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Document 02012R0024(01)-20121121

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1011/2012-11-21

TESTO consolidato: 32012R0024(01) — IT — 21.11.2012

2012R0024 — IT — 21.11.2012 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2012 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 ottobre 2012

relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli

(BCE/2012/24)

(GU L 305, 1.11.2012, p.6)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 038, 9.2.2013, pag. 20  (24/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2012 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 ottobre 2012

relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli

(BCE/2012/24)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 5,

visto il Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95») ( 1 ), e in particolare l’allegato A,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 2 ), e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) ( 3 ),

visto il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) ( 4 ),

visto il Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) ( 5 ),

vista la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( 6 ),

vista la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 7 ),

considerando quanto segue:

(1)

Per assolvere ai compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e per monitorare i mercati finanziari e le attività finanziarie all’interno dell’area dell’euro, è necessario che la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga informazioni statistiche titolo per titolo di alta qualità, in merito ai titoli detenuti dai settori istituzionali dell’area dell’euro e ai titoli emessi da residenti nell’area dell’euro e detenuti da settori istituzionali non residenti nell’area dell’euro.

(2)

Al fine di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, alla stabilità del sistema finanziario e all’analisi del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, la BCE necessita di raccogliere informazioni titolo per titolo dai gruppi bancari sulle relative disponibilità in titoli.

(3)

Lo scopo dei dati da raccogliere è quello di fornire alla BCE informazioni statistiche esaustive in merito all’esposizione di settori economici e di singoli gruppi bancari negli Stati membri dell’area dell’euro in relazione a specifiche classi di titoli e ai rapporti tra i settori economici dei detentori e degli emittenti di titoli, nonché al mercato dei titoli emessi dai residenti nell’area dell’euro. L’importanza di ottenere informazioni accurate sull’esposizione dei settori economici e dei gruppi bancari nei confronti di specifiche classi di titoli a livello fortemente disaggregato è diventata evidente durante la crisi finanziaria in quanto, sulla base dei dati aggregati, non potevano identificarsi propriamente i rischi per la stabilità finanziaria dovuti a meccanismi di contagio al livello di istituti finanziari individuali, generati da specifiche classi di titoli. Inoltre, informazioni tempestive sulle disponibilità a livello di singoli titoli permetteranno alla BCE di monitorare la trasmissione di rischi dai mercati finanziari all’economia reale.

(4)

Inoltre, tali informazioni statistiche sosterranno la BCE nell’analisi degli sviluppi dei mercati finanziari e nel monitoraggio delle modifiche nei portafogli di titoli dei settori economici e dei rapporti tra intermediari finanziari e investitori non finanziari.

(5)

Date le relazioni tra politica monetaria e stabilità del sistema finanziario, la raccolta di informazioni statistiche titolo per titolo, relative alle disponibilità in titoli e alle operazioni finanziarie, nonché per il calcolo delle operazioni dalle posizioni, è necessaria anche per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc per sostenere la BCE nell’esercizio dell’analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario. Tali informazioni statistiche permetteranno l’associazione dei dati sui titoli detenuti dai settori istituzionali alle informazioni in merito alle emittenti individuali di tutto il mondo, così da fornire un importante mezzo per monitorare il sorgere e l’evoluzione degli squilibri finanziari.

(6)

E’ anche necessario permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al Comitato europeo per il rischio sistemico in conformità al Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico ( 8 ).

(7)

Per questa ragione, il Consiglio direttivo della BCE deve identificare i gruppi bancari segnalanti ai fini della raccolta dei dati ai sensi del presente regolamento, tenendo presente la dimensione del bilancio consolidato di ogni gruppo in rapporto alle attività di bilancio consolidate di tutti i gruppi bancari nell’Unione europea, l’importanza delle attività del gruppo in un particolare segmento delle attività bancarie e la rilevanza del gruppo per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell’area dell’euro e/o di singoli Stati membri.

(8)

Dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

(9)

Gli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, comprese le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi stabiliti in altri atti e strumenti giuridici della BCE, che possono, almeno parzialmente, riguardare anche segnalazioni titolo per titolo di informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli.

