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Documento 32024R1781

    Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/106/2023/REV/1

    GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1781

    28.6.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2024

    che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa e mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare e di un ambiente privo di sostanze tossiche. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati e trasformati in merci, che sono infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.

    (2)

    Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nella comunicazione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva (Circular Economy Action Plan – CEAP), ha delineato un’agenda orientata al futuro con l’obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Il CEAP sottolinea che, «per quanto riguarda i cittadini, l'economia circolare fornirà prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti ed economicamente accessibili, che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità». Come indicato nel CEAP, attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.

    (3)

    Un mercato interno pienamente funzionante per i prodotti sostenibili costituisce un prerequisito per l'istituzione di un'economia circolare nell'Unione. Requisiti comuni di progettazione ecocompatibile a livello dell'Unione consentirebbero lo sviluppo, la diffusione e l'espansione di nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare in tutto il mercato interno. Tali misure allevierebbero inoltre l'onere a carico delle imprese e fornirebbero all'industria e ai consumatori l'accesso a dati affidabili e chiari, consentendo in tal modo di operare scelte più sostenibili.

    (4)

    La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa definisce l'ambizione di fondo dell'Unione che consiste nella «duplice transizione» verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La strategia fa eco al Green Deal europeo nel sottolineare il ruolo guida che l'industria europea deve assumere nella transizione, riducendo l’impronta di carbonio e l’impronta dei materiali e integrando la circolarità nell'insieme dell'economia, e rileva la necessità di abbandonare i modelli tradizionali e di rivoluzionare il nostro modo di progettare, fabbricare, usare e smaltire i prodotti, come pure la necessità di garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime. Il riciclaggio e l'uso di materie prime secondarie contribuiranno a ridurre la dipendenza dell'Unione. La comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» rafforza i messaggi principali della strategia del 2020 e si concentra sugli insegnamenti da trarre dalla crisi COVID-19, compresa la necessità di promuovere la resilienza.

    (5)

    Nell'assenza del diritto dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento potrebbe verosimilmente determinare una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo ambizioso che introduca progressivamente requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento fisserà tale quadro, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (6)

    Il presente regolamento sosterrà modelli di produzione e di consumo in linea con gli obiettivi generali di sostenibilità dell'Unione, tra cui gli obiettivi relativi al clima, all'ambiente, all'energia, all'utilizzo delle risorse e alla biodiversità, rispettando al contempo i limiti del pianeta, istituendo un quadro legislativo che contribuisca a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, a ridurre i rifiuti e ad assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre la definizione di nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, l'affidabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti, aumentare le possibilità del loro ricondizionamento e della loro manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare l'efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recupero delle materie prime strategiche e critiche, ridurre la produzione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.

    (7)

    I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero anche contemplare pratiche associate all'obsolescenza precoce. Tali pratiche hanno un impatto complessivo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti e dell'utilizzo di energia e di materiali, che può essere ridotto attraverso requisiti di progettazione ecocompatibile contribuendo al contempo a un consumo sostenibile.

    (8)

    Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020«Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» (4), ha accolto con favore la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (5), il Parlamento europeo ha sottolineato che i prodotti e i materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'Unione e non l'eccezione e dovrebbero essere considerati come una scelta predefinita, che sia attraente, a buon mercato e accessibile per tutti i consumatori. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto obiettivi vincolanti dell'Unione per ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione. Secondo il Parlamento europeo, la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo «Per una ripresa circolare e verde» adottate l'11 dicembre 2020, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.

    (9)

    Il presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. In linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (6) («accordo di Parigi»), e approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 (7), il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce per l'Unione l'impegno vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e traduce in legge l'obiettivo della neutralità climatica per l'intera economia entro il 2050. Nel 2021 la Commissione ha adottato il pacchetto «Pronti per il 55 %» per rendere le politiche dell'Unione in materia di clima ed energia idonee al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, sancito dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), entro il 2030 occorre aumentare notevolmente l'efficienza energetica, fino al 36 % circa in termini di consumo di energia finale. I requisiti di prodotto definiti a norma del presente regolamento svolgeranno un ruolo significativo nel conseguimento di tale obiettivo riducendo sensibilmente l'impronta energetica dei prodotti. Tali requisiti di efficienza energetica ridurranno anche la vulnerabilità dei consumatori agli aumenti del prezzo dell'energia. Come riconosciuto dall'accordo di Parigi, la lotta ai cambiamenti climatici passerà anche per una migliore sostenibilità dei consumi e della produzione.

    (10)

    Il presente regolamento contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione più ampi. L'8o programma d'azione per l'ambiente istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rimanere all’interno dei limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Anche il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e generato dai prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici, come indicato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 su un piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» e nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo. Sia il Green Deal europeo sia il CEAP riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento svolgerà pertanto un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi fissati nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 («Consumo e produzione responsabili»).

    (11)

    La direttiva 2009/125/CE ha istituito il quadro per la definizione di requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Unitamente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), la direttiva ha ridotto in modo significativo nell'Unione la domanda di energia primaria per i prodotti e si stima che tali risparmi continueranno ad aumentare. Le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE comprendono anche requisiti in materia di circolarità che riguardano aspetti quali la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità. Esistono anche strumenti di portata più ampia, quali il marchio Ecolabel UE introdotto dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE che figurano nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sugli appalti pubblici per un ambiente migliore, che però hanno un impatto minore a causa dei limiti insiti nelle iniziative di carattere volontario.

    (12)

    In generale la direttiva 2009/125/CE è riuscita a promuovere l'efficienza energetica e alcuni aspetti della circolarità dei prodotti connessi all'energia e il suo approccio alla progettazione ecocompatibile può essere valido per affrontare progressivamente la sostenibilità di tutti i prodotti. Per adempiere agli impegni del Green Deal europeo tale approccio dovrebbe essere esteso ad altri gruppi di prodotti e affrontare sistematicamente gli aspetti fondamentali per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti mediante requisiti vincolanti. Garantendo che solo i prodotti che soddisfano tali requisiti siano immessi sul mercato dell'Unione, il presente regolamento non solo ne migliorerà la libera circolazione evitando disparità nazionali, ma ridurrà anche l'impatto ambientale negativo che essi causano durante il loro ciclo di vita.

    (13)

    Al fine di creare un quadro normativo armonizzato che sia efficace e adeguato alle esigenze future, è necessario disporre la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio, compresi i componenti, come gli pneumatici, e i prodotti intermedi. Anche il contenuto digitale che è parte integrante di un prodotto fisico deve essere incluso nell'ambito di applicazione. In tal modo la Commissione, all'atto di definire le priorità per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, dovrebbe essere in grado di tenere conto della gamma più ampia possibile di prodotti, massimizzando così l'efficacia dei requisiti. Se necessario, in sede di elaborazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere previste determinate esenzioni, in particolare laddove tali requisiti non siano necessari per contribuire alla sostenibilità ambientale di specifici prodotti o, ad esempio, per i prodotti con usi particolari, i prodotti con scopi particolari che non potrebbero essere raggiunti se i prodotti fossero conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile o i prodotti fabbricati in quantità molto ridotte, o tenendo conto della specificità e delle dimensioni del mercato del prodotto. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è già chiaro che i requisiti di progettazione ecocompatibile non sarebbero adeguati o qualora altri quadri prevedano la definizione di requisiti dello stesso tipo. Ciò dovrebbe valere per gli alimenti e i mangimi quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per i medicinali quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per i medicinali veterinari quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), per le piante, gli animali e i microrganismi vivi, per i prodotti di origine umana e i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione e per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli. Tali veicoli sono soggetti a vari requisiti di prodotto e a diversi sistemi di omologazione armonizzati a norma di atti giuridici dell'Unione, quali le direttive 2000/53/CE (19) e 2005/64/CE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/858. La definizione di requisiti armonizzati supplementari per i veicoli dovrebbe essere limitata agli aspetti che non sono attualmente trattati, come ad esempio i requisiti ambientali per gli pneumatici. Le biciclette elettriche e i monopattini elettrici non dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

    (14)

    La direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) impone agli Stati membri di definire requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia negli edifici nuovi o esistenti. Il fatto che, in talune circostanze e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti minimi di prestazione energetica possano limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi al presente regolamento e ai suoi atti delegati è coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

    (15)

    Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per integrare il presente regolamento definendo requisiti di progettazione ecocompatibile. I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero di norma applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico. Per massimizzare l'efficacia dei requisiti di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile definire uno o più requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. Dovrebbero essere definiti requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali là dove le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentano di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base degli stessi requisiti. È importante definire requisiti orizzontali, in particolare, per la durabilità e la riparabilità.

    (16)

    II requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere, se del caso, requisiti di prestazione o obblighi di informazione, o entrambi. Tali requisiti dovrebbero essere usati per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità, l'efficienza energetica, la riciclabilità e le impronte di carbonio e ambientale. I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettivi, proporzionate e conformi alle regole del commercio internazionale.

    (17)

    Il settore dei prodotti di seconda mano svolge un ruolo importante nella promozione della produzione e del consumo sostenibili, compreso lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali circolari, e contribuisce a prolungare la durata di un prodotto evitando che diventi un rifiuto. I prodotti di seconda mano, in particolare i prodotti sottoposti a ricondizionamento o riparazione, originari dell'Unione non sono nuovi prodotti e possono circolare nel mercato interno senza dover essere conformi ad atti delegati che definiscano requisiti di progettazione ecocompatibile entrati in vigore dopo la loro immissione sul mercato. Tuttavia, i prodotti rifabbricati sono considerati nuovi prodotti e saranno soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile ove rientrino nell'ambito di applicazione di un atto delegato.

    (18)

    Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che definisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di definire requisiti nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dai requisiti di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di definire obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantire la loro libera circolazione nel mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcun requisito di progettazione ecocompatibile sotto forma di requisito di prestazione o di obbligo di informazione, qualora un requisito relativo a quel determinato parametro di prodotto possa avere un impatto negativo sui requisiti di progettazione ecocompatibile considerati per il gruppo di prodotti.

    (19)

    All'atto di definire i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tenere conto della natura e dello scopo del prodotto e delle caratteristiche dei mercati interessati. Ad esempio, il materiale militare per la difesa deve essere in grado di funzionare in condizioni specifiche e talvolta rigide, e ciò deve essere considerato all'atto di definire i requisiti di progettazione ecocompatibile. Alcune informazioni sul materiale militare per la difesa non dovrebbero essere divulgate e dovrebbero essere protette. Non dovrebbero pertanto essere definiti requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti destinati unicamente a scopi di difesa o sicurezza nazionale. È importante che per altri materiali militari o sensibili, i requisiti di progettazione ecocompatibile tengano conto delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche del mercato della difesa definite nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Analogamente, l'industria spaziale è strategica per l'Europa e per la sua indipendenza tecnologica. Poiché le tecnologie spaziali sono utilizzate in condizioni estreme, i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti spaziali dovrebbero conciliare le considerazioni di sostenibilità, da un lato, e la resilienza e le prestazioni attese, dall'altro. Inoltre, per i dispositivi medici di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di non incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. Nel valutare le caratteristiche del mercato ed elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe inoltre adoperarsi per tenere conto delle caratteristiche nazionali, quali le diverse condizioni climatiche negli Stati membri nonché le pratiche e le tecnologie utilizzate negli Stati membri con comprovati effetti benefici sull'ambiente.

    (20)

    Al fine di evitare oneri normativi, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e i requisiti definiti da o a norma di altro diritto dell'Unione, in particolare in materia di prodotti, sostanze chimiche, imballaggi e rifiuti. Il fatto tuttavia che altro diritto dell'Unione conferisca il potere di stabilire requisiti con effetti identici o analoghi a quelli del presente regolamento non dovrebbe limitare il conferimento di poteri previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.

    (21)

    Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tener conto di una serie di elementi, segnatamente le priorità dell'Unione, il pertinente diritto dell'Unione e nazionale, i pertinenti accordi internazionali, come pure le misure di autoregolamentazione e le norme applicabili. La Commissione dovrebbe altresì tener conto delle priorità relative al clima, all'ambiente, all'efficienza energetica, all'uso efficiente delle risorse e alla sicurezza, inclusa un'economia circolare non tossica, e altre priorità e obiettivi connessi dell'Unione. È importante prestare attenzione agli obiettivi dell'8o programma d'azione per l'ambiente stabilito nella decisione (UE) 2022/591, incluso l'obiettivo di far sì che, al più tardi entro il 2050, le persone vivano bene, nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia del benessere, al principio del «non nuocere» e alla gerarchia dei rifiuti quale definita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), come pure agli impegni dell'Unione di proteggere e ripristinare la biodiversità, espressi anche nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» e nel quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato alla quindicesima riunione della Conferenza delle parti (COP-15) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

    (22)

    Come nel caso delle misure di esecuzione nell'ambito della direttiva 2009/125/CE, gli atti delegati che definiscono requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere sottoposti a un'apposita valutazione d'impatto e a una consultazione dei portatori di interessi, essere elaborati in linea con gli «Orientamenti per legiferare meglio» della Commissione e ricomprendere una valutazione della dimensione internazionale e dell'impatto sui paesi terzi. La Commissione dovrebbe basare la sua valutazione d'impatto sui migliori dati disponibili e tenere in debita considerazione tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile la Commissione dovrebbe applicare un approccio scientifico e tenere anche in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come fondamento per, in particolare, il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE, o da questi derivate.

    (23)

    Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente. Tali metodi devono basarsi sulla natura del prodotto, sui suoi aspetti più rilevanti e sui suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione della definizione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, incluso l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto illustrato nella raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione (28), anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità, come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, la riciclabilità, la riutilizzabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio, nella valutazione dei prodotti in linea con un approccio basato sul ciclo di vita nell'ottica della definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi ove necessario. Le informazioni relative agli indicatori ambientali del ciclo di vita, come l'impronta di carbonio, dovrebbero essere calcolate tenendo conto dei metodi consolidati a livello internazionale che sono già attuati nel diritto dell'Unione. È inoltre importante prendere in considerazione i metodi scientifici raccomandati dagli enti di normazione internazionali ed europei. In particolare, per quanto riguarda la modellizzazione dell'energia utilizzata nei processi di fabbricazione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a una modellizzazione del mix energetico che tenga conto anche di aspetti quali gli accordi di compravendita di energia elettrica, le garanzie di origine e la produzione propria di energia elettrica. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

    (24)

    I requisiti di prestazione dovrebbero riguardare un parametro di prodotto selezionato inerente a un aspetto mirato del prodotto per il quale sia stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. I requisiti potrebbero includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, requisiti non quantitativi volti a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o requisiti relativi alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che i requisiti di prestazione scelti non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi potrebbero assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di requisito non quantitativo è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. I requisiti di prestazione saranno utilizzati per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori e passare gradualmente ai prodotti con le prestazioni migliori qualora questo sia necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. I requisiti di prestazione potrebbero riguardare anche l'uso delle risorse, in particolare i requisiti relativi all'uso di risorse rinnovabili o di materiali con contenuto a base biologica nel prodotto, e affrontare la questione del rilascio di nanoplastiche e microplastiche. Quando prevede una combinazione di requisiti, la Commissione dovrebbe valutarli nel loro complesso e individuare la combinazione di requisiti che offre i maggiori benefici di sostenibilità ambientale.

    (25)

    Al fine di garantire la coerenza, i requisiti di prestazione dovrebbero essere complementari all'attuazione del diritto dell'Unione sui rifiuti. Sebbene i requisiti per l'immissione sul mercato degli imballaggi in quanto prodotti finiti siano stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), il presente regolamento potrebbe integrare tale direttiva definendo requisiti basati sui prodotti incentrati sull'imballaggio di prodotti specifici al momento dell'immissione sul mercato. Se del caso, i requisiti complementari dovrebbero contribuire in particolare a ridurre al minimo la quantità di imballaggi utilizzati, il che a sua volta concorre a prevenire la produzione di rifiuti nell'Unione.

    (26)

    La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci delle sostanze chimiche per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dal diritto dell’Unione in materia di sostanze chimiche, come i regolamenti (CE) n. 1935/2004 (30), (CE) n. 1907/2006 (31), (CE) n. 1272/2008 (32), (CE) n. 1223/2009 (33), (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 (34) e la direttiva 2009/48/CE (35) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento non dovrebbe prevedere la restrizione delle sostanze principalmente sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altro diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche prevede già la restrizione delle sostanze o delle miscele sulla base della sicurezza o dei rischi, ove necessario. Tuttavia, la definizione di requisiti di prestazione dovrebbe anche ridurre, se del caso, i rischi significativi per la salute umana o l'ambiente. Anche gli obblighi di informazione circa la presenza di sostanze che destano preoccupazione contribuiranno a ridurre l'esposizione alle sostanze chimiche, andando ad aggiungersi alle misure di gestione dei rischi previste da altro diritto dell'Unione. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari, tuttavia, non dispone che gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare debbano essere affrontati tramite la restrizione di talune sostanze. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere, a determinate condizioni, la restrizione delle sostanze presenti nei prodotti o utilizzate nei relativi processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe integrare, se necessario, ma non duplicare o sostituire le restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    (27)

    In fase di definizione dei requisiti di prestazione, la Commissione dovrebbe poter introdurre requisiti che impediscano di includere determinate sostanze in un prodotto. L'individuazione di tali sostanze dovrebbe far parte della valutazione effettuata dalla Commissione prima della definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile di un determinato gruppo di prodotti e, in tale valutazione, la Commissione dovrebbe ad esempio considerare se una sostanza complichi il riutilizzo o il riciclaggio di un prodotto o se si ripercuota negativamente sulle proprietà del materiale riciclato, ad esempio attraverso il suo colore o odore. Qualora sia già stato stabilito che una sostanza ostacola la circolarità per un gruppo di prodotti, ciò può indicare che essa ostacola anche la circolarità per altri gruppi di prodotti. L'identificazione e l'eventuale restrizione di una sostanza dovrebbero anch'esse innescare un obbligo di informazione.

    (28)

    Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente ad un aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale e l'impronta di carbonio del prodotto e la sua durabilità. Tali obblighi dovrebbero imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro selezionato oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere definiti in aggiunta ai, o al posto dei, requisiti di prestazione riguardanti lo stesso parametro di prodotto. È importante che la Commissione giustifichi debitamente la sua decisione di definire soltanto obblighi di informazione anziché requisiti di prestazione. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, in un passaporto digitale di prodotto o in un'etichetta del prodotto. Le informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali dovrebbero sempre essere fornite ai consumatori attraverso mezzi fisici ed essere accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata dovrebbero essere fornite al consumatore prima dell'acquisto del prodotto. Poiché forniscono agli acquirenti e alle autorità pubbliche mezzi adeguati per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, ci si aspetta che gli obblighi di informazione orientino i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili. Gli obblighi di informazione dovrebbero inoltre contribuire a migliorare i tassi di raccolta da parte degli Stati membri per i gruppi di prodotti pertinenti, in particolare quelli per i quali esiste un potenziale significativo di riutilizzo e ricondizionamento, come i telefoni cellulari, il cui tasso di raccolta negli Stati membri non supera il 5 %, ad esempio agevolando la fornitura di informazioni sui sistemi di ritiro attraverso incentivi finanziari e sistemi di cauzione-rimborso, garanzie di riservatezza dei dati, banche dati dei punti di conferimento e informazioni personalizzate sul fine vita, fornite mediante un passaporto digitale di prodotto, e concernenti il valore del prodotto e le migliori pratiche per un corretto smaltimento.

    (29)

    Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione potrebbero, inoltre, determinare classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.

    (30)

    Gli obblighi di informazione in materia di riparabilità e durabilità svolgono un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di intraprendere un consumo sostenibile. Il presente regolamento dovrebbe consentire la fissazione di punteggi di riparabilità o durabilità per i prodotti per i quali tali punteggi sono ritenuti appropriati al fine di fornire ai consumatori benefici ambientali e informazioni più chiare. Al fine di consentire ai consumatori di valutare e confrontare efficacemente i prodotti, è importante che il formato, il contenuto e la visualizzazione dei punteggi di riparabilità e durabilità includano un linguaggio e pittogrammi di facile comprensione e che il punteggio di riparabilità sia basato su una metodologia armonizzata specifica per il prodotto o il gruppo di prodotti che riunisca in un unico punteggio i parametri, quali la disponibilità e il prezzo dei pezzi di ricambio, la facilità di smontaggio e la disponibilità di utensili.

