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Document 32013R1123R(01)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazionedei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma delladirettiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 9.11.2013)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazionedei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma delladirettiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 9.11.2013)
Úř. věst. L 100, 3.4.2014, p. 14–14
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1123/corrigendum/2014-04-03/oj
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3.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/14 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
( «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» L 299 del 9 novembre 2013 )
Alle pagine 32 e 33, articolo 1, paragrafo 2,
anziché:
«Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi nei primi due commi dell'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.»,
leggi:
«Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi dell'articolo 3, lettera h), primo e secondo trattino, della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.»