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Document 52003XC1218(03)
State aid — Italy — Aid C 70/03 (ex NN 72/03) — Measure in favour of professional sports clubs — "Decreto Salva Calcio" — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
Statsstøtte — Italien — Støtteforanstaltning C 70/03 (ex NN 72/03) — Foranstaltning til fordel for professionelle sportsklubber — "Decreto Salva Calcio" — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst.)
Statsstøtte — Italien — Støtteforanstaltning C 70/03 (ex NN 72/03) — Foranstaltning til fordel for professionelle sportsklubber — "Decreto Salva Calcio" — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst.)
EUT C 308 af 18.12.2003, pp. 9–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Statsstøtte — Italien — Støtteforanstaltning C 70/03 (ex NN 72/03) — Foranstaltning til fordel for professionelle sportsklubber — "Decreto Salva Calcio" — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst.)
EU-Tidende nr. C 308 af 18/12/2003 s. 0009 - 0013
Statsstøtte - Italien Støtteforanstaltning C 70/03 (ex NN 72/03) - Foranstaltning til fordel for professionelle sportsklubber - "Decreto Salva Calcio" Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (2003/C 308/04) (EØS-relevant tekst) Ved brev af 11. november 2003, der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen Italien, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for ovennævnte støtteforanstaltning. Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af nærværende resumé og det efterfølgende brev sende deres bemærkninger til de støtteforanstaltninger, over for hvilke Kommissionen indleder proceduren, til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Direktoratet for statsstøtte II B - 1049 Bruxelles Telefax (32-2) 296 95 80. Disse bemærkninger vil blive videresendt til Italien. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet. RESUMÉ I marts 2003 anmodede Kommissionen om oplysninger om de foranstaltninger, som Italien har vedtaget vedrørende regnskabsreglerne for sportsklubber. De italienske myndigheder blev anmodet om at fremlægge oplysninger herom. Kommissionen modtog disse oplysninger i juni 2003. Den omhandlede foranstaltning begunstiger sportsklubber, fordi den for det første giver mulighed for at undgå en mulig rekapitalisering, og fordi den for det andet kan omfatte skattemæssige fordele. Skatteordninger kan indebære en fordel for visse sportsklubber afhængig af virksomhedens finansielle status. Fodboldhold er virksomheder, som konkurrerer på internationalt plan med andre fodboldklubber, f.eks. i forbindelse med salg af transmissionsrettigheder og køb af spillere. Kommissionen konkluderer på dette stadium i proceduren, at de italienske myndigheder kan yde statsstøtte til sportsklubber i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, anførte betydning. Undtagelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 2 og 3, finder tilsyneladende ikke anvendelse. I betragtning af tvivlen med hensyn til, hvorvidt støtten er forenelig med EF-traktaten, har Kommissionen besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2. Al ulovlig støtte kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren, jf. artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999. BREVETS ORDLYD "Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura menzionata in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. IL PROCEDIMENTO 1. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, all'atto della conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, il governo italiano ha adottato disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche. 2. Con lettera D/51643 del 12 marzo 2003, la Commissione ha richiesto informazioni sulla misura in oggetto. Con lettera del 22 aprile 2003, protocollo N.5243, le autorità italiane hanno chiesto di prorogare al 14 maggio il termine per la presentazione delle informazioni. Non avendo ricevuto alcuna risposta entro la data menzionata, la Commissione ha sollecitato le informazioni in questione con lettera del 22 maggio 2003. In tale occasione, essa ha inoltre ricordato che, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, non è consentito dare esecuzione alle misure di aiuto prima che la Commissione abbia formulato le sue osservazioni in proposito. La risposta delle autorità italiane è pervenuta il 26 giugno 2003. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA La misura 3. La misura introdotta con l'articolo 3, paragrafo 1 bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, è indirizzata alle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. 