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Documento 32025R2082
Regulation (EU) 2025/2082 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2025 amending Regulation (EU) 2018/1727 as regards the extension of the timeframe for the establishment of the Eurojust case management system
Regolamento (UE) 2025/2082 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust
Regolamento (UE) 2025/2082 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust
PE/33/2025/REV/1
GU L, 2025/2082, 15.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2082/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2082 |
15.10.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2082 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 ottobre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giustizia penale (Eurojust) e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni. |
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(2) |
Per conservare tutti i dati personali operativi in modo sicuro, Eurojust ha istituito un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice. Attraverso il sistema automatico di gestione dei fascicoli, i membri nazionali di Eurojust si scambiano tutte le informazioni relative ai casi in modo sicuro e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi per il trattamento dei dati personali operativi. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2018/1727 allo scopo di fornire il quadro giuridico per un sistema automatico di gestione dei fascicoli modernizzato («nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli»). Il nuovo sistema di gestione dei fascicoli deve integrare e rendere possibili le funzionalità del registro giudiziario europeo antiterrorismo e migliorare la capacità di Eurojust di individuare i collegamenti tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, traendo nel contempo pieno vantaggio dai meccanismi nazionali e dell'Unione esistenti per il confronto dei dati biometrici. |
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(4) |
Il termine per l'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli è il 1o dicembre 2025 («termine»). Tuttavia, a causa di fattori esterni e della complessità della migrazione, Eurojust non sarà in grado di istituire il nuovo sistema di gestione dei fascicoli entro il termine. È pertanto necessario consentire a Eurojust di continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice, fino all'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli. |
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(5) |
Per consentire a Eurojust di testare il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli e garantirne l'operatività e l'interoperabilità, conformemente al regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e di migrare i dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice al nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, è necessario prorogare il termine. |
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(6) |
Al fine di migrare i dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice al nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli e di verificare l’esattezza dei dati migrati, Eurojust dovrebbe essere in grado di mantenere il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice dopo che il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli sia divenuto operativo, ma non oltre il 1o dicembre 2027. La proroga di due anni del termine dovrebbe fornire a Eurojust il tempo sufficiente per ultimare l'istituzione del nuovo sistema, limitando nel contempo il periodo nel quale è eccezionalmente consentita la duplicazione dei dati personali operativi. |
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(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 aprile 2025, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2018/1727
All'articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1727, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1o dicembre 2027, a meno che il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non sia già attivo e non siano stati completati prima di tale data la migrazione dei dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice e la verifica dell’esattezza di tali dati.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, l’8 ottobre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2025(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2025.
(2) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).
(3) Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (GU L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj).
(4) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2082/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)