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Documento 32026R0131

Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

C/2026/20

GU L, 2026/131, , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/131

27.3.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/131 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2026

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l’articolo 245, paragrafo 3, l’articolo 246, paragrafo 3, l’articolo 249, paragrafo 3, l’articolo 252, paragrafo 1, e l’articolo 254,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che stabiliva le norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, è stato abrogato dall’articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. L’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento. Poiché il periodo transitorio relativo all’abrogazione del regolamento (UE) n. 576/2013 cesserà il 21 aprile 2026, è opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2016/429.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/429 si propone di stabilire un quadro normativo più semplice e flessibile rispetto a quello applicabile prima della sua adozione, garantendo nel contempo un approccio maggiormente basato sul rischio alle prescrizioni in materia di sanità animale e il miglioramento della preparazione alle malattie animali nonché della loro prevenzione e del loro controllo. Il regolamento mira inoltre a raccogliere le norme relative alle malattie animali in un unico atto. Nell’interesse della semplicità e della trasparenza delle norme dell’Unione, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, è opportuno che le norme per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. Inoltre, data la correlazione sostanziale tra i poteri conferiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, e quelli conferiti ai sensi della parte VI del regolamento (UE) 2016/429 relativamente alle prescrizioni di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, è opportuno che le norme integrative siano stabilite in un unico atto.

(4)

Gli animali da compagnia detenuti dall’uomo in abitazioni private, sia all’interno sia all’esterno, generalmente presentano un rischio sanitario minore rispetto ad altre modalità di detenzione o di movimento di animali su più vasta scala, come quelle comuni nell’agricoltura, nell’acquacoltura, nella riproduzione animale, nei rifugi per animali e nel trasporto di animali più in generale. Per tale ragione è opportuno stabilire un insieme proporzionato di prescrizioni di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che dovrebbe essere incentrato su misure che riflettano adeguatamente le caratteristiche specifiche degli animali da compagnia e dei loro movimenti a carattere non commerciale e che affrontino i rischi specifici ad essi connessi, in quanto l’applicazione del quadro generale a tali animali comporterebbe un onere amministrativo e un costo ingiustificati.

(5)

Le norme e le misure di riduzione del rischio stabilite nel presente regolamento integrano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte VI del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, al fine di garantire un livello di sicurezza sufficiente a ridurre i rischi per la sanità pubblica e animale connessi ai movimenti a carattere non commerciale, e più in particolare il rischio di diffusione delle malattie elencate definite nel regolamento (UE) 2016/429 e classificate, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3), e di eliminare eventuali ostacoli ingiustificati a tali movimenti a carattere non commerciale.

(6)

Le norme vigenti in materia di sanità animale stabilite in precedenti atti della Commissione concernenti i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si sono dimostrate valide, proporzionate ed efficaci. È pertanto opportuno mantenere nel presente regolamento lo scopo e le disposizioni principali di tali norme vigenti, aggiornandoli tuttavia per tenere conto delle norme per una migliore regolamentazione, del nuovo quadro per la sanità animale stabilito dal regolamento (UE) 2016/429, nonché delle norme internazionali e dell’esperienza acquisita nell’applicazione di precedenti atti dell’Unione in tale ambito.

(7)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce già una serie di definizioni. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto anche delle definizioni stabilite in altri atti dell’Unione nei settori correlati dei controlli ufficiali, in particolare quelle contenute nel regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, al fine di stabilire le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, è opportuno precisare le specie animali alle quali si applicano le norme di cui al presente regolamento e includere definizioni specifiche. Tra queste dovrebbero figurare definizioni per gli specifici «punti di entrata dei viaggiatori» utilizzati ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da paesi terzi o territori, e per i «veterinari autorizzati» ai quali l’autorità competente delega compiti specifici in tale ambito in relazione alle misure di prevenzione e riduzione del rischio e al rilascio di passaporti per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia negli Stati membri, nonché in relazione alle misure di prevenzione e riduzione del rischio e al rilascio di certificati sanitari per i cani da compagnia, i gatti da compagnia, i furetti da compagnia e i volatili da compagnia nei paesi terzi.

(8)

In base alla definizione di cui all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429, l’«animale da compagnia» è un animale detenuto delle specie elencate nell’allegato I, tenuto a fini privati non commerciali, compresi cani, gatti e furetti. Tali animali sono solitamente tenuti a fini privati per scopi ricreativi o per compagnia. Tuttavia alcuni cani, pur essendo sempre considerati animali da compagnia, possono anche essere tenuti per scopi diversi da quelli puramente ricreativi o di compagnia.

(9)

Tali scopi ulteriori comprendono l’allenamento e la partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi, laddove gli animali sono utilizzati per determinate capacità acquisite attraverso l’allenamento, come previsto all’articolo 246, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Analogamente le capacità acquisite da alcuni cani potrebbero essere sfruttate anche per altre attività, in particolare quelle militari, di contrasto o di ricerca e soccorso.

(10)

In tutte queste circostanze i movimenti dei cani avvengono sotto la supervisione del proprietario dell’animale o di una persona responsabile, che potrebbe appartenere in particolare a organi militari, alle forze dell’ordine o ad organismi di ricerca e soccorso. È pertanto opportuno chiarire che le norme stabilite nel presente regolamento si applicano anche ai movimenti di queste ultime categorie di animali e prevedere un certo grado di flessibilità, conformemente al potere conferito alla Commissione a norma dell’articolo 249, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 di adottare atti delegati riguardo alle condizioni per autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 249, paragrafo 2, del medesimo regolamento, quando tali animali entrano nell’Unione o vi fanno ritorno dopo essere stati mossi all’esterno dell’Unione.

(11)

Al fine di operare una netta distinzione tra le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e quelle applicabili ai normali movimenti tra Stati membri o da paesi terzi o territori di cani, gatti, furetti e volatili in cattività, il regolamento (UE) 2016/429 fornisce le definizioni di «animale da compagnia» e di «movimento a carattere non commerciale». Ai fini dell’applicabilità di tali definizioni, è necessario che l’animale da compagnia accompagni il suo proprietario e che il suo movimento faccia parte del movimento del suo proprietario sotto la sua diretta responsabilità o, per motivi debitamente giustificati e documentati, sotto la responsabilità di una persona autorizzata, nel caso in cui l’animale da compagnia sia fisicamente separato dal suo proprietario.

