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Document 02003L0114-20040129

Consolidated text: Direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/114/2004-01-29

2003L0114 — IT — 29.01.2004 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2003/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(GU L 024, 29.1.2004, p.58)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 112, 3.5.2005, pag. 24  (03/114)




▼B

DIRETTIVA 2003/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Gli additivi alimentari possono essere autorizzati ad essere impiegati nei prodotti alimentari solo se conformi all'allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 3 ).

(2)

La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 4 ), istituisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni per il loro impiego.

(3)

In seguito all'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari. È opportuno modificare detta direttiva per tenere conto di tali sviluppi.

(4)

La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione ( 5 ), prescrive l'adozione di un elenco degli additivi necessari per la conservazione e l'adozione di ogni condizione speciale per il loro impiego che si renda necessaria per proteggere la salute pubblica e garantire un commercio equo.

(5)

È auspicabile includere nella direttiva 95/2/CE i provvedimenti sugli additivi necessari per la conservazione e l'impiego di sostanze aromatizzanti, al fine di contribuire alla trasparenza e alla coerenza della legislazione comunitaria e per favorire il rispetto delle norme comunitarie in materia di additivi alimentari da parte dei produttori di alimenti, in particolare le piccole e le medie imprese. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 6 ), le sostanze aromatizzanti rientrano nella definizione di «alimento».

(6)

Se da un lato è opportuno autorizzare l'impiego di additivi necessari per garantire la sicurezza e la qualità delle sostanze aromatizzanti e per facilitarne la conservazione e l'uso, il livello di additivi presenti in tali sostanze dovrebbe essere il minimo richiesto per ottenere il fine desiderato. Si dovrebbero inoltre garantire ai consumatori informazioni corrette, esaustive e non ingannevoli sull'uso degli additivi.

(7)

La presenza di un additivo in un prodotto alimentare, dovuta all'impiego di una sostanza aromatizzante, è generalmente bassa e l'additivo non ha una funzione tecnologica nel prodotto alimentare. Tuttavia, se in determinate circostanze l'additivo possiede una funzione tecnologica nel prodotto alimentare composito, dovrebbe considerarsi un additivo del prodotto alimentare composito e non un additivo della sostanza aromatizzante, applicandosi in tal caso le norme pertinenti relative all'additivo nel prodotto alimentare specifico, tra le quali le norme sull'etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 7 ).

(8)

Ai sensi della direttiva 88/388/CEE, occorrerebbe informare i produttori di alimenti sulle concentrazioni di tutti gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, affinché possano rispettare la legislazione comunitaria. Detta direttiva prescrive inoltre l'indicazione sull'etichetta del quantitativo massimo di ciascun componente oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare. Un limite quantitativo è espresso in forma numerica o dalla dicitura «quanto basta».

(9)

In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo principale volto a garantire l'unità del mercato e un livello elevato di tutela dei consumatori, è necessario e opportuno istituire norme sull'uso degli additivi nelle sostanze aromatizzanti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

(10)

Conformemente alla richiesta da parte di uno Stato membro e al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari ( 8 ), il poli-1-decene idrogenato, che è stato autorizzato a livello nazionale a norma della direttiva 89/107/CEE, dovrebbe essere autorizzato a livello comunitario.

(11)

Nella direttiva 95/2/CE il bifenile (E 230), l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232) figurano nell'elenco dei conservanti da utilizzarsi negli e sugli agrumi. Poiché essi, tuttavia, sono classificati come prodotti fitosanitari, secondo la definizione data dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 9 ), non dovrebbero più rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva 95/2/CE. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure possibili per evitare qualsiasi vuoto legislativo in relazione a tali sostanze, la cui autorizzazione all'immissione in commercio come prodotti fitosanitari dovrà avvenire con la massima rapidità possibile.

(12)

Il 4 aprile 2003 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che la dose giornaliera ammissibile temporanea per l'estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i suoi sali di sodio (da E 214 a E 219) avrebbe dovuto essere ritirata in caso di mancata presentazione di ulteriori dati riguardo alle dosi e alla tossicità.

(13)

È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 95/2/CE.

(14)

La direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi ( 10 ), stabilisce le misure di controllo dei conservanti contenuti negli e sugli agrumi. Dal momento che l'impiego di questi conservanti negli agrumi non è più autorizzato dalla direttiva 95/2/CE, è necessario abrogare la direttiva 67/427/CEE.

