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Document 02019R0357-20190322

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/357/2019-03-22

    02019R0357 — IT — 22.03.2019 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/357 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2018

    che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 081 dell'22.3.2019, pag. 22)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 234, 11.9.2019, pag.  33 (2019/357)




    ▼B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/357 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2018

    che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Informazioni sulle SFT da rendere accessibili

    Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché le informazioni sulle SFT rese accessibili a ciascuna delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 a norma dell'articolo 3 comprendano i dati seguenti:

    a) le segnalazioni sulle SFT effettuate in conformità delle tabelle da 1 a 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione ( 1 ), compresa la situazione di negoziazione più recente delle SFT che non sono scadute o che non sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata», «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione ( 2 );

    b) le informazioni pertinenti relative alle segnalazioni sulle SFT respinte dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprese le segnalazioni sulle SFT respinte durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto, conformemente alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione ( 3 );

    c) lo stato di riconciliazione di tutte le SFT segnalate per le quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto il processo di riconciliazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/358, ad eccezione delle SFT scadute o per le quali sono state ricevute segnalazioni con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» oltre un mese prima della data in cui avviene il processo di riconciliazione.

    Articolo 2

    Accesso unico

    Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 che hanno responsabilità o mandati diversi un accesso unico alle informazioni su tutte le SFT che ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati.

    Articolo 3

    Accesso alle informazioni sulle SFT conformemente al mandato e alle specifiche esigenze di ciascuna autorità interessata

    1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'ESMA l'accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT ai fini dell'esercizio delle sue competenze di vigilanza conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

    2.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'ABE, all'EIOPA e al CERS l'accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT.

    3.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l'accesso alle informazioni su tutte le SFT eseguite in tali sedi.

    4.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai membri del SEBC il cui Stato membro ha come valuta l'euro e alla BCE l'accesso alle informazioni su tutte le SFT:

    a) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono stati emessi o offerti a nome di un'entità stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

    b) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli di debito sovrano di uno Stato membro la cui valuta è l'euro;

    c) quando la valuta data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è l'euro.

    5.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l'euro l'accesso alle informazioni su tutte le SFT:

    a) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono stati emessi da od offerti per conto di un'entità stabilita nello Stato membro del membro del SEBC;

    b) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

    c) quando la valuta data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è la valuta emessa dal membro del SEBC.

    6.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nella zona euro, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse in sedi di negoziazione o da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tale autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a tali autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano in uno Stato membro la cui valuta è l'euro.

    7.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l'euro, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse in sedi di negoziazione o da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a dette autorità l'accesso alle informazioni su tutte le SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano nello Stato membro dell'autorità interessata.

    8.  Il repertorio di dati fornisce alla BCE, nello svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da tutte le controparti che, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    9.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'autorità di un paese terzo rispetto a cui è stato adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT che rientrano nell'ambito del mandato e delle responsabilità dell'autorità del paese terzo, in linea con le disposizioni dell'atto di esecuzione.

    10.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'autorità designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) l'accesso alle informazioni su tutte le SFT per le quali i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli emessi da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

    a) la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati dell'autorità;

    b) la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati dell'autorità;

    c) la società è un offerente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) o b), e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

    11.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT rappresentative di operazioni o relative a mercati, titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale, parametri usati come riferimento e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a dette autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano nello Stato membro delle autorità.

    12.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) l'accesso alle informazioni su tutte le SFT in cui la merce data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è l'energia.

    13.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da:

    a) una controparte che rientra nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di dette autorità;

    b) una succursale di una controparte stabilita in un paese terzo che opera nello Stato membro delle autorità di risoluzione e rientra nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati.

    14.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al Comitato di risoluzione unico l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014.

    15.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da:

    a) una controparte che rientra nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di dette autorità;

    b) una succursale di una controparte stabilita in un paese terzo che opera nello Stato membro delle autorità di risoluzione e che rientra nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati.

    16.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità che vigilano su una controparte centrale e al membro del SEBC che vigila su detta controparte centrale l'accesso alle informazioni su tutte le SFT compensate o concluse dalla controparte centrale.