(10)

É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, purché la loro portata non sia tale da modificare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull’onere segnaletico dei soggetti segnalanti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1. per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli;

2. per «posizione» si intende l’ammontare di titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15, posseduti o tenuti in custodia da un soggetto dichiarante effettivo alla fine del periodo di riferimento, come ulteriormente definito nella parte 4 dell’allegato II;

3. i termini «ente creditizio impresa madre», «società di partecipazione finanziaria madre», «filiazione» e «succursale» hanno il significato definito dall’articolo 4 della Direttiva 2006/48/CE;

4. per «gruppo bancario» si intende a) un ente creditizio impresa madre e tutte le sue filiazioni e succursali finanziarie, diverse dalle imprese di assicurazione che sono state ufficialmente autorizzate in conformità dell’articolo 6 della Direttiva 73/239/CEE ( 9 ) o dell’articolo 4 della Direttiva 2002/83/CE ( 10 ); o b) una società di partecipazione finanziaria madre e tutte le sue filiazioni e succursali finanziarie, diverse dalle imprese di assicurazione che sono state ufficialmente autorizzate in conformità dell’articolo 6 della Direttiva 73/239/CEE o dell’articolo 4 della Direttiva 2002/83/CE, purché in entrambi i casi la capogruppo sia a capo del gruppo bancario. Un ente senza filiazioni costituisce un gruppo a sé stante, purché l’ente non sia esso stesso una filiazione;

5. il termine «residente» ha il significato di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 2533/98;

6. i termini «istituzione finanziaria monetaria» (IFM), «ente creditizio» (EC) e «fondo comune monetario» (FCM) hanno il significato di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Il settore delle IFM comprende gli EC e gli FCM;

7. il termine «fondo di investimento» (FI) ha il significato di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8);

8. il termine «società veicolo finanziaria» (SV) ha il significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30);

9. per «custode» si intende un ente appartenente al settore delle «società finanziarie» (S.12 ( 11 )) e che si occupa dell’affitto di cassette di sicurezza e dell’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali, come specificato nella sezione b, punto 1), dell’allegato I della Direttiva 2004/39/CE;

10. per «impresa a capo di un gruppo bancario» si intende la società madre di un gruppo bancario, a condizione che essa sia un ente creditizio impresa madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, secondo la definizione dell’articolo 4 della Direttiva 2006/48/CE e secondo l’attuazione negli Stati membri dell’Unione, eccetto che «nell’UE» è sostituito da «dell’area dell’euro» e «Stato membro» è sostituito da «Stato membro dell’area dell’euro»;

11. per «impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione» si intende l’impresa a capo di un gruppo bancario identificato dal Consiglio direttivo come un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4;

12. per «investitore» si intende qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari;

13. per «titoli tenuti in custodia» si intendono i titoli che sono detenuti e amministrati dai custodi per conto degli investitori;

14. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il soggetto dichiarante è residente;

15. per «titoli» si intendono le seguenti tipologie di titoli:

a) «titoli di credito» (F.3);

b) «azioni quotate» (F.511);

c) «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52);

16. per «disponibilità in titoli» si intende la proprietà economica dei titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15;

17. per «codice ISIN» si intende il numero internazionale di identificazione dei titoli assegnato ai titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici, che identifica unicamente un’emissione di titoli (come definito dalla norma ISO 6166).

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.  Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente «soggetti dichiaranti effettivi» e individualmente «soggetto effettivamente dichiarante»).

2.  Se un FCM, un FI o una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.

3.  I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salva l’applicazione di una deroga ai sensi dell’articolo 5.

4.  Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario sia soggetto agli obblighi di segnalazione, ove esso abbia attività di bilancio consolidato, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, della Direttiva 2006/48/CE:

a) maggiori dello 0,5% del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell’Unione (di seguito la «soglia dello 0,5%»), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero:

i) i dati con riferimento alla fine di dicembre dell’anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; o

ii) se i dati di cui al punto i) non sono disponibili, i dati con riferimento alla fine di dicembre dell’anno precedente; o

b) pari o sotto la soglia dello 0,5%, purché il gruppo bancario soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che lo rendono rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell’area dell’euro (in relazione, ad esempio, alle interconnessioni con gli altri enti finanziari dell’area dell’euro; alle attività inter-giurisdizionali; all’insostituibilità; alla complessità della struttura aziendale) e/o di singoli Stati membri dell’area dell’euro (in relazione, ad esempio, all’importanza relativa di un gruppo bancario all’interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell’area dell’euro).

5.  La BCN competente notifica alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

6.  Fatto salvo l’articolo 10, le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione che ricevono una notifica in conformità al paragrafo 5, dopo l’invio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, cominciano a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica.

