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Document 32014R1062R(02)

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014)

C/2016/7267

OJ L 304, 11.11.2016, p. 11–12 (IT, FI)
OJ L 304, 11.11.2016, p. 11–13 (HU, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/corrigendum/2016-11-11/oj

11.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/11


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

( «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» L 294 del 10 ottobre 2014 )

Pagina 1, titolo:

anziché:

«relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio»

leggasi:

«relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Pagina 6, articolo 7, paragrafo 2, primo comma:

anziché:

«Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione del principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.»

leggasi:

«Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione della combinazione di principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.»

Pagina 6, articolo 9:

anziché:

«Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.»

leggasi:

«Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.»

Pagina 7, articolo 10, paragrafo 4:

anziché:

«Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o ha raggiunto un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.»

leggasi:

«Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o lo condivide con un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.»

Pagina 9, articolo 17, paragrafo 2, seconda frase:

anziché:

«Essa contiene le informazioni di cui all'allegato II.»

leggasi:

«Essa contiene le informazioni di cui all'allegato I.»

Pagina 10, articolo 20, secondo comma:

anziché:

«Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notificazione o da una decisione di approvazione.»

leggasi:

«Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notifica o da una decisione di approvazione.»

Pagina 11, articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii):

anziché:

«la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»

leggasi:

«la notifica o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»

Pagina 11, articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto ii):

anziché:

«la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»

leggasi:

«la notifica o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»

Pagina 12, articolo 22, paragrafo 5, lettera b):

anziché:

«imporre misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;»

leggasi:

«imporre appropriate misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;».


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