(12)

In tale contesto l’articolo 245, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, qualora una persona autorizzata proceda al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia, questo può avvenire soltanto entro cinque giorni dal movimento del proprietario dell’animale da compagnia. L’articolo 245, paragrafo 3, di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni integrative riguardanti la documentazione relativa al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia cui provvede la persona autorizzata. È pertanto opportuno prevedere che, qualora una persona autorizzata proceda al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia, ai documenti di identificazione che accompagnano l’animale da compagnia sia allegata un’autorizzazione scritta, firmata dal proprietario dell’animale, per il movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio.

(13)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce inoltre il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, di tale regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata. L’articolo 246, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che il numero di tali animali da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque. Esso stabilisce inoltre le condizioni per le deroghe che consentono di superare tale numero massimo.

(14)

In tale contesto i movimenti di più di cinque cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia che non soddisfano le condizioni per la deroga di cui all’articolo 246, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 non possono essere considerati movimenti a carattere non commerciale a norma di detto regolamento e dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della parte IV o della parte V del medesimo regolamento.

(15)

Per i movimenti di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429, compresi i volatili, l’articolo 246, paragrafo 3, di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare norme integrative che fissano il numero massimo di animali da compagnia delle suddette specie che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale. Poiché il movimento di un gran numero di volatili può aumentare il rischio di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria, è necessario introdurre tale numero massimo per i volatili da compagnia che accompagnano il loro proprietario o una persona autorizzata verso l’Unione da un paese terzo o territorio.

(16)

Con l’introduzione di tale numero massimo si intende inoltre garantire che le parti IV e V del regolamento (UE) 2016/429 siano correttamente applicate ai volatili da compagnia e che i movimenti verso l’Unione di un numero di animali superiore a tale numero massimo avvengano conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5) e siano soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero come stabilito nel regolamento (UE) 2017/625.

(17)

Sempre in tale contesto il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un chiaro nesso tra il numero massimo di animali da compagnia che possono essere oggetto di un movimento a carattere non commerciale e il fatto che tale movimento dovrebbe essere effettuato come singolo movimento a carattere non commerciale. Tuttavia il regolamento (UE) 2016/429 non fornisce la definizione di «singolo movimento a carattere non commerciale». Ciò potrebbe dare adito a interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri e costituire una fonte di abuso nel caso in cui più proprietari di animali da compagnia viaggino insieme utilizzando lo stesso mezzo di trasporto privato. Per motivi di certezza, al fine di garantire che le parti IV e V del regolamento (UE) 2016/429 siano applicate correttamente agli animali da compagnia, è altresì necessario specificare ulteriormente le condizioni che dovrebbero applicarsi alla nozione di «singolo movimento a carattere non commerciale».

(18)

L’articolo 252, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire requisiti dettagliati specie-specifici relativi ai mezzi di identificazione degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I di tale regolamento e relativi all’applicazione e all’uso di tali mezzi di identificazione.

(19)

Prima dell’adozione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione in materia di identificazione degli animali da compagnia erano stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia e nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (6) per i volatili da compagnia. Le norme stabilite in tali regolamenti si sono dimostrate efficaci nel garantire la corretta identificazione degli animali da compagnia. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme nel presente regolamento, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nella loro applicazione.

(20)

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono da considerarsi adeguatamente identificati quando sono dotati di un tatuaggio chiaramente leggibile, se eseguito prima del 3 luglio 2011, o di un sistema elettronico di identificazione (transponder) impiantato. L’impianto di transponder richiede determinate competenze. È pertanto necessario chiarire nel presente regolamento quali persone dispongono delle conoscenze specifiche per l’esecuzione di tale compito.

(21)

In tale contesto il presente regolamento dovrebbe anche stabilire norme relative ai mezzi per identificare i volatili da compagnia destinati a essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, al fine di garantire la corrispondenza tra il volatile da compagnia e il rispettivo documento di identificazione.

(22)

L’articolo 252, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire requisiti dettagliati specie-specifici relativi alle misure di prevenzione e riduzione del rischio al fine di garantire che gli animali da compagnia non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento a seguito del movimento di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del medesimo regolamento.

(23)

Prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell’Unione sulle misure di prevenzione e riduzione del rischio che gli animali da compagnia devono soddisfare quando sono mossi verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio erano stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia e nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 per i volatili da compagnia. Tali norme si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie elencate attraverso tali movimenti. È pertanto opportuno mantenere le disposizioni principali di tali norme nel presente regolamento, aggiornandole tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nella loro applicazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di deroghe qualora siano adottate misure alternative di riduzione del rischio.

(24)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, i detentori di animali da compagnia nell’Unione, compresi i proprietari di animali da compagnia, sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali sotto la loro responsabilità. Essi sono pertanto i principali responsabili dell’attuazione di misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie tra gli animali sotto la loro responsabilità. Ciò significa anche che i proprietari di animali da compagnia sono tenuti a garantire che gli animali mossi sotto la loro responsabilità non mostrino sintomi di malattie e siano idonei a tali movimenti a carattere non commerciale.

(25)

Al fine di ridurre il rischio di diffusione di malattie animali introdotte dall’esterno dell’Unione, è opportuno stabilire nel presente regolamento che gli animali da compagnia originari di un paese terzo o territorio e mossi verso l’Unione non devono mostrare sintomi di malattie e devono essere idonei a tali movimenti a carattere non commerciale.

(26)

Dati i suoi potenziali effetti sull’uomo e sugli animali, l’infezione da virus della rabbia è la malattia di cani, gatti e furetti che suscita la maggiore preoccupazione nell’Unione. L’infezione da virus della rabbia è elencata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 come malattia di categoria B, per la quale devono essere adottate misure di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione.

(27)

Al fine di evitare la diffusione della rabbia nell’Unione, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme relative agli obblighi di vaccinazione dei cani da compagnia, dei gatti da compagnia e dei furetti da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.