7.  L’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione, che riceve una notifica ai sensi del paragrafo 5, informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data di tale evento o circostanza.

8.  L’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione che riceve una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica contraria dalla BCN competente.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.  IFM, FI, SV e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell’allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.

2.  Un custode informa la BCN competente circa l’esercizio delle attività di custodia entro una settimana dalla data d’inizio delle stesse, indipendentemente dal fatto che esso si aspetti di essere soggetto agli obblighi di segnalazione normali ai sensi del presente regolamento, salvo che il custode abbia informato altre autorità competenti.

I custodi forniscono alla BCN competente con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, alle operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai seguenti titoli con codice ISIN:

a) titoli che tengono in custodia per conto di investitori residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3 dell’allegato I;

b) titoli che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, conformemente alla parte 4 dell’allegato I;

c) titoli emessi da enti dell’area dell’euro tenuti in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri al di fuori dell’area dell’euro e di investitori residenti al di fuori dell’Unione, conformemente alla parte 5 dell’allegato I.

3.  Le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono alla BCN competente, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo, compresi gli organismi non residenti. Tali dati sono segnalati sulla base del portafoglio lordo del gruppo, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da enti dello stesso gruppo.

In conformità alle istruzioni della BCN competente, le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano i dati in merito alle disponibilità in titoli, sulla base di uno dei tre metodi specificati nella parte 6 dell’allegato I.

4.  Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti nel a) Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); nel b) Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); e nel c) Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).

5.  I soggetti dichiaranti effettivi, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 dell’allegato I. Ulteriori obblighi e indirizzi in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell’allegato II.

6.  I soggetti dichiaranti effettivi, ove ciò sia indicato dalla BCN competente, segnalano con frequenza trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 dell’allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti effettivi cui è concessa la deroga di cui all’articolo 4.

7.  I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2 e 4 dell’allegato II, nonché alle norme contabili di cui all’articolo 5.

Articolo 4

Deroghe

1.  A discrezione di ciascuna BCN competente, possono concedersi le seguenti deroghe ai soggetti dichiaranti effettivi:

a) negli Stati membri dell’area dell’euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia inferiore o pari al valore di mercato a 40 miliardi di EUR:

i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo di IFM, FI, SV e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40%. Le SV che non segnalano i dati titolo per titolo, in conformità al Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) hanno il diritto, in conformità alle istruzioni della BCN competente, di superare tale soglia per i primi due anni dall’inizio dell’attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;

ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all’ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 40%.

b) Negli Stati membri dell’area dell’euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia superiore al valore di mercato a 40 miliardi di EUR:

i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo di IFM, FI, SV e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5%;

ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all’ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 5%.

c) Le BCN consultano la BCE in merito all’utilizzo delle informazioni al fine di identificare il totale delle disponibilità in titoli al valore di mercato, necessario alla concessione delle deroghe ai sensi del presente paragrafo.

2.  Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati all’articolo 3, paragrafo 1, a favore degli EC nei seguenti casi:

a) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all’ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC nello Stato membro dell’area dell’euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5%;

b) tuttavia, tale soglia può essere innalzata al 15% per i primi due anni a seguito dell’inizio dell’attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;

c) la soglia di cui alle lettere a) e b) è calcolata sulla base del totale delle disponibilità in titoli per lo Stato membro interessato, previa applicazione di eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 1.

3.  Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2% dei titoli detenuti dai FCM dell’area dell’euro. Tale soglia del 2% è calcolata sulla base del totale delle disponibilità in titoli detenute dagli FCM nello Stato membro interessato, previa applicazione di eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 1.

4.  Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con il codice ISIN costituisca meno del 2% dei titoli detenuti dalle SV dell’area dell’euro. Tale soglia del 2% è calcolata sulla base del totale delle disponibilità in titoli detenute dalle SV nello Stato membro interessato, previa applicazione di eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 1.

5.  Le BCN possono decidere di concedere le seguenti deroghe ai custodi:

a) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), i custodi, a condizione che i dati di cui al suddetto articolo possano essere ricavati da altre fonti statistiche o di vigilanza, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. Inoltre, trovano applicazione le seguenti norme:

i) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a), e nei quali i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 60% dell’ammontare dei titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

ii) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera b), e nei quali i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 75% dell’ammontare dei titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

b) Le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono un ammontare totale di titoli per conto di tutti gli investitori non residenti inferiore a 10 miliardi di EUR.