    (31)

    Le informazioni sulla presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione sono un elemento fondamentale per individuare e promuovere i prodotti sostenibili. La composizione chimica dei prodotti ne determina in larga misura le funzionalità e l'impatto, come pure la possibilità di riutilizzo o di recupero una volta divenuti rifiuti. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» invita a ridurre al minimo la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione e ad assicurare la disponibilità di informazioni sul contenuto chimico e sull'uso sicuro, introducendo obblighi di informazione e tracciando, nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, la presenza delle sostanze che destano preoccupazione. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e altra normativa vigente in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1223/2009, garantiscono già la comunicazione dei pericoli per la salute o per l'ambiente presentati da alcune sostanze che destano preoccupazione, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Inoltre, agli utilizzatori di sostanze e miscele dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti. Anche gli utilizzatori di prodotti diversi dalle sostanze o dalle miscele, come pure i gestori dei rifiuti di tali prodotti, dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, comprese quelle che riguardano principalmente i pericoli posti dalle sostanze chimiche per la salute o per l'ambiente. Il presente regolamento dovrebbe quindi prevedere l'introduzione di obblighi di tracciamento e di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresa la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti durante tutto il ciclo di vita, anche ai fini della decontaminazione e del recupero di tali prodotti una volta divenuti rifiuti. Tale quadro dovrebbe mirare a disciplinare progressivamente le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti elencati in piani di lavoro che saranno adottati dalla Commissione. Tali obblighi relativi al tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione dovrebbero essere inclusi per impostazione predefinita nel caso in cui sia previsto un obbligo di informazione a norma del presente regolamento, tranne nei casi in cui tale obbligo di informazione faccia parte di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali. Al fine di tenere conto dei criteri che i requisiti di progettazione ecocompatibile devono soddisfare e, in particolare, onde evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe essere in grado di fissare, se del caso per il gruppo di prodotti interessato, le soglie di concentrazione delle sostanze nel prodotto o nei componenti pertinenti che fanno scattare l'obbligo di tracciamento, come pure di fissare termini di applicazione differenziati e, in casi debitamente giustificati, prevedere deroghe all'obbligo di tracciamento. Nel definire i dettagli delle informazioni richieste e delle soglie, la Commissione dovrebbe tenere conto degli obblighi di informazione e delle soglie esistenti a norma del diritto dell'Unione, in particolare a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1272/2008, come pure di altre normative settoriali relative ai prodotti. Una deroga basata sulla fattibilità tecnica potrebbe applicarsi nei casi in cui la presenza di una sostanza in un prodotto non possa essere verificata mediante le tecnologie attualmente disponibili.

    (32)

    Tra gli obblighi di informazione definiti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto digitale di prodotto. Il passaporto digitale di prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti lungo l'intera catena del valore e si prevede che la sua disponibilità migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto. Si prevede tra l'altro che il passaporto digitale di prodotto aiuti i clienti a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni pertinenti, consenta agli operatori economici, vale a dire i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori, i rivenditori e i fornitori di servizi di logistica, e ad altri soggetti della catena del valore, quali clienti, riparatori professionisti, operatori economici indipendenti, ricondizionatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità di vigilanza del mercato e autorità doganali, organizzazioni della società civile, ricercatori, sindacati e la Commissione, o a qualunque organizzazione che agisca per loro conto, di accedere ai dati utili nonché di inserirli o aggiornarli, e permetta alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni senza compromettere la protezione delle informazioni commerciali riservate. A tal fine è importante che il passaporto digitale di prodotto sia di facile utilizzo e che i dati in esso contenuti siano accurati, completi e aggiornati. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe, se necessario, essere integrato da forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o in un'etichetta. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per fornire informazioni sul gruppo di prodotti pertinente a norma di altro diritto dell'Unione.

    (33)

    Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di elaborazione delle regole per ciascun prodotto. Per ottimizzare l’accesso ai dati che vi sono contenuti tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto digitale di prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato ai dati in esso contenuti in funzione del tipo di dati e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione. Le valutazioni d'impatto effettuate in sede di elaborazione degli atti delegati che definiscono requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero analizzare i costi e i benefici della definizione di obblighi di informazione attraverso passaporti digitali di prodotto a livello di modello, lotto o articolo. Il termine “«modello» indica solitamente una versione di un prodotto in cui tutte le unità condividono le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per i requisiti di progettazione ecocompatibile e lo stesso identificativo del modello; il termine «lotto» indica solitamente un sottoinsieme di un modello specifico composto da tutti i prodotti fabbricati in uno specifico stabilimento di fabbricazione in un determinato momento; il termine «articolo» indica solitamente una singola unità di un modello. Nella misura in cui il passaporto digitale di prodotto si basa su norme non gratuite, la valutazione d'impatto dovrebbe inoltre esaminare se tale affidamento sia adeguato e in che modo sia possibile evitare costi sproporzionati per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI).

    (34)

    Poiché altro diritto dell'Unione definisce obblighi di informazione per i prodotti e istituisce sistemi per mettere le informazioni a disposizione degli operatori economici e dei clienti, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di collegare gli obblighi di informazione del presente regolamento a tali altri obblighi, come l'obbligo di fornire schede di dati di sicurezza per le sostanze e le miscele a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ove possibile, la Commissione dovrebbe anche collegare il passaporto digitale di prodotto alle banche dati e agli strumenti dell'Unione esistenti, quali il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) o la banca dati contenente le informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) (SCIP).

    (35)

    Per non ritardare inutilmente la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile diversi dal passaporto digitale di prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto digitale di prodotto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto digitale di prodotto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto digitale di prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto digitale di prodotto i gruppi di prodotti per i quali altro diritto dell'Unione comprenda già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Dette deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.

    (36)

    L'identificazione univoca dei prodotti è un elemento fondamentale per consentire la tracciabilità lungo la catena di fornitura. Il passaporto digitale di prodotto pertanto dovrebbe essere associato a un identificativo unico del prodotto. Inoltre, se del caso, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere collegato a un identificativo univoco dell'operatore e a un identificativo univoco del sito che consentano di rintracciare i soggetti e gli impianti di fabbricazione relativi al prodotto. Al fine di garantire l'interoperabilità, il supporto dati, l’identificativo univoco dell'operatore e l’identificativo univoco del sito che consentono la tracciabilità dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme per il rilascio del supporto dati, dell’identificativo univoco dell’operatore e dell’identificativo univoco del sito. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e la compatibilità degli identificativi univoci con componenti esterni, quali i dispositivi di scansione. Inoltre, i dati dovrebbero essere trasferibili tramite una rete di scambio dei dati interoperabile aperta senza blocco da fornitore.

    (37)

    Le informazioni digitalizzate sul prodotto e sul suo ciclo di vita o, se del caso, il passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere facilmente accessibili mediante la scansione di un supporto dati, come una filigrana digitale o un codice di risposta rapida (Quick Response, QR). Ove possibile, il supporto dati dovrebbe trovarsi sul prodotto stesso affinché i dati rimangano accessibili durante tutto il suo ciclo di vita. Dovrebbero tuttavia essere possibili deroghe in funzione della natura, delle dimensioni o dell'uso del prodotto.

    (38)

    Al fine di garantire l'accesso al passaporto digitale di prodotto per il periodo specificato negli atti delegati, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato dovrebbe mettere a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto che sia un terzo indipendente.

    (39)

    Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto digitale di prodotto, la sua progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il suo funzionamento dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali che costituiscono la base per un’adozione coerente del passaporto digitale di prodotto in tutti i settori. Perché tali requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche o sotto forma di norme armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in misura alternativa, sotto forma di specifiche comuni adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto digitale di prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. È necessario che il passaporto digitale di prodotto sia sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di definire le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici con cicli di vita estesi e circolarità, a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità nonché a sostenere l'innovazione. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche tecniche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, start-up, organizzazioni di consumatori, esperti, organizzazioni non governative (ONG) e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.

    (40)

    È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento definendo chiaramente il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti, quali gli organismi di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati e i fornitori di servizi, che saranno coinvolti nella creazione, nell'autenticazione, nel trattamento e nella conservazione dei dati ed eventualmente nel ritiro di elementi importanti del passaporto digitale di prodotto, quali gli identificativi univoci e i supporti dati. La Commissione potrebbe, a tal fine, effettuare una valutazione d'impatto per esaminare quanto sia appropriato sviluppare un sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto.

    (41)

    Affinché sia flessibile, agile e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l'innovazione, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe basarsi su un sistema di dati decentrato e dovrebbe essere istituito e gestito dagli operatori economici. Ai fini dell'applicazione delle norme e del monitoraggio, è tuttavia necessario che le autorità nazionali competenti e la Commissione abbiano accesso diretto a un registro di tutti gli identificativi univoci associati ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro di passaporti digitali di prodotto per conservare tali dati («registro»). Se necessario per facilitare ulteriormente la garanzia dell'applicazione, la Commissione dovrebbe, se del caso, specificare le altre informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto che devono essere conservate nel registro.

    (42)

    La Commissione dovrebbe istituire e gestire un portale web di facile utilizzo e accessibile al pubblico che permetta ai portatori di interessi, quali clienti, operatori economici e altri soggetti interessati, di accedere ai dati inclusi nei passaporti digitali di prodotto e di cercare e confrontare i dati inclusi in tali passaporti in linea con i rispettivi diritti di accesso specificati negli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile. Il portale web dovrebbe offrire collegamenti con i dati già conservati dall'operatore economico nel suo passaporto digitale del prodotto decentrato.

    (43)

    Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), prestando particolare attenzione ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Qualunque trattamento dei dati personali da parte della Commissione, in particolare i dati conservati nel registro, deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (38). I dati personali dei clienti non dovrebbero essere conservati nel passaporto digitale di prodotto.

    (44)

    Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è fondamentale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, siano essi fabbricati internamente oppure importati. Pertanto, una volta che la Commissione abbia istituito il registro, le autorità doganali dovrebbero potervi accedere direttamente attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Il ruolo delle autorità doganali dovrebbe essere quello di verificare quanto meno che l'identificativo univoco di registrazione di un prodotto che è prescritto che sia fornito o messo a loro disposizione e il pertinente codice della merce corrispondano ai dati conservati nel registro. Ciò consentirebbe alle autorità doganali di verificare l'esistenza di un passaporto digitale di prodotto per i prodotti importati. Se del caso, nell’atto di esecuzione relativo al registro la Commissione dovrebbe stabilire i necessari obblighi di aggiornamento dei dati conservati nel registro da parte degli operatori economici.

    (45)

    I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono pensati per consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli alle frontiere più mirati. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente al diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

    (46)

    Per orientare i consumatori verso scelte sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni chiare e facilmente comprensibili che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse dovrebbero fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione dovrebbe anche poter disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.

    (47)

    Il regolamento (UE) 2017/1369, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, si applica, parallelamente al presente regolamento, ai prodotti connessi all'energia. Le etichette energetiche costituiscono uno strumento efficace per la fornitura ai consumatori di informazioni adeguate sui prodotti connessi all'energia. Le classi di prestazione determinate a norma del presente regolamento dovrebbero, se del caso, essere integrate nell'etichetta energetica come informazioni supplementari di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369. Nei casi in cui informazioni rilevanti sulle prestazioni di un prodotto rispetto a un parametro non possono essere inserite come informazioni supplementari nell'etichetta energetica, la Commissione dovrebbe, se del caso, poter esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento al posto dell'etichetta energetica, in cui le informazioni pertinenti dell'etichetta energetica possano così essere incorporate.

    (48)

    Occorre proteggere i consumatori dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare le loro scelte verso prodotti più sostenibili. Per tale motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che rechino o siano accompagnati da etichette suscettibili di indurre in errore o confondere i clienti imitando le etichette previste dal presente regolamento o che siano accompagnati da qualsiasi altra informazione suscettibile di indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette previste dal presente regolamento. Il marchio Ecolabel UE o altri marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale non devono essere considerati marchi suscettibili di indurre in errore o confondere, a condizione che i criteri elaborati nell'ambito di tali sistemi di etichettatura siano rigorosi almeno quanto i requisiti di progettazione ecocompatibile.

    (49)

    Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e i relativi requisiti. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità nell'ambito della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro di durata non inferiore a tre anni e contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali intende adottare atti delegati, nonché gli aspetti di prodotto per i quali intende adottare atti delegati di applicazione orizzontale. La Commissione dovrebbe stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il potenziale contributo degli atti delegati al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale in termini di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Inoltre dovrebbero essere consultati gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso un forum sulla progettazione ecocompatibile che sarà istituito dalla Commissione. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e il piano di lavoro previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369. Nel definire le priorità per i prodotti intermedi, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle conseguenze per i prodotti finiti realizzati a partire da tali prodotti intermedi. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, il piano di lavoro dovrebbe prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. I veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 sono già soggetti a disposizioni esaustive, comprese specifiche prescrizioni ambientali, e non dovrebbero pertanto essere considerati prioritari per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile. Per il primo piano di lavoro, la Commissione dovrebbe dare priorità a ferro, acciaio, alluminio, prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature, mobilio, compresi i materassi, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, prodotti chimici, prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici, e prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti per la progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nell'ambito del presente regolamento. La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione adeguata qualora decida di modificare tale elenco.

    (50)

    L'industria del cemento, uno dei settori a più alta intensità energetica, di materiali e di carbonio, è attualmente responsabile di circa il 7 % delle emissioni globali e il 4 % delle emissioni dell'Unione di CO2, il che lo rende un settore chiave per l’allineamento, il più rapidamente possibile, all'accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'Unione. Sebbene i prodotti da costruzione, compreso il cemento, debbano essere disciplinati da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissi condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione («regolamento sui prodotti da costruzione»), essi restano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per evitare una carenza di requisiti di prodotto urgentemente necessari al conseguimento dei nostri obiettivi climatici e ambientali e in assenza di requisiti di prestazione e obblighi di informazione adeguati per tali prodotti nell'ambito del regolamento sui prodotti da costruzione, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati che definiscano requisiti di progettazione ecocompatibile per il cemento non prima del 31 dicembre 2028 e non oltre il 1o gennaio 2030.

    (51)

    Per quanto concerne i prodotti da costruzione, il presente regolamento dovrebbe definire i requisiti per i prodotti finiti solo laddove è improbabile che gli obblighi sanciti dal regolamento sui prodotti da costruzione e la relativa attuazione raggiungano in misura sufficiente gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal presente regolamento. Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione il regolamento sui prodotti da costruzione fa prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il regolamento sui prodotti da costruzione può applicarsi a tali prodotti, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altro diritto dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.

    (52)

    Al fine di garantire lo svolgimento di un'adeguata consultazione di tutte le parti interessate, la Commissione dovrebbe istituire un forum sulla progettazione ecocompatibile, composto da esperti designati dagli Stati membri e da altre parti interessate, quali i rappresentanti dell'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni ambientali e dei consumatori, i soggetti coinvolti in attività dell'economia circolare, le organizzazioni di normazione europee nonché i ricercatori. Nell'ambito del forum sulla progettazione ecocompatibile la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti degli Stati membri, che dovrebbe contribuire all'elaborazione di nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile, alla valutazione delle misure di autoregolamentazione, allo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri sulle misure volte a migliorare il rispetto del presente regolamento, quali le campagne di educazione e informazione o l'offerta di sostegno alle PMI, nonché alla definizione delle priorità.

    (53)

    Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, dovrebbe prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione per prodotti non inclusi nel piano di lavoro. Le misure di autoregolamentazione dovrebbero essere allineate agli obiettivi del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, alla luce, tra l’altro, degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. È anche opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti interessato, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Una volta che una misura di autoregolamentazione sia elencata in un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione che soddisfano i criteri fissati nel presente regolamento, vi è da parte degli operatori economici la legittima aspettativa che la Commissione consideri anzitutto il contenuto di tale misura prima di proporre un atto delegato che definisca i requisiti di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti interessati. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter adottare requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili anche ad alcuni o a tutti i prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto di esecuzione. Conseguentemente dovrebbe essere possibile definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.

    (54)

    Le PMI potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcuni requisiti. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tenere conto del loro impatto sulle PMI, in particolare le microimprese, attive nel settore di prodotti interessato. Nei rispettivi settori di competenza gli Stati membri e la Commissione dovrebbero fornire informazioni adeguate, compresi orientamenti, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile. Tale intervento è particolarmente importante per i gruppi di prodotti in cui la presenza di PMI è rilevante. Se del caso, la Commissione dovrebbe sostenere il calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti fornendo strumenti digitali, quali strumenti per il calcolo della valutazione del ciclo di vita, e sostenere l'attuazione del passaporto digitale di prodotto. È importante che la Commissione fornisca sostegno finanziario ai rappresentanti delle PMI, in particolare a quelli delle microimprese, per consentirne l'effettiva partecipazione al forum sulla progettazione ecocompatibile e fornisca alle PMI informazioni facilmente accessibili sul sostegno finanziario e sui programmi disponibili. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato. Nello sviluppo e nell'attuazione di tali interventi, gli Stati membri possono contare sul sostegno fornito dalle iniziative e dai programmi dell'Unione per le PMI.

    (55)

    La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali i prodotti tessili e le calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori, compresi i prodotti che non sono stati messi in vendita o che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) o durante un eventuale periodo di recesso più lungo offerto dal commerciante. Il concetto di distruzione di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. La preparazione per il riutilizzo, compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione, non dovrebbe essere considerata distruzione. La prevenzione della distruzione ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Gli operatori economici dovrebbero adottare le misure necessarie per evitare che sia necessario distruggere i prodotti di consumo invenduti. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.

    (56)

    Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web. Se del caso, dovrebbero anche avere la possibilità di includere tali informazioni nelle loro relazioni sulla gestione a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42). L'obbligo dovrebbe iniziare ad applicarsi alle medie imprese sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'operatore economico dovrebbe indicare il tipo o la categoria dei prodotti, i motivi per cui se ne disfa e la loro consegna finalizzata a successive operazioni di trattamento dei rifiuti nonché le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

    (57)

    I volumi di produzione inutilmente elevati e la breve fase d'uso dei prodotti tessili, dei quali l'abbigliamento rappresenta la quota maggiore di consumo nell'Unione, determinano un impatto ambientale significativo, come descritto nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo «Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari». In base alle informazioni disponibili, tra i prodotti distrutti figurano prodotti tessili, in particolare capi di abbigliamento, di nuova produzione ma invenduti. Sarebbe opportuno valorizzare maggiormente i capi di abbigliamento, indossarli più a lungo e dedicarvi una cura maggiore di quanto non avvenga nell'attuale cultura della moda veloce. Dal punto di vista dell'economia circolare, questo spreco di preziose risorse è palesemente in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. È pertanto giustificato vietare la distruzione degli articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento di consumo invenduti, come pure delle calzature.

    (58)

    Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale della distruzione di altri tipi di prodotti di consumo invenduti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare il presente regolamento aggiungendo nuovi prodotti alla lista dei prodotti di consumo la cui distruzione da parte dell'operatore economico è proibita. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che la Commissione valuti la portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivarne l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a divulgare il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, i motivi della loro distruzione e le deroghe applicabili. Onde evitare indebiti oneri amministrativi per le microimprese e le piccole imprese, queste dovrebbero essere dispensate dal divieto di distruggere prodotti specifici stabilito nel presente regolamento. Il divieto dovrebbe iniziare ad applicarsi alle medie imprese sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ove tuttavia sussistano prove ragionevoli del fatto che le microimprese e le piccole imprese possano essere usate per eludere il divieto, la Commissione dovrebbe poter esigere, mediante atti delegati, che per specifici prodotti il divieto di distruggere prodotti di consumo invenduti o l'obbligo di divulgazione si applichi a tali imprese.

    (59)

    Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di introdurre o mantenere misure nazionali per quanto riguarda la distruzione dei prodotti di consumo invenduti per i prodotti che non sono soggetti al divieto di cui al presente regolamento, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell'Unione.

    (60)

    Sulla base delle informazioni divulgate dagli operatori economici e di altri elementi di prova disponibili, la Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito web informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti e dovrebbe individuare nel piano di lavoro i prodotti per i quali dovrebbe essere preso in considerazione il divieto di distruzione. Nel primo piano di lavoro dovrebbe essere valutata l'inclusione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    (61)

    Gli operatori economici, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile, in modo da garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità. Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie affinché siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

    (62)

    I fabbricanti, dal momento che possiedono le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, dovrebbero avere la responsabilità di eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile o di farla eseguire per proprio conto.

    (63)

    Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato siano conformi a tali requisiti e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori debbano assicurare, ove applicabile, che tali prodotti dispongano di un passaporto digitale di prodotto.

    (64)

    Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, l’indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali possono essere contattati. Dovrebbero essere previste deroghe ove le dimensioni del prodotto non consentano di indicare tali informazioni o nel caso in cui l’importatore sarebbe costretto ad aprire l’imballaggio per apporre il nome e l’indirizzo sul prodotto o ancora nel caso in cui il prodotto sia troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.

    (65)

    Poiché mettono i prodotti a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato, i distributori dovrebbe agire con la dovuta attenzione ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili. I distributori dovrebbero assicurare che la loro manipolazione dei prodotti non incida negativamente sulla conformità dei prodotti al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

    (66)

    I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato e dato il ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo alle autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto.

    (67)

    Poiché i rivenditori offrono il prodotto in vendita, noleggio o vendita rateale, oppure espongono il prodotto a clienti o installatori, è necessario che garantiscano che i loro clienti, compresi i potenziali clienti, possano accedere in modo efficace alle informazioni richieste a norma del presente regolamento, anche in caso di vendita a distanza. In particolare, il presente regolamento dovrebbe imporre ai rivenditori di rendere accessibile il passaporto digitale di prodotto ai loro clienti, compresi i potenziali clienti, ed esporre le etichette in modo chiaro, in linea con le prescrizioni applicabili. I rivenditori dovrebbero rispettare tale obbligo ogniqualvolta un prodotto è offerto in vendita, noleggio o vendita rateale.

    (68)

    Per facilitare la scelta di prodotti più sostenibili, le etichette, ove necessarie, dovrebbero essere esposte in modo chiaramente visibile e identificabile. Dovrebbero essere identificabili come etichette relative al prodotto senza che i clienti, compresi i potenziali clienti, debbano leggere il nome della marca e il numero del modello sulle etichette. Le etichette dovrebbero attirare l'attenzione dei clienti che osservano i prodotti esposti. Affinché le etichette siano accessibili ai clienti che stanno valutando se effettuare un acquisto, sia il distributore che l'operatore economico responsabile dovrebbero esporle ogniqualvolta pubblicizzano il prodotto, anche in caso di vendita a distanza, compresa la vendita online.

