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Documento 52001PC0732
Proposal for a Council Decision on the arrangements concerning the AIEM tax applicable in the Canary Islands
Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
/* COM/2001/0732 def. - CNS 2001/0284 */
Úř. věst. C 75E, 26.3.2002, pagg. 328-332
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie /* COM/2001/0732 def. - CNS 2001/0284 */
Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0328 - 0332
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE riconosce la specificità delle regioni ultraperiferiche, tra le quali figurano le isole Canarie. Le disposizioni di tale articolo stabiliscono il quadro delle norme applicabili a tali regioni. Pertanto, sebbene le disposizioni del trattato CE si applichino a tali regioni [1], occorre tener conto della loro situazione socioeconomica strutturale aggravata, secondo il trattato, dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Su tale base, si invita il Consiglio ad adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni. Possono essere adottate misure specifiche anche nel settore della politica fiscale, le quali devono tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni in questione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Le nuove misure fiscali applicabili alle isole Canarie devono rientrare in tale quadro. [1] In materia di imposizione fiscale, l'atto di adesione della Spagna ha escluso l'applicazione di una serie di disposizioni del diritto derivato del trattato CE a territori che comprendono, tra l'altro, le isole Canarie. Si tratta in particolare del regime comune IVA istituito ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari e della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU L 302 del 15.11.85, pag.1067). 2. Diverse posizioni adottate dai successivi Consigli europei [2], dal Parlamento europeo [3], dal Comitato delle Regioni [4] e dal Comitato economico e sociale [5] pongono in evidenza le caratteristiche di tali regioni, insistendo sui loro svantaggi e sulla necessità di adottare le misure specifiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE volte a compensare tali svantaggi, e invitano la Commissione a proporre senza indugio le misure in questione. [2] Punto 38 delle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999; punto 59 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000; punto 53 delle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000; conclusioni del Consiglio europeo di Nizza dei giorni 7, 8, e 9 dicembre 2000; conclusioni del Consiglio europeo di Goteborg dei giorni 15 e 16 giugno 2001. [3] Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 aprile 1997, sui problemi dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (GU C150 del 19.5.1997, pag.62). [4] Parere del Comitato delle regioni, del 13 dicembre 2000, sul tema "la problematica delle regioni ultraperiferiche in rapporto all'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2" (GU C 144 del 16.5.2001, pag. 11). [5] Parere del Comitato economico e sociale, del 1° marzo 2001, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU C139 dell'11.5.2001, pag. 93). 3. In una relazione adottata il 13 marzo 2000 [6], la Commissione ha individuato una serie di misure specifiche da adottare. Per quanto riguarda il settore fiscale, nella relazione si precisa che l'articolo 299, paragrafo 2 autorizza l'adozione di misure particolari a favore delle regioni ultraperiferiche sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri interessati. La relazione della Commissione indica inoltre che è opportuno individuare per ciascun caso gli strumenti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale e di aiuto a tali regioni, anche attraverso misure fiscali di deroga, da applicare eventualmente a lungo termine. [6] Relazione della Commissione, del 13 marzo 2000, sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM (2000) 147 def.). 4. Il memorandum trasmesso alla Commissione dalle autorità spagnole il 23 novembre 1999 prevedeva l'adozione di un'imposta neutra che tenesse conto della necessità di conseguire un certo livello di produzione di beni nelle isole Canarie. 5. Con lettera del 25 luglio 2000, la Spagna ha notificato alla Commissione alcuni elementi relativi a dati socioeconomici che descrivono la situazione delle Canarie e al contenuto di una nuova imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". Tale imposta avrebbe consentito l'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE nel settore fiscale e sostituito il regime dell'imposta denominata "imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM)", la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2000. Da allora, la Spagna ha integrato le informazioni trasmesse alla Commissione, precisando in particolare le aliquote previste della futura imposta e fornendo dati sulle caratteristiche specifiche delle isole Canarie. Su tale base, la Commissione ha valutato il progetto d'imposta. 