Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025R2650

Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti

PE/60/2025/REV/1

GU L, 2025/2650, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2650

23.12.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2650 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, tale regolamento mira a garantire che tali materie prime e prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

(2)

Conformemente al regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e altri portatori di interessi, ha sviluppato un sistema di informazione per la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza («sistema di informazione»). I portatori di interessi sono stati coinvolti nel processo di sviluppo per garantire che il sistema di informazione sia efficiente e in linea con le esigenze degli operatori economici. Il sistema di informazione è stato lanciato il 4 dicembre 2024, consentendo agli operatori, ai commercianti che non sono microimprese né piccole e medie imprese («commercianti non PMI») e ai loro rappresentanti autorizzati di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza. Tuttavia le proiezioni più recenti sul numero di operazioni e interazioni previste nel sistema di informazione hanno portato a una rivalutazione sostanziale del carico sul sistema, indicando un traffico molto più elevato del previsto nel sistema di di informazione.

(3)

Al tempo stesso, dalle conclusioni della relazione sul futuro della competitività europea del 2024 emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme stanno limitando il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. Anche i partner commerciali hanno espresso preoccupazioni in merito alla complessità delle norme. In tale contesto alcune procedure e prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbero essere semplificate e gli oneri normativi superflui per le imprese dovrebbero essere eliminati, preservando però gli obiettivi di tale regolamento.

(4)

Inoltre, nell'ambito degli sforzi di semplificazione, è opportuno ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi che incombono agli operatori a valle che non sono microimprese, né piccole o medie imprese e ai micro o piccoli operatori primari che producono e immettono sul mercato i propri prodotti.

(5)

Al fine di garantire chiarezza giuridica nelle catene di approvvigionamento a valle e di ridurre ulteriormente gli obblighi di comunicazione e il corrispondente carico del sistema di informazione, è opportuno introdurre la nuova categoria «operatore a valle». Gli obblighi che incombono a tali operatori a valle dovrebbero essere identici a quelli applicabili ai commercianti. Né gli operatori a valle né i commercianti dovrebbero essere tenuti ad accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza o a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, il che ridurrebbe in modo significativo gli obblighi di comunicazione e il numero di interazioni necessarie con il sistema di informazione.

(6)

Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto continuare a essere tenuti a registrarsi nel sistema di informazione. Allo stesso tempo, il primo operatore a valle o commerciante, che indipendentemente dal fatto che sia o meno una piccola o media impresa, dovrebbe continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro o piccoli produttori. L’obbligo di raccogliere e conservare i numeri di riferimento dovrebbe applicarsi solo al primo operatore a valle o commerciante e non agli altri operatori o commercianti più a valle della catena di approvvigionamento.

(7)

Tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, che immettono sul mercato prodotti interessati o che li esportano sono soggetti al regolamento (UE) 2023/1115. Ciò comporta un onere amministrativo per i micro o piccoli produttori che immettono sul mercato o esportano i propri prodotti. Per affrontare le preoccupazioni relative agli operatori che sono microimprese o piccole imprese che producono e immettono sul mercato i propri prodotti e ridurre ulteriormente il carico del sistema di informazione, è necessario introdurre una nuova sottocategoria di operatori cui non dovrebbe applicarsi l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale nuova sottocategoria, denominata «micro o piccoli operatori primari», dovrebbe comprendere le persone fisiche o le microimprese o le piccole imprese stabilite in un paese classificato come a basso rischio conformemente al regolamento (UE) 2023/1115 che immettono sul mercato o esportano i prodotti interessati che esse stesse producono in tale paese, il che significa che coltivano, raccolgono, ottengono o allevano negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti interessati le materie prime interessate contenute negli stessi prodotti interessati. Sia gli operatori stabiliti all'interno dell’Unione che quelli stabiliti all'esterno dell'Unione dovrebbero rientrare nella definizione di micro o piccolo operatore primario.

