismo da essa designato, almeno 140 giorni prima della sessione annuale della CGPM, le seguenti informazioni:
informazioni sulle navi che si presume stiano esercitando o abbiano esercitato attività di pesca INN nella zona di applicazione dell’accordo CGPM durante l’anno in corso e l’anno precedente;
prove da essi fornite a supporto della presunzione di attività di pesca INN.
La Commissione trasmette ogni anno tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima.
Fatto salvo il tipo di informazioni da includere nell’elenco dell’Unione delle navi INN conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono, se disponibili, i seguenti dati:
nome attuale e nome/i precedente/i della nave;
bandiera attuale e bandiera/e precedente/i della nave;
nome e indirizzo del proprietario attuale e dei proprietari precedenti, compresi i proprietari effettivi;
luogo di registrazione del proprietario o dei proprietari della nave;
operatore attuale e operatore/i precedente/i della nave;
indicativo di chiamata della nave, attuale e precedente;
numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO);
numero dell’identificativo del servizio mobile marittimo (numero MMSI);
LOA;
fotografie della nave;
data in cui la nave è stata inclusa per la prima volta nell’elenco INN della CGPM;
data della presunta attività di pesca INN;
posizione durante la presunta attività di pesca INN;
sintesi delle attività che giustificano l’inserimento della nave nell’elenco, corredata dei riferimenti a tutti i documenti pertinenti che le illustrano e le comprovano; e
esito di qualsiasi azione intrapresa.
Articolo 129
Presunte inosservanze notificate dal segretariato della CGPM
Articolo 130
Progetto di elenco INN della CGPM
In seguito alla ricezione del progetto di elenco delle navi INN da parte del segretariato della CGPM, gli Stati membri monitorano da vicino le navi che vi sono incluse e ne rilevano le attività e le eventuali modifiche del nome, della bandiera e/o del proprietario registrato.
CAPO IV
Cooperazione, informazione e rendicontazione
Articolo 131
Cooperazione e informazione
La Commissione, l’organismo da essa designato, se del caso, e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretariato della CGPM, in particolare:
chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;
chiedendo collaborazione cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.
Articolo 132
Formato e trasmissione delle informazioni alla Commissione
La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 50, all’articolo 105, paragrafo 2 e all’articolo 106. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.
Articolo 133
Accesso alle informazioni e ai dati relativi al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza nell’ambito di programmi congiunti di ispezione e sorveglianza
CAPO V
Programmi regionali di ricerca
Articolo 134
Programma regionale di ricerca
Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore (Portunus segnis e Callinectes sapidus) nel Mar Mediterraneo partecipano al programma regionale di ricerca mirante allo sfruttamento sostenibile di tale specie nel Mar Mediterraneo, in modo tale da tenere conto degli obiettivi di pesca, socioeconomici e ambientali.
Articolo 135
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore istituiscono un monitoraggio scientifico adeguato delle catture di tale specie nel Mar Mediterraneo che faciliti l’attuazione del programma regionale di ricerca per quanto riguarda:
lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale; e
gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi.
Articolo 136
Programma regionale di ricerca
Gli Stati membri con pescherecci impegnati in attività di pesca commerciale per la cattura di rapana venosa (Rapana venosa) nella GSA 29 partecipano al programma regionale di ricerca mirante allo sfruttamento sostenibile di tale specie nel Mar Nero, in modo tale da tenere conto degli obiettivi di pesca, socioeconomici e ambientali.
Articolo 137
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri con pescherecci impegnati in attività di pesca commerciale per la cattura di rapana venosa nella GSA 29 istituiscono un monitoraggio scientifico adeguato delle catture di tale specie e facilitano l’attuazione del programma regionale di ricerca e le attività del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero nel fornire informazioni e pareri per quanto riguarda:
lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale;
i dati sui quantitativi totali di catture accessorie per attrezzo da pesca e specie, escluse le immersioni subacquee;
gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi; e
eventuali fermi spaziali o temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 138
Procedura di comitato
Articolo 139
Delega di poteri
Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano vincolanti per l’Unione, a vigenti misure della CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all’articolo 140 per quanto riguarda:
la trasmissione al segretariato della CGPM delle informazioni di cui all’articolo 120, paragrafo 4;
le disposizioni relative all’elenco delle navi autorizzate da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli articoli 9, 15, 24 e 34, dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’articolo 70, dell’articolo 78, paragrafo 3, e degli articoli 86 e 122, nonché ai dati da includere a norma dell’allegato VIII;
l’attuazione del CDS permanente di corallo rosso ai sensi dell’articolo 55 e dell’allegato X;
le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 123 a 127;
la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle GSA di cui all’allegato I;
le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II;
le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III; e
i riferimenti agli atti giuridici internazionali di cui all’articolo 120, paragrafo 2.
