17.5.2006 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 116/2 |
STAATLICHE BEIHILFEN — ITALIEN
Staatliche Beihilfe Nr. C 11/2006 (ex N 127/2005) — Gestrandete Kosten öffentlicher Versorgungsunternehmen
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
(2006/C 116/02)
(Text von Bedeutung für den EWR)
Mit Schreiben vom 4 April 2006, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die Kommission Italien ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.
Die Kommission fordert alle interessierten Parteien zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung an folgende Anschrift auf:
Europäische Kommission |
Generaldirektion Wettbewerb |
B-1049 Brüssel |
e-mail: Stateaidgreffe@cec.eu.int |
Fax: (32-2) 296 12 42 |
Alle Stellungnahmen werden Italien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Identität nicht bekannt gegeben wird.
ZUSAMMENFASSUNG
Mit dieser Maßnahme beabsichtigt Italien, öffentlichen Versorgungsunternehmen im Energiesektor (so genannte municipalizzate) die gestrandeten Kosten zu erstatten, die im Zuge der Liberalisierung des Energiesektors entstanden sind. Es hat bereits ähnlich gelagerte Fälle gegeben, insbesondere eine italienische Beihilfesache, bei der es ebenfalls um gestrandete Kosten ging (1).
Die Maßnahme besteht in einem Zuschuss von 16,3 Mio. EUR an das Energieunternehmen AEM Torino, das als einziges Versorgungsunternehmen für derartige Beihilfen in Betracht kommt.
AEM Torino ist bereits in den Genuss früherer Beihilfen gekommen, die von der Kommission für rechtswidrig und unvereinbar erklärt worden sind (2).
Das Verfahren zur Rückforderung der Beihilfe ist noch nicht abgeschlossen und die Versorgungsunternehmen — auch AEM Torino — müssen die frühere Beihilfe noch zurückzahlen.
Bei der Würdigung der Maßnahme kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Berechnung der gestrandeten Kosten, die AEM Torino zu erstatten sind, korrekt und mit der Methodik vereinbar ist, die von der Kommission entwickelt und in anderen Fällen angewandt wurde (3).
Da jedoch gestrandete Kosten nicht mit anderen Beihilfen kumuliert werden dürfen und der Beihilfeempfänger bereits in den Genuss einer früheren rechtswidrigen und unvereinbaren Beihilfe gekommen ist, sieht sich die Kommission nicht in der Lage, die kombinierte Wirkung beider Beihilfen zu bewerten.
Außerdem hat die Kommission Italien aufgefordert, sich entsprechend dem Deggendorf-Urteil zu verpflichten, die neue Beihilfe erst auszuzahlen, wenn die frühere Beihilfe zurückerstattet worden ist. Italien hat sich dazu bereiterklärt.
Daher hat die Kommission beschlossen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.
DAS SCHREIBEN
„PROCEDIMENTO
1. |
Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le misure di cui all'oggetto con lettera del 21 marzo 2005. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 maggio 2005. L'Italia ha inviato le informazioni richieste il 27 giugno 2005 e il 5 luglio 2005. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni il 19 luglio 2005 e inviato un sollecito all'Italia il 22 settembre 2005. L'Italia ha risposto il 3 ottobre 2005. La Commissione ha inviato una nuova nota all'Italia il 14 novembre 2005. L'Italia ha risposto a quest'ultima nota il 1o febbraio 2006. |
2. |
Il lungo scambio di note può essere spiegato in primo luogo dalla necessità di ulteriori chiarimenti per la determinazione della metodologia di calcolo degli stranded costs, e in seguito dai problemi di cumulo che sono sorti. |
BASE GIURIDICA
3. |
La direttiva 96/92/CE ha dato inizio alla liberalizzazione del settore dell'energia. La Commissione ha riconosciuto che la transizione da una situazione di assenza di competizione ad un settore dell'energia liberalizzato può prevedere costi specifici per quelle società che sono state indotte ad investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica non economici (4). |
4. |
La base giuridica per la misura è basata sui seguenti atti:
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DESCRIZIONE DELLA MISURA
5. |
La Commissione ha già approvato aiuti per i costi non recuperabili nel settore dell'energia in Italia (5). La decisione ha escluso le cosiddette aziende municipalizzate, di proprietà o ex proprietà degli enti locali. |
