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Document 02014R0510-20140609

Consolidated text: Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/2014-06-09

2014R0510 — IT — 09.06.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio

(GU L 150, 20.5.2014, p.1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 346, 2.12.2014, pag. 62 (510/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre adattare il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio ( 3 ) e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 4 ) in conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare dell’introduzione prevista da tale trattato di una distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione. Ulteriori adeguamenti risultano necessari al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei testi esistenti.

(2)

Fino al 31 dicembre 2013, il principale strumento della politica agricola comune («PAC») previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 5 ).

(3)

Nell’ambito della riforma della PAC, il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato sostituito, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). I regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 dovrebbero essere adeguati per tener conto di tale regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime di scambi con i paesi terzi, da un lato, dei prodotti agricoli e, dall’altro lato, dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, dall’altro.

(4)

Alcuni prodotti agricoli sono utilizzati per la fabbricazione sia dei prodotti agricoli trasformati sia delle merci non comprese nell’allegato I del TFUE. È necessario adottare misure sia nell’ambito della PAC che in quello della politica commerciale comune così da tener conto delle ripercussioni che gli scambi di tali prodotti e merci hanno sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE e degli effetti che le misure adottate per dare attuazione all’articolo 43 TFUE hanno sulla situazione economica di tali prodotti e merci, tenuto conto delle differenze tra il costo di acquisto di prodotti agricoli sul mercato dell’Unione e su quello mondiale.

(5)

Al fine di tener conto delle diverse situazioni dell’agricoltura e dell’industria alimentare all’interno dell’Unione, in quest’ultima si effettua una distinzione fra prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE e prodotti agricoli trasformati non elencati in tale allegato. In alcuni paesi terzi con i quali l’Unione conclude accordi risulta impossibile operare detta distinzione. È quindi opportuno prevedere disposizioni per estendere le norme generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del TFUE ad alcuni prodotti agricoli elencati in detto allegato laddove un accordo internazionale preveda l’assimilazione di questi due tipi di prodotti.

(6)

Ove nel presente regolamento figuri un riferimento ad accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione in conformità del TFUE, si rinvia all’articolo 218 di quest’ultimo.

(7)

Al fine di evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di determinati prodotti agricoli possono avere sul mercato dell’Unione e sull’efficienza della PAC, dovrebbe risultare possibile subordinare l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano rispettate determinate condizioni.

(8)

L’ovoalbumina e la lattoalbumina sono prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE. Per motivi di armonizzazione e di semplificazione è opportuno integrare il regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina di cui al regolamento (CE) n. 614/2009 negli accordi commerciali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. In considerazione del fatto che le uova possono in larga misura essere sostituite dall’ovoalbumina e in certa misura dalla lattoalbumina, gli accordi commerciali per l’ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero corrispondere a quelli previsti per le uova.

(9)

Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti accordi commerciali preferenziali di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) nonché altri accordi commerciali distinti dell’Unione, è necessario stabilire le regole fondamentali che disciplinano il regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell’allegato I risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. È inoltre necessario articolare la fissazione dei dazi ridotti all’importazione e contingenti tariffari, nonché la concessione delle restituzioni all’esportazione, conformemente a tali norme principali. Tali norme e disposizioni dovrebbero altresì tenere conto dei vincoli relativi ai dazi all’importazione e alle sovvenzioni all’ esportazione risultanti dagli impegni assunti dall’Unione nell’ambito degli accordi OMC e degli accordi bilaterali.

(10)

A causa degli stretti legami tra il mercato dell’ovoalbumina e della lattoalbumina e quello delle uova, dovrebbe essere possibile esigere la presentazione di una licenza d’importazione per le importazioni di ovoalbumina e la lattoalbumina e sospendere il regime di perfezionamento attivo per tali prodotti qualora il mercato dell’Unione di tali prodotti o quello delle uova subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo per ovoalbumina e la lattoalbumina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di subordinare il rilascio di licenze di importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina nonché l’immissione in libera pratica di tali prodotti coperti da una licenza al rispetto di condizioni relative all’origine, alla provenienza, all’autenticità e alle caratteristiche qualitative del prodotto.

(11)

Per tener conto dell’andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati dell’ovoalbumina e della lattoalbumina o di quello delle uova e dei risultati del monitoraggio delle importazioni di ovoalbumina e lattoalbumina, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, con riguardo alle norme per subordinare l’importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l’immissione in libera pratica alla presentazione di una licenza d’importazione, alle norme sui diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza e i suoi effetti giuridici, sui casi in cui un margine di tolleranza è applicato con riguardo alle obbligazioni indicate nella licenza, norme sul rilascio di una licenza d’importazione e l’immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo che attesti tra l’altro origine, provenienza, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti, norme sul trasferimento delle licenze di importazione o su restrizioni all’eventuale trasferimento, al fine di determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria e i casi in cui sia richiesta o meno la costituzione della cauzione onde garantire che i prodotti siano importati nel periodo di validità della licenza.

(12)

Alcuni prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE sono ottenuti utilizzando prodotti agricoli soggetti alla PAC. I dazi applicati alle importazioni di tali prodotti agricoli trasformati dovrebbero compensare la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi sul mercato dell’Unione per i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione, garantendo al tempo stesso la concorrenzialità dell’industria di trasformazione interessata.

(13)

Nel quadro di alcuni accordi internazionali sono concesse riduzioni o l’eliminazione graduale dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati, per gli elementi agricoli, i dazi supplementari sullo zucchero e le farine nonché il dazio ad valorem nel quadro della politica commerciale dell’Unione. Dovrebbe essere possibile stabilire tali riduzioni in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali.

(14)

È opportuno che l’elemento agricolo del dazio all’importazione controbilanci la differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in questione sul mercato mondiale e sul mercato dell’Unione. È pertanto necessario mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell’elemento agricolo del dazio applicabile ai prodotti agricoli trasformati e quello applicabile ai prodotti agricoli importati in uno stato originario.

(15)

Al fine di applicare gli accordi internazionali che prevedono la riduzione o l’eliminazione progressiva di dazi all’importazione sui prodotti agricoli trasformati in base a specifici prodotti agricoli utilizzati o che si ritiene siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla creazione di una lista dei prodotti agricoli da considerare come utilizzati nella lavorazione dei prodotti agricoli trasformati, alla definizione dei quantitativi equivalenti e delle norme di conversione di prodotti agricoli diversi a quantitativi equivalenti di prodotti agricoli specifici considerati come utilizzati, agli elementi necessari per calcolare l’elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti e i metodi di tale calcolo, alle quantità trascurabili per le quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina devono essere fissati a zero.

(16)

È possibile concedere concessioni tariffarie all’importazione per quantitativi illimitati dei prodotti in questione o per quantitativi limitati che rientrano in un contingente tariffario. Laddove nell’ambito di specifici accordi internazionali siano accordate concessioni tariffarie all’interno dei contingenti tariffari, i contingenti dovrebbero essere aperti ed amministrati dalla Commissione. Per motivi pratici è necessario che la gestione della parte non agricola dei dazi all’importazione dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state concordate sia soggetta alle stesse regole previste per la gestione dell’elemento agricolo.

(17)

A causa degli stretti legami tra il mercato per l’ovoalbumina e la lattoalbumina e il mercato delle uova i contingenti tariffari per l’ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero essere aperti e gestiti allo stesso modo di quelli per le uova a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ove necessario, il modo di gestione dovrebbe tener conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell’Unione e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio e basarsi su metodi utilizzati in passato, in considerazione dei diritti che derivano dagli accordi OMC.

(18)

Al fine di garantire un equo accesso al mercato per gli operatori e la loro parità di trattamento nonché di tenere conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato dell’Unione e di preservarne l’equilibrio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle condizioni da rispettare per presentare una domanda nel quadro del contingente tariffario e alle norme relative al trasferimento di diritti nel quadro del contingente tariffario, per subordinare la partecipazione al contingente tariffario riguardo al deposito di una cauzione e a caratteristiche specifiche, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari.

(19)

Al fine di garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale al momento dell’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in virtù di accordi internazionali conclusi dall’Unione in conformità al TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a norme intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

(20)

È possibile che la domanda delle industrie di trasformazione di materie prime di origine agricola non possa essere coperta totalmente dalle materie prime dell’Unione in regime di concorrenza. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 8 ), ammette tali merci al regime di perfezionamento attivo, purché siano rispettate le condizioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 9 ). Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), ma soltanto con effetto dal 1o giugno 2016. Nel presente regolamento risulta opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92, in particolare in vista del fatto che in futuro i riferimenti a detto regolamento devono essere letti come riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013. In circostanze chiaramente definite, le condizioni economiche dovrebbero essere considerate soddisfatte per l’accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo. Tali quantitativi dovrebbero essere determinati in funzione del saldo previsionale dell’offerta. Pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili, parità di trattamento degli operatori e trasparenza dovrebbero essere garantite da un sistema di certificati perfezionamento attivo rilasciati dagli Stati membri.

(21)

Al fine di garantire l’efficace e prudente gestione del regime di perfezionamento attivo, tenendo conto della situazione sul mercato dell’Unione dei prodotti di base in questione e delle esigenze e delle prassi delle industrie di trasformazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda la lista dei prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, i diritti derivanti dai certificati di perfezionamento attivo e i relativi effetti giuridici, le disposizioni relative al trasferimento dei diritti tra operatori e le norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del sistema dei certificati di perfezionamento attivo, per quanto riguarda l’autenticità del certificato, il suo trasferimento o le restrizioni alla possibilità di trasferimento.

