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Documento 61994TJ0353
Shrnutí rozsudku
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1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Atti che modificano la posizione giuridica del ricorrente ° Decisione della Commissione che consente di utilizzare, nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali, documenti estratti dal fascicolo di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza
(Trattato CE, art. 173)
2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del regolamento n. 17 ° Utilizzazione ° Limiti ° Obbligo per la Commissione di vietare l' uso di tali informazioni nell' ambito di un procedimento giudiziario nazionale ° Insussistenza ° Principio di leale collaborazione fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie ° Inapplicabilità del regolamento n. 17 alla collaborazione tra la Commissione e i giudici nazionali ° Obbligo dei giudici nazionali di tutelare i diritti derivanti dall' effetto diretto degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato ° Tutela dei dati riservati e dei segreti commerciali garantita dai giudici nazionali
[Trattato CE, artt. 5, 85, n. 1, e 86; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 20, n. 1]
3. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti della difesa ° Utilizzazione, nell' ambito di un procedimento giudiziario, di informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del regolamento n. 17 ° Violazione ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17)
4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Segreto d' ufficio ° Informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del regolamento n. 17 ° Informazioni riservate e segreti commerciali ° Trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali ° Precauzioni da adottare da parte della Commissione ° Motivi legittimi di diniego
(Trattato CE, art. 214; regolamento del Consiglio n. 17, art. 20, n. 2)
1. La lettera con la quale la Commissione rimuove il divieto, posto all' atto della trasmissione di una comunicazione degli addebiti ad imprese che partecipano, pur senza essere formalmente denuncianti, ad un procedimento dinanzi alla Commissione, di utilizzare tale documento nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali e con la quale essa esprime peraltro la propria valutazione sull' inesistenza di qualunque ostacolo alla produzione di tale comunicazione degli addebiti e del verbale della conseguente audizione dinanzi al giudice nazionale ha carattere decisionale. Essa incide direttamente sugli interessi di un' impresa, membro dell' associazione di imprese cui tale comunicazione degli addebiti era stata inviata, e può quindi essere impugnata con ricorso d' annullamento da parte di tale impresa. In proposito, poco importa che essa non sia parte in un procedimento giudiziario nazionale, in quanto la produzione dei detti documenti nell' ambito di un tale procedimento determina la trasmissione di informazioni, eventualmente riservate, al pari della produzione degli stessi nell' ambito di un procedimento nazionale in cui essa sia parte.
2. L' art. 20, n. 1, del regolamento n. 17, che vieta di utilizzare le informazioni raccolte in applicazione degli artt. 11-14 dello stesso regolamento per uno scopo diverso da quello per il quale sono state richieste, dev' essere interpretato alla luce del principio di leale collaborazione sancito dall' art. 5 del Trattato. Tale principio impone alle istituzioni comunitarie, e soprattutto alla Commissione, incaricata di vigilare sull' applicazione delle disposizioni del Trattato, di cooperare attivamente con il giudice nazionale che opera per reprimere infrazioni ad una disciplina comunitaria. Tale concorso, che si articola in forme diverse, può consistere, se del caso, nella comunicazione ai giudici nazionali di documenti acquisiti dalle istituzioni nell' esercizio delle loro funzioni.
Una collaborazione siffatta tra la Commissione e i giudici nazionali esula dall' ambito di applicazione del regolamento n. 17. Pertanto, l' art. 20, n. 1, del detto regolamento non può essere interpretato nel senso che impone alla Commissione di vietare alle imprese di produrre documenti del procedimento amministrativo nell' ambito di un procedimento giudiziario nazionale.
Un' interpretazione delle norme in oggetto nel senso che essa vieterebbe qualunque utilizzo da parte del giudice nazionale delle informazioni raccolte sarebbe inoltre lesiva dei diritti delle parti derivanti dall' effetto diretto degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato nei rapporti tra singoli, diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Orbene, la necessità di garantire la tutela delle imprese che vantano un interesse alla non divulgazione delle informazioni riservate, ed in particolare dei segreti commerciali, non può prevalere sul diritto delle imprese, in possesso delle informazioni, di difendersi nell' ambito di un procedimento giudiziario nazionale.