Articolo 140
Esercizio della delega
Articolo 141
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV del presente regolamento.
Articolo 142
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
A) Tabella delle GSA della CGPM
SOTTOZONA FAO |
DIVISIONI STATISTICHE FAO |
GSA |
OCCIDENTALE |
1.1. BALEARI |
1 Mare di Alborán settentrionale |
2 Isola di Alborán |
||
3 Mare di Alborán meridionale |
||
4 Algeria |
||
5 Isole Baleari |
||
6 Spagna settentrionale |
||
11.1. Sardegna (occidentale) |
||
1.2. GOLFO DEL LEONE |
7 Golfo del Leone |
|
1.3. SARDEGNA |
8 Corsica |
|
9 Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale |
||
10 Mar Tirreno meridionale |
||
11.2. Sardegna (orientale) |
||
12 Tunisia settentrionale |
||
CENTRALE |
2.1. ADRIATICO |
17 Adriatico settentrionale |
18 Adriatico meridionale (parte) |
||
2.2. IONIO |
13 Golfo di Hammamet |
|
14 Golfo di Gabes |
||
15 Isola di Malta |
||
16 Sicilia meridionale |
||
18 Adriatico meridionale (parte) |
||
19 Mar Ionio occidentale |
||
20 Mar Ionio orientale |
||
21 Mar Ionio meridionale |
||
ORIENTALE |
3.1. EGEO |
22 Mar Egeo |
23 Isola di Creta |
||
3.2. LEVANTE |
24 Levante settentrionale |
|
25 Isola di Cipro |
||
26 Levante meridionale |
||
27 Levante |
||
MAR NERO |
4.1. MARMARA |
28 Mar di Marmara |
4.2. MAR NERO |
29 Mar Nero |
|
4.3. MAR D’AZOV |
30 Mar d’Azov |
B) Mappa delle GSA della CGPM (CGPM, 2009)
Divisione statistica della FAO (in rosso) — GSA della CGPM (in nero)
01 – Mare di Alborán settentrionale |
09 – Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale |
16 – Sicilia meridionale |
24 – Levante settentrionale |
02 – Isola di Alborán |
10 – Mar Tirreno centrale e meridionale |
17 – Adriatico settentrionale |
25 – Isola di Cipro |
03 – Mare di Alborán meridionale |
11.1 – Sardegna (occidentale) |
18 – Adriatico meridionale |
26 – Levante meridionale |
04 – Algeria |
11.2 – Sardegna (orientale) |
19 – Mar Ionio occidentale |
27 – Levante |
05 – Isole Baleari |
12 – Tunisia settentrionale |
20 – Mar Ionio orientale |
28 – Mar di Marmara |
06 – Spagna settentrionale |
13 – Golfo di Hammamet |
21 – Mar Ionio meridionale |
29 – Mar Nero |
07 – Golfo del Leone |
14 – Golfo di Gabes |
22 – Mar Egeo |
30 – Mar d’Azov |
08 – Corsica |
15 – Isola di Malta |
23 – Isola di Creta |
|
C) Coordinate geografiche delle GSA della CGPM (CGPM, 2009)
GSA |
LIMITI |
GSA |
LIMITI |
GSA |
LIMITI |
GSA |
LIMITI |
1 |
Linea costiera 36° N 5° 36′ W 36° N 3° 20′ W 36° 05′ N 3° 20′ W 36° 05′ N 2° 40′ W 36° N 2° 40′ W 36° N 1° 30′ W 36° 30′ N 1° 30′ W 36° 30′ N 1° W 37° 36′ N 1° W |
4 |
Linea costiera 36° N 2° 13′ W 36° N 1° 30′ W 36° 30′ N 1° 30′ W 36° 30′ N 1° W 37° N 1° W 37° N 0° 30′ E 38° N 0° 30′ E 38° N 8° 35′ E Confine Algeria-Tunisia Confine Marocco-Algeria |
7 |
Linea costiera 42° 26′ N 3° 09′ E 41° 20′ N 8° E Confine Francia-Italia |
10 |
Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale) 41° 18′ N 13° E 41° 18′ N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30′ E |
2 |
36° 05′ N 3° 20′ W 36° 05′ N 2° 40′ W 35° 45′ N 3° 20′ W 35° 45′ N 2° 40′ W |
5 |
38° N 0° 30′ E 39° 30′ N 0° 30′ E 39° 30′ N 1° 30′ W 40° N 1° 30′ E 40° N 2° E 40° 30′ N 2° E 40° 30′ N 6° E 38° N 6° E |
8 |