4. La misura in questione permette alle società sportive di iscrivere in apposito conto - nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore della legge - l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Con il consenso del collegio sindacale, tale posta sarà iscritta tra le componenti attive di bilancio quali oneri pluriennali da ammortizzare. 5. La legge precisa che le società che si avvalgono delle norme speciali introdotte dalla legge devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo. 6. Il seguente esempio illustra gli effetti della misura. Ipotizziamo che un contratto triennale relativo alle prestazioni di un atleta professionista di costo pari a 100 abbia subito una svalutazione del 70 % nell'anno stesso dell'acquisizione. La tabella 1 riporta le norme contabili e fiscali applicate all'operazione in questione nei casi, rispettivamente, di non applicazione e di applicazione della misura in oggetto. Tabella 1 >TABELPOSITION> Informazioni e osservazioni trasmesse dalle autorità italiane 7. La Commissione ha invitato le autorità italiane ad illustrare il meccanismo previsto dalla misura con riferimento all'esempio summenzionato. Nella loro risposta, le autorità italiane hanno fornito i dati che figurano nella tabella 1. 8. Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato la peculiarità del settore del calcio, soggetto, a loro avviso, a rischi maggiori rispetto ad altre attività. Esse hanno ad esempio fatto riferimento alla vulnerabilità dei calciatori e ai danni che un infortunio può causare alle società sportive. Esse hanno altresì menzionato la falsificazione di gadget, la vendita dei biglietti al di fuori dei canali ufficiali e la pirateria sul mercato della pay-TV. VALUTAZIONE DELLA MISURA Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 9. Al fine di stabilire se la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve stabilire se la misura in questione favorisca talune imprese o la produzione di taluni beni accordando un vantaggio di natura economica. Essa deve quindi valutare se tale vantaggio sia selettivo, e dunque tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza, se sia concesso mediante risorse statali e se incida sugli scambi tra Stati membri. Talune imprese/attività economiche risultano favorite 10. Le società sportive destinatarie della misura esercitano un'attività economica e devono pertanto essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Le società di calcio professionistiche, ad esempio, vendono i biglietti di ingresso alle partite, i diritti di trasmissione radiofonica e televisiva delle partite e le licenze su film, prodotti musicali, libri e video interattivi, concludono accordi di sponsorizzazione, percepiscono i compensi derivanti da contratti relativi a manifestazioni sportive internazionali e acquistano i diritti relativi alle prestazioni di atleti professionisti. Vantaggio economico 11. La misura comporta un duplice vantaggio economico per i beneficiari. 12. Da un lato, essa consente alle società sportive di registrare la svalutazione dei contratti, riducendo quindi i costi di ammortamento, senza far apparire le perdite nello stato patrimoniale e nel conto economico. In tal modo vengono evitati i possibili effetti previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, vale a dire la riduzione del capitale della società ed il possibile obbligo di procedere all'iniezione di nuovi capitali. 13. Il secondo vantaggio è di natura fiscale. La misura potrebbe essere definita come un ammortamento straordinario, quale menzionato anche nella comunicazione della Commissione sulle misure di tassazione diretta delle imprese(1). Di norma, le perdite di capitale sono deducibili ai fini fiscali quando sono 'realizzate', vale a dire, in questo caso, alla scadenza, naturale o anticipata, del contratto. Come risulta dalla tabella 1, in caso di non applicazione della disposizione in oggetto, le deduzioni non sarebbero possibili oltre la scadenza del contratto(2). Il profilo delle deduzioni è diverso in caso di applicazione della misura: le società possono infatti beneficiare di parte degli sgravi per un periodo di dieci anni. Le società saranno pertanto autorizzate a compensare perdite registrate in passato con profitti futuri per un periodo molto più lungo. Gli effetti sulla posizione fiscale della singola società dipendono dal suo profilo di reddito e dalla durata del contratto, ma in alcuni casi, in particolare in presenza di una bassa redditività, o addirittura di perdite di esercizio, nell'anno in cui si registrano le perdite di capitale e negli anni immediatamente successivi, la possibilità di prorogare il periodo di deducibilità delle perdite rappresenta un vantaggio economico. 