6.  Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 3, a favore delle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione nei seguenti casi:

a) le BCN possono permettere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95% dell’ammontare dei titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo, in conformità agli obblighi statuiti dal presente regolamento, a condizione che il restante 5% dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

b) le BCN possono richiedere alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione di fornire informazioni ulteriori in merito alla tipologia di titoli esclusa dagli obblighi di segnalazione ai sensi della lettera a).

7.  Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, qualora i soggetti dichiaranti effettivi segnalino gli stessi dati ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), del Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) o del Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), ovvero qualora le BCN possano ottenere gli stessi data in altro modo, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III.

8.  In relazione ai soggetti dichiaranti effettivi per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all’ammontare di titoli che detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, sia su base aggregata, sia titolo per titolo.

9.  Le BCN verificano l’assolvimento delle condizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 7, ove applicabili, ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ciascun anno solare.

10.  La BCN competente ritira le eventuali deroghe concesse ai custodi ai sensi del paragrafo 5, lettera a), qualora i dati provenienti da altre fonti statistiche o di vigilanza, che soddisfano i requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III, non le siano stati resi disponibili entro il termine, per tre periodi di segnalazione consecutivi, a prescindere dall’eventuale colpa dei custodi. I custodi iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato loro la revoca della deroga.

11.  Le BCN possono decidere di indirizzare obblighi di segnalazione ad hoc ai soggetti dichiaranti effettivi cui siano state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, in conformità al livello di dettaglio che ritengano necessario. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano le informazioni richieste ad hoc entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente.

12.  I soggetti dichiaranti effettivi hanno la facoltà di non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che non si avvalga delle deroghe concesse dalla BCN competente ne può fare uso, previo ottenimento del consenso di tale BCN.

Articolo 5

Norme contabili

1.  Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 12 ) o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

2.  Fatte salve le prassi contabili nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate al valore nominale o come numero di azioni. Possono essere segnalati anche i valori di mercato, come indicato nella parte 4 dell’allegato II.

3.  Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate su base lorda a fini statistici.

4.  Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, rimangono registrate come disponibilità del proprietario originario (e non come disponibilità dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia un impegno fermo a invertire l’operazione (e non una semplice opzione in tal senso). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un’operazione definitiva in titoli e segnalata dall’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

Articolo 6

Tempestività

1.  Le BCN decidono entro quale termine devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di svolgere le procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2.

2.  Le BCN trasmettono alla BCE per i soggetti dichiaranti effettivi:

a) i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o

b) i dati mensili titolo per titolo, in conformità all’articolo 3, paragrafo 5, e alla parte I dell’allegato I, secondo una delle opzioni seguenti:

i) su base trimestrale per i tre mesi del trimestre di riferimento, entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o

ii) su base mensile per ciascun mese del trimestre di riferimento, entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono; o

c) le posizioni trimestrali titolo per titolo, in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, entro la fine:

i) dal 2013 al 2015: del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; e

ii) dal 2016: del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

3.  Qualora una scadenza di cui al paragrafo 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, la scadenza è estesa al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.

Articolo 7

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.  I soggetti dichiaranti effettivi rispettano gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti, in conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato III.

2.  Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti effettivi, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN decidono se richiedere ai custodi la segnalazione dei dati titolo per titolo per ciascun investitore. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di controllare la conformità ai requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza e la revisione specificati nell’allegato III.

Articolo 8

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano i diritti di verifica, in conformità al livello di dettaglio ritenuto necessario dalla BCN competente, o di raccolta delle informazioni che i soggetti dichiaranti effettivi devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare tali diritti. In particolare, tali diritti sono esercitati dalle BCN qualora i soggetti dichiaranti effettivi non soddisfino i requisiti minimi specificati nell’allegato III.

Articolo 9

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti dichiaranti effettivi. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere, senza indebito ritardo.

Articolo 10

Prima segnalazione

La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di dicembre 2013. La prima volta che le BCN segnalano i dati alla BCE, sono tenuti a presentare solo i dati in merito alle posizioni.

Articolo 11

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.




ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

Operazioni finanziarie

1. IFM, FI, SV e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori residenti, forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:

a) su base mensile o trimestrale, le operazioni finanziarie mensili o trimestrali titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il mese o trimestre di riferimento; o

b) su base mensile o trimestrale, le posizioni mensili titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il mese di riferimento o per i tre mesi del trimestre di riferimento.