6. |
La base giuridica, il sistema di finanziamento e la metodologia utilizzata dalle autorità italiane per la determinazione dei costi non recuperabili in questo caso sono identici al caso di cui sopra. I calcoli effettuati secondo tale metodologia sono stati basati, per ciascun impianto, sulle due condizioni seguenti:
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7. |
Inoltre, la metodologia tiene conto dei certificati verdi. |
8. |
I calcoli effettuati dalle autorità italiane per tutte le aziende municipalizzate dimostrano che solo per un'azienda i calcoli sono stati positivi, cioè AEM Torino. Tabella 1: calcolo dell'importo
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9. |
L'aiuto sarà accordato sotto forma di sovvenzioni. Ammonterà a 16 338 000 milioni di euro. |
10. |
L'Italia presenterà una relazione annuale sull'attuazione della misura. |
11. |
L'Italia indica che la misura non può essere cumulabile con altri aiuti. |
CUMULO E PROCEDURA DEGGENDORF
12. |
Il 5 giugno 2002 la Commissione ha preso una decisione negativa relativa agli aiuti di Stato accordati dall'Italia alle aziende municipalizzate italiane (imprese di servizi pubblici di proprietà di enti locali, qui di seguito indicate come “municipalizzate”) sotto forma di esenzioni dalle tasse e prestiti agevolati ad imprese di servizi pubblici, a prevalente capitale pubblico (6) (Aiuto di Stato C 27/99, ex NN 69/98). |
13. |
La Commissione, nella sua decisione, ha dichiarato che siffatti regimi non notificati sono incompatibili ed illegittimi ed ha imposto allo Stato italiano di recuperare gli importi eventualmente erogati nel quadro dei regimi suddetti (7). |
14. |
La procedura di recupero è stata molto lenta. L'Italia ha adottato la Legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui articolo 27 prevede il recupero degli aiuti accordati alle municipalizzate, secondo la decisione della Commissione. Tuttavia, ai beneficiari è consentito di rimborsare a rate, su un periodo di 24 mesi. Tale norma è stata applicata con una decisione presa dall'Agenzia delle Entrate il 1o giugno 2005. |
15. |
AEM Torino è una delle cosiddette “aziende municipalizzate” ed è attiva in particolare nel settore dell'energia. Sulla base di quanto indicato nel suo intervento nel caso T 297/02 Acea c. Commissione essa ha beneficiato degli aiuti di cui alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002, sia godendo delle esenzioni fiscali negli anni 1997, 1998 e 1999, sia ferendo dei prestiti agevolati. AEM Torino ha fornito le informazioni previste dalle procedure ordinarie di valutazione e riscossione delle imposte, in seguito alla decisione dell'Agenzia delle Entrate. AEM Torino dovrebbe pagare la somma accertata di aiuti illegali entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione che, secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane, dovrebbe essere stata notificata dall'Agenzia delle Entrate non più tardi dell'11 gennaio 2006. |
16. |
Secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane AEM Torino invece non avrebbe beneficiato di prestiti da parte della Cassa Depositi e Prestiti. |
17. |
La procedura di recupero, nella sua forma attuale, rischia di non essere immediata ed efficace come dovrebbe essere in base all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999. |
18. |
Per il recupero possono essere necessari fino a 24 mesi. Non è chiaro se gli interessi saranno inclusi nel calcolo delle somme da recuperare. |
19. |
Inoltre, nessun aiuto è stato recuperato fino ad ora. L'Italia non è in grado di assicurare in che data avrà luogo il recupero, né se esso sarà completo o incompleto (senza interessi) e in varie rate (durante i 24 mesi). |
20. |
Poiché la Commissione non può controllare il cumulo tra gli aiuti illegali ricevuti in passato secondo il programma italiano per le municipalizzate e i nuovi aiuti in esame, è stato chiesto all'Italia di assicurare che tale effetto sia evitato prendendo l'impegno di pagare l'aiuto per i costi non recuperabili solo dopo il recupero delle somme versate illegalmente. L'Italia ha rifiutato. |
VALUTAZIONE