6. Dato, tuttavia, che non è stato possibile concludere l'esame prima della scadenza del periodo di applicazione dell'imposta APIM, le autorità spagnole hanno sollecitato la proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie [7]. Il Consiglio ha quindi adottato il regolamento (CE) n. 1105/2001, del 30 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91, prorogandone al 31 dicembre 2001 l'articolo 5 [8]. [7] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. [8] GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1. 7. Dato che alle isole Canarie non si applica il regime comune dell'IVA, le imposte indirette in vigore nella regione sono l'Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), e l'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM). L'imposta APIM, autorizzata dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1911/91, consiste in un'imposta indiretta decrescente applicata ai prodotti importati e ottenuti nelle isole Canarie, dalla quale possono essere esenti i beni prodotti in loco. L'autorizzazione di tali esenzioni è stata ritenuta indispensabile per sostenere la produzione locale e quindi lo sviluppo socioeconomico della regione. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 4 del suddetto regolamento (CEE) n. 1911/91, autorizzava l'applicazione, fino al 31 dicembre 2000, dell'imposta denominata "arbitrio insular - tarifa especial" ai prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità. L'imposta AIEM proposta graverà sulle forniture di merci prodotte nelle Canarie, effettuate dai produttori delle stesse, nonché sulle importazioni di merci analoghe o simili appartenenti alla medesima categoria, definita conformemente alla nomenclatura della tariffa doganale comune. La base imponibile delle merci importate poggerà sul valore in dogana, quella delle forniture di merci effettuate dai produttori delle Canarie sull'importo totale della controprestazione. Anche l'imposta AIEM, come l'APIM, può essere oggetto di esenzioni per quanto riguarda le merci prodotte localmente. 8. Il regolamento (CE) n. 2674/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 [9], ha sospeso la riduzione delle aliquote dell'APIM per alcuni settori ritenuti sensibili, che avrebbero potuto praticamente sparire in caso di abolizione dell'imposta. Si tratta dei settori della produzione alimentare, dei tabacchi, della chimica, della carta, dei prodotti tessili, delle industrie metallurgiche e di altri prodotti finiti. All'adozione del regolamento, il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare, con le autorità spagnole, l'incidenza della sospensione dello smantellamento dell'imposta APIM sui settori economici interessati e, più in particolare, sui prodotti oggetto della misura di sospensione. Esso ha invitato altresì la Commissione a presentargli eventualmente, in funzione dei risultati di tale esame, una proposta relativa alle misure da adottare sulla base del trattato, per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente vulnerabili, garantendo nel contempo, a termine, l'abolizione dell'imposta in vigore. Tale obiettivo di abolizione definitiva dell'imposta deve ormai rientrare nel quadro delle misure adottate ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, che autorizza l'adozione di misure specifiche a lungo termine per tener conto degli svantaggi indicati nella disposizione. [9] GU L 326 del 18.12.1999, pag.3. 9. Per valutare la necessità di misure fiscali per contribuire allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie, era opportuno tener conto di tali settori. Occorreva inoltre individuare gli svantaggi subiti dall'economia delle Canarie per valutare le misure suggerite dalla Spagna. 10. Uno dei principali svantaggi subiti dall'economia delle Canarie, che il progetto d'imposta AIEM cerca di risolvere, è di tipo generale e strutturale. Si tratta della prevalenza del settore turistico nella produzione regionale e della dipendenza dell'economia delle Canarie da tale settore. Il settore dei servizi, all'interno del quale il turismo occupa il primo posto, rappresenta infatti il 75,57% del PIL. Il contributo dell'industria al PIL del paese è estremamente modesto, pari al 7,85% (5% se si escludono i settori energetico e di trattamento delle acque). Le autorità spagnole cercano quindi di diversificare la produzione e in particolare di sviluppare la produzione industriale delle isole Canarie. L'imposta AIEM risulta uno strumento utile per consentire lo sviluppo autonomo della regione e promuovere la produzione industriale. Infatti, mentre l'IGIC si applica indistintamente a tutti i prodotti immessi sul mercato delle Canarie, l'AIEM consente di adeguare l'imposta a favore della produzione locale; si tratta di una misura di sostegno a tale produzione, in grado di compensare gli svantaggi specifici sotto illustrati. 11. Lo studio pubblicato dal Parlamento europeo sui costi dell'insularità offre una descrizione generale degli svantaggi dell'isolamento [10]. Contrariamente agli obiettivi del mercato interno, l'insularità ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da certi modi di trasporto, il trasporto aereo e quello marittimo, cresce, poiché si tratta di modi di trasporto non ancora completamente liberalizzati e, in ogni caso, meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale, ferroviario o delle reti transeuropee. Tale svantaggio generale si manifesta attraverso una serie di svantaggi specifici che incidono sulla produzione. [10] Parlamento europeo, REGI 111 EN, 2001. 