43° 15′ N 7° 38′ E 43° 15′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 9° 45′ E 41° 20′ N 8° E 41° 18′ N 8° E |
11 |
41° 47′ N 6° E 41° 18′ N 6° E 41° 18′ N 11° E 38° 30′ N 11° E 38° 30′ N 8° 30′ E 38° N 8° 30′ E 38° N 6° E |
3 |
Linea costiera 36° N 5° 36′ W 35° 49′ N 5° 36′ W 36° N 3° 20′ W 35° 45′ N 3° 20′ W 35° 45′ N 2° 40′ W 36° N 2° 40′ W 36° N 1° 13′ W Confine Marocco-Algeria |
6 |
Linea costiera 37° 36′ N 1° W 37° N 1° W 37° N 0° 30′ E 39° 30′ N 0° 30′ E 39° 30′ N 1° 30′ W 40° N 1° 30′ E 40° N 2° E 40° 30′ N 2° E 40° 30′ N 6° E 41° 47′ N 6° E 42° 26′ N 3° 09′ E |
9 |
Linea costiera Confine Francia-Italia 43° 15′ N 7° 38′ E 43° 15′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 13° E |
12 |
Linea costiera Confine Algeria-Tunisia 38° N 8° 30′ E 38° 30′ N 8° 30′ E 38° 30′ N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E 37° N 11° 04′E |
13 |
Linea costiera 37° N 11° 04′E 37° N 12° E 35° N 13° 30′ E 35° N 11° E |
17 |
Linea costiera 41° 55′ N 15° 08′ E Confine Croazia-Montenegro |
21 |
Linea costiera Confine Tunisia-Libia 35° N 15° 18′ E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09′ E Confine Libia-Egitto |
25 |
35° 47′ N 32° E 34° N 32° E 34° N 35° E 35° 47′ N 35° E |
14 |
Linea costiera 35° N 11° E 35° N 15° 18′ E Confine Tunisia-Libia |
18 |
Linee costiere (entrambi i lati) 41° 55′ N 15° 08′ E 40° 04′ N 18° 29′ E Confine Croazia-Montenegro Confine Albania-Grecia |
22 |
Linea costiera 36° 30′ N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30′ E 34° N 26° 30′ E 34° N 29° E 36° 43′ N 29° E |
26 |
Linea costiera Confine Libia-Egitto 34° N 25° 09′ E 34° N 34° 13′ E Confine Egitto-Striscia di Gaza |
15 |
36° 30′ N 13° 30′ E 35° N 13° 30′E 35° N 15° 18′ E 36° 30′ N 15° 18′ E |
19 |
Linea costiera (compresa la Sicilia orientale) 40° 04′ N 18° 29′ E 37° N 15° 18′ E 35° N 15° 18′ E 35° N 19° 10′ E 39° 58′ N 19° 10′ E |
23 |
36° N 23° E 36° N 26° 30′ E 34° N 26° 30′ E 34° N 23° E |
27 |
Linea costiera Confine Egitto-Striscia di Gaza 34° N 34° 13′ E 34° N 35° E 35° 47′ N 35° E Confine Turchia-Siria |
16 |
Linea costiera 38° N 12° 30′ E 38° N 11° E 37° N 12° E 35° N 13° 30′ E 36° 30′ N 13° 30′ E 36° 30′ N 15° 18′ E 37° N 15° 18′ E |
20 |
Linea costiera Confine Albania-Grecia 39° 58′ N 19° 10′ E 35° N 19° 10′ E 35° N 23° E 36° 30′ N 23° E |
24 |
Linea costiera 36° 43′ N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47′ N 32° E 35° 47′ N 35° E Confine Turchia-Siria |
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ALLEGATO II
PROCEDURE DI ISPEZIONE DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO
1. Identificazione della nave
Gli ispettori del porto:
verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;
se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;
verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), se disponibile] e l’indicativo internazionale di chiamata siano corretti;
per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;
annotano il porto di immatricolazione, il nome e l’indirizzo dell’armatore (nonché dell’operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall’armatore), dell’agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l’identificativo unico della società e dell’armatore registrato; e
annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.