    (69)

    L'importatore o il distributore che immette sul mercato un prodotto contemplato da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento con il proprio nome o marchio, o che modifica il prodotto, prima che sia stato messo in servizio, in un modo che potrebbe incidere sulla conformità al presente regolamento o all'atto delegato pertinente, dovrebbe essere considerato come fabbricante e assumersi gli obblighi in capo al fabbricante.

    (70)

    I fornitori di mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo quali intermediari tra operatori economici e clienti nella vendita di prodotti, i fornitori di mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di prodotti non conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile. Sulla base di tale quadro generale è opportuno adottare prescrizioni specifiche per contrastare in modo efficace la vendita online di prodotti non conformi.

    (71)

    È essenziale che i fornitori di mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali nel presente regolamento sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile. A tal fine dovrebbero applicarsi gli obblighi generali stabiliti al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare l'obbligo di conformità fin dalla progettazione per i fornitori dei mercati online di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori dei mercati online dovrebbero utilizzare, tra le altre cose, le informazioni disponibili nell'interfaccia utente del sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per contrastare i contenuti illegali relativi a prodotti non conformi. Le azioni nel quadro di tale cooperazione dovrebbero comprendere l'istituzione di uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle azioni intraprese dai fornitori di mercati online, compresa l'eliminazione delle offerte di prodotti. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre consentire l'accesso alle loro interfacce per aiutare le autorità di vigilanza del mercato a individuare i prodotti non conformi venduti online. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.

    (72)

    L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un'interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti non conformi. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato da tale regolamento dovrebbero applicarsi anche nel contesto del presente regolamento. Per garantire un'efficace vigilanza del mercato nell'ambito del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell'Unione, tali poteri dovrebbero tuttavia applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati e anche per prodotti che presentino un rischio non grave. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.

    (73)

    Assicurare la tracciabilità di un prodotto lungo l'intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.

    (74)

    Al fine di accelerare e agevolare la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici, ove necessario, di mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione parti specifiche della documentazione tecnica in formato digitale. In questo modo le autorità nazionali competenti potrebbero accedere a tali informazioni senza alcuna richiesta previa, continuando nel contempo a garantire la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. Di norma, tra i possibili mezzi per rendere disponibili tali informazioni in formato digitale dovrebbero figurare il passaporto digitale di prodotto o il loro inserimento nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2017/1369 o su un sito web dell'operatore economico. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità nazionali competenti di accedere, su richiesta, ad altre parti della documentazione tecnica.

    (75)

    Per poter stimare meglio la penetrazione dei prodotti nel mercato, arricchire gli studi che contribuiscono alla preparazione o all'aggiornamento dei requisiti di progettazione ecocompatibile e dei piani di lavoro e aiutare a individuare la quota di mercato di gruppi di prodotti specifici allo scopo di accelerare la formulazione o il riesame dei requisiti di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo la raccolta di dati adeguati e affidabili sulla vendita dei prodotti, consentendo la raccolta di tali dati da parte o per conto della Commissione direttamente presso i fabbricanti o i dettaglianti. Nell'adottare disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di sfruttare al meglio i dati disponibili sulla penetrazione del mercato e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici, in particolare per le PMI.

    (76)

    Al fine di migliorare i requisiti di progettazione ecocompatibile in futuro e aumentare la fiducia degli utilizzatori finali per quanto concerne l'individuazione e la correzione degli scostamenti tra l'energia consumata durante l'uso e altri parametri di prestazione misurati in condizioni di prova e durante il funzionamento effettivo, la Commissione dovrebbe avere accesso a dati non personali relativi al consumo effettivo di energia dei prodotti durante l'uso e, se del caso, ad altri parametri di prestazione. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento prevedendo che i singoli prodotti, analogamente a quanto avviene per i veicoli stradali, registrino il proprio consumo e altri parametri di prestazione pertinenti e visualizzino i relativi dati per l'utilizzatore finale. Per i prodotti connessi a internet è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici di raccogliere a distanza i dati non personali generati durante l'uso e di comunicarli alla Commissione, in quanto ciò è indispensabile rilevare le prestazioni dei prodotti e informarne il pubblico. Per i prodotti le cui prestazioni durante l'uso dipendono fortemente anche dalle condizioni climatiche o geografiche, dovrebbero essere raccolte e comunicate anche informazioni climatiche o geografiche generali, in modo da non consentire di determinare l'ubicazione specifica dei singoli apparecchi. Gli utenti finali dovrebbero acconsentire espressamente alla raccolta di informazioni che ritengono opportuno condividere. Non dovrebbe essere consentita la raccolta di informazioni sul comportamento degli apparecchi che si verifichi in un contesto in cui una persona fisica può ragionevolmente aspettarsi che non sia in corso alcuna osservazione o registrazione o raccolta di informazioni che potrebbe fornire o consentire l'identificazione delle persone o l'inferenza del loro comportamento.

    (77)

    Al fine di contribuire ad agevolare la verifica della conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, anche per agevolare la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato, la Commissione dovrebbe avere il potere di imporre ai soggetti operanti nella catena di fornitura, ove debitamente giustificato, di fornire gratuitamente informazioni sulle loro forniture, quali la quantità e il tipo o la composizione chimica dei materiali utilizzati o il processo di produzione impiegato, o informazioni sulle condizioni di prestazione dei loro servizi. Dovrebbe inoltre essere possibile consentire ai fabbricanti di avere accesso ai documenti contenenti tali informazioni o agli impianti stessi dei soggetti operanti nella catena di fornitura, in modo che essi possano accedere direttamente alle informazioni necessarie qualora i soggetti operanti nella catena di fornitura non forniscano le informazioni richieste entro un termine ragionevole. La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di consentire agli organismi notificati e alle autorità nazionali di verificare l'accuratezza delle informazioni relative alle attività dei soggetti operanti nella catena di fornitura.

    (78)

    Al fine di assicurare l'applicazione efficace e armonizzata dei requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal presente regolamento, anche per quanto riguarda aspetti quali il consumo di energia o l'efficienza energetica, la durabilità, l'affidabilità e il contenuto riciclato, la conformità a tali requisiti dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Negli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti dovrebbero figurare, di norma, le specifiche relative alle prove, alle misurazioni o ai calcoli necessari per stabilire o verificare la conformità. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento imponendo l'uso di strumenti digitali che tengano conto dei requisiti di calcolo applicabili, in modo da assicurarne l'applicazione armonizzata.

    (79)

    Affinché i requisiti di progettazione ecocompatibile producano gli effetti desiderati, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni generali e ad ampio raggio che siano applicabili a tutti i prodotti soggetti a requisiti di progettazione ecocompatibile e vietino l'elusione dei requisiti. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che comporti un'alterazione ingiustificata delle prestazioni del prodotto durante le prove di conformità o entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio del prodotto, risultando in una prestazione dichiarata che travisa le prestazioni effettive del prodotto durante l'uso.

    (80)

    Ove opportuno, gli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero poter rimandare a norme per accertare o verificare la conformità. Al fine di assicurare che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Una volta che il riferimento a tali norme sia stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i prodotti ad esse conformi dovrebbero essere considerati in conformità con i requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del presente regolamento nella misura in cui sono disciplinati dalle norme armonizzate. Analogamente, i metodi di prova, misurazione o calcolo conformi alle norme armonizzate dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione e calcolo indicati nei pertinenti atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile, nella misura in cui sono disciplinati dalle pertinenti norme armonizzate.

    (81)

    L'attuale quadro dell'Unione in materia di normalizzazione, basato sui principi della nuova strategia enunciati nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (47) e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro predefinito per la definizione di norme che conferiscano una presunzione di conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. In assenza di pertinenti riferimenti a norme armonizzate, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni come soluzione di ripiego eccezionale per facilitare l'osservanza, da parte del fabbricante, dell’obbligo di rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione sia bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi siano ritardi nella definizione di una norma armonizzata e il termine prescritto non possa essere rispettato. Tali ritardi potrebbero verificarsi, ad esempio, ove non sia raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile ove la Commissione abbia limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità. Al fine di garantire l’efficienza, la Commissione dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi nel processo di definizione delle specifiche comuni applicabili ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del presente regolamento.

    (82)

    Per consentire agli operatori economici di dimostrare, e alle autorità competenti di verificare, che i prodotti messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo procedure di valutazione della conformità che siano adeguate e proporzionate alla natura del prodotto interessato e dei parametri di prodotto disciplinati. Per garantire la coerenza con altro diritto dell'Unione, le procedure di valutazione della conformità dovrebbero essere scelte tra quelle presenti del modulo di controllo interno della produzione incluso nel presente regolamento e quelle dei moduli inclusi nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che vanno dal meno al più severo. Affinché il modulo applicabile sia adeguato e proporzionato alla natura del prodotto interessato e dei parametri di prodotto disciplinati, ove necessario la Commissione dovrebbe adeguare di conseguenza il modulo scelto.

    (83)

    I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione UE di conformità per fornire informazioni sulla conformità dei prodotti al presente regolamento. I fabbricanti potrebbero essere tenuti a redigere una dichiarazione UE di conformità anche a norma di altro diritto dell'Unione. Al fine di assicurare un accesso efficace alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutto il diritto dell'Unione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica UE di conformità dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.

    (84)

    Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (49) stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e enuncia i principi generali che disciplinano la marcatura CE e il suo rapporto con altre marcature. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti soggetti al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione rispondano a requisiti che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Se per un prodotto sono stati adottati requisiti di progettazione ecocompatibile, la marcatura CE dovrebbe indicare la conformità del prodotto al presente regolamento e ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma dello stesso, nella misura in cui si riferiscono al prodotto. Considerando che il presente regolamento prevede la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per un'ampia gamma di prodotti, gli atti delegati che definiscono tali requisiti dovrebbero stabilire disposizioni in materia di marchi di conformità in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, allo scopo di garantire la coerenza con le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili ai prodotti interessati, evitare confusione con altri marchi e ridurre al minimo gli oneri amministrativi sugli operatori economici.

    (85)

    Alcuni moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE richiedono l'intervento degli organismi di valutazione della conformità. Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.

    (86)

    Per garantire un livello uniforme di qualità nell'esecuzione della valutazione della conformità, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale per quanto riguarda la sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe essere inoltre imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. Allo scopo di stabilire e monitorare in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, le autorità di notifica dovrebbero valutare esclusivamente lo specifico soggetto giuridico che presenta domanda di notifica, senza tener conto delle credenziali delle società controllanti o affiliate. Per lo stesso motivo, le autorità di notifica dovrebbero valutare gli organismi richiedenti alla luce di tutti i requisiti e i compiti di valutazione della conformità pertinenti, basandosi su norme armonizzate per i requisiti e i compiti disciplinati da tali norme.

    (87)

    Data la centralità del loro ruolo nel garantire l'affidabilità delle valutazioni della conformità per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile, è fondamentale che le autorità di notifica dispongano di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per il corretto svolgimento dei loro compiti.

    (88)

    È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e a pari condizioni di concorrenza e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità che desiderino ottenere lo status di organismi notificati allo scopo di prestare attività di valutazione della conformità. Le prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi al fine di assicurare che l'organismo notificato mantenga il livello di competenza. Per assicurare l'autonomia dell'organismo notificato, l'organismo e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti alla costante indipendenza dagli operatori economici della catena del valore dei prodotti in relazione ai quali l'organismo è stato notificato e da altre società, compresi le associazioni di categoria, le società controllanti, le società affiliate, le società controllate e i subappaltatori.

    (89)

    Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme ai corrispondenti prescrizioni di cui al presente regolamento.

    (90)

    Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione o fanno ricorso a una società controllata. Per garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile, è opportuno che i subappaltatori e le società controllate che assumono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni degli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento. Per garantire che ciò avvenga, gli organismi notificati dovrebbero stabilire procedure per il controllo continuo delle competenze, attività e prestazioni dei loro subappaltatori o delle società controllate, ad esempio attraverso una matrice delle qualifiche.

    (91)

    Affinché le autorità di notifica stabiliscano e monitorino in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, gli organismi notificati dovrebbero essere e rimanere autonomi. Pertanto alcuni incarichi e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità dei prodotti sia ad altre attività interne all'organismo notificato, dovrebbero essere svolti esclusivamente dall'organismo notificato stesso.

    (92)

    Per facilitare il processo di definizione e monitoraggio delle competenze e dell'indipendenza degli organismi richiedenti, questi dovrebbero fornire una descrizione di come i membri del personale, il loro status e i loro compiti corrispondono ai compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali tali organismi intendono essere notificati, per esempio sotto forma di una matrice delle qualifiche, consentendo in tal modo all'autorità di notifica di valutare più efficacemente l'adeguatezza del personale e la costante autonomia degli organismi notificati. Gli organismi notificati dovrebbero assicurare la rotazione del personale che svolge differenti compiti di valutazione della conformità.

    (93)

    Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare prodotti messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato.

    (94)

    Allo scopo di agevolare e accelerare la procedura di valutazione della conformità e di garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità in modo coerente e senza creare un onere superfluo per gli operatori economici.

    (95)

    Prima della decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per un prodotto, l'operatore economico che desidera immetterlo sul mercato dovrebbe essere autorizzato a integrare la relativa documentazione una sola volta. Tale limitazione è necessaria per evitare che gli organismi notificati possano aiutare i fabbricanti ad apportare modifiche finché il prodotto consegue la conformità, il che assimilerebbe il servizio fornito a una consulenza e potrebbe indebolire nella pratica la natura di interesse pubblico insita nei compiti degli organismi notificati. Se del caso, gli organismi notificati dovrebbero anche poter limitare, sospendere o ritirare i certificati o le decisioni di approvazione.

    (96)

    Per facilitare l'individuazione e la risoluzione dei casi di non conformità degli organismi notificati, dei fabbricanti o dei prodotti, gli organismi notificati dovrebbero attivarsi per trasmettere alle autorità di notifica o alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni pertinenti a loro disposizione.

    (97)

    È indispensabile assicurare un efficace scambio di informazioni tra gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato, anche di altri Stati membri. A tal fine le autorità di notifica e gli organismi notificati dovrebbero assicurare che sia dato seguito alle richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato.

    (98)

    La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati. Per assicurare un'applicazione armonizzata dei requisiti di progettazione ecocompatibile, gli organismi notificati dovrebbero discutere i temi di possibile divergenza e coordinarsi al riguardo. In tale processo dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.

    (99)

    Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali gli eco-buoni e la tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori, questi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte stabilite dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, non necessariamente considerate cumulativamente, nel caso in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a più di un parametro. Per i prodotti connessi all’energia disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1369 o per gli pneumatici soggetti a requisiti di etichettatura in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (50), si dovrebbero applicare i criteri stabiliti nel quadro di tali due strumenti anziché quelli previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri, tuttavia, non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. È opportuno che l'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri faccia salva l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

    (100)

    Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, garantendo che vi sia una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se del caso, allineare i loro appalti ai requisiti specifici in materia di appalti pubblici verdi. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di requisiti obbligatori in materia di appalti pubblici verdi farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. È importante che gli Stati membri forniscano assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali ai fini del miglioramento delle competenze e della riqualificazione del personale responsabile degli appalti pubblici verdi. I requisiti in materia di appalti pubblici verdi dovrebbero essere requisiti minimi, il che significa che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter definire requisiti aggiuntivi e più rigorosi. Tali requisiti dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori. La procedura di appalto pubblico dovrebbe essere condotta dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in conformità delle direttive 2014/24/UE (51) e 2014/25/UE (52) del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione settoriale applicabile, nonché degli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'accordo sugli appalti pubblici e altri accordi internazionali da cui l'Unione è vincolata. Tali requisiti non pregiudicano la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di avvalersi di deroghe o esenzioni in materia di appalti pubblici previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. I requisiti definiti per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Tali requisiti dovrebbero essere definiti in relazione agli aspetti del prodotto oggetto dell'atto delegato che disciplina i prodotti in questione. Nell'ambito di tali requisiti, la Commissione potrebbe stabilire specifiche tecniche minime obbligatorie che impongano ai prodotti di rispettare i migliori livelli di prestazione possibili stabiliti nei pertinenti atti delegati, compresi, se disponibili, le due classi di prestazione o i punteggi più elevati. Di conseguenza, ad esempio, sarebbe obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori esigere che i prodotti degli offerenti soddisfino requisiti specifici in materia di impronta di carbonio. Nel rispetto del quadro in materia di appalti pubblici, tali specifiche tecniche minime obbligatorie dovrebbero evitare di restringere artificialmente la concorrenza ed evitare di favorire uno specifico operatore economico. La Commissione potrebbe inoltre stabilire criteri di aggiudicazione minimi obbligatori, tra cui l'assegnazione di una ponderazione specifica, compresa tra il 15 % e il 30 %, a tali criteri al fine di garantire che possano influenzare in modo significativo la scelta dei prodotti a favore di quelli più ecosostenibili. Di conseguenza, ad esempio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori avrebbero l'obbligo di attribuire al contenuto riciclato dei prodotti in questione una ponderazione minima compresa tra il 20 % e il 30 %. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nella specifica procedura di aggiudicazione, avrebbero pertanto la possibilità di assegnare al contenuto riciclato una ponderazione superiore al 30 %, ma non inferiore al 20 %. I criteri di aggiudicazione dovrebbero essere preferiti alle specifiche tecniche ove sussistano incertezze circa la disponibilità o il costo dei prodotti più efficienti sul mercato dell'Unione. La Commissione potrebbe inoltre fissare condizioni e obiettivi di esecuzione dell'appalto in base ai quali, ad esempio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero aggiudicare almeno il 50 % dei loro appalti annuali di determinati prodotti a quelli con oltre il 70 % di materiale riciclabile. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ancora fissare obiettivi più ambiziosi per gli appalti di tali prodotti. Nell'elaborare atti di esecuzione e in particolare nel valutare la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, la Commissione dovrebbe tenere conto dei prodotti e delle soluzioni ambientali migliori disponibili sul mercato, degli effetti dei requisiti sulla concorrenza e del fatto che le diverse amministrazioni aggiudicatrici e i diversi enti aggiudicatori nei diversi Stati membri potrebbero avere capacità di bilancio diverse o altri vincoli, per esempio in relazione alle condizioni climatiche o alle infrastrutture di rete.

    (101)

    Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre o mantenere misure nazionali in materia di appalti pubblici verdi riguardanti gruppi di prodotti per i quali non sono ancora state stabilite prescrizioni in materia di appalti pubblici nell'ambito del presente regolamento o di introdurre prescrizioni nazionali più rigorose riguardanti prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni in materia di appalti pubblici verdi, a condizione che tali misure e prescrizioni siano in linea con il diritto dell'Unione.

    (102)

    Far rispettare efficacemente i requisiti di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell’Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest’ultimo non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Inoltre, al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire più efficacemente la non conformità ai futuri requisiti di progettazione ecocompatibile e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si possa avvalere per contribuire ad assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile.

    (103)

    Oltre alle autorità di vigilanza del mercato, anche le autorità doganali hanno un ruolo importante da svolgere nell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i beni importati e possono servirsi a tal fine del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (53).

    (104)

    Affinché i requisiti di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, nella loro strategia nazionale di vigilanza del mercato prevista all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri dovrebbero stilare un'apposita sezione che elenchi i prodotti o i requisiti che hanno individuato come prioritari ai fini della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre o porre fine alla condizione di non conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

    (105)

    Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati o gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate.

    (106)

    La Commissione, sulla base dei dati inseriti nel sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020, dovrebbe stilare una relazione contenente informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati, sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e sulla gravità delle sanzioni irrogate in relazione all’inosservanza di requisiti di progettazione ecocompatibile nei quattro anni civili precedenti. La relazione dovrebbe contenere un confronto tra le attività degli Stati membri e le attività previste, i parametri di riferimento indicativi e una lista delle priorità per le autorità di vigilanza del mercato. Nel valutare l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati delle relazioni che ha redatto a norma del presente regolamento sulla base delle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e dovrebbe esaminare, se del caso, i prodotti o i gruppi di prodotti contemplati dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento in relazione ai quali qualora siano stati costantemente individuati rischi specifici o gravi violazioni, al fine di garantire un elevato livello di conformità al presente regolamento.

    (107)

    Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (administrative cooperation group – ADCO) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o i requisiti che individuati come prioritari per la vigilanza del mercato nell'ambito del presente regolamento e le attività previste per ridurre o porre fine alla condizione di non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nelle strategie nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e i requisiti adottati a norma del presente regolamento che sono applicati o interpretati in modo disomogeneo, danno quindi luogo a distorsioni del mercato.

    (108)

    Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e programmi di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità doganali, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare i requisiti adottati a norma del presente regolamento ove necessario per garantirne l'applicazione armonizzata.

