ISSN 1725-2407

doi:10.3000/17252407.C_2009.196.deu

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 196

European flag  

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

52. Jahrgang
20. August 2009


Informationsnummer

Inhalt

Seite

 

II   Mitteilungen

 

MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

 

Kommission

2009/C 196/01

Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags — Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden ( 1 )

1

2009/C 196/02

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.5528 — Mubadala/UTC/JV) ( 1 )

3

2009/C 196/03

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.5464 — Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe Stephanoise des Eaux) ( 1 )

3

 

IV   Informationen

 

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

 

Kommission

2009/C 196/04

Euro-Wechselkurs

4

2009/C 196/05

Mitteilung der Kommission betreffend die Anwendung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Interoperabilität des europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes(Veröffentlichung der Titel und der Fundstellen der gemeinschaftlichen Spezifikationen im Sinne dieser Verordnung)  ( 1 )

5

2009/C 196/06

Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

6

2009/C 196/07

Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

7

2009/C 196/08

Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

8

 

V   Bekanntmachungen

 

VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER WETTBEWERBSPOLITIK

 

Kommission

2009/C 196/09

Staatliche Beihilfe — Italien — Staatliche Beihilfe C 25/09 (ex N 673/08 ) — Italienische Steueranreize für die Filmindustrie — Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag ( 1 )

9

 


 

(1)   Text von Bedeutung für den EWR

DE

 


II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Kommission

20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/1


Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags

Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden

(Text von Bedeutung für den EWR)

2009/C 196/01

Datum der Annahme der Entscheidung

17.6.2009

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe

N 449/08

Mitgliedstaat

Italien

Region

Kampanien

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

Interporto campano S.p.A. — Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i container terminal del porto di Napoli e il distretto di Nola.

Rechtsgrundlage

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1609 del 14 settembre 2007 — «Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i terminal conteiner del porto di Napoli ed il distretto di Nola. Concessione di contributi in regime di aiuto». Pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 14 ottobre 2007.

Art der Beihilfe

Einzelbeihilfe

Ziel

Bewilligung einer Startbeihilfe für die Einführung eines neuen schienengestützten kombinierten Verkehrsdienstes zwischen dem Hafen von Neapel und Nola Interport für einen Zeitraum von drei Jahren

Form der Beihilfe

Direktzuschuss

Haushaltsmittel

1 322 000 EUR

Beihilfehöchstintensität

Durchschnittlich 18 % (31 % im ersten Jahr, 23 % im zweiten Jahr und 8 % im dritten Jahr).

Laufzeit

3 Jahre

Wirtschaftssektoren

Kombinierter Verkehr

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Regione Campania Centro Direzionale

Isola C3

80143 Napoli NA

ITALIA

Sonstige Angaben

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der Adresse:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum der Annahme der Entscheidung

25.6.2009

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe

N 219/09

Mitgliedstaat

Italien

Region

Titel (und/oder Name des Begünstigten)

Proroga del regime di aiuto di Stato relativo ad aliquote ridotte dei contributi di previdenza sociale per i marittimi impiegati a bordo di navi che prestano servizi di cabotaggio marittimo

Rechtsgrundlage

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 29, comma 1 decies

Art der Beihilfe

Beihilferegelung

Ziel

Beschäftigung

Form der Beihilfe

Ermäßigung der Sozialabgaben

Haushaltsmittel

20 Mio EUR.

Beihilfehöchstintensität

bis zu 45 %

Laufzeit

1.1.2009—31.12.2009

Wirtschaftssektoren

Seeverkehr

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde

Ministero dei Trasporti

Sonstige Angaben

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der Adresse:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/3


Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache COMP/M.5528 — Mubadala/UTC/JV)

(Text von Bedeutung für den EWR)

2009/C 196/02

Am 13. August 2009 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates entschieden, keine Einwände gegen den obengenannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden beiden EU-Websites veröffentlicht:

Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Hier kann diese Entscheidung anhand der Celex-Nummer 32009M5528 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.


20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/3


Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache COMP/M.5464 — Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe Stephanoise des Eaux)

(Text von Bedeutung für den EWR)

2009/C 196/03

Am 30. Juli 2009 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates entschieden, keine Einwände gegen den obengenannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Französisch verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden beiden EU-Websites veröffentlicht:

Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Hier kann diese Entscheidung anhand der Celex-Nummer 32009M5464 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.


IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Kommission

20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/4


Euro-Wechselkurs (1)

19. August 2009

2009/C 196/04

1 Euro =


 

Währung

Kurs

USD

US-Dollar

1,4112

JPY

Japanischer Yen

132,55

DKK

Dänische Krone

7,4433

GBP

Pfund Sterling

0,86080

SEK

Schwedische Krone

10,2585

CHF

Schweizer Franken

1,5152

ISK

Isländische Krone

 

NOK

Norwegische Krone

8,6700

BGN

Bulgarischer Lew

1,9558

CZK

Tschechische Krone

25,711

EEK

Estnische Krone

15,6466

HUF

Ungarischer Forint

274,41

LTL

Litauischer Litas

3,4528

LVL

Lettischer Lat

0,7003

PLN

Polnischer Zloty

4,1935

RON

Rumänischer Leu

4,2288

TRY

Türkische Lira

2,1285

AUD

Australischer Dollar

1,7239

CAD

Kanadischer Dollar

1,5657

HKD

Hongkong-Dollar

10,9397

NZD

Neuseeländischer Dollar

2,1108

SGD

Singapur-Dollar

2,0494

KRW

Südkoreanischer Won

1 775,37

ZAR

Südafrikanischer Rand

11,4240

CNY

Chinesischer Renminbi Yuan

9,6443

HRK

Kroatische Kuna

7,3185

IDR

Indonesische Rupiah

14 296,39

MYR

Malaysischer Ringgit

5,0048

PHP

Philippinischer Peso

68,442

RUB

Russischer Rubel

45,0560

THB

Thailändischer Baht

48,058

BRL

Brasilianischer Real

2,6237

MXN

Mexikanischer Peso

18,3202

INR

Indische Rupie

68,8600


(1)  Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.


20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/5


Mitteilung der Kommission betreffend die Anwendung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Interoperabilität des europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes (1)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(Veröffentlichung der Titel und der Fundstellen der gemeinschaftlichen Spezifikationen im Sinne dieser Verordnung)

2009/C 196/05

Organisation

Fundstelle

Versionsnummer

Titel der gemeinschaftlichen Spezifikation

Versionsdatum

Eurocontrol (2)

Spec-0112

1.1

Eurocontrol-Spezifikation für die Anwendung des Konzepts der flexiblen Luftraumnutzung (FUA) (3)

10.1.2009


(1)  ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 26.

(2)  Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, Rue de la Fusée 96, 1130 Brussels, BELGIUM, tel. +32 27299011, fax +32 27295190.

(3)  http://www.eurocontrol.int/ses/public/standard_page/fua_spec.html


20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/6


Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

2009/C 196/06

Image

Nationale Seite der von Belgien neu ausgegebenen und für den Umlauf bestimmten 2-Euro-Gedenkmünze

Euro-Umlaufmünzen haben im gesamten Euroraum den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Zur Information der Fachkreise und der breiten Öffentlichkeit veröffentlicht die Kommission alle Gestaltungsmerkmale der neuen Euro-Münzen (1). Gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Februar 2009 (2) ist es den Mitgliedstaaten des Euroraums sowie Ländern, die aufgrund eines Währungsabkommens mit der Gemeinschaft Euro-Umlaufmünzen ausgeben dürfen, unter bestimmten Bedingungen gestattet, für den Umlauf bestimmte Euro-Gedenkmünzen auszugeben. Dabei darf es sich ausschließlich um 2-Euro-Münzen handeln. Die Gedenkmünzen weisen die gleichen technischen Merkmale auf wie die üblichen 2-Euro-Münzen, sind jedoch auf der nationalen Seite mit einem national oder europaweit besonders symbolträchtigen Gedenkmotiv versehen.

Ausgabestaat: Belgien

Anlass: Zweihundertster Geburtstag der Geburt von Louis Braille (1809—1852)

Kurzbeschreibung des Münzmotivs: Auf der Innenseite der Münze ist das Portrait von Louis Braille zwischen seinen Initialen L und B zu sehen. Sie sind in dem von ihm erfundenen Alphabet geschrieben. Über dem Portrait stehen die Worte „LOUIS BRAILLE“, darunter die Abkürzung „BE“ für das Ausgabeland zwischen den Daten 1809 und 2009. Links sind das Münzzeichen und rechts das Zeichen des Graveurs zu erkennen.

Auf dem äußeren Ring der Münze sind die zwölf Sterne der Europaflagge dargestellt.

Prägeauflage: 5 Millionen Stück

Ausgabedatum: September 2009


(1)  Zu den Gestaltungsmerkmalen der nationalen Seiten sämtlicher im Jahr 2002 ausgegebenen Euro-Münzen siehe ABl. C 373 vom 28.12.2001, S. 1—30.

