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Document 32013D0036(01)R(01)

Rettifica della Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013 , relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2013/36) ( GU L 301 del 12.11.2013 )

OJ L 16, 21.1.2014, p. 71–71 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/646/corrigendum/2014-01-21/oj

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/71


Rettifica della Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2013/36)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 301 del 12 novembre 2013 )

A pagina 14, articolo 3, paragrafo 2:

anziché:

«Per “disposizioni sulla continuità del servizio del debito” si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che consistono in disposizioni relative a un gestore di riserva o a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell’ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento rilevante deve essere nominato un facilitatore responsabile dell’individuazione di un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva, ad esempio il caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’attuale gestore, fondati o meno sui rating.»,

leggi:

«Per “disposizioni sulla continuità del servizio del debito” si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che consistono in disposizioni relative a un gestore di riserva o a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell’ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, deve essere nominato un facilitatore il quale, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento rilevante, è tenuto ad individuare un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva, ad esempio il caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’attuale gestore, fondati o meno sui rating.»


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