2. Autorizzazioni
Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.
3. Altra documentazione
Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell’equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano a tali schemi grafici o a tali descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato conformemente ai piani corrispondenti. Se del caso, tale documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.
4. Attrezzi da pesca
1) Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.
2) Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.
5. Pesce e prodotti della pesca
1) Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati conformemente alle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un VMS.
2) Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l’integrità delle stive.
3) Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.
4) Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.
6. Controllo delle attività di pesca INN
Si applica l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
7. Rendicontazione
Al termine dell’ispezione l’ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.
8. Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo
I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le informazioni seguenti:
dati relativi all’ispezione
identificazione della nave
autorizzazione di pesca (licenze/permessi)
informazioni relative alla bordata di pesca
risultati dell’ispezione delle catture
risultati dell’ispezione degli attrezzi
conclusioni
ALLEGATO III
A) Segmentazione della flotta CGPM/CSC
Gruppi |
< 6 metri |
6-12 metri |
12-24 metri |
> 24 metri |
1. Piccoli pescherecci polivalenti senza motore |
A |
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|
2. Piccoli pescherecci polivalenti a motore |
B |
C |
|
|
3. Pescherecci da traino |
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D |
E |
F |
4. Pescherecci con reti a circuizione |
|
G |
H |
|
5. Pescherecci con palangari |
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I |
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6. Pescherecci da traino pelagici |
|
J |
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7. Tonniere con reti a circuizione |
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K |
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8. Draghe |
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L |
|
|
9. Navi polivalenti |
|
|
M |
Descrizione dei segmenti
A Piccoli pescherecci polivalenti senza motore – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).
B Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri – Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 6 metri.
C Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri – Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LOA) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.
D Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
E Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
F Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
G Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.
H Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.
I Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.
J Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.
K Tonniere con reti a circuizione – Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.
L Draghe di lunghezza superiore a 6 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.
M Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.
Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere ritenuti indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un «riquadro lasciato in bianco» con quelle del «riquadro grigio» vicino più appropriato.
B) Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale
Attrezzo |
Numero e dimensioni |
Capacità |
Attività |
Sforzo nominale (1) |
Draghe (per la pesca dei molluschi) |
Apertura, larghezza dell’apertura |
GT |
Tempo di pesca |
Superficie di fondale dragata (2) |
Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi) |
Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico) GT e/o TSL Potenza del motore Dimensione delle maglie Dimensioni della rete (larghezza dell’apertura) Velocità |
GT |
Tempo di pesca |
GT × giorni GT × ore KW × giorni |
Reti a circuizione |
Lunghezza e altezza della rete GT Illuminazione Numero di piccoli pescherecci |
GT Lunghezza e altezza della rete |
Tempo di ricerca Cala |
GT × cale di pesca Lunghezza della rete × numero di cale |
Reti |
Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco ecc.) Lunghezza delle reti (regolamentare) GT Superficie netta Dimensione delle maglie |
Lunghezza e altezza delle reti |
Tempo di pesca |
Lunghezza della rete × giorni Superficie × giorni |
Palangari |
Numero di ami GT Numero di palangari Caratteristiche degli ami Esche |
Numero di ami Numero di palangari |
Tempo di pesca |
Numero di ami × ore Numero di ami × giorni Numero di palangari × giorni/ore |
Trappole |
GT |
Numero di trappole |
Tempo di pesca |
Numero di trappole × giorni |
Pescherecci con reti a circuizione/FAD |
Numero di FAD |
Numero di FAD |
Numero di uscite in mare |
Numero di FAD × numero di uscite in mare |
(1)
Le misure dello sforzo che non corrispondono a un’attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).
