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Documento 32015R1013
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1013 of 25 June 2015 laying down rules in respect of Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and of Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 162 del 27.6.2015, pagg. 33-64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
|
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1013 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2015
che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 28,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1277/2005 (3) della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 sia il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Le nuove norme dovrebbero pertanto essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti. |
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(2) |
Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. Ai fini della coerenza è giustificato adottare un unico atto di esecuzione per entrambi i regolamenti. |
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(3) |
Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali». |
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(4) |
Le disposizioni esistenti relative alle norme procedurali per la concessione di licenze, alla procedura e al formato per la trasmissione delle informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio, nonché al formato e al trattamento delle autorizzazioni di importazione e di esportazione hanno dimostrato la loro efficacia e dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi, nella sostanza e nel contenuto, in forza del presente regolamento. |
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(5) |
Le norme procedurali per la concessione della registrazione ad operatori e utilizzatori, quali definite nel regolamento (CE) n. 273/2004 e nel regolamento (CE) n. 111/2005, dovrebbero rispecchiare le norme per la concessione delle licenze. |
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(6) |
Al fine di garantire la qualità e la coerenza dei dati e di evitare duplicazioni delle informazioni inserite nella banca dati europea sui precursori di droghe, è opportuno che ogni Stato membro istituisca un punto di contatto unico per la trasmissione delle informazioni alla banca dati. Tali informazioni dovrebbero essere fornite senza indebiti ritardi. Le informazioni relative a una licenza o a una registrazione dovrebbero contenere gli elementi necessari a identificare l'operatore o l'utilizzatore titolare della licenza o della registrazione, così come le sostanze in questione. L'accesso alle informazioni dovrebbe essere limitato al minimo necessario per l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche. |
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(7) |
Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire l'uso dei moduli cartacei rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni precedenti fino ad esaurimento delle scorte di detti moduli. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei precursori di droghe, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme procedurali uniformi per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 per quanto riguarda la concessione delle licenze e la registrazione degli operatori e degli utilizzatori nonché il loro inserimento nella banca dati europea sui precursori di droghe, la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio e le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l'edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.
Articolo 3
Procedura di concessione delle licenze
1. Gli operatori o gli utilizzatori presentano all'autorità competente, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, una domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
Una domanda è considerata completa quando contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/1011. Della Commissione (4).
2. In sede di valutazione di una domanda per ottenere una licenza, l'autorità competente può anche tenere conto, nella misura in cui sono pertinenti ai fini dell'esame delle condizioni per la concessione di una licenza, dei risultati di eventuali valutazioni o audit precedenti effettuati presso l'operatore richiedente in possesso della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), quale definito all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente può autorizzare gli operatori in possesso di una qualifica di AEO, a non fornire tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/1011 all'atto della presentazione di una domanda.
3. L'autorità competente valuterà in primo luogo la completezza della domanda.
Qualora una domanda non sia ritenuta completa, l'autorità competente informa il richiedente al riguardo e lo invita a fornire le informazioni mancanti o qualsiasi altra informazione pertinente.
Qualora una domanda sia ritenuta completa, l'autorità competente conferma al richiedente il ricevimento di una domanda completa.
4. L'autorità competente prende la decisione di concedere o di non concedere una licenza entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa nel caso di una nuova licenza ed entro 30 giorni lavorativi in caso di rinnovo di una licenza.
5. Ogni decisione di non concedere una licenza è motivata e notificata al richiedente in forma elettronica o per iscritto.
6. La licenza può riguardare le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005.
Articolo 4
Portata della licenza
L'autorità competente può concedere una licenza:
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a) |
riguardante tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per locale commerciale; o |
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b) |
riguardante tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per Stato membro. |
Articolo 5
Formato della licenza
Le licenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, sono rilasciate nel formato che figura nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 6
Modifiche successive
Qualora dopo la concessione di una licenza siano state modificate le informazioni fornite nella domanda relativa a tale licenza, ma diverse dalle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/1011, il titolare della licenza informa le autorità competenti, in forma elettronica o per iscritto, entro 10 giorni lavorativi dalla modifica.
Qualora a seguito della modifica le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 continuino ad essere soddisfatte, e le informazioni da modificare figurino nella licenza, l'autorità competente modifica opportunamente la licenza.
Articolo 7
Validità, sospensione e revoca delle licenze
1. Qualora la validità di una licenza sia scaduta, o in caso di revoca di una licenza, il titolare della stessa restituisce la licenza non più valida all'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza della validità o alla data della revoca.
2. Qualora un'autorità competente decida di sospendere o revocare una licenza, la decisione è trasmessa al titolare della licenza in forma elettronica o per iscritto e precisa i motivi che giustificano la sospensione o la revoca.
Articolo 8
Licenze speciali
Gli articoli da 3 a 7 del presente regolamento non si applicano alle licenze speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.
