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Document 62014TO0848

    Order of the General Court (Appeal Chamber) of 21 September 2015.
    Carlo De Nicola v European Investment Bank (EIB).
    Case T-848/14 P.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:719

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    21 settembre 2015 ( * )

    «Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione per l’anno 2006 — Molestie psicologiche — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

    Nella causa T‑848/14 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:244) e diretta all’annullamento parziale di detta sentenza,

    Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è

    Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e E. Raimond, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e G. Berardis, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con l’impugnazione presentata ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:F:2014:244), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 14 dicembre 2007, ha pronunciato il non luogo a statuire sulle conclusioni volte, in primo luogo, all’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuovere il sig. De Nicola, in secondo luogo, all’annullamento del rapporto informativo per l’anno 2006 e, in terzo luogo, al risarcimento dei danni lamentati a titolo di molestie psicologiche e ha respinto il ricorso quanto al resto.

    Fatti

    2

    I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 11 a 13 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «11

    Nell’ambito della presente sentenza, occorre unicamente ricordare che il rapporto informativo per l’anno 2006, firmato dal valutatore il 30 marzo 2007, dal direttore generale il 21 maggio 2007 e dal ricorrente il 13 giugno 2007, ha attribuito a quest’ultimo il voto B, che significava che il suo “[r]endimento [era] conforme a tutte le aspettative” (in prosieguo: il “rapporto controverso”).

    12

    Con comunicazione al personale del 13 luglio 2007 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2006. Il nome del ricorrente non figurava in tale elenco (in prosieguo: la “decisione che nega la promozione”).

    13

    Il 13 luglio 2007 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di ottenere un voto più elevato d[i] B nonché una promozione. Con decisione del 14 dicembre 2007 il comitato per i ricorsi ha respinto il reclamo con le motivazioni che, da un lato, il ricorrente non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto di valutazione attribuendogli il voto B e, dall’altro, [che] non avendo ottenuto il voto A o il voto B+, egli non poteva, in forza della normativa applicabile, godere di una promozione (in prosieguo: la “decisione del comitato per i ricorsi”)».

    Procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale

    3

    Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 5 giugno 2008, il ricorrente ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi; in secondo luogo, l’annullamento della decisione che nega la promozione; in terzo luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui [il rapporto controverso]»; in quarto luogo, l’accertamento delle molestie psicologiche delle quali si riteneva vittima, affinché la BEI fosse condannata, da un lato, a far cessare tali molestie e, dall’altro, a risarcire il danno da esse derivato, e, in quinto luogo, al rimborso di talune spese mediche.

    4

    Con la sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza di primo grado, EU:F:2009:159), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso del ricorrente e ha condannato quest’ultimo alle spese.

    5

    Con la sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza su impugnazione, EU:T:2012:205), il Tribunale ha parzialmente annullato la sentenza di primo grado. Al punto 102 della sentenza su impugnazione il Tribunale ha precisato che «si d[oveva] annullare la sentenza [di primo grado], salvo per quanto riguarda le valutazioni del [Tribunale della funzione pubblica] esposte nei punti 103‑140, 149‑167, 170‑176, 179‑185, 206‑215, 252‑269 e 270‑272 della sentenza [di primo grado]».

    6

    Nel dispositivo della sentenza su impugnazione il Tribunale ha statuito quanto segue:

    «1)

    La sentenza [di primo grado] è annullata nella parte in cui respinge, in primo luogo, le conclusioni del [ricorrente] volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (…), in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo (…), nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La causa è rinviata al Tribunale (…).

    4)

    Le spese sono riservate».

    Sulla sentenza impugnata

    7

    Le memorie contenenti le osservazioni scritte del sig. De Nicola e della BEI sono pervenute alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, rispettivamente, il 18 giugno 2012 e il 26 luglio 2012.

    8

    Con lettera del 12 agosto 2012 il ricorrente ha chiesto lo «stralcio» della memoria contenente le osservazioni scritte della BEI e l’autorizzazione a depositare una memoria integrativa. Con lettera del 3 ottobre 2012 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha informato le parti che il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto la richiesta di stralcio della memoria contenente le osservazioni scritte della BEI e aveva deciso di autorizzare il deposito di memorie integrative. Queste ultime sono pervenute alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, per il ricorrente, il 21 ottobre 2012 e, per la BEI, l’8 febbraio 2013.