2. Le SV forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:

a) su base trimestrale, le operazioni finanziarie trimestrali titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento; o

b) su base mensile o trimestrale, le posizioni mensili titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il mese di riferimento o per i tre mesi del trimestre di riferimento; o

c) su base trimestrale, le posizioni trimestrali titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento.

3. I custodi, nel segnalare i) i titoli che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro, e ii) i titoli emessi da enti dell’area dell’euro che tengono in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e di investitori residenti al di fuori dell’Unione, forniscono le informazioni statistiche in conformità a uno dei metodi stabiliti nel paragrafo 2.

PARTE 2

Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV e custodi

Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV e dai custodi in relazione alle proprie disponibilità in titoli. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1 e 2;

b) sono segnalati i dati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue:

i) qualora IFM, FI, SV e custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 6; o

ii) qualora IFM, FI, SV e custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4.



Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Valore di mercato

4

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

5

Operazioni finanziarie

6

Altre variazioni di volume al valore nominale

7

Altre variazioni di volume al valore di mercato

PARTE 3

Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per conto di investitori non finanziari residenti e di altri investitori finanziari non soggetti all’obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli

I custodi segnalano, per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie di titoli «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti e di altri investitori finanziari che non segnalano le proprie disponibilità in titoli, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2 e 3;

b) i dati sono segnalati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue:

i) qualora i custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7; o

ii) qualora i custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 7, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1, 3 e 4, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al settore 6 e, ove richiesto dalla BCN competente, al settore 8.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 4 e 5.



Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Settore del detentore:

— Imprese di assicurazione (S.128)

— Fondi pensione (S.129)

— Altri intermediari finanziari (S.125), escluse le società veicolo finanziarie, gli ausiliari finanziari (S.126), Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

— Società veicolo finanziarie

— Società non finanziarie (S.11)

— Amministrazioni pubbliche (S.13) (1)

— Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (2)

4

Valore di mercato

5

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

6

Operazioni finanziarie

7

Altre variazioni di volume al valore nominale

8

Altre variazioni di volume al valore di mercato

(1)   Ove disponibili, i sottosettori «amministrazione centrale» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) ed «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(2)   La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente segnalanti identifichino separatamente i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).

PARTE 4

Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per conto di investitori residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro

I custodi segnalano, per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2, 3 e 4;

b) sono segnalati i dati relativi al campo 7, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1, 3, 4 e 5, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, ove richiesto dalla BCN competente, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al settore 8.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 5, 6 e 9.



Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Settore del detentore:

— Famiglie (S.14)

— Altri investitori non finanziari, escluse le famiglie

4

Paese del detentore

5

Valore di mercato

6

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

7

Altre variazioni di volume al valore nominale

8

Altre variazioni di volume al valore di mercato

9

Operazioni finanziarie

PARTE 5

Dati relativi a titoli con codice ISIN, emessi da residenti nell’area dell’euro, tenuti in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro o al di fuori dell’Unione

I custodi segnalano, per ciascun titolo emesso da residenti nell’area dell’euro cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), che tengono in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro o al di fuori dell’Unione, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2, 3 e 4;

b) sono segnalati i dati relativi al campo 7, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1, 3, 4 e 5, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, ove richiesto dalla BCN competente, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al settore 8.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 5, 6 e 9.



Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Settore del detentore (1):

— Amministrazioni pubbliche e autorità bancarie centrali

— Altri investitori, escluse le amministrazioni pubbliche e le autorità bancarie centrali

4

Paese del detentore

5

Valore di mercato

6

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

7

Altre variazioni di volume al valore nominale

8

Altre variazioni di volume al valore di mercato

9

Operazioni finanziarie

(1)   Nei casi in cui non si applica il SEC, si applica la classificazione dei settori di cui al Sistema di conti nazionali 1993.

PARTE 6

Dati relativi a titoli con codice ISIN da parte dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

Le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:

a) disponibilità in titoli del gruppo nel suo insieme; o

b) disponibilità in titoli degli organismi del gruppo residenti nel paese dove ha sede la capogruppo, separatamente dalle disponibilità in titoli degli organismi del gruppo non residenti in tale paese; o

c) disponibilità in titoli separatamente per ciascun organismo del gruppo.