(22)

È opportuno prevedere disposizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione, entro i limiti fissati dagli impegni assunti dall’Unione nel contesto dell’OMC, per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell’allegato I del TFUE, così da non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali sono costretti ad approvvigionarsi in conseguenza della PAC. Tali restituzioni dovrebbero coprire solo la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo sul mercato dell’Unione e quello del mercato mondiale. Tali disposizioni dovrebbero pertanto far parte del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(23)

È opportuno stabilire l’elenco delle merci non comprese nell’allegato I che beneficiano di restituzioni tenendo conto dell’incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione rispettivamente sul mercato dell’Unione e sul mercato mondiale, nonché della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, al fine di agevolare l’esportazione dei prodotti agricoli utilizzati per tali merci.

(24)

È necessario garantire che non siano concesse restituzioni all’esportazione per le merci non comprese nell’allegato I importate e immesse in libera pratica che sono riesportate, esportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell’allegato I. Per quanto riguarda le importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova immessi in libera pratica, occorre garantire che non siano concesse restituzioni se i prodotti sono esportati dopo trasformazione o incorporati in merci non comprese nell’allegato I.

(25)

È opportuno fissare i tassi delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I secondo le stesse norme e accordi pratici, e secondo la stessa procedura prevista per i tassi delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli esportati allo stato naturale, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ( 11 ).

(26)

Visto, da un lato, lo stretto rapporto tra merci non comprese nell’allegato I e prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tali merci e, dall’altro, le differenze tra tali merci e prodotti, è necessario prevedere l’applicazione delle disposizioni orizzontali relative alle restituzioni all’esportazione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, per merci non comprese nell’allegato I.

(27)

Al fine di tener conto dei particolari processi di fabbricazione e requisiti commerciali di merci non comprese nell’allegato I che incorporano taluni prodotti agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle norme relative alle caratteristiche di tali merci da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione, alle norme per la determinazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell’allegato I, alle norme relative alla prova da fornire sulla composizione delle merci esportate non comprese nell’allegato I, alle norme che impongono l’obbligo di dichiarare l’uso di alcuni prodotti agricoli importati, alle norme sull’assimilazione di prodotti agricoli ai prodotti di base e sull’applicazione di norme orizzontali per le restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli per merci non comprese nell’allegato I.

(28)

È opportuno garantire il rispetto dei limiti delle esportazioni derivanti dagli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE mediante l’emissione di certificati di restituzione per i periodi di riferimento fissati negli accordi, tenendo conto dell’importo annuale previsto per i piccoli esportatori.

(29)

Le restituzioni all’esportazione dovrebbero essere concesse fino all’importo totale delle disponibilità a seconda della particolare situazione del commercio di merci non comprese nell’allegato I. Il sistema dei certificati di restituzione dovrebbe agevolare una gestione efficiente degli importi delle restituzioni.

(30)

È opportuno disporre che i certificati di restituzione rilasciati dagli Stati membri siano validi in tutta l’Unione e che la loro emissione sia subordinata alla costituzione di una cauzione che garantisca che l’operatore faccia domanda per le restituzioni. È opportuno stabilire regole per concedere le restituzioni nell’ambito del sistema di fissazione anticipata per tutti i tassi di restituzione applicabili e per costituire e svincolare le cauzioni previste.

(31)

Al fine di controllare la spesa per le restituzioni all’esportazione e l’attuazione del sistema dei certificati di restituzione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, per quanto riguarda norme relative ai diritti e doveri derivanti dai certificati di restituzione, norme relative al loro trasferimento o restrizioni alla possibilità di trasferimento, i casi e le situazioni in cui non sia richiesta la presentazione di un certificato di restituzione o la costituzione di una cauzione, il margine di tolleranza entro cui non si applica l’obbligo di applicare per le restituzioni.

(32)

Nel tener conto dell’effetto dei provvedimenti mirati riguardanti le restituzioni all’esportazione, è opportuno prendere in considerazione le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in generale, e, in particolare, la situazione delle piccole e medie imprese. In considerazione delle esigenze specifiche dei piccoli esportatori, è opportuno assegnare loro un importo globale per ciascun esercizio di bilancio ed esonerarli dall’obbligo di presentare i certificati di restituzione nell’ambito del regime di concessione delle restituzioni all’esportazione.

(33)

Qualora, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, siano adottate misure relative all’esportazione di un prodotto agricolo, e le esportazioni di merci non comprese nell’allegato I ad elevato contenuto del prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare, conformemente all’articolo 290 TFUE, atti che dispongano misure equivalenti da prendere rispetto alle esportazioni di tali merci non comprese nell’allegato I nel rispetto di eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.

(34)

Nell’ambito di alcuni accordi internazionali l’Unione può limitare i dazi all’importazione e gli importi da versare rispetto alle esportazioni al fine di compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati nella produzione di prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell’allegato I in questione. Per queste categorie di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese nell’allegato I occorre stabilire che tali importi siano determinati congiuntamente come parte dei dazi complessivi e controbilancino le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli da prendere in considerazione sul mercato del paese o della regione in questione e il mercato dell’Unione.

(35)

Poiché la composizione dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell’allegato I può essere rilevante per la corretta applicazione del regime di scambi di cui al presente regolamento, dovrebbe essere possibile stabilirne la composizione per mezzo di analisi quantitative e qualitative.

(36)

Al fine di attuare gli accordi internazionali conclusi dall’Unione e garantire la chiarezza e la coerenza con le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 12 ), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’integrazione e la modifica di alcuni elementi non essenziali di tale regolamento e dei suoi allegati per tali fini.

(37)

È opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione e reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell’allegato I.

(38)

Al fine di garantire l’integrità dei sistemi di informazione e l’autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’ articolo 290 TFUE per quanto concerne la definizione della natura e della tipologia delle informazioni che devono essere notificate, le categorie dei dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e gli scopi del trattamento, i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e le condizioni in materia di pubblicazione di tali informazioni.

(39)

Si applica il diritto dell’Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ).

(40)

Al fine di evitare inutili oneri amministrativi agli operatori e alle autorità nazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla fissazione di una soglia al di sotto della quale gli importi non devono essere applicati o concessi per dazi all’importazione, dazi addizionali all’importazione, dazi ridotti all’importazione, restituzioni all’esportazione e importi da riscuotere o pagabili in caso di compensazione di un prezzo stabilito in comune.

(41)

Visto lo stretto rapporto tra merci non comprese nell’allegato I e prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tali merci, occorre prevedere l’applicazione per analogia delle disposizioni orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni previste e adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) per merci non comprese nell’allegato I.

(42)

Al fine di provvedere all’applicazione di norme orizzontali adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 alle licenze di importazione e ai contingenti tariffari per prodotti agricoli trasformati nonché alle restituzioni all’esportazione e ai certificati di restituzione per merci non comprese nell’allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda le disposizioni per aggiornare, se del caso, le norme orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni adottate sulla base del presente regolamento.

(43)

Nell’adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE, è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori prima dell’adozione di atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che determinano i prodotti agricoli trasformati ai quali dovrebbero essere applicati dazi addizionali all’importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione; le misure di applicazione di tali dazi, in particolare per quanto riguarda i termini di tempo per dimostrare il prezzo all’importazione; la presentazione di prove documentali e la determinazione del livello dei dazi addizionali all’importazione; le misure per fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell’applicazione di dazi addizionali all’importazione; le misure relative al formato e al contenuto della licenza d’importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina, alla presentazione delle domande, al rilascio e all’uso di tali licenze, al loro periodo di validità, alla relativa procedura per costituire la cauzione in relazione a tali licenze e al suo importo, alla prova da fornire del possesso dei requisiti richiesti per l’uso di tali licenze, al livello di tolleranza in materia di rispetto dell’obbligo di importazione della quantità indicata in tale licenze di importazione, al rilascio di duplicati di tali licenze, alle misure per il trattamento di tali licenze da parte degli Stati membri, allo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime delle licenze d’importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina, comprese le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa specifica tra Stati membri, al calcolo dei dazi all’importazione e alla fissazione del livello degli stessi per i prodotti agricoli trasformati nell’attuazione di accordi internazionali.

(45)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni, dovrebbero essere altresì attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che stabiliscono i quantitativi fissi di prodotti agricoli che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati ai fini della riduzione o dell’eliminazione progressiva dei dazi all’importazione applicabili negli scambi preferenziali e istituiscono requisiti documentali adeguati per i contingenti tariffari annui e il metodo di gestione da applicare per l’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione; procedure relative all’applicazione delle specifiche disposizioni previste negli accordi internazionali o atti che adottano il regime di importazione o esportazione, segnatamente al fine di garantire la natura, la provenienza e l’origine del prodotto, il riconoscimento del documento atto a verificare le garanzie, la presentazione del documento rilasciato dal paese esportatore e sulla destinazione e sull’utilizzazione dei prodotti; misure che stabiliscono il periodo di validità delle licenze di importazione, le procedure per costituire la cauzione e il suo importo, l’uso di tali licenze e, se del caso, le misure specifiche relative.