    9

    Con lettera del 18 marzo 2013 il Tribunale ha interrogato le parti quanto alla possibilità di tentare una composizione amichevole delle sette cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, pendevano dinanzi ad esso, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri di causa F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑63/12 e F‑82/12. Con lettere datate 19 e 21 marzo 2013, le parti hanno sostanzialmente respinto tale proposta.

    10

    Il 16 settembre 2013 il Tribunale ha pronunciato tre sentenze in cause che contrapponevano il ricorrente alla BEI, ossia le sentenze del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (T‑418/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:478) e De Nicola/BEI (T‑618/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:479).

    11

    Con lettera del 14 ottobre 2013 il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione del presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica. Con decisione del 23 ottobre 2013 il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale istanza. Il ricorrente ha depositato una nuova istanza di ricusazione del presidente della Prima Sezione del Tribunale il successivo 24 ottobre.

    12

    L’udienza di discussione si è tenuta il 5 novembre 2013.

    13

    Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione nella causa F‑52/11, De Nicola/BEI, le parti hanno prestato il loro accordo a che il Tribunale della funzione pubblica procedesse, in considerazione, in particolare, delle tre sentenze del Tribunale rese il 16 settembre 2013, menzionate supra al punto 10, ad un tentativo di composizione amichevole di tutte le nove cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, pendevano dinanzi ad esso, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri di causa F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12, F‑55/13 e F‑104/13.

    14

    Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio 2014 al 18 giugno 2014. Il Tribunale della funzione pubblica ne ha constatato l’insuccesso con resoconto del 4 luglio 2014.

    15

    Nella sentenza impugnata, in primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, come indicato dal Tribunale ai punti 48 e 55 della sentenza su impugnazione, risultava dai termini stessi della decisione del comitato per i ricorsi che quest’ultimo aveva ritenuto che, in via generale, il suo controllo non potesse andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione e che la decisione del comitato per i ricorsi non rispettava quindi il punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, come interpretata ai punti da 38 a 50 della sentenza su impugnazione. Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre constatato che dalla decisione del comitato per i ricorsi risultava altresì che quest’ultimo aveva effettivamente esercitato sul rapporto controverso solo un controllo limitato, peraltro molto succinto, e non aveva risposto a ciascuna delle censure sollevate dal ricorrente. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi e ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il secondo argomento del sig. De Nicola.

    16

    In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che, poiché la decisione del comitato per i ricorsi era stata annullata, non vi fosse più luogo a statuire sulla legittimità del rapporto controverso e della decisione che nega la promozione. Il Tribunale della funzione pubblica ha, inoltre, respinto in quanto irricevibili le conclusioni del sig. De Nicola, nella parte in cui si riferivano agli «atti connessi, conseguenti e presupposti», poiché non soddisfacevano i requisiti di chiarezza e di precisione previsti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

    17

    In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha parimenti respinto in quanto irricevibili le conclusioni dirette alla constatazione delle molestie psicologiche e alla condanna della BEI a porre fine a tali molestie.

    18

    In quarto luogo, riguardo alle conclusioni relative al risarcimento dei danni, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso, dopo aver sentito le parti riguardo a tale punto, nel corso dell’udienza, che non vi fosse più luogo a statuire su tali conclusioni, le quali sono state trattate nell’ambito della causa conclusasi con la sentenza pronunciata l’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, Racc. FP, EU:F:2014:243).

    19

    In quinto luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le conclusioni attinenti alla richiesta di perizia.

    Sull’impugnazione

    Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

    20

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2014, il sig. De Nicola ha proposto la presente impugnazione ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte.

    21

    Il 26 marzo 2015, la BEI ha depositato la sua comparsa di risposta.

