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Documento 31987D0122

87/122/CEE: Decisione del Consiglio del 9 febbraio 1987 relativa alla conclusione del secondo scambio di lettere che integra l' accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un' intesa ai sensi della clausola 2, primo comma, di detto accordo

Úř. věst. L 50, 19.2.1987, pag. 27-27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/122/oj

Accordo internazionale correlato

31987D0122

87/122/CEE: Decisione del Consiglio del 9 febbraio 1987 relativa alla conclusione del secondo scambio di lettere che integra l' accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un' intesa ai sensi della clausola 2, primo comma, di detto accordo

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 19/02/1987 pag. 0027


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1987

relativa alla conclusione del secondo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un'intesa ai sensi della clausola 2, primo comma, di detto accordo

(87/122/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità economica europea per il settore delle carni di montone, di agnello e di capra (1), la Nuova Zelanda si è impegnata, con uno scambio di lettere (2), a limitare le proprie esportazioni destinate a taluni mercati della Comunità considerati zone sensibili; che tale impegno prevede tuttavia che i quantitativi per il 1987 e il 1988 vengano fissati entro il 1o agosto 1986;

considerando che la Commissione ha condotto a tale proposito negoziati con la Nuova Zelanda, conclusisi con la sigla di uno scambio di lettere con questo paese,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità il secondo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un'intesa ai sensi della clausola 2, primo comma, di detto accordo.

2. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 28.

(2) GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 75.

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