(28)

È possibile che i vaccini antirabbici somministrati ai cani da compagnia, ai gatti da compagnia o ai furetti da compagnia prima delle 12 settimane di vita non inducano un’immunità protettiva a causa di conflitti con gli anticorpi materni. I fabbricanti di vaccini raccomandano pertanto di non vaccinare animali da compagnia più giovani di quell’età. Al fine di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale, da uno Stato membro a un altro, di animali da compagnia giovani che non sono stati vaccinati contro la rabbia oppure che sono stati vaccinati ma non si sono ancora immunizzati, il presente regolamento dovrebbe stabilire determinate misure di prevenzione da adottare e dovrebbe permettere agli Stati membri di autorizzare detti movimenti a carattere non commerciale nei loro territori qualora gli animali giovani in questione siano conformi a dette misure di prevenzione.

(29)

Inoltre, al fine di prevenire l’introduzione della rabbia nell’Unione e di dimostrare che gli animali sono stati adeguatamente vaccinati contro la rabbia, è necessario che i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia che sono mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio a fini non commerciali siano stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere deroghe all’obbligo di esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia in caso di movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia introdotti nell’Unione da paesi terzi o territori che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti identici a quelli delle norme applicate nell’Unione, o di avere attuato un solido sistema di sorveglianza, prevenzione e controllo della rabbia conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(30)

L’infestazione da Echinococcus multilocularis è elencata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 come malattia di categoria C, ossia una malattia rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata.

(31)

I cani da compagnia destinati ad essere introdotti in uno Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis dovrebbero conformarsi a prescrizioni supplementari affinché sia garantita la protezione di tale status in tali Stati membri. A tale riguardo è opportuno applicare un trattamento preventivo a tali cani prima che siano mossi verso qualsiasi Stato membro indenne da malattia. Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di deroghe qualora siano adottate misure alternative di riduzione del rischio.

(32)

L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili che può avere effetti negativi sulla sanità pubblica e su quella animale e gravi ripercussioni sulla redditività degli allevamenti avicoli, in quanto la sua forma ad alta patogenicità può provocare tassi di mortalità elevati nelle specie di pollame. Inoltre, sebbene l’influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, in determinate circostanze l’infezione può essere contratta anche dagli esseri umani, benché tale rischio sia in genere ridotto.

(33)

Poiché negli ultimi anni la minaccia globale dell’influenza aviaria si è intensificata, il presente regolamento dovrebbe istituire misure di protezione per garantire che i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso l’Unione non comportino un rischio di introduzione e diffusione dell’infezione da virus dell’influenza aviaria.

(34)

Le misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso l’Unione dovrebbero prevedere diversi obblighi alternativi per quanto riguarda tali movimenti a carattere non commerciale, tra cui l’isolamento prima di tali movimenti a carattere non commerciale nonché prove precedenti i movimenti e vaccinazioni per i sottotipi H5 e H7 del virus HPAI.

(35)

L’opzione dell’isolamento prima dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione dovrebbe tuttavia essere consentita solo per volatili da compagnia originari di territori o paesi terzi che sono stati valutati in relazione all’influenza aviaria e ad altre malattie pertinenti per le specie avicole. Tale opzione dovrebbe pertanto essere limitata ai paesi terzi o alle loro zone elencati nella tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (7), dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna o uova e ovoprodotti.

(36)

Per ridurre ulteriormente i rischi di diffusione del virus dell’influenza aviaria nell’Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia provenienti da paesi terzi o territori, è opportuno che tali volatili da compagnia siano tenuti in isolamento per un periodo di tempo adeguato dopo il loro ingresso nell’Unione e, in particolare durante tale periodo, che non partecipino a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili.

(37)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di deroghe qualora siano adottate misure alternative di riduzione del rischio. Ciò dovrebbe essere consentito solo per gli stabilimenti che sono in grado di garantire lo stato sanitario degli animali. È pertanto opportuno prescrivere che, nel quadro di tale opzione, i volatili da compagnia siano collocati in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (8).

(38)

L’articolo 254, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle voci necessarie all’inserimento delle informazioni da includere nei documenti di identificazione che devono accompagnare i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. Il medesimo articolo, alla lettera d), conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo al rilascio, alla compilazione e, ove applicabile, alla convalida di tali documenti di identificazione.

(39)

Prima dell’adozione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione relative ai documenti di identificazione degli animali da compagnia erano stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia e nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione per i volatili da compagnia. Le norme stabilite in detti regolamenti si sono dimostrate efficaci nel garantire la tracciabilità degli animali da compagnia durante i loro movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. È pertanto opportuno mantenere nel presente regolamento le disposizioni principali di tali norme, aggiornandole tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita nella loro applicazione.

(40)

I documenti di identificazione che accompagnano gli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso gli Stati membri sono necessari per attestare la conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire i requisiti relativi al contenuto di tali documenti di identificazione e le condizioni per il loro rilascio o, se necessario, per la loro convalida, al fine di garantirne la validità.

(41)

Come principio generale, il regolamento (UE) 2016/429 dispone che i normali movimenti di animali siano accompagnati da un certificato sanitario che deve essere compilato e rilasciato dalle autorità competenti del paese di spedizione o, se del caso, da un veterinario autorizzato, e successivamente convalidato dall’autorità competente del paese di spedizione, al fine di garantirne la validità. Tale prescrizione dovrebbe essere applicata anche ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio.

(42)

Al fine di agevolare i movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro, il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede un documento di identificazione alternativo (passaporto per animali da compagnia) in sostituzione del certificato sanitario utilizzato per altri movimenti di animali. È pertanto opportuno garantire che tali animali da compagnia continuino ad essere accompagnati da un passaporto.

(43)

In tale contesto, ciò implica anche che il passaporto per animali da compagnia è destinato a essere rilasciato soltanto per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia detenuti nello Stato membro in cui i loro proprietari risiedono abitualmente e hanno la residenza principale. Tali informazioni devono essere fornite dal proprietario dell’animale da compagnia per consentire al veterinario che rilascia il passaporto per animali da compagnia di compilarlo in modo corretto e accurato.

(44)

In tali circostanze i passaporti per animali da compagnia non sono destinati a essere rilasciati per i cani da compagnia, i gatti da compagnia o i furetti da compagnia detenuti da proprietari che hanno la residenza principale al di fuori dell’Unione e che risiedono nell’Unione solo temporaneamente o su base stagionale. In tali situazioni dovrebbe applicarsi il principio generale e il documento di identificazione necessario per i movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia verso l’Unione da un paese terzo o territorio (certificato sanitario) deve accompagnare i movimenti a carattere non commerciale di tali animali verso l’Unione. È pertanto opportuno garantire che tale documento di identificazione rimanga valido per un periodo di tempo ragionevole in modo da consentire ai proprietari di animali da compagnia di paesi terzi di risiedere nell’Unione temporaneamente o su base stagionale o di effettuare movimenti successivi verso altri Stati membri durante tale periodo.