(46)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni, dovrebbero essere altresì attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo alle misure per presentare le domande di importazione e per rilasciare l’autorizzazione nell’ambito del contingente tariffario e appropriati requisiti documentali per gestire l’iter; onde garantire che i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari non siano superati e misure per ridistribuire i quantitativi dei contingenti tariffari che non sono stati usati e provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni nell’Unione in conformità dei regolamenti (CE) n. 260/2009 ( 16 ) e (CE) n. 625/2009 del Consiglio ( 17 ) o misure di salvaguardia previste negli accordi internazionali; misure relative alla quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo; misure relative all’attuazione del regime dei certificati di perfezionamento attivo per quanto concerne documenti e procedure richieste per presentare domande e rilasciare certificati di perfezionamento attivo; misure sulla gestione di tali certificati da parte degli Stati membri e sulle procedure relative all’assistenza amministrativa fra Stati membri; misure volte a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati tali certificati, a rifiutare quantitativi richiesti relativamente a tali certificati e a sospendere la presentazione delle domande per essi laddove siano richiesti grandi quantitativi, e infine misure che sospendono l’uso del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo per l’ovoalbumina e la lattoalbumina.

(47)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda misure per l’applicazione dei tassi di restituzione, il calcolo delle restituzioni all’esportazione, l’assimilazione di taluni prodotti ai prodotti di base e determinazione del quantitativo di riferimento di prodotti di base, la domanda, il rilascio e la gestione dei certificati per l’esportazione di talune merci non comprese nell’allegato I per alcune destinazioni quando previsto in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria con l’Unione, conformemente al TFUE e il trattamento delle sparizioni di prodotti e le perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti.

(48)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni, alla Commissione dovrebbero essere altresì attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda misure che definiscono le procedure per la dichiarazione e per la prova da fornire sulla composizione delle merci esportate non comprese nell’allegato I necessarie per l’attuazione del sistema di restituzioni all’esportazione; norme per semplificare la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate; misure per l’applicazione di disposizioni orizzontali su restituzioni all’esportazione per merci non comprese nell’allegato I; misure relative all’attuazione del sistema di certificazione di restituzione all’esportazione in rapporto a presentazione, formato e contenuto delle domande di certificato di restituzione, formato, contenuto e periodo di validità del certificato di restituzione, la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di restituzione nonché per il loro uso, procedure per costituire la cauzione e il suo importo, il livello di tolleranza per gli importi della restituzione all’importazione per i quali non sia stata inoltrata domanda e i mezzi di prova che gli obblighi derivanti dal titolo di restituzione sono stati soddisfatti.

(49)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni ed alcune disposizioni generali, alla Commissione dovrebbero essere altresì attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda misure relative al trattamento dei certificati di restituzione da parte degli Stati membri nonché scambio di informazioni e assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri per quanto riguarda i certificati di restituzione; misure sulla fissazione dell’importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e della soglia individuale di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione; misure per il rilascio di certificati sostitutivi di restituzione e di duplicati degli stessi; misure che limitano l’importo per il quale possono essere rilasciati i certificati di restituzione, che respingono gli importi richiesti per tali certificati e sospendono la presentazione delle domande di certificati di restituzione se sono richiesti importi superiori agli importi fissi disponibili sulla base degli impegni risultanti da accordi internazionali, norme procedurali e criteri tecnici necessari per l’applicazione di altre misure relative alle esportazioni; misure che fissano il dazio applicabile in caso di compensazione diretta in scambi preferenziali e relativi importi da pagare sulle esportazioni nella regione o nel paese interessati, misure intese a garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all’esportazione sotto un accordo commerciale preferenziale non siano effettivamente esportati nel quadro di un accordo non preferenziale o viceversa; misure concernenti i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell’allegato I, le disposizioni tecniche necessarie per la loro identificazione e le procedure della loro classificazione nella nomenclatura combinata.

(50)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni, alla Commissione dovrebbero essere altresì attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure necessarie per l’attuazione degli obblighi della Commissione e degli Stati membri quanto allo scambio di informazioni riguardo a metodi di notifica, norme sulle informazioni da notificare, accordi in materia di gestione delle informazioni da notificare, contenuto, formato, successione, frequenza e termini di notifica e accordi per trasmettere o rendere disponibili informazioni e documenti fatti salvi la protezione dei dati personali e dei legittimi interessi delle imprese di tutelare i propri segreti aziendali, nonché misure relative all’applicazione di norme orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013, per merci non comprese nell’allegato I.

(51)

Data la loro natura speciale, le competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure di fissazione dei prezzi rappresentativi e dei volumi limite ai fini dell’applicazione di dazi addizionali all’importazione e il livello di tali dazi conformemente al rispetto degli impegni internazionali dell’Unione, le misure che limitano le quantità per cui possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo e certificati di restituzione, che rifiutano le quantità richieste rispetto a tali certificati e sospendono la presentazione delle domande per essi, le misure per gestire il processo onde garantire che i quantitativi disponibili nell’ambito del contingente tariffario non siano superati e per riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario, dovrebbero essere adottate senza applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ). Tutte le altre competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.

(52)

Per l’adozione degli atti di esecuzione da adottare in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011, si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), di tale regolamento.

(53)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati riguardanti provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell’Unione o di turbative effettive o potenziali del mercato dell’Unione che richiedano la sospensione dell’uso di regimi di trasformazione o di perfezionamento attivo per l’ovoalbumina e la lattoalbumina, sussistano motivi imperativi di urgenza.

(54)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, stabilire il regime di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(55)

Al fine di mantenere lo status quo, il presente regolamento dovrebbe comprendere allegati contenenti quanto segue: un elenco di prodotti agricoli trasformati che sostituisce l’allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009; un elenco di merci non comprese nell’allegato I che sostituisce l’allegato II del regolamento (UE) n. 578/2010 ( 19 ) della Commissione nonché l’allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007; un elenco di merci dei prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci non comprese nell’allegato I che sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010; un elenco dei prodotti agricoli trasformati sui quali possono essere imposti dazi addizionali all’importazione che sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 1216/2009; e un elenco dei prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di prodotti agricoli trasformati che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1216/2009.

(56)

È pertanto opportuno abrogare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009.

(57)

In considerazione del fatto che prima dell’entrata in vigore del presente regolamento la necessaria coerenza è stata assicurata mediante le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, punto i), il presente regolamento dovrebbe essere applicato quanto prima dopo l’adozione del pacchetto di riforma della PAC, nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle legittime aspettative degli operatori economici,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce il regime di scambi applicabile alle importazioni di prodotti agricoli trasformati e alle esportazioni di merci non comprese nell’allegato I e di prodotti agricoli incorporati in tali merci.

Il presente regolamento si applica anche alle importazioni di prodotti agricoli rientranti in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE e che prevede l’assimilazione di tali prodotti ai prodotti agricoli trasformati oggetto di scambi preferenziali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) «prodotti agricoli trasformati»: si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

c) «merci non comprese nell’allegato I»: i prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE ed elencati nella prima e nella seconda colonna dell’allegato II del presente regolamento;

d) «prodotti di base»: i prodotti agricoli elencati nell’allegato III del presente regolamento;

e) «elemento agricolo»: la parte del dazio all’importazione applicabile ai prodotti agricoli trasformati corrispondente a quelli applicabili ai prodotti agricoli elencati nell’allegato V del presente regolamento oppure, se del caso, i dazi ridotti applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti utilizzati o che si ritiene siano stati utilizzati;

f) «elemento non agricolo»: la parte dell’imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l’elemento agricolo definito alla lettera e);

g) «dazi addizionali su zucchero e farina»: il dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e il dazio addizionale sulla farina (AD F/M) di cui alla parte I, sezione I, punto B.6, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e stabiliti alla parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 2 dell’allegato I di detto regolamento;

h) «ad valorem»: la parte del dazio all’importazione espresso come percentuale del valore in dogana;

i) «gruppo 1»: siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti con codice da NC ex 0404 10 02 a NC ex 0404 10 16 ;

j) «gruppo 2»: latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg con codice NC ex 0402 10 19 ;

k) «gruppo 3»: latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 26 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg con codice NC ex 0402 21 18 ;

l) «gruppo 6»: burro avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 % con codice NC ex 0405 10 .



CAPO II

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI



SEZIONE I

Disposizioni generali per le importazioni



Sottosezione I

Dazi all’importazione sui prodotti agricoli trasformati

Articolo 3

Componenti dei dazi all’importazione

1.  Per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell’allegato I, i dazi all’importazione fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un elemento agricolo che non fa parte di un dazio doganale ad valorem e di un elemento non agricolo che è invece un dazio ad valorem.

2.  Per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 2 dell’allegato I, i dazi all’importazione fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un dazio doganale ad valorem e da un elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem. Ove manchi il dazio ad valorem per i prodotti agricoli trasformati elencati nella tabella 2 dell’allegato I, l’elemento agricolo è considerato parte del dazio specifico per detti prodotti.

Articolo 4

Aliquota massima del dazio all’importazione

1.  Qualora debba essere applicata un’aliquota massima del dazio, il metodo di calcolo per determinare tale aliquota è fissato nella tariffa doganale comune ai sensi dell’articolo 31 TFUE.

2.  Se, per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell’allegato I, l’aliquota massima del dazio consiste in un dazio addizionale su zucchero e farina, il metodo di calcolo per determinare tale dazio è fissato nella tariffa doganale comune ai sensi dell’articolo 31 TFUE.

Articolo 5

Dazi addizionali all’importazione intesi a prevenire o a contrastare effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione

1.  La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a determinare i prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato IV soggetti all’aliquota del dazio della tariffa doganale comune all’atto dell’importazione cui si applica un dazio addizionale. Tali atti di esecuzione possono essere adottati solo al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione che potrebbero derivare da tali importazioni, e se:

a) le importazioni avvengono ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall’Unione all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); o

b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»).

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  Non si applicano dazi addizionali all’importazione a norma del paragrafo 1 se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o gli effetti di tali dazi addizionali all’importazione appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione della partita considerata.

I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell’Unione.