    22

    Il sig. De Nicola chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, eliminare il riferimento all’articolo 270 TFUE, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo ed i punti da 16 a 19, 22, 37, 41, 42, 45, da 47 a 49, 51 e da 53 a 66 della motivazione;

    rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, decida nuovamente i punti annullati, previa ammissione dei richiesti mezzi istruttori;

    condannare la BEI alle spese.

    23

    La BEI chiede che il Tribunale voglia:

    respingere l’impugnazione come irricevibile, inoperante o infondata;

    condannare il ricorrente alle spese.

    In diritto

    24

    Ai sensi dell’articolo 208 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP, EU:T:2008:402, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:221, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

    25

    A sostegno della sua impugnazione il sig. De Nicola deduce otto motivi di ricorso vertenti, il primo, su numerose violazioni delle norme procedurali commesse dal Tribunale della funzione pubblica, il secondo, su un difetto di motivazione nell’ambito del motivo diretto all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, il terzo, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel pronunciare il non luogo a statuire sul motivo diretto all’annullamento del rapporto controverso, il quarto, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica, nel decidere che non vi fosse più luogo a statuire sul motivo diretto all’annullamento delle decisioni di promozione del 13 luglio 2007, il quinto, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle molestie psicologiche che egli afferma aver subito, il sesto, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda diretta a far cessare le molestie psicologiche che egli afferma aver subito, il settimo, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel decidere che non vi fosse luogo a statuire sulle conclusioni in materia di risarcimento dei danni e, l’ottavo, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel respingere la richiesta di perizia medica e di mezzi istruttori.

    Sul primo motivo, vertente su diverse violazioni delle norme procedurali commesse dal Tribunale della funzione pubblica

    26

    Con il suo primo motivo, il sig. De Nicola sostiene, in primo luogo, che il suo ricorso è stato proposto ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento per il personale della BEI e non, come ha stabilito il Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’articolo 270 TFUE. Egli chiede pertanto di espungere tale riferimento dalla sentenza impugnata. In secondo luogo, il sig. De Nicola sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 130 del suo regolamento di procedura nell’ammettere il deposito della memoria della BEI oltre i termini. Egli sostiene infatti che la memoria depositata entro i termini dalla BEI non conteneva l’ultima pagina con le conclusioni e le firme degli agenti e che tale pagina è pervenuta dopo la scadenza del termine. Il sig. De Nicola afferma, inoltre, che il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto tener conto neppure degli allegati contenuti nella predetta memoria depositata oltre i termini e ne chiede lo stralcio. Egli fa infine valere che, per sanare l’illegittimità derivante dal fatto di aver autorizzato il deposito fuori termine della memoria della BEI, il Tribunale della funzione pubblica ha autorizzato il deposito di memorie integrative di osservazioni, non richieste dal sig. De Nicola, e ne chiede del pari lo stralcio. In terzo luogo, il sig. De Nicola sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto interpretando la lettera in data 14 ottobre 2013 come istanza di ricusazione, che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il 23 ottobre 2013. Egli fa valere, infatti, che la sua lettera del 14 ottobre 2013 non costituiva un’istanza di ricusazione, diversamente da quella presentata in data 24 ottobre 2013, la quale non è mai stata oggetto di una decisione del Tribunale della funzione pubblica. Il sig. De Nicola chiede pertanto al Tribunale di constatare l’omessa pronuncia del Tribunale della funzione pubblica e di riformare integralmente il punto 22 della sentenza impugnata, accertando la legittimità della ricusazione di un giudice del collegio giudicante da lui proposta.

    27

    La BEI contesta gli argomenti del sig. De Nicola.

    28

    Relativamente al riferimento all’articolo 270 TFUE, il sig. De Nicola, chiedendo che «dalla pag. 1 della sentenza [impugnata] sia eliminata la frase in cui il [Tribunale della funzione pubblica] afferma che il ricorso è stato “proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE”», atteso che «il ricorso è stato proposto sulla base del 1o comma dell’art. 41 del (…) regolamento per il personale [della BEI]», chiede, in sostanza, una rettifica della sentenza impugnata.