14. Si osserva inoltre che l'applicazione della norma è facoltativa. Essa consente pertanto alle società sportive di optare per il regime speciale solo quando consenta loro di beneficiare di un vantaggio economico. Presenza di risorse statali 15. La misura implica l'uso di risorse statali in termini di rinuncia al gettito fiscale. Come già menzionato, la disposizione consente alle società sportive di riportare le perdite deducibili su un periodo di tempo più lungo rispetto al passato, a fronte di una riduzione delle rate d'ammortamento possibili nei primi anni. Permettendo alle società sportive di scegliere tra due metodi alternativi di imposizione, lo Stato consente a questi contribuenti di optare per il metodo per loro più conveniente e accetta quindi di rinunciare a parte del gettito fiscale. 16. Inoltre, l'attuale situazione economica delle società di calcio professionistiche, molte delle quali sono fortemente indebitate, induce a ritenere che nella maggior parte dei casi esse approfitteranno della possibilità di riportare le perdite per un periodo più lungo. Ove le società divenissero nuovamente redditizie, esse potrebbero beneficiare della modifica della legge, avvalendosi delle deduzioni fiscali alle quali non avrebbero avuto diritto altrimenti. Carattere selettivo della misura 17. In terzo luogo, la misura è selettiva in quanto indirizzata solo alle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e costituisce pertanto un aiuto settoriale. 18. Inoltre, possono beneficiare della misura solo le società sportive che abbiano registrato minusvalenze in relazione ai contratti con atleti professionisti e che possano iscriverle nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della legge. La misura non ha infatti carattere permanente, ma una tantum. Essa introduce pertanto una distorsione della concorrenza non solo tra settori diversi, ma anche all'interno del settore cui si applica, in quanto favorisce le società che hanno registrato perdite rispetto a quelle che hanno i conti in ordine o che hanno già contabilizzato tali perdite in passato. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri 19. Come già menzionato al punto 10, le società sportive professionistiche esercitano svariate attività economiche. Perlomeno talune società esercitano alcune di queste attività su mercati internazionali. Da un lato, si tratta della vendita dei diritti di trasmissione, degli accordi pubblicitari e di sponsorizzazione e della partecipazione alle competizioni europee, come la Champions League, che danno origine a compensi relativi ai contratti stipulati dagli organizzatori. Poiché su questi mercati sono presenti anche società sportive e altri operatori economici di altri Stati membri, la misura in questione può incidere sugli scambi intracomunitari. 20. Dall'altro lato, anche quello dell'acquisizione dei diritti relativi alle prestazioni dei giocatori è un mercato internazionale. È opportuno ricordare che i giocatori professionisti presenti nei campionati europei provengono da tutto il mondo, hanno un'elevata mobilità e sono molto contesi. La disponibilità di giocatori di talento è decisiva per il successo di una società sportiva professionistica, sia in termini sportivi che commerciali. Su questo mercato operano anche società sportive di altri Stati membri e, anche per tale ragione, la misura può incidere sugli scambi tra Stati membri. Valutazione provvisoria in merito all'esistenza di una nuova misura d'aiuto 21. Sulla base dell'analisi precedente, in questo stadio, la misura sembra soddisfare tutte le condizioni perché la si consideri un aiuto di Stato. Poiché la misura è stata introdotta per la prima volta con il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 e poiché essa avvantaggia imprese operanti su mercati già aperti agli scambi intracomunitari, la Commissione ritiene, in questo stadio, che la misura in oggetto costituisca un nuovo aiuto. Compatibilità 22. Nei casi in cui la misura costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, vi sono dubbi sulla compatibilità dell'aiuto di Stato concesso in tal modo alle società sportive. Va inoltre ricordato che non possono essere autorizzati aiuti di Stato che costituiscano una violazione della legislazione comunitaria, come avviene nel caso in esame per le direttive contabili. 23. L'aiuto non sembra soddisfare le condizioni previste per una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 o 3, o all'articolo 86, paragrafo 2. Quanto alla compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non è possibile stabilire se le condizioni per l'applicazione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà siano soddisfatte. Ad ogni modo, la misura non sembra essere limitata alle imprese in difficoltà, né sembra esigere la presentazione e la realizzazione di un piano di ristrutturazione da parte del beneficiario. 