(2)
Da riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l’intensità di pesca (sforzo/km2) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca. |
C) Compito 1 della CGPM - Unità operative
ALLEGATO IV
MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo |
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CGPM |
||
|
CGPM |
Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell’ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM. |
||
CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE |
||||
Fotografia |
Parte contraente |
|||
Nome dell’ispettore |
||||
Carta n. |
… Autorità emittente |
… Ispettore |
||
Data di emisssione |
Valida per cinque anni |
ALLEGATO V
MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM
ALLEGATO VI
RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM
1. ISPETTORE(I)
Nome … parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
Nome … parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
Nome … parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
2. NAVE CHE TRASPORTA L’ISPETTORE/GLI ISPETTORI
2.1. Nome e numero di immatricolazione …
2.2. Bandiera …
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA
3.1. Nome e numero di immatricolazione …
3.2. Bandiera …
3.3. Comandante (nome e indirizzo) …
3.4. Armatore (nome e indirizzo) …
3.5. Numero di immatricolazione CGPM …
3.6. Tipo di nave …
4. POSIZIONE
4.1. Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a … UTC; latitudine … longitudine …
4.2. Posizione determinata dal comandante del peschereccio a … UTC; latitudine … longitudine …
5. DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE
5.1. Data … Ora di arrivo a bordo … UTC – Ora di partenza … UTC
6. TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO
Rete a strascico a divergenti – OTB |
|
Rete da traino pelagica a divergenti – OTM |
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Rete da traino per gamberi – TBS |
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Cianciolo – PS |
|
Reti da posta fisse a imbrocco – GNS |
|
Palangari fissi – LLS |
|
Attrezzi per la pesca ricreativa – RG |
|
Altro (specificare) |
|
7. MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI
7.1. Dimensione di maglia legale da utilizzare: … mm
7.2. Risultato della misura della dimensione media di maglia: … mm
7.3. Infrazione: SÌ □ - NO □ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
8. ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO
8.1. Risultati dell’ispezione del pescato presente a bordo
SPECIE (codice FAO alpha-3) |
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Totale (Kg) |
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Presentazione |
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Campione ispezionato |
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% di pesce sotto taglia |
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8.2. Infrazione: SÌ □ - NO □ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9. ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS
9.1. Giornale di pesca: SÌ □ - NO□
9.2. Infrazione: SÌ □ - NO □ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.3. Licenza di pesca: SÌ □ - NO□
9.4. Infrazione: SÌ □ - NO □ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.5. Autorizzazione specifica: SÌ □ - NO□
9.6. Infrazione: SÌ □ - NO □ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.7. VMS: SÌ □ - NO □ … in funzione: SÌ □ - NO□
9.8. Infrazione: SÌ □ - NO □ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
10. ELENCO DELLE INFRAZIONI
Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:
Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi conformemente ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione contenente significative inesattezze circa le catture e/o i dati ad esse connessi:
Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:
Pesca in un periodo di fermo stagionale – riferimento giuridico:
Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:
Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:
Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione – riferimento giuridico:
Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:
Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l’operato o a interferire con esso:
Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il VMS – riferimento giuridico:
11. ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO
…
…
…
…
…
…
…
…
12. OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE
…
…
…
…
…
…
…
…
Firma del comandante: …
13. OSSERVAZIONI E FIRMA DELL’ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI
…
…
…
…
…
…
…
…
Firma dell’ispettore/degli ispettori: …
ALLEGATO VII
RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM
1. Data dell’avvistamento: …/…/… Ora: … UTC
2. Posizione della nave avvistata:
Latitudine … – Longitudine …
3. Rotta: … – Velocità …
4. Nome della nave avvistata:
5. Bandiera della nave avvistata:
6. Numero/marcatura esterna:
7. Tipo di nave:
Peschereccio
Nave da trasporto
Nave congelatrice
Altro (specificare)
8. Indicativo internazionale di chiamata:
9. Numero IMO (se applicabile):
10. Attività:
Pesca
Navigazione
Pesca con rete derivante
Trasbordo
11. Contatto radio: SÌ □ - NO□
12. Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: …
13. Numero di persone a bordo della nave avvistata: …
14. Catture a bordo della nave avvistata: …
15. Informazioni raccolte da:
Nome dell’ispettore:
Parte contraente:
Numero di carta di identità CGPM:
Nome della nave pattuglia:
ALLEGATO VIII
DATI DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLE NAVI
L’elenco di cui agli articoli 15, 24, 34, 47, 70, 78 e 116 comprende, per ogni nave, le informazioni seguenti:
Nome della nave (nave autorizzata o nave autorizzata utilizzata per la raccolta)
Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dagli Stati membri)
Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)
Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)
Nome precedente (se del caso)
Bandiera precedente (se del caso)
Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)
Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
VMS (indicare sì/no)
Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW
Attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no) (se del caso)
Principali specie bersaglio
Nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori
Attrezzi principali utilizzati per la pesca dell’occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati
Periodo stagionale in cui è autorizzata per la pesca (se del caso)
Zona di pesca autorizzata (GSA e/o riquadri della griglia statistica della GCPM) (se del caso)
Partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare SI/NO; fornire una descrizione) (se del caso).
ALLEGATO IX
DEFINIZIONE DI MISURE DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)
Le misure di gestione dei FAD per le navi degli Stati membri includono quanto segue.
descrizione delle misure di gestione dei FAD:
tipo di FAD/segnalatore/boa;
numero massimo di FAD posizionabili per nave;
distanza minima tra un FAD e l’altro;
riduzione delle catture accidentali e politica di utilizzo;
potenziali interazioni con altri tipi di attrezzi;
dichiarazione o politica in materia di proprietà dei FAD;
disposizioni istituzionali:
responsabilità istituzionali per le misure di gestione dei FAD;
procedure di domanda per l’approvazione della posa dei FAD;
obblighi per i proprietari e i comandanti dei pescherecci per quanto riguarda la posa e l’uso dei FAD;
politica di sostituzione dei FAD;
obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento;
politica di risoluzione dei conflitti riguardanti i FAD;
dettagli relativi alle zone di divieto o ai periodi di fermo, ad esempio, acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale ecc.;
specifiche e requisiti di costruzione dei FAD:
caratteristiche costruttive del FAD (descrizione);
requisiti in materia di illuminazione;
riflettori radar;
distanza di visibilità;
contrassegno e identificatore del FAD:
contrassegno e identificatore della radioboa (prescrizione relativa ai numeri di serie);
contrassegno e identificatore della boa con ecoscandaglio (prescrizione relativa ai numeri di serie);
ricerche condotte sui FAD biodegradabili;
prevenzione della perdita o dell’abbandono dei FAD;
gestione del recupero dei FAD;
periodo di applicabilità delle misure di gestione dei FAD; e
strumenti di monitoraggio e analisi dell’applicazione delle misure di gestione dei FAD.
