52002XC0202(04)

Κρατική ενίσχυση — Ιταλία — Eνίσχυση C 80/2001 (ex NN 26/01) απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για την παραγωγή αλουμίνας στη Σαρδηνία — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 030 της 02/02/2002 σ. 0017 - 0020


Κρατική ενίσχυση - Ιταλία

Eνίσχυση C 80/2001 (ex NN 26/01) απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για την παραγωγή αλουμίνας στη Σαρδηνία

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2002/C 30/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με επιστολή της 30ής Οκτωβρίου 2001 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ιρλανδία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προαναφερθείσα ενίσχυση.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των ενισχύσεων για τις οποίες η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

State Aid Registry

Β - 1049 Βρυξέλλες Φαξ: (32-2) 296 12 42.

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στην Ιρλανδία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γεγονότα

Το άρθρο 6 της οδηγίας 92/82/EOK του Συμβουλίου(1), ορίζει ως ελάχιστο συντελεστή φόρου κατανάλωσης για το αργό πετρέλαιο, 13 Ecu ανά 1000 κιλά. Ο φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζεται από την Ιταλία στο βιομηχανικό αργό πετρέλαιο ανέρχεται σε 46,48 ευρώ ανά 1000 κιλά (συν 10 % ΦΠΑ), ο οποίος υπερβαίνει κατά πολύ τον ελάχιστο συντελεστή.

Ωστόσο, βάσει της εξουσιοδότησης που χορηγείται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου 93/697/EK (άρθρο 1)(2), 96/273/EK (άρθρο 1)(3), 97/425/EK (άρθρο 3)(4), 1999/880/EK (άρθρο 3)(5) και 2001/224/ΕΚ(6), η Ιταλία απαλλάσσει από το φόρο κατανάλωσης τα πετρελαιοειδή που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για την παραγωγή αλουμίνας στη Σαρδηνία.

Η αλουμίνα είναι μια λευκή σκόνη που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα μεταλλουργεία για την παραγωγή αλουμινίου.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, η αλουμίνα παράγεται στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κόστους στην παραγωγή αλουμίνας είναι η ενέργεια (περίπου 20 % του συνολικού κόστους). Εκτός από τη Γερμανία όπου χρησιμοποιείται ως καύσιμο το αέριο, στις εγκαταστάσεις όλων των άλλων χωρών χρησιμοποιούνται πετρελαιοειδή.

Στην Ιταλία υπάρχει μόνο ένας παραγωγός αλουμίνας, η εταιρεία Eurallumina SpA, η οποία βρίσκεται στη Σαρδηνία. Η Eurallumina είναι συνεταιριστική κοινή επιχείρηση μεταξύ της Comalco Limited (56,2 %) και της Glencore (43,8 %). Η εγκατάσταση παράγει αλουμίνα για λογαριασμό των μετόχων της κοινής επιχείρησης, οι οποίοι λαμβάνουν το προϊόν ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην κοινοπραξία. Η Eurallumina απασχολεί 460 υπαλλήλους και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 262 δισ. ITL. Η εγκατάσταση άρχισε να λειτουργεί το 1973 και η σημερινή ικανότητα παραγωγής ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως. Μέρος της παραγόμενης αλουμίνας χρησιμοποιείται στο γειτονικό χυτήριο αλουμινίου Alcoa του οποίου αποκλειστικός προμηθευτής είναι η Eurallumina.

Το 1998, οι ιταλικές εξαγωγές αλουμίνας στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήλθαν σε 125000 τόνους (13,5 % της παραγωγής) και, το 1999, σε 76000 τόνους (7,8 % της παραγωγής).

Οι ιταλικές αρχές υποστήριξαν ότι αυτή η απαλλαγή είναι απαραίτητη για να έχουν ανταγωνιστικό κόστος στην παραγωγή αλουμίνας. Τόνισαν επίσης το γεγονός ότι η Σαρδηνία είναι ιδιαίτερα μειονεκτούσα περιοχή, ότι δεν διαθέτει φυσικό αέριο και ότι οι ενδεχόμενες συνέπειες του κλεισίματος της εγκατάστασης παραγωγής αλουμίνας θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρές από άποψη απασχόλησης. Υποστήριξαν επίσης ότι η απαλλαγή χρονολογείται από το 1990 και ότι η οδηγία του Συμβουλίου στην οποία βασίζεται η απαλλαγή έχει ήδη λάβει υπόψη τις πτυχές κρατικής ενίσχυσης.