(15)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sull'adozione delle disposizioni che possono influire sulla salute pubblica, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) “gli stabilizzanti” sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito;»

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

a) in un prodotto alimentare composito diverso da quellidi cui all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cuil'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredientiche costituiscono il prodotto alimentarecomposito;

b) in un prodotto alimentare in cui è stata aggiunta unasostanza aromatizzante nella misura in cui l'additivoalimentare è ammesso nella sostanza aromatizzantein ottemperanza alla presente direttiva ed è presentenel prodotto alimentare tramite la sostanza aromatizzante,a condizione che l'additivo alimentare nonabbia alcuna funzione tecnologica nel prodottoalimentare finale; oppure

c) se il prodotto alimentare è destinato unicamente allapreparazione di un prodotto alimentare composito ein misura tale che il prodotto alimentare compositosia conforme alle disposizioni della presente direttiva.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per quanto riguarda gli additivi presenti nellesostanze aromatizzanti, il loro livello dovrà limitarsi alminimo richiesto per garantire la sicurezza e la qualità ditali sostanze e facilitarne lo stoccaggio. Inoltre, lapresenza di additivi nelle sostanze aromatizzanti nondeve indurre in errore il consumatore, né deve metternea repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo inun alimento, risultante dall'aggiunta di sostanze aromatizzanti,svolga una funzione tecnologica nell'alimento inquestione, il suddetto additivo è annoverato tra gli additividell'alimento e non tra gli additivi della sostanzaaromatizzante.»

;

3) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.  Entro il 1oluglio 2004la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare procedono a una revisione delle condizioni di impiego degli additivi compresi tra E 214 ed E 219.

2.  Entro il 27 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'ambito della rivalutazione degli additivi. Quest'ultima verte in particolare sui polisorbati (da E 432 a E 436), nonché sui nitrati (E 251 ed E 252) e sui nitriti (E 249 ed E 250).

Articolo 3

La direttiva 67/427/CEE è abrogata.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva allo scopo di:

 autorizzare gli scambi e l'impiego dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2005,

 vietare gli scambi e l'impiego dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 27 gennaio 2006; i prodotti immessi in commercio o etichettati prima di tale data e che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

1) all'allegato I:

a) la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Le sostanze elencate nei numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.»

b) nell'elenco degli additivi:

 l'intera voce E 170 è sostituita da «E 170 carbonato di calcio»,

 nella voce E 466 è aggiunta la sostanza «Gomma di cellulosa»,

 nella voce E 469 è aggiunta la sostanza «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

2) all'allegato II:

a) in tutto il testo la denominazione «E 170 carbonati di calcio» è sostituita da «E 170 carbonato di calcio»;

b) il seguente testo si aggiunge all'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Cacao e prodotti a base di cioccolato citati nella direttiva 2000/36/CE»:



 

«E 472c  Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Quanto basta»

c) il seguente testo è inserito nell'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate»:



 

«E 296  Acido malico

Quanto basta (solo per le patate sbucciate)»

d) il seguente testo è aggiunto all'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Composta di frutta»:



 

«E 440  Pectina

E 509  Cloruro di calcio

Quanto basta (solo per composta di frutta tranne quella di mela)»

e) il seguente testo è inserito nell'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte»:



 

«E 460ii  Cellulosa in polvere

Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)»

f) alla fine dell'allegato si aggiungono le seguenti caselle:



«Latte di capra UHT

E 331  Citrati di sodio

4 g/l

Castagne conservate in liquido

E 410  Farina di semi di carrube

E 412  Gomma di guar

E 415  Gomma di xanthan

Quanto basta»

3) nell'allegato III:

A. La parte A è modificata come segue:

a) la definizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto» è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;

b) alla fine di questa parte si aggiungono le seguenti caselle:



«Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati

2 000

 
 
 
 
 

Sostanze aromatizzanti

 
 
 

1 500»

 
 

B. La parte C è modificata come segue:

a) si sopprimono le seguenti caselle:



«E 230

Bifenile, difenile

Trattamento superficiale degli agrumi

70 mg/kg

E 231

Ortofenilfenolo (1)

right accolade Trattamento superficiale degli agrumi

12 mg/kg singolarmente o in combinazione, espressi come ortofenilfenolo»

E 232

Ortofenilfenolo sodico (1)

(1)   Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.

b) a E 1105 è aggiunto il seguente prodotto alimentare:



 
 

«Vino in conformità al regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (2)

pro memoria

(1)   Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)   Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).»