    29

    Occorre a tal proposito ricordare che, a norma dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica «[g]li errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze possono essere rettificate, sentite le parti, con ordinanza del Tribunale [della funzione pubblica], d’ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione da rettificare». In conformità di tale disposizione incombeva al sig. De Nicola presentare, se del caso, una domanda nel suddetto termine di due settimane. È inoltre evidente che tale disposizione del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non è applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, il quale è disciplinato esclusivamente dal regolamento di procedura di quest’ultimo. Il sig. De Nicola non può dunque porre rimedio al fatto di non aver agito conformemente all’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, chiedendo al Tribunale, nell’ambito del procedimento d’impugnazione, di rettificare l’asserito errore relativo al riferimento all’articolo 270 TFUE contenuto nella sentenza impugnata (ordinanza del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:21, punti 4445). L’argomento del sig. De Nicola attinente all’asserito erroneo riferimento all’articolo 270 TFUE è pertanto manifestamente irricevibile.

    30

    Riguardo all’asserita violazione dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, dal fascicolo del procedimento in primo grado risulta che, in risposta alla lettera del sig. De Nicola datata 6 agosto 2012, nella quale quest’ultimo lamentava la mancanza dell’ultima pagina nella memoria della BEI, che ne avrebbe comportato l’irricevibilità, il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica gli ha comunicato, con lettera datata 7 agosto 2012, che detta mancanza era imputabile ad un errore materiale del cancelliere e che la BEI aveva depositato la propria memoria entro i termini. È pertanto infondato l’argomento del sig. De Nicola secondo il quale la memoria della BEI sarebbe stata priva dell’ultima pagina e sarebbe stata quindi depositata oltre il termine. Non può neppure essere accolto, di conseguenza, l’argomento secondo cui il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto tener conto degli allegati contenuti in detta memoria. Infine, occorre constatare del pari che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. De Nicola, dal fascicolo del procedimento in primo grado risulta che il deposito di memorie integrative è stato autorizzato dal Tribunale della funzione pubblica in risposta ad una richiesta in tal senso del sig. De Nicola e che, pertanto, l’argomento di quest’ultimo è infondato.

    31

    Infine, relativamente all’istanza di ricusazione, occorre constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente considerato, in primo luogo, la lettera in data 14 ottobre 2013 come un’istanza di ricusazione e, in secondo luogo, che non vi era luogo a rispondere all’istanza in data 24 ottobre 2013. Dalla penultima frase della lettera del 14 ottobre 2013 risulta infatti che il sig. De Nicola ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di sostituire un membro del collegio giudicante, qualora questi non avesse deciso spontaneamente di astenersi. Il Tribunale della funzione pubblica poteva pertanto validamente considerare che il sig. De Nicola avesse, in sostanza, presentato un’istanza di ricusazione e non una semplice lettera. Ne consegue che il presidente del Tribunale della funzione pubblica si è pronunciato a giusto titolo, il 23 ottobre 2013, sulla questione di stabilire se un membro del collegio giudicante dovesse essere ricusato per eliminare qualsiasi sospetto. Il sig. De Nicola non può pertanto sostenere che il Tribunale della funzione pubblica ha omesso la pronuncia sulla sua istanza di ricusazione attinente al medesimo membro depositata in data 24 ottobre 2013, in quanto tale istanza aveva lo stesso oggetto della lettera depositata il 14 ottobre 2013, che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente considerato come un’istanza di ricusazione di detto membro. Quanto al merito della decisione, il presidente del Tribunale della funzione pubblica, applicando una giurisprudenza costante, ha giustamente considerato che non vi fosse luogo ad applicare l’articolo 18, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte e a ricusare il membro considerato. L’argomento del sig. De Nicola deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    32

    Il primo motivo deve essere pertanto respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

    Sul secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione nell’ambito del motivo diretto all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

    33

    Con il suo secondo motivo il sig. De Nicola lamenta che il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi senza aver esaminato il suo secondo argomento, vertente sulla circostanza che la decisione del suddetto comitato si sarebbe fondata su due falsi presupposti di fatto, ossia la sua asserita rinuncia ai vizi di procedura e la sua asserita adesione alle infondate accuse dei suoi superiori. Il sig. De Nicola chiede pertanto al Tribunale di integrare il punto 37 della sentenza impugnata, tenendo conto del suo secondo argomento.