ALLEGATO X
CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM
CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM RELATIVO AL CORALLO ROSSO |
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Numero del documento di raccolta |
Autorità responsabile della convalida |
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1. Nome del comandante del peschereccio, se del caso |
Indirizzo – tel./fax/e-mail |
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Firma e timbro del comandante del peschereccio |
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2. Nome e numero di immatricolazione del peschereccio |
Bandiera e porto d’origine |
Indicativo di chiamata/numero IMO (se del caso) |
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Numero Inmarsat/fax/tel./e-mail |
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3. Porto |
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Porto di partenza e paese |
Porto di sbarco e paese |
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4. Pescatore/i autorizzato/i a bordo |
Nome/i – indirizzo – tel./fax/e-mail |
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Numero/i della/e licenza/e di pesca – valida/e fino al (data), se del caso |
Numero di autorizzazione alla raccolta di corallo rosso – valida fino al (data) |
Firma del titolare |
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5. Zona di raccolta (coordinate: longitudine, latitudine) |
Data di raccolta |
Peso vivo stimato (kg) |
Peso vivo sbarcato (kg) |
a. |
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b. |
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c. |
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d. |
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e. |
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6. Convalida dell’autorità dello Stato di bandiera |
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Nome e qualifica |
Firma |
Data e timbro |
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7. Nome dell’esportatore, se del caso |
Indirizzo – tel./fax/e-mail |
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Firma e timbro dell’esportatore – data |
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8. Convalida dell’autorità di esportazione - Nome e qualifica |
Firma |
Data e timbro |
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9. Nome dell’importatore |
Indirizzo – tel./fax/e-mail |
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Firma e timbro dell’importatore – data |
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10. Convalida dell’autorità di importazione - Nome e qualifica |
Firma |
Data e timbro |
ALLEGATO XI
COORDINATE DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA E DELLE ZONE TAMPONE
A. Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone
Zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
B. Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia
1) Zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
2) Zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
3) Zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
C. Zone tampone nel Canale di Sicilia
1) Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
2) Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
3) Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
D. Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico
1) Zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
2) Zona di divieto della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
3) Zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
E. Zona di restrizione della pesca in habitat vulnerabili di acque profonde
1) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
2) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
3) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
ALLEGATO XII
CAPACITÀ DELLA FLOTTA NEL CANALE DI SICILIA (GSA DA 12 A 16) E NEL MARE ADRIATICO (GSA 17 E 18)
A. Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)
Stato membro |
Attrezzo |
Numero di pescherecci |
kW |
GT |
Cipro |
OTB |
1 |
105 |
265 |
Spagna |
OTB |
2 |
440,56 |
218,78 |
Italia |
OTB |
320 |
93 756 |
26 076 |
Malta |
OTB |
15 |
5 562 |
2 007 |
B. Capacità della flotta nel Mare Adriatico
Stato membro |
Attrezzo |
Numero di pescherecci |
kW |
GT |
Croazia |
PS |
249 |
77 145,52 |
18 537,72 |
Italia |
PTM-OTM-PS |
685 |
134 556,7 |
25 852 |
Slovenia |
PS |
4 |
433,7 |
38,5 |
ALLEGATO XIII
GRUPPI DI SFORZO QUALI DEFINITI PER LA COMBINAZIONE DI TIPO DI ATTREZZO E CLASSE DI LUNGHEZZA DELLA NAVE («SEGMENTO DI FLOTTA») CHE RAPPRESENTAVANO ALMENO IL 5 % DEGLI SBARCHI NEL 2017
Tipo di attrezzo |
Sottozona geografica (GSA) |
Stock considerati |
PCC |
Lunghezza fuori tutto (LOA) delle navi (1) |
Codice del gruppo di sforzo |
Giorni di pesca (2) |
KW × giorni di pesca |
Reti a strascico a divergenti (OTB) trainate da un solo natante |
17–18 |
Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo |
|
< 12 m |
OTB12< |
|
|
|
≥ 12 m e < 24 m |
OTB12-24 |
|
|
|||
|
≥ 24 m |
OTB> 24 |
|
|
|||
Sfogliare (TBB) |
17 |
Sogliola |
|
< 12 m |
TBB12< |
|
|
|
≥ 12 m e < 24 m |
TBB12-24 |
|
|
|||
|
≥ 24 m |
TBB> 24 |
|
|
|||
Reti a strascico a coppia (PTB) |
17–18 |
Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo |
|
< 12 m |
PTB12< |
|
|
|
≥ 12 m e < 24 m |
PTB12-24 |
|
|
|||
|
≥ 24 m |
PTB> 24 |
|
|
|||
Reti da traino gemelle a divergenti (OTT) |
17–18 |
Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo |
|
< 12 m |
OTT12< |
|
|
|
≥ 12 m e < 24 m |
OTT12-24 |
|
|
|||
|
≥ 24 m |
OTT> 24 |
|
|
|||
(1)
I segmenti di flotta e gli attrezzi saranno semplificati non appena saranno disponibili i dati sullo sforzo di pesca.