(8)

Per garantire il conseguimento efficiente degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115, in particolare la possibilità di assicurare la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano a deforestazione zero, i micro o piccoli operatori primari dovrebbero comunque essere tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione. Al momento della presentazione della dichiarazione semplificata da parte di un micro o piccolo operatore primario, il sistema di informazione dovrebbe rilasciare un identificativo corrispondente. Tale identificativo della dichiarazione dovrebbe accompagnare i prodotti interessati che un micro o piccolo operatore primario immette sul mercato o esporta. Al fine di mantenere gli obblighi di tracciabilità a norma del regolamento (UE) 2023/1115 e perseguire i suoi obiettivi, le informazioni incluse in una dichiarazione semplificata dovrebbero consentire una valutazione automatica dei rischi da parte del sistema di informazione, agevolare i controlli da parte delle autorità competenti conformemente all'approccio basato sul rischio e dovrebbero, nella misura del possibile, essere visibili agli attori a valle in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

(9)

Nell'ambito degli sforzi di semplificazione, l'onere amministrativo derivante dagli obblighi per i micro o piccoli operatori primari di presentare una dichiarazione semplificata una tantum a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2023/1115, quale modificato dal presente regolamento, e di raccogliere informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso, dovrebbe essere ridotto consentendo loro di sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l'indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo, a condizione che l'indirizzo postale corrisponda chiaramente all'ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento in questione. Ciò offre ai micro o piccoli operatori primari la libertà di scegliere tra fornire la geolocalizzazione degli appezzamenti o l'indirizzo postale degli appezzamenti o del rispettivo stabilimento.

(10)

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) impone già ai produttori primari di bovini stabiliti nell'Unione obblighi di tracciabilità e comunicazione equivalenti a quelli stabiliti a norma del regolamento (UE) 2023/1115. I dati pertinenti sono conservati nelle banche dati nazionali degli Stati membri. È pertanto opportuno esentare i micro o piccoli operatori primari dall'obbligo di presentare una dichiarazione semplificata se le informazioni richieste sono già disponibili in tali banche dati e gli Stati membri mettono a disposizione i dati pertinenti nel sistema di informazione. Tale esenzione dovrebbe poter essere applicata anche ai micro o piccoli operatori primari in altri settori in cui la legislazione nazionale dell'Unione o degli Stati membri prevede obblighi equivalenti in materia di tracciabilità o comunicazione, purché siano soddisfatte le stesse condizioni.

(11)

Come precisato nel documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (5), nei casi in cui le attività siano trascurabili e tenendo conto di tutte le circostanze in gioco, si dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. Il pascolo occasionale estensivo o su piccola scala nelle foreste non dovrebbe essere considerato un uso prevalentemente agricolo, a condizione che la produzione e le attività correlate non abbiano effetti negativi sull'habitat della foresta.

(12)

Per garantire chiarezza giuridica circa il fatto che tutte le microimprese e le piccole e medie imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, possono beneficiare di apposite disposizioni semplificate previste dal regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno modificare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese per chiarire che la forma giuridica non dovrebbe essere rilevante per stabilire se una persona fisica o giuridica rientra in tale definizione. Ciò dovrebbe essere chiarito anche per i micro o piccoli operatori primari. Inoltre, la definizione di micro o piccoli operatori primari dovrebbe includere gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale dello stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati non superano i limiti numerici di almeno due di questi tre criteri.

(13)

Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce disposizioni relative al riesame del regolamento stesso e conferisce alla Commissione il mandato di presentare diverse valutazioni d'impatto corredate, se del caso, di proposte legislative. Poiché la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 è stata rinviata dal regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), non è possibile valutare l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 in assenza di dati relativi alla sua applicazione, ai suoi effetti sulla deforestazione e sul degrado forestale, al suo impatto su operatori e commercianti, in particolare PMI, e flussi commerciali. Per tali motivi, è opportuno sopprimere gli obblighi relativi alle valutazioni d'impatto che devono essere effettuate dalla Commissione previsti dal regolamento (UE) 2023/1115. Tali valutazioni d'impatto dovrebbero essere oggetto del riesame generale del regolamento (UE) 2023/1115. La data del riesame generale di al regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbe essere modificata al 30 giugno 2030, in modo che il riesame possa tenere conto dell'esperienza acquisita nell'esecuzione di tale regolamento. Per tenere conto degli obblighi modificati che incombono agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, il riesame generale dovrebbe altresì valutare l'impatto di tali modifiche sul conseguimento degli obiettivi generali del regolamento (UE) 2023/1115.