(2)  Siehe Schlussfolgerungen des ECOFIN-Rates vom 10. Februar 2009 und Empfehlung der Kommission vom 19. Dezember 2008 zu gemeinsamen Leitlinien für die nationalen Seiten und die Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen (ABl. L 9 vom 14.1.2009, S. 52—55).


20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/7


Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

2009/C 196/07

Image

Nationale Seite der von der Slowakei neu ausgegebenen und für den Umlauf bestimmten 2-Euro-Gedenkmünze

Euro-Umlaufmünzen haben im gesamten Euroraum den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Zur Information der Fachkreise und der breiten Öffentlichkeit veröffentlicht die Kommission alle Gestaltungsmerkmale der neuen Euro-Münzen (1). Gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Februar 2009 (2) ist es den Mitgliedstaaten des Euroraums sowie Ländern, die aufgrund eines Währungsabkommens mit der Gemeinschaft Euro-Umlaufmünzen ausgeben dürfen, unter bestimmten Bedingungen gestattet, für den Umlauf bestimmte Euro-Gedenkmünzen auszugeben. Dabei darf es sich ausschließlich um 2-Euro-Münzen handeln. Die Gedenkmünzen weisen die gleichen technischen Merkmale auf wie die üblichen 2-Euro-Münzen, sind jedoch auf der nationalen Seite mit einem national oder europaweit besonders symbolträchtigen Gedenkmotiv versehen.

Ausgabestaat: Slowakei

Anlass: 20. Jahrestag des Tags der Freiheit und der Demokratie

Kurzbeschreibung des Münzmotivs: Das Münzinnere zeigt eine stilisierte Glocke, die aus einer Reihe von Schlüsseln gebildet wird. Damit soll an die Kundgebung vom 17. November 1989 erinnert werden, auf der die Bürger mit ihren Schlüsselbunden Lärm machten, was der Anfang der „sanften Revolution“ war. Unter dem Münzmotiv sind rechts das Zeichen des Künstlers und das der slowakischen Münzprägeanstalt (Mincovna Kremnica) zu sehen. Über dem Münzmotiv stehen die Worte „17. NOVEMBER SLOBODA — DEMOKRACIA“ (Freiheit und Demokratie) und die Daten „1989—2009“; darunter die Angabe des Ausgabelandes „SLOVENSKO“.

Auf dem äußeren Ring der Münze sind die zwölf Sterne der Europaflagge dargestellt.

Prägeauflage: 1 Million Stück

Ausgabedatum: November 2009


(1)  Zu den Gestaltungsmerkmalen der nationalen Seiten sämtlicher im Jahr 2002 ausgegebenen Euro-Münzen siehe ABl. C 373 vom 28.12.2001, S. 1—30.

(2)  Siehe Schlussfolgerungen des ECOFIN-Rates vom 10. Februar 2009 und Empfehlung der Kommission vom 19. Dezember 2008 zu gemeinsamen Leitlinien für die nationalen Seiten und die Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen (ABl. L 9 vom 14.1.2009, S. 52—55).


20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/8


Neue nationale Seite von Euro-Umlaufmünzen

2009/C 196/08

Image

Nationale Seite der von der Italienischen Republik neu ausgegebenen und für den Umlauf bestimmten 2-Euro-Gedenkmünze

Euro-Umlaufmünzen haben im gesamten Euroraum den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Zur Information der Fachkreise und der breiten Öffentlichkeit veröffentlicht die Kommission alle Gestaltungsmerkmale der neuen Euro-Münzen (1). Gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Februar 2009 (2) ist es den Mitgliedstaaten des Euroraums sowie Ländern, die aufgrund eines Währungsabkommens mit der Gemeinschaft Euro-Umlaufmünzen ausgeben dürfen, unter bestimmten Bedingungen gestattet, für den Umlauf bestimmte Euro-Gedenkmünzen auszugeben. Dabei darf es sich ausschließlich um 2-Euro-Münzen handeln. Die Gedenkmünzen weisen die gleichen technischen Merkmale auf wie die üblichen 2-Euro-Münzen, sind jedoch auf der nationalen Seite mit einem national oder europaweit besonders symbolträchtigen Gedenkmotiv versehen.

Ausgabestaat: Italienische Republik

Anlass: Zweihundertster Geburtstag der Geburt von Louis Braille (1809—1852)

Kurzbeschreibung des Münzmotivs: Das Münzinnere zeigt eine Hand, die ein offenes Buch in Blindenschrift liest. Über dem Zeigefinger, der auf die vertikale Inschrift „LOUIS BRAILLE 1809—2009“ zeigt, symbolisieren zwei Vögel die Freiheit durch Wissen. Die Angabe des Ausgabelandes „RI“ ist rechts oben zu sehen und das „R“ des Graveurs rechts unten. Unter dem Buch steht der Name Braille in Blindenschrift. Ganz unten sind die Initialen „MCC“ der Künstlerin Maria Carmela Colanéri zu sehen.

Auf dem äußeren Ring der Münze sind die zwölf Sterne der Europaflagge dargestellt.

Prägeauflage: 2 Millionen Stück

Ausgabedatum: September/Oktober 2009


(1)  Zu den Gestaltungsmerkmalen der nationalen Seiten sämtlicher im Jahr 2002 ausgegebenen Euro-Münzen siehe ABl. C 373 vom 28.12.2001, S. 1—30.

(2)  Siehe Schlussfolgerungen des ECOFIN-Rates vom 10. Februar 2009 und Empfehlung der Kommission vom 19. Dezember 2008 zu gemeinsamen Leitlinien für die nationalen Seiten und die Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen (ABl. L 9 vom 14.1.2009, S. 52—55).


V Bekanntmachungen

VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER WETTBEWERBSPOLITIK

Kommission

20.8.2009   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 196/9


STAATLICHE BEIHILFE — ITALIEN

Staatliche Beihilfe C 25/09 (ex N 673/08 ) — Italienische Steueranreize für die Filmindustrie

Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

(Text von Bedeutung für den EWR)

2009/C 196/09

Mit Schreiben vom 22. Juli 2009, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die Kommission Italien ihren Beschluss mitgeteilt, wegen eines Teils der vorerwähnten Beihilferegelung das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Wie im nachfolgenden Schreiben dargelegt, hat die Kommission beschlossen, keine Einwände gegen bestimmte andere Teile der Regelung zu erheben.

Alle Beteiligten können bis zum 31. Oktober zu der Maßnahme, die Gegenstand des von der Kommission eingeleiteten Verfahrens ist, Stellung nehmen. Dieser Konsultationszeitraum entspricht der Fristverlängerung, die Italien aufgrund der Zahl der Beteiligten und der Komplexität des Bereichs gewährt wurde. Stellungnahmen sind an folgende Anschrift zu richten:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence/Directoraat-general Concurrentie

Greffe des aides d'État/Griffie Staatsteun

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961282

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Alle Stellungnahmen werden Italien übermittelt. Beteiligte, die eine Stellungnahme abgeben, können unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass ihre Identität nicht bekannt gegeben wird.

ZUSAMMENFASSUNG

1.   BESCHREIBUNG

Italien hat bei der Kommission ein Paket von Steueranreizen für die Filmindustrie angemeldet, darunter u. a. eine geplante Steuergutschrift in Höhe von 30 % für die Ausrüstung von Kinos mit digitaler Projektionstechnik. Die Kommission hat Zweifel, ob diese Maßnahme erforderlich, angemessen und geeignet ist.

Das Ziel Italiens ist es, Kinos zur Umstellung von 35 mm-Projektoren auf Digitalprojektoren zu ermutigen. Dies würde ihnen eine flexiblere Programmgestaltung ermöglichen und sie könnten dadurch mehr Kulturfilme zeigen. Außerdem könnten sie so weiterhin jene Filme zeigen, von denen angenommen wird, dass sie künftig aufgrund der niedrigeren Kosten des digitalen Vertriebs nur noch in digitaler Form verliehen werden.

Rechtsgrundlage dieser Maßnahme ist Artikel 327 Buchstabe c Absatz 1 des italienischen Gesetzes 244 vom 24. Dezember 2007 (1) (Haushaltsgesetz 2008). Die geplante Steuergutschrift würde durch einen Ministerialerlass eingeführt, der nach Genehmigung durch die Kommission bis zum 31. Dezember 2010 gelten würde.

Die geplante 30 %ige Steuergutschrift für die Kosten der Einführung digitaler Projektionstechnik gilt für Kinobetreiber (2) mit Steuerverbindlichkeiten in Italien, und zwar für Steuerverbindlichkeiten aller Art. Die Förderung würde bei Kinos mit einem bis vier Sälen sowie bei Multiplex-Kinos mit fünf bis zehn Sälen in Städten mit bis zu 50 000 Einwohnern keinen Bedingungen unterliegen. Multiplex-Kinos mit bis zu 24 Sälen wären verpflichtet, in mindestens der Hälfte der Säle Kulturfilme zu zeigen und mindestens die Hälfte der Säle mit digitalen Projektoren auszustatten, um die Förderung zu erhalten.

Das Gesamtbudget für die Maßnahme beträgt 16,8 Mio. EUR. Die Steuergutschrift ist auf 50 000 EUR pro Saal begrenzt.