C. La parte D è modificata come segue:

a) alla fine di tale parte sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:



«E 310

Gallato di propile

Oli essenziali

1 000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d'ottile

E 312

Gallato di dodecile

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Sostanze aromatizzanti tranne gli oli essenziali

100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)»

b) nell'elenco dei prodotti alimentari relativi ad E 315 ed E 316, la definizione «Conserve e semiconserve di carne» è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;

4) nell'allegato IV:

a) è aggiunto il seguente prodotto alimentare e il livello massimo relativo agli additivi da E 338 a E 452:



 
 

«Sostanze aromatizzanti

40 g/kg»

b) si sopprime il seguente prodotto alimentare e il livello massimo relativo agli additivi da E 338 a E 452:



 
 

«Sidro e sidro di pere

2 g/l»

c) all'additivo E 416 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e relativo livello massimo:



 
 

«Sostanze aromatizzanti

50 g/kg»

d) agli additivi da E 432 a E 436 si aggiungono i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:



 
 

«Sostanze aromatizzanti, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (1)

10 g/kg

 
 

Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti basati su oleoresine di spezie

1 g/kg

(1)   Le orleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.»

e) è aggiunto il seguente prodotto alimentare e livello massimo riguardo all'additivo E 444:



 
 

«Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15 %

300 mg/l»

f) dopo l'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi alle voci da E 535 a E 538 è inserita la seguente voce relativa a E 551:



«E 551

Biossido di silicio

Sostanze aromatizzanti

50 g/kg»

g) all'additivo E 900 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e relativo livello massimo:



 
 

«Sostanze aromatizzanti

10 mg/kg»

h) nell'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi alle voci da E 901 a E 904, la voce «E 903 Cera di carruba» è soppressa e dopo la voce «E 904 Gommalacca» è aggiunta la voce relativa a E 903:



«E 903

Cera di Carnauba

Solo come agenti di rivestimento:

 

—  prodotti della confetteria (incluso cioccolato)

500 mg/kg

1 200 mg/kg (solo per gomma da masticare)

—  piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato

200 mg/kg

—  spuntini

200 mg/kg

—  frutta a guscio

200 mg/kg

—  caffè in grani

200 mg/kg

—  integratori dietetici

200 mg/kg

—  agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

200 mg/kg»

i) all'additivo E 459 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e il relativo livello massimo:



 
 

«Sostanze aromatizzanti incapsulate in

 
 
 

—  Tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l

 
 

—  spuntini aromatizzati

1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore»

j) alla fine dell'allegato si aggiungono le seguenti caselle:



«E 907

Poli-1-decene idrogenato

Solo come agente di rivestimento per:

 

—  prodotti della confetteria a base di zucchero

2 g/kg

—  frutti essiccati

2 g/kg

E 1505

Citrato di trietile

Sostanze aromatizzanti

3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. ►C1  Per le bevande il livello massimo di E 1520 è pari a 1 g/l. ◄

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

E 1519

Alcol benzilico

Sostanze aromatizzanti per:

 

—  liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l

—  dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore.»

5) nell'allegato V:

a) alla fine dell'allegato è aggiunta la casella seguente:



«E 555

Silicato di potassio e alluminio

Nell'idrossido di titanio (E 171) e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (max 90 % in rapporto al pigmento)»

b) all'additivo E 468 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata»;

6) nell'allegato VI:

a) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo s'inserisce il seguente paragrafo:

«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1 000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.»

b) nella parte 4:

 il titolo è sostituito dal seguente:

 

«ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI, DI CUI ALLA DIRETTIVA 1999/21/CE ( 11 )

 si aggiunge la seguente voce alla tabella:

 



«E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l venduto in polvere

A partire dalla nascita

9 g/l, venduto in forma liquida»



( 1 ) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 30.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2003.

( 3 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

( 4 ) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/52/CE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 23).

( 5 ) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).

( 6 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

( 7 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

( 8 ) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).

( 9 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

( 10 ) GU 148 dell'11.7.1967, pag. 1.

( 11 ) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).»

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