12. Le dimensioni ridotte della regione - e quindi del mercato a causa del suo isolamento -, rappresentano un altro svantaggio. Nonostante la domanda generata dal settore turistico, infatti, i produttori delle Canarie sono concentrati su un territorio di 1.600.000 abitanti. Tali inconvenienti sono accentuati dal fatto che, ad eccezione del settore del tabacco, le esportazioni sono modeste, o addirittura inesistenti per la maggior parte delle industrie. Tra gli ostacoli all'esportazione individuati dagli imprenditori figurano in particolare le limitazioni dei trasporti in termini di disponibilità e di costi, l'isolamento e i termini di consegna più lunghi o meno affidabili che ne derivano. Le esportazioni sono indispensabili in qualsiasi attività produttiva per conseguire economie di scala. 13. L'isolamento e le dimensioni ridotte della regione, aggravate dalla frammentazione in arcipelago, comportano costi di produzione più elevati, che non consentono di far fronte alla concorrenza dei prodotti importati. 14. Il livello elevato dei costi di produzione è dovuto essenzialmente alla componente materie prime ed energia. Le isole Canarie acquistano materie prime ai prezzi di riferimento internazionali, e il trasporto le rende ancora più onerose. La distanza obbliga quindi a costituire riserve di materie prime, il che rappresenta un onere finanziario. 15. Anche l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature presentano maggiori difficoltà, e risultano pertanto indispensabili investimenti in attrezzature più cospicui. 16. I costi di produzione aumentano inoltre perché l'isolamento fa aumentare il costo dei servizi specializzati che debbono essere forniti dal continente, quali riparazioni, parti di ricambio e formazione specializzata di personale, dirigenti e tecnici. 17. È opportuno altresì tener conto dei costi ambientali, che possono essere più elevati. Il costo dello smaltimento dei rifiuti industriali è infatti più elevato, poiché mancano impianti di riciclaggio, tranne per alcuni prodotti quali il vetro. Il costo dello smaltimento dei rifiuti nel continente rappresenta un costo aggiuntivo per le imprese, così come lo smaltimento dei rifiuti tossici, che vengono trattati al di fuori delle isole Canarie. 18. L'isolamento rende inoltre difficile la partecipazione a fiere e congressi per promuovere le attività delle imprese. 19. La mancanza di una vasta rete di distribuzione dei prodotti obbliga poi le imprese a costituire riserve, che comportano anch'esse costi supplementari. 20. Anche le dimensioni ridotte del mercato delle Canarie, il suo isolamento e la dipendenza da risorse esterne obbligano le imprese a mantenere considerevoli capacità di produzione per poter far fronte alla domanda; talvolta, tuttavia, tali capacità sono superiori alla domanda del mercato locale. L'obbligo per le imprese di garantire gamme di produzione diversificate e quindi di mantenere cicli di produzione corti, impedisce di ottimizzare le economie di scala e obbliga le imprese a mantenere capacità in eccedenza, con costi supplementari. Una difficoltà analoga deriva dalle ridottissime, se non addirittura inesistenti, possibilità di subappalto sul mercato delle Canarie. Le imprese produttrici sono pertanto costrette a creare un eccesso di scorte. 21. In conclusione, l'isolamento e la frammentazione geografici, nonché le dimensioni ridotte del territorio, scarsamente popolato, comportano svantaggi ai quali neppure le moderne tecnologie di comunicazione possono porre rimedio, ossia carenza o scarsità di risorse ed energia e lontananza dalle materie prime e dai mercati di vendita al di fuori del mercato interno. 22. In generale, si è constatato anche che le imprese delle Canarie non sono in grado di beneficiare dell'attuale tendenza alla globalizzazione dei mercati. Dato che tale globalizzazione è caratterizzata da una concentrazione della produzione e quindi da una specializzazione dei settori produttivi, la produzione locale delle Canarie viene sostituita, in percentuali che variano in funzione del settore e del prodotto, dalle importazioni. Si constata che il mercato delle Canarie attrae certi grandi produttori stranieri, che vi esportano sempre più. Tale situazione è particolarmente rilevante nel settore del tabacco, la cui produzione locale ha subito di recente un nettissimo calo. Inoltre, la produzione locale è spesso caratterizzata da un fenomeno di interdipendenza delle imprese locali, in uno schema che si avvicina all'integrazione verticale, per cui il trasferimento di attività in un settore comporta una perdita di attività negli altri settori ad esso collegati. 23. Le autorità spagnole citano vari studi a sostegno della conclusione secondo cui i costi determinati dal carattere ultraperiferico della regione sarebbero pari all'8,3% per le grandi imprese e a 9,89% per le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda il tabacco, le autorità spagnole valutano tali costi a 29,47%. 