I prezzi rappresentativi sono determinati a intervalli regolari in base a dati raccolti nell’ambito del sistema di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) 2454/1993 della Commissione ( 20 ).

4.  Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti quello in cui si riscontrano o si ritengono probabili gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1.

5.  La Commissione può adottare atti di esecuzione contenenti le misure necessarie per l’applicazione del presente articolo, segnatamente con riguardo al termine per provare il prezzo all’importazione e alla presentazione di prove documentali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2 o paragrafo 3, per:

a) fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell’applicazione di dazi addizionali all’importazione;

b) fissare il livello dei dazi addizionali all’importazione secondo le norme stabilite negli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione ai sensi del TFUE.

7.  La Commissione pubblica i prezzi limite di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



Sottosezione II

Importazione di ovoalbumina e lattoalbumina

Articolo 6

Licenze di importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina

1.  L’importazione per l’immissione in libera pratica di ovoalbumina e lattoalbumina può essere subordinata alla presentazione di una licenza di importazione, laddove tale licenza risulti necessaria per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per la sorveglianza del commercio di tali prodotti.

2.  Fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 14, gli Stati membri rilasciano le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, salvo che un atto adottato in conformità dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE non disponga diversamente.

3.  Le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 sono valide in tutta l’Unione.

4.  Il rilascio delle licenze di importazione di cui al paragrafo 1 e l’immissione in libera pratica di merci coperte dalla licenza possono essere subordinati a condizioni quali l’origine e la provenienza del prodotto interessato e alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l’altro l’origine, la provenienza l’autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti.

Articolo 7

Cauzione in rapporto alle licenze di importazione

1.  Il rilascio delle licenze di importazione di cui all’articolo 6 può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l’operatore economico importi i prodotti durante il periodo di validità della licenza.

2.  La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se i prodotti non sono importati entro tale periodo.

3.  La cauzione non è tuttavia incamerata nel caso in cui la mancata importazione dei prodotti entro il termine fissato sia stata dovuta a cause di forza maggiore o se il quantitativo che non è stato importato entro tale periodo rimanga nell’ambito del livello di tolleranza.

Articolo 8

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo a:

a) norme relative alla condizione che l’importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l’immissione in libera pratica sia subordinata alla presentazione di una licenza di importazione;

b) norme relative ai diritti e agli obblighi derivati dalla licenza di importazione e i suoi effetti giuridici;

c) i casi in cui la tolleranza si applica all’osservanza dell’obbligo di importare la quantità indicata nella licenza o in cui nella stessa deve essere indicata l’origine;

d) norme per cui il rilascio della licenza d’importazione o l’immissione in libera pratica delle merci coperte dalla licenza sono subordinati alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l’altro origine, provenienza autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti;

e) norme sul trasferimento delle licenze di importazione o restrizioni alla possibilità di trasferimento;

f) i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria;

g) norme che subordinano il rilascio di una delle licenze di importazione di cui all’articolo 6 alla costituzione di una cauzione.

Articolo 9

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti:

a) il formato e il contenuto della licenza di importazione;

b) la presentazione delle domande di licenza di importazione, il rilascio e l’uso delle stesse;

c) il periodo di validità delle licenze di importazione, l’importo della cauzione da costituire e la procedura per la sua presentazione;

d) la prova da fornire che le prescrizioni per l’uso di tali licenze siano state rispettate;

e) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell’obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nella licenza di importazione;

f) il rilascio di licenze sostitutive o di duplicati;

g) il trattamento delle licenze da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.



SEZIONE II

Scambi preferenziali



Sottosezione I

Riduzione dei dazi all’importazione

Articolo 10

Riduzione ed eliminazione graduale di elementi agricoli, dazi ad valorem e dazi addizionali

1.  Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE:

a) prevede una riduzione o riduzioni consecutive che portano ad un graduale eliminazione dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati e,

b) definisce i prodotti ammissibili a tali riduzioni, i quantitativi di merci, il valore di eventuali quote cui si applica la riduzione, il metodo di calcolo di tali quantitativi o valori, oppure i fattori che determinano la riduzione dell’elemento agricolo nei dazi addizioni sullo zucchero e farine, oppure nel dazio ad valorem, l’elemento agricolo, i dazi addizionali su zucchero e farine o i dazi ad valorem possono essere soggetti alla riduzione o ad una riduzione progressiva che conduce all’eliminazione graduale quale prevista per i casi di dazi di importazione per prodotti agricoli trasformati.

Ai fini del presente articolo, l’elemento agricolo può anche comprendere l’elemento agricolo di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte uno, sezione 1, punto B.1, e definito nella parte tre, sezione I, allegato 1, tabella 2, dell’allegato I di tale regolamento.

2.  Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE prevede la riduzione o l’eliminazione graduale degli elementi agricoli per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato I del presente regolamento, il dazio costituito dall’elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem è sostituito da un elemento agricolo non ad valorem.

Articolo 11

Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come utilizzati

1.  Le riduzioni o eliminazioni graduali di elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farina di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

a) i quantitativi dei prodotti agricoli elencati nell’allegato V che sono stati effettivamente utilizzati o sono considerati come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;

b) i dazi applicabili ai prodotti agricoli di cui alla lettera a) e utilizzati per il calcolo dell’elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali su zucchero e farina nel caso di alcuni accordi commerciali preferenziali.

2.  I prodotti agricoli da considerare utilizzati nella fabbricazione del prodotto agricolo trasformato sono scelti tra i prodotti agricoli effettivamente utilizzati per la fabbricazione del prodotto agricolo trasformato in base alla loro importanza nell’ambito del commercio internazionale e al carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi in relazione a tutti gli altri prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto agricolo trasformato.

3.  I quantitativi dei prodotti agricoli di cui all’allegato V ed effettivamente utilizzati sono convertiti in quantitativi equivalenti di specifici prodotti agricoli considerati come utilizzati.

Articolo 12

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo:

a) alla definizione dell’elenco dei prodotti agricoli elencati nell’allegato V da considerarsi come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in base ai criteri di selezione di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

b) alla definizione dei quantitativi equivalenti e le norme di conversione di cui all’articolo 11, paragrafo 3;

c) agli elementi necessari per il calcolo dell’elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti su zucchero e farine e stabilire i metodi di tale calcolo;

d) alle quantità trascurabili per le quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero.

Articolo 13

Competenze di esecuzione

1.  Se del caso, la Commissione adotta atti di esecuzione che contengono misure per attuare gli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE per quanto riguarda il calcolo dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati soggetti a riduzioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  La Commissione può, se necessario, adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) i quantitativi fissi dei prodotti agricoli di cui all’articolo 12, lettera a), che si ritiene siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;

b) i quantitativi di prodotti agricoli di cui all’articolo 12, lettera a), che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, per ogni possibile composizione di tali prodotti agricoli trasformati per i quali non possono essere definite quantità fisse di prodotti agricoli specifici a norma della lettera a) del presente comma;

c) i requisiti documentali.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

3.  La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2 o 3, che fissino, in conformità delle norme stabilite in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE e delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il livello del dazio applicato all’importazione.



Sottosezione II

Contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni da parte di paesi terzi

Articolo 14

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1.  I contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli di cui all’articolo 1, secondo comma, per la loro immissione in libera pratica nell’Unione derivanti da accordi internazionali, accordi conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE, sono aperti e gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 15 e 16.

2.  I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori e da tenere nel giusto conto il fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell’Unione e la necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

3.  I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti o un altro metodo appropriato o una loro combinazione:

a) un metodo di ripartizione basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) un metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti nelle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c) un metodo di ripartizione basato sui flussi commerciali tradizionali (metodo detto degli operatori «tradizionali/nuovi arrivati»).

Articolo 15

Delega di potere

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo:

a) alle condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale a norma dell’articolo 14, paragrafo 1;

b) alle norme concernenti il trasferimento di diritti tra operatori e, all’occorrenza, le limitazioni a tale trasferimento nell’ambito della gestione del contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all’articolo 14, paragrafo 1;

c) alle disposizioni che subordinano la partecipazione al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, alla presentazione di licenze di importazione e alla costituzione di una cauzione;

d) alle specifiche caratteristiche, ai requisiti o alle limitazioni applicabili per il contingente tariffario stabilito nell’accordo internazionale di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 intesi a obbligare le autorità competenti degli Stati membri al rilascio, su richiesta e previ adeguati controlli, di un documento che attesti che sono state soddisfatte le condizioni per prodotti che, ove esportati e in caso di rispetto di determinate condizioni, possono beneficiare di un regime speciale di importazione in un paese terzo.

Articolo 16

Competenze di esecuzione

1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) i contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e il metodo di gestione da applicare;

b) le procedure per l’applicazione delle disposizioni specifiche previste dall’accordo o atto giuridico che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:

i) le garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);

iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv) la destinazione e l’uso dei prodotti;

c) il periodo di validità delle licenze di importazione da presentare in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c);

d) le procedure specifiche per costituire la cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e il suo importo;

e) l’impiego delle licenze di importazione da presentare in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), nonché, se del caso, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni in cui sono presentate le domande di importazione e l’autorizzazione è concessa nell’ambito del contingente tariffario;

f) i requisiti documentali;

g) le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l’uso del documento di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2 o 3, per:

a) gestire le procedure intese a garantire che i quantitativi disponibili nell’ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare fissando un coefficiente di attribuzione a ciascuna domanda quando i quantitativi disponibili sono raggiunti, respingendo domande pendenti e, all’occorrenza, sospendendo la presentazione delle domande;

b) riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario.