    34

    La BEI contesta il motivo sollevato dal sig. De Nicola.

    35

    Relativamente al secondo motivo, si deve constatare che la domanda del sig. De Nicola diretta ad integrare il punto 37 della sentenza impugnata è irricevibile, in quanto non spetta al giudice dell’impugnazione integrare le motivazioni delle decisioni emanate dal Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la domanda del sig. De Nicola e ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi, il motivo dedotto dal sig. De Nicola non è idoneo ad influenzare il dispositivo della sentenza impugnata e a procurargli un vantaggio (sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, Racc., EU:C:1995:339, punto 13, e del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc., EU:C:2000:412, punto 33), potendo un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte, essere presentata solo dalla parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Il motivo deve essere pertanto respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    Sui motivi terzo e quarto vertenti, rispettivamente su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel pronunciare il non luogo a statuire sul motivo diretto all’annullamento del rapporto controverso e su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel decidere che non vi fosse luogo a statuire sul motivo diretto all’annullamento delle decisioni di promozione del 13 luglio 2007

    36

    Occorre esaminare congiuntamente i due motivi, giacché con essi il sig. De Nicola contesta al Tribunale della funzione pubblica di essere incorso in un errore di diritto nell’ambito dell’esame del motivo diretto all’annullamento della decisione che nega la promozione, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali il rapporto controverso.

    37

    Con il suo terzo motivo il sig. De Nicola sostiene in sostanza che, ai punti da 44 a 46 della sentenza impugnata, nello stabilire che il rapporto controverso non era definitivo il Tribunale della funzione pubblica ha fatto una constatazione a favore della BEI. Con il quarto motivo il sig. De Nicola sostiene che l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi ha assorbito ogni altra questione e ha comportato l’implicito annullamento di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti tra i quali la decisione sulle promozioni del 13 luglio 2007. Il sig. De Nicola lamenta inoltre il fatto che il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato sulla domanda di annullamento delle decisioni di promozione degli altri agenti. In definitiva il sig. De Nicola contesta la sentenza impugnata perché essa non si è pronunciata né sulla domanda di annullamento del rapporto controverso, né sulla domanda di annullamento del diniego di promuoverlo e delle promozioni degli altri agenti.

    38

    La BEI contesta i due motivi.

    39

    Occorre preliminarmente rilevare che dal punto 38 della sentenza impugnata, non contestato nell’ambito della presente impugnazione, risulta che il sig. De Nicola aveva sostenuto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che quest’ultimo dovesse esaminare il capo delle conclusioni volte all’annullamento della decisione che nega la promozione solo in caso di rigetto della domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi. Inoltre, al punto 60 della sentenza su impugnazione il Tribunale ha giudicato che, poiché il comitato per i ricorsi si era illegittimamente astenuto dall’esercitare un controllo completo sul rapporto controverso, la sua decisione doveva essere annullata e che, pertanto, tale rapporto non era divenuto definitivo, e il citato comitato doveva quindi procedere ad un nuovo controllo di detto rapporto. Infine, al punto 64 della sentenza su impugnazione, il Tribunale ha considerato che l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi comportava come conseguenza l’annullamento della sentenza di primo grado nella parte in cui respingeva le conclusioni dirette all’annullamento della decisione che nega la promozione al sig. De Nicola.

    40

    Si deve pertanto constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le conclusioni del sig. De Nicola dirette all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, nei limiti in cui quest’ultimo aveva effettuato solo un controllo ristretto sul rapporto controverso. Di conseguenza il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente deciso che non vi fosse più luogo a statuire, da un lato, sull’annullamento del rapporto controverso, che non era definitivo e che doveva essere nuovamente esaminato dal comitato per i ricorsi, e d’altro lato, sull’annullamento della decisione che nega la promozione al sig. De Nicola, in quanto l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi ne aveva comportato l’annullamento.

