Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R0710-20000425

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 710/2000 della Commissione del 3 aprile 2000 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/710/2000-04-25

    This consolidated text may not include the following amendments:

    Amending act Amendment type Subdivision concerned Date of effect
    32005R0705 Modified by annex 25/05/2005
    32013R0441 Modified by annex 04/06/2013
    32009R1179 Modified by annex 23/12/2009
    TESTO consolidato: 32000R0710 — IT — 25.04.2000

    2000R0710 — IT — 25.04.2000 — 000.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 710/2000 DELLA COMMISSIONE

    del 3 aprile 2000

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    (GU L 084, 5.4.2000, p.8)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 221, 1.9.2000, pag. 27  (710/00)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 710/2000 DELLA COMMISSIONE

    del 3 aprile 2000

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 ( 2 ), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo ( 4 ).

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO



    Descrizione delle merci

    Codice NC

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

     

    0406 90 21

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 0406, 0406 90 e 0406 90 21.

    Il prodotto, che presenta le caratteristiche di un formaggio Cheddar, deve essere classificato al codice NC 0406 90 21 independentemente dal suo tempo di maturazione.

    2.Citrus latifolia: limette di colore dal verde scuro al giallo pallido, con buccia fine, avente un odore ed un gusto acido caratteristico, di forma ovale, quasi senza semi e con un peso generalmente compreso tra 70 e 120 grammi.

    0805 90 00

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e al testo dei codici NC 0805 e 0805 90 00.

    Le limette Citrus latifolia sono una specie che non appartiene al Citrus aurantifolia del codice NC 0805 30 90.

    3.Frittelle di gamberetti sotto forma di dischi duri e traslucidi, parzialmente cotti al vapore ed essiccati al forno, preparati a partire da amido, acqua, sale, zucchero (ca. 4 %), gamberetti (ca. 5 %) e contenenti esaltatori di sapidità.Il prodotto è pronto per essere consumato previa cottura in olio o materia grassa.

    1905 90 60

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1905, 1905 90 e 1905 90 60.

    Il trattamento al vapore è da considerare come una cottura parziale, che esclude il prodotto dalla posizione 1901 (le note esplicative del SH, posizione 1901, parte II, esclusione e).

    Tenuto conto dell'aggiunta di zucchero e gamberetti, tale prodotto non presenta le caratteristiche dei prodotti del codice NC 1905 90 20.

    4.Cetrioli, ottenuti da fermentazione lattica completa, conservati in salamoia. ►C1  Il tenore di sale della salamoia è 8,4 % in peso e di acido lattico è 1 % in peso. ◄ Questi cetrioli sono utilizzati per la preparazione di prodotti denominati «pickles»

    2005 90 80

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2005, 2005 90 e 2005 90 80.

    I cetrioli, avendo subito una fermantazione lattica completa, sono eslcusi dalla posizione 0711 (note esplicative dal SH, posizione 0711, ultimo paragrafo e note esplicative della NC, codice NC 0711 40 00, ultimo paragrafo).



    ( 1 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.

    ( 3 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    ( 4 ) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

    Top