2.   BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG

Da Italien Steuereinnahmen entgehen würden, wird die Maßnahme aus staatlichen Mitteln finanziert. Die Maßnahme verleiht Kinobetreibern einen wirtschaftlichen Vorteil in Form eines vom Staat gewährten steuerlichen Anreizes, den sie unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten würden. Die Maßnahme ist selektiv, da sie nur Unternehmen begünstigt, die Kinos betreiben. Solche Unternehmen stehen mit anderen Unternehmen im Wettbewerb, die nicht notwendigerweise durch die Maßnahme begünstigt werden. Somit verfälscht die Maßnahme den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen. Da die Kinobetreiber, die Lieferanten von Projektionsausrüstung sowie die Verleiher und Produzenten von digitalen Filmen möglicherweise außerhalb von Italien tätig sind, kann die Maßnahme den innergemeinschaftlichen Handel beeinträchtigen. Die Maßnahme stellt folglich eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar.

Um die Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem EG-Vertrag zu prüfen, muss die Kommission prüfen, ob die Maßnahme erforderlich, angemessen und geeignet ist.

Italien macht geltend, dass das Kinopublikum keinen Unterschied zwischen einer Projektion mit einem 35 mm-Projektor und einem digitalen Projektor feststellen würde. Italien schätzt die Kosten für die Ausrüstung mit digitaler Projektionstechnik auf 100 000 EUR pro Saal und hat Daten übermittelt, wonach es in Italien 3 957 Kinosäle gibt und 91 % der 1 997 Kinos in Italien über einen bis vier Säle verfügen. Italien macht außerdem geltend, dass diese Kinos, insbesondere solche mit nur einem Saal, die 74 % der Kinos in Italien ausmachen, die in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen.

Da die Maßnahme in einer Steuergutschrift besteht und die erforderliche Investition auf 100 000 EUR pro Saal geschätzt wird, wäre es denkbar, dass diese kleineren Kinos keine ausreichenden Steuerverpflichtungen oder kein ausreichendes Kapital haben, um die Maßnahme zu nutzen. Umgekehrt haben größere Multiplex-Kinos, die die Maßnahme wahrscheinlich nutzen können, möglicherweise Zugang zu Fremdfinanzierung, einschließlich Kostenteilungsvereinbarungen mit Verleihern und anderer Geschäftsmodellen.

Italien hat außerdem Daten zum bestehenden italienischen Microcinema-Netz zur Verfügung gestellt, das 67 mit 1,3k-Projektoren ausgestattete Säle umfasst, in denen ein hoher Anteil von Kulturfilmen gezeigt wird. Einige kleinere Multiplex-Kinos haben die Kosten für die digitale Umstellung bereits aus Eigenmitteln finanziert.

Demzufolge hat die Kommission Bedenken, dass:

der Höchstbetrag der förderfähigen Kosten für die Ausrüstung mit digitaler Projektionstechnik (166 667 EUR) angesichts der geschätzten durchschnittlichen Installationskosten von 100 000 EUR pro Saal nicht angemessen sein könnte,

die geschätzten durchschnittlichen Installationskosten in Höhe von 100 000 EUR pro Saal keine für alle italienischen Kinosäle angemessene Schätzung der für die Ausrüstung mit digitaler Projektionstechnik notwendigen Kosten sein könnten,

die geschätzten durchschnittlichen Installationskosten von 100 000 EUR pro Saal nach Abzug der Steuergutschrift von 30 % nicht für alle italienischen Kinos eine finanziell tragbare Investition sein könnten,

durch die geplante Maßnahme Beihilfen an Unternehmen vergeben werden könnten, die entweder die erforderliche Investition vollständig ohne staatliche Beihilfe getätigt hätten oder in der Lage gewesen wären, digitale Projektionsausrüstung durch alternative Finanzierungsformen oder Unternehmensmodelle zu erstehen,

Italien möglicherweise nicht in der Lage wäre sicherzustellen, dass Kinobetreiber, die durch die Maßnahme begünstigt werden, wirklich die durch die digitale Technik ermöglichte flexiblere Programmgestaltung einführen und den italienischen Kinobesuchern eine breitere Auswahl an Kulturfilmen bieten würden,

die geplante Maßnahme nicht auf die kleineren Kinos in Italien ausgerichtet ist, denen die Schließung droht, wenn die Filmverleiher von analogen auf digitale Filmkopien umstellen,

die geplante einmalige Investition keine nachhaltige und einheitliche Lösung für die digitale Umstellung aller italienischen Kinos bietet,

Kinobetreiber veranlasst werden könnten, vorzugsweise in einen bestimmten digitalen Standard zu investieren,

die Kinobetreiber nicht als Bedingung für die Förderung gewährleisten müssen, dass Filme in allen offenen digitalen Formaten, für die die geförderte Ausrüstung ausgelegt ist, projiziert werden können,

die geplante Beihilfe die Kosten für die digitale Projektionsausrüstung für Kinos künstlich erhöhen könnte,

die geplante Beihilfe die Schließung der weniger rentablen Kinos beschleunigen könnte und

die durch die geplante Maßnahme bedingte Wettbewerbsverfälschung sowie die potenzielle Auswirkung auf den innergemeinschaftlichen Handel nicht durch die gesellschaftlichen und kulturellen Vorteile der Regelung ausgeglichen würde.

Angesichts der Zahl der Beteiligten und der Komplexität des Bereichs digitales Kino werden die Beteiligten aufgefordert, ihre Stellungnahmen zu diesen Bedenken, wie von Italien beantragt, bis zum 31. Oktober 2009 zu übermitteln.

WORTLAUT DES SCHREIBENS

„1.   COMPENDIO

1)

Sono lieto d'informarvi che la Commissione europea ha deciso di autorizzare fino al 31 dicembre 2010 l'aiuto di Stato dell'Italia consistente in incentivi fiscali per gli investimenti e per la distribuzione nel settore cinematografico. Quest'autorizzazione è subordinata al seguente impegno da parte delle autorità italiane:

le autorità italiane apporteranno ogni modifica eventualmente necessaria dopo la scadere della validità degli attuali criteri relativi agli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione della Commissione sul settore cinematografico (3).

2)

Al tempo stesso, la Commissione ha qualche dubbio riguardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del credito d'imposta proposto per gli investimenti nella proiezione digitale e ha deciso quindi d'iniziare il procedimento formale di esame riguardo a tale misura.

3)

La presente decisione integra l'autorizzazione, del dicembre 2008 (4), della prima parte dell'ampio pacchetto d'incentivi fiscali previsti dall'Italia a favore del settore cinematografico. Gli elementi già autorizzati non sono inclusi nel regime notificato e quindi non vengono esaminati nella presente decisione.

2.   PROCEDIMENTO

4)

Il 30 dicembre 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea il regime da esse proposto. Il 19 febbraio 2009 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno inviato il 2 aprile 2009. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha sollecitato altre informazioni, che le autorità italiane hanno trasmesso il 23 giugno 2009.

3.   DESCRIZIONE

5)

Il regime notificato comprende varie misure fiscali a favore di diverse attività relative al settore cinematografico:

a)

credito d'imposta a favore d'imprese esterne al settore cinematografico che investono nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,

b)

detassazione degli utili reinvestiti in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” da imprese esterne al settore cinematografico,

c)

credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e di esercizio (5) che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale,

d)

credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,

e)

detassazione degli utili reinvestiti da imprese di distribuzione nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,

f)

credito d'imposta a favore d'imprese di esercizio che installano impianti di proiezione digitale.

6)

Questo pacchetto d'incentivi fiscali mira, secondo le autorità italiane, a stimolare dinamiche di mercato intese a sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” in un contesto favorevole alla concorrenza e a promuovere tali film in Italia e in Europa. Per definire i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse culturale si applicano i medesimi criteri nazionali verificabili esaminati dalla Commissione nella decisione del dicembre 2008 recante autorizzazione degli incentivi fiscali alla produzione di film italiani.

7)

Le autorità italiane ritengono che gli incentivi a) e b) contribuiranno a rendere più indipendenti dalle reti televisive i piccoli produttori, attirando investitori privati esterni al settore cinematografico. Lo scopo è affrancare i produttori dalle esigenze commerciali di tali reti e consentire loro d'incentrarsi sulla qualità e sulla natura culturale dei film.

8)

Le autorità italiane ritengono che gli incentivi c)-f) contribuiranno a sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità italiana”, ai fini della loro promozione e proiezione nelle sale cinematografiche, anche quando si tratta di film non prodotti da grandi società internazionali o nazionali. Lo scopo di questi incentivi è stimolare la creazione di una “rete/partenariato di progetto” tra produttori, distributori ed esercenti.

9)

Le autorità italiane hanno presentato dati intesi a comprovare la necessità di questo tipo d'intervento. La quota di mercato dei film a carattere culturale “di nazionalità italiana” indipendenti è bassa (11 %-15 % nel 2005-2007), quella dei film di particolare interesse culturale molto bassa (2 %-6 % nel 2005-2007).