(45)

La restrizione relativa al rilascio del passaporto per animali da compagnia non dovrebbe impedire il rilascio di un passaporto per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia che sono stati introdotti nell’Unione da un paese terzo o territorio a fini non commerciali con il documento di identificazione richiesto per tale movimento qualora i loro proprietari rimangano in uno Stato membro dopo la fine del periodo di validità del documento di identificazione e stabiliscano la loro residenza principale all’interno dell’Unione, come dimostrato ad esempio da un permesso di soggiorno.

(46)

Conformemente all’articolo 254, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, il presente regolamento dovrebbe prevedere le condizioni necessarie per consentire agli Stati membri di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un passaporto se il passaporto è stato rilasciato in un paese terzo o territorio che applica norme aventi contenuto ed effetti identici a quelli delle norme applicate nell’Unione. Esso dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare il rientro nell’Unione, dopo un movimento a carattere non commerciale verso un paese terzo o territorio, di tali animali da compagnia accompagnati da un passaporto per animali da compagnia rilasciato in uno Stato membro, purché tale passaporto permetta di stabilire che le condizioni per il rientro da tali paesi terzi o territori erano state soddisfatte prima che l’animale da compagnia lasciasse l’Unione.

(47)

I paesi terzi o territori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/1933 applicano norme il cui contenuto ed effetto sono identici a quelli applicati nell’Unione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia. La deroga prevista per tali paesi terzi o territori nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 dovrebbe essere mantenuta nel presente regolamento.

(48)

Conformemente all’articolo 252, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429, il presente regolamento dovrebbe dare alle autorità competenti degli Stati membri la possibilità di autorizzare in via eccezionale l’ingresso diretto o il transito nel loro territorio di animali da compagnia che non soddisfano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, in presenza di situazioni di reale e urgente necessità, a condizione che sia richiesto un permesso e che lo Stato membro di destinazione lo rilasci, se del caso con il consenso di altri eventuali Stati membri interessati. Tale permesso dovrebbe precisare le disposizioni specifiche, compreso un periodo di isolamento di durata limitata sotto sorveglianza ufficiale, necessarie per soddisfare le condizioni di cui al presente regolamento. Anche in casi di urgenza, i permessi dovrebbero essere indispensabili per ridurre eventuali rischi per la sanità animale legati all’introduzione nell’Unione di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.

(49)

Premesso che la decisione finale di concessione di una deroga dovrebbe spettare all’autorità competente, le circostanze specifiche che giustificano la concessione di deroghe dovrebbero comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partenza urgente del proprietario dell’animale da compagnia, su base individuale o collettiva, in caso di un’improvvisa catastrofe naturale, di disordini politici o di altra forza maggiore che riguardi il proprietario.

(50)

In relazione al connesso rischio per la sanità animale, tutti i movimenti a carattere non commerciale attraverso l’Unione di animali da compagnia provenienti da un paese terzo e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione dovrebbero essere considerati movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, in quanto comportano lo stesso livello di rischio. Tali movimenti di transito dovrebbero pertanto soddisfare tutte le pertinenti prescrizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio. Tuttavia il transito degli animali da compagnia non dovrebbe essere oggetto di prescrizioni specifiche qualora gli animali non entrino nel territorio dell’Unione e rimangano entro il perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto di transito.

(51)

È opportuno adottare norme in conformità dell’articolo 252, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 per consentire il rientro di animali da compagnia originari dell’Unione cui sia stato negato l’ingresso dalle autorità competenti di un paese terzo o territorio a seguito di controlli effettuati alle loro frontiere, se le condizioni per il rientro da detti paesi terzi o territori erano state soddisfatte prima che l’animale da compagnia lasciasse l’Unione.

(52)

Ai fini dell’applicazione coerente della legislazione dell’Unione in materia di movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio e onde garantirne la chiarezza e la trasparenza, il presente regolamento dovrebbe abrogare il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione (9) e il regolamento delegato (UE) 2021/1933.

(53)

Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, il presente regolamento dovrebbe istituire misure transitorie per garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione.

(54)

Tali disposizioni dovrebbero essere elaborate per rispondere alle legittime aspettative dei proprietari di animali da compagnia che detengono cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia, nonché dei fabbricanti di transponder, dei veterinari e delle autorità competenti degli Stati membri, e per concedere loro il tempo necessario per adeguarsi alle nuove prescrizioni. Esse dovrebbero essere concepite per evitare che i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia debitamente identificati siano sottoposti a un nuovo processo di identificazione e che i passaporti debitamente rilasciati siano annullati e debbano essere nuovamente rilasciati. Esse non ostano a che i fabbricanti di transponder, i veterinari e le autorità competenti degli Stati membri applichino le nuove norme prima della fine del periodo transitorio.

(55)

È opportuno prevedere ulteriori misure transitorie mediante atti di esecuzione in modo da garantire che le scorte di documenti di identificazione conformi alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 576/2013 possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato.

(56)

Il regolamento (UE) n. 576/2013, che stabiliva le norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, è stato abrogato dall’articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. L’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 22 aprile 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

NORME GENERALI

CAPO 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento integra le norme di cui alla parte VI del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del medesimo regolamento introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.

