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Documento 12012E/PRO/37

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PROTOCOLLI
Protocollo (N. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato ceca e al fondo di ricerca carbone e acciaio

GU C 326 del 26.10.2012, pagg. 328-329 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/pro_37/oj

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


PROTOCOLLO (N. 37)

RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1.   Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

2.   Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

Articolo 3

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni dei trattati.


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