10)

Secondo le autorità italiane, negli ultimi anni le distorsioni sul mercato cinematografico italiano sono divenute una crescente minaccia per l'identità culturale del cinema italiano, soffocandone l'impeto creativo, impoverendone la capacità produttiva e limitandone la diffusione all'interno dell'Italia e in Europa. L'estrema frammentazione del settore cinematografico italiano — caratterizzato da piccole imprese dotate di capitale esiguo, molte delle quali scompaiono in tempi brevi — alla quale si aggiunge la forte presenza delle grandi società USA sul mercato della distribuzione e da qualche anno anche della produzione, ha portato alla massiccia presenza di film commerciali prevalentemente americani, realizzati con ingenti mezzi.

11)

Nel corso degli anni in Italia si è sempre più configurato un mercato cinematografico incapace di sostenere prodotti a matrice culturale, che hanno scarso richiamo per il pubblico e richiedono crescenti costi di produzione. Secondo le autorità italiane, sul mercato italiano sta delineandosi una posizione pressoché dominante di poche grandi realtà societarie orientate al prodotto cinematografico commerciale.

12)

Le basi giuridiche del regime sono le seguenti:

Legge 24.12.2007, n. 244 (6) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con specifico riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 325 — comma 327, lettere b) e c) — comma 338 (limitatamente a imprese di distribuzione cinematografica). Nota: il comma 325 e il comma 327, lettere b), e), c) dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, abrogati dall'articolo 5, comma 9, lett. a) del decreto-legge 27.5.2008, n. 93, sono stati ripristinati dall'articolo 63, comma 13-ter del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133, Disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione Ministero beni e attività culturali — Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, commi 333 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle.

13)

La Commissione osserva che il testo della legge finanziaria 244/2007 menziona in realtà soltanto i criteri di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, mentre i decreti presidenziali o ministeriali (subdecreti) impongono altre condizioni, in particolare per quanto riguarda i criteri culturali. Le autorità italiane hanno fatto notare che, secondo quanto era già previsto nella legge italiana n. 100 del 1926 e successivamente dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, relativo all'emanazione di regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di legge, è consentita l'emanazione di decreti presidenziali o ministeriali. Tali decreti sono l'espressione della potestà regolamentare attribuita al governo e sono in subordine rispetto alle disposizioni della legge primaria alla quale essi si riferiscono, completando i regolamenti. Secondo le autorità italiane tali decreti in realtà disciplinano in astratto tipi di relazioni giuridiche, regolamentando con norme generali e astratte l'attuazione e l'integrazione delle leggi primarie, parimenti innovative rispetto al sistema giuridico vigente.

14)

Le autorità italiane ritengono che i criteri culturali enunciati nei subdecreti relativi al regime in vigore debbano essere interpretati non come una disposizione supplementare rispetto a quanto già previsto agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, ma piuttosto come una precisazione delle condizioni enunciate nella legge primaria, ai fini della sua attuazione concreta. I criteri e condizioni enunciati nei subdecreti formano quindi parte integrante del regime e sono vincolanti per i potenziali beneficiari.

15)

Il bilancio del regime è stimato a 48 milioni di EUR nel 2009 e 50,5 milioni di EUR nel 2010: in totale ammonta quindi a 98,5 milioni di EUR.

16)

Questo bilancio generale è ripartito come segue tra le varie misure del regime:

 

Credito d'imposta/detassazione (milioni di EUR)

Credito d'imposta a favore d'imprese esterne al settore cinematografico

36

Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione/di esercizio che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale

4,4

Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film di particolare interesse culturale

15

Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione che distribuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”

7,4

Credito d'imposta a favore d'imprese di esercizio che installano impianti di proiezione digitale

16,8

Detassazione per imprese esterne al settore cinematografico e per imprese di distribuzione

18,9

3.1.   Meccanismo

17)

Le misure fiscali si applicano ad imprese che siano soggetti passivi d'imposta in Italia. I crediti sono disponibili per tutti i tipi d'imposta. Le detassazioni riducono l'importo imponibile delle imprese ammissibili che procedono ai pertinenti investimenti.

18)

Ai fini di tali misure, i cittadini SEE sono equiparati ai cittadini italiani. Analogamente, tutti i film italiani o stranieri che, in base ad accordi di coproduzione, hanno le caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana possono essere considerati film “di nazionalità italiana” ai fini delle misure in oggetto, se le rispettive imprese di produzione lo desiderano.

3.1.1.   Incentivi fiscali in campo cinematografico per imprese esterne a tale settore

19)

Per le imprese esterne al settore cinematografico che investono in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la seguente detassazione:

 

Credito d'imposta/detassazione disponibili

Massimali annuali del credito d'imposta/detassazione per ogni beneficiario

Credito d'imposta

Il 40 % dell'importo investito nella produzione di tali film

1 milione di EUR

Detassazione

Il 30 % degli utili dichiarati reinvestiti nella produzione e distribuzione di tali film

20)

Gli investimenti ammissibili sono limitati al 49 % del bilancio di produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati. L'80 % degli aiuti deve essere speso in Italia.

21)

L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari al [40 % × 49 % =] 19,6 % del bilancio di produzione.

3.1.2   Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e di esercizio che investono in film specialistici

22)

Per le imprese di distribuzione e di esercizio che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale sono disponibili i seguenti crediti d'imposta:

 

Credito d'imposta disponibile

Massimale annuale del credito d'imposta per ogni beneficiario

Credito d'imposta

Il 20 % dell'importo investito nella produzione di tali film

1 milione di EUR

Credito d'imposta (soltanto per le imprese di distribuzione)

Il 15 % dell'importo investito nella distribuzione di tali film

1,5 milioni di EUR

23)

L'investimento ammissibile è limitato al 49 % del bilancio per la produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati. L'80 % dell'aiuto deve essere speso in Italia.

24)

L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari al [20 % × 49 % =] 9,8 % del bilancio di produzione.

3.1.3.   Incentivi fiscali per le imprese che distribuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”

25)

Per le imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la seguente detassazione:

 

Credito d'imposta/detassazione disponibili

Massimale annuale del credito d'imposta per ogni beneficiario

Credito d'imposta

Il 10 % dell'importo investito nella distribuzione di tali film

2 milioni di EUR

Detassazione

Il 100 % degli utili dichiarati reinvestiti nella produzione e distribuzione di tali film

-

26)

Ai fini del credito d'imposta e della detassazione non vi sono limiti per gli investimenti ammissibili. L'intensità massima dell'aiuto è quindi del 10 % per il credito d'imposta e del 27,5 % (l'aliquota dell'imposta sulle società applicata in Italia) per la detassazione.

3.1.4.   Credito d'imposta a favore del cinema digitale

27)

Per le imprese di esercizio che investono nell'installazione d'impianti di proiezione digitale è disponibile il seguente credito d'imposta:

 

Credito d'imposta disponibile

Massimale annuale del credito d'imposta

Credito d'imposta

Il 30 % dell'importo investito per l'installazione di tali impianti

50 000 EUR per ogni schermo

28)

Il regime notificato offre un credito d'imposta del 30 % per il costo dell'installazione d'impianti di proiezione digitale in tutti e 3 957 gli schermi attivi in Italia. Tale sussidio non sarà soggetto a condizioni per i cinema aventi da uno a quattro schermi e per i cinema multisala aventi da cinque a dieci schermi, siti in comuni con 50 000 abitanti al massimo. Per gli altri cinema multisala aventi fino a 24 schermi, l'aiuto sarà condizionato dall'obbligo di proiettare per il 50 % film a carattere culturale e di convertire almeno il 50 % degli schermi alla proiezione digitale.

3.2.   Intensità massima cumulativa degli aiuti

29)

L'intensità massima cumulativa degli aiuti disponibili nell'ambito del regime è del 50 %, tranne nei casi di film difficili o con risorse finanziarie modeste.

30)

Le autorità italiane hanno definito come difficili il primo e il secondo lungometraggio di un particolare regista, i documentari, i cortometraggi e i film a carattere culturale che hanno raggiunto un punteggio minimo di 70 su 100 nel test di accertamento del carattere culturale per i film di particolare interesse culturale e che, secondo la Commissione per la cinematografia, hanno gravi problemi per accedere al finanziamento e per raggiungere un vasto pubblico.

31)

Le autorità italiane hanno definito come film con risorse finanziarie modeste quelli il cui bilancio non supera l'importo di 1,5 milioni di EUR.

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Sussistenza dell'aiuto

32)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

33)

Impiego di risorse statali: la fonte di finanziamento sono gli incentivi fiscali offerti dallo Stato italiano. Quindi, dato che lo Stato italiano non percepirebbe determinati introiti fiscali, il regime comporta l'impiego di risorse statali.

34)

Vantaggio economico per un'impresa: nell'ambito del regime, le imprese che investono nella produzione, distribuzione e/o proiezione di film beneficiano di un vantaggio finanziario in forma d'incentivi fiscali concessi dallo Stato. Tali imprese non fruirebbero di un simile vantaggio alle normali condizioni del mercato e, senza il finanziamento statale, dovrebbero sostenere integralmente i costi delle loro attività. Il regime conferisce dunque ai beneficiari un vantaggio economico.