SEZIONE III

Misure di salvaguardia

Articolo 17

Misure di salvaguardia

1.  La Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, atti di esecuzione che contengono misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell’Unione. Al fine di assicurare l’uniformità della politica commerciale comune, tali atti di esecuzione sono coerenti con i regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi altro atto giuridico del Consiglio, la Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, atti di esecuzione che contengono misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell’Unione di cui agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

3.  La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro per l’adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi, essa adotta atti di esecuzione che contengono la propria decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

4.  In casi debitamente giustificati da ragioni imperative di urgenza riguardanti le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

5.  Se la Commissione intende revocare o modificare le misure di salvaguardia adottate a norma dei paragrafi 3 e 4, essa adotta atti di esecuzione per agire in tal senso. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, eccetto laddove vi siano ragioni imperative di urgenza, nel cui caso tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell’articolo 44, paragrafo 3.



SEZIONE IV

Perfezionamento attivo



Sottosezione I

Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

Articolo 18

Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

1.  In caso di merci non comprese nell’allegato I ottenute da prodotti agricoli elencati all’allegato III del presente regolamento in regime di perfezionamento attivo, le condizioni economiche, di cui all’articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 si considerino rispettate su presentazione di un certificato di perfezionamento attivo per tali prodotti agricoli.

2.  I certificati di perfezionamento attivo devono essere rilasciati per i prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione delle merci non comprese nell’allegato I entro i limiti dei quantitativi determinati dalla Commissione.

Tali quantitativi sono determinati su una valutazione comparata, da un lato, dei limiti di bilancio obbligatori per le restituzioni all’esportazione delle merci non comprese nell’allegato I e, dall’altro lato, sul fabbisogno di spesa previsto per le restituzioni all’esportazione per tali merci, e tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) volume stimato delle esportazioni di merci non comprese nell’allegato I;

b) all’occorrenza, situazione dei relativi prodotti di base sul mercato dell’Unione e su quello mondiale;

c) fattori economici e normativi.

I quantitativi sono riesaminati regolarmente alla luce dell’evoluzione dei fattori economici e normativi.

3.  Gli Stati membri rilasciano i certificati di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento.

I certificati di perfezionamento attivo sono validi in tutta l’Unione.

Articolo 19

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo:

a) a un elenco dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell’allegato I per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;

b) ai diritti derivanti dal certificato di perfezionamento attivo e i suoi effetti giuridici;

c) al trasferimento di diritti derivati da certificati di perfezionamento attivo tra operatori;

d) alle norme necessarie ai fini dell’affidabilità e dell’efficienza del regime dei certificati di perfezionamento attivo in relazione all’autenticità del certificato, al relativo trasferimento o a restrizioni al suo trasferimento.

Articolo 20

Competenze di esecuzione

1.  La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti:

a) la definizione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;

b) il formato e il contenuto delle domande di certificati di perfezionamento attivo;

c) il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di perfezionamento attivo;

d) i documenti necessari e la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di perfezionamento attivo;

e) la gestione dei certificati di perfezionamento attivo da parte degli Stati membri;

f) le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  In caso di richieste relative a quantitativi che eccedono i limiti stabiliti a norma del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafi 2 o 3, intesi a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, respingere i quantitativi richiesti relativamente ai certificati di perfezionamento attivo e sospendere la presentazione delle domande per il prodotto interessato.



Sottosezione II

Sospensione del regime di perfezionamento attivo

Articolo 21

Sospensione del regime di perfezionamento attivo per l’ovoalbumina e la lattoalbumina

1.  Qualora il mercato dell’Unione subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, intesi a sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per l’ovoalbumina e la lattoalbumina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro per l’adozione di atti di esecuzione di cui al prima comma, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la propria decisione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  In casi debitamente giustificati da ragioni imperative di urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in materia di sospensione a norma del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 3.



CAPO III

ESPORTAZIONI



SEZIONE I

Restituzioni all’esportazione

Articolo 22

Merci e prodotti sovvenzionabili

1.  Quando sono esportate merci non comprese nell’allegato I, i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono stati utilizzati per la fabbricazione di tali merci possono beneficiare di restituzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 196 di tale regolamento, come disposto all’allegato II del presente regolamento e si applica l’articolo 196, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.  Le restituzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse nei seguenti casi:

a) merci importate non comprese nell’allegato I considerate in libera pratica a termini dell’articolo 29 TFUE e successivamente riesportate;

b) merci importate non comprese nell’allegato I considerate in libera pratica a termini dell’articolo 29 TFUE e successivamente riesportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell’allegato I;

c) importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova considerate in libera pratica ai sensi dell’articolo 29 TFUE ed esportate dopo trasformazione o incorporate in merci non comprese nell’allegato I.

Articolo 23

Determinazione delle restituzioni all’esportazione

1.  Le restituzioni all’esportazione di cui all’ articolo 22 sono determinate dalle autorità competenti degli Stati membri in base alla composizione delle merci esportate e i tassi di tali restituzioni fissati per ciascuno dei prodotti di base di cui sono composte le merci esportate.

2.  Per la determinazione delle restituzioni all’esportazione i prodotti di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell’allegato III del presente regolamento sono assimilati ai prodotti di base o ai prodotti derivati dalla lavorazione di prodotti di base.

Articolo 24

Tassi delle restituzioni all’esportazione

1.  Le norme orizzontali valide per le restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 199, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano alle merci non comprese nell’allegato I.

2.  Al fine di fissare i tassi delle restituzioni all’esportazione per i prodotti di base si adottano misure conformemente all’articolo 198 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

3.  Per il calcolo delle restituzioni all’esportazione, si convertono in prodotti di base i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell’allegato III del presente regolamento ottenuti da prodotti di base o a essi assimilati o dai prodotti derivati dalla lavorazione di prodotto di base in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Certificati riguardanti le esportazioni di determinate merci non comprese nell’allegato I verso destinazioni specifiche

Laddove lo richieda un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE, le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano, su richiesta della parte interessata, un certificato nel quale si attesta che le restituzioni all’esportazione sono state pagate riguardo a una data merce non compresa nell’allegato I esportata verso destinazioni specifiche.

Articolo 26

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo:

a) a norme sulle caratteristiche delle merci non comprese nell’allegato I da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione;

b) a norme per la determinazione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti esportati previa trasformazione in merci non comprese nell’allegato I;

c) a norme sulla prova da fornire della composizione delle merci non comprese nell’allegato I esportate;

d) a norme che richiedono una dichiarazione dell’uso di determinati prodotti agricoli importati;

e) a norme sull’assimilazione ai prodotti di base di prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell’allegato III del presente regolamento e sulla determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base;

f) all’applicazione delle regole orizzontali sulle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli di cui all’articolo 202, del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle merci non comprese nell’allegato I.

Articolo 27

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, laddove necessario, atti di esecuzione riguardanti:

a) l’applicazione dei tassi di restituzione qualora le caratteristiche delle componenti dei prodotti di cui alla lettera c) del presente articolo e delle merci non comprese nell’allegato I debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo delle restituzioni all’esportazione;

b) il calcolo delle restituzioni all’esportazione per:

i) i prodotti di base;

ii) i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base;

iii) i prodotti assimilati ai prodotti di cui al punto i) o ii);

c) l’assimilazione ai prodotti di base dei prodotti alla lettera b), punti ii) e iii), elencati ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che non sono elencati nell’allegato III del presente regolamento;

d) la determinazione per ogni prodotto di base del quantitativo di riferimento, che serve come base per determinare le restituzioni all’esportazione sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate o su base forfettaria, come specificato nell’allegato II;

e) la domanda, il rilascio e la gestione dei certificati di cui all’articolo 25;

f) il trattamento da riservare alla scomparsa di prodotti e alle perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti;

g) le procedure per dichiarare la prova da fornire della composizione delle merci non comprese nell’allegato I esportate necessarie all’attuazione del regime delle restituzioni all’esportazione;

h) la prova semplificata da fornire per l’ arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate a seconda della destinazione;

i) l’applicazione alle restituzioni all’esportazione per merci non comprese nell’allegato I delle disposizioni orizzontali sulle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli di cui all’articolo 203, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.



SEZIONE II

Certificati di restituzione

Articolo 28

Certificati di restituzione

1.  Le restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I sono concesse in seguito alla presentazione di una domanda per tali restituzioni e di un certificato di restituzione valido al momento dell’esportazione.

I piccoli esportatori, inclusi i detentori di certificati di restituzione, che presentano domanda per importi limitati di restituzione dell’esportazione che sono troppo esigui per essere coperti da certificati di restituzione e che non mettono a rischio il rispetto dei vincoli di bilancio sono esentati dal presentare un certificato di restituzione. La somma di tali esenzioni non supera un importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori.

2.  Gli Stati membri rilasciano un certificato di restituzione a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di restituzione sono validi in tutto il territorio dell’Unione.

Articolo 29

Tassi di restituzioni applicabili

1.  Il tasso della restituzione è quello che si applica il giorno in cui la dichiarazione di esportazione delle merci non comprese nell’allegato I è accettata dall’autorità doganale, a meno che una domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione sia in conformità del paragrafo 2.

2.  La domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione può essere presentata al momento della presentazione della domanda di certificato di restituzione, il giorno in cui tale certificato è concesso o in qualsiasi momento dopo tale data, ma deve essere presentata prima della fine del periodo di validità del certificato.

3.  Il tasso è fissato in anticipo al valore applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata. I tassi di restituzione, che sono stati fissati anticipatamente si applicano a partire da tale giorno a tutti i tassi di restituzione coperti dal certificato di restituzione.