Αξιολόγηση

Η εν λόγω απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, δεδομένου ότι παρέχει πλεονέκτημα στη δικαιούχο επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί από κρατικούς πόρους, πράγμα το οποίο εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες επιχειρήσεις ή περιοχές. Το μέτρο αυτό στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, δεδομένου ότι η αλουμίνα εξάγεται από την Ιταλία στην υπόλοιπη ΕΕ.

Όσον αφορά στη συμβατότητα του μέτρου αυτού με την κοινή αγορά, η Επιτροπή έχει ορισμένες αμφιβολίες για το κατά πόσο η απαλλαγή πληροί τους όρους που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις(7) με σκοπό τη στήριξη της λειτουργίας (σημεία 4.15 και 4.17), δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή ούτε περιορίζεται χρονικά ούτε μειώνεται σταδιακά.

Επίσης, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο σημείο 3.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος που ισχύουν από τον Μάρτιο 1994 έως τον Φεβρουάριο 2001(8) (οι ενισχύσεις πρέπει να αντισταθμίζουν μόνο το επί πλέον κόστος παραγωγής, να είναι προσωρινές και να μειώνονται προοδευτικά), ούτε και οι όροι του σημείου 53 των τρεχουσών κατευθυντήριων γραμμών(9) [διάρκεια περιορισμένη σε πέντε έτη που να μειώνεται σταδιακά (σημείο 45) ή που να μη μειώνεται σταδιακά αλλά που να περιορίζεται στο 50 % του πρόσθετου κόστους παραγωγής (σημείο 46)].

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει κατά της εν λόγω ενίσχυσης τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

"La Commissione si pregia informare il governo italiano che, dopo avere esaminato le informazioni fornitele sulle misure citate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. ANTECEDENTI

1. L'articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio(10) fissa l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile a 13 ECU per 1000 kg. L'accisa applicata dall'Italia sugli oli pesanti industriali è di 46,48 EUR per 1000 kg (importo maggiorato del 10 % IVA), ossia notevolmente al di sopra dell'aliquota minima.

2. Tuttavia, in base all'autorizzazione prevista dalle decisioni del Consiglio 93/697/CE (articolo 1)(11), 96/273/CE (articolo 1)(12), 97/425/CE (articolo 3)(13), 1999/880/CE (articolo 3)(14) e 2001/224/CE (articolo 1)(15), l'Italia esenta dall'accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna.

3. L'allumina è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio ed è ricavata dal minerale bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. Più del 90 % dell'allumina calcinata è destinato alla fonderia per produrre metallo di alluminio. Il resto è sottoposto ad ulteriore lavorazione e utilizzato in chimica. In numerose decisioni di concentrazioni(16), la Commissione ha osservato che esistono due mercati di prodotto distinti: l'allumina per fonderia e l'allumina per usi chimici. Mentre il mercato geografico dell'allumina per fonderia è mondiale, quello dell'allumina per usi chimici non va oltre l'Europa.

4. Nell'ambito dell'Unione europea, l'allumina è prodotta in Italia, Francia, Irlanda, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito. L'energia è uno degli elementi di costo più importanti nella produzione di allumina (circa 20 % dei costi totali). Ad eccezione della Germania, dove è utilizzato il gas come combustibile, in tutti gli altri paesi gli stabilimenti utilizzano oli minerali.

5. In Italia vi è un solo produttore di allumina, più precisamente la Eurallumina SpA, ubicata in Sardegna. Eurallumina è una joint venture tra Comalco Limited(17) (56,2 %) e Glencore(18) (43,8 %). Lo stabilimento produce allumina per conto delle società che costituiscono la joint venture, le quali si approvvigionano del prodotto proporzionalmente alla loro partecipazione nel consorzio. Eurallumina, che ha un organico di 460 unità, ha realizzato un fatturato di 262 miliardi di ITL (135 milioni di EUR). Lo stabilimento ha iniziato ad operare nel 1973 e attualmente ha una capacità di 1 milione di tonnellate all'anno. Parte dell'allumina prodotta viene utilizzata nella vicina fonderia di alluminio primario di Alcoa, di cui Eurallumina è l'unico fornitore.