Le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano, per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1 e 2;

b) i dati di cui alla lettera a) sono segnalati in conformità a una delle opzioni seguenti:

i) su base aggregata per il gruppo nel suo insieme; o

ii) separatamente per gli organismi residenti e per quelli non residenti del gruppo. In tal caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 4; o

iii) separatamente per ciascun organismo del gruppo. In tal caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 5.

▼C1

La BCN competente ha facoltà di richiedere che le imprese a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione segnalino i dati relativi ai campi 2b e 3.

▼B



Campo

Descrizione

Opzioni di segnalazione alternative

1

Codice ISIN

i)

a livello di gruppo

ii)

individuazione separata degli organismi residenti e dei non residenti

iii)

per organismo

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Valore di mercato

4

Organismi residenti/Organismi non residenti

 

5

Organismi del gruppo

 

PARTE 7

Dati relativi a disponibilità di titoli privi di codice ISIN

Per ciascun titolo cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie «titoli di credito a breve termine» (F.31), «titoli di credito a lungo termine» (F.32), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) per gli investitori che segnalino dati in merito alle proprie disponibilità in titoli, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:

i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN, ecc; o

ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento.

b) Per i custodi che segnalino dati in merito ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori finanziari residenti non soggetti all’obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per conto di investitori non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:

i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN, ecc; o

ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento.



Campo

Descrizione

1

Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (1)

3

Base di quotazione

4

Valore di prezzo

5

Valore di mercato

6

Strumenti:

— Titoli di credito a breve termine (F.31)

— Titoli di credito a lungo termine (F.32)

— Azioni quotate (F.511)

— Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

7

Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli:

— Autorità bancaria centrale (S.121)

— Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

— Fondi comuni monetari (S.123)

— Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

— Società veicolo finanziarie

8

Settori o sottosettori degli investitori segnalati custodi:

— Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)

— Imprese di assicurazione (S.128)

— Fondi pensione (S.129)

— Società non finanziarie (S.11)

— Amministrazioni pubbliche (S.13) (2)

— Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (3)

9

Settore o sottosettore dell’emittente:

— Autorità bancarie centrali (S.121)

— Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

— Fondi comuni monetari (S.123)

— Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

— Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)

— Società veicolo finanziarie

— Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) (4)

— Società non finanziarie (S.11)

— Amministrazioni pubbliche (S.13)

— Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (5)

10

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

11

Disaggregazione per paese dell’investitore

12

Disaggregazione per paese dell’emittente

13

Valuta di denominazione dei titoli

14

Operazioni finanziarie

15

Aggiustamenti da rivalutazione

16

Altre variazioni di volume

(1)   Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).

(2)   Ove disponibili, i sottosettori «amministrazione centrale» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) ed «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(3)   Ove disponibili, i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15) sono segnalati con identificazione separata.

(4)   Ove disponibili, i settori «imprese di assicurazione» (S.128) e «fondi pensione» (S.129) sono segnalati con identificazione separata.

(5)   La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente segnalanti identifichino separatamente i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).




ALLEGATO II

DEFINIZIONI

PARTE 1

Definizioni delle categorie di strumenti

La presente tavola fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti, che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.



Categoria

Descrizione delle caratteristiche principali

1.  Titoli di credito (F.3)

I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l’esistenza di un debito. Essi presentano le seguenti caratteristiche:

(a)  data di emissione: la data in cui il titolo è stato emesso;

(b)  prezzo di emissione: il prezzo al quale gli investitori acquistano il titolo al momento dell'emissione;

(c)  data di rimborso o data di scadenza: la data in cui, secondo il contratto, sarà effettuato il rimborso definitivo del capitale;

(d)  prezzo di rimborso o valore facciale: l'importo che l'emittente pagherà al detentore del titolo alla scadenza di questo;

(e)  scadenza originaria: periodo che intercorre tra la data di emissione e la data del pagamento finale stabilita nel contratto;

(f)  vita residua: periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data del rimborso definitivo stabilita nel contratto;

(g)  tasso cedolare: il tasso di interesse che l'emittente versa ai detentori dei titoli di credito; il tasso può essere fisso per tutta la durata del titolo o variare in funzione dell'inflazione, dei tassi di interessi o dei prezzi di talune attività; le cambiali e le obbligazioni a tasso zero non comportano il pagamento di interessi;

(h)  data della cedola: la data alla quale l'emittente versa gli interessi ai detentori dei titoli di credito;

(i)  denominazione: il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso e il tasso cedolare possono essere espressi (o rimborsati) in moneta nazionale o in valuta estera.