4.  Le restituzioni all’esportazione per merci non comprese nell’allegato I sono concesse in base:

a) ai tassi di restituzione da applicare in conformità del paragrafo 1 per i prodotti di base incorporati nelle merci non comprese nell’allegato I, se i tassi di restituzione non sono stati fissati in anticipo; o

b) ai tassi di restituzione, fissati anticipatamente in conformità del paragrafo 3 per i prodotti di base incorporati in tali merci.

Articolo 30

▼C1

Cauzione relativa ai certificati di restituzione

▼B

1.  Il rilascio dei certificati di restituzione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l’operatore economico presenterà una domanda di restituzioni all’esportazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato per quanto riguarda l’esportazione delle merci non comprese nell’allegato I effettuata entro il periodo di validità del certificato di restituzione.

2.  La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se la restituzione all’esportazione non è stata richiesta o se è stata richiesta solo in parte per le esportazioni effettuate durante il periodo di validità del certificato di restituzione.

In deroga al primo comma, la cauzione non è tuttavia incamerata:

a) se a causa di forza maggiore le merci non sono state esportate, o sono state esportate solo in parte, o la restituzione all’esportazione non è stata richiesta o è stata richiesta solo in parte;

b) se gli importi della restituzione non richiesti rimangono nell’ambito del margine di tolleranza.

Articolo 31

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo a:

a) norme concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal certificato di restituzione, compresa la garanzia, soggetta ad adempimento di tutte le condizioni, che le restituzioni all’esportazione saranno pagate e all’obbligo di fare domanda di restituzione all’esportazione per i prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell’allegato I;

b) norme sul trasferimento del certificato di restituzione oppure restrizioni alla possibilità di tale trasferimento;

c) i casi e le situazioni in cui non è richiesta la presentazione di un certificato di restituzione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, tenendo conto della finalità dell’operazione, dei relativi importi e dell’importo complessivo che può essere concesso ai piccoli esportatori;

d) i casi e le situazioni in cui, in deroga all’articolo 30, non è richiesta la costituzione di una cauzione;

e) norme sul livello di tolleranza di cui all’articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;

Articolo 32

Competenze di esecuzione

1.  La Commissione, ove necessario, adotta atti di esecuzione riguardanti:

a) la presentazione, il formato e il contenuto della domanda del certificato di restituzione;

b) il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di restituzione;

c) la procedura per la presentazione delle domande, nonché la procedura per il rilascio dei certificati di restituzione e per il loro uso;

d) le procedure per costituire la cauzione e l’ammontare di quest’ultima;

e) il livello di tolleranza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;

f) i mezzi di prova che gli obblighi derivanti dai certificati di restituzione sono stati rispettati;

g) il trattamento dei certificati di restituzione da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri;

h) la fissazione dell’importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e la soglia individuale di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

i) il rilascio di certificati sostitutivi di restituzione e di copie degli stessi.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2.  In caso di richieste relative a quantitativi che eccedono quelli disponibili fissati sulla base degli impegni derivanti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, limitare gli importi per i quali possono essere rilasciati certificati di restituzione, respingere gli importi richiesti relativamente ai certificati di restituzione e sospendere la presentazione delle domande.



SEZIONE III

Altre misure relative alle esportazioni

Articolo 33

Altre misure relative alle esportazioni

1.  Qualora a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano adottate misure relative all’esportazione di un prodotto agricolo compreso nell’allegato III aventi forma di tasse o di oneri, e le esportazioni di merci non comprese nell’allegato I ad elevato contenuto di prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 42 del presente regolamento che dispone normative equivalenti riguardo a tali merci non comprese nell’allegato I, a condizione che tali atti delegati rispettino ogni obbligo derivante da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE. Tali atti delegati sono adottati solo se altre misure disponibili nel regolamento (UE) n. 1308/2013 appaiano insufficienti.

Qualora, nei casi di cui al primo comma, lo richiedano ragioni imperative di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’articolo 43.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un’azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un’azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l’azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell’azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

2.  La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che fissano le procedure e i criteri tecnici necessari per l’applicazione del paragrafo 1.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.



CAPO IV

MISURE APPLICABILI SIA ALLE IMPORTAZIONI CHE ALLE ESPORTAZIONI

Articolo 34

Compensazione diretta negli scambi preferenziali

1.  Quando un accordo internazionale concluso o applicato provvisoriamente dall’Unione a norma del TFUE lo prevede, il dazio applicabile all’importazione di prodotti agricoli può essere sostituito da un importo stabilito in base allo scarto tra i prezzi agricoli praticati nell’Unione e quelli praticati nel paese o nella regione interessati, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito congiuntamente per il paese o la regione in questione.

In tal caso, gli importi da pagare sulle esportazioni nella regione o nel paese interessati sono determinati congiuntamente e sulla stessa base dell’elemento agricolo del dazio all’importazione, alle condizioni stabilite nell’accordo.

2.  La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione al fine di:

a) fissare il dazio applicabile di cui al paragrafo 1 e i relativi importi da pagare sulle esportazioni in paesi o regioni interessati;

b) garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all’esportazione sotto un regime preferenziale non siano di fatto esportati sotto un regime non preferenziale o viceversa.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 35

Metodi di analisi

1.  Ai fini dell’applicazione del regime degli scambi a norma del presente regolamento, ove lo esigano i prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell’allegato I, le caratteristiche e la composizione di detti prodotti e delle merci sono determinati mediante analisi dei loro elementi costituenti.

2.  La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti i prodotti e le merci di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:

a) i metodi di analisi qualitativa e quantitativa;

b) le disposizioni tecniche necessarie per identificarli;

c) le procedure per la relativa classificazione ai diversi codici NC.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 36

Adeguamento del presente regolamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 42 al fine di:

a) adattare gli allegati da I a V, compresa la soppressione di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese nell’allegato I e l’inclusione di nuovi prodotti agricoli trasformati e merci non comprese nell’allegato I, agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione ai sensi del TFUE;

b) adattare l’articolo 2, lettere da i) a l), l’articolo 25 e gli allegati da I a V alle modifiche dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 37

Scambio di informazioni

1.  Qualora ciò sia necessario per l’attuazione del presente regolamento gli Stati membri trasmettono, su richiesta, alla Commissione le seguenti informazioni:

a) importazioni di prodotti agricoli trasformati;

b) esportazioni di merci non comprese nell’allegato I;

c) domande, rilascio e uso dei certificati di perfezionamento attivo per i prodotti agricoli di cui all’articolo 18;

d) domande, rilascio e uso dei certificati di restituzione di cui all’articolo 28, paragrafo 1;

e) pagamenti e rimborsi delle restituzioni all’esportazione per le merci non comprese nell’allegato I di cui all’articolo 22, paragrafo 1;

f) misure amministrative d’esecuzione;

g) altri dati pertinenti.

Se le restituzioni all’esportazione sono richieste in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state prodotte le merci non comprese nell’allegato I, a tale secondo Stato si comunicano, su sua richiesta, le informazioni sulla produzione e la composizione di tali merci di cui alla lettera e).

2.  La Commissione può inoltrare a tutti gli Stati membri le informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a g).

3.  Per garantire l’integrità dei sistemi di informazione e l’autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 42 al fine di definire:

a) la natura e la tipologia delle informazioni che devono essere notificati conformemente al paragrafo 1;

b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;

c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione messi a disposizione, nel dovuto rispetto del segreto professionale e della riservatezza;

d) le condizioni secondo le quali le informazioni devono essere pubblicate.

4.  La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari per l’applicazione del presente articolo, riguardanti:

a) i metodi di comunicazione delle informazioni;

b) i dettagli sulle informazioni da comunicare;

c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità, alla frequenza e alle scadenze delle comunicazioni;

d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, garantendo la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 38

Trattamento e protezione dei dati personali

1.  Gli Stati membri e la Commissione raccolgono dati personali ai fini di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e li trattano in modo da non andare oltre tali finalità.

2.  Laddove i dati personali sono trattati a fini di cui all’articolo 37, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.  I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.  Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell’Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 39

Importi trascurabili

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, riguardo alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri possono non applicare gli importi da riscuotere o concedere a norma degli articoli 3, 5, 10, 22 e 34. La soglia è fissata a un livello al di sotto del quale i costi amministrativi dell’applicazione degli importi sarebbero sproporzionati rispetto all’importo riscosso o concesso.

Articolo 40

Cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni

1.  Ove pertinenti, le norme concernenti cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni e l’uso dell’euro di cui agli articoli da 58 a 66, da 79 a 88 e da 105 a 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli atti giuridici adottati su detta base si applicano per analogia ai contingenti tariffari per prodotti agricoli trasformati, alle restituzioni all’esportazione e ai certificati di restituzione per merci non comprese nell’allegato I.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 riguardo alle norme per adeguare, ove necessario, le disposizioni adottate sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1 ai fini del presente regolamento.

3.  La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti l’applicazione delle disposizioni adottate sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1 ai fini del presente regolamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 41

Obblighi internazionali e normative applicabili

Al momento di adottare atti delegati e atti di esecuzione la Commissione tiene conto degli obblighi internazionali dell’Unione e delle normative unionali applicabili in ambito sociale, ambientale e del benessere animale, nonché dell’esigenza di monitorare l’evoluzione degli scambi e gli sviluppi sui mercati, dell’esigenza di una corretta gestione del mercato e dell’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi.



