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Document 02019R0667-20190429

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 per prorogare le date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/667/2019-04-29

02019R0667 — IT — 29.04.2019 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

►C1  che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 per prorogare le date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 113 del 29.4.2019, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 011, 14.1.2021, pag.  22 (2019/667)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

▼C1

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 per prorogare le date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.  

In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a) 

21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b) 

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i) 

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) 

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/592, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.  

In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a) 

21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b) 

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i) 

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) 

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.  

In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a) 

21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b) 

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i) 

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) 

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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