35)

Distorsione della concorrenza e carattere selettivo: il regime ha carattere selettivo, perché ne beneficiano soltanto le imprese che investono in attività di produzione, distribuzione e/o proiezione di film. I beneficiari sono in concorrenza con altre imprese che non fruiscono necessariamente di tale regime. Di conseguenza, il regime falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

36)

Effetti sugli scambi tra gli Stati membri: in considerazione degli scambi internazionali di film, in particolare di lungometraggi, la Commissione ritiene che il vantaggio selettivo concesso dal regime in oggetto a imprese che investono nella produzione, distribuzione e proiezione di film possa incidere sugli scambi intracomunitari.

37)

Di conseguenza, il regime in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE.

4.2.   Compatibilità

38)

I criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico (7) prevedono regole speciali per valutare gli aiuti a favore della produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Oltre all'applicazione del principio delle “legalità generale”, tali criteri richiedono che:

l'aiuto riguardi un prodotto culturale, valutato in base a criteri nazionali verificabili,

il produttore sia libero di spendere almeno il 20 % del bilancio del film in altri Stati membri,

l'intensità degli aiuti non superi il 50 %, tranne per i film difficili e con risorse finanziarie modeste,

il regime non eroghi aiuti supplementari a favore di specifiche attività cinematografiche.

39)

Sono questi, dunque, i criteri che si applicano alle misure previste nel regime notificato riguardante gli investimenti nella produzione di film. Tuttavia, non è possibile valutare in base a tali criteri i sussidi a favore rispettivamente della distribuzione di film e del cinema digitale. Di conseguenza, la necessità e proporzionalità di queste misure devono essere valutate a parte.

4.2.1.   Il principio della legalità generale

40)

La Commissione deve accertare che il regime non comprenda clausole contrarie alle disposizioni del trattato relative a settori diversi dagli aiuti di Stato.

41)

La natura fiscale del dispositivo comporta la necessità che i beneficiari, per beneficiare della detassazione, dispongano di un reddito imponibile in Italia. La condizione di essere soggetto passivo in un sistema tributario nazionale è una caratteristica comune degli incentivi fiscali. Tuttavia, il regime in oggetto non limita i crediti d'imposta e le detassazioni alle spese sostenute in Italia. Di conseguenza, il regime non comprende un incentivo supplementare a territorializzare la spesa.

42)

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, il regime notificato non pone particolari problemi a tale riguardo. Le condizioni territoriali relative alle spese per la produzione di film sono trattate più oltre nel presente testo, sulla scorta della comunicazione sul settore cinematografico.

4.2.2.   Incentivi fiscali per la produzione di film a favore d'imprese esterne al settore cinematografico

43)

Il credito d'imposta e la detassazione a favore d'imprese esterne al settore cinematografico sono disponibili soltanto per investimenti nella produzione e nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. Scopo dell'aiuto è stimolare investimenti esterni nella produzione di film a carattere culturale.

44)

Tale sussidio alla produzione di film può quindi essere valutato in base ai criteri enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico. Dato che per le imprese esterne al settore cinematografico è disponibile un credito d'imposta fino al massimale del 40 % (rispetto al credito d'imposta del 15 % già autorizzato dalla Commissione a favore delle imprese di produzione cinematografica), la Commissione deve anche esaminare l'incidenza di tale misura sui beneficiari diretti del credito d'imposta.

45)

Nella sua decisione di autorizzare gli incentivi fiscali per la produzione di film italiani, la Commissione ha già esaminato i criteri di valutazione del carattere culturale applicati dalle autorità italiane per definire i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse culturale. Poiché alle misure in oggetto si applicano i medesimi criteri, gli aiuti sono previsti a favore di prodotti culturali, definiti mediante criteri nazionali verificabili.

46)

Una delle condizioni del credito d'imposta è che l' 80 % degli investimenti sia speso in Italia. Dato che il massimale degli investimenti massimi è del 49 % del bilancio di produzione di un film, questa condizione territoriale riguarda come massimo il 39,2 % del bilancio di produzione. Per la detassazione non vi sono condizioni territoriali: il produttore è quindi libero di spendere in altri Stati membri ben più del 20 % del bilancio del film, senza riduzione dell'aiuto disponibile nell'ambito delle misure in oggetto.

47)

L'intensità massima cumulativa degli aiuti a favore della produzione cinematografica resta del 50 %. Gli aiuti non sono destinati ad attività specifiche di produzione cinematografica. Risultano dunque soddisfatti tutti i criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico.

48)

Dato che tali misure hanno lo scopo di attrarre dal'esterno del settore cinematografico investimenti nella produzione e nella distribuzione di film che soddisfino a specifici criteri culturali, quest'obiettivo risponde all'articolo 151 del trattato CE, secondo il quale “la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”.

49)

Secondo le autorità italiane, il mercato cinematografico italiano è caratterizzato dalla cronica incapacità di attrarre fondi privati dall'esterno del settore, in forma di prestiti o di capitale di rischio, il che comporta che i produttori indipendenti dipendono pesantemente dal finanziamento di grandi produttori o di società televisive. Come risultato, la concentrazione delle quote di mercato va accentuandosi e i produttori indipendenti hanno difficoltà a soddisfare il restante fabbisogno dei loro bilanci di produzione.

50)

La Commissione condivide la convinzione delle autorità italiane secondo cui, in generale, un sistema di aiuti di Stato può esser ritenuto virtuoso se stimola la concorrenza e se è considerato transitorio e atto a creare dinamiche di mercato che possano perdurare nel tempo anche dopo che l'aiuto non venga più erogato. Secondo le autorità italiane, queste misure si prefiggono l'obiettivo d'introdurre una forma di sussidio atta a stabilire e consolidare i rapporti tra investitori privati e operatori cinematografici, allo scopo ultimo di offrire alle imprese, per il finanziamento, alternative diverse dal finanziamento pubblico e dalle risorse dei grandi gruppi del settore audiovisivo.

51)

Per creare un simile stimolo, le autorità italiane ritengono necessario prevedere un credito d'imposta superiore a quello disponibile per le imprese di produzione cinematografica, sebbene con un limite inferiore d'investimenti ammissibili. La ratio di questa opzione è basata su due motivi economici specifici:

l'asimmetria informativa tra le imprese interne del settore cinematografico, in particolare le imprese di produzione, e le imprese esterne al settore, che hanno minore conoscenza del mercato cinematografico, dei processi di produzione e di distribuzione e dei rischi correlati,

l'esigenza di evitare il pericoloso concentrarsi del rischio del credito su un singolo investitore.

52)

Le autorità italiane osservano che questi fattori economici determinanti caratterizzano tutti gli investimenti nella produzione cinematografica ma sono ancora più pertinenti ai film a carattere culturale, specialmente tenendo conto del rapporto tra rischio e remunerazione, che è ovviamente inferiore per tali film rispetto ai film più commerciali.

53)

Le autorità italiane ritengono dunque che la lacuna nell'informazione esponga a rischi maggiori un investitore esterno al settore cinematografico. Rispetto a un'impresa di produzione cinematografica, un simile investitore può influire in misura minore sul processo di produzione nell'intento di limitare tali rischi. Il che giustifica il maggior premio di rischio messo a disposizione degli investitori esterni al settore cinematografico che investono nella produzione di film e spiega anche perché gli investimenti ammissibili sono limitati a un milione di euro all'anno per ogni impresa.

54)

Le autorità italiane ritengono che il combinarsi di un elevato credito d'imposta e di un basso massimale annuo per gli investimenti faciliti gli investimenti privati nella produzione di film a carattere culturale, assicurando un adeguato rapporto tra rischio e remunerazione e al tempo stesso limitando l'esposizione al rischio per i singoli investitori.

55)

Le autorità italiane hanno presentato un'analisi economica basata sui dati relativi ai film a carattere culturale e ai film a carattere più commerciale usciti in Italia nel periodo 2005-2007, per dimostrare che la percentuale del 40 % costituisce la differenza tra la minore remunerazione per i film a carattere culturale rispetto ai film a carattere più commerciale. Il che spiega perché si è stabilito il tasso del 40 % per il credito d'imposta disponibile per gli investimenti in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” effettuati da investitori esterni al settore cinematografico.

56)

Il tasso del 20 % scelto dalle autorità italiane per il credito d'imposta disponibile per le imprese di distribuzione e per le imprese di esercizio che investono in film di particolare interesse culturale è pari alla metà del tasso del 40 %. Le autorità italiane spiegano che questo minore livello del credito d'imposta è dovuto alla minore esposizione delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio all'asimmetria informativa, data l'essenza delle loro attività.

57)

Le autorità italiane osservano che questo meccanismo è una novità tra gli Stati membri dell'UE e che il tasso del 40 % è stabilito a titolo sperimentale. Le autorità italiane seguiranno da vicino gli effetti microeconomici e macroeconomici della misura durante il periodo della sua applicazione e se necessario la modificheranno, nella legge finanziaria per il 2011, per correggere potenziali distorsioni della concorrenza che possano palesarsi.