CAPO V

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 42

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 26, 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, all’articolo 37, paragrafo 3, all’articolo 39 e all’articolo 40, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 26, 31, all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 36, all’articolo 37, paragrafo 3, all’articolo 39 e all’articolo 40, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 12, 15, 19, 26, 31, dell’articolo 33, paragrafo 1, dell’articolo 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 39 e dell’articolo 40, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 43

Procedura d’urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano state sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato adottato a norma del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 44

Procedura di comitato

1.  Ai fini dell’articolo 13, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 27, dell’articolo 32, paragrafo 1, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 37, paragrafo 4, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e le merci diverse da ovoalbumina e lattoalbumina, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 16, paragrafo 1, e, per quanto riguarda le licenze d’importazione e i contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati diversi da ovoalbumina e lattoalbumina e per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione e i certificati di restituzione per le merci non comprese nell’allegato I, di cui all’articolo 40, paragrafo 3, la Commissione è assistita da un comitato denominato Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l’ovoalbumina e la lattoalbumina, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 16, paragrafo 1, e, per quanto riguarda le licenze d’importazione e i contingenti tariffari per ovoalbumina e lattoalbumina, di cui all’articolo 40, paragrafo 3, la Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell’articolo 35, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

4.  Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 614/2009 e il regolamento (CE) n. 1216/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 2, lettera b)



Tabella 1

Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all’importazione è composto da un dazio ad valorem e un elemento agricolo che non è parte del dazio ad valorem, di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Codice NC

Denominazione

ex  04 03

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

0405 20 10 e 0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato

0711 90 30

Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato

ex  15 17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 15 %

1517 90 10

– altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % e inferiore o uguale al 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

ex  17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, ad esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2004 10 91

Patate preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006

2004 90 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico; congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006

2005 20 10

Patate preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti del codice NC 2006 , sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcol o di zuccheri

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcol

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

2101 30 19

Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta

2101 30 99

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta

2102 10 31 e 2102 10 39

Lieviti di panificazione, anche secchi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20 , 2106 90 20 e 2106 90 92 , e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202 90 91 , 2202 90 95 e 2202 90 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, e altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %, diversi da quelli che rientrano nel codice NC 3302 10 21

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

ex 3505 10

Destrine e altri amidi e fecole modificati, ad esclusione degli amidi e fecole esterificati o eterificati che rientrano nel codice NC 3505 10 50

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44



Tabella 2

Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all’importazione è composto da un dazio ad valorem compreso un elemento agricolo o un dazio specifico, di cui all’articolo 3, paragrafo 2,

Codice NC

Denominazione

ex  05 05

Pelli e altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche rifilate) e calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10 90

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine non greggia

0505 90 00

– Altre

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

ex 1212 29 00

Alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, non adatte all’alimentazione umana, escluse quelle utilizzate in medicina

ex  13 02

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 12 00

– Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

1302 13 00

– Succhi ed estratti vegetali di luppolo

1302 19 20 e 1302 19 70

– Succhi ed estratti vegetali ad eccezione dei succhi ed estratti di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e oppio

ex 1302 20

– Pectati

1302 31 00

– Agar-agar, anche modificato

1302 32 10

– Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515 90 11

Olio di jojoba e sue frazioni, anche modificato, ma non modificato chimicamente

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

ex 1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capo 15, non nominati né compresi altrove esclusi gli oli dei codici NC 1518 00 31 e 1518 00 39

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00 10

Degras

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 90 91

– altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

ex 2001 90 92

Cuori di palma, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

ex  20 08

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

2008 11 10

– Burro di arachidi

2008 91 00

– Cuori di palma

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o mate, e preparazioni a base di questi prodotti; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati diversi dai prodotti descritti nei codici NC 2101 12 98 , 2101 20 98 , 2101 30 19 e 2101 30 99

ex 2102 10

Lieviti vivi:

2102 10 10

– Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

2102 10 90

– Altri, esclusi lieviti di panificazione

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata;

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

ex 2106 90

altri:

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

2106 90 92

– Altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido fecola

2201 10

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 10

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex  22 07

Ad esclusione di quelli ottenuti dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. e alcol etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo,

ex  22 08

Alcol etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol, diverso da quello ottenuto da prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

3301 90

Oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

ex  33 02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10 10

– Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol,

3302 10 21

– Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico superiore allo 0,5 %, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola

Ex  35 02

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

– ovoalbumina:

ex 3502 11

– essiccati:

3502 11 90

– – – diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana

ex 3502 19

– – – di altri materiali

3502 19 90

– – – diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana

ex 3502 20

– lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

3502 20 91 and 3502 20 99

– – diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali




ALLEGATO II

Merci non comprese nell’allegato I e prodotti agricoli, impiegati nella fabbricazione di tali merci, che beneficiano di restituzioni all’esportazione, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1



Codice NC

Descrizione delle merci non comprese nell’allegato I

Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all’esportazione

A: Quantitativo di riferimento determinato sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate (articolo 27, lettera d)

B: Quantitativo di riferimento, stabilito su base forfettaria (articolo 27, lettera d)

Cereali (1)

Riso (2)

Uova (3)

Zucchero, melassi, isoglucosio (4)

Prodotti lattiero - caseari (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex  04 03

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 
 
 
 
 

ex 0403 10

– Yogurt:

 
 
 
 
 

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

– – – aromatizzati

– – – altri:

A

A

A

A

 
 

– – – – addizionati di frutta e/o di noci o simili

A

A

 

A

 
 

– – – – addizionati di cacao

A

A

A

A

 

ex 0403 90

– altri:

 
 
 
 
 

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao:

– – – aromatizzati

– – – altri:

A

A

A

A

 
 

– – – – addizionati di frutta o di noci o simili

A

A

 

A

 
 

– – – – addizionati di cacao

A

A

A

A

 

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 
 
 
 
 

ex 0405 20

– paste da spalmare lattiere:

 
 
 
 
 

0405 20 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

 
 
 
 

A

0405 20 30

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

 
 
 
 

A

ex  07 10

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

 
 
 
 
 
 

– Granturco dolce:

 
 
 
 
 

0710 40 00

– – in spighe

A

 
 

A

 
 

– – in grani

B

 
 

A

 

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 
 
 
 
 
 

– – – Granturco dolce:

 
 
 
 
 

0711 90 30

– – – – in spighe

A

 
 

A

 
 

– – – – in grani

B

 
 

A

 

ex  15 17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 
 
 
 
 

ex 1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

 
 
 
 
 

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 
 
 
 

A

ex 1517 90

– altri:

 
 
 
 
 

1517 90 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 
 
 
 

A

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

 
 
 

A

 

ex  17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 
 
 
 
 

1704 10

– gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

A

 
 

A

 

ex 1704 90

– altri:

 
 
 
 
 

1704 90 30

– – preparazione detta: «cioccolato bianco»

A

 
 

A

A

da 1704 90 51 a 1704 90 99

– – Altri

A

A

 

A

A

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 
 
 
 
 

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 
 
 
 
 
 

– – semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio

A

 

A

A

 
 

– – Altri

A

 

A

A

A

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 
 
 
 
 
 

– – preparazioni dette «chocolate milk crumb» (codice NC 1806 20 70 )

A

 

A

A

A

 

– – altre preparazioni della sottovoce 1806 20

A

A

A

A

A

da 1806 31 00 a 1806 32

– Altre, in blocchi, tavolette o barre

A

A

A

A

A

1806 90

– altri:

 
 
 
 
 

1806 90 11 ,

1806 90 19 ,

1806 90 31 ,

1806 90 39 ,

1806 90 50

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata: prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

A

A

A

A

A

1806 90 60 ,

1806 90 70 ,

1806 90 90

– – Paste da spalmare contenenti cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao; altri

A

 

A

A

A

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 
 
 
 
 

1901 10 00

– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

 
 
 
 
 
 

– – preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404 , contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata

A

A

A

A

A

 

– – Altri

A

A

 

A

A

1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905:

 
 
 
 
 
 

– – preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404 , contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata

A

A

A

A

A

 

– – Altri

A

A

 

A

A

ex 1901 90

– altri:

 
 
 
 
 

1901 90 11 e 1901 90 19

– – Estratti di malto

A

A

 
 
 
 

– – altri:

 
 
 
 
 

1901 90 99

– – – altri:

 
 
 
 
 
 

– – – – Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata

A

A

A

A

A

 

– – – Altri:

A

A

 

A

A

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 
 
 
 
 
 

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 
 
 
 
 
 

– – contenenti uova:

 
 
 
 
 

1902 11 00

– – – di grano duro o di altri cereali

B

 

A

 
 
 

– – – altre:

A

 

A

 
 
 

– – altri:

 
 
 
 
 

1902 19

– – – di grano duro o di altri cereali

B

 
 
 

A

 

– – – Altri:

A

 
 
 

A

ex 1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);

 
 
 
 
 

1902 20 91 e 1902 20 99

– – Altri

A

A

 

A

A

1902 30

– altre paste alimentari

A

A

 

A

A

1902 40

– Cuscus:

 
 
 
 
 
 

– – Non preparato:

 
 
 
 
 

1902 40 10

– – – di grano duro

B

 
 
 
 
 

– – – Altri:

A

 
 
 
 

1902 40 90

– – Altri

A

A

 

A

A

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

A

 
 
 
 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 
 
 
 
 
 

– riso soffiato, non zuccherato o riso precotto:

 
 
 
 
 
 

– – contenente cacao (6)

A

B

A

A

A

 

– – non contenente cacao

A

B

 

A

A

 

– altri, contenenti cacao (6)

A

A

A

A

A

 

– Altri

A

A

 

A

A

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

 
 
 
 
 

1905 10 00

– Pane croccante detto «Knäckebrot»

A

 
 

A

A

1905 20

– Pane con spezie (panpepato)

A

 