Il rating dei titoli di credito, cioè la valutazione dell'affidabilità creditizia delle single emissioni di titoli, è assegnato da agenzie riconosciute sulla base delle varie classi di rating.

Con riguardo alla lettera c), la data di scadenza può coincidere con la data di conversione di un titolo di credito in azioni. In questo caso per convertibilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni ordinarie dell'emittente. Per scambiabilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni di un'altra società diversa dall'emittente. I titoli di credito perpetuo, che non hanno una scadenza prestabilita, sono classificati come titoli di credito.

1a.  Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito la cui scadenza originaria sia pari o inferiore a un anno e titoli di credito a vista, rimborsabili su richiesta del creditore.

1b.  Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Titoli di credito la cui scadenza originaria sia superiore a un anno o a scadenza indeterminata.

2.  Azioni e altre partecipazioni (F.51)

Le azioni e le altre partecipazioni sono attività finanziarie rappresentative del diritto sul valore residuo di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori. La proprietà di partecipazioni in organismi giuridici è normalmente comprovata da azioni, quote, ricevute di deposito, partecipazioni o documenti simili.

Le azioni e le altre partecipazioni sono suddivise in: azioni quotate (F.511); azioni non quotate (F.152); e altre partecipazioni (F.519).

2a.  Azioni quotate (F.511)

Le azioni quotate sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L'esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato.

3.  Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

Le quote di fondi di investimento sono partecipazioni in fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie.

Le quote di fondi di investimento sono suddivise in: quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); e quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.529).

PARTE 2

Definizioni dei settori

La presente tavola fornisce una descrizione delle varie categorie di settori, che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.



Settore

Definizione

1.  Società non finanziarie (S.11)

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi-società non finanziarie.

2.  Autorità bancarie centrali (S.121)

Il sottosettore delle autorità bancarie centrali (S.121) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

3.  Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e degli FCM, la cui attività consiste nell'accettare depositi da unità istituzionali e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.

4.  Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)

Il sottosettore dei fondi comuni monetari (S.123) in quanto fondi comuni di investimento comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e delle istituzioni di credito. La loro attività consiste nel ricevere quote o partecipazioni in fondi di investimento come prossimi sostituti dei depositi di unità istituzionali e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in quote o partecipazioni in fondi comuni monetari, titoli di credito a breve termine e/o depositi.

5.  Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Il sottosettore dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari. La loro attività consiste nel ricevere da unità istituzionali quote o partecipazioni in fondi di investimento che non sono prossimi sostituti dei depositi e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in attività finanziarie diverse dalle attività finanziarie a breve termine e in attività non finanziarie (generalmente immobiliari). I fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni non sono considerate prossimi sostituti dei depositi.

6.  Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e garanzie standard.

7.  Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione («SV»)

Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.

8.  Ausiliari finanziari (S.126)

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari.

9.  Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.

10.  Imprese di assicurazione (S.128)

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi.

11.  Fondi pensione (S.129)

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.

12.  Amministrazioni pubbliche (S.13)

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori: amministrazioni centrali (S.1311); amministrazioni di Stati federati (S.1312); amministrazioni locali (S.1313); enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

13.  Famiglie (S.14)

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale.

14.  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.

PARTE 3

Definizione di operazioni finanziarie

1. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati relativi alle operazioni, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 5.

2. Le operazioni finanziarie sono definite come operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie tra unità istituzionali residenti, e tra quest’ultime e le unità istituzionali non residenti. Un’operazione tra unità istituzionali è la creazione o liquidazione simultanea di un’attività finanziaria e della passività della controparte, o la modifica della proprietà di un'attività finanziaria o l'assunzione di una passività. Gli interessi maturati ma non ancora pagati sono registrati come operazione finanziaria, a dimostrazione che gli interessi sono reinvestiti nello strumento finanziario pertinente.

Le operazioni finanziarie sono registrate al valore dell’operazione, cioè al valore espresso in moneta nazionale cui le attività e/o passività interessate sono create, liquidate, scambiate o assunte fra unità istituzionali.

Il valore dell’operazione include gli interessi maturati ma non i compensi per il servizio prestato, le tariffe e le commissioni, né gli altri pagamenti simili per i servizi resi nello svolgimento delle operazioni o le tasse sull’operazione. Le variazioni del valore non costituiscono operazioni finanziarie.