    (109)

    I prodotti dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano rischi. Per rispecchiare meglio la natura dei requisiti di progettazione ecocompatibile e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali requisiti, ai fini del presente regolamento il prodotto che presenta un rischio dovrebbe essere definito come prodotto che, non rispettando un requisito di progettazione ecocompatibile o a fronte del mancato rispetto di un requisito di progettazione ecocompatibile da parte di un operatore economico responsabile, potrebbe incidere avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale requisito. Tale definizione più specifica dovrebbe essere utilizzata quando si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

    (110)

    È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti. A tal fine la clausola di salvaguardia attualmente prevista dalla direttiva 2009/125/CE dovrebbe essere aggiornata e allineata alle procedure di salvaguardia incluse in altra legislazione di armonizzazione dell'Unione e nella decisione n. 768/2008/CE.

    (111)

    È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici di adottare misure correttive sulla base dei riscontri della non conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile o della violazione, da parte dell'operatore economico, delle disposizioni relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti o di altre disposizioni destinate all'operatore.

    (112)

    Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (54). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (113)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) stabilire procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali per l'accesso ai dati conservati nel passaporto digitale di prodotto da parte degli operatori economici e di altri soggetti interessati sulla base dei rispettivi diritti; b) specificare le modalità di attuazione dell'interconnessione del registro con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE, compresa la comunicazione dell'identificativo univoco di registrazione; c) stabilire prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette; d) adottare e aggiornare l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato a norma del presente regolamento; e) stabilire i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore economico si è disfatto; f) stabilire, modificare o abrogare le specifiche comuni in materia di requisiti di progettazione ecocompatibile, di requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto o di requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo; g) stabilire requisiti minimi per l'aggiudicazione di appalti pubblici per l'acquisto di prodotti soggetti a requisiti di progettazione ecocompatibile o per lavori o servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti; e h) decidere, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 82 (55).

    (114)

    Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e ne assicurino l'attuazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovrebbero comprendere almeno sanzioni pecuniarie e l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico. Fatta salva l'autonomia procedurale degli Stati membri e la discrezionalità delle autorità e dei giudici competenti nell'imporre sanzioni adeguate nei singoli casi, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento, al fine di facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni. Tali criteri dovrebbero includere, tra l'altro, la natura, la gravità e la durata della violazione, la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta ad esempio dal fatturato complessivo o dal reddito annuo, nonché i benefici economici derivanti dalla violazione e da essa generati, nella misura in cui tali benefici possano essere stabiliti.

    (115)

    La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale dei prodotti e sul funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

    (116)

    È opportuno che la Commissione valuti i potenziali vantaggi della definizione di requisiti anche in relazione agli aspetti sociali dei prodotti. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe considerare in che misura tali requisiti potrebbero integrare il diritto dell'Unione, affrontando in tal modo gli effetti negativi sui diritti umani e sociali derivanti dalle attività delle società e dai prodotti. Entro quattro anni dalla la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe pertanto procedere a una valutazione dei potenziali vantaggi dell'inclusione di obblighi di sostenibilità sociale nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione su tale valutazione. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

    (117)

    Per facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte dei privati, i consumatori che hanno subito un danno a causa della non conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento per tale danno al fabbricante del prodotto o, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, all'importatore o al mandatario del fabbricante o, qualora nessuno di tali operatori economici sia stabilito nell'Unione, al fornitore di servizi di logistica. Tale diritto al risarcimento non dovrebbe pregiudicare altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione, quali i rimedi nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità dei beni venduti a norma della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (56). Inoltre, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto dei consumatori ad altri mezzi di ricorso conformemente al diritto nazionale, quali la riparazione o la sostituzione dei prodotti che violano i requisiti di progettazione ecocompatibile.

    (118)

    I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti ai fabbricanti e, se del caso, agli importatori, ai mandatari e ai fornitori di servizi di logistica a norma del presente regolamento mediante azioni rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (57). A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 sia applicabile alle azioni rappresentative riguardanti violazioni del presente regolamento da parte dei fabbricanti e, se del caso, degli importatori, dei mandatari e dei fornitori di servizi di logistica che si qualificano come professionisti ai sensi dell'articolo 3, punto 2), di tale direttiva che ledono o potrebbero ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato I di tale direttiva. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente a tale direttiva, sebbene l'adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per l'applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L'applicabilità di tale direttiva alle azioni rappresentative intentate contro violazioni da parte dei fabbricanti e, se del caso, degli importatori, dei mandatari e dei fornitori di servizi di logistica delle disposizioni del presente regolamento che ledono o potrebbero ledere gli interessi collettivi dei consumatori dovrebbe decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (119)

    È necessario che i requisiti di progettazione ecocompatibile si applichino alla più ampia gamma possibile di prodotti, e non solo ai prodotti connessi all'energia, e che la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile sia estesa a tutti gli aspetti della circolarità. È inoltre necessario allineare il presente regolamento al nuovo quadro legislativo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla decisione n. 768/2008/CE e migliorare le disposizioni relative alla vigilanza del mercato. La direttiva 2009/125/CE dovrebbe quindi essere sostituita. Al fine di garantire la certezza del diritto per tutti gli operatori economici sin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e di assicurare condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno, è opportuno che le disposizioni che stabiliscono obblighi di trasparenza relativi ai prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore si disfa, all'elusione e alla vigilanza del mercato si applichino in modo uniforme a tutti gli operatori in tutta l'Unione. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 2009/125/CE con un regolamento.

    (120)

    Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2022-2024, esposto nella comunicazione della Commissione del 4 maggio 2022, ha individuato le priorità politiche per i lavori sui prodotti connessi all'energia. Quando le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore, i lavori preparatori volti a valutare la fattibilità dei requisiti per la progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE saranno in una fase sostanzialmente avanzata per i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini. Grazie a tali lavori preparatori sono stati individuati numerosi settori in cui è possibile risparmiare energia e materiali e si sono svolte ampie consultazioni con i cittadini e i portatori di interessi. Riavviare i lavori preparatori nell'ambito del presente regolamento ritarderebbe notevolmente l'adozione dei requisiti in materia di risparmio energetico e di materiali per tali prodotti. Al fine di garantire che i lavori preparatori non vadano persi, è pertanto necessario prevedere norme transitorie che consentano l'adozione, entro il 31 dicembre 2026, di misure di attuazione relative ai suddetti prodotti a norma della direttiva 2009/125/CE. Inoltre, e al fine di garantire il corretto funzionamento delle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, le necessarie modifiche relative alle questioni tecniche dovrebbero essere adottate, se del caso, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva entro il 31 dicembre 2030.

    (121)

    Al fine di garantire la certezza del diritto e la continuità per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, nella sua versione applicabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali misure dovrebbero rimanere in vigore oltre tale data e fino a quando non siano abrogate da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento. Per gli stessi motivi è opportuno che talune disposizioni della direttiva 2009/125/CE continuino ad avere pieno effetto nel contesto dell'applicazione di tali misure di esecuzione. Si tratta in particolare delle disposizioni della direttiva 2009/125/CE che escludono dal suo ambito di applicazione i mezzi di trasporto di passeggeri o merci, stabiliscono le definizioni pertinenti per le misure di esecuzione, definiscono le responsabilità degli operatori economici in relazione ai prodotti immessi sul mercato, specificano i dettagli delle procedure di valutazione della conformità e della dichiarazione CE di conformità, sanciscono una presunzione di conformità per i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE e consentono di adottare le misure necessarie in relazione alle norme armonizzate. Data l'importanza di garantire la libera circolazione delle merci, di vietare le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole e di assicurare la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere applicabili ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato a norma delle misure di esecuzione rientranti nell'ambito della direttiva 2009/125/CE.

    (122)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantire la libera circolazione nel mercato interno dei prodotti per i quali sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.

    Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

    2.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

    a)

    agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

    b)

    al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

    c)

    ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;

    d)

    ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;

    e)

    alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;

    f)

    ai prodotti di origine umana;

    g)

    ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

    h)

    ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «prodotto»: il bene fisico che è immesso sul mercato o messo in servizio;

    2)

    «componente»: il prodotto destinato a essere incorporato in un altro prodotto;

    3)

    «prodotto intermedio»: il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali;

    4)

    «prodotto connesso all'energia»: il prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso;

    5)

    «gruppo di prodotti»: l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore;

    6)

    «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto;

    7)

    «requisito di progettazione ecocompatibile»: il requisito di prestazione o l’obbligo di informazione volto a rendere il prodotto più ecosostenibile, compresi i processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto;

    8)

    «requisito di prestazione»: il requisito quantitativo o non quantitativo per il prodotto o in relazione al prodotto volto a raggiungere un determinato livello di prestazione rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I;

    9)

    «obbligo di informazione»: l'obbligo di corredare il prodotto delle informazioni specificate all'articolo 7, paragrafo 2;

    10)

    «catena di fornitura»: tutte le attività e i processi a monte della catena del valore del prodotto, fino al punto in cui il prodotto raggiunge il cliente;

    11)

    «catena del valore»: tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita del prodotto, così come la sua eventuale rifabbricazione;

    12)

    «ciclo di vita»: l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e nel fine vita;

    13)

    «fine vita»: la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il materiale di rifiuto del prodotto è restituito alla natura o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;

    14)

    «impatto ambientale»: la modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dal prodotto durante il suo ciclo di vita;

    15)

    «classe di prestazione»: l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, stabilito sulla base di una metodologia comune per il prodotto o il gruppo di prodotti, ordinati in modo tale da consentire la differenziazione dei prodotti;

    16)

    «rifabbricazione»: le azioni attraverso le quali è ottenuto un nuovo prodotto da oggetti che sono rifiuti, da prodotti o da componenti e attraverso le quali è apportata almeno una modifica che incide in modo sostanziale sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto;

    17)

    «miglioramento»: le azioni effettuate per cambiare in meglio la funzionalità, le prestazioni, la capacità, la sicurezza o l'estetica del prodotto;

    18)

    «ricondizionamento»: le azioni effettuate per preparare, pulire, testare, manutenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui ci si è disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato;

    19)

    «manutenzione»: una più azioni effettuate per mantenere il prodotto in una condizione in cui è in grado di conseguire la finalità cui è destinato;

    20)

    «riparazione»: una più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso o il rifiuto a una condizione in cui consegue la finalità cui è destinato;

    21)

    «obsolescenza precoce»: caratteristica di progettazione del prodotto o azione od omissione successiva che rende il prodotto non funzionale o ne peggiora le prestazioni, senza che tali variazioni di funzionalità o di prestazioni derivino dalla normale usura;

    22)

    «durabilità»: la capacità del prodotto di mantenere nel tempo la sua funzione e le sue prestazioni in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione;

    23)

    «affidabilità»: la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un incidente a seguito del quale il prodotto cessi di svolgere la sua funzione primaria o secondaria;

    24)

    «impronta ambientale»: la quantificazione dell'impatto ambientale derivante da un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto, come da raccomandazione (UE) 2021/2279, o di altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e adottati o attuati dalla Commissione in altro diritto dell'Unione;

    25)

    «impronta di carbonio»: la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO2 equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

    26)

    «impronta dei materiali»: la quantità totale di materie prime estratte per soddisfare la domanda di consumo finale;

    27)

    «sostanza che desta preoccupazione»: la sostanza che:

    a)

    risponde ai criteri fissati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

    b)

    figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:

    i)

    cancerogenicità, categorie 1 e 2;

    ii)

    mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;

    iii)

    tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2;

    iv)

    interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2;

    v)

    interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2;

    vi)

    proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili;

    vii)

    proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili;

    viii)

    sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;

    ix)

    sensibilizzazione della pelle, categoria 1;

    x)

    pericoloso per l'ambiente acquatico, categorie pericolo cronico da 1 a 4;

    xi)

    pericoloso per lo strado di ozono;

    xii)

    tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2;

    xiii)

    tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;

    c)

    è disciplinata nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1021; o

    d)

    incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente;

    28)

    «passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III;

    29)

    «supporto dati»: il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

    30)

    «identificativo univoco del prodotto»: la stringa univoca di caratteri che identifica un prodotto e consente il collegamento via web al passaporto digitale di prodotto;

    31)

    «identificativo univoco dell'operatore»: la stringa univoca di caratteri che identifica un soggetto che interviene nella catena del valore di un prodotto;

    32)

    «fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: una persona fisica o giuridica che è un terzo indipendente, autorizzato dall'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio, che tratta i dati del passaporto digitale di prodotto per tale prodotto al fine di metterli a disposizione degli operatori economici e di altri soggetti interessati aventi un diritto di accesso a tali dati a norma del presente regolamento o di altro diritto dell'Unione;

    33)

    «identificativo univoco del sito»: la stringa univoca di caratteri che identifica i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore di un prodotto o usati da soggetti che intervengono nella catena del valore di un prodotto;

    34)

    «distruzione»: il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto di cui ci si è disfatti a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione;

    35)

    «cliente»: la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

    36)

    «prodotto di consumo»: il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore;

    37)

    «prodotto di consumo invenduto»: il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante;

    38)

    «misura di autoregolamentazione»: l'accordo volontario o il codice di condotta sottoscritto spontaneamente da operatori economici, cui spetta la relativa attuazione;

    39)

    «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

    40)

    «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

    41)

    «messa in servizio»: il primo uso nell'Unione di un prodotto ai fini previsti;

    42)

    «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

    43)

    «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

    44)

    «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

    45)

    «distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

    46)

    «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica;

    47)

    «operatore indipendente»: la persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e che partecipa direttamente o indirettamente al ricondizionamento, alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione di un prodotto, e comprende gestori di rifiuti, professionisti del ricondizionamento, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova e gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature;

    48)

    «riparatore professionista»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione o manutenzione professionale di un prodotto, indipendentemente dal fatto che operi all'interno del sistema di distribuzione del fabbricante o in modo indipendente;

    49)

    «specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;

    50)

    «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l'apposizione;

    51)

    «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nei pertinenti atti delegati adottati a norma dell'articolo 4;

    52)

    «organismo di valutazione della conformità»: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

    53)

    «organismo notificato»: l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo IX;

    54)

    «fornitore di un mercato online»: il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4;

    55)

    «rivenditore»: il distributore o ogni altra persona fisica o giuridica che offre prodotti in vendita, noleggio o vendita rateale, o che espone prodotti agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza; la presente definizione include altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che metta in servizio un prodotto nel corso di un'attività commerciale;

    56)

    «vendita a distanza»: l'offerta di prodotti per vendita, noleggio o vendita a rate, online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, in cui il potenziale cliente non ha fisicamente accesso al prodotto;

    57)

    «prodotto che presenta un rischio»: il prodotto che, non rispettando un requisito di progettazione ecocompatibile definito nel presente regolamento o a norma dello stesso, diverso da quelli elencati all'articolo 71, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale requisito;

    58)

    «prodotto che presenta un rischio grave»: il prodotto che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati.

    Si applicano le definizioni di «PMI», «piccola impresa» e «microimpresa» di cui all'allegato I, articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, rispettivamente, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (58).

    Si applicano le definizioni di «sostanza» e «miscela» di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Si applicano le definizioni di «accreditamento» e «organismo nazionale di accreditamento» di cui all'articolo 2, punti 10) e 11), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 765/2008.

    Si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «riutilizzo», «recupero», «preparazione per il riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all'articolo 3, punti 1), 2), 13), 15), 16) e 17), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.

    Si applica la definizione di «norma armonizzata» di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

    Si applicano le definizioni di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e di «enti aggiudicatori» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. Per «appalti pubblici» si intendono gli appalti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/EU e 2014/25/EU.

    Si applica la definizione di «trattamento» di cui all’articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (59).

    Si applica la definizione di «consumatore» di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/771.

    Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «interfaccia online», «misura correttiva», «utilizzatore finale», «richiamo», «ritiro», «autorità doganali» e «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 3, punti 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) e 25), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.

    Articolo 3

    Libera circolazione

    1.   I prodotti sono immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a tali prodotti, definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    2.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi ai requisiti di progettazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 per motivi di non conformità a requisiti di prestazione nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I contemplati da requisiti di prestazione inclusi in tali atti delegati.

    Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi agli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 per motivi di non conformità agli obblighi nazionali di informazione riguardo ai parametri di prodotto di cui all’allegato I contemplati da obblighi di informazione in tali atti delegati.

    3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, nulla impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all’articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1275 e requisiti di impianto conformemente all’articolo 13 della medesima direttiva.

    4.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti per i quali un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che non è necessario definire requisiti di prestazione, obblighi di informazione o né requisiti di prestazione né obblighi di informazione per uno o più parametri di prodotto specifici di cui all'allegato I, per motivi di non conformità ai requisiti nazionali relativi a tali parametri.

    5.   In occasione di fiere, esposizioni ed eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di prodotti non conformi ai requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti non sono conformi ai requisiti definiti in tali atti delegati e non sono in vendita prima di essere resi conformi.

    CAPO II

    REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

    Articolo 4

    Conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 72 al fine di integrare il presente regolamento definendo requisiti di progettazione ecocompatibile. Tali atti delegati includono almeno gli elementi di cui all'articolo 8. Tali requisiti di progettazione ecocompatibile sono definiti in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III.

    2.   Il potere di cui al paragrafo 1 include la possibilità di disporre che non è necessario definire requisiti di prestazione, obblighi di informazione o né requisiti di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I qualora un requisito relativo a tali specifici parametri di prodotto abbia un impatto negativo sui requisiti di progettazione ecocompatibile considerati per il gruppo di prodotti interessato.

    3.   Il potere di cui al paragrafo 1 non include la possibilità di adottare un atto delegato che stabilisca che per un gruppo di prodotti non è necessario alcun requisito di progettazione ecocompatibile.

    4.   Negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 la Commissione concede agli operatori economici un periodo di tempo sufficiente per conformarsi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tali atti delegati, in particolare tenendo conto delle esigenze delle PMI, specialmente le microimprese. La data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati per l'intero atto o per alcuni requisiti specifici, o tranne in caso di abrogazione o modifica parziali di atti delegati, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore.

    5.   Negli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 43 del presente regolamento, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra il modulo A che figura nell'allegato IV del presente regolamento o uno dei moduli da B a H1 che figurano nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari in funzione del prodotto o dei requisiti di progettazione ecocompatibile in questione.

    Se, a norma di altro diritto dell'Unione, si devono usare per lo stesso prodotto moduli di valutazione della conformità diversi tra quelli che figurano nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, è usato il modulo definito negli atti delegati di cui al paragrafo 1 per il requisito di progettazione ecocompatibile in questione.

    Se il presente regolamento si applica, se del caso, a un gruppo di prodotti in modo complementare a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissi condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione («regolamento sui prodotti da costruzione»), l'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 specifica la procedura di valutazione della conformità, compresi, se del caso, gli eventuali sistemi previsti a norma di una misura nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione, tenendo conto delle caratteristiche del gruppo di prodotti, dei pertinenti requisiti di progettazione ecocompatibile e dei costi per gli operatori economici.

    6.   Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 possono inoltre, se opportuno in considerazione delle specificità del gruppo di prodotti, includere uno dei seguenti requisiti supplementari:

    a)

    ove necessario per un'efficace vigilanza del mercato:

    i)

    che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori conservino la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di durata diversa dal periodo di dieci anni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 29, paragrafo 7, a seconda dei casi, dalla data in cui il prodotto in questione è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tenendo conto della natura del prodotto o dei requisiti di progettazione ecocompatibile in questione;

    ii)

    che gli operatori economici forniscano, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, per un periodo di durata diversa dal periodo di dieci anni ivi indicato dalla data di fornitura del prodotto in questione;

    iii)

    che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori mettano a disposizione della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato in formato digitale, e senza che sia necessario farne richiesta, parti della documentazione tecnica relativa al prodotto, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3;

    iv)

    che i soggetti operanti nella catena di fornitura rispettino gli obblighi di cui all'articolo 38;

    b)

    che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori mettano a disposizione della Commissione informazioni sui quantitativi immessi sul mercato o messi in servizio di un prodotto disciplinato dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1;

    c)

    ove necessario per garantire un uso efficiente sotto il profilo energetico dei prodotti o per elaborare futuri requisiti di progettazione ecocompatibile:

    i)

    che i prodotti siano in grado di misurare l'energia che consumano o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2;

    ii)

    che i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori raccolgano i dati non personali generati durante l'uso di cui al punto i) e ne diano comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 4;

    iii)

    che siano usati strumenti digitali per calcolare le prestazioni di un prodotto rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2;

    d)

    al fine di garantire la trasparenza in merito alla conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, norme in materia di marchi che indichino la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, per i prodotti non soggetti all'obbligo di apposizione della marcatura CE prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio, conformemente all'articolo 47.

    7.   Il primo atto delegato adottato a norma del presente articolo non entra in vigore prima del 19 luglio 2025.

    Articolo 5

    Requisiti di progettazione ecocompatibile

    1.   Al fine di affrontare gli impatti ambientali, e sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, i requisiti di progettazione ecocompatibile contenuti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 sono tali da migliorare gli aspetti del prodotto seguenti («aspetti del prodotto»), qualora siano pertinenti per il gruppo di prodotti interessato:

    a)

    durabilità;

    b)

    affidabilità;

    c)

    riutilizzabilità;

    d)

    possibilità di miglioramento;

    e)

    riparabilità;

    f)

    possibilità di manutenzione e ricondizionamento;

    g)

    presenza di sostanze che destano preoccupazione;

    h)

    consumo di energia ed efficienza energetica;

    i)

    uso dell'acqua ed efficienza idrica;

    j)

    uso di risorse ed efficienza delle risorse;

    k)

    contenuto di riciclato;

    l)

    possibilità di rifabbricazione;

    m)

    riciclabilità;

    n)

    possibilità di recupero dei materiali;

    o)

    impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale;

    p)

    produzione prevista di rifiuti.