A

A

A

 

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

 
 
 
 
 

1905 31 e 1905 32

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:

A

 

A

A

A

1905 40

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

A

 

A

A

A

1905 90

– altri:

 
 
 
 
 

1905 90 10

– – Pane azimo (mazoth)

A

 
 
 
 

1905 90 20

– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

A

A

 
 
 
 

– – altri:

 
 
 
 
 

1905 90 30

– – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

A

 
 
 
 

da 1905 90 45 a 1905 90 90

– – – Altri prodotti

A

 

A

A

A

ex  20 01

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 
 
 
 
 

ex 2001 90

– altri:

 
 
 
 
 
 

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 
 
 
 
 

2001 90 30

– – – in spighe

A

 
 

A

 
 

– – – in grani

B

 
 

A

 

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

A

 
 

A

 

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 
 
 
 
 

ex 2004 10

Patate:

– – altri:

 
 
 
 
 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

A

A

 

A

A

ex 2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 
 
 
 
 
 

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 
 
 
 
 

2004 90 10

– – – in spighe

A

 
 

A

 
 

– – – in grani

B

 
 

A

 

ex  20 05

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 
 
 
 
 

ex 2005 20

– Patate:

 
 
 
 
 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

A

A

 

A

A

 

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 
 
 
 
 

2005 80 00

– – in spighe

A

 
 

A

 
 

– – in grani

B

 
 

A

 

ex  20 08

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 
 
 
 
 

ex 2008 99

– – altri:

– – – senza aggiunta di alcol:

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

 
 
 
 
 
 

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 
 
 
 
 

2008 99 85

– – – – – – in spighe

A

 
 
 
 
 

– – – – – – in grani

B

 
 
 
 

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

A

 
 
 
 

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 
 
 
 
 
 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 
 
 
 
 

2101 12 98

– – – Altri:

A

A

 

A

 

ex 2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 
 
 
 
 

2101 20 98

– – – Altri:

A

A

 

A

 

ex 2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 
 
 
 
 
 

– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 
 
 
 
 

2101 30 19

– – – Altri:

A

 
 

A

 
 

– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 
 
 
 
 

2101 30 99

– – – Altri:

A

 
 

A

 

ex  21 02

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

 
 
 
 
 

ex 2102 10

– Lieviti vivi:

 
 
 
 
 

2102 10 31 and 2102 10 39

– – Lieviti di panificazione

A

 
 
 
 

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 
 
 
 
 
 

– contenenti cacao

A

A

A

A

A

 

– altri

A

A

 

A

A

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 
 
 
 
 

ex 2106 90

– altri:

 
 
 
 
 

2106 90 92 e 2106 90 98

– – Altri

A

A

 

A

A

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 
 
 
 
 

2202 10 00

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

A

 
 

A

 

2202 90

– altre:

 
 
 
 
 
 

– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :

 
 
 
 
 

2202 90 10

– – – Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol.

B

 
 
 
 
 

– – – Altre:

A

 
 

A

 

da 2202 90 91 a 2202 90 99

– – Altre

A

 
 

A

A

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

A

 
 

A

 

ex  22 08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % in vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione:

 
 
 
 
 

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce

 
 
 

A

 

ex 2208 30

– Whisky:

– – eccetto il whisky detto «bourbon»

 
 
 
 
 

da ex 2208 30 30 a 2208 30 88

– – – whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione (7)

A

 
 
 
 

2208 50 11 e 2208 50 19

– – Gin

A

 
 
 
 

2208 50 91 e 2208 50 99

– – Acquavite di ginepro (genièvre)

A

 
 

A

 

2208 60

– Vodka

A

 
 
 
 

2208 70

– Liquori

A

 

A

A

A

ex 2208 90

– altri:

 
 
 
 
 

2208 90 41

– – – – Ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

A

 
 

A

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 
 
 

A

 

2208 90 48

– – – – – – – altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 
 
 

A

 

2208 90 56

– – – – – – – altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

A

 
 

A

 

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

A

 
 

A

A

2208 90 71

– – – – – acquaviti di frutta presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 
 
 

A

 

2208 90 77

– – – – – altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

A

 
 

A

 

2208 90 78

– – – – altre bevande alcoliche presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

A

 
 

A

A

ex  29 05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 
 
 
 
 

2905 43 00

– – Mannitolo

B

 
 

B

 

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo)

B

 
 

B

 

ex  33 02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 
 
 
 
 

ex 3302 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 
 
 
 
 

3302 10 29

– – – – – Altri

A

 
 

A

A

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 
 
 
 
 

3501 10

– Caseina

 
 
 
 

B

3501 90

– altri:

 
 
 
 
 

3501 90 10

– – Colle di caseina

 
 
 
 

A

3501 90 90

– – Altri

 
 
 
 

B

ex  35 02

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

– ovoalbumina:

 
 
 
 
 

ex 3502 11

– – essiccata

 
 
 
 
 

3502 11 90

– – – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana)

 
 

B

 
 

ex 3502 19

– – altra:

 
 
 
 
 

3502 19 90

– – – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana)

 
 

B

 
 

ex 3502 20

– Lattoalbumina

 
 
 
 
 

3502 20 91 e 3502 20 99

– – Diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)

 
 
 
 

B

ex  35 05

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50

A

A

 
 
 

3505 10 50

– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati

A

 
 
 
 

ex  38 09

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 
 
 
 
 

3809 10

– a base di sostanze amilacee

A

A

 
 
 

ex  38 24

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 
 
 
 
 

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

B

 
 

B

 

(1)   Allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)   Allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)   Allegato I, parte XIX, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)   Allegato I, parte III, punti b), c), d) e g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)   Allegato I, parte XVI, punti da a) a g) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)   Contenente al massimo il 6 % di cacao.

(7)   Regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33).




ALLEGATO III



Prodotti di base di cui all’articolo 2, lettera d)

Codice NC

Denominazione

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 2)

ex 0402 21 18

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 26 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 3)

da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16

Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1)

ex 0405 10

Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all’82 % (gruppo 6)

0407 21 00 , 0407 29 10 ,

ex 0407 90 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova

ex  04 08

Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1001 19 00

Frumento (grano) duro, non destinato alla semina

ex 1001 99 00

Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina

1002 90 00

Segala non destinata alla semina

1003 90 00

Orzo non destinato alla semina

1004 90 00

Avena non destinata alla semina

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

ex 1006 30

Riso lavorato

1006 40 00

Rotture di riso

1007 90 00

Sorgo da granella, diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1701 99 10

Zucchero bianco

ex 1702 19 00

Lattosio contenente, in peso, 98,5 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero




ALLEGATO IV

Prodotti agricoli trasformati che possono essere soggetti a un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1



Codice NC

Designazione delle merci

da 0403 10 51 a 0403 10 99

Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato

1517 10 10

Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 15 %

1517 90 10

Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli del capo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

Ex  35 02

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

– ovoalbumina:

ex 3502 11

– – essiccata

3502 11 90

– – – diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana

ex 3502 19

– – altra:

3502 19 90

– – – diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana

ex 3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

– – diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana

3502 20 91

– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)

3502 20 99

– – – altra

3505 10 10

Destrina

3505 10 90

Altri amidi e fecole modificati diversi dalla destrina, eccetto amidi e fecole esterificati e eterificati,

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :




ALLEGATO V



Prodotti agricoli di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (1)

Codice NC

Designazione dei prodotti agricoli

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex  04 03

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

0407 21 00

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, di galli e galline della specie Gallus domesticus, diverse dalle uova da cova

0709 99 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

Capo 10

Cereali (2)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

(1)   Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell’allegato I.

(2)   Escluso frumento (grano) e frumento segalato, destinati alla semina, del codice NC 1001 11 00 , 1001 91 10 , 1001 91 20 e 1001 91 90 , sementi di segale del codice 1002 10 00 , semi di orzo del codice NC 1003 10 00 , sementi di avena del codice NC 1004 10 00 , sementi di granturco del codice NC 1005 10 , riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10 , semi di sorgo del codice NC 1007 10 e sementi di miglio del codice NC 1008 21 00 .




ALLEGATO VI



Tavola di concordanza

Presente regolamento

►C1  Regolamento (CE) n. 1216/2009 ◄

Regolamento (CE) n. 614/2009

Articolo 1, primo comma

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, secondo comma

Articolo 3

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 11

Articolo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3, prima frase

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 8

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 14, prima frase

Articolo 12, lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafo 4 e articolo 14, paragrafo 2

Articolo 12, lettera d

Articolo 6, paragrafo 4 e articolo 15, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 14, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafi 1 e 4

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 4, paragrafi 1 e 4

Articolo 17

Articolo 10

Articolo 18

Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 19

Articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 20

Articolo 12, punto 1, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 7

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 27

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 28

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6

Articolo 32

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6

Articolo 33

Articolo 9

Articolo 5

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 35

Articolo 18, articolo 6, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 36

Articolo 13

Articolo 37

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 16

Articolo 43

Articolo 16

Articolo 44

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 45

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 46

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 21, paragrafo 2

 

Articolo 6

Articolo 9

Allegato I

Allegato II

Articolo 1

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato III

Articolo 1

Allegato V

Allegato I

 

Allegato IV

Allegato I

Allegato VI

Allegato V

Allegato II



( 1 ) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 90.

( 2 ) Posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, del 11.10.1993, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 11 ) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

( 12 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 13 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 15 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

( 16 ) Regolamento (CE) n. 260/2009, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

( 17 ) Regolamento (CE) n. 625/2009, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

( 18 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 19 ) Regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del TFUE e i criteri per stabilirne gli importi (GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1).

( 20 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

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