    Articolo 4

    Predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT

    1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni:

    a) designa una persona o le persone responsabili del collegamento con le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365;

    b) pubblica sul suo sito web le istruzioni che le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 devono seguire per accedere alle informazioni sulle SFT;

    c) fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 il modulo di cui al paragrafo 2;

    d) predispone l'accesso alle informazioni sulle SFT da parte delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 unicamente sulla base delle informazioni contenute nel modulo fornito;

    e) predispone le disposizioni tecniche necessarie affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 possano accedere alle informazioni sulle SFT conformemente all'articolo 5;

    f) fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso diretto e immediato alle informazioni delle SFT entro trenta giorni di calendario dalla presentazione da parte dell'entità della richiesta di predisposizione di tale accesso.

    2.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni prepara il modulo che le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenute ad utilizzare per presentare la richiesta di predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT. Il modulo contiene i seguenti elementi:

    a) il nome dell'entità;

    b) la persona di contatto presso l'entità;

    c) le responsabilità e i mandati giuridici dell'entità;

    d) l'elenco degli utilizzatori autorizzati delle informazioni richieste sulle SFT;

    e) le credenziali per la connessione SSH FTP sicura;

    f) ogni altra informazione tecnica pertinente ai fini dell'accesso dell'entità alle informazioni sulle SFT;

    g) se l'entità è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell'Unione;

    h) i tipi di controparti per le quali l'entità è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2019/363;

    i) i tipi di SFT soggette alla vigilanza dell'entità;

    j) tutti gli Stati membri in cui l'emittente dei titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale è soggetto alla vigilanza dell'entità, se del caso;

    k) tutti gli Stati membri in cui le merci date o prese in prestito o fornite come garanzia reale sono soggette alla vigilanza dell'entità;

    l) le sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'entità, se del caso;

    m) le controparti centrali soggette alla vigilanza o alla sorveglianza dall'entità, se del caso;

    n) la valuta emessa dall'entità, se del caso;

    o) i parametri di riferimento utilizzati nell'Unione, il cui amministratore rientra nell'ambito della vigilanza dell'entità, se del caso.

    Articolo 5

    Modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle SFT

    1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di collegarsi al repertorio di dati sulle negoziazioni avvalendosi di un'interfaccia macchina a macchina sicura.

    Ai fini del primo comma, per comunicare mediante tale interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento dei file SSH e i messaggi XML standardizzati sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022.

    2.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di predisporre, conformemente agli articoli 1, 2 e 3, richieste periodiche predefinite di accesso alle informazioni sulle SFT di cui hanno bisogno per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

    3.  Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso a tutte le SFT che rientrano nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati in conformità dell'articolo 3, sulla base di qualsiasi combinazione dei seguenti campi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363:

    a) data e ora della segnalazione;

    b) controparte segnalante;

    c) altre controparti;

    d) succursale della controparte segnalante;

    e) succursale dell'altra controparte;

    f) settore della controparte segnalante;

    g) natura della controparte segnalante;

    h) intermediario;

    ▼C1

    i) soggetto che trasmette la segnalazione;

    ▼B

    j) beneficiario;

    k) tipo di SFT;

    l) tipo di componente della garanzia;

    m) sede di negoziazione;

    n) data e ora di esecuzione;

    o) data di scadenza;

    p) data di cessazione;

    q) controparte centrale;

    r) tipo di azione.

    4.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT necessarie alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso alle informazioni sulle SFT è fornito secondo i seguenti termini:

    a) se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT in essere o su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 non più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro le 12:00 UTC il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la richiesta di accesso;

    b) se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso;

    c) se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT rientranti in entrambe le lettere a) e b): entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso.

    5.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il ricevimento e verifica la correttezza e la completezza di tutte le richieste di accesso alle informazioni sulle SFT trasmesse dalle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e comunica a tali entità il risultato della verifica entro sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.

    6.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni usa protocolli di firma elettronica e di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 4 ) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

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