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Documento 32025R0359
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/359 of 21 February 2025 concerning the authorisation of a preparation of Lactococcus lactis DSM 34262 as a feed additive for all animal species
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/359 della Commissione, del 21 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/359 della Commissione, del 21 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
C/2025/1074
GU L, 2025/359, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/359/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/359 |
24.2.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/359 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2025
relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactococcus lactis DSM 34262. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e richiede che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». |
(4) |
Nel parere del 26 giugno 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il Lactococcus lactis DSM 34262 e l’additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza per gli utilizzatori, l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa. Un preparato è risultato non irritante per la pelle o per gli occhi. L’aggiunta di Lactococcus lactis DSM 34262 a un livello minimo di 1×108 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati da materiale fresco con un tenore di materia secca compreso tra il 30 % e il 35 %. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal. 2024;22:e8902.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
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1k2084 |
Lactococcus lactis DSM 34262 |
Composizione dell’additivo Preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida -------------- |
Tutte le specie animali |
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16 marzo 2035 |
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Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactococcus lactis DSM 34262 -------------- |
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Metodo di analisi (1) Conteggio nell’additivo per mangimi di Lactococcus lactis DSM 34262:
Identificazione di Lactococcus lactis DSM 34262:
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/359/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)