    2.   I requisiti di progettazione ecocompatibile assicurano, se del caso, sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, che i prodotti non diventino precocemente obsoleti per motivi che includono le scelte di progettazione da parte dei fabbricanti, l'uso di componenti notevolmente meno robusti di altri, gli ostacoli allo smontaggio di componenti chiave, l'indisponibilità di informazioni utili alla riparazione o di pezzi di ricambio, la cessazione del funzionamento del software una volta aggiornato il sistema operativo o la mancata fornitura di aggiornamenti del software.

    3.   La Commissione seleziona o sviluppa gli strumenti o le metodologie, nella misura in cui siano necessari, per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile.

    4.   I requisiti di progettazione ecocompatibile sono definiti per un gruppo specifico di prodotti. Essi possono essere differenziati per qualsiasi prodotto specifico appartenente a tale gruppo specifico di prodotti.

    5.   I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dai gruppi di prodotti.

    6.   La Commissione può definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali anche per gruppi di prodotti o aspetti del prodotto che non siano stati inclusi nel piano di lavoro di cui all'articolo 18.

    7.   Se due o più gruppi di prodotti presentano una o più analogie che consentono di migliorare efficacemente un aspetto del prodotto sulla base di obblighi di informazione comuni o requisiti di prestazione comuni, è possibile definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali per tali gruppi di prodotti («requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali»). Nel valutare se definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la Commissione tiene anche conto degli effetti positivi di tali requisiti ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la capacità di coprire un'ampia gamma di prodotti nello stesso atto delegato. La Commissione può integrare i requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali mediante la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per un gruppo preciso di prodotti.

    8.   Un requisito di progettazione ecocompatibile può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione inclusa nell'elenco contenuto nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, nel caso in cui tale misura di autoregolamentazione non affronti gli aspetti del prodotto disciplinati dal requisito di progettazione ecocompatibile in questione.

    9.   I requisiti di progettazione ecocompatibile comprendono, secondo quanto opportuno per migliorare gli aspetti specifici del prodotto, uno dei seguenti elementi o entrambi:

    a)

    i requisiti di prestazione di cui all'articolo 6;

    b)

    gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

    10.   Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione garantisce la coerenza con altro diritto dell'Unione e:

    a)

    tiene conto degli elementi seguenti:

    i)

    le priorità dell'Unione relative al clima, all'ambiente, all'efficienza energetica, all'uso efficiente delle risorse e alla sicurezza, inclusa l'economia circolare non tossica, e altre priorità e obiettivi correlati dell'Unione;

    ii)

    il diritto pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti;

    iii)

    gli accordi internazionali pertinenti;

    iv)

    le misure di autoregolamentazione;

    v)

    il diritto nazionale pertinente in materia di ambiente;

    vi)

    le norme europee e internazionali pertinenti;

    b)

    effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione. La definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile relativi a determinati aspetti del prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di definire requisiti di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto. Nella valutazione d'impatto la Commissione:

    i)

    indica la metodologia utilizzata;

    ii)

    assicura che tutti gli aspetti del prodotto siano analizzati e che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto sia proporzionata alla loro importanza per il prodotto in questione;

    iii)

    assicura che tutte le interdipendenze tra i diversi aspetti del prodotto siano analizzate;

    iv)

    indica i cambiamenti previsti in termini di impatti ambientali, anche quantificati come impronta di carbonio e impronta ambientale ogniqualvolta possibile;

    v)

    analizza la disponibilità di materie prime per il settore del ricondizionamento, se del caso;

    vi)

    analizza gli eventuali impatti rilevanti sulla salute umana;

    vii)

    prende in considerazione il livello minimo di prestazione di un prodotto o di un gruppo di prodotti per poter realizzare in futuro le priorità dell'Unione elencate alla lettera a), punto i);

    c)

    prende in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come fondamento per il diritto o gli strumenti dell'Unione, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE, o da questi derivate;

    d)

    prende in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate;

    e)

    tiene conto dei pareri espressi dal forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 19 e dal gruppo di esperti degli Stati membri di cui all'articolo 20.

    11.   I requisiti di progettazione ecocompatibile soddisfano i criteri seguenti:

    a)

    non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

    b)

    non si produce alcun effetto nocivo per la salute e la sicurezza delle persone;

    c)

    non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;

    d)

    non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici e di altri soggetti della catena del valore, tra cui le PMI, in particolare le microimprese;

    e)

    non è imposta alcuna tecnologia proprietaria ai fabbricanti o ad altri soggetti della catena del valore;

    f)

    non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri soggetti della catena del valore, tra cui le PMI, in particolare le microimprese.

    12.   I requisiti di progettazione ecocompatibile devono essere verificabili. La Commissione individua gli strumenti di verifica adatti a specifici requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi i controlli diretti del prodotto o sulla base della documentazione tecnica.

    13.   La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti, tra cui le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 10, lettera b), utilizzati per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile.

    14.   Per ciascun gruppo di prodotti interessato dai requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione determina, se del caso, quali sostanze rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera d), valutando almeno se:

    a)

    sulla base delle tecnologie standard, le sostanze rendono il riutilizzo o il processo di riciclaggio più complicato, costoso, dannoso per l'ambiente o dispendioso in termini di energia o di risorse;

    b)

    le sostanze compromettono le proprietà tecniche o le funzionalità, l'utilità o il valore del materiale riciclato proveniente dal prodotto o dei prodotti fabbricati a partire da tale materiale riciclato;

    c)

    le sostanze hanno un impatto negativo sulle proprietà estetiche o olfattive del materiale riciclato.

    Articolo 6

    Requisiti di prestazione

    1.   I prodotti devono essere conformi ai requisiti di prestazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    2.   I requisiti di prestazione si basano sui parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I e includono, a seconda del caso, uno dei seguenti elementi o entrambi:

    a)

    livelli minimi o massimi rispetto a uno specifico parametro di prodotto o a una combinazione di parametri di prodotto;

    b)

    requisiti non quantitativi che mirano a migliorare le prestazioni in relazione a uno o più di tali parametri di prodotto.

    3.   I requisiti di prestazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano, per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica, la presenza di sostanze nei prodotti.

    Tuttavia, la definizione di requisiti di prestazione riduce anche, se del caso, i rischi significativi per la salute umana o l'ambiente.

    4.   La Commissione definisce i requisiti di prestazione secondo la procedura che figura all'allegato II.

    Articolo 7

    Obblighi di informazione

    1.   I prodotti devono essere conformi agli obblighi di informazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    2.   Gli obblighi di informazione:

    a)

    includono almeno i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto stabiliti al capo III e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione stabiliti al paragrafo 5;

    b)

    secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da:

    i)

    informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale;

    ii)

    informazioni ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, sulle modalità di installazione di sistemi operativi di terzi, ove pertinente, nonché sulla raccolta a fini di ricondizionamento o di rifabbricazione, e sulle modalità di restituzione o di trattamento del prodotto a fine vita;

    iii)

    informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riutilizzo, al ricondizionamento, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;

    iv)

    altre informazioni che potrebbero influenzare le scelte di prodotti sostenibili per i clienti e le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per facilitare un uso appropriato, operazioni di conservazione del valore e un trattamento corretto a fine vita;

    c)

    sono chiari, facilmente comprensibili e adattati alle caratteristiche particolari dei gruppi di prodotti interessati e dei destinatari delle informazioni.

    Può essere definito un obbligo di informazione per uno specifico parametro di prodotto indipendentemente dal fatto che per tale specifico parametro di prodotto sia definito un requisito di prestazione.

    Se un atto delegato contiene requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la lettera a) del presente paragrafo non si applica.

    3.   Gli obblighi di informazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non riguardano l'etichettatura di sostanze o miscele per motivi legati principalmente ai pericoli per la salute o per l'ambiente ad esse associati.

    4.   Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), la Commissione determina, se del caso, tenuto conto della specificità del gruppo di prodotti, le classi di prestazione.

    La Commissione può basare le classi di prestazione su singoli parametri o su punteggi aggregati. Dette classi di prestazione possono essere espresse in termini assoluti o in qualsiasi altra forma che consenta ai potenziali clienti di scegliere i prodotti con le prestazioni migliori.

    Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi dei livelli di prestazione.

    Se le classi di prestazione sono basate su parametri in relazione ai quali sono definiti requisiti di prestazione, la classe più bassa corrisponde alla prestazione minima richiesta nel momento in cui le classi di prestazione iniziano ad applicarsi.

    5.   Salvo disposizione contraria a norma del paragrafo 6, lettera b), gli obblighi di informazione consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, a meno che tale tracciamento non sia già possibile in applicazione degli obblighi di informazione definiti in un altro atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:

    a)

    il nome o il codice numerico delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, come segue:

    i)

    il nome nella nomenclatura dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC), o un altro nome internazionale se la denominazione IUPAC non è disponibile;

    ii)

    altri nomi, compresi il nome corrente, il nome commerciale, l'abbreviazione;

    iii)

    il numero della Comunità europea (CE), quale indicato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), nella lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o nell'elenco ex polimero (NLP), o il numero assegnato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), se disponibile e appropriato;

    iv)

    il nome e il numero del Chemical Abstract Service (CAS), se disponibili;

    b)

    il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;

    c)

    la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti pertinenti o delle parti di ricambio;

    d)

    istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;

    e)

    informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita.

    Secondo il gruppo di prodotti interessato, la Commissione può fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.

    6.   Qualora definisca obblighi di informazione in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, la Commissione, se del caso:

    a)

    stabilisce le date di applicazione di tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5, operando ove necessario una differenziazione tra le sostanze che destano preoccupazione;

    b)

    prevede esenzioni debitamente giustificate a tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5 per le sostanze che destano preoccupazione o per tali obblighi di informazione, in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati; le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera a), non sono esentate se sono presenti nei prodotti, nei loro pertinenti componenti o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso; e

    c)

    garantisce la coerenza con gli obblighi di informazione esistenti nel quadro del diritto dell'Unione e riduce al minimo l'onere amministrativo, anche attraverso soluzioni tecniche adeguate.

    7.   Gli obblighi di informazione indicano il modo in cui le informazioni prescritte devono essere rese disponibili. Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso e, se necessario, anche sotto una o più delle seguenti forme:

    a)

    sul prodotto stesso;

    b)

    sull'imballaggio del prodotto;

    c)

    su un'etichetta di cui all'articolo 16;

    d)

    nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;

    e)

    su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

    Le informazioni che consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione a norma del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto.

    8.   Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai clienti, stabilita dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere messo a disposizione o nel quale deve essere messo in servizio.

    Articolo 8

    Contenuto degli atti delegati

    Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano almeno gli elementi seguenti:

    a)

    la definizione del gruppo o dei gruppi di prodotti disciplinati, compresi l'elenco dei codici delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (60) e le descrizioni dei prodotti;

    b)

    i requisiti di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti disciplinati;

    c)

    se del caso, i parametri di prodotto di cui all’allegato I per i quali la Commissione dichiara che non sono necessari requisiti di progettazione ecocompatibile, a norma dell'articolo 4;

    d)

    le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1;

    e)

    se del caso, le prescrizioni relative all'uso di strumenti digitali a norma dell'articolo 39, paragrafo 2;

    f)

    se pertinenti, i metodi transitori, le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o le specifiche comuni da utilizzare;

    g)

    il formato, le modalità e l'ordine in cui devono essere messe a disposizione le informazioni necessarie per la verifica della conformità;

    h)

    il modulo di valutazione della conformità da utilizzare in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5; nel caso in cui il modulo da utilizzare sia diverso dal modulo che figura all'allegato IV, i fattori che determinano la scelta di tale modulo;

    i)

    le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, anche per quanto riguarda gli elementi della documentazione tecnica che sono necessari per consentire la verifica della conformità del prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile;

    j)

    se del caso, eventuali obblighi di informazione supplementari a norma degli articoli 36 e 37;

    k)

    la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle misure nazionali in vigore nel loro territorio alla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;

    l)

    la data per il riesame dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, tenendo conto, tra l'altro:

    i)

    delle caratteristiche del gruppo di prodotti e del suo mercato;

    ii)

    della necessità di adeguare i requisiti per rendere i prodotti più sostenibili;

    iii)

    degli obiettivi programmatici dell'Unione;

    iv)

    del progresso tecnico; e

    v)

    della disponibilità di metodi.

    CAPO III

    PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO

    Articolo 9

    Passaporto digitale di prodotto

    1.   Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 e conformemente agli articoli 10 e 11. I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate.

    2.   I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano, secondo i gruppi di prodotti, quanto segue:

    a)

    i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell'allegato III;

    b)

    uno o più supporti dati da utilizzare;

    c)

    la configurazione del supporto dati e la sua posizione;

    d)

    se il passaporto digitale di prodotto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, e la definizione di tali livelli;

    e)

    le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza;

    f)

    i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso;

    g)

    i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare;

    h)

    le modalità per l'introduzione o l'aggiornamento dei dati;

    i)

    il periodo durante il quale il passaporto digitale di prodotto deve restare disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico.

    3.   I requisiti di cui al paragrafo 2:

    a)

    assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere facilmente alle informazioni sui prodotti di loro interesse e comprenderle facilmente;

    b)

    facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e

    c)

    migliorano la tracciabilità dei prodotti lungo la catena del valore.

    4.   All'atto di definire i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto, la Commissione può dispensare i gruppi di prodotti dall'obbligo di avere un passaporto digitale di prodotto se:

    a)

    non sono disponibili specifiche tecniche del passaporto digitale di prodotto in relazione ai requisiti essenziali di cui agli articoli 10 e 11; o

    b)

    altro diritto dell'Unione prevede un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni relative a un gruppo di prodotti che secondo la Commissione consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

    Articolo 10

    Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto

    1.   Il passaporto digitale di prodotto deve essere conforme ai requisiti essenziali seguenti:

    a)

    è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto;

    b)

    il supporto dati è fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione che accompagna il prodotto, come specificato nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 4;

    c)

    il supporto dati e l’identificativo univoco sono conformi a una o più delle norme di cui all'allegato III, secondo comma, o a norme europee o internazionali equivalenti fino a quando i riferimenti delle norme armonizzate non saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    d)

    tutti i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili meccanicamente, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da parte del fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui al presente articolo e all'articolo 11;

    e)

    i dati personali relativi ai clienti non sono conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il loro consenso esplicito conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679;

    f)

    i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto si riferiscono al modello di prodotto, al lotto o all'articolo specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;

    g)

    l'accesso ai dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui al presente articolo e all'articolo 11 e ai diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti quali specificati nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 72 per modificare l'allegato III, primo comma, lettera c), e secondo comma, alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo le norme o aggiungendo norme europee o internazionali alle quali i supporti dati, gli identificativi univoci dell'operatore e gli identificativi univoci del sito si devono conformare ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

    2.   Se altro diritto dell'Unione esige o consente l'inserimento di dati specifici nel passaporto digitale di prodotto, tali dati possono figurare nel passaporto digitale di prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

    3.   L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato:

    a)

    fornisce ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale di supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al prodotto;

    b)

    fornisce la copia digitale di cui al punto a) o un link a una pagina web gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

    4.   L'operatore economico, all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto.

    Articolo 11

    Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto

    La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale di prodotto devono essere conformi ai requisiti essenziali seguenti:

    a)

    il passaporto digitale di prodotto è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali di prodotto prescritti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;

    b)

    i clienti, i fabbricanti, gli importatori, i distributori, i rivenditori, i riparatori professionisti, gli operatori indipendenti, i ricondizionatori, i rifabbricanti, i riciclatori, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, le organizzazioni della società civile, i sindacati e altri soggetti interessati hanno gratuitamente e facilmente accesso al passaporto digitale di prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

    (c)

    il passaporto digitale di prodotto è conservato dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto;

    d)

    qualora sia creato un nuovo passaporto digitale di prodotto per un prodotto già munito di un passaporto digitale di prodotto, il nuovo passaporto digitale di prodotto è collegato al passaporto o ai passaporti digitali di prodotto originali;

    e)

    il passaporto digitale di prodotto resta disponibile per il periodo specificato negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 anche in caso di insolvenza dell'operatore economico responsabile della sua creazione, o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell'Unione;

    f)

    i diritti di inserire dati nel passaporto digitale di prodotto, modificarli o aggiornarli sono limitati in funzione dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4;

    g)

    sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati;

    h)

    i passaporti digitali di prodotto sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.

    Se il passaporto digitale di prodotto è conservato a norma della lettera c) del primo comma o altrimenti trattato da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto, tali fornitori non vendono, riutilizzano o trattano tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 72 al fine di integrare il presente articolo stabilendo i requisiti che i prestatori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, un sistema di certificazione per verificare la conformità a tali requisiti e stabilendo i requisiti che tali prestatori di servizi devono rispettare quando forniscono servizi di passaporto digitale di prodotto.

    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

    Articolo 12

    Identificativi univoci

    1.   Gli identificativi univoci degli operatori di cui all'allegato III, primo comma, lettere g) e h), e gli identificativi univoci dei siti di cui all'allegato III, primo comma, lettera i), devono essere conformi alle norme di cui all'allegato III, primo comma, lettere c) e l), e secondo comma, o a norme europee o internazionali equivalenti, fino a quando i riferimenti delle norme armonizzate non saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Se l'identificativo univoco dell'operatore di cui all'allegato III, primo comma, lettera h), non è ancora disponibile, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto lo richiede per conto del soggetto interessato e fornisce a tale soggetto tutti i dettagli dell'identificativo univoco dell'operatore, una volta rilasciato.

    Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto chiede conferma a tale soggetto interessato dell'inesistenza di un identificativo univoco dell'operatore.

    3.   Se l'identificativo univoco del sito di cui all'allegato III, primo comma, lettera i), non è ancora disponibile, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto lo richiede per conto del soggetto responsabile del pertinente luogo o edificio e fornisce a tale soggetto tutti i dettagli dell'identificativo univoco del sito, una volta rilasciato.

    Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico che crea o aggiorna il passaporto digitale di prodotto chiede conferma al soggetto interessato dell'inesistenza di un identificativo univoco del sito.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 72 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme e procedure relative alla gestione del ciclo di vita degli identificativi univoci e dei supporti dati. In particolare, tali atti delegati:

    a)

    stabiliscono norme per le organizzazioni che desiderano diventare un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati; e

    b)

    stabiliscono norme per gli operatori economici che desiderano creare i propri identificativi univoci e supporti dati senza affidarsi a un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati.

    5.   Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 stabiliscono:

    a)

    i criteri per diventare un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati;

    b)

    il ruolo di un organismo di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati;

    c)

    le norme per garantire l'affidabilità, la verificabilità e l'unicità a livello mondiale degli identificativi univoci e dei supporti dati;

    d)

    le norme per la creazione, il mantenimento, l'aggiornamento e il ritiro degli identificativi univoci e dei supporti dati;

    e)

    le norme relative alla gestione dei dati.

    6.   Nello stabilire le norme e le procedure di cui al paragrafo 4, la Commissione:

    a)

    cerca di garantire l'interoperabilità tra i diversi approcci;

    b)

    tiene conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti;

    c)

    garantisce che le norme e le procedure stabilite rimangano, per quanto possibile, tecnologicamente neutre.

    Articolo 13

    Registro dei passaporti digitali di prodotto

    1.   Entro il 19 luglio 2026, la Commissione istituisce un registro digitale («registro») in cui sono conservati in modo sicuro almeno gli identificativi univoci.

    Nel caso di prodotti destinati a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice della merce.

    Il registro conserva gli identificativi univoci per le batterie di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (61).

    La Commissione gestisce il registro e assicura che le informazioni ivi conservate siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell’Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

    2.   Negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 la Commissione specifica qualsiasi altro dato che, oltre a essere incluso nel passaporto digitale di prodotto, debba essere conservato nel registro, tenendo conto almeno dei criteri seguenti:

    a)

    la necessità di consentire la verifica dell’autenticità del passaporto digitale di prodotto;

    b)

    la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali;

    c)

    la necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici e delle autorità doganali.

    3.   In relazione alla responsabilità di istituire e gestire il registro e al trattamento dei dati personali che potrebbe derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

    4.   L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio carica nel registro i dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5.   Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi univoci caricati nel registro per un prodotto specifico in conformità del paragrafo 4. Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altro diritto dell’Unione.

    La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell’identificativo univoco di registrazione di cui al primo comma.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 73, paragrafo 3.

    6.   La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del diritto dell’Unione.

    Articolo 14

    Portale web per i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto

    La Commissione istituisce e gestisce un portale web accessibile al pubblico che consente ai portatori di interessi di ricercare e confrontare i dati contenuti nei passaporti digitali di prodotto. Il portale web è concepito in modo da garantire che i portatori di interessi possano ricercare e confrontare i dati in modo coerente con i loro rispettivi diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    Articolo 15

    Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

    1.   Chiunque intenda immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione di tale prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

    Il primo comma del presente paragrafo si applica dal momento in cui il registro è operativo.

    2.   Le autorità doganali possono immettere un prodotto in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro.

    La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione di cui al paragrafo 3. Essa si applica dal momento in cui l'interconnessione è operativa.

    L'immissione in libera pratica non è considerata prova del rispetto del presente regolamento né di altro diritto dell'Unione.