Articolo 9
Procedura di registrazione
1. Gli articoli 3, 4, 6 e 7 si applicano alla procedura di registrazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
2. Le registrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n 273/2004 o all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, sono concesse nel formato che figura nell'allegato II.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può concedere una registrazione su un modulo stampato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conforme alle norme nazionali in vigore prima della data di entrata in vigore del medesimo fino all'esaurimento delle scorte.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle registrazioni speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004.
Articolo 10
Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio
1. Gli operatori forniscono le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario per le sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento.
2. Gli operatori forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005 entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
3. Gli operatori presentano le relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, anche qualora in un dato anno non siano state effettuate operazioni.
Articolo 11
Autorizzazioni di esportazione e di importazione
1. Le autorizzazioni di esportazione e di importazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 111/2005 sono redatte rispettivamente nel formato di cui agli allegati III o IV del presente regolamento.
In deroga al primo comma, la casella relativa al numero di autorizzazione può avere un formato diverso qualora l'autorizzazione di esportazione o di importazione sia rilasciata in forma elettronica.
2. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano la sostanza classificata e vengono presentati all'ufficio doganale dove viene resa la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione. L'autorità competente al punto di uscita rinvia l'esemplare n. 2 all'autorità di rilascio. L'esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all'autorità competente del paese di importazione. L'esemplare n. 4 è conservato dall'esportatore.
3. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. L'esemplare n. 2 è inviato all'autorità competente del paese di esportazione dall'autorità di rilascio. L'esemplare n. 3 accompagna la sostanza classificata dal punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione fino ai locali commerciali dell'importatore, il quale invia detto esemplare all'autorità di rilascio. L'esemplare n. 4 è conservato dall'importatore.
4. Un'unica autorizzazione di esportazione o di importazione riguarda al massimo due sostanze classificate.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate in una o più lingue ufficiali dell'Unione. A meno che siano rilasciate in forma elettronica, le autorizzazioni hanno un formato e un fondo arabescato in grado di far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
6. Uno Stato membro può stampare direttamente i moduli di autorizzazione o affidare il compito a tipografie da esso autorizzate. In quest'ultimo caso ogni modulo reca gli estremi di tale autorizzazione, nonché il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permetta l'identificazione.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può rilasciare le autorizzazioni di esportazione o di importazione su moduli stampati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conformi al regolamento (CE) n 1277/2005 della Commissione, fino all'esaurimento delle scorte.
8. Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all'allegato III. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall'esportatore. L'esportatore indica, sul retro dell'esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L'esemplare n. 2 viene presentato all'ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L'ufficio doganale conferma i dati e restituisce l'esemplare n. 2 all'esportatore.
9. L'operatore riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura «autorizzazione di esportazione con procedura semplificata». Se l'ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, le informazioni vengono indicate sui documenti che accompagnano l'esportazione.
10. L'esportatore restituisce l'esemplare n 2 all'autorità di rilascio nei 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.
Articolo 12
Inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea sui precursori di droghe
1. Ai fini dell'inserimento nella banca dati europea sui precursori di droghe, gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 273/2004, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto e ne comunica le coordinate alla Commissione.
2. Il punto di contatto competente trasmette le informazioni pertinenti in forma elettronica entro 30 giorni lavorativi dalla concessione della licenza o della registrazione. Qualora l'operatore interessato o l'utilizzatore comunichi all'autorità competente modifiche delle informazioni pertinenti, oppure qualora una licenza o una registrazione sia sospesa o revocata, il punto di contatto competente aggiorna le informazioni entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione delle modifiche o dalla sospensione o revoca della licenza o della registrazione.
3. La Commissione provvede affinché:
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a) |
la trasmissione elettronica di informazioni sia sicura; |
|
b) |
la banca dati sia ad accesso limitato, consentito solo ai funzionari incaricati designati dagli Stati membri e ai funzionari della Commissione responsabili della banca dati europea. |
4. La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati relativi agli operatori e agli utilizzatori inseriti nella banca dati siano utilizzati solo ai fini dei compiti ufficiali dei funzionari incaricati e dei funzionari della Commissione.
5. Le informazioni sugli operatori e sugli utilizzatori comprendono il nome completo, l'indirizzo, il numero e lo stato di validità della licenza o della registrazione nonché la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate oggetto della rispettiva licenza o registrazione.
6. La Commissione tiene a disposizione nella banca dati le informazioni sulle licenze e le registrazioni scadute o revocate per almeno tre anni dalla data di scadenza della validità o dalla data di revoca.
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (CEE) n 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO I
Note
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1. |
La struttura del modello non è vincolante. |
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2. |
I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria. |
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3. |
Istruzioni relative alle caselle:
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4. |
Gli Stati membri possono aggiungere caselle per scopi nazionali. Le caselle in questione sono contrassegnate da un numero d'ordine seguito da una maiuscola (ad esempio 4 A). |
5. Protezione dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.
Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf
In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.
La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 ter del regolamento (CE) n. 273/2004.
I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.