Legittimità dell'aiuto
21. |
Le autorità italiane hanno notificato la misura, secondo le condizioni fissate all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La misura contiene una clausola sospensiva. |
Sussistenza di un aiuto
22. |
La misura riguarda le risorse statali. È selettiva e va a profitto di una sola impresa. La società è attiva in un settore — il mercato dell'elettricità — dove sono presenti notevoli scambi commerciali. La misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tutte le condizioni per l'esistenza di un aiuto fissate all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono rispettate. |
Compatibilità
23. |
La Commissione ha analizzato la compatibilità della misura con le norme relative agli aiuti di Stato alla luce della comunicazione della Commissione relativa alla metodologia per analizzare gli aiuti di Stato collegati ai costi non recuperabili (8) (in seguito denominata “la metodologia”). |
24. |
Anzitutto, il paragrafo 3 della comunicazione definisce nel dettaglio la natura dei costi non recuperabili quali impegni e garanzie di gestione che non possono più essere adempiuti a causa delle disposizioni della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. |
25. |
I costi afferenti alla costruzione di impianti di generazione antieconomici nel periodo precedente la liberalizzazione del mercato corrispondono ad una categoria tipica di costi non recuperabili. La Commissione ha esaminato e autorizzato una serie di casi rientranti in questa fattispecie (9). |
26. |
I costi non recuperabili previsti dal regime rientrano quindi nella definizione di cui al paragrafo 3 della comunicazione della Commissione. |
27. |
La Commissione prende nota dei seguenti aspetti:
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28. |
I costi considerati per compensazione sono limitati al 31.12.2003. Si tratta di una durata più breve rispetto a quella permessa dalla comunicazione della Commissione (fino al 2003 invece del 2006). La misura è conforme ai punti da 3.1 a 3.12 della metodologia. I costi non recuperabili interessati sono quindi ammissibili. |
29. |
La Commissione prende nota dei seguenti punti per quanto riguarda le compensazioni che saranno versate:
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30. |
Le compensazioni che saranno versate sono quindi compatibili con i punti da 4.1 a 4.6 della metodologia. |
Cumulo e applicazione della giurisprudenza Deggendorf
31. |
Nella sua sentenza del 15 maggio 1997, la Corte di giustizia ha stabilito che: “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia i nuovi aiuti non sono compatibili con il mercato comune fino a che non sono stati restituiti eventuali aiuti ricevuti in passato in modo illegittimo poiché l'effetto cumulativo degli aiuti è di distorcere in maniera significativa la concorrenza nel mercato comune (Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD)/Commissione, C-355/95P, ECR I-2549, paragrafi 25-26). |
32. |
Quindi, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione valuta la possibilità di nuovi aiuti tenendo conto del fatto che il beneficiario dei nuovi aiuti abbia restituito completamente qualunque aiuto precedente che debba essere recuperato in seguito ad una decisione negativa presa dalla Commissione. |
33. |
Applicando il principio fissato dalla giurisprudenza Deggendorf al caso attuale, la Commissione osserva che: a) l'AEM di Torino ha beneficiato di aiuti precedenti, in particolare gli aiuti accordati alle aziende municipalizzate (si vedano i precedenti paragrafi da 12 a 20), da recuperare secondo la decisione della Commissione del 5 giugno 2002; e b) le autorità italiane non hanno rispettato ancora gli obblighi relativi al recupero delle somme di cui alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002. È vero che quella decisione riguardava un regime, ma ordinava altresì di recuperare l'aiuto illegale e incompatibile attribuito sulla base di quel regime. Inoltre AEM Torino ha espressamente ammesso di aver beneficiato del regime e non vi sono motivi per ritenere che, nel suo caso specifico, le norme non costituissero aiuti, o costituissero aiuti esistenti o che siano state dichiarate compatibili con il mercato comune. |
