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Regole dell’Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Disciplina il trasporto di animali vertebrati vivi fra Stati membri dell’Unione europea (Unione) e prevede controlli sugli animali che entrano o escono dall’Unione. Le norme specifiche hanno lo scopo di salvaguardare il benessere degli animali e prevenire lesioni o sofferenze inutili agli animali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce le seguenti condizioni generali per il trasporto degli animali.

  • Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.
  • Si devono prendere previamente tutte le disposizioni necessarie in materia di trasporto per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio.
  • Gli animali devono essere idonei per il viaggio previsto.
  • I mezzi di trasporto e le strutture di carico e scarico devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali.
  • Il personale che accudisce gli animali deve essere adeguatamente formato e competente.
  • Il trasporto alla destinazione deve avvenire senza indugio e prevedere controlli regolari sul benessere degli animali.
  • Agli animali deve essere garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente.
  • Acqua, alimenti e riposo devono essere previsti in caso di necessità.
  • I trasportatori devono:
    • essere autorizzati dall’autorità nazionale competente per tutti gli spostamenti superiori a 65 km;
    • fornire la documentazione contenente informazioni quali l’origine e il proprietario degli animali, la loro destinazione e il tempo di percorrenza previsto;
    • garantire che un guardiano accompagni gli animali, a meno che essi non siano in contenitori con alimenti e acqua sufficienti.
  • Le autorità competenti devono esaminare e approvare i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali su strada e via mare per lunghi viaggi, prima che questi possano essere utilizzati.
  • I detentori di animali e gli operatori dei centri di raccolta (aziende, centri di raccolta e mercati) devono garantire che gli animali siano trattati conformemente alle regole e alle norme di benessere nel luogo di partenza, di trasferimento e di destinazione.
  • Le autorità competenti devono certificare che i trasportatori:
    • siano stabiliti in uno Stato membro;
    • dispongano di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate;
    • non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria o nazionale in materia di protezione degli animali negli ultimi tre anni.
  • Per i viaggi lunghi tra Stati membri e verso destinazioni al di fuori dell’Unione:
    • i trasportatori devono avere l’autorizzazione, la documentazione, il sistema di navigazione satellitare e piani di emergenza necessari per le emergenze;
    • l’autorità competente effettua controlli estemporanei durante il viaggio e controlli al luogo di partenza.
  • In caso di emergenza o di mancata applicazione delle norme sul benessere, le autorità nazionali possono insistere sul fatto che il trasportatore intraprenda le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali trasportati, quali:
    • il cambiamento del conducente o del guardiano;
    • la riparazione temporanea dei mezzi di trasporto;
    • il trasferimento della partita su un altro mezzo di trasporto;
    • la restituzione degli animali al loro punto di partenza;
    • scaricare gli animali e dare loro una sistemazione temporanea adeguata.

Il regolamento modificativo (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare (si veda la sintesi) ha introdotto alcune modifiche minori al regolamento (CE) n. 1/2005, eliminando tutte le norme relative ai controlli ufficiali da quest’ultimo.

La Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione, ossia il regolamento di esecuzione (UE) 2023/372, il quale, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, stabilisce le norme per la registrazione dei controlli ufficiali sulle navi adibite al trasporto di bestiame, il contenuto dei piani di emergenza che i trasportatori devono presentare quando intendono trasportare animali via mare, l’approvazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai punti di uscita nei porti marittimi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del , sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2005 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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