58)

Le autorità italiane si sono anche impegnate a introdurre, nei decreti per l'applicazione delle misure, un meccanismo inteso a evitare possibili loro “abusi”, quali considerare come un investimento ammissibile un accordo commerciale tra un investitore esterno al settore cinematografico e un'impresa di produzione cinematografica. Il dispositivo consiste nell'imporre, come condizione per concedere il credito d'imposta a un investitore esterno (non del settore manifatturiero) il quale fornisca anche merci destinate a quel film, una soglia minima d'investimenti pari al 10 % del bilancio di produzione (soglia ridotta al 5 % nel caso di film difficili o con risorse modeste). Per accertare il rispetto di tale soglia, saranno imposti agli investitori e ai produttori meccanismi di separazione contabile tra un investimento nella produzione di un film e un accordo commerciale (8).

59)

La Commissione ritiene quindi che il credito d'imposta e la detassazione per le imprese esterne al settore cinematografico che investono nella produzione cinematografica siano necessari e proporzionati all'obiettivo culturale delle misure in oggetto e compatibili con il trattato CE in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

60)

La detassazione a favore delle imprese esterne al settore cinematografico che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” è esaminata al punto 0 insieme con gli incentivi fiscali per le imprese di distribuzione che distribuiscono tali film.

4.2.3.   Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e d'imprese di esercizio che investono in film specialistici

61)

Il credito d'imposta del 20 % a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio è disponibile soltanto per investimenti nella produzione di film di particolare interesse culturale. La detassazione a favore delle imprese di distribuzione è disponibile soltanto per gli utili reinvestiti nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. Tali misure hanno lo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio nella produzione di simili film.

62)

Per i medesimi motivi indicati al punto 0, il credito d'imposta del 20 % disponibile per le imprese di distribuzione e le imprese di esercizio che investono nella produzione di film specialistici è compatibile con il trattato CE in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

63)

La detassazione a favore delle imprese di distribuzione che reinvestono gli utili nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” si applica alle medesime condizioni della detassazione, già autorizzata dalla Commissione, per le imprese di produzione che reinvestono gli utili in tali film. Di conseguenza, secondo le conclusioni di tale decisione, la Commissione ritiene che la detassazione a favore delle imprese di distribuzione che investono nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” è compatibile con il mercato comune in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) CE, poiché soddisfa alle condizioni prescritte dalla Commissione nella comunicazione sul settore cinematografico.

4.2.4.   Incentivi fiscali a favore della distribuzione di film

64)

Nell'ambito del regime, le autorità italiane hanno notificato quattro incentivi fiscali per la distribuzione di film: il credito d'imposta del 10 % a favore delle imprese di distribuzione che distibuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”; il credito d'imposta del 15 % a favore delle imprese di distribuzione che distribuiscono film di particolare interesse culturale; la detassazione del 30 % a favore delle imprese esterne al settore cinematografico che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”; la detassazione per le imprese di distribuzione e le imprese di produzione che reinvestono gli utili nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”.

65)

Queste misure hanno lo scopo di stimolare la distribuzione di tali film. Di conseguenza, il loro obiettivo risponde all'articolo 151 del trattato CE (9).

66)

Come già si è detto (10), le autorità italiane hanno presentato dati che confermano la quota di mercato notevolmente esigua dei film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e la quota di mercato molto esigua dei film di particolare interesse culturale. Questi dati ribadiscono la necessità dell'aiuto di Stato come sussidio alla distribuzione di tali film.

67)

La Commissione osserva inoltre che l'esigenza di sostenere la distribuzione di film europei è stata riconosciuta nella relazione del 1994 del Think Tank della Commissione riguardante la politica audiovisiva nell'UE (11). La scarsa circolazione dei film europei è stata riconosciuta anche nella relazione del 2005 del Think Tank di Copenaghen riguardante i film europei e la politica nel settore cinematografico (12).

68)

Nel maggio 2009, nella relazione Focus 2009 l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (13) ha indicato che la produzione cinematografica europea ha raggiunto la cifra record di 1.145 film nel 2008, anche se la quota media di mercato dei film europei era del 28,4 %. Nella medesima relazione è indicato che i film italiani hanno attirato soltanto il 3,6 % degli spettatori in tutta l'UE.

69)

I differenti livelli del credito d'imposta disponibili per le imprese di distribuzione riflettono la differenza tra le quote di mercato (e quindi tra i rischi finanziari) relative alla distribuzione di questi tipi di film all'interno dell'Italia. Le autorità italiane ritengono che il 10 % e il 15 % siano livelli d'incentivo supplementare adeguati per incoraggiare le imprese di distribuzione a distribuire tali film piuttosto che film alternativi più commerciali.

70)

La Commissione ritiene quindi che il sussidio alla distribuzione previsto nel regime in oggetto sia necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito e non falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

4.2.5.   Credito d'imposta a favore del cinema digitale

71)

Nella sua Comunicazione di 28 gennaio 2009, recante proroga della validità dei criteri di valutazione degli aiuti di Stato da applicare ai regimi di sussidio alla produzione cinematografica, la Commissione ha indicato di non aver ancora definito una politica relativa al sussidio statale a favore della proiezione digitale. Dato che l'incentivo fiscale previsto dall'Italia a favore della proiezione digitale è il primo regime di questo tipo offerto principalmente a imprese di esercizio che realizzano buoni risultati commerciali, non vi è nessun esplicito precedente sul quale la Commissione possa basarsi per valutare tale regime. In una visuale più ampia, la questione del sussidio statale a favore della proiezione digitale è molto complessa e richiede potenzialmente un ingente intervento statale, riguardo al quale non vi è stata finora nessuna consultazione pubblica al livello dell'UE.

72)

In passato la Commissione ha esaminato misure di sussidio all'installazione d'impianti di proiezione digitale a specifiche condizioni:

UK Digital Screen Network (14) (rete di schermi digitali nel Regno Unito): ai cinema beneficiari dell'aiuto era chiesto di presentare un'ampia percentuale di film specialistici utilizzando gli impianti di proiezione digitale in essi installati. Nella sua decisione su questo caso la Commissione ha applicato la deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE, in quanto tale condizione assicurava che l'aiuto promovesse lo scambio e la distribuzione di beni culturali senza incidere sugli scambi commerciali e sulla concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

Sussidio finlandese a favore del cinema digitale (15): le autorità finlandesi hanno applicato le regole de minimis al sussidio accordato ai cinema siti in piccole località. I monosala e i multisala facenti parte di una più vasta catena, siti in comuni di medie dimensioni, erano esclusi dall'aiuto tranne in un numero limitati di circostanze economiche. Erano esclusi dall'aiuto anche i multisala e monosala della zona di Helsinki facenti parte di una più vasta catena. I cinema d'essai e i cinema aventi da uno a tre schermi erano ammissibili al sussidio indipendentemente da dove erano siti. Poiché lo scopo del sussidio era contribuire a finanziare attività correlate ad attività tecniche nel settore audiovisivo, nella sua decisione su questo caso la Commissione ha applicato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

73)

Di conseguenza, la Commissione dovrebbe valutare la compatibilità dei crediti d'imposta accordati in Italia a favore del cinema digitale ai termini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE oppure in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Entrambe tali disposizioni prevedono che la Commissione esamini la necessità, proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto.

Necessità

74)

Le autorità italiane hanno osservato che gli spettatori non sono in grado di accorgersi che la proiezione digitale costituisce un notevole miglioramento qualitativo rispetto alla proiezione mediante le attuali attrezzature da 35 mm. Quest'osservazione mirava a sostenere che la digitalizzazione non porterebbe a maggiori incassi, ma essa suscita anche l'interrogativo riguardo alla necessità di un sussidio a favore della proiezione digitale.

75)

In base a precedenti notifiche di altri Stati membri, la Commissione ha anche appreso che la programmazione flessibile consentita dalla proiezione digitale potrebbe migliorare di molto la scelta di film per gli spettatori e quindi gli incassi dei cinema. Di conseguenza, è nell'interesse generale installare impianti di proiezione digitale e, quando la massa critica di cinema si sarà convertita alla proiezione digitale, le normali forze del mercato implicheranno che i film siano distribuiti soltanto in formato digitale. Infatti la distribuzione digitale è meno costosa per le imprese di distribuzione (secondo le autorità italiane, per ogni schermo il costo è di 150 EUR per ogni copia digitale, più i costi di trasmissione, invece di 1 000 EUR per le copie in 35 mm).

76)

Alla Commissione consta peraltro che il ritmo della conversione digitale dei cinema in tutta l'UE sia bassissimo, a causa tra l'altro dei costi elevati degli impianti di proiezione digitale. Le autorità italiane hanno indicato che l'installazione d'impianti di proiezione digitale costerebbe per ogni schermo 100 000 EUR nella versione 2K DCI (16), che potrebbe servire anche per la proiezioni di film digitali 3D.