24. Sulla base di tali dati, la notifica del 12 giugno 2001 presenta un elenco di prodotti industriali, con aliquote del 5% o del 15% a seconda dei prodotti, per i quali sono previste esenzioni a favore della produzione locale, nonché un elenco di prodotti industriali per i quali non viene precisata alcuna aliquota ma per i quali la produzione locale beneficerebbe di una riduzione del 15% della base imponibile. 25. I prodotti industriali oggetto di esenzioni appartengono alle seguenti categorie: prodotti agricoli e della pesca, materiali da costruzione, prodotti chimici, prodotti dell'industria metallurgica, prodotti alimentari e bevande, prodotti del tabacco, prodotti tessili e cuoio, carta e prodotti delle arti grafiche e dell'editoria. Tali settori corrispondono ai settori sensibili definiti dal regolamento (CE) n. 2674/1999 e i loro prodotti corrispondono in larga misura a quelli identificati come sensibili dal medesimo regolamento. Per quanto riguarda le aliquote applicabili ai diversi prodotti, le autorità spagnole si sono basate sul livello dell'imposta APIM fissato nel 1996 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 e degli atti adottati in applicazione di tale regolamento e di quello sull'imposta "tarifa especial". 26. Occorre tuttavia segnalare un settore molto particolare, quello dei prodotti del tabacco, che rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali dell'insularità sopra descritti sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle isole Canarie sono imputabili anche alla globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67%. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali [11]. Tale fenomeno di crisi della produzione locale contrasta inoltre con un mercato locale caratterizzato, nello stesso periodo, da un aumento costante delle vendite. I produttori attribuiscono in parte tale aumento al mercato dinamico costituito dai turisti. Il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco nelle Canarie resta estremamente allettante: da un confronto tra prezzi emerge infatti che esso è inferiore di circa la metà a quelli praticati nel resto della Spagna. Va sottolineato a questo proposito che l'aumento delle imposte sui prodotti del tabacco, in particolare dell'IGIC, dal 1995, non ha rallentato le vendite, che hanno anzi continuato ad aumentare in tale periodo. [11] Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco International. Si noti altresì che, nonostante la riduzione della produzione locale, è stato possibile mantenere un'offerta considerevole su tale mercato in espansione grazie all'aumento delle importazioni dal 5% al 32% tra il 1992 e il 2000. 27. Tenuto conto di tali elementi, è giustificato prevedere un sensibile aumento dell'aliquota dell'AIEM rispetto all'imposta APIM nel settore del tabacco. Tale aumento dell'imposizione fiscale è infatti direttamente collegato all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie. 28. Non bisogna tuttavia perdere di vista la coerenza del mercato interno, alla quale i legislatori sono invitati dai criteri dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE. Va osservato che gli scambi sono estremamente importanti per il settore. Si è constatato infatti che le importazioni di prodotti del tabacco nelle isole Canarie sono aumentate negli ultimi anni, ma che anche la percentuale delle esportazioni di tabacco è elevata. Attualmente, il 76% circa della produzione di sigarette delle Canarie viene esportato, e soltanto il 24% è destinato al mercato interno. Il confronto tra le cifre indica che il volume delle esportazioni delle Canarie aumenta dal 1995, ma che quello delle importazioni cresce in percentuali ancora più elevate. In questo mercato in espansione, quindi, la produzione locale non soddisfa l'intero fabbisogno. Tali constatazioni corroborano la tesi della necessità di un'imposta AIEM quale incentivo sufficiente per mantenere o ripristinare una produzione locale, senza dimenticare l'importanza degli scambi in tale settore. 29. La proposta inizialmente presentata dalle autorità delle Canarie, che suggerivano un'aliquota del 45%, risulta pertanto eccessiva, visto che tale imposta può essere accompagnata da un'esenzione totale a favore della produzione locale, e che i produttori locali godono di un vantaggio rispetto agli altri produttori, ossia la possibilità di importare fino a 20.000 tonnellate l'anno di tabacco greggio e semilavorato. Si propone quindi di fissare un'aliquota nettamente più elevata di quella applicabile a tutti gli altri prodotti, ma non superiore al 25%. 30. Per quanto riguarda gli altri prodotti, occorre combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato CE, e il rispetto della coerenza del mercato interno. Ci di dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità delle Canarie sono autorizzate a fissare un'imposta, le cui aliquote massime sono determinate dalla presente decisione, e ad applicare esenzioni totali o parziali a tali prodotti qualora siano il risultato dell'attività industriale locale. Va da sé, tuttavia, che le autorità regionali e nazionali sono responsabili dell'attuazione di tali misure. Le aliquote fissate in ambito comunitario rappresentano pertanto aliquote massime per i prodotti interessati, e le autorità regionali e nazionali possono adeguarle in funzione delle necessità all'interno di tali massimali. Lo stesso vale per le esenzioni autorizzate. Queste ultime possono essere totali, ma per alcuni prodotti le autorità spagnole possono stabilire che esenzioni parziali siano più opportune. Le aliquote e le esenzioni contenute nel quadro comunitario devono essere considerate come opzioni soggette a massimali, alle quali le autorità nazionali e regionali possono far ricorso per attuare le misure di sostegno necessarie per la produzione locale. Inoltre, non si può subito escludere l'applicabilità a tali esenzioni degli articoli 87 e 88 del trattato relativi al controllo degli aiuti di Stato. 