2.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

nella parte II, le prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali detenuti elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 («cani da compagnia», «gatti da compagnia» e «furetti da compagnia»), introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio, tra cui:

i)

i mezzi di identificazione di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia, compresi l’applicazione e l’uso di tali mezzi di identificazione;

ii)

le specifiche misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai cani da compagnia, ai gatti da compagnia e ai furetti da compagnia quando tali animali sono mossi durante movimenti a carattere non commerciale;

iii)

i documenti di identificazione che devono accompagnare i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia durante i movimenti a carattere non commerciale, compresi il contenuto e le condizioni per il rilascio e la compilazione di tali documenti;

b)

nella parte III, le prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili detenuti elencati nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 («volatili da compagnia»), introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio, tra cui:

i)

il numero massimo di volatili da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale;

ii)

i mezzi di identificazione dei volatili da compagnia, compresi l’applicazione e l’uso di tali mezzi di identificazione;

iii)

le specifiche misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai volatili da compagnia quando tali animali sono mossi durante movimenti a carattere non commerciale;

iv)

il documento di identificazione che deve accompagnare i volatili da compagnia durante i movimenti a carattere non commerciale, compresi il contenuto e le condizioni per il rilascio e la compilazione di tale documento;

c)

nella parte IV, le norme speciali riguardanti i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli Stati membri e al loro interno in circostanze specifiche, come previsto all’articolo 252, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«veterinario autorizzato»:

a)

un veterinario diverso dai veterinari ufficiali che è stato autorizzato, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, dall’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo a svolgere determinati compiti specifici nel territorio di tale Stato o paese; oppure

b)

un organismo delegato quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, se autorizzato dall’autorità competente di uno Stato membro a svolgere determini compiti specifici nel territorio di tale Stato membro ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, di detto regolamento;

2)

«punto di entrata dei viaggiatori»: qualsiasi zona situata presso un punto di entrata nell’Unione e designata dagli Stati membri ai fini dell’esecuzione di controlli documentali e controlli di identità, quali definiti all’articolo 3, punti 41) e 42), del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da un paese terzo o territorio.

CAPO 2

Disposizioni generali relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione e all’interno dell’Unione

Articolo 3

Singoli movimenti a carattere non commerciale

I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia sono limitati al numero massimo di animali stabilito all’articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 21 del presente regolamento e avvengono su un unico mezzo di trasporto, salvo qualora il mezzo di trasporto utilizzato sia un mezzo di trasporto pubblico.

Articolo 4

Prescrizioni relative all’autorizzazione ad effettuare movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per conto dei proprietari degli animali

Se una persona autorizzata provvede a un movimento a carattere non commerciale, al documento di identificazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 20, lettera a), per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia, e di cui all’articolo 26, paragrafo 1, per i volatili da compagnia, è allegata un’autorizzazione scritta firmata dal proprietario dell’animale da compagnia.

Articolo 5

Prescrizioni relative al transito degli animali da compagnia nell’Unione

1.   Gli animali da compagnia che non sono originari di uno Stato membro e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione sono autorizzati a transitare nell’Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l’ingresso di animali da compagnia delle rispettive specie in uno Stato membro da un paese terzo o territorio.

2.   Non si applicano prescrizioni specifiche al transito di animali da compagnia che non entrano nel territorio di uno Stato membro e rimangono entro il perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto di transito.

Articolo 6

Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

La reintroduzione nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ha negato l’ingresso degli animali o del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali da compagnia rientrano nell’Unione attraverso un punto di entrata dei viaggiatori;

b)

gli animali da compagnia sono accompagnati dai seguenti documenti:

i)

il passaporto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, o qualsiasi altro documento valido, compreso il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o territorio;

ii)

ove disponibile, il documento ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato.

PARTE II

MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI DA COMPAGNIA, GATTI DA COMPAGNIA E FURETTI DA COMPAGNIA

CAPO 1

Movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro

Articolo 7

Prescrizioni relative all’identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono identificati individualmente, come prescritto dall’articolo 247, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con le modalità seguenti:

a)

mediante un transponder iniettabile impiantato conformemente all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 70 bis di tale regolamento delegato; oppure

b)

se un transponder iniettabile non soddisfa i requisiti tecnici di cui all’articolo 70 bis, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l’identificazione individuale dell’animale.

2.   Un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia è considerato conforme alle prescrizioni relative all’identificazione individuale di cui al paragrafo 1 se è stato identificato individualmente mediante:

a)

un transponder, impiantato prima del 1o gennaio 2028, che non contiene il codice del paese in cui l’animale è stato inizialmente identificato;

b)

un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011.

Articolo 8

Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro

Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro Stato membro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia soddisfano le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio, come prescritto dall’articolo 247, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429:

a)

sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento, o sono stati rivaccinati contro la rabbia, conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (10);

b)

nel caso dei cani da compagnia mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima del loro ingresso in tale Stato membro o zona.

Articolo 9

Prescrizioni speciali relative alla vaccinazione antirabbica per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia giovani

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia di meno di 12 settimane e che non sono ancora stati vaccinati contro la rabbia, o di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia ma per i quali non sono trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria, possono essere mossi in via eccezionale da uno Stato membro all’altro purché:

a)

lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e

b)

sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

il proprietario dell’animale da compagnia o una persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici di specie elencate sensibili all’infezione da virus della rabbia; oppure

ii)

gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento di identificazione individuale permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Articolo 10

Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia

1.   I cani da compagnia possono essere mossi verso il territorio di uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis senza essere sottoposti a trattamento contro l’infestazione da tale malattia, a condizione che siano mossi direttamente da uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis.

2.   In via eccezionale i cani da compagnia possono essere mossi da uno Stato membro o da una sua zona privi dello status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis verso il territorio di uno Stato membro o di una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia, a condizione che:

a)

lo Stato membro abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e

b)

il documento di identificazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento permetta di stabilire che tali cani da compagnia sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 almeno due volte a un intervallo che va da un minimo di 24 ore a un massimo di 28 giorni e il trattamento sia successivamente ripetuto a intervalli regolari non superiori a 28 giorni; il trattamento regolare può terminare entro 28 giorni da un trattamento precedente se quest’ultimo è stato effettuato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis.

Articolo 11

Condizioni per il documento di identificazione che accompagna i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 247, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di passaporto di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Tale passaporto soddisfa le condizioni seguenti:

a)

deve essere firmato dal proprietario dell’animale da compagnia; e

b)

deve essere stato debitamente compilato e rilasciato in uno Stato membro in cui il proprietario dell’animale da compagnia risiede abitualmente, conformemente all’articolo 71 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e attestare in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, lettere a) e b), e all’articolo 20, lettera b), punto ii), del presente regolamento, se del caso.

