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Documento 32025R1468
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1468 of 22 July 2025 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis DSM 33862 and Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 as a feed additive for all animal species
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1468 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1468 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
C/2025/4813
GU L, 2025/1468, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1468/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1468 |
23.7.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1468 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2025
relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». |
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(4) |
Nel parere del 15 ottobre 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’additivo costituito da un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che non è un irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa. Quest’ultima conclusione si applica a tutti i preparati contenenti gli agenti attivi. L’Autorità ha altresì concluso che l’aggiunta dell’additivo a un livello minimo di 1 × 108 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiale vegetale fresco con un tenore di sostanza secca compreso tra il 32 % e il 65 %. |
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(5) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal, 22(11), e9070. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9070.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio. |
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1k1802 |
Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 |
Composizione dell’additivo Preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente un minimo di 3,6 × 1011 CFU/g di additivo in un rapporto di 1:4 (7,2 x 1010 CFU di Bacillus subtilis DSM 33862/g e 2,88×1011 CFU di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856/g). Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. Metodo di analisi (1) Identificazione di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856:
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Tutte le specie animali |
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12.8.2035 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1468/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)