31. Analogamente, per tutti i prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione, in particolare quelli giudicati a priori non sensibili, le autorità nazionali e regionali possono applicare l'aliquota che ritengono opportuna, senza poter tuttavia concedere vantaggi alle produzioni locali. La Commissione ritiene infatti che l'articolo 299, paragrafo 2 non consenta una riduzione generalizzata del 15% della base imponibile per i prodotti diversi da quelli che possono essere oggetto di un'esenzione totale o parziale, come proposto dalla autorità spagnole. 32. L'elenco dei prodotti sensibili che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione può essere adeguato in base all'evoluzione delle necessità. All'occorrenza, le autorità spagnole presenteranno una notifica in tal senso alla Commissione, che proporrà eventualmente al Consiglio di modificare il campo di applicazione della decisione. 33. Per quanto riguarda gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie, è utile sottolineare che al momento dell'attuazione delle misure le autorità nazionali sanciranno giuridicamente come principio le finalità dell'imposta e l'assegnazione delle risorse. Esse hanno infatti fornito precisazioni in merito all'impiego del gettito dell'AIEM e dell'IGIC da parte delle autorità regionali. È previsto l'inserimento di una disposizione specifica nel progetto di legislazione sull'AIEM. Tale disposizione definirebbe lo scopo dell'imposta, prevedendo che le entrate vengano integrate nelle risorse del regime economico e fiscale delle isole Canarie e istituendo l'obbligo giuridico di assegnarle a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali. 34. Conformemente alle indicazioni fornite in precedenza dalla Commissione, il regime fissato dalla presente decisione avrà una lunga durata, fissata a 10 anni. Il sistema proposto dovrà tuttavia essere valutato dopo 5 anni. È prevista pertanto una valutazione del regime in vigore, seguita all'occorrenza da una modifica della decisione. Commenti sugli articoli Articolo uno La disposizione autorizza le autorità spagnole ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, un'imposta ai prodotti importati e ottenuti nelle isole Canarie (AIEM), le cui aliquote sono stabilite all'articolo 2, e ad applicare, conformemente all'articolo 3, esenzioni totali o parziali per tali prodotti qualora siano il risultato della produzione industriale locale. Articolo 2 La disposizione stabilisce le aliquote massime che le autorità spagnole sono autorizzate a fissare per i prodotti di cui all'Allegato I. Le autorità spagnole possono adeguare tali aliquote in funzione delle necessità, nell'ambito di tali massimali. Per i prodotti non compresi nell'Allegato I, le autorità spagnole non sono tenute ad osservare i massimali stabiliti in virtù della presente disposizione. Articolo 3 La disposizione autorizza le autorità spagnole a concedere esenzioni totali o parziali dall'imposta AIEM per alcuni prodotti il cui elenco esaustivo figura all'Allegato I. Sono autorizzate esenzioni totali ma, come per le aliquote di cui all'articolo 2, l'opzione è soggetta a un massimale. Le autorità spagnole possono infatti ritenere che per alcuni prodotti siano più opportune esenzioni parziali. Per quanto riguarda i prodotti non elencati all'Allegato I, le autorità spagnole possono applicare l'imposta che ritengono opportuna, ma non sono autorizzate ad avvantaggiare le produzioni locali. Articolo 4 La disposizione prevede la possibilità di adeguare il quadro comunitario alla scadenza di un periodo di 5 anni, mediante proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, sulla base di una relazione di valutazione che le autorità spagnole sono tenute a trasmetterle, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali. Articolo 5 L'articolo stabilisce l'entrata in vigore e l'applicabilità. Per garantire la continuità, la decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. 