2.   Se necessario per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia può essere accompagnato da più passaporti.

Articolo 12

Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia

1.   I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia provenienti da un paese terzo o territorio in cui risiede abitualmente il loro proprietario ed entrati in uno Stato membro accompagnati dal certificato sanitario rilasciato conformemente all’articolo 19 possono essere mossi verso un altro Stato membro purché:

a)

il loro ingresso nell’Unione sia stato adeguatamente documentato in tale certificato sanitario dall’autorità competente che effettua i controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori nell’Unione; e

b)

continuino a essere accompagnati da tale certificato sanitario per il periodo di validità di cui all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.

2.   Nel caso dei cani da compagnia mossi verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, lettera b), è documentata dal veterinario incaricato nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Articolo 13

Prescrizioni relative all’identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia o i furetti da compagnia sono identificati individualmente, come prescritto dall’articolo 249, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con le modalità seguenti:

a)

mediante un transponder iniettabile impiantato da un veterinario di cui all’articolo 70, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e conforme all’articolo 70, lettera a), e all’articolo 70 bis, lettera a), e lettera b), punto i), di tale regolamento; oppure

b)

se un transponder iniettabile non soddisfa i requisiti tecnici di cui all’articolo 70 bis, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l’identificazione individuale dell’animale.

2.   Un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia che sia stato identificato individualmente mediante l’applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 è considerato conforme alle prescrizioni relative all’identificazione individuale di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia soddisfano, come prescritto dall’articolo 249, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio:

a)

non mostrano segni evidenti di malattia e sono idonei al movimento a carattere non commerciale;

b)

sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento, o sono stati rivaccinati contro la rabbia, conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

c)

sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

d)

nel caso dei cani da compagnia mossi da un paese terzo o territorio verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato XXI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell’ingresso in tale Stato membro o zona.

Articolo 15

Ingresso nell’Unione di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo attraverso un punto di entrata dei viaggiatori designato dallo Stato membro, tranne nei casi in cui:

a)

tali animali da compagnia sono mossi da paesi terzi o territori elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione (11); oppure

b)

i cani da compagnia sono mossi da personale militare, da personale delle forze dell’ordine o da squadre di ricerca e soccorso da qualsiasi paese terzo o territorio, a condizione che:

i)

il proprietario dell’animale da compagnia, la persona responsabile o l’unità responsabile abbia richiesto un permesso e l’autorità competente dello Stato membro in cui l’animale fa il suo ingresso nell’Unione abbia rilasciato tale permesso; e

ii)

il cane sia sottoposto a controlli documentali e di identità in un luogo designato dall’autorità competente conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al punto i).

Articolo 16

Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia introdotti nell’Unione

I cani da compagnia possono essere mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis da un paese terzo o territorio elencato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, a condizione che:

a)

lo Stato membro abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati;

b)

il documento di identificazione di cui all’articolo 20, lettera a), del presente regolamento permetta di stabilire che tali cani sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 almeno due volte a un intervallo che va da un minimo di 24 ore a un massimo di 28 giorni e il trattamento sia successivamente ripetuto a intervalli regolari non superiori a 28 giorni; il trattamento regolare può terminare entro 28 giorni da un trattamento precedente se quest’ultimo è stato effettuato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis.

Articolo 17

Prescrizioni speciali relative alla prova di titolazione degli anticorpi per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti nell’Unione

1.   I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l’Unione da un paese terzo o territorio senza essere stati sottoposti alla prova di titolazione degli anticorpi di cui all’articolo 14, lettera c), a condizione che gli animali siano mossi da un paese terzo o territorio che soddisfa le condizioni di cui alle seguenti lettere a) o b):

a)

il paese terzo o territorio è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 dopo aver presentato alla Commissione una domanda in cui dimostra di applicare norme per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia aventi contenuto ed effetti equivalenti a quelli delle norme stabilite nella parte II, capi 1 e 2, del presente regolamento; oppure

b)

il paese terzo o territorio è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 dopo aver presentato alla Commissione una domanda nella quale dimostra di soddisfare almeno i seguenti criteri:

i)

la notifica alle autorità competenti dei casi di infezione da virus della rabbia negli animali detenuti e selvatici è obbligatoria nel rispettivo paese o territorio;

ii)

un sistema efficace di sorveglianza per la rabbia negli animali detenuti e selvatici è operativo da almeno due anni prima della data della domanda e comprende almeno un programma di individuazione precoce in corso atto a garantire che gli animali sospettati di essere affetti da rabbia siano oggetto di indagine e segnalazione e ad assicurare un adeguato follow-up dell’evoluzione del numero di animali infetti che preveda, per i carnivori selvatici, la raccolta di un numero sufficiente di tali animali trovati morti e l’esecuzione di prove sugli stessi;

iii)

sono in vigore e sono efficacemente attuate norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia in caso di sospetta o confermata infezione da virus della rabbia e per prevenire il rischio di diffusione dell’infezione da virus della rabbia negli animali da compagnia o attraverso i loro movimenti, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia da altri paesi o territori e, se del caso, norme per il controllo della popolazione di cani e gatti randagi, per la vaccinazione antirabbica degli animali detenuti e per il controllo e l’eradicazione della rabbia nella fauna selvatica;

iv)

la struttura e l’organizzazione delle autorità competenti cui è stata conferita la responsabilità di organizzare o svolgere attività di controllo ufficiali, i poteri attribuiti a tali autorità competenti, la sorveglianza cui sono soggette e i mezzi di cui dispongono, compresi il personale e la capacità di laboratorio, sono tali da poter applicare e attuare efficacemente la normativa nazionale in materia di movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;

v)

le autorità competenti hanno istituito procedure e meccanismi efficaci per garantire la validità e l’affidabilità dei documenti di identificazione utilizzati per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, comprese misure volte a prevenire il rilascio di documenti di identificazione falsi o ingannevoli o l’uso abusivo di tali documenti;

vi)

sono in vigore norme relative all’autorizzazione e all’immissione in commercio dei vaccini antirabbici.

2.   I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono mossi da un paese terzo di cui al paragrafo 1), lettera a) o b), verso l’Unione senza essere stati sottoposti a una prova di titolazione degli anticorpi solo se soddisfano le condizioni di cui alle seguenti lettere a), b) o c):

a)

gli animali da compagnia sono mossi direttamente da un paese terzo o territorio che figura nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in cui risiede abitualmente il loro proprietario; oppure

b)

gli animali da compagnia sono mossi a seguito di un periodo di permanenza trascorso esclusivamente in uno o più dei paesi terzi o territori che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b); oppure

c)

gli animali da compagnia sono mossi dopo avere attraversato un paese terzo o territorio diverso da quelli che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), a condizione che il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione firmata attestante che durante tale movimento gli animali da compagnia non sono stati a contatto con animali delle specie elencate sensibili all’infezione da virus della rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto.