    3.   La Commissione interconnette il registro con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), consentendo così lo scambio automatico di informazioni con i sistemi doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

    Tale interconnessione è operativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

    4.   La Commissione e le autorità doganali possono reperire e utilizzare i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.

    5.   Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2019/1020, capo VII, e il resto del diritto dell'Unione.

    CAPO IV

    ETICHETTE

    Articolo 16

    Etichette

    1.   Se gli obblighi di informazione indicano che devono essere incluse informazioni in un'etichetta a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera c), gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano:

    a)

    il contenuto dell'etichetta;

    b)

    la configurazione dell'etichetta, garantendo la visibilità e la leggibilità;

    c)

    il modo in cui l'etichetta deve essere presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 32 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;

    d)

    ove opportuno, i mezzi elettronici per la creazione delle etichette.

    2.   Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere chiara e facilmente comprensibile e consentire ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.

    3.   Per quanto riguarda i prodotti connessi all'energia che sono soggetti all'etichettatura energetica stabilita a norma del regolamento (UE) 2017/1369, se le informazioni relative a un parametro di prodotto, comprese le classi di prestazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento, non possono essere incluse nell'etichetta energetica e a condizione che tali informazioni siano considerate più pertinenti e complete delle informazioni contemplate da detta etichetta, la Commissione, dopo aver valutato il rischio di confusione per i clienti, l'onere amministrativo per gli operatori economici e il modo migliore per comunicare tali informazioni particolari, può, se del caso, esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento al posto dell'etichetta energetica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369.

    4.   Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esige, se del caso, che l'etichetta includa supporti dati o altri mezzi che consentano ai clienti di accedere a informazioni supplementari sul prodotto, compresi mezzi che permettano l'accesso al passaporto digitale di prodotto.

    5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette prescritte dall'articolo 7, paragrafo 7, lettera c).

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

    Articolo 17

    Imitazione delle etichette

    I prodotti che rechino o siano corredati di etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti o i potenziali clienti imitando le etichette di cui all'articolo 16 o i prodotti che siano accompagnati da qualsiasi altra informazione suscettibile di indurre in errore o confondere i clienti o i potenziali clienti rispetto alle etichette di cui a tale articolo non sono immessi sul mercato né messi in servizio.

    CAPO V

    DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ, PIANIFICAZIONE E CONSULTAZIONE

    Articolo 18

    Definizione delle priorità e pianificazione

    1.   Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione analizza il potenziale contributo di tali prodotti al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, tenendo conto dei criteri seguenti:

    a)

    la possibilità di migliorare gli aspetti del prodotto senza comportare costi sproporzionati, considerando in particolare:

    i)

    l'assenza o l'insufficienza di norme dell'Unione, o l'incapacità delle forze di mercato o delle misure di autoregolamentazione di conseguire l'obiettivo in modo adeguato; e

    ii)

    la disparità di prestazione dei prodotti disponibili sul mercato che hanno funzionalità equivalenti per quanto riguarda gli aspetti del prodotto;

    b)

    il volume delle vendite e degli scambi di tali prodotti all'interno dell'Unione;

    c)

    la distribuzione lungo la catena del valore degli impatti climatici e ambientali, del consumo energetico, dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti relativi a tali prodotti;

    d)

    la necessità di riesaminare e adattare periodicamente gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.

    La Commissione si adopera inoltre per valutare il potenziale contributo di tali prodotti al funzionamento del mercato interno e alla resilienza economica dell'Unione.

    2.   Nel definire l'ordine di priorità degli aspetti che devono essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la Commissione tiene conto dei benefici dell'inclusione di un'ampia gamma di prodotti e di gruppi di prodotti nello stesso atto delegato ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    3.   La Commissione adotta un piano di lavoro e lo rende pubblico, unitamente ai pertinenti documenti preparatori («piano di lavoro»). Il piano di lavoro stabilisce un elenco di gruppi di prodotti che devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile, così come il calendario stimato per la loro definizione. L'elenco include gli aspetti del prodotto e i gruppi di prodotti che devono essere considerati prioritari nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, nonché gli eventuali prodotti di consumo invenduti in relazione ai quali deve essere presa in considerazione l'introduzione di un divieto di distruzione da parte degli operatori economici, sulla base delle informazioni consolidate fornite a norma dell'articolo 26 e di qualsiasi altro elemento di prova disponibile.

    La Commissione prende in considerazione in particolare l'inclusione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche quando individua per la prima volta gli eventuali prodotti in relazione ai quali intende introdurre un divieto di distruzione da parte degli operatori economici.

    Il piano di lavoro ha una durata di almeno tre anni ed è aggiornato periodicamente.

    Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro, la Commissione tiene conto dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo un progetto del piano di lavoro prima dell’adozione del piano di lavoro.

    5.   Nel primo piano di lavoro, che è adottato entro il 19 aprile 2025, la Commissione dà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

    a)

    ferro e acciaio;

    b)

    alluminio;

    c)

    prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature;

    d)

    mobilio, compresi i materassi;

    e)

    pneumatici;

    f)

    detergenti;

    g)

    vernici;

    h)

    lubrificanti;

    i)

    sostanze chimiche;

    j)

    prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento; e

    k)

    prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

    Se uno dei gruppi di prodotti di cui al primo comma non è incluso nel primo piano di lavoro o se sono inclusi altri gruppi di prodotti, la Commissione giustifica la propria decisione in tale piano di lavoro.

    6.   In caso di assenza di requisiti di prestazione e obblighi di informazione adeguati in merito all'impronta ambientale e all'impronta di carbonio del cemento a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, la Commissione elabora requisiti di progettazione ecocompatibile per il cemento in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 non prima del 31 dicembre 2028 e non oltre il 1o gennaio 2030.

    7.   La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.

    Articolo 19

    Forum sulla progettazione ecocompatibile

    La Commissione istituisce un forum sulla progettazione ecocompatibile come gruppo di esperti con una partecipazione equilibrata ed efficace di esperti designati dagli Stati membri e di tutte le parti interessate al prodotto o al gruppo di prodotti in questione.

    Il forum sulla progettazione ecocompatibile contribuisce in particolare a:

    a)

    elaborare requisiti di progettazione ecocompatibile;

    b)

    elaborare i piani di lavoro;

    c)

    esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato;

    d)

    valutare misure di autoregolamentazione; e

    e)

    valutare il divieto di distruzione di prodotti di consumo invenduti ulteriori rispetto a quelli elencati all’allegato VII.

    Articolo 20

    Gruppo di esperti degli Stati membri

    La Commissione istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri quale sottogruppo del forum sulla progettazione ecocompatibile, composto da esperti designati dagli Stati membri.

    Tali esperti contribuiscono in particolare a:

    a)

    elaborare requisiti di progettazione ecocompatibile;

    b)

    valutare misure di autoregolamentazione;

    c)

    scambiare informazioni e migliori pratiche sulle misure volte a incrementare il rispetto del presente regolamento;

    d)

    definire le priorità a norma dell’articolo 26.

    Articolo 21

    Misure di autoregolamentazione

    1.   Gli operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a definire requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 o non inclusi nel piano di lavoro. Tali operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatti.

    2.   La misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

    a)

    un elenco degli operatori economici firmatari della misura di autoregolamentazione;

    b)

    i requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;

    c)

    un piano di monitoraggio dettagliato, trasparente e obiettivo, con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti, compresi i criteri di cui all'allegato VI, punto 6;

    d)

    regole sulle informazioni che devono essere comunicate dai firmatari e regole su prove e ispezioni.

    e)

    regole in merito alle conseguenze del mancato rispetto da parte di un firmatario che includono disposizioni in base alle quali, se il firmatario non ha adottato misure correttive sufficienti entro tre mesi, è rimosso dai firmatari di tale misura di autoregolamentazione; e

    f)

    una nota esplicativa del modo in cui la misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 migliora la sostenibilità ambientale dei prodotti conformemente agli obiettivi del presente regolamento in modo più rapido o meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; tale nota deve essere supportata da prove che consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi i requisiti di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto dei requisiti di progettazione ecocompatibile.

    I firmatari della misura di autoregolamentazione tengono le informazioni di cui al presente paragrafo aggiornate e disponibili su un sito web accessibile al pubblico e gratuito.

    I firmatari della misura di autoregolamentazione notificano senza ritardo alla Commissione le eventuali modifiche apportate alla misura di autoregolamentazione, in particolare le modifiche che li riguardano.

    3.   La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione presentata e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. Nel corso della valutazione la Commissione verifica se siano soddisfatti i criteri seguenti:

    a)

    la misura di autoregolamentazione è presentata da almeno due operatori economici;

    b)

    la quota di mercato in termini di volume dei firmatari della misura di autoregolamentazione in relazione ai prodotti oggetto della misura è pari almeno all'80 % delle unità immesse sul mercato o messe in servizio;

    c)

    la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti in linea con gli obiettivi del presente regolamento e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo più rapido o meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, e consiste in requisiti di progettazione ecocompatibile necessari per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

    d)

    la misura di autoregolamentazione è conforme ai criteri di cui all'allegato VI;

    e)

    la misura di autoregolamentazione è in linea con il diritto dell'Unione e con gli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale.

    La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione che soddisfano i criteri di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 73, paragrafo 2.

    4.   La Commissione può chiedere in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, di presentare, entro un periodo di tempo adeguato, una versione riveduta e aggiornata di tale misura alla luce degli sviluppi tecnologici o del mercato pertinenti relativi al gruppo di prodotti interessato. Se la Commissione ha motivo di ritenere che i criteri di cui al presente articolo non siano più soddisfatti, i firmatari presentano una versione riveduta e aggiornata di tale misura entro tre mesi dalla richiesta presentata dalla Commissione.

    5.   Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della misura di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3 continuano a essere soddisfatti.

    L'ispettore indipendente di cui all'allegato VI, punto 6, notifica alla Commissione la non conformità di un firmatario.

    Le relazioni sullo stato di avanzamento, comprese le relazioni di conformità elaborate dall'ispettore indipendente, le notifiche di non conformità e le corrispondenti misure correttive sono messe a disposizione dai firmatari su un sito web accessibile al pubblico.

    6.   Se la Commissione ritiene che una misura di autoregolamentazione elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, non soddisfi più i criteri di cui al presente articolo o se i firmatari della misura di autoregolamentazione interessata non hanno rispettato il termine di cui al paragrafo 4, cancella tale misura dall'elenco di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 73, paragrafo 2.

    Se una misura di autoregolamentazione è stata cancellata dall'elenco di cui al paragrafo 3, la Commissione può definire requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto di tale misura di autoregolamentazione in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

    Articolo 22

    Piccole e medie imprese

    1.   Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, in particolare le microimprese, la Commissione assicura che vi siano iniziative che aiutano tali imprese a integrare la sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.

    2.   Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti, strumenti digitali e orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti interessato, in particolare delle microimprese, al fine di facilitare il rispetto del presente regolamento da parte di tali imprese. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le PMI.

    3.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI, in particolare le microimprese, a rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri consultano le organizzazioni che rappresentano le PMI sul tipo di misure che queste ultime ritengono utili.

    Tali misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza riguardo ai requisiti di progettazione ecocompatibile e a creare opportunità di collaborazione in rete per le PMI, in particolare le microimprese, che permettano loro di adattarvisi.

    Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono inoltre prevedere:

    a)

    sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;

    b)

    accesso a finanziamenti;

    c)

    formazione specializzata per i dirigenti e il personale;

    d)

    assistenza tecnica e organizzativa.

    CAPO VI

    DISTRUZIONE DEI PRODOTTI DI CONSUMO INVENDUTI

    Articolo 23

    Principio generale per prevenire la distruzione

    Gli operatori economici adottano le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti.

    Articolo 24

    Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti

    1.   L'operatore economico che si disfi di prodotti di consumo invenduti direttamente o che incarichi un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per suo conto divulga:

    a)

    il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto all’anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;

    b)

    i motivi per cui si è disfatto dei prodotti e, se del caso, la deroga pertinente a norma dell'articolo 25, paragrafo 5;

    c)

    la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto, direttamente o tramite terzi, consegnati perché siano sottoposti a ciascuna delle seguenti attività: la preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione, riciclaggio, recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

    d)

    le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

    Gli operatori economici divulgano le informazioni di cui al primo comma in modo chiaro e visibile almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web. Gli operatori economici soggetti all'obbligo di pubblicare l'informativa sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione a norma degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE possono includere anche tali informazioni in tale informativa sulla sostenibilità.

    Gli operatori economici divulgano le informazioni di cui al primo comma su base annuale e includono, come parte di tali informazioni, i prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti durante l’esercizio finanziario precedente. Essi rendono disponibili al pubblico le informazioni relative a ogni anno. La prima divulgazione riguarda i prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti durante il primo esercizio finanziario completo dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.

    Il presente paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030.

    2.   Fatta eccezione per i casi in cui le informazioni sono a disposizione dell'autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Commissione o di un'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti di cui si sono disfatti quali divulgati a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e, ove opportuno, informazioni necessarie a dimostrare l'applicabilità di una deroga ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

    3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresa la delimitazione del tipo o categoria di prodotto e le modalità di verifica tali informazioni.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

    Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 19 luglio 2025.

    Articolo 25

    Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

    1.   Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all'allegato VII.

    Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.

    Il presente paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030.

    2.   Gli operatori economici che non sono soggetti al divieto di cui al paragrafo 1 non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 72 per modificare l'allegato VII al fine di:

    a)

    aggiungere nuovi prodotti per tenere conto dell'impatto ambientale della loro distruzione;

    b)

    aggiornare le voci all’interno dei gruppi di prodotti per allinearle alle modifiche dei rispettivi codici delle merci o descrizioni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, laddove necessario.

    4.   Nell’elaborare un atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3, lettera a), la Commissione:

    a)

    valuta la diffusione della pratica di distruggere determinati prodotti di consumo invenduti e il relativo impatto ambientale;

    b)

    tiene conto delle informazioni divulgate dagli operatori economici a norma dell'articolo 24, paragrafo 1;

    c)

    effettua una valutazione d'impatto basata sulle migliori prove e analisi disponibili, ricorrendo se necessario a ulteriori studi.

    Tale atto delegato specifica la data di applicazione e, se del caso, eventuali misure graduali, o misure o periodi transitori.

    5.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 72 per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII qualora ciò sia opportuno per uno dei seguenti motivi:

    a)

    ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;

    b)

    danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi;

    c)

    inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, tenendo conto, se del caso, del diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche;

    d)

    mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione;

    e)

    inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione;

    f)

    invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti;

    g)

    la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo.

    Tali atti delegati possono inoltre prevedere, se del caso, che il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o l'obbligo di divulgazione di cui all'articolo 24 si applichino alle microimprese e alle piccole imprese qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eludere tale divieto o tale obbligo.

    Il primo atto delegato di cui al primo comma è adottato entro il 19 luglio 2025.

    Articolo 26

    Informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti

    Entro il 19 luglio 2027, e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione pubblica sul suo sito web informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, compresi i seguenti elementi:

    a)

    la diffusione della pratica di distruzione di gruppi specifici di prodotti di consumo invenduti all'anno, sulla base delle informazioni divulgate dagli operatori economici a norma dell'articolo 24, paragrafo 1;

    b)

    l'impatto ambientale comparativo risultante da tale distruzione di prodotti di consumo invenduti per gruppo di prodotti.

    CAPO VII

    OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

    Articolo 27

    Obblighi dei fabbricanti

    1.   Allorché immettono sul mercato o mettono in servizio i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i fabbricanti assicurano che:

    a)

    i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di prestazione di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4;

    b)

    i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4; e

    c)

    sia disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 9 e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, compresa una copia di riserva della versione più aggiornata del passaporto digitale di prodotto conservata presso un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 10, paragrafo 4.

    2.   Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i fabbricanti eseguono la procedura di valutazione della conformità specificata in tale atto delegato, o la fanno eseguire per loro conto, e redigono la documentazione tecnica richiesta.

    Se con tale procedura è stata dimostrata la conformità ai requisiti applicabili di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità a norma dell'articolo 44 e appongono la marcatura CE a norma dell'articolo 46. Se però la Commissione ha stabilito disposizioni alternative a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), il fabbricante appone un marchio di conformità conformemente a tali disposizioni.

    3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.

    4.   I fabbricanti assicurano che siano predisposte procedure che garantiscano che i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 che fanno parte di una produzione in serie continuino a essere conformi ai requisiti applicabili. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche apportate al processo di produzione, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata o in applicazione delle quali è verificata la conformità del prodotto e, se constatano che la conformità del prodotto è pregiudicata da tali modifiche, i fabbricanti effettuano, o fanno effettuare per proprio conto, una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui al paragrafo 2.

    5.   I fabbricanti assicurano che sui propri prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

    6.   Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 i fabbricanti indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati:

    a)

    sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se applicabile; e

    b)

    sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

    L'indirizzo indica un punto unico presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

    7.   I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni in formato digitale riguardanti il prodotto («istruzioni digitali») in una lingua facilmente comprensibile, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni digitali sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate in tale atto delegato.

    Tuttavia, i fabbricanti forniscono su carta, in formato conciso, le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni pertinenti per la salute e la sicurezza dei clienti e di altri soggetti interessati.

    Quando fornisce le istruzioni digitali, il fabbricante le inserisce in un passaporto digitale di prodotto e le rende accessibili tramite il supporto dati corrispondente o, se non è applicabile il passaporto digitale di prodotto, indica le modalità di accesso alle istruzioni digitali sul prodotto stesso o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.

    Il fabbricante presenta le istruzioni digitali in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che l'utente possa accedervi in qualsiasi momento e le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto del prodotto e in ogni caso per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio del prodotto.

    Su richiesta del consumatore al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni digitali in formato cartaceo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

    Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 possono specificare che talune informazioni facenti parte delle istruzioni digitali devono essere fornite anche in formato cartaceo.

    8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme o per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.

    I fabbricanti informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto o lo hanno messo in servizio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive intraprese.

    9.   I fabbricanti rendono accessibili al pubblico i canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un’apposita sezione del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire ai clienti di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti.

    I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma non oltre cinque anni dopo aver presentato e messo il registro a disposizione su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato.

    10.   Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di tali prodotti, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.

    I fabbricanti cooperano con l’autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura correttiva adottata per porre rimedio a eventuali casi di non conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

    Articolo 28

    Mandatari

    1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

    Gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

    2.   Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i compiti seguenti:

    a)

    tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente;

    b)

    cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi misura intrapresa in merito a casi di non conformità del prodotto che rientra nel suo mandato;

    c)

    a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità, quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di tale richiesta; e

    d)

    porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

    Articolo 29

    Obblighi degli importatori

    1.   Riguardo ai prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori immettono sul mercato solo i prodotti che rispettano i requisiti definiti negli atti delegati applicabili.

    2.   Prima di immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori si assicurano che:

    a)

    il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica;

    b)

    il prodotto sia accompagnato dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4; e

    c)

    sia disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 9 e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, compresa una copia di riserva della versione più aggiornata del passaporto digitale di prodotto conservata presso un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 10, paragrafo 4.

    L'importatore assicura anche che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 rechi la necessaria marcatura CE di cui all'articolo 45, se del caso, conformemente alle regole e alle condizioni di cui all'articolo 46, o il marchio di conformità alternativo previsto in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafi 5 e 6.

    Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, gli importatori non immettono il prodotto sul mercato né lo mettono in servizio finché non ne sia stata assicurata la conformità.

    3.   Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati:

    a)

    sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se del caso; e

    b)

    sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

    Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

    4.   Gli importatori assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4 sia accompagnato da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4. Gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 7, quarto e quinto comma, si applicano mutatis mutandis.

    5.   Gli importatori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 4.

    6.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4 da essi immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme ovvero per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.

    Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

    7.   Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, tale documentazione tecnica possa essere resa loro disponibile, per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.

    8.   Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di tali prodotti, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.

    Gli importatori cooperano con l’autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura correttiva adottata per porre rimedio a eventuali casi di non conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

    Articolo 30

    Obblighi dei distributori

    1.   Nel mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili.

    2.   Prima di mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i distributori verificano che:

    a)

    il prodotto rechi la marcatura CE a norma degli articoli 45 e 46 o il marchio di conformità adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), e, se del caso, che il prodotto sia etichettato o collegato a un passaporto digitale di prodotto in conformità dell'atto delegato;

    b)

    il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile per i clienti stabilita dallo Stato membro interessato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 7, quarto e quinto comma, si applicano mutatis mutandis; e

    c)

    il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 29, paragrafo 3.

    3.   Se, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, o che il suo fabbricante non rispetti tali requisiti, i distributori non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme o finché il fabbricante non rispetti i requisiti.

    I distributori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell’articolo 4.

    4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

    I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

    5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.

    I distributori collaborano con l'autorità nazionale competente in relazione a ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

    Articolo 31

    Obblighi dei rivenditori

    1.   I rivenditori assicurano che i loro clienti e potenziali clienti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti che accompagnano i prodotti, quali prescritte dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, anche in caso di vendita a distanza.