2001/0284 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299 paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [12], [12] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [13], [13] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [14], [14] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato delle regioni [15], [15] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, le disposizioni del trattato si applicano alle regioni ultraperiferiche, e quindi alle isole Canarie, tenendo conto però della loro situazione socioeconomica strutturale aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. (2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni. Possono essere adottate misure specifiche nel settore della politica fiscale, le quali devono tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni in questione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Il Consiglio europeo [16], il Parlamento europeo [17], il Comitato delle Regioni [18] e il Comitato economico e sociale [19] hanno insistito a più riprese sulla necessità di adottare dette misure specifiche. [16] Punto 38 delle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999; punto 59 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000; punto 53 delle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000; conclusioni del Consiglio europeo di Nizza dei giorni 7, 8, e 9 dicembre 2000; conclusioni del Consiglio europeo di Goteborg dei giorni 15 e 16 giugno 2001. [17] Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 aprile 1997, sui problemi dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (GU C150 del 19.5.1997, pag.62). [18] Parere del Comitato delle regioni, del 13 dicembre 2000, sul tema "la problematica delle regioni ultraperiferiche in rapporto all'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2" (GU C 144 del 16.5.2001, pag.11). [19] Parere del Comitato economico e sociale, del 1° marzo 2001, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU C139 dell'11.5.2001, pag. 93). (3) In campo fiscale, le misure specifiche da attuare devono poggiare sugli strumenti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale e di aiuto a tali regioni, anche attraverso misure fiscali di deroga a lungo termine, nel rispetto dei criteri di coerenza del diritto comunitario e del mercato interno, e purché esse siano necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti. (4) Il regime applicabile alle isole Canarie in materia di imposizione indiretta consiste in varie imposte, tra cui l'Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e l'Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciónes (APIM) (imposta sulla produzione e sulle importazioni), autorizzata fino al 31 dicembre 2001 dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie [20], modificato dal regolamento (CE) n. 2674/1999, del 13 dicembre 1999 [21], che sospende la riduzione delle aliquote dell'APIM per alcuni settori ritenuti sensibili, e prorogato dal regolamento (CE) n. 1105/2001, del 30 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 [22]. [20] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. [21] GU L 326 del 18.12.1999, pag.3. [22] GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1. (5) All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 2674/1999, il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare, con le autorità spagnole, l'incidenza della sospensione dello smantellamento dell'imposta APIM sui settori economici interessati e, più in particolare, sui prodotti oggetto della misura di sospensione. Esso ha invitato altresì la Commissione a presentargli eventualmente, in funzione dei risultati di tale esame, una proposta relativa alle misure da adottare sulla base del trattato, per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente vulnerabili, garantendo nel contempo, a termine, l'abolizione dell'imposta in vigore. Tale obiettivo di abolizione definitiva dell'imposta deve ormai rientrare nel quadro delle misure adottate ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, che autorizza l'adozione di misure specifiche a lungo termine per tener conto degli svantaggi indicati nella disposizione. (6) Con lettere del 25 luglio 2000 e del 12 giugno 2001, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, gli elementi di una nuova imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". L'imposta AIEM proposta graverà sulle forniture di merci prodotte nelle Canarie, effettuate dai produttori delle stesse, nonché sulle importazioni di merci analoghe o simili appartenenti alla medesima categoria, definita conformemente alla nomenclatura della tariffa doganale comune. La base imponibile delle merci importate poggerà sul valore in dogana, quella delle forniture di merci effettuate dai produttori delle Canarie sull'importo totale della controprestazione. Anche l'imposta AIEM, come l'APIM, può essere oggetto di esenzioni per quanto riguarda le merci prodotte localmente. La Commissione ha valutato tale progetto d'imposta, conformemente agli impegni assunti nei confronti del Consiglio con l'adozione del regolamento (CE) n. 2674/1999 e alla luce degli svantaggi che incidono sulla produzione industriale delle isole Canarie. (7) Tra gli svantaggi indicati, figurano innanzitutto la prevalenza del settore dei servizi, e in particolare del turismo, nella produzione regionale, nonché la dipendenza dell'economia delle Canarie da tale settore e il modesto contributo dell'industria al PIL del paese. L'imposta AIEM risulta quindi un utile strumento per conseguire l'obiettivo di sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale e di diversificazione dell'economia delle Canarie. (8) In secondo luogo, si constata che l'insularità ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da certi modi di trasporto, il trasporto aereo e quello marittimo, cresce, poiché si tratta di modi di trasporto non ancora completamente liberalizzati. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale, ferroviario o delle reti transeuropee. (9) A causa di tale isolamento, anche la dipendenza in termini di materie prime ed energia, l'obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature comportano costi di produzione più elevati. (10) Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell'arcipelago e l'obbligo di mantenere linee di produzione diversificate ma di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala. (11) L'acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più limitati o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori del mercato nazionale. Inoltre, metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte. (12) Nel settore ambientale, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici comportano costi più elevati, a causa della mancanza di impianti di riciclaggio, tranne per alcuni prodotti, e della necessità di trasportare i rifiuti nel continente e far trattare i rifiuti tossici fuori delle Canarie. (13) In generale, rispetto alle imprese che operano su mercati meno isolati e più grandi, le imprese delle Canarie non sono in grado di beneficiare dell'attuale tendenza alla globalizzazione dei mercati, caratterizzata da una concentrazione della produzione e quindi da una specializzazione dei settori produttivi. La produzione locale delle Canarie viene quindi progressivamente sostituita, in percentuali che variano in funzione del settore e del prodotto, dalle importazioni. Inoltre, la produzione locale è spesso caratterizzata da un fenomeno di interdipendenza delle imprese locali, in uno schema che si avvicina all'integrazione verticale, per cui il trasferimento di attività in un settore comporta una perdita di attività negli altri settori ad esso collegati. (14) Sulla base di tali dati e sulla notifica delle autorità spagnole, è opportuno autorizzare l'introduzione di un'imposta applicabile a un elenco di prodotti industriali, per i quali si possono prevedere esenzioni a favore della produzione locale. (15) È opportuno tuttavia garantire combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato CE e il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ci di dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità delle Canarie sono autorizzate a fissare un'imposta, le cui aliquote massime sono determinate dalla decisione del Consiglio, e ad applicare esenzioni totali o parziali a tali prodotti qualora siano il risultato dell'attività industriale locale. (16) I prodotti industriali oggetto di esenzioni appartengono alle seguenti categorie: prodotti agricoli e della pesca, materiali da costruzione, prodotti chimici, prodotti dell'industria metallurgica, prodotti alimentari e bevande, prodotti del tabacco, prodotti tessili e cuoio, carta e prodotti delle arti grafiche e dell'editoria. Tali settori e prodotti corrispondono in larga misura ai settori e prodotti sensibili definiti dal regolamento (CE) n. 2674/1999. Le disposizioni della presente decisione si applicano all'attuazione di tali esenzioni, fatta salva l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE. (17) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare aliquote massime che variano dal 5% al 15% in funzione dei settori e dei prodotti. Le aliquote applicabili ai diversi prodotti corrispondono, secondo le autorità spagnole, al livello dell'imposta APIM fissato nel 1996 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 e degli atti adottati in applicazione di tale regolamento e di quello sull'imposta "tarifa especial". (18) L'aliquota applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali dell'insularità sopra descritti sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle isole Canarie sono imputabili anche alla globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67%. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali. (19) Tale fenomeno di crisi della produzione locale contrasta inoltre con un mercato locale caratterizzato, nello stesso periodo, da un aumento costante delle vendite. I produttori attribuiscono in parte tale aumento al mercato dinamico costituito dai turisti. Il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco nelle Canarie resta estremamente allettante: da un confronto tra prezzi emerge infatti che esso è inferiore di circa la metà a quelli praticati nel resto della Spagna. L'aumento delle imposte sui prodotti del tabacco, in particolare dell'IGIC, dal 1995, non sembra aver rallentato le vendite, che hanno anzi continuato ad aumentare in tale periodo. Nonostante la riduzione della produzione locale, è stato possibile mantenere un'offerta considerevole su tale mercato in espansione grazie all'aumento delle importazioni dal 5% al 32% tra il 1992 e il 2000. (20) Tenuto conto di tali elementi, è giustificato un sensibile aumento dell'aliquota dell'AIEM nel settore del tabacco. Tale aumento dell'imposizione fiscale è infatti direttamente collegato all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie. (21) Non bisogna tuttavia dimenticare la coerenza del mercato interno, conformemente ai requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE. Gli scambi sono estremamente importanti per il settore del tabacco. Infatti, sebbene le importazioni di prodotti del tabacco nelle isole Canarie siano aumentate negli ultimi anni, anche la percentuale delle esportazioni di tabacco è elevata. Attualmente, il 76% circa della produzione di sigarette delle Canarie viene esportato, e soltanto il 24% è destinato al mercato interno. Il confronto tra le cifre indica che il volume delle esportazioni delle Canarie aumenta dal 1995, ma che quello delle importazioni cresce in percentuali ancora più elevate. In questo mercato in espansione, quindi, la produzione locale non soddisfa l'intero fabbisogno. Tali constatazioni corroborano la tesi della necessità di un'imposta AIEM quale incentivo sufficiente per mantenere o ripristinare una produzione locale, senza dimenticare l'importanza degli scambi in tale settore. (22) Sulla base di tali elementi, visto che l'imposta può essere accompagnata da un'esenzione totale a favore della produzione locale, e che i produttori locali godono di un vantaggio rispetto agli altri produttori, ossia la possibilità di importare fino a 20.000 tonnellate l'anno di tabacco greggio e semilavorato [23], la proposta inizialmente presentata dalle autorità delle Canarie, che suggerivano un'aliquota del 45%, risulta eccessiva. Si propone quindi di fissare un'aliquota nettamente più elevata di quella applicabile a tutti gli altri prodotti, ma non superiore al 25%. [23] Regolamento (CE) n. 1528/2001 della Commissione, del 26 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco (GU L 202 del 27.7.2001, pagg. 9 - 10). (23) Le finalità dell'imposta e i requisiti per l'assegnazione del gettito dell'AIEM rispecchiano a livello nazionale gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale delle isole Canarie e la sua assegnazione a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituisce un obbligo giuridico. (24) La durata del regime è fissata a 10 anni. Occorre tuttavia valutare il sistema proposto dopo 5 anni. Le autorità spagnole devono pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, vengono eventualmente riesaminati il campo d'applicazione, le aliquote e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le autorità spagnole sono autorizzate ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, l'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)", le cui aliquote e le cui esenzioni sono fissate conformemente agli articoli 2 e 3, ai prodotti importati e ottenuti nelle isole Canarie, elencati all'allegato I. Articolo 2 1. Per i prodotti di cui alla lettera A dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 5 %. 2. Per i prodotti di cui alla lettera B dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 15 %. 3. Per i prodotti di cui alla lettera C dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 25 %. Articolo 3 In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità spagnole sono autorizzate a prevedere, per i prodotti di cui all'allegato I, fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali o riduzioni dall'imposta di cui all'articolo 1. Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali. Articolo 4 Le autorità spagnole presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, all'occorrenza, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune: Agricoltura e prodotti della pesca: 020311 / 020312 / 020319 / 020711 / 0207 13 / 0302 69 6100 / 0302 69 9400 / 0701 90 / 0702 0703 / 0803 Materiali da costruzione: 3816 / 3824 400000 / 3824 90 4500 / 3824 90 7000 / 6809 Chimica: 2804 3000 / 2804 4000 / 2851 00 30 / 3208 / 3209 / 3210 / 3212 90 9000 / 3213 / 3214 / 3401 / 3402 / 3406 / 3814 00 90 90 / 3920 30 00 90 / 3921 90 60 / 3923 90 90 / 4012 10 Industrie metallurgiche: 7604 / 7608 / 8428 39 98 00 / 8479 500000 Industria alimentare: 0210 11 1100 / 0210 11 3100 / 0210 12 1900 / 0210 19 4000 / 0210 19 8100 / 0305 4100 / 0901220000 / 1101 / 1901200090 / 1901909196 / 2006003100 / 1601 / 1602 / 1704 90 30 00 / 1704 90 51 90 / 1704 90 5500 / 1704 90 71 / 1704907500 / 1806 / 1901 90 99 / 1904 10 10 / 1905 / 2007 91 10 / 2008 99 61 / 2008 99 68 / 2009 11 / 2009 19 / 2009 40 / 2009 50 / 2009 70 / 2009 80 / 2009 90 / 2105/ 2309 Bevande: 2201/ 2202 Tessili e cuoio: 6112 31 / 611241 Carta: 482290 / 4823 90 90 90 Arti grafiche ed editoria: 4910 B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune: Agricoltura e prodotti della pesca: 0407 00 30 Materiali da costruzione: 2523 290000 / 2523 90 / 7010 Chimica: 38099100 / 3917 / 3923 1000 / 3923 2100 / 3923 30 10 / 3924 10 10 Industrie metallurgiche: 730900 / 7325 / 7610 / 9403209900 / 9404 Industria alimentare : 0403 / 0901 21 / 1902 / 2103 / 210690 98 Bevande: 2203 / 2208 40 Tessili e cuoio: 6302 Carta 4808 / 4818 10 / 4818 20 / 4818 30 / 4818 90 90 10 / 4819 / 4821 / 4823 59 10 / 4823 59 90 Arti grafiche ed editoria: 4909 / 4911 C. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune: Tabacco: 2402 SCHEDA FINANZIARIA // // DATA: 09.2001 1. // TITOLO DELLA MISURA Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie 2. // BASE GIURIDICA Articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE 3. // INCIDENZA FINANZIARIA Nessuna