Articolo 18

Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 249, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione (12).

Il certificato sanitario è valido per un periodo complessivo di sei mesi a decorrere dalla data dei controlli documentali e di identità eseguiti presso il punto di entrata dei viaggiatori nell’Unione o fino alla data di scadenza della validità della vaccinazione antirabbica, se anteriore.

2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:

a)

ubicazione del transponder o del tatuaggio e data di identificazione o data di lettura del transponder o del tatuaggio, nonché codice unico di identificazione individuale indicato sul transponder o sul tatuaggio;

b)

data di nascita dichiarata dal proprietario dell’animale da compagnia, specie, razza, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

numero di riferimento unico del certificato;

d)

nome e dati di contatto del proprietario dell’animale da compagnia;

e)

nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia il certificato sanitario e data del rilascio;

f)

dettagli della vaccinazione antirabbica;

g)

data di prelievo del campione di sangue per la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia;

h)

dettagli del trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis;

i)

informazioni dettagliate sulla conformità ad altre prescrizioni specifiche in materia di sanità animale riguardanti malattie o infezioni di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia;

j)

nome e firma del veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida;

k)

informazioni che consentano di individuare l’autorità competente che effettua i controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli.

3.   Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale.

Articolo 19

Rilascio e compilazione del documento di identificazione

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono autorizzati ad entrare nell’Unione solo se accompagnati dal certificato sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che:

a)

il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:

i)

ha verificato che l’animale da compagnia è stato identificato individualmente in conformità dell’articolo 13;

ii)

ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario con le informazioni elencate all’articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a j), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 e all’articolo 14, se del caso;

iii)

ha verificato che al certificato sanitario siano allegate copie certificate dei dati di vaccinazione e la relazione ufficiale del laboratorio relativa ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, o una copia certificata di tale relazione; e

iv)

ha verificato che la dichiarazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, che conferma che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale, sia allegata al certificato sanitario; e

b)

il certificato è stato rilasciato o convalidato conformemente alla lettera a) non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell’Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

Articolo 20

Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l’Unione senza essere accompagnati dal certificato sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, solo a condizione che:

a)

siano accompagnati dal passaporto di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 che:

i)

è stato firmato dal proprietario dell’animale da compagnia;

ii)

è stato rilasciato in uno dei paesi terzi o territori elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato, secondo quanto deciso dall’autorità competente; e

iii)

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e attesta in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, lettere a) e b), del presente regolamento, se del caso; oppure

b)

entrino in uno Stato membro dopo essere stati mossi verso un paese terzo o territorio o dopo essere passati attraverso un paese terzo o territorio in provenienza da uno Stato membro, e il passaporto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, permetta di stabilire che, prima di lasciare l’Unione, gli animali da compagnia:

i)

sono stati debitamente vaccinati contro la rabbia come previsto all’articolo 8, lettera a), e tale vaccinazione è ancora valida al momento del rientro nell’Unione; e

ii)

sono stati sottoposti, tranne nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento, alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui all’articolo 14, lettera c), del presente regolamento, con esito favorevole. In tal caso non si applica il periodo di 90 giorni prescritto per la validità della prova di titolazione nell’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Nel caso dei cani da compagnia mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, lettera b), del presente regolamento è documentata dal veterinario incaricato nel passaporto di cui al primo comma.

PARTE III

MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI VOLATILI DA COMPAGNIA

Articolo 21

Numero massimo di volatili da compagnia durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Il numero di volatili da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio non deve essere superiore a cinque.

Articolo 22

Prescrizioni relative all’identificazione di volatili da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia sono identificati, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con un mezzo di identificazione individuale permanente, inamovibile e leggibile recante un codice alfanumerico unico.

2.   L’identificazione individuale dei volatili da compagnia mossi verso l’Unione di cui al paragrafo 1 è stata applicata agli animali prima del loro ingresso o, se del caso, prima che fossero isolati, sottoposti a prova o vaccinati per l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 come previsto all’articolo 23.

3.   In deroga al paragrafo 1, i volatili da compagnia possono essere mossi verso l’Unione con una descrizione scritta di un singolo volatile da compagnia o di un gruppo di volatili da compagnia fornita dal proprietario dell’animale da compagnia, se:

a)

i volatili da compagnia sono mossi conformemente alle condizioni previste all’articolo 25; e

b)

i volatili da compagnia sono stati collocati in un contenitore che consente l’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti, sigillato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione prima del movimento a carattere non commerciale da tale paese terzo o territorio.

Articolo 23

Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia soddisfano, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio:

a)

provengono da un paese terzo o territorio membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH); e

b)

il certificato sanitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento permette di stabilire che i volatili in questione soddisfano una delle seguenti serie di condizioni:

i)

sono originari di un paese terzo o territorio elencato nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della data del movimento a carattere non commerciale dal paese terzo o territorio; oppure

ii)

nei sei mesi precedenti la data di spedizione verso l’Unione e almeno 60 giorni prima di tale data hanno ricevuto un primo ciclo vaccinale completo e se del caso sono stati rivaccinati, secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7, che non era un vaccino vivo attenuato e che deve essere stato somministrato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione; oppure

iii)

nel paese terzo o territorio di spedizione sono stati:

tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale per almeno 14 giorni prima della data del movimento a carattere non commerciale da tale paese terzo o territorio; e

sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma H5 e H7 dell’influenza aviaria, effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale non prima del settimo giorno di isolamento; e

c)

il certificato sanitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento permette di stabilire che:

i)

gli animali sono stati sottoposti a un’ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione nelle 48 ore precedenti la data del movimento a carattere non commerciale dal paese terzo o territorio, o l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data, e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia e sono idonei al movimento a carattere non commerciale; e

ii)

nel periodo compreso tra l’ispezione clinica di cui al punto i) e la partenza dal paese terzo o territorio di spedizione gli animali non sono stati a contatto con altri volatili.