(14)

In vista del riesame generale del regolamento (UE) 2023/1115 che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2030 a scopo di semplificazione per gli operatori e i commercianti, la Commissione dovrebbe effettuare un riesame a scopo di semplificazione di tale regolamento e presentare una relazione entro il 30 aprile 2026. La relazione dovrebbe valutare gli oneri amministrativi e l'impatto di tale regolamento, segnatamente per i micro o piccoli operatori. Inoltre, nella relazione la Commissione dovrebbe indicare le possibili modalità per far fronte ai problemi individuati, anche mediante orientamenti tecnici, miglioramenti del sistema informatico, e atti delegati o atti di esecuzione, conformemente alla delega di poteri conferita dal regolamento (UE) 2023/1115 e, se del caso, corredare la relazione di una proposta legislativa.

(15)

La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti, vale a dire quelle di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento, dovrebbe essere posticipata di 12 mesi. Ciò è necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati, in particolare per consentire a tali operatori e commercianti di essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.

(16)

Alla luce del rinvio di 12 mesi della data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno adeguare di conseguenza le date previste da altre disposizioni correlate, vale a dire l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e le disposizioni sull'applicazione differita del regolamento (UE) 2023/1115 alle persone fisiche, alle microimprese o alle piccole imprese. Al fine di concedere tempo sufficiente per allineare gli sviluppi tecnici dell'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1115 quale modificato dal presente regolamento, è opportuno adeguare di conseguenza la data entro la quale deve essere predisposta l'interfaccia elettronica.

(17)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia semplificare determinati obblighi di comunicazione e allineare le scansioni temporali mantenendo invariati gli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115, non possono essere conseguiti dagli Stati membri ma possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115.

(19)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che esso entri in vigore prima dell'attuale data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.

(20)

Considerata l'urgenza di adottare semplificazioni mirate e di rinviare l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1115, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15)

“operatore”: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle;»

;

b)

sono inseriti i punti seguenti:

«15 bis)

“micro o piccolo operatore primario”: l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto paese; ciò include gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati;

15 ter)

“operatore a valle”: la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata;

(*1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj)»;"

c)

il punto 17) è sostituito dal seguente:

«17)

“commerciante”: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;»

;

d)

il punto 19) è sostituito dal seguente:

«19)

“nel corso di un'attività commerciale”: ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante stesso;»

;

e)

il punto 22) è sostituito dal seguente:

«22)

“mandatario”: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 6, ha ricevuto dall'operatore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore ai sensi del presente regolamento;»

;

f)

il punto 30) è sostituito dal seguente:

«30)

“microimprese, piccole e medie imprese” o “PMI”: le microimprese, le piccole e le medie imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE;»

;

2)

all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili del presente regolamento.»

;

3)

il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPO 2

OBBLIGHI DELL'OPERATORE, DELL'OPERATORE A VALLE E DEL COMMERCIANTE»

;

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, o, nel caso di micro o piccoli operatori primari, presentando la dichiarazione semplificata di cu all'articolo 4 bis, l'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.»

;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L'operatore comunica agli operatori a valle e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti.»

;

d)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari

1.   Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, e all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro o piccoli operatori primari.

2.   I micro o piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata una tantum, a tali operatori è assegnato un identificativo della dichiarazione.

3.   Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 i micro o piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui all'allegato III. In caso di modifiche significative delle informazioni fornite nella dichiarazione semplificata, tali operatori possono aggiornarle.

4.   Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro o piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.

5.   Per i micro o piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti o dall'indirizzo postale dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.»

;

6)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Obblighi dell’operatore a valle e del commerciante

1.   L’operatore a valle e il commerciante immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

2.   L’operatore a valle che non è una PMI (“operatore a valle non PMI”) e il commerciante che non è una PMI (“commerciante non PMI”) si registrano nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati.

3.   L’operatore a valle e il commerciante raccolgono e conservano le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore; i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;

b)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali hanno fornito i prodotti interessati.

4.   L’operatore a valle e il commerciante conservano per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono su richiesta alle autorità competenti.

5.   L’operatore a valle e il commerciante che ottengano o vengano a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui è avvenuta l'immissione o messa a disposizione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l'operatore a valle informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6.   L’operatore a valle non PMI e il commerciante non PMI che ottengano o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione di prodotti interessati, ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o da cui intendono esportare tali prodotti interessati. In caso di indicazioni comprovate, essi verificano che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Essi non immettono né mettono a disposizione sul mercato né esportano prodotti interessati a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile

7.   L’operatore a valle e il commerciante offrono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli ai sensi dell'articolo 19, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.

