52004XC0330(04)

Staatliche Beihilfe — Italien — Beihilfe C 1/04 (ex NN 158/03) — Missbräuchliche Anwendung der Beihilfe N 272/98 — Region Sardinien — Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

Amtsblatt Nr. C 079 vom 30/03/2004 S. 0004 - 0006


Staatliche Beihilfe - Italien

Beihilfe C 1/04 (ex NN 158/03) - Missbräuchliche Anwendung der Beihilfe N 272/98 - Region Sardinien

Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

(2004/C 79/05)

Mit Schreiben vom 3. Februar 2004, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die Kommission Italien ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Die Kommission fordert alle Beteiligten zu den Beihilfen, derentwegen die Kommission das Verfahren einleitet, zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung an folgende Anschrift auf: Europäische Kommission Generaldirektion Wettbewerb

Kanzlei Staatliche Beihilfen und Direktion Staatliche Beihilfen I - Referat G1

J-70 B - 1049 Brüssel Fax (32-2) 296 12 42

Alle Stellungnahmen werden Italien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Identität nicht bekannt gegeben wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Verfahren

1. Am 21. Februar 2003 ist bei der Kommission eine (unter dem Aktenzeichen A/31409 registrierte) Beschwerde wegen der missbräuchlichen Anwendung einer Regionalbeihilferegelung zugunsten des Hotelgewerbes in Italien - Region Sardinien, 1998 von der Kommission genehmigt (Beihilfesache N 272/98) - eingegangen.

2. Mit Schreiben vom 26. Februar 2003 (D/51355) hat die Kommission die italienischen Behörden um Klarstellungen gebeten. Mit Schreiben vom 22. April 2003 (A/33012 vom 28. April 2003) haben die italienischen Behörden der Kommission Auskünfte erteilt.

Beschreibung

3. Nach der Beihilferegelung N 272/98 werden Zuschüsse für Erstinvestitionen im Hotelgewerbe in Italien - Region Sardinien - gewährt. Die Regelung wurde 1998 von der Kommission gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen und genehmigt.

4. Italien hat die Durchführungsvorschriften zu der Regelung mit unterschiedlichen Verwaltungsbeschlüssen erlassen, die der Kommission nie übermittelt wurden. Nach den genannten Beschlüssen können Beihilfen in Ausnahmefällen auch für Investitionen gewährt werden, die vor der Vergabe der Beihilfe begonnen wurden.

5. Danach wurden von den italienischen Behörden 2002 Beihilfen in Höhe von insgesamt 8 bis 16 Mio. EUR für mindestens 28 vor der Beihilfegewährung in Angriff genommene Investitionsvorhaben gewährt.

Würdigung

6. Italien hat durch die oben genannten Verwaltungsbeschlüsse die Vergabe von Beihilfen für Investitionsvorhaben zugelassen, die vor der Beihilfegewährung begonnen wurden. Italien hat damit weder seine Verpflichtung aus dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung der Beihilferegelung noch die Anforderungen der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung(1) erfuellt.

7. Die Kommission ist daher der Ansicht, dass die Anreizwirkung der Beihilfe dadurch untergraben worden sein könnte, dass die Beihilfe nicht beantragt wurde, bevor die Arbeiten am Vorhaben tatsächlich aufgenommen wurden. Nach Ansicht der Kommission kann dies gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999(2) eine missbräuchliche Anwendung der Beihilfe N 272/98 darstellen. Außerdem hat sie Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfen für Investitionsvorhaben, die vor der Vergabe der Beihilfe begonnen wurden, mit dem Gemeinsamen Markt.

DAS SCHREIBEN

"Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure menzionate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (protocollata con il numero A/31409) relativa all'applicazione abusiva di un regime di aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98).

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355) la Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per fornire le suddette informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste alla Commissione.

2. DESCRIZIONE

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti, sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non è stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di stato a finalità regionale.

Il regime di aiuti N 272/98 prevede agevolazioni a favore degli investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna. Esso è stato approvato nel 1998 e la Commissione l'ha giudicato compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative (in particolare, le delibere del 22.12.1998 e del 27.7.2000, n. 33/4). Tali decisioni amministrative non sono state mai portate a conoscenza della Commissione.

In base alle decisioni citate l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo 'bando' o avviso d'ammissione al finanziamento, ad investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

A seguito di queste disposizioni, secondo le autorità italiane nel 2002 l'agevolazione è stata concessa ad almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra 8 e 16 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(3) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998(4), di non sollevare obiezioni nei confronti del regime degli aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna (N 272/98). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono avere inoltrato una domanda d'aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente(5) che tale obbligo è stato soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Tuttavia, con le decisioni amministrative di cui sopra, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo previsto nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né ai requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto potrebbe risultare compromesso, per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. La Commissione ritiene che questo possa costituire un caso di applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999(6) ed esprime dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso ai progetti di investimento avviati prima della data di domanda d'aiuto.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

5. DECISIONE

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione."

(1) ABl. C 74 vom 10.3.1998.

(2) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 (nunmehr Artikel 88) des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999).

(3) GU C 74 del 10.3.1998.

(4) La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5) Con lettera in data 25.4.2001, n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia ha accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(6) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88) (GU L 83 del 27.3.1999).