6. Il consumo di olio pesante da parte di Eurallumina è stato di 255812000 kg nel 1998 e di 262114000 kg nel 1999.

7. Le esportazioni italiane di allumina verso il resto dell'Unione europea sono state di 125000 tonnellate (13,5 % della produzione) nel 1998 e di 76000 tonnellate (7,8 % della produzione) nel 1999.

8. Con lettere del 10 giugno 1998, 17 luglio 2000 e 27 settembre 2000 la Commissione aveva già chiesto all'Italia di fornirle informazioni utili per poter valutare la compatibilità con gli articoli 87 e 88 del trattato CE della succitata esenzione dall'accisa sugli oli minerali.

9. Nelle risposte fornite il 20 luglio 1998 e il 7 dicembre 2000, le autorità italiane hanno ribadito che l'esenzione era indispensabile per assicurare un costo competitivo nella produzione di allumina. Esse hanno inoltre sottolineato il fatto che la Sardegna è una regione fortemente svantaggiata, priva di accesso a gas naturale, e che le eventuali conseguenze della chiusura dell'impianto di allumina in termini di occupazione per la regione sarebbero state estremamente gravi. Esse hanno anche ribadito che l'esenzione risale al 1990(19) e che la direttiva del Consiglio, su cui si basa, aveva già tenuto conto degli aspetti di aiuto di Stato.

2. VALUTAZIONE

10. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale esprime sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed esprime i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune.

11. Per quanto riguarda la natura di aiuto di Stato della misura in causa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, valgono le considerazioni che seguono.

12. È chiaro che l'esenzione dall'accisa conferisce un vantaggio all'impresa beneficiaria che è posta in situazione finanziaria più favorevole delle altre imprese che utilizzano oli minerali in altre industrie o regioni.

13. È inoltre evidente che l'esenzione è finanziata attraverso risorse di Stato, giacché lo Stato rinuncia ad un certo gettito che altrimenti avrebbe percepito.

14. L'esenzione si applica unicamente a determinate imprese (quelle che producono allumina) ubicate in una regione specifica (Sardegna). Pertanto essa favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, vi è una sola società produttrice di allumina in Sardegna, più precisamente la Eurallumina SpA.

15. Come si è già detto, l'allumina viene esportata dall'Italia verso il resto dell'Unione europea, il che produce effetti sugli scambi intracomunitari.

16. Infatti, l'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina di Eurallumina riduce il costo di un elemento di produzione importante recando un vantaggio all'impresa beneficiaria rispetto ad altri produttori UE di allumina nell'ambito UE e quindi può provocare distorsioni di concorrenza. La tesi, sostenuta dalle autorità italiane secondo cui il mercato di allumina è un mercato mondiale ed Eurallumina detiene una quota limitata di mercato, non può confutare la distorsione di concorrenza. Inoltre, la presunta dimensione limitata di Eurallumina non tiene conto del fatto che l'allumina prodotta in Sardegna viene suddivisa tra le società madri (il gruppo Rio Tinto e il gruppo Glencore), le quali a loro volta gestiscono altri impianti di allumina in altre parti del mondo.

17. Quanto alla compatibilità della misura in questione con il mercato comune, nella fattispecie non si applicano né le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, né quelle contenute nel regolamento sulle esenzioni(20).

18. Quanto all'eventuale applicabilità di altre esenzioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, valgono le considerazioni che seguono.

19. Dato che riduce le spese correnti di Eurallumina, l'aiuto in questione costituisce un aiuto al funzionamento che, di norma, è vietato.

20. Ai sensi del punto 4.15 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(21), in via eccezionale però possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza (punto 4.15). Inoltre, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti (punto 4.17).

21. Nella fattispecie non sembra che tali condizioni siano soddisfatte. Benché la Sardegna sia ammissibile in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di particolari svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza al fine di giustificare la concessione dell'aiuto al funzionamento. Inoltre, l'esenzione non sembra essere né limitata nel tempo né di ordine decrescente. La Commissione ritiene che un periodo di 16 anni [dal 1990(22) fino alla fine del 2006 se questa è la volontà delle autorità italiane dato che occorre l'unanimità per ridurre tale termine] è un periodo troppo lungo per poter essere considerato 'limitato'. D'altro canto non vi è alcuna riduzione progressiva del vantaggio.