Articolo 6

Mandatario

1.   L'operatore può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, o una dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2. In tali casi l'operatore mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3.

2.   Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.

3.   L'operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore a valle o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Tale successivo operatore a valle o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette né mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati né li esporta senza presentare nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore o, nel caso di un micro o piccolo operatore primario, la dichiarazione semplificata per conto del micro o piccolo operatore primario. In tali casi l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3.»

;

7)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati.»

;

8)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*2) corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza o quando è fornita nella dichiarazione semplificata;

(*2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).»;"

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore a valle o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;»

;

9)

all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostiutito dal seguente:

«5.   La Commissione può agevolare l’attuazione armonizzata del presente regolamento formulando orientamenti pertinenti, garantendo uno scambio continuo con esperti, portatori di interessi e tutti gli operatori interessati, compresi i micro o piccoli operatori primari, gli operatori a valle e i commercianti, sviluppando le migliori pratiche e raccogliendo riscontri tecnici dall'attuale piattaforma multilaterale del gruppo di esperti della Commissione sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta, e promuovendo un adeguato scambio di informazioni, coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra le autorità competenti e la Commissione.»

;

10)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettino il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un'analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se vi è commistione di prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste, del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all'articolo 29, prestando un'attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. L'analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione.»

;

c)

al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la selezione degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l'altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore, operatore a valle o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.»

;

d)

i paragrafi da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 3 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell'articolo 29.

9.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 9 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell'articolo 29.

10.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno l'1 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell'articolo 29.

11.   Gli obiettivi quantificati per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell'anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b). Si considera che gli operatori a valle e i commercianti siano stati controllati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 1.»

;

e)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante, salvo qualora una notifica preventiva all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi.»

;

11)

gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

Controlli degli operatori

1.   I controlli degli operatori prevedono:

a)

l'esame del loro sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio, e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;

b)

l'esame della documentazione e dei registri che dimostranoche un dato prodotto interessato che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare è conforme al presente regolamento, anche, se del caso, mediante misure di attenuazione dei rischi, nonché l'esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti o, per i micro o piccoli operatori primari, l'esame della dichiarazione semplificata pertinente o delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri per operatore nel sistema di informazione di cui all’articolo 33.

2.   I controlli degli operatori possono anche includere, se del caso, in particolare laddove gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi:

a)

l'esame sul campo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati onde accertarne la corrispondenza alla documentazione usata ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza;

b)

l'esame delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 24;

c)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie o l'esatto luogo di produzione del prodotto interessato o della materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;

d)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pertinenti pubblicamente o privatamente disponibili; e

e)

controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

Articolo 19

Controlli degli operatori a valle e dei commercianti

1.   I controlli degli operatori a valle e dei commercianti comprendono l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.

2.   I controlli degli operatori a valle e dei commercianti possono comprendere anche, ove opportuno, in particolare quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco.»

;

12)

all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori, dagli operatori a valle o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.»

;

13)

all'articolo 21, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le autorità competenti concludono con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione di informazioni sulle indagini e sullo svolgimento di indagini. Le autorità competenti comunicano inoltre alla Commissione eventuali errori tecnici documentati significativi o perturbazioni significative derivanti dal sistema di informazione di cui all’articolo 33.

3.   Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, anche attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33. Ciò implica che si consenta alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori, sugli operatori a valle e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza e la dichiarazione semplificata per i micro o piccoli operatori primari, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e si scambiano con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del presente regolamento.»

;

14)

all'articolo 22, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, operatori a valle e commercianti e il numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, compresi i tipi di non conformità individuati;

c)

la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento; i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;»

;

15)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Azioni correttive in caso di non conformità

1.   Fatto salvo l'articolo 25, le autorità competenti, se stabiliscono che un operatore, un operatore a valle o un commerciante non si è conformato al presente regolamento o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impongono senza indugio all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.

2.   Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi:

a)

rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;

b)

impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;

c)

ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;

d)

donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

3.   Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori non conformità al presente regolamento.

4.   Se l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, una volta trascorso tale termine le autorità competenti garantiscono l'applicazione dell'azione correttiva richiesta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato.»