    2.   I rivenditori assicurano che il passaporto digitale di prodotto sia facilmente accessibile ai clienti e potenziali clienti, anche in caso di vendita a distanza, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e come specificato negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

    3.   Anche in caso di vendita a distanza i rivenditori:

    a)

    espongono in modo visibile ai clienti e potenziali clienti le etichette previste dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) o c);

    b)

    nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nelle etichette fornite a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) o c), conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4; e

    c)

    non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti e i potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

    Articolo 32

    Obblighi relativi alle etichette

    1.   Qualora un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 16, gli operatori economici che immettono i prodotti sul mercato o che li mettono in servizio:

    a)

    assicurano che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato;

    b)

    forniscono al rivenditore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate o copie digitali dell'etichetta gratuitamente e rapidamente, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi; e

    c)

    assicurano l'accuratezza delle etichette e forniscono documentazione tecnica sufficiente per permettere di accertarne l'accuratezza.

    2.   Qualora un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 16, gli operatori economici che mettono a disposizione i prodotti o li mettono in servizio:

    a)

    nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nell'etichetta conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4;

    b)

    non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti o potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

    Articolo 33

    Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

    I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché, per i prodotti da essi trattati e disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti all'atto delegato.

    Articolo 34

    Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

    Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento se:

    a)

    immettono sul mercato con il proprio nome o marchio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; o

    b)

    modificano il prodotto già immesso sul mercato in modo da incidere sulla conformità ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

    Articolo 35

    Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online

    1.   Gli obblighi generali di cui agli articoli 11 e 30 del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano ai fini del presente regolamento.

    Fatti salvi gli obblighi generali di cui al primo comma, i fornitori dei mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non sia possibile, attenuare la non conformità di un prodotto che è o è stato offerto per la vendita online attraverso i loro servizi.

    2.   Per quanto riguarda i poteri conferiti dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, il potere di ordinare a un fornitore di un mercato online di contrastare uno o più specifici contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme, anche procedendo alla loro rimozione. Tali contenuti sono considerati contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065. Le autorità di vigilanza del mercato possono, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere tali ordini.

    3.   Ogni fornitore di un mercato online stabilisce un unico punto di contatto ai fini della comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento.

    Tale punto di contatto unico può essere lo stesso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) o di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.

    Articolo 36

    Obblighi di informazione degli organismi notificati

    1.   Nel mettere a disposizione sul mercato, mediante la vendita a distanza, un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli operatori economici assicurano che l'offerta del prodotto fornisca in modo chiaro e visibile almeno le informazioni seguenti:

    a)

    il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, nonché l'indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;

    b)

    nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome, l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono dell'operatore economico stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020; e

    c)

    informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto.

    2.   Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta motivata:

    a)

    il nome di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;

    b)

    il nome di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito tali prodotti, nonché i quantitativi e i modelli esatti di tali prodotti.

    Gli operatori economici garantiscono di essere in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma per 10 anni a partire dal momento in cui hanno ricevuto i prodotti e durante i 10 anni successivi alla fornitura dei medesimi, salvo che nell'atto delegato di cui al paragrafo 1 sia specificato un periodo differente. Tali informazioni sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato.

    3.   Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), punto iii), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a)

    la necessità di agevolare la verifica, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, della conformità dei fabbricanti, dei loro mandatari e degli importatori ai requisiti applicabili; e

    b)

    la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI.

    La Commissione specifica il modo in cui mettere a disposizione le parti pertinenti della documentazione tecnica. La documentazione tecnica è messa a disposizione attraverso il passaporto digitale di prodotto, ove disponibile.

    Articolo 37

    Obblighi di monitoraggio e di comunicazione degli operatori economici

    1.   Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di mettere a sua disposizione informazioni sui quantitativi di un prodotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a)

    la disponibilità di prove concernenti la penetrazione del prodotto nel mercato e necessarie per facilitare il riesame degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili a tale prodotto;

    b)

    la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI; e

    c)

    l'utilità delle informazioni richieste e la proporzionalità di tale obbligo.

    La Commissione specifica il periodo al quale si devono riferire le informazioni di cui al primo comma. Le informazioni sono suddivise per modello di prodotto.

    La Commissione specifica i mezzi attraverso i quali le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione e la frequenza con cui tali informazioni devono essere messe a disposizione.

    La Commissione provvede a che le informazioni messe a disposizione siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione.

    2.   Nell'esigere che un prodotto sia in grado di misurare l'energia che consuma o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), punto i), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a)

    l'utilità dei dati generati durante l'uso per gli utilizzatori finali al fine di capire e gestire il consumo di energia o le prestazioni del prodotto;

    b)

    la fattibilità tecnica della registrazione dei dati generati durante l'uso;

    c)

    la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI; e

    d)

    la necessità di garantire che non siano raccolti dati che consentano di identificare le persone o di dedurre il loro comportamento.

    3.   I prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), registrano, se del caso, in linea con i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i dati generati durante l'uso e li rendono visibili all'utilizzatore finale.

    4.   Nel prescrivere ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di raccogliere dati non personali generati durante l'uso di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di comunicarli alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), punto ii), la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

    a)

    l'utilità per la Commissione dei dati non personali generati durante l'uso al momento di riesaminare i requisiti di progettazione ecocompatibile o nel fornire alle autorità di vigilanza del mercato informazioni statistiche a sostegno delle loro analisi basate sul rischio; e

    b)

    la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI.

    5.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 4 possono consistere, in particolare:

    a)

    nel raccogliere dati non personali generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite internet, previo consenso esplicito da parte dell'utilizzatore finale a renderli disponibili; e

    b)

    nel comunicarli alla Commissione almeno una volta all'anno.

    Ove la comunicazione sia richiesta a norma della lettera b) del primo comma, tali dati comprendono, se disponibile, il numero identificativo del modello quale registrato nella banca dati dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 e, se pertinenti per le prestazioni, informazioni geografiche generali sui prodotti.

    6.   La Commissione specifica nel pertinente atto delegato le modalità e il formato per la comunicazione dei dati non personali generati durante l'uso di cui al paragrafo 4.

    7.   La Commissione valuta periodicamente i dati non personali generati durante l'uso ricevuti ai sensi del paragrafo 4 e, se del caso, pubblica serie di dati aggregati.

    Articolo 38

    Prescrizioni relative ai soggetti operanti nella catena di fornitura

    Se specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i soggetti operanti nella catena di fornitura:

    a)

    forniscono, su richiesta e gratuitamente, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni disponibili pertinenti relative ai prodotti o ai servizi che forniscono;

    b)

    consentono ai fabbricanti, in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), di valutare i prodotti o i servizi che forniscono e danno loro l'accesso ai documenti o ai siti pertinenti; e

    c)

    consentono agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti di verificare l'accuratezza delle informazioni pertinenti relative alle loro attività.

    CAPO VIII

    CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

    Articolo 39

    Metodi di prova, misurazione e calcolo

    1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando norme armonizzate o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Tali metodi sono conformi ai requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione e calcolo stabiliti nei pertinenti atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    2.   Nel fissare la prescrizione relativa all'utilizzo di strumenti digitali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), punto iii), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a)

    la necessità di assicurare un'applicazione armonizzata dei metodi di calcolo; e

    b)

    la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.

    L'accesso agli strumenti digitali è gratuito per gli operatori economici.

    Articolo 40

    Prevenzione delle elusioni e del peggioramento delle prestazioni

    1.   Gli operatori economici non adottano alcun comportamento che pregiudichi la conformità dei prodotti al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tale comportamento sia di natura contrattuale, commerciale, tecnica o di altro tipo.

    2.   I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino durante le prove al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

    Ai fini del presente paragrafo, i prodotti progettati in modo da poter rilevare di essere sottoposti a prova e modificare di conseguenza le loro prestazioni in modo automatico e i prodotti preimpostati per modificarne le prestazioni in sede di prova sono considerati prodotti progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino durante le prove.

    3.   Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 non danno istruzioni specifiche sulle prove che modificano il comportamento o le proprietà del prodotto al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

    Ai fini del presente paragrafo, le istruzioni che comportano una modifica manuale del prodotto, prima che sia sottoposto a prova, tale da modificarne le prestazioni sono considerate istruzioni specifiche sulle prove che modificano il comportamento o le proprietà del prodotto.

    4.   I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo da modificarne il comportamento o le proprietà entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio, determinando un peggioramento delle loro prestazioni rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 o un peggioramento delle loro prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore.

    5.   Gli aggiornamenti del software o del firmware non devono comportare un peggioramento delle prestazioni del prodotto al di là di margini accettabili specificati negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati in tali atti delegati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo nel caso in cui il cliente dia il suo consenso esplicito a tale peggioramento delle prestazioni prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato non avviene alcuna modifica.

    Gli aggiornamenti del software o del firmware non devono comportare in alcun caso un peggioramento delle prestazioni del prodotto di cui al primo comma del presente paragrafo tali da rendere il prodotto non conforme ai requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

    Articolo 41

    Presunzione di conformità

    1.   I metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39 conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi agli obblighi del suddetto articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 nella misura in cui detti obblighi sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse.

    2.   I passaporti digitali di prodotto conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 10 e 11 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse.

    3.   I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse.

    4.   I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tale atto delegato nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dai criteri del marchio Ecolabel UE stabiliti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.

    Articolo 42

    Specifiche comuni

    1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano, per i prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, specifiche comuni concernenti i requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi al passaporto digitale di prodotto di cui agli articoli 10 e 11 o i metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39.

    Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata concernente un requisito di progettazione ecocompatibile, un requisito essenziale relativo ai passaporti digitali di prodotto di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento o un metodo di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39 del presente regolamento; e:

    i)

    la richiesta non è stata accettata;

    ii)

    la norma armonizzata relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

    iii)

    la norma armonizzata non è conforme alla richiesta; e

    b)

    nessun riferimento alle norme armonizzate concernenti un requisito di progettazione ecocompatibile, un requisito essenziale relativo ai passaporti digitali di prodotto di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento o un metodo di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39 del presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

    2.   Prima di elaborare il progetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del fatto che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Nell’elaborare il progetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del forum sulla progettazione ecocompatibile e del gruppo di esperti degli Stati membri, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.

    4.   I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all'articolo 39 che sono conformi alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui paragrafo 1 del presente articolo o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di tale articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle specifiche comuni o da parti di esse.

    5.   I prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che sono conformi a specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile, ai requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto di cui agli articoli 10 e 11 o ai requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39 stabiliti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle specifiche comuni o parti di esse.

    6.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012.

    Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di essi che riguardano gli stessi requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto e i requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo.

    7.   Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto e i requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

    Articolo 43

    Valutazione della conformità

    1.   Nel definire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti:

    a)

    se il modulo in questione è adeguato al tipo di prodotto e ai pertinenti requisiti di progettazione ecocompatibile e proporzionato all’interesse pubblico perseguito;

    b)

    la natura dei rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde alla natura e al livello di tali rischi; e

    c)

    qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto che figurano nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

    2.   I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 o in una lingua da esso accettata.

    Articolo 44

    Dichiarazione UE di conformità

    1.   La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell’articolo 4 o l’applicazione della presunzione di conformità conformemente all’articolo 41.

    2.   La dichiarazione UE di conformità assume la struttura tipo di cui all'allegato V e contiene gli elementi specificati nella procedura di valutazione della conformità applicabile nonché un riferimento agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4. È continuamente aggiornata ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

    3.   Se a un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, è redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti giuridici dell'Unione. La dichiarazione indica gli atti giuridici dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.

    4.   Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

    Articolo 45

    Principi generali della marcatura CE

    La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

    Articolo 46

    Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

    1.   La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

    2.   La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.

    3.   La marcatura CE di un prodotto in fase di controllo della produzione a cui partecipa un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo.

    Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.

    4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

    5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.

    Articolo 47

    Norme specifiche in materia di marchi

    Per i prodotti non soggetti alle prescrizioni relative alla marcatura CE a norma del diritto dell'Unione, nello specificare disposizioni in materia di marchi che indicano la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a)

    la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici;

    b)

    la necessità di garantire la coerenza in relazione ad altri marchi applicabili al prodotto; e

    c)

    la necessità di evitare confusione sul significato dei marchi previsti da altro diritto dell'Unione.

    CAPO IX

    NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

    Articolo 48

    Notifica

    Qualora siano previsti compiti di valutazione della conformità da parte di terzi nell'ambito degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere tali compiti.

    Articolo 49

    Autorità di notifica

    1.   Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza degli organismi notificati, inclusa l'ottemperanza all'articolo 54.

    2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

    3.   Se l'autorità di notifica delega o affida altrimenti la valutazione, la notifica o la vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo deve essere una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 50. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

    4.   L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

    Articolo 50

    Prescrizioni relative alle autorità di notifica

    1.   L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

    2.   L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

    3.   L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

    4.   L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

    5.   L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, essa scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, con le autorità di notifica di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti.

    6.   L'autorità di notifica valuta esclusivamente lo specifico organismo di valutazione della conformità che presenta la domanda di notifica e non tiene conto delle capacità o del personale delle società controllanti o affiliate. L'autorità di notifica valuta l'organismo in relazione a tutte le prescrizioni e ai compiti di valutazione della conformità pertinenti.

    7.   L'autorità di notifica dispone di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

    Articolo 51

    Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

    Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

    La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

    Articolo 52

    Prescrizioni relative agli organismi notificati

    1.   Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

    2.   L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale dello Stato membro e ha personalità giuridica.

    3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Non ha alcun legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, in particolare con i fabbricanti, i loro partner commerciali e i loro investitori azionari. Ciò non preclude all'organismo di valutazione della conformità di svolgere attività di valutazione della conformità per fabbricanti concorrenti.

    4.   L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'importatore, né il distributore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

    L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, o nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

    Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività della propria società controllante o delle società affiliate, delle società controllate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

    Un organismo di valutazione della conformità non delega a un subappaltatore o a una società controllata l'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l'assegnazione del proprio personale a compiti specifici o le decisioni relative alla valutazione della conformità.

    5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore. Essi sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

    6.   L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che i compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

    In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

    a)

    il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

    b)

    le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la capacità di riprodurle, compresa una descrizione di come i membri del personale, il loro status e i rispettivi compiti corrispondono ai compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato;

    c)

    le politiche e procedure appropriate per distinguere tra i compiti che svolge in qualità di organismo notificato e le sue altre attività;

    d)

    procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

    L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

    7.   Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

    a)

    una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

    b)

    una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'autorità adeguata per eseguirle, comprese una conoscenza e una comprensione adeguate della legislazione pertinente, delle prescrizioni in materia di prova, misurazione e calcolo, delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicabili, e delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4;

    c)

    la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

    8.   Il personale responsabile dell'adozione di decisioni di valutazione:

    a)

    è costituito da dipendenti dell'organismo di valutazione della conformità a norma del diritto nazionale dello Stato membro notificante;

    b)

    non ha alcun potenziale conflitto di interessi;

    c)

    è competente per verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori;

    d)

    è presente in numero sufficiente per assicurare la continuità delle attività e un approccio coerente alla valutazione della conformità.

    9.   È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

    La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati delle valutazioni.

    10.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

    11.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati pertinenti adottati a norma dell'articolo 4, tranne nei confronti delle autorità di notifica e di altre autorità nazionali dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

    12.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni pertinenti formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.

    Articolo 53

    Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità

    Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 52 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

    Articolo 54

    Società controllate e subappaltatori degli organismi notificati

    1.   L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a una società controllata, garantisce che il subappaltatore o la società controllata rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 52 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

    2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o società controllate, ovunque questi siano stabiliti.

    3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una società controllata solo con il consenso del cliente.

    4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione e il controllo delle qualifiche del subappaltatore o della società controllata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli atti delegati pertinenti adottati a norma dell'articolo 4.

    Articolo 55

    Domanda di notifica

    1.   L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

    2.   Tale domanda è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'indicazione del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara di essere competente, nonché, se disponibile, di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 52. Il certificato di accreditamento si riferisce unicamente al soggetto giuridico specifico che presenta la domanda di notifica e si basa, oltre che sulle norme armonizzate del caso, sulle prescrizioni e sui compiti di valutazione della conformità specifici stabiliti nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4.

    3.   Se non può fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 52.

    Articolo 56

    Procedura di notifica

    1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 52.

    2.   Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione

    3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

    4.   Qualora la notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 55, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che l'organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 52.

    5.   L'organismo di valutazione della conformità può eseguire le attività di un organismo notificato se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi alla notifica qualora non sia usato un accreditamento.

    Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.

    6.   La notifica è valida dal giorno successivo a quello in cui la Commissione inserisce l'organismo nell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

    L'organismo può eseguire le attività di un organismo notificato solo dopo che la notifica abbia acquisito validità.

    La Commissione non pubblica una notifica se è a conoscenza o viene a conoscenza del fatto che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 52.

    7.   Eventuali modifiche pertinenti successive della notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

    Articolo 57

    Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

    1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

    La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

    2.   La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

    La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

    Articolo 58

    Modifiche delle notifiche

    1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    2.   Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche dell'organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

    Articolo 59

    Contestazione della competenza degli organismi notificati

    1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza continua di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

    2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo.

    3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

    4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, informa di conseguenza lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di revocare la notifica.

    La Commissione aggiorna l'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 57, paragrafo 2, entro due settimane dalla notifica delle misure correttive adottate dagli Stati membri notificanti a norma del primo comma del presente articolo.

    Articolo 60

    Obblighi operativi degli organismi notificati

    1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

    Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti.

    3.   Qualora riscontri che un fabbricante non rispetta le prescrizioni pertinenti o le norme armonizzate corrispondenti, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche, l'organismo notificato chiede al fabbricante di prendere le misure correttive appropriate in vista di una valutazione definitiva della conformità, salvo qualora le carenze non possano essere sanate, nel qual caso l'organismo notificato non rilascia alcun certificato o alcuna approvazione.

    4.   L'organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato conformemente alle procedure di valutazione della conformità previste da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, o di un'approvazione riscontri che un prodotto o il fabbricante non è conforme o non è più conforme, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.

    5.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato necessario, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, secondo i casi.

    Articolo 61

    Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

    1.   Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

    a)

    di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

    b)

    di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

    c)

    di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

    d)

    su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

    2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono lo stesso gruppo di prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

    3.   Se presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante la valutazione della conformità effettuata dall'organismo notificato, la Commissione o l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro invia copia della richiesta all'autorità di notifica dell'altro Stato membro. L'organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L'autorità di notifica provvede a che tali richieste siano accolte dall'organismo notificato.

    4.   Se hanno o ricevono prove in relazione a quanto segue, gli organismi notificati avvertono le pertinenti autorità di vigilanza del mercato o autorità di notifica, secondo i casi, e condividono con loro le prove del fatto che:

    a)

    un altro organismo notificato non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 52 o i propri obblighi;

    b)

    un prodotto immesso sul mercato non soddisfa i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4; o

    c)

    un prodotto immesso sul mercato, a causa delle sue condizioni fisiche, potrebbe provocare un rischio grave.

    Articolo 62

    Scambio di esperienze

    La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

    Articolo 63

    Coordinamento degli organismi notificati

    1.   La Commissione garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra gli organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di uno o più gruppi di organismi notificati, se del caso includendo anche gruppi di organismi notificati a norma del medesimo atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 o in relazione a compiti di valutazione della conformità simili.

    Gli organismi notificati partecipano al lavoro di qualsiasi gruppo pertinente, direttamente o mediante rappresentanti designati.

    2.   Gli organismi notificati applicano, come guida generale, qualsiasi documento pertinente prodotto dai lavori dei gruppi di cui al paragrafo 1.

    3.   Le attività di coordinamento e cooperazione nei gruppi di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano ad assicurare l'applicazione armonizzata del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4. In tali attività i gruppi tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni pertinenti formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.

    CAPO X

    INCENTIVI

    Articolo 64

    Incentivi degli Stati membri

    1.   Qualora gli Stati membri prevedano incentivi per prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, tali incentivi mirano alle due classi di prestazione più elevate che sono popolate a livello di Unione o, se del caso, a prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora gli Stati membri prevedano incentivi per i prodotti connessi all'energia o gli pneumatici disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 e altresì soggetti a prescrizioni in materia di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia o del carburante, si applicano rispettivamente l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e l'articolo 11 del regolamento (UE) 2020/740.

    Articolo 65

    Appalti pubblici verdi

    1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in conformità della direttiva 2014/24/UE o 2014/25/UE, aggiudicano appalti pubblici conformi alle prescrizioni minime stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo per l'acquisto di prodotti disciplinati da atti delegati adottati a norma dell’articolo 4, o per lavori o servizi se tali prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l’oggetto di tali appalti («prescrizioni minime»).

    2.   Le prescrizioni minime sono fissate, se del caso, al fine di incentivare l’offerta e la domanda di prodotti ecosostenibili disciplinati da atti delegati adottati a norma dell’articolo 4, tenendo conto del valore e del volume degli appalti pubblici aggiudicati per i gruppi di prodotti pertinenti e della fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più ecosostenibili senza comportare costi sproporzionati.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni minime sotto forma di specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell’appalto od obiettivi.

    Le prescrizioni minime sono stabilite in relazione agli aspetti del prodotto trattati nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 4 applicabile ai gruppi di prodotti in questione, a seconda dei casi per tali gruppi di prodotti.

    Le prescrizioni minime si basano sulle due classi di prestazione più elevate, sui punteggi più alti o, se non disponibili, sui migliori livelli di prestazione possibili stabiliti nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 4 applicabile ai gruppi di prodotti in questione.

    I criteri di aggiudicazione hanno, se del caso, una ponderazione minima, compresa tra il 15 % e il 30 %, nella procedura di aggiudicazione che consente loro di incidere in modo significativo sull’esito della procedura di gara favorendo la selezione dei prodotti più ecosostenibili.