    41

    Relativamente alla domanda di annullamento delle promozioni degli altri agenti occorre constatare che – ammesso che tali promozioni rientrino tra gli atti connessi, conseguenti e presupposti di cui il sig. De Nicola ha chiesto l’annullamento in primo grado – considerato che siffatte conclusioni non erano sufficientemente chiare e precise da consentire di determinare con certezza gli atti censurati dal sig. De Nicola, il Tribunale della funzione pubblica le ha a ragione considerate irricevibili (sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio, T‑20/09 P, Racc. FP, EU:T:2011:257, punto 112). Inoltre e in ogni caso, la domanda di annullamento delle promozioni accordate agli altri agenti sarebbe stata del pari irricevibile per la mancanza di interesse del sig. De Nicola ad ottenere detto annullamento, giacché quest’ultimo non avrebbe avuto la conseguenza di comportare la sua promozione. I motivi terzo e quarto devono essere pertanto respinti in quanto manifestamente infondati.

    Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle molestie psicologiche che il sig. De Nicola afferma di aver subito

    42

    Con il quinto motivo il sig. De Nicola sostiene che al punto 80 della sentenza su impugnazione, il Tribunale ha integralmente accolto l’impugnazione e ha annullato la sentenza di primo grado nella parte in cui quest’ultima aveva respinto la domanda destinata a constatare che egli era stato vittima di molestie psicologiche. Nella sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica, avrebbe pertanto commesso un errore di diritto allorché, fondandosi sulla giurisprudenza secondo la quale non compete al giudice dell’Unione fare constatazioni di principio, ha respinto la domanda del sig. De Nicola, diretta a constatare che quest’ultimo era stato vittima di molestie psicologiche.

    43

    La BEI contesta tale motivo.

    44

    In via preliminare occorre rilevare che il sig. De Nicola si fonda su una lettura errata della sentenza su impugnazione. Al punto 80 della sentenza su impugnazione, infatti, il Tribunale ha concluso che la valutazione del Tribunale della funzione pubblica esposta ai punti da 236 a 241 della sentenza di primo grado era viziata da un errore di diritto. Il Tribunale ha pertanto accolto il motivo del sig. De Nicola e ha annullato la sentenza di primo grado nella parte in cui respingeva le conclusioni del ricorso volte a far constatare che egli era stato vittima di molestie psicologiche e a far condannare la BEI a risarcire i danni che quest’ultimo asseriva di aver subito a causa di tali molestie. Il Tribunale non ha tuttavia stabilito che il Tribunale della funzione pubblica era competente a constatare che il sig. De Nicola era stato vittima di molestie. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica fosse errato in quanto quest’ultimo aveva applicato, per analogia con l’articolo 41 del regolamento per il personale della BEI, l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), che subordina la ricevibilità del ricorso al rispetto del procedimento precontenzioso. In effetti, al punto 75 della sentenza su impugnazione, il Tribunale ha statuito che la circostanza che il regolamento del personale della BEI non preveda, a differenza dello Statuto, alcuna procedura precontenziosa obbligatoria, osta ad una trasposizione pura e semplice del sistema contenzioso statutario. Il Tribunale ha concluso pertanto che il Tribunale della funzione pubblica era competente a conoscere di un ricorso proposto da un dipendente della BEI che non si era avvalso della procedura di conciliazione prevista all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI e non già che esso era competente a constatare le molestie. Ne consegue che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente respinto in quanto irricevibile, in base ad una giurisprudenza costante secondo la quale non compete al giudice dell’Unione fare dichiarazioni di principio (sentenza del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, Racc. FP, EU:T:2004:367, punto 136), la domanda del sig. De Nicola diretta alla constatazione delle molestie che egli afferma di aver subito. Il quinto motivo dev’essere pertanto respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul sesto motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda diretta a far cessare le molestie psicologiche che il sig. De Nicola afferma di aver subito

    45

    Con tale motivo il sig. De Nicola sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel dichiarare irricevibili le sue conclusioni dirette a far ingiungere alla BEI di mettere fine alle molestie psicologiche.

    46

    La BEI contesta tale motivo.