77)

Tuttavia, il massimale del credito d'imposta per la conversione digitale, che è di 50 000 EUR per ogni schermo, corrisponde al costo massimale ammissibile dell'installazione per ogni schermo, pari a [50 000 EUR ÷ 30 % =] 166 667 EUR per ogni schermo, dato il credito d'imposta disponibile del 30 %. Di conseguenza, la Commissione dubita che il massimale del credito d'imposta debba essere così elevato.

78)

Perfino un importo di soli 100 000 EUR implicherebbe investimenti per il totale di [3 957 × 100 000 EUR =] 395,7 milioni di EUR. Estrapolando questa somma ai 33 000 schermi cinematografici attivi in tutta l'UE ne risulterebbe che per la conversione digitale integrale sarebbe necessario un investimento, per tutta l'UE, di 3,3 miliardi di EUR. Nell'attuale contingenza economica, la Commissione dubita che un simile livello d'investimenti, provenienti da fonti pubbliche o private, possa essere disponibile per la totalità degli schermi cinematografici in tutti gli Stati membri dell'UE.

79)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, gli impianti di proiezione digitale che si dovrebbero installare comprendono, sostanzialmente, un proiettore digitale, il supporto informatico e i cavi. La componente più costosa di simili impianti sembra il proiettore digitale. Quindi, anche ammesso che in Italia sia necessario il sussidio statale al cinema digitale, la Commissione deve valutare se 100 000 EUR per ogni schermo sia una stima equa dei costi necessari per passare alla proiezione digitale.

80)

Alla Commissione consta (17) inoltre che l'installazione di un impianto di proiezione digitale consente ai cinema di proiettare non soltanto film digitali ma anche altri tipi di contenuti digitali, quali opere liriche e teatrali dal vivo, partite di calcio, giochi di massa e annunci pubblicitari digitali. Le imprese di distribuzione che forniscono anche simili “contenuti digitali alternativi” non sembrano necessitare d'impianti di proiezione digitale rispondenti alle specifiche DCI (18).

81)

Le autorità italiane hanno indicato dati relativi alla proiezione digitale 1.3K sui 67 schermi del circuito Microcinema, che tra l'aprile 2007 e il novembre 2008 hanno presentato 75 film e 18 opere. Il 71 % dei film proiettati erano italiani o europei. A titolo di raffronto, nessuna delle 46 produzioni digitali 2K distribuite tra il 2007 e il 2008 erano italiane (19). Soltanto quattro delle produzioni digitali 2K avevano una versione 3D.

82)

In base a questi dati, sembra che un impianto di proiezione 2K rispondente alle specifiche DCI non sia necessario per i film a carattere culturale italiani o europei. Inoltre la Commissione osserva che la maggior parte dei film, in particolare quelli italiani ed europei, non sono stati distribuiti con la versione 3D.

83)

Anche nell'ipotesi che il supporto informatico possa costare circa 5 000 EUR secondo le attuali offerte commerciali (20), un impianto dotato di un proiettore digitale 2K di alta qualità a 3 chip, adatto per impiego intensivo, costerebbe oggi 30 000 EUR o meno. Un impianto 1.3K equivalente sarebbe presumibilmente molto meno costoso e potrebbe forse essere finanziato secondo un modello commerciale.

84)

Di conseguenza, rammentando che il pacchetto di misure notificato dalle autorità italiane ha lo scopo di stimolare la distribuzione e la proiezione di film italiani/europei, la Commissione dubita che 100 000 EUR per ogni schermo sia un'equa stima dei costi necessari per installare un impianto di proiezione digitale. Il che pone quindi in dubbio la necessità del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale.

Proporzionalità

85)

A sostegno della loro affermazione secondo cui l'aiuto è proporzionato alle caratteristiche specifiche del mercato italiano, le autorità italiane hanno presentato dati relativi agli incassi dei cinema, i quali confermano che in Italia i cinema multisala registrano per ogni schermo ricavi medi superiori rispetto ai cinema monosala. Tuttavia, di norma i multisala beneficiano anche di economie di scala, in termini di costi medi inferiori per ogni schermo.

86)

Il che implica inoltre che, probabilmente, i cinema aventi un più grande numero di schermi sono maggiormente in grado di permettersi d'installare impianti di proiezione digitale senza il sussidio statale. In effetti, secondo le autorità italiane, alcuni cinema multisala hanno già installato impianti di proiezione digitale senza ricevere sussidi statali.

87)

Al tempo stesso, alla Commissione consta che per le imprese di esercizio sono disponibili modelli di finanziamento commerciale consistenti in canoni per le copie virtuali (“virtual print fee”), il cui scopo è ripartire i costi della proiezione digitale con le imprese di distribuzione, le quali ogni volta che un film digitale viene proiettato mediante l'apposito impianto versano una “virtual print fee” alla parte che ha finanziato l'installazione di tale impianto.

88)

La Commissione è anche al corrente dell'esistenza di altri modelli di finanziamento commerciale per il cinema digitale, come quello applicato con successo anche a cinema di remote zone rurali in India (21).

89)

In tale contesto c'è tuttavia da chiedersi se un sussidio statale dell'entità proposta per ogni schermo non comporti la scomparsa di alternative commerciali, quali la ripartizione dei costi tra imprese di distribuzione ed imprese di esercizio. Di conseguenza, la Commissione ha dubbi riguardo alla proporzionalità del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale.

Adeguatezza

90)

Secondo le stime, il bilancio di tale misura è di 16,8 milioni di EUR, a fronte di costi d'installazione di 56 milioni di EUR. Tuttavia, come si è osservato al punto 78, questo importo sarebbe considerevolmente inferiore agli investimenti per il totale di 395,7 milioni di EUR necessari per convertire tutti gli schermi in Italia, in base al costo stimato a 100 000 EUR per ogni schermo. Quindi, se la stima di 100 000 EUR per ogni schermo indicata dalle autorità italiane è ragionevole, ne risulta che il bilancio coprirebbe i costi per la conversione soltanto del 14 % degli schermi cinematografici italiani. Di conseguenza, la Commissione dubita che il finanziamento disponibile per tale misura sia adeguato.

91)

Sebbene le autorità italiane indichino che il loro obiettivo è estendere l'impiego della proiezione digitale per incrementare la circolazione dei film a carattere culturale italiani ed europei, non è evidente in qual modo la misura proposta sia sufficientemente mirata a conseguire un simile obiettivo. In particolare, i principali vantaggi in termini di introiti che i cinema otterrebbero dalla conversione digitale sembra derivare dalla programmazione in funzione della domanda, resa possibile dalla proiezione digitale (22).

92)

Tuttavia, le condizioni in materia culturale imposte ai più grandi cinema multisala per ottenere l'aiuto potrebbero avere come risultato che mediante l'impianto digitale di nuova installazione sarebbero proiettati film commerciali, mentre i film a carattere culturale sarebbero presentati soltanto in formato 35 mm e in orari di scarso afflusso. Il che farebbe gravare un onere finanziario supplementare sulle imprese di distribuzione di tali film, in particolare nel periodo di transizione, dato che le copie a 35 mm sono più costose delle copie digitali. La Commissione dubita quindi che le autorità italiane siano in grado di assicurare che le imprese di esercizio beneficiarie dell'aiuto introdurranno i modelli commerciali alternativi resi possibili dalla proiezione digitale, che offrirebbero agli spettatori italiani una più ampia scelta di film a carattere culturale.

93)

Dato che l'aiuto ha la forma di credito d'imposta, perché questo aiuto abbia un effetto incentivante i beneficiari devono realizzare utili sufficienti (o avere almeno una sufficiente capacità contributiva) per avvalersi del credito. Le autorità italiane hanno osservato che i cinema aventi da uno a quattro schermi sono in difficoltà finanziarie nell'attuale contingenza e che i cinema monosala sono quelli più colpiti. Inoltre le autorità italiane hanno presentato dati secondo i quali il 74 % dei cinema italiani sono monosala e il 17 % hanno da due a quattro schermi.

94)

Di conseguenza, la Commissione dubita che il 91 % dei cinema italiani (2 390 schermi in 1 816 cinema) i quali, secondo le autorità italiane, avrebbero maggior bisogno dell'aiuto, siano in grado di avvalersi di un credito d'imposta. Anche nel caso che cinema aventi da uno a quattro schermi abbiano sufficiente capacità retributiva per essere in grado di utilizzare il credito d'imposta del 30 %, se sono in difficoltà finanziarie non è chiaro come potranno finanziare il rimanente 70 % degli investimenti richiesti. Quindi la Commissione nutre dubbi riguardo alla probabilità che i cinema italiani aventi da uno a quattro schermi siano in grado di stanziare un investimento iniziale netto di [70 % × 100 000 EUR =] 70 000 EUR senza un incremento considerevole degli introiti derivanti dall'investimento o la possibilità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

95)

La misura notificata riguarda la prima installazione di un impianto di proiezione digitale ed è proposta come misura pilota per un periodo biennale. Alla Commissione consta che, come per altri apparecchi elettronici, la durata utile degli impianti di proiezione digitale è stimata a 5-10 anni, dopo di che è probabile che le singole componenti divengano obsolete. Si tratta di una durata utile molto più breve di quella delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm, che la misura vorrebbe incoraggiare a sostituire.