3. Le operazioni finanziarie sono calcolate in termini di differenza tra le posizioni in titoli (inclusi gli interessi maturati) alle date di segnalazione di fine periodo, eliminate le variazioni dovute all’influenza degli «aggiustamenti da rivalutazione» (causati da variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e delle «altre variazioni di volume».

4. Le rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalle variazioni dei prezzi dei titoli e/o dei tassi di cambio che incidono sul valore espresso in euro dei titoli denominati in valuta estera. Poiché tali modifiche rappresentano guadagni o perdite in conto capitale non dovuti a operazioni finanziarie, è necessario eliminare tali effetti dai dati relativi alle operazioni.

 Le rivalutazioni del prezzo comprendono le modifiche che avvengono nel periodo di riferimento sul valore delle posizioni di fine periodo a causa di modifiche del valore di riferimento al quale sono registrate, ad esempio i guadagni o le perdite in conto capitale.

 Le rivalutazioni del tasso di cambio si riferiscono alle variazioni dei tassi di cambio nei confronti dell’euro che si verificano tra le date di segnalazione di fine periodo, dando luogo a variazioni del valore dei titoli in valuta estera espresso in euro.

5. Le altre variazioni di volume si riferiscono alle variazioni di volume delle attività che possono verificarsi dal lato dell’investitore, a causa di a) un’alterazione nella copertura statistica della popolazione (ad esempio la riclassificazione e la ristrutturazione di unità istituzionali ( 13 )); b) la riclassificazione delle attività; c) errori di segnalazione corretti in relazione a dati segnalati solo per un arco temporale ridotto; d) la cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili, quando questi sono in forma di titoli, da parte dei creditori, e la cancellazione unilaterale di una passività da parte di un debitore (conosciuta come rifiuto di riconoscere un debito); o e) variazione di residenza dell’investitore.

PARTE 4

Definizioni degli attributi titolo per titolo



Campo

Descrizione

Codice di identificazione dei titoli

Un codice che identifica esclusivamente un titolo. Si tratta del codice ISIN, qualora il titolo ne sia assegnatario, o di un altro codice di identificazione dei titoli.

Posizioni al valore nominale (in valuta nominale o in euro o posizioni espresse in numero di azioni o partecipazioni)

Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o l’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.

Posizioni al valore di mercato

Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro. In linea di principio, le BCN sono tenute a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell’ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia, le BCN possono, a propria discrezionalità, richiedere i dati esclusi gli interessi maturati.

Altre variazioni di volume (valore nominale)

Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro.

Altre variazioni di volume (valore di mercato)

Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro.

Operazioni finanziarie

La somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrate al valore dell’operazione in euro.

Investimento di portafoglio o investimento diretto

La funzione dell’investimento ai sensi della classificazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti (1).

Valore di prezzo

Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento

Base di quotazione

Indica se il titolo è quotato in percentuale o in partecipazioni.

Aggiustamenti da rivalutazione

Rivalutazioni dovute al prezzo e al tasso d’interesse, come indicato nella parte 3.

Valuta di denominazione del titolo

Il codice ISO, o equivalente, della valuta utilizzata per indicare il prezzo e/o l’importo del titolo.

(1)   Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).




ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1. Requisiti minimi per la trasmissione

a) le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle BCN;

c) devono essere identificate le persone che fungono da referenti dei soggetti dichiaranti effettivi;

d) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN devono essere rispettate.

2. Requisiti minimi per l’accuratezza:

a) tutti i vincoli lineari devono essere rispettati, se del caso (ad esempio la somma dei sottototali deve essere pari ai totali);

b) i soggetti dichiaranti effettivi devono essere in grado di fornire indicazioni in merito agli sviluppi desumibili dai dati forniti;

c) le informazioni statistiche devono essere complete;

d) i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati;

e) i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3. Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b) all'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti effettivi devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

c) i soggetti dichiaranti effettivi devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

4. Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.



( 1 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

( 3 ) GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.

( 4 ) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

( 5 ) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

( 6 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 7 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 8 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

( 9 ) Prima Direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

( 10 ) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

( 11 ) La numerazione delle categorie indicate nel presente regolamento segue quella di cui alla proposta della Commissione COM(2010) 774 definitivo (la proposta di regolamento relativo al SEC 2010). Per informazioni ulteriori, si veda l’allegato II.

( 12 ) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

( 13 ) Cioè fusioni e acquisizioni.

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