2.   La documentazione che accompagna i volatili da compagnia dimostra che le prove effettuate e i vaccini somministrati di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), soddisfano i requisiti di cui alle parti pertinenti del capitolo concernente l’influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

Articolo 24

Ingresso di volatili da compagnia nell’Unione

1.   I volatili da compagnia sono introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo attraverso un punto di entrata dei viaggiatori designato dallo Stato membro, tranne nel caso in cui tali animali da compagnia provengano da paesi terzi o territori elencati nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.

2.   I proprietari di animali da compagnia o le persone autorizzate spostano i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo direttamente dal punto di entrata dei viaggiatori in un’abitazione privata o in un altro luogo di residenza all’interno dell’Unione, dove i volatili da compagnia sono tenuti isolati da altri volatili per un periodo di almeno 30 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione.

3.   Se i volatili da compagnia non sono destinati a rimanere in isolamento nello Stato membro di ingresso, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata comunica allo Stato membro di destinazione finale l’abitazione privata o altro luogo di residenza in cui i volatili da compagnia saranno tenuti in isolamento conformemente al paragrafo 2.

Articolo 25

Prescrizioni speciali relative ai volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   I volatili da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, dove sono sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell’Unione;

b)

il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata sposta direttamente i volatili da compagnia dal punto di entrata dei viaggiatori nell’Unione allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui alla lettera a);

c)

i volatili lasciano la quarantena solo su autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

2.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione:

a)

monitora l’arrivo dei volatili da compagnia allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

verifica le condizioni di quarantena, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica dei volatili, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena.

Articolo 26

Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705.

2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:

a)

tipo di mezzo di identificazione e codice alfanumerico indicato sul mezzo di identificazione;

b)

specie del volatile da compagnia;

c)

numero di riferimento unico del certificato;

d)

numero del sigillo apposto sul contenitore se i volatili da compagnia non sono identificati individualmente nel paese terzo o territorio di spedizione;

e)

nome e dati di contatto del proprietario dell’animale da compagnia;

f)

nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia il certificato sanitario e data del rilascio;

g)

informazioni dettagliate sulla conformità alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative a malattie o infezioni dei volatili da compagnia;

h)

disposizioni per la movimentazione dei volatili da compagnia dopo il loro arrivo nell’Unione;

i)

nome e firma del veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida;

j)

informazioni che consentono di individuare l’autorità competente che effettua i controlli al punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli.

3.   Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento del volatile da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale e che precisa le disposizioni adottate prima e dopo il movimento.

Articolo 27

Rilascio e compilazione del documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1.   I volatili da compagnia sono autorizzati ad entrare nell’Unione solo se sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, dopo che il veterinario che rilascia il documento:

a)

ha verificato che i volatili da compagnia sono stati identificati in conformità dell’articolo 22; e

b)

ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario:

i)

con le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettere da a) a i), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c), se del caso;

ii)

in base a una dichiarazione scritta del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata di cui all’articolo 26, paragrafo 3, allegata a tale certificato sanitario;

iii)

in base alle prove, fornite dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, del fatto che è stata predisposta la quarantena dei volatili da compagnia presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di volatili da compagnia che devono essere sottoposti a quarantena conformemente all’articolo 25 del presente regolamento.

2.   I volatili da compagnia sono autorizzati a entrare nell’Unione solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 permette anche di stabilire che il certificato stesso è stato rilasciato o convalidato non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell’Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

Articolo 28

Deroga alle prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso uno Stato membro in provenienza da determinati paesi terzi

In deroga agli articoli 22, 23 e da 25 a 27 del presente regolamento, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio elencato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.

PARTE IV

NORME SPECIALI RIGUARDANTI I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA VERSO GLI STATI MEMBRI E AL LORO INTERNO

Articolo 29

Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in circostanze specifiche

1.   In deroga alle condizioni di cui agli articoli da 7 a 20 per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia e agli articoli da 22 a 27 per i volatili da compagnia, in casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che:

a)

il proprietario abbia richiesto precedentemente un permesso all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e quest’ultima lo abbia concesso;

b)

l’autorità competente abbia concluso, in esito a una valutazione dei rischi, che il movimento a carattere non commerciale presenta un basso rischio o non comporta alcun rischio specifico se avviene secondo le modalità stabilite nel permesso;

c)

gli animali da compagnia soddisfino le condizioni stabilite dall’autorità competente nel permesso, che possono comprendere l’isolamento sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento delle condizioni stesse, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi:

i)

in un luogo designato dall’autorità competente; e

ii)

in conformità delle condizioni enunciate nel permesso.

Tale permesso può anche comprendere l’autorizzazione al transito in un altro Stato membro qualora detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso.

2.   Il permesso di cui al paragrafo 1 può essere concesso, in deroga al paragrafo 1, lettera a), all’arrivo nel territorio dello Stato membro di destinazione.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Misure transitorie relative ai mezzi di identificazione dei cani da compagnia, dei gatti da compagnia e dei furetti da compagnia

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono considerati conformi alle prescrizioni relative alla loro identificazione individuale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se tali animali da compagnia sono stati identificati individualmente in conformità dell’articolo 17 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013 prima del 22 aprile 2026.

Articolo 31

Misure transitorie relative ai documenti di identificazione utilizzati ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cui all’articolo 249, paragrafo 1, e all’articolo 250, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429

I documenti di identificazione sono considerati conformi al presente regolamento se sono stati:

a)

elaborati conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (13) e rilasciati prima del 22 aprile 2026; oppure

b)

elaborati conformemente:

i)

al modello di passaporto istituito con decisione 2003/803/CE della Commissione (14) e rilasciati prima del 29 dicembre 2014; oppure

ii)

al modello di passaporto di cui all’allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e rilasciati prima del 22 aprile 2026;

c)

elaborati conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (15) e rilasciati prima del 22 aprile 2026.

Articolo 32

Abrogazioni

I seguenti regolamenti delegati sono abrogati a decorrere dal 22 aprile 2026:

a)

regolamento delegato (UE) 2018/772;

b)

regolamento delegato (UE) 2021/1933.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2026.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1933/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione, del 20 marzo 2026, che adotta elenchi di paesi terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/636, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione, del 20 marzo 2026, che stabilisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/705, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).

(14)  Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1938/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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