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Documento 32025R1254
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1254 of 25 June 2025 concerning the authorisation of riboflavin produced from Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833, in the form of a dried inactivated fermentation product, as a feed additive for all animal species
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1254 della Commissione, del 25 giugno 2025, relativo all’autorizzazione della riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1254 della Commissione, del 25 giugno 2025, relativo all’autorizzazione della riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
C/2025/3968
GU L, 2025/1254, 26.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1254/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1254 |
26.6.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1254 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2025
relativo all’autorizzazione della riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione della riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione della riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». |
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(4) |
Nei pareri del 10 febbraio 2021 (2) e del 15 ottobre 2024 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che non è un irritante per la pelle o per gli occhi né un sensibilizzante della pelle, ma è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’Autorità ha altresì concluso che la riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato è efficace al fine di soddisfare il fabbisogno di vitamina B2 degli animali se somministrato tramite i mangimi. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal 2021;19(3):6462. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6462.
(3) EFSA Journal 2024;22:e9073. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9073.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
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3a827 |
«Riboflavina» o «Vitamina B2» |
Composizione dell’additivo Riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato contenente almeno il 5 % di riboflavina Umidità ≤ 7 % Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 Formula chimica: C17H20N4O6 Numero CAS: 83–88–5 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della riboflavina nell’additivo per mangimi:
Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele:
Per la determinazione della riboflavina (come vitamina B2 totale) nei mangimi composti:
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Tutte le specie animali |
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16 luglio 2035 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1254/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)