22. Gli aiuti al funzionamento sono esaminati anche dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi fiscali da imposte ambientali(23).

23. Inizialmente, le accise sugli oli minerali non erano destinate ad essere uno strumento di politica ambientale. Tuttavia, nella comunicazione sulle tasse ed imposte ambientali nel mercato unico(24), la Commissione ha riconosciuto che 'per essere considerato "ambientale" un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente'. Siccome gli oli minerali hanno un manifesto effetto negativo sull'ambiente, le accise sugli oli minerali possono essere considerate tasse ambientali ai fini dell'applicazione della disciplina per la tutela dell'ambiente.

24. In ogni caso, in questa fase del procedimento, non risulta che siano soddisfatte le condizioni contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Secondo il punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore tra marzo 1994 e febbraio 2001(25), aiuti al funzionamento sotto forma di esenzione dal pagamento di tasse ambientali devono compensare solamente costi di produzione aggiuntivi, e devono essere temporanei ed in principio digressivi. Analogamente, il punto 53 della disciplina attualmente in vigore stabilisce che 'se le riduzioni riguardano un'imposta armonizzata a livello comunitario e l'imposta nazionale è inferiore o pari al minimo comunitario, la Commissione considera che non si giustifichino esenzioni per periodi prolungati'. In tal caso, le esenzioni concesse sono soggette ad una durata limitata di cinque anni (punti 45 e 46). Nella fattispecie la Commissione rileva che il periodo di cinque anni è di gran lunga superato e che l'aiuto non é stato né progressivamente ridotto né limitato a costi aggiuntivi.

25. Quanto alla tesi sostenuta dalle autorità italiane, secondo cui la direttiva del Consiglio su cui si basa l'esenzione già aveva tenuto conto degli aspetti di aiuto di Stato, la Commissione osserva che le precitate decisioni del Consiglio (cfr. punto 2) non possono pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato allo stesso titolo che le decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 88 non le consentono di derogare alle disposizioni di diritto comunitario diverse da quelle relative all'applicazione dell'articolo 87.1 del trattato. Questa tesi non può quindi essere accettata. In ogni caso, la Commissione terrà in dovuto conto il fatto che la decisione adottata dal Consiglio il 12 marzo 2001, sulla base di una proposta della Commissione, ha esteso la deroga in oggetto. In questo rispetto, la Commissione rileva che questa decisione del Consiglio non pregiudica l'applicazione delle regole relative agli aiuti di Stato(26).

3. CONCLUSIONE

26. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione dubita che l'aiuto in questione soddisfi le condizioni necessarie per dichiararlo compatibile con il mercato comune e ha quindi ha deciso di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

27. La Commissione invita pertanto l'Italia a presentarle le proprie osservazioni e a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

28. La Commissione ricorda al governo italiano che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviando le copie della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione."

(1) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 19.

(2) ΕΕ L 321 της 23.12.1993, σ. 29.

(3) ΕΕ L 102 της 25.4.1996, σ. 40.

(4) ΕΕ L 182 της 10.7.1997, σ. 22.

(5) ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 73.

(6) ΕΕ L 84 της 23.3.2001, σ. 23.

(7) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.

(8) ΕΕ C 72 της 10.3.1994, σ. 3.

(9) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.

(10) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

(11) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 29.

(12) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 40.

(13) GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

(14) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

(15) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

(16) Cfr. ad esempio caso COMP/M.1693 Alcoa/Reynolds.

(17) Comalco è una affiliata al 100 % di Rio Tinto, il quale a sua volta è un gruppo minerario internazionale che nel 2000 ha realizzato un fatturato di circa 10 miliardi di USD.

(18) Glencore è un gruppo di risorse diversificato con attività a livello mondiale nei settori della estrazione, fonderia, raffinazione, lavorazione e commercializzazione di minerali e metalli, prodotti energetici e prodotti agricoli. Nel 2000 il suo fatturato è stato di 48 miliardi di USD.

(19) Legge 12 novembre 1990 n. 331.

(20) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

(21) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(22) Cfr. punto 9.

(23) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(24) COM(97) 9 def. del 26.3.1997.

(25) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(26) Il quinto considerando della decisione 2001/224/CE del Consiglio recita: 'la presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsione e di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articolo 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti.'