;

16)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori, operatori a valle e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

(*3)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).»;"

b)

al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (*4) e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;

b)

confisca dei prodotti interessati all'operatore e/o all'operatore a valle e/o al commerciante;

c)

confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o all'operatore a valle e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;

(*4)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj)»;"

17)

l'articolo 26 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro o piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro o piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato. Il presente paragrafo non si applica all'esportazione di un prodotto interessato da parte di un operatore a valle.»

;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo indica che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è stato identificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione sul mercato o della sua esportazione, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato.»

;

18)

all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore, l'operatore a valle, il commerciante o il mandatario.»

;

19)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento. Tale interfaccia elettronica è predisposta entro il 1o dicembre 2029.

(*5)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).»;"

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

operatori si conformino all'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e»

;

20)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori, operatori a valle o commercianti non si conformino al presente regolamento.

2.   Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori, operatori a valle e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi gli obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti.

(*6)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).»;"

21)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

registrazione di operatori a valle non PMI e commercianti non PMI in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;»

;

ii)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all'operatore interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione;

c)

registrazione delle dichiarazioni semplificate presentate dai micro o piccoli operatori primari e assegnazione di un identificativo della dichiarazione all'operatore interessato.»

;

iii)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, degli operatori a valle, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell'individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti;»

;

iv)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

sostegno alla comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, mediante l'uso di strumenti digitali per la gestione dell'approvvigionamento.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione nell'ambito del presente articolo, comprese:

a)

le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici;

b)

i dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità delle funzionalità del sistema di informazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e, se del caso, ai loro mandatari, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.»

;

22)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Riesame

1.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate.

bis.   Entro il 30 aprile 2026, la Commissione effettua a un riesame a scopo di semplificazione del presente regolamento e su tale base presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   Entro il 30 giugno 2030, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici:

a)

la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il presente regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

b)

l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l'eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;

c)

l'ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un'analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione;

d)

la soglia per l'uso obbligatorio di poligoni di cui all'articolo 2, punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;

e)

variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione;

f)

una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all'articolo 3;

g)

la possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi altri terreni boschivi e la data limite di cui all'articolo 2, punto 13), al fine di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali;

h)

la possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide;

i)

l'impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche, e tenendo conto delle variazioni del consumo, inclusa la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco, e di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati, considerando la potenziale inclusione nell'allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600);

j)

il ruolo degli istituti finanziari nel prevenire flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e la necessità di prevedere eventuali obblighi specifici per gli istituti finanziari negli atti giuridici dell'Unione;

k)

il ruolo degli operatori a valle e dei commercianti nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero e che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi;

l)

il ruolo dei micro o piccoli operatori primari nel garantire che la produzione sia a deforestazione zero e che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, e i possibili rischi di elusione.»

;

23)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 34, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 34, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

;

24)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2026.

2.   Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2026.

3.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2029 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.»

;

25)

l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026.

3.   Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori , siano essi persone fisiche o microimprese o piccole imprese ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica, che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027.».

26)

all'allegato I, alla tabella, la riga «ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta» è soppressa;

27)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

28)

il testo che figura n'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2025.

(3)  Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ( GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(5)   GU C, C/2025/4524, 12.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4524/oj.

(6)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (GU L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj).

(8)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, il punto 4 è soppresso.


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Dichiarazione semplificata per i micro o piccoli operatori primari

Informazioni da includere nella dichiarazione semplificata una tantum per i micro o piccoli operatori primari conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3:

1.

nome e indirizzo del micro o piccolo operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

2.

codice del sistema armonizzato e descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale, dei prodotti interessati e quantità annua stimata una tantum di prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se del caso, in volume o numero di articoli. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità stimata deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, in volume o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;

3.

paese di produzione e indirizzo postale o geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti oppure indirizzo postale dello stabilimento o di tutti gli appezzamenti su cui il micro o il piccolo operatore primario produce le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini. Se i prodotti interessati sono fabbricati su appezzamenti diversi, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti sono inclusi conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).

4.

Il testo seguente: “Con la presente dichiarazione, il micro o piccolo operatore primario conferma che eserciterà la dovuta diligenza in conformità del regolamento (UE) 2023/1115 per i prodotti interessati che immette sul mercato o esporta e che li immetterà sul mercato o li esporterà solo se il rischio riscontrato sarà nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.”.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top