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Document 32014L0059R(07)

Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014)

OJ L 161, 18.6.2016, p. 41–41 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/corrigendum/2016-06-18/oj

18.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/41


Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

Pagina 217, articolo 2, punto 87):

anziché:

«87)   ‘impresa madre di un paese terzo’: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo;»

leggasi:

«87)   ‘impresa madre di un paese terzo’: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un paese terzo;».

Pagina 286, articolo 55, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)

non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

b)

non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

c)

siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e

d)

siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale nominale o dell'importo ancora dovuto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)

non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

b)

non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

c)

sia disciplinata dal diritto di un paese terzo; e

d)

sia emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.».

Pagina 320, articolo 94, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. …»

leggasi:

«5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale paese terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. …».


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