Un divieto siffatto non è peraltro indispensabile per tutelare i dati riservati e i segreti commerciali. Infatti, qualora tali documenti del procedimento amministrativo siano prodotti nel corso di un procedimento nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a garantire la tutela delle informazioni riservate, ed in particolare dei segreti commerciali, in quanto, per garantire la piena efficacia delle norme di diritto comunitario in forza del principio di collaborazione sancito dall' art. 5 del Trattato, tali autorità debbono tutelare i diritti che le dette norme conferiscono ai singoli.
3. Quand' anche la produzione, ad opera di una delle parti in un procedimento giudiziario nazionale, di documenti recanti informazioni raccolte nell' ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione fosse atta a pregiudicare la posizione delle imprese interessate, spetta tuttavia al giudice nazionale garantire, avvalendosi delle norme processuali interne, la tutela del diritto al contraddittorio di tali imprese. In proposito, il giudice nazionale può, in particolare, tener conto della provvisorietà del parere espresso dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti nonché della possibilità di sospendere il procedimento nazionale in attesa dell' adozione, da parte dell' istituzione, di una posizione definitiva.
Né tale produzione di documenti pregiudica il diritto al contraddittorio dell' impresa interessata nell' ambito del procedimento amministrativo. Infatti, la trasmissione di tali documenti, ed in particolare della comunicazione degli addebiti, alle autorità giudiziarie nazionali non produce alcun effetto nell' ambito del procedimento amministrativo, atteso che tale trasmissione non priva le imprese interessate del diritto di essere informate e sentite dalla Commissione su tutti i dati di fatto e di diritto che compaiono nei documenti di cui trattasi.
4. Gli artt. 214 del Trattato e 20, n. 2, del regolamento n. 17 non impongono alla Commissione di vietare alle imprese terze la produzione, nell' ambito di un procedimento giudiziario nazionale, di documenti, ricevuti nel corso del procedimento dinanzi a tale istituzione, contenenti informazioni riservate e segreti commerciali.
Da una parte, infatti, l' art. 20, n. 2, del regolamento n. 17 non è applicabile alla collaborazione, diretta o indiretta, tra la Commissione e le autorità giudiziarie nazionali, che esula dall' ambito di applicazione di tale regolamento. D' altra parte, l' art. 214 del Trattato, che impedisce a tutti i funzionari e agli agenti delle istituzioni di rivelare a terzi informazioni riservate e segreti commerciali, non può essere interpretato nel senso che la Commissione, in ossequio al suo obbligo di rispettare il segreto professionale, sarebbe tenuta a vietare alle imprese qualunque produzione, dinanzi ai giudici nazionali, di documenti ricevuti nel corso del procedimento amministrativo. Un' interpretazione del genere potrebbe compromettere la collaborazione tra le autorità giudiziarie nazionali e le istituzioni comunitarie, quale configurata dall' art. 5 del Trattato, e soprattutto pregiudicare il diritto degli operatori economici ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Tuttavia, allorché è investita della domanda di un' impresa che voglia avvalersi della facoltà di produrre dinanzi ai giudici documenti contenenti informazioni riservate e segreti commerciali, la Commissione deve adottare tutte le precauzioni necessarie, ivi comprese, se del caso, quelle di natura processuale, affinché non venga minimamente leso il diritto delle imprese interessate alla tutela delle dette informazioni, mediante e nel corso della trasmissione dei documenti al giudice nazionale. Siffatte precauzioni possono consistere, in particolare, nel segnalare a quest' ultimo i documenti o i brani di documenti contenenti informazioni riservate o segreti commerciali. Spetta poi al giudice nazionale tutelare la natura riservata o di segreto commerciale di tali informazioni.
In particolare, nel caso in cui, nel corso del procedimento amministrativo, le imprese interessate abbiano invocato l' esistenza di segreti commerciali, la Commissione deve porre tali imprese in grado di far valere il loro punto di vista. Deve, segnatamente, offrire loro la possibilità di indicare i brani dei documenti la cui trasmissione al giudice nazionale, in mancanza di precauzioni, potrebbe cagionare loro un danno, nonché quella di precisare la natura e la portata di tale danno.
La Commissione può negare la comunicazione di documenti alle autorità giudiziarie nazionali soltanto nelle ipotesi eccezionali in cui la tutela dei diritti dei terzi nonché il funzionamento e l' indipendenza delle Comunità non possono essere pienamente assicurati, neppure con l' adozione, da parte della Commissione, di tutte le precauzioni indicate.