24. Più in generale, la misura costituisce un aiuto al funzionamento, in quanto è destinata a permettere alle società beneficiarie di eliminare o ridurre le spese - nel caso in esame, le imposte - che avrebbero di norma dovuto sostenere in relazione alla gestione quotidiana delle loro normali attività e determina pertanto, in linea di principio, distorsioni della concorrenza (cfr. causa C-301/87, Francia/Commissione (Boussac Saint Frères), Raccolta 1990, pag. I-307; causa C-86/89, Italia/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-3891 e causa C-156/98, Germania/Commissione, Raccolta 2000, pag. I-6857). Anche qualora si accertasse che la misura agevola lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione ritiene pur sempre, in questo stadio, che essa incida sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, considerato che i beneficiari non sono tenuti a compensare la distorsione mediante un contributo al comune interesse. 25. Le autorità italiane non hanno finora invocato nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 o 3, o all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Violazione delle direttive contabili 26. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il procedimento ai sensi dell'articolo 88 non deve mai pervenire a un risultato contrario a norme del trattato. Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del diritto comunitario non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (cfr. a tale proposito causa 73/79, Commissione/Italia, punto 11, Raccolta 1980 pag. 1533; causa C-225/91, Matra/Commissione, punto 41, Raccolta 1993, pag. I-3203; causa C-156/98, Germania/Commissione, punto 78, Raccolta 2000, pag. I-6857). 27. Nel caso in esame, la misura stessa sembra comportare una violazione della Quarta e della Settima direttiva contabile(3). Le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1991, n. 91 sono costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata e sono pertanto soggette alle disposizioni della Quarta direttiva. Esse sono soggette inoltre alle disposizioni della Settima direttiva qualora appartengano ad un gruppo e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1 di detta direttiva. 28. La misura nazionale di cui trattasi sembra violare i principi fondamentali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della Quarta direttiva e all'articolo 16 paragrafo 3, della Settima direttiva, in base ai quali i conti consolidati devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. In particolare, se i contratti con i giocatori sono considerati come immobilizzazioni immateriali, l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), della Quarta direttiva e l'articolo 29 della Settima direttiva dispongono che siano ammortizzati durante il periodo della loro utilizzazione. Ammortizzarli su un periodo più lungo della loro utilizzazione non è pertanto conforme alle disposizioni delle direttive contabili, considerato che l'utilizzazione di un contratto non dovrebbe di norma essere superiore alla durata del contratto. L'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) bb), della Quarta direttiva e l'articolo 29 della Settima direttiva dispongono inoltre che, indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura. La misura nazionale sembra consentire alle società sportive di non effettuare le rettifiche di valore relative ai diritti sulle prestazioni di atleti professionisti anche quando si preveda che la svalutazione sia duratura. Un esame più dettagliato delle modifiche in questione può fare emergere ulteriori elementi di incompatibilità con le direttive contabili. La Commissione fa infine osservare che la misura nazionale sembra violare anche i principi contabili internazionali, (IAS) 38. 29. Di conseguenza, la modifica prevista dalla legge italiana è, ad un primo esame, contraria ai requisiti delle direttive contabili. Anche per tale ragione, la Commissione ritiene, in questo stadio, che la misura non possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune. CONCLUSIONE Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione delle misure, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario. Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione." (1) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3). (2) Fatta salva la possibilità di riportare le perdite per cinque anni, qualora la società non realizzi utili sufficienti per avvalersi della totalità delle deduzioni fiscali. Questa possibilità, tuttavia, è presente anche nel quadro della nuova misura e non modifica il profilo relativo delle deduzioni fiscali. (3) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) e Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).