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Document 32012R0744R(02)
Rettifica del regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d'intervento per le diossine (GU L 219 del 17.8.2012)
Rettifica del regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d'intervento per le diossine (GU L 219 del 17.8.2012)
C/2018/8545
OJ L 316, 13.12.2018, p. 26–26
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/744/corrigendum/2018-12-13/oj
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/26 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d'intervento per le diossine
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 del 17 agosto 2012 )
Pagina 11, allegato, punto 1, lettera h) che modifica la riga 2 (diclazuril) della sezione VII dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, tabella, seconda colonna, seconda riga, primo trattino:
anziché:
«— |
specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)» |
leggasi:
«— |
specie volatili ovaiole e pollastre allevate per la produzione di uova (> 16 settimane)». |
Pagina 11, allegato, punto 1, lettera h) che modifica la riga 2 (diclazuril) della sezione VII dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, tabella, seconda colonna, seconda riga, terzo trattino:
anziché:
«— |
specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso» |
leggasi:
«— |
specie animali diverse dalle pollastre allevate per la produzione di uova (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso». |
Pagina 11, allegato, punto 1, lettera i) che modifica la riga 4 (lasalocid A sodico) della sezione VII dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, tabella, seconda colonna, seconda riga, primo e secondo trattino:
anziché:
«— |
cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane) |
— |
polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)» |
leggasi:
«— |
cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e pollastre allevate per la produzione di uova (> 16 settimane) |
— |
polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)». |