34. |
Dopo quasi quattro anni dall'adozione della decisione del 5 giugno 2002 nel caso C 27/99 (ex NN 69/98), le autorità italiane non hanno ancora recuperato gli aiuti illegittimi. Esse hanno informato la Commissione che il processo di recupero è in corso mediante l'adozione e l'attuazione di misure amministrative adeguate. |
35. |
In particolare hanno indicato che AEM Torino ha presentato una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate con la quale si impegna a pagare le somme che l'Agenzia indicherà. Tuttavia, non sono stati in grado di indicare:
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36. |
Per concludere, l'Italia non ha chiarito se sia già stato recuperato l'aiuto precedente di cui verosimilmente ha fruito AEM Torino. Sulla base delle informazioni di cui sopra si può dedurre che AEM Torino può aver ricevuto e non ancora rimborsato talune somme di aiuto nell'ambito di regimi di aiuto incompatibili esaminati nel caso C 27/99 (ex NN 69/98). |
37. |
La Commissione non è in grado di determinare l'ammontare degli aiuti che AEM Torino ha già ricevuto anteriormente ai nuovi aiuti in esame e che ancora devono essere restituiti e non può quindi valutare l'effetto cumulativo dei “vecchi” e “nuovi” aiuti destinati ad AEM Torino e il conseguente impatto di distorsione del mercato comune. |
38. |
Secondo la giurisprudenza Deggendorf la Commissione deve tener conto delle circostanze già esaminate in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro e non può decidere sulla compatibilità di nuovi aiuti rispetto al mercato comune fino a che i precedenti aiuti detenuti illegittimamente non siano stati restituiti. |
39. |
Inoltre, come è stato chiaramente indicato alle autorità italiane, gli aiuti per il rimborso di stranded costs non possono essere cumulati con altri aiuti. |
40. |
Solo un impegno che assicurava che il pagamento dei nuovi aiuti avrebbe seguito il totale rimborso dei precedenti aiuti avrebbe potuto evitare qualunque rischio di effetto cumulativo delle due misure e qualunque distorsione della competizione, secondo i principi fissati dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza Deggendorf. |
41. |
L'Italia è stata invitata ripetutamente a prendere tale impegno, ma ha rifiutato. |
42. |
L'effetto cumulativo dei due aiuti è invece presente e non può essere valutato dalla Commissione. Perciò, in questa fase, l'aiuto notificato non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune. |
CONCLUSIONI
43. |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente una copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto. |
44. |
La Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sull'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, che ha effetto sospensivo e sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che stabilisce che ogni aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario. |
45. |
La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione.“ |
(1) Siehe Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 2004 in der Beihilfesache N 490/00, insbesondere bezüglich der „stranded impianti“.
(2) Entscheidung vom 5. Juni 2003 (2003/193/EG) in der Beihilfesache C 27/99 (ex NN 69/98), veröffentlicht im ABl. L 77 vom 24.3.2003, S. 21.
(3) Schreiben der Kommission SG (2001) D/290869 vom 6.8.2001.
(4) Lettera della Commissione SG (2001) D/290869 del 6.8.2001.
(5) Si veda la decisione della Commissione dell'1.12.2004, sul caso N 490/00, in particolare gli “standed impianti”.
(6) 2003/193/CE, GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21
(7) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione della Commissione l'Italia deve adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegittimi erogati.
(8) Adottata dalla Commission il 26.7.2001. Disponibile sul sito web della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/pt.pdf.
Comunicata agli Stati membri con lettera SG(2001) D/290869 del 6.8.2001.
(9) Oltre al caso N 490/00 citato nella precedente nota n. 2, si veda in particolare il caso NN49/99 — Spagna — GU C 268 del 22.9.2001, pag. 7, e il caso N 133/01 — Grecia — GU C 9 del 15.1.2003, pag. 6.