In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)
I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ALLEGATO II
Note
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1. |
La struttura del modello non è vincolante. |
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2. |
I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria. |
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3. |
Istruzioni relative alle caselle:
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4. |
Gli Stati membri possono aggiungere caselle per scopi nazionali. Le caselle in questione sono contrassegnate da un numero d'ordine seguito da una maiuscola (ad esempio 4 A). |
5. Protezione dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.
Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf
In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.
La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 ter del regolamento (CE) n. 273/2004.
I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.
In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)
I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ALLEGATO III
Note
I.
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1. |
L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello. |
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2. |
Le caselle 1, 3, 5, 7 e da 9 a 19 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18 possono tuttavia essere fornite in una fase successiva qualora non siano note al momento della richiesta. In tal caso, le informazioni della casella 18 vanno comunicate al più tardi all'atto della dichiarazione di esportazione, mentre le informazioni supplementari delle caselle 7, 8 e da 10 a 13 vanno fornite alle autorità doganali o a un'altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione entro la partenza fisica delle merci. |
|
3. |
Caselle 1, 5, 7 e 9: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail). |
|
4. |
Casella 5: indicare, se del caso, il numero di riferimento all'autorizzazione di importazione dell'importatore del paese terzo (ad esempio «lettera di non obiezione», permesso di importazione, altra dichiarazione del paese terzo di destinazione). |
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5. |
Casella 7: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail) degli altri operatori coinvolti nell'operazione di esportazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali. |
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6. |
Casella 9: indicare nome e indirizzo completi (telefono, fax, e-mail) della persona o della società cui vengono consegnate le merci nel paese di destinazione (non necessariamente l'utilizzatore finale). |
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7. |
Casella 10: indicare, se del caso, lo Stato membro, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera. |
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8. |
Casella 11: indicare, se del caso, il paese, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera. |
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9. |
Casella 12: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno ecc.). Questa casella non va compilata se l'autorizzazione di esportazione riguarda più esportazioni. |
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10. |
Casella 13: indicare, nella forma più dettagliata possibile, il percorso delle merci. |
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11. |
Caselle 14a e 14b: indicare la denominazione della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, la denominazione commerciale del medicinale figurante nella categoria 4, il numero di unità della partita, il numero di compresse/fiale per ciascuna unità, il contenuto della sostanza classificata in un'unica unità (compressa/fiala) oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, la denominazione e il codice NC a 8 cifre nonché la denominazione commerciale. |
|
12. |
Caselle 15a e 15b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
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13. |
Caselle 16a e 16b: per la categoria 4, indicare il peso netto totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali. |
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14. |
Casella 19:
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II. (Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata)
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1. |
Nel caso delle autorizzazioni di esportazione con procedura semplificata, non occorre compilare le caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18. |
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2. |
Per ogni esportazione, occorre compilare le caselle da 24 a 27 sul retro dell'esemplare n. 2. |
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3. |
Casella 23: indicare la quantità e il peso netto massimi autorizzati. Per la categoria 4, indicare il peso netto totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali.
Colonna 24: indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità parziale esportata nella parte 2. Per la categoria 4, indicare il peso netto/la quantità totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali. Colonna 25: indicare la quantità parziale esportata in lettere. Casella 26: numero di riferimento e data della dichiarazione in dogana. |
Protezione dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.
Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf
In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.
La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 ter del regolamento (CE) n. 273/2004.
I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.
In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)
I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ALLEGATO IV
Note
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1. |
L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello. |
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2. |
Le caselle 1, 4, 6, 8 e da 11 a 16 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 9, 10 e 15 possono tuttavia essere comunicate in una fase successiva. In tal caso, le informazioni in questione vanno fornite al più tardi all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione. |
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3. |
Caselle 1, 4: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail). |
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4. |
Casella 6: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail) degli altri operatori coinvolti nell'importazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali. |
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5. |
Casella 8: indicare il nome e l'indirizzo completo del destinatario finale. Il destinatario finale può essere identico all'importatore. |
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6. |
Casella 7: indicare nome e indirizzo (telefono, fax, e-mail) dell'autorità del paese terzo. |
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7. |
Casella 9: indicare lo Stato membro, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera. |
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8. |
Casella 10: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno ecc.). |
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9. |
Caselle 11a e 11b: indicare la denominazione della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, la denominazione commerciale del medicinale figurante nella categoria 4, il numero di unità della partita, il numero di compresse/fiale per ciascuna unità, il contenuto della sostanza classificata in un'unica unità (compressa/fiala) oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, la denominazione e il codice NC a 8 cifre nonché la denominazione commerciale. |
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10. |
Caselle 11a e 11b: identificare con precisione confezioni e sostanze (esempio: 2 bidoni da 5 litri ciascuno). Nel caso di una miscela, di un prodotto naturale o di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione. |
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11. |
Caselle 12a e 12b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.
Caselle 13a e 13b: per la categoria 4, indicare il peso netto totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali. |
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12. |
Casella 16:
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13. Protezione dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
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Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
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In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)
I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).