    47

    Al riguardo occorre constatare che il Tribunale della funzione pubblica, fondandosi su una giurisprudenza costante secondo la quale non compete al giudice dell’Unione di rivolgere ingiunzioni all’amministrazione, al punto 48 della sentenza impugnata ha correttamente respinto in quanto irricevibile la domanda del sig. De Nicola diretta a far ingiungere alla BEI di porre fine alle molestie psicologiche che egli avrebbe subito (v. sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, Racc. FP, EU:T:2010:477, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Da ciò consegue che il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul settimo motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel decidere che non vi fosse luogo a statuire sulle conclusioni in materia di risarcimento dei danni derivanti, da un lato, dalle molestie e, d’altro lato, da comportamenti diversi dalle molestie

    48

    Con il suo settimo motivo il sig. De Nicola contesta sostanzialmente al Tribunale della funzione pubblica di aver illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla sua domanda diretta al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie e da fatti diversi dalle molestie.

    49

    La BEI contesta tale motivo.

    50

    Per quanto riguarda i danni derivanti dalle molestie, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene il sig. De Nicola, dai punti da 57 a 63 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale della funzione pubblica non ha omesso di pronunciarsi su tali danni. Il Tribunale della funzione pubblica, infatti, ha anzitutto ricordato che nel corso dell’udienza di discussione, la BEI e il sig. De Nicola avevano confermato che tutti i fatti all’origine della domanda di risarcimento erano stati del pari fatti valere dal sig. De Nicola nella causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 18 (EU:F:2014:243). Il Tribunale della funzione pubblica ha poi constatato che le domande di risarcimento dei danni derivanti dalle molestie nella causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 18 (EU:F:2014:243), e nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata avevano il medesimo petitum e la medesima causa petendi. Il Tribunale della funzione pubblica ha altresì constatato che le affermazioni in fatto e gli argomenti in diritto presentati nell’ambito della domanda di risarcimento nella causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 18 (EU:F:2014:243), erano più circostanziati e approfonditi rispetto a quelli presentati nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata. Pertanto, considerato il contesto fattuale molto particolare, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso – alla luce del principio della buona amministrazione della giustizia e della circostanza che, anche ammesso che ricorressero i presupposti per il sorgere della responsabilità della BEI, quest’ultima non avrebbe potuto essere condannata due volte a risarcire il medesimo danno – di non pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno subito per le molestie, la quale era stata trattata nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 18 (EU:F:2014:243).

    51

    Relativamente alle conclusioni dirette al risarcimento dei danni dovuti a fatti diversi dalle molestie psicologiche, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha del pari giustamente respinto in quanto irricevibili le conclusioni che erano state già respinte ai punti da 259 a 268 della sentenza di primo grado e ai punti da 93 a 96 della sentenza su impugnazione e che, di conseguenza, essendo divenute definitive, non sono più contestabili.

    52

    Il settimo motivo deve essere pertanto dichiarato in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

    Sull’ottavo motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nel respingere la richiesta di perizia medica e di mezzi istruttori

    53

    Con il suo ottavo motivo, il sig. De Nicola contesta la sentenza impugnata per il fatto che essa ha respinto la sua richiesta di mezzi istruttori, compresa la domanda con cui chiedeva di essere sottoposto ad una perizia medica.

    54

    La BEI contesta tale motivo.

    55

    Relativamente all’ottavo motivo dedotto dal sig. De Nicola occorre constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente giudicato che su tale punto la sentenza di primo grado era divenuta definitiva, giacché il Tribunale, nella sentenza su impugnazione, aveva respinto in quanto manifestamente irricevibile il motivo d’impugnazione vertente su un errore di diritto attinente al fatto che il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto la domanda di mezzi istruttori, ivi compresa la richiesta di disporre una perizia medica. Di conseguenza, occorre respingere l’ottavo motivo, in quanto manifestamente infondato.

    56

    Da tutto quel che precede risulta che la presente impugnazione deve essere integralmente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.

    Sulle spese

    57

    Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

    58

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 211, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    59

    Poiché la BEI ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    così provvede:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

     

    Lussemburgo, 21 settembre 2015

     

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    M. Jaeger


    ( * )   Lingua processuale: l’italiano.

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