This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0628R(01)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013)
OJ L 291, 7.11.2015, pp. 11–12
(FI)
OJ L 291, 7.11.2015, p. 11–11
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/628/corrigendum/2015-11-07/oj
|
7.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/11 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 29 giugno 2013 )
A pagina 50, articolo 8, paragrafo 3:
anziché:
«I programmi di ispezione possono essere modificati dall'Agenzia per tener conto dei rischi emergenti derivanti dal controllo continuo di cui all'articolo 7.»,
leggi:
«I programmi di ispezione possono essere modificati dall'Agenzia per tener conto dei rischi emergenti individuati dal controllo continuo di cui all'articolo 7.»