96)

Alla Commissione consta inoltre che i costi di utilizzo degli impianti di proiezione digitale sono superiori a quelli delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm. Le autorità italiane ritengono che i costi d'installazione degli impianti di proiezione digitale eccedano il normale bilancio dei cinema italiani, in particolare di quelli aventi da uno a quattro schermi. Dunque, poiché la misura giunge a termine dopo due anni, la Commissione dubita che questo sussidio una tantum costituisca una soluzione sostenibile del problema per tutti e 1 816 i cinema in questione.

97)

In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione ha dubbi riguardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale in Italia.

Ripercussioni economiche, sociali e culturali

98)

Come si è detto al punto 94, il 91 % dei cinema italiani possono essere incapaci di avvalersi del credito d'imposta o di affrontare il necessario investimento iniziale del 70 % ed i successivi costi supplementari di utilizzo. Alle normali condizioni di mercato, vi sarebbe il rischio di chiusura per le imprese che si trovano in una simile situazione.

99)

Nel novembre 2008 il comitato per l'istruzione, la gioventù e la cultura del Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione comune per finanziare la conversione digitale dei cinema. A quell'epoca la Commissione ha evidenziato il rischio che tale processo metta a repentaglio i cinema d'essai e i cinema locali in tutta l'Europa. La presidenza del Consiglio ha concluso che si tratta di una grande sfida europea, che potrebbe ripercuotersi sulla preservazione della diversità delle culture.

100)

In un simile contesto, la Commissione si rende conto che potrebbe essere nell'interesse comune che uno Stato membro come l'Italia ricorra a un aiuto di Stato per investire nel passaggio a una nuova tecnologia nei cinema in questione. Tuttavia, la Commissione vorrebbe ottenere dalle autorità italiane l'assicurazione che l'aiuto proposto sia neutrale sotto il profilo tecnologico.

101)

In particolare, la Commissione desidera ricevere dalle autorità italiane la conferma che le imprese di esercizio non sarebbero indotte a investire di preferenza in uno standard digitale invece che in un altro. Inoltre, la Commissione chiede alle autorità italiane di confermare che, come condizione del sussidio, le imprese di esercizio devono assicurare che possano essere presentati anche film distribuiti in un formato digitale basato su standard disponibili inferiori allo standard digitale dell'impianto per il quale si eroga il sussidio.

102)

Questa condizione assicurerebbe che le imprese di produzione e le imprese di distribuzione possano far circolare i loro film in tutti i cinema beneficiari del sussidio in qualsiasi standard digitale che esse ritengano il più adatto. Inoltre, tale condizione eviterebbe di falsare la concorrenza tra gli standard digitali e tra i fornitori d'impianti di proiezione digitale non soltanto all'interno dell'Italia, ma anche a più ampio livello in tutta l'Europa.

103)

La Commissione si rende conto che nel settore cinematografico europeo vi è l'impressione generale che le grandi società cinematografiche USA distribuiranno i loro film soltanto in formato digitale, per schermi rispondenti alle specifiche DCI. La Commissione non è a conoscenza di nessun elemento probante che attesti l'imposizione di un simile prerequisito alle imprese di esercizio da parte delle grandi società cinematografiche USA. Nondimeno, alla Commissione consta che, dati i risparmi potenziali consentiti dalla distribuzione digitale, attualmente le grandi società cinematografiche USA offrono di contribuire ai costi d'installazione d'impianti di proiezione rispondenti alle specifiche DCI nei cinema multisala in tutta l'UE. Di conseguenza, la Commissione osserva che un aiuto di Stato per l'installazione d'impianti di proiezione rispondenti alle specifiche DCI almeno nei multisala potrebbe beneficiare indirettamente le grandi società cinematografiche USA.

104)

La Commissione osserva inoltre che probabilmente il mercato di uno standard digitale limitato esclusivamente ai cinema sarà una nicchia di mercato, dato il numero limitato di cinema in tutto il mondo, con conseguenti costi elevati e bassi livelli di produzione annuale. La Commissione dubita quindi che l'incremento della domanda risultante dall'aiuto di Stato proposto per l'installazione degli impianti di proiezione digitale potrà evitare l'aumento dei prezzi, non soltanto in Italia ma in tutta l'UE, della limitata offerta d'impianti di proiezione intesi specificamente per i cinema.

105)

Come accade per ogni cambiamento tecnologico, è probabile che le imprese di distribuzione di film passino alla distribuzione digitale quando vi sarà una massa critica di cinema digitali. Anche se l'Italia potrà raggiungere questa massa critica in tempi più brevi grazie all'aiuto proposto, la Commissione teme che tale aiuto possa anche accelerare la chiusura di quei cinema (con ogni probabilità i più piccoli) che non saranno stati in grado d'installare l'impianto di proiezione digitale quando sarà raggiunta la massa critica.

106)

La Commissione dubita quindi che il credito d'imposta proposto dall'Italia a favore del cinema digitale eviterebbe di falsare la concorrenza a un grado tale da poter essere controbilanciato dai vantaggi sociali e culturali di un simile aiuto di Stato.

5.   CONCLUSIONE

La Commissione ha dunque deciso che le misure notificate costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE, ma ritiene compatibili con il trattato CE tutte tali misure meno il credito d'imposta a favore del cinema digitale.

Inoltre, in base alle considerazioni sin qui esposte, la Commissione dubita che il credito d'imposta a favore del cinema digitale sia compatibile con il mercato comune. Di conseguenza, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione chiede all'Italia di presentare le sue osservazioni e d'inviare tutte le informazioni atte ad aiutare la Commissione stessa a valutare tale misura.

Secondo quanto richiesto dalle autorità italiane, in considerazione del numero di parti interessate e della complessità della questione del cinema digitale, e tenuto conto anche della pausa estiva, le autorità italiane potranno inviare entro il 31 ottobre 2009 le loro osservazioni riguardo al credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale. La Commissione chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto in oggetto.

La Commissione avverte l'Italia che le parti interessate saranno informate mediante la pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Saranno informate anche le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell'accordo EFTA, mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento EFTA della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della presente lettera. Data la proroga concessa alle autorità italiane per la presentazione formale delle osservazioni e considerati i tempi necessari per le pubblicazioni, si chiederà a tutte le parti interessate di presentare eventuali osservazioni entro il medesimo termine del 31 ottobre 2009.“


(1)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28.12.2007, serie generale n. 300, supplemento ordinario n. 196.

(2)  Kinobetreiber sind Unternehmen, die ein oder mehrere Kinos betreiben. Jedes von einem Kinobetreiber betriebene Kino kann einen oder mehrere Säle haben.

(3)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive [COM(2001) 534 def. del 26.9.2001, GU C 43 del 16.2.2002, pp. 6-17]; prorogata nel 2004 (GU C 123 del 30.4.2004, pp. 1-7), nel 2007 (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5,) e nel 2009 (GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1).

(4)  Aiuto di Stato N 595/08.

(5)  Un'impresa di esercizio è quella che gestisce uno o più cinema. Ogni cinema gestito da un'impresa di esercizio può essere monosala o multisala.

(6)  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28.12.2007, Serie generale n. 300, Supplemento ordinario n. 196.

(7)  Cfr. la nota 1.

(8)  Per esempio un accordo tra un'impresa e un produttore cinematografico che preveda la fornitura di merci.

(9)  Vedere la citazione al punto 48.

(10)  Vedere il punto 9.

(11)  http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/other/think_tank_1994.pdf

(12)  http://filmthinktank.org/fileadmin/thinktank_downloads/CopenhagenReport2007.pdf

(13)  http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2009.pdf

(14)  Aiuto di Stato N 477/04.

(15)  Aiuto di Stato NN 70/06.

(16)  DCI sono le specifiche definite per la prima volta nel 2005 per il mercato USA da una joint venture denominata Digital Cinema Initiatives (iniziative per il cinema digitale) formata dalle grandi società statunitensi di produzione cinematografica (Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal e Warner Bros. Studios): www.dcimovies.com. La versione 2K DCI ha una risoluzione di 2 048 × 1 080 pixel.

(17)  Come indicato, per esempio, nel sito Screen International’s Digital Cinema 2008 conference.

(18)  Vedere per esempio il sito web di website of Emerging Pictures, che distribuisce opere e film indipendenti italiani agli schermi digitali in tutto il mondo.

(19)  Secondo le autorità italiane, la sola produzione digitale italiana in versione 2K dal 2001 è stata il film Pinocchio di Roberto Benigni (2002), il cui bilancio di produzione, secondo le indicazioni, era di 40 milioni di EUR. Prima della pubblicazione delle specifiche DCI nel 2005, 2K si riferiva al formato HD (1 920 × 1 080).

(20)  Vedere per esempio http://www.projectorpoint.co.uk/projectors/Panasonic_PT-D10000E.html

(21)  http://www.televisionpoint.com/news2008/newsfullstory.php?id=1211980648

(22)  Vedere per esempio http://www.dodona.co.uk/experience.htm