    Gli obiettivi richiedono, su base annuale o pluriennale, una percentuale minima di appalti pari al 50 % condotti a livello delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili di cui al quarto comma.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 73, paragrafo 3.

    CAPO XI

    VIGILANZA DEL MERCATO

    Articolo 66

    Attività di vigilanza del mercato pianificate

    1.   Nella strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ciascuno Stato membro prevede una sezione sulle attività di vigilanza del mercato pianificate per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli, compresi, se del caso, controlli fisici e di laboratorio, in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.

    La sezione di cui al primo comma include come minimo:

    a)

    i prodotti o i requisiti individuati come priorità per la vigilanza del mercato, tenendo conto delle priorità comuni individuate dal gruppo di coordinamento amministrativo («ADCO»), istituito a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, in conformità dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e le relazioni ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2;

    b)

    le attività di vigilanza del mercato pianificate per ridurre o porre fine alla condizione di non conformità riguardo ai prodotti o ai requisiti individuati come prioritari, compresa la natura dei controlli da effettuare durante il periodo contemplato dalla strategia nazionale di vigilanza del mercato.

    2.   Le priorità per la vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono individuate sulla base di criteri obiettivi, tra cui:

    a)

    i livelli di non conformità osservati nel mercato che rientra nell’ambito di competenza dell'autorità di vigilanza del mercato;

    b)

    gli impatti ambientali della non conformità;

    c)

    se disponibili, il numero di reclami ricevuti da utilizzatori finali o da organizzazioni dei consumatori o altre informazioni ricevute da operatori economici o dai media;

    d)

    il numero di prodotti pertinenti messi a disposizione sul mercato che rientra nell’ambito di competenza dell'autorità di vigilanza del mercato; e

    e)

    il numero di operatori economici pertinenti attivi sul mercato che rientra nell’ambito di competenza dell'autorità di vigilanza del mercato.

    3.   Per le categorie di prodotti identificate come ad alto rischio di non conformità, i controlli di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati.

    Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sull'operatore economico responsabile per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di non conformità agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

    Articolo 67

    Comunicazione e analisi comparativa

    1.   Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.

    2.   Ogni quattro anni la Commissione stila, entro il 30 giugno, una relazione basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020.

    Tale relazione include:

    a)

    informazioni sulla natura e il numero dei controlli effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato durante i quattro anni civili precedenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1020;

    b)

    informazioni sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e gravità delle sanzioni irrogate per i quattro anni civili precedenti in relazione ai prodotti disciplinati da atti adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

    c)

    un confronto fra le informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e le attività pianificate nel contesto della sezione sulle attività di vigilanza del mercato stilata a norma dell’articolo 66, paragrafo 1;

    d)

    parametri indicativi per le autorità di vigilanza del mercato in relazione alla frequenza dei controlli e alla natura e gravità delle sanzioni irrogate;

    e)

    un elenco delle priorità per le autorità di vigilanza del mercato in termini di prodotti e prescrizioni.

    3.   La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e la rende pubblica. La prima di tali relazioni è pubblicata entro il 19 luglio 2028.

    Articolo 68

    Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

    1.   Ai fini del presente regolamento l'ADCO si riunisce a intervalli regolari e, ove necessario, su richiesta motivata della Commissione oppure di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti.

    Nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020, l'ADCO sostiene l'attuazione della sezione sulle attività di vigilanza del mercato stilata a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, e individua:

    a)

    le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri obiettivi di cui all'articolo 66, paragrafo 2;

    b)

    le priorità per il sostegno dell'Unione in applicazione del paragrafo 2;

    c)

    i requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 che sono applicati o interpretati in modo disomogeneo e dovrebbero costituire priorità per l'organizzazione di programmi di formazione comuni o per l'adozione di orientamenti in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   Sulla base delle priorità individuate dall'ADCO la Commissione:

    a)

    organizza progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune;

    b)

    organizza investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato, ivi compresi attrezzature e strumenti informatici;

    c)

    organizza programmi di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità doganali, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, compresi programmi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione corrette dei requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 nonché metodi e tecniche per attuare o verificare la conformità a tali requisiti;

    d)

    elabora orientamenti per garantire l'applicazione e il rispetto dei requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, comprese pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato;

    e)

    se del caso, consulta i portatori di interessi e gli esperti.

    L'Unione finanzia, se del caso, le azioni di cui al primo comma, lettere da a), b) e c).

    3.   La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per consentire all'ADCO di svolgere i compiti indicati nel presente articolo e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020 qualora tali compiti siano connessi al presente regolamento.

    CAPO XII

    PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

    Articolo 69

    Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

    1.   Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 presenti un rischio, le autorità di vigilanza del mercato svolgono una valutazione estesa a tutti i requisiti pertinenti per il rischio e definiti nel presente regolamento o in tale atto delegato.

    Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme ai requisiti definiti nel presente regolamento o nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla condizione di non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole da loro prescritto e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. Tali azioni correttive possono includere, tra le altre, le misure elencate all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

    Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

    2.   Se ritengono che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure correttive che hanno imposto all'operatore economico di adottare.

    3.   L'operatore economico interessato prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

    4.   Se l'operatore economico non adotta le misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

    Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.

    5.   Le informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in conformità del paragrafo 4 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e la non conformità effettiva, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

    a)

    mancata conformità del prodotto ai requisiti definiti nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento; o

    b)

    carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, di cui agli articoli 41 e 42 del presente regolamento, che conferiscono la presunzione di conformità.

    6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni.

    7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dallo Stato membro, la misura è ritenuta giustificata. Tale misura provvisoria può prevedere un periodo diverso da tre mesi in considerazione delle specificità dei prodotti o dei requisiti in questione.

    8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.

    Articolo 70

    Procedura di salvaguardia dell'Unione

    1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

    La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

    2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.

    Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

    3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 41 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

    4.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle specifiche comuni di cui all'articolo 42, la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

    Articolo 71

    Non conformità formale

    1.   Se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla condizione di non conformità in questione:

    a)

    la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 46 del presente regolamento;

    b)

    la marcatura CE non è stata apposta;

    c)

    il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 46 o non è stato apposto, pur essendo necessario;

    d)

    la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta;

    e)

    la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente;

    f)

    la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori;

    g)

    gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 6, e all'articolo 29, paragrafo 3 è assente, falsa o incompleta;

    h)

    gli eventuali altri obblighi amministrativi di cui all'articolo 27 o all'articolo 29, o di cui all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4, non sono adempiuti.

    2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

    CAPO XIII

    DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

    Articolo 72

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, terzo comma, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafi 3 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, terzo comma, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafi 3 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 11, terzo comma, dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 3 o 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 73

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    CAPO XIV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 74

    Sanzioni

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

    a)

    la natura, la gravità e la durata della violazione;

    b)

    se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;

    c)

    la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

    d)

    i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

    e)

    il danno ambientale causato dalla violazione;

    f)

    qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;

    g)

    il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;

    h)

    eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

    3.   Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:

    a)

    sanzioni pecuniarie;

    b)

    esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

    Articolo 75

    Monitoraggio e valutazione

    1.   Tra i pertinenti documenti preparatori per l'aggiornamento del piano di lavoro a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione redige una relazione sui requisiti di progettazione ecocompatibile al fine di monitorare i miglioramenti della sostenibilità ambientale e della circolarità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

    2.   Entro il 19 luglio 2030 e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno, anche per quanto riguarda il settore del riutilizzo e del ricondizionamento, i veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), e gli obblighi stabiliti al capo VI, in particolare le esenzioni per le piccole e medie imprese, e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione valuta la fattibilità di includere l'adeguamento automatico dei requisiti di progettazione ecocompatibile sulla base del miglioramento delle prestazioni del prodotto nei prodotti immessi sul mercato. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica.

    3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   Entro il 19 luglio 2028, la Commissione valuta i potenziali vantaggi dell'inclusione di obblighi di sostenibilità sociale nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica.

    5.   Se del caso, la Commissione correda le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

    Articolo 76

    Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori

    In caso di non conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, i seguenti operatori economici sono responsabili dei danni subiti dal consumatore:

    a)

    il fabbricante; o

    b)

    nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il suo importatore o il suo mandatario, fatta salva la responsabilità del fabbricante; o

    c)

    nel caso in cui l'importatore non sia stabilito nell'Unione o in cui non vi sia un mandatario del fabbricante, il fornitore di servizi di logistica.

    La responsabilità di tali operatori economici per danni non pregiudica l'applicazione di altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

    Articolo 77

    Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Il punto 27) dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è sostituito dal seguente:

    «27)

    Regolamento (UE) 2024/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1726, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1726/oj).».

    Articolo 78

    Modifica del regolamento (UE) 2023/1542

    All'articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «10.   L'operatore economico che immette la batteria sul mercato o che la mette in servizio carica l'identificativo univoco nel registro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

    Articolo 79

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    1.   La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:

    a)

    gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:

    i)

    fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;

    ii)

    fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;

    b)

    l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.

    La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).

    2.   Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

    3.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

    4.   Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

    Articolo 80

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)   GU C 443 del 22.11.2022, pag. 123.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2024.

    (3)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

    (4)   GU C 425 del 20.10.2021, pag. 10.

    (5)   GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11.

    (6)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (7)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (9)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

    (10)  Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

    (11)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (14)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

    (15)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

    (16)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

    (17)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

    (18)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

    (19)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

    (20)  Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

    (21)  Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

    (22)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

    (23)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

    (24)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

    (25)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (26)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (27)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (28)  Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

    (29)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (30)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

    (31)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (32)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (33)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

    (34)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

    (35)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

    (36)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

    (37)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (38)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (39)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

    (40)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (41)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

    (42)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (43)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

    (44)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

    (45)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

    (46)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

    (47)   GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

    (48)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

    (49)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

    (50)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

    (51)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

    (52)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

    (53)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (54)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (55)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (56)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

    (57)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

    (58)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (59)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

    (60)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (61)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

    (62)  Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Parametri di prodotto

    Sono utilizzati, secondo il caso, individualmente o in combinazione tra loro, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri, per migliorare gli aspetti del prodotto:

    a)

    durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di durata garantita del prodotto, durata tecnica, tempo medio tra due guasti, informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti;

    b)

    facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità, tempi di consegna e accessibilità economica delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con gli strumenti e le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi ed eventuale necessità di strumenti specializzati, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

    c)

    facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, espressa in termini di numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso, condizioni di accesso a protocolli di prova o ad apparecchiature di prova non comunemente disponibili, disponibilità di garanzie specifiche per prodotti rifabbricati o ricondizionati, condizioni di accesso a o uso di tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, modularità;

    d)

    progettazione per il riciclaggio, facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose e composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

    e)

    astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;

    f)

    uso di sostanze, in particolare di sostanze che destano preoccupazione, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti, e i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

    g)

    uso o consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, compresi gli effetti di fattori fisici e di aggiornamenti del software e del firmware sull'efficienza del prodotto nonché l'impatto sulla deforestazione;

    h)

    uso o contenuto di materiali riciclati e recupero di materiali, tra cui le materie prime critiche;

    i)

    uso o contenuto di materiali rinnovabili sostenibili;

    j)

    peso e volume del prodotto e dell'imballaggio e rapporto prodotto/imballaggio;

    k)

    incorporazione dei componenti utilizzati;

    l)

    quantità, caratteristiche e disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, espresse tra l'altro in termini di resa, durata tecnica, capacità di riutilizzo, riparazione e rifabbricazione, efficienza sotto il profilo delle risorse di massa e interoperabilità;

    m)

    impronta ambientale del prodotto, espressa come quantificazione, conformemente all'atto delegato applicabile, degli impatti ambientali del prodotto nel ciclo di vita, in relazione a una o più categorie di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto;

    n)

    impronta di carbonio del prodotto;

    o)

    impronta dei materiali del prodotto;

    p)

    rilascio di microplastiche e di nanoplastiche espresso in termini di rilascio durante le pertinenti fasi del ciclo di vita del prodotto, comprese le fasi di fabbricazione, trasporto, uso e fine vita;

    q)

    emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, espresse in termini di quantità e natura delle emissioni, compreso il rumore;

    r)

    quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;

    s)

    prestazioni funzionali e condizioni d'uso, ivi comprese quelle espresse in termini di capacità di soddisfare l'uso previsto, precauzioni d'uso, competenze richieste e compatibilità con altri prodotti o sistemi;

    t)

    progettazione leggera, espressa in termini di riduzione del consumo di materiali, ottimizzazione del carico e dello stress delle strutture, integrazione delle funzioni all'interno del materiale o in un unico componente di prodotto, uso di materiali a densità inferiore o ad alta resistenza e di materiali ibridi, per quanto riguarda il risparmio di materiali, il riciclaggio e altri aspetti legati alla circolarità e la riduzione dei rifiuti.


    ALLEGATO II

    Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione

    I requisiti di prestazione specifici del prodotto o orizzontali sono definiti nel modo seguente.

    Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato una serie di modelli rappresentativi del prodotto o dei prodotti in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni del prodotto rispetto ai parametri di prodotto di cui all'allegato I, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi aumento significativo di altri impatti ambientali nel ciclo di vita e perdite significative di prestazione o di utilità per i consumatori.

    L'analisi di cui al primo comma individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori, e i miglioramenti tecnologici emergenti.

    Le prestazioni dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nel diritto di altri paesi sono presi in considerazione nel corso dell'analisi di cui al primo comma nonché al momento di definire i requisiti.

    Sulla base dell’analisi di cui al primo comma e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o requisiti non quantitativi.

    Qualsiasi limite di concentrazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), si basa su un'analisi esaustiva della sostenibilità delle sostanze e delle loro alternative individuate, e non deve avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Qualsiasi requisito di prestazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), tiene conto delle valutazioni sulla sicurezza chimica esistenti, effettuate dagli organismi dell'Unione competenti per le sostanze in questione, nonché dei criteri di sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione per le sostanze chimiche e i materiali, elaborati dalla Commissione. I limiti di concentrazione proposti tengono conto anche degli aspetti di esecutività, come i limiti di rivelazione analitica.

    Se del caso, l'analisi di cui al primo comma tiene conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici sul prodotto durante la sua durata prevedibile, nonché del potenziale del prodotto di migliorare la resilienza climatica in tutto il suo ciclo di vita.

    Si effettua un'analisi di sensibilità per i fattori pertinenti, quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime e delle tecnologie necessarie, i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti a evitare le emissioni di gas a effetto serra.

    Per l'elaborazione dell’analisi di cui al primo comma si tiene conto delle informazioni pertinenti disponibili nel quadro di altre attività dell'Unione, comprese, tra le altre cose, le tabelle di marcia settoriali esistenti di cui al regolamento (UE) 2021/1119, e si includono le informazioni tecniche usate come base per il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell’UE, o da questi derivate.

    Ciò vale anche per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per definire i requisiti particolari di progettazione ecocompatibile per i prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione.


    ALLEGATO III

    Passaporto digitale di prodotto

    (di cui agli articoli da 9 a 12)

    I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano, tra quelli indicate di seguito, i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto:

    a)

    informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti;

    b)

    identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

    c)

    codice GTIN (Global Trade Identification Number) di cui alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti;

    d)

    codici pertinenti delle merci, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

    e)

    informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità;

    f)

    manuali utente, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, prescritti da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto;

    g)

    informazioni concernenti il fabbricante, come l'identificativo univoco dell'operatore e le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 7;

    h)

    identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante;

    i)

    identificativi univoci del sito;

    j)

    informazioni concernenti l'importatore, comprese le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e il suo numero EORI (Economic Operators Registration and Identification);

    k)

    nome, recapiti e l'identificativo univoco dell'operatore economico stabilito nell'Unione e responsabile dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/988 o di compiti analoghi in conformità di altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto;

    l)

    il riferimento del fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto che ospita la copia di riserva del passaporto digitale di prodotto.

    Il supporto dati, l’identificativo univoco del prodotto di cui alla lettera b), gli identificativi univoci degli operatori di cui alle lettere g), h) e k), e gli identificativi univoci dei siti di cui alla lettera i) sono conformi, se pertinenti per i prodotti interessati, alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, ISO/IEC 15459-2:2015, ISO/IEC 15459-3:2014, ISO/IEC 15459-4:2014, ISO/IEC 15459-5:2014 e ISO/IEC 15459-6:2014.

    Gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 individuano le informazioni riguardanti i requisiti di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto digitale di prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto. Tra queste informazioni vi è l’eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.


    ALLEGATO IV

    Controllo interno della produzione

    (Modulo A)

    1.   Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

    2.   Documentazione tecnica

    Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

    progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;

    descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto;

    un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per rispettare i requisiti, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

    i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.;

    i risultati delle misurazioni effettuate in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;

    i verbali delle prove; e

    una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

    3.   Fabbricazione

    Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

    4.   Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

    Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

    Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 44, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    5.   Mandatario

    Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.


    ALLEGATO V

    Dichiarazione UE di conformità

    (di cui all’articolo 44)

    1)   

    N. … (identificazione univoca del prodotto):

    2)   

    Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:

    3)   

    La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

    4)   

    Oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine):

    5)   

    L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione:

    6)   

    Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

    7)   

    Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto … (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione … (numero):

    8)   

    Se del caso, il riferimento ad altro diritto dell'Unione applicato che dispone l'apposizione del marchio CE:

    9)   

    L'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il mandatario del fabbricante:

    10)   

    Informazioni supplementari:

    Firmato a nome e per conto di:

    (luogo e data del rilascio):

    (nome e cognome, funzione) (firma):


    ALLEGATO VI

    Criteri per le misure di autoregolamentazione

    (di cui all'articolo 21)

    Per valutare le misure di autoregolamentazione a norma dell'articolo 21 si utilizza il seguente elenco non esaustivo di criteri:

    1.

    Partecipazione aperta

    Le misure di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di qualsiasi operatore che immetta sul mercato un prodotto da loro disciplinato, compresi gli operatori di paesi terzi e le PMI, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione. Gli operatori economici che intendono introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura.

    2.

    Sostenibilità e valore aggiunto

    Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela dell'ambiente, degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.

    3.

    Rappresentatività

    Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'industria e le associazioni collegate che partecipano a una misura di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato. Occorre vigilare sul rispetto del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 TFUE concernente gli accordi anticoncorrenziali.

    4.

    Obiettivi quantificati e scaglionati

    Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari, quantificabili e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.

    5.

    Coinvolgimento della società civile

    Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online su un sito web pubblicamente accessibile a titolo gratuito e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

    I portatori di interessi, tra cui gli Stati membri, l’industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, sono invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.

    6.

    Monitoraggio e relazioni

    Deve essere selezionato e nominato un ispettore indipendente per monitorare la conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione. La misura di autoregolamentazione deve abilitare l’ispettore indipendente a verificare la conformità alle sue prescrizioni. Deve inoltre stabilire la procedura di selezione dell’ispettore indipendente e le norme per garantire che l’ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità alle sue prescrizioni.

    Ogni anno ciascun firmatario deve comunicare tutte le informazioni e tutti i dati necessari affinché l'ispettore indipendente possa verificare in maniera attendibile la conformità del firmatario alla misura di autoregolamentazione.

    L'ispettore indipendente deve redigere una relazione di conformità alla fine di ciascun periodo di riferimento di un anno.

    Il firmatario che non ottempera alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva. L'ispettore indipendente notifica agli altri firmatari che partecipano alla misura di autoregolamentazione la mancata osservanza da parte di un firmatario e le misure correttive che il firmatario intende adottare.

    I risultati di qualsiasi attività di vigilanza del mercato condotta da un'autorità di vigilanza del mercato durante la quale è stata rilevata la non conformità ai requisiti delle misure di autoregolamentazione sono presi in considerazione dall'ispettore indipendente, in particolare nella relazione di conformità, e sono adottate misure correttive.

    7.

    Rapporto costi-efficacia della gestione di una misura di autoregolamentazione

    I costi di gestione della misura di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.


    ALLEGATO VII

    Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici

    I codici delle merci e le descrizioni sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e figurante nel relativo allegato I, nella versione in vigore al 28 giugno 2024.

    Codice delle merci

    Descrizione

    1.

    Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento

    4203

    Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto

    62

    Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto

    6504

    Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    2.

    Calzature

    6401

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

    6402

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

    6404

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

    6405

    Altre calzature


    ALLEGATO VIII

    Tavola di concordanza

    Direttiva 2009/125/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 29

    Articolo 5

    Articoli 44, 45 e 46

    Articolo 6

    Articolo 3

    Articolo 7

    Articoli 69, 70 e 71

    Articolo 8

    Articoli 27 e 43

    Articolo 9

    Articolo 41

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 38

    Articolo 12

    Articolo 68

    Articolo 13

    Articolo 22

    Articolo 14

    Articolo 7

    Articolo 15

    Articoli 4 e 5

    Articolo 16

    Articolo 18

    Articolo 17

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 24

    Articolo 28

    Articoli da 30 a 40

    Articolo 42

    Articoli da 47 a 67

    Articolo 72

    Articolo 19

    Articolo 73

    Articolo 20

    Articolo 74

    Articolo 21

    Articolo 75

    Articolo 22

    Articolo 23

    Articolo 24

    Articolo 79

    Articolo 25

    Articolo 80

    Articolo 26

    Allegato I

    Articoli 5 e 7, Allegato I

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato IV

    Allegato V

    Allegato VI

    Allegato V

    Allegato VII

    Articolo 8

    Allegato VIII

    Allegato VI

    Allegato IX

    Annex X

    Allegato VIII


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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