(2)
Tali dati saranno disponibili a partire dal 2021. |
ALLEGATO XIV
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44). |
|
Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1). |
|
Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1). |
|
ALLEGATO XV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (UE) n. 1343/2011 |
Presente regolamento |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, punto 1) |
Articolo 3, lettere b) e c) |
— |
Articolo 3, lettera d) |
Articolo 3, punto 5) |
Articolo 3, lettera e) |
Articolo 3, punto 2) |
Articolo 4 |
Articolo 107 |
Articolo 5 |
Articolo 108 |
Articolo 6 |
Articolo 109 |
Articolo 7 |
Articolo 110 |
Articolo 8 |
Articolo 111 |
Articolo 9 |
Articolo 112 |
Articolo 9 bis |
Articolo 113 |
Articolo 9 ter |
Articolo 114 |
Articolo 9 quater |
Articolo 115 |
Articolo 9 quinquies |
Articolo 116 |
Articolo 9 sexies |
— |
Articolo 10 |
Articolo 117 |
Articolo 11 |
Articolo 118 |
Articolo 11 bis |
Articolo 119 |
Articolo 12 |
Articolo 82 |
Articolo 13 |
Articolo 86 |
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 87, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 14 bis |
Articolo 94 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 15 bis |
Articolo 120 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 16 bis |
Articolo 40, paragrafo 3 |
Articolo 16 ter, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 41, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 16 ter, paragrafo 7 |
Articolo 43, paragrafo 5 |
Articolo 16 quater, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16 quater, paragrafo 7 |
Articolo 44, paragrafo 4 |
Articolo 16 quater bis, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 44, paragrafi da 3 a 6 |
Articolo 16 quater bis, paragrafo 5 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 16 quater ter |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 16 quinquies, paragrafo 1 |
Articolo 40 |
Articolo 16 quinquies, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 16 quinquies bis |
Articolo 96 |
Articolo 16 sexies |
Articolo 101 |
Articolo 16 septies |
Articolo 102 |
Articolo 16 octies |
Articolo 103 |
Articolo 16 nonies |
Articolo 104 |
Articolo 16 decies |
Articolo 105, paragrafo 1 |
Articolo 16 undecies, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 98, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 16 duodecies |
Articolo 99, paragrafo 1 |
Articolo 16 terdecies, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 74, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16 terdecies, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 74, paragrafi 5, 6 e 7 |
Articolo 16 quaterdecies |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 17 |
Articolo 122 |
Articolo 17 ter |
Articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 18 |
Articolo 123 |
Articolo 19 |
Articolo 124 |
Articolo 20 |
Articolo 125 |
Articolo 21 |
Articolo 126 |
Articolo 22 |
Articolo 127 |
Articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 47, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 22 bis, paragrafo 3 |
Articolo 47, paragrafo 4 |
Articolo 22 bis, paragrafo 4 |
Articolo 47, paragrafo 5 |
Articolo 22 ter |
Articolo 50, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 22 quater |
Articolo 49 |
Articolo 22 quinquies |
Articolo 48 |
Articolo 22 sexies |
Articolo 52 |
Articolo 22 septies |
Articolo 53 |
Articolo 22 octies |
Articolo 56, paragrafo 2 |
Articolo 22 decies |
Articolo 78 |
Articolo 22 undecies |
Articolo 80 |
Articolo 22 duodecies |
Articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 22 terdecies |
Articolo 62, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 22 quaterdecies |
Articolo 63 |
Articolo 22 quindecies |
Articolo 64 |
Articolo 22 sexdecies |
Articolo 65 |
Articolo 22 septdecies |
Articolo 91 |
Articolo 22 octodecies |
Articolo 92 |
Articolo 22 novodecies |
Articolo 93 |
Articolo 23 |
Articolo 131 |
Articolo 23 bis, paragrafo 7 |
Articolo 132 |
Articolo 23 ter |
Articolo 75 |
Articolo 25 |
Articolo 138 |
Articolo 26, lettere a) e b) |
Articolo 139, punti 1) e 2) |
Articolo 26, lettere c), e), f) e g) |
Articolo 139, punti 1), 4), 5), 6) e 7) |
Articolo 27, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 140, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 27, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 140, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 29 |
Articolo 142 |
Allegati da I a VIII |
Allegati da I a VIII |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
( 7 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
( 8 ) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
( 9 ) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3.
( 10 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
( 11 ) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).