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Documento 32025R1208

Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, (Testo rilevante ai fini del SEE)

ST/8375/2025/INIT

GU L, 2025/1208, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1208/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1208/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1208

20.6.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1208 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2025

sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sull’Unione europea (TUE) è inteso ad agevolare la libera circolazione delle persone garantendo al contempo la sicurezza dei popoli d’Europa, con l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del TUE e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

La cittadinanza dell’Unione conferisce a ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare liberamente, entro certi limiti e secondo determinate condizioni. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dà attuazione a tale diritto. Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è sancito anche all’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). La libertà di circolazione comporta il diritto di uscire dagli Stati membri ed entrarvi con una carta d’identità o un passaporto in corso di validità.

(3)

A norma della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d’identità o un passaporto ai sensi della legislazione nazionale. Inoltre, tale direttiva dispone che gli Stati membri possono richiedere ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari l’iscrizione presso le autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare attestati d’iscrizione ai cittadini dell’Unione alle condizioni previste da tale direttiva. A norma di quest’ultima, gli Stati membri sono altresì tenuti a rilasciare una carta di soggiorno ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e, su domanda, a rilasciare un documento che attesta il soggiorno permanente e una carta di soggiorno permanente.

(4)

La direttiva 2004/38/CE dispone che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da detta direttiva in caso di abuso di diritto o frode. La falsificazione di documenti o la falsa descrizione di un fatto sostanziale attinente alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno sono stati individuati come tipici casi di frode nel contesto di tale direttiva.

(5)

Prima dell’adozione di norme a livello dell’Unione, i livelli di sicurezza delle carte d’identità nazionali e dei titoli di soggiorno per i cittadini dell’Unione e per i loro familiari che soggiornavano in un altro Stato membro variavano notevolmente. Tali divergenze aumentano il rischio di falsificazione e frode documentale e comportano altresì difficoltà pratiche per i cittadini che intendono esercitare il diritto di libera circolazione.

(6)

Per poter determinare con certezza l’identità di una persona, è fondamentale che i documenti di viaggio e d’identità siano sicuri. Un elevato livello di sicurezza dei documenti è importante per prevenire abusi e minacce alla sicurezza interna, in particolare in relazione al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. In passato le carte d’identità nazionali non sufficientemente sicure sono state tra i documenti falsi usati per spostarsi all’interno dell’Unione individuati più frequentemente.

(7)

Al fine di scoraggiare le frodi connesse all’identità, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rispettivo diritto nazionale preveda sanzioni adeguate per la falsificazione e la contraffazione dei documenti di identità nonché per l’utilizzo di tali documenti falsificati o contraffatti.

(8)

Per rilasciare carte d’identità autentiche e sicure occorre un processo affidabile di registrazione dell’identità, insieme a documenti «originatori» sicuri a sostegno della procedura di domanda. La Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dell’Unione dovrebbero continuare a collaborare per ridurre la vulnerabilità alla frode dei documenti originatori, dato l’uso crescente di documenti originatori falsi.

(9)

Il presente regolamento non impone agli Stati membri di introdurre carte d’identità o titoli di soggiorno laddove non siano previsti dalla legislazione nazionale, e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di rilasciare, in conformità del diritto nazionale, altri titoli di soggiorno che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio carte di soggiorno rilasciate a tutti coloro che soggiornano sul territorio nazionale, a prescindere dalla rispettiva cittadinanza. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicato il principio, derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui la titolarità del diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova.

(10)

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di accettare, in modo non discriminatorio, documenti diversi dai documenti di viaggio ai fini dell’identificazione, ad esempio le patenti di guida.

(11)

I documenti di identificazione rilasciati ai cittadini il cui diritto di libera circolazione è stato limitato a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale, e che indicano espressamente che non possono essere utilizzati come documenti di viaggio, non dovrebbero considerarsi inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(12)

I documenti di viaggio conformi al documento 9303 dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO), parte 5, sui documenti a lettura ottica (settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»), che non sono finalizzati all’identificazione negli Stati membri di rilascio, ad esempio la carta del passaporto rilasciata dall’Irlanda, non dovrebbero considerarsi inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.

(13)

Il riferimento contenuto nel presente regolamento al documento ICAO 9303 non dovrebbe essere inteso come un impedimento, per gli Stati membri, ad applicare le prescrizioni delle edizioni successive.

(14)

Il presente regolamento non riguarda l’uso di carte d’identità e titoli di soggiorno con funzioni di carta d’identità elettronica fatto dagli Stati membri ad altri scopi, né incide sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che prevede il riconoscimento reciproco a livello di Unione dei mezzi di identificazione elettronica per l’accesso ai servizi pubblici e favorisce la circolazione dei cittadini che si muovono tra gli Stati membri imponendo il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica a determinate condizioni. Il miglioramento delle carte d’identità dovrebbe facilitare l’identificazione e contribuire ad agevolare l’accesso ai servizi.

(15)

Per un’adeguata verifica delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno occorre che gli Stati membri usino la corretta denominazione per ciascun tipo di documento contemplato dal presente regolamento. Al fine di agevolare la verifica dei documenti contemplati dal presente regolamento in altri Stati membri, è opportuno che la denominazione del documento compaia in almeno una lingua ufficiale aggiuntiva dell’Unione. Se gli Stati membri utilizzano già, per le carte d’identità, denominazioni ben consolidate diverse dal titolo «carta d’identità», dovrebbero poter continuare a farlo nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. Tuttavia, in futuro non dovrebbero essere introdotte nuove denominazioni.

(16)

Gli elementi di sicurezza sono necessari per verificare l’autenticità di un documento e determinare l’identità di una persona. L’istituzione di norme minime di sicurezza e l’inserimento di dati biometrici nelle carte d’identità e nelle carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono fattori importanti per rendere più sicuro l’uso di tali documenti nell’Unione. L’inserimento di tali identificatori biometrici dovrebbe permettere ai cittadini dell’Unione di beneficiare pienamente del loro diritto di libera circolazione.

(17)

La memorizzazione di dati biometrici quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ossia l’immagine del volto e due impronte digitali del titolare, sulle carte d’identità e di soggiorno, come già previsto per i passaporti biometrici dei cittadini dell’Unione e i permessi di soggiorno biometrici rilasciati a cittadini di paesi terzi, è un metodo adeguato per unire un’identificazione e un’autenticazione affidabili a un minor rischio di frode, ai fini del rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità e di soggiorno. Come confermato dalla Corte di giustizia, l’inserimento obbligatorio delle impronte digitali sul supporto di memorizzazione è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

(18)

Come prassi generale, per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare gli Stati membri dovrebbero verificare in primo luogo l’immagine del volto e, se necessario per confermare senza dubbio l’autenticità del documento e l’identità del titolare, anche le impronte digitali.

(19)

Nei casi in cui la verifica dei dati biometrici non confermi l’autenticità del documento o l’identità del suo titolare, gli Stati membri dovrebbero garantire lo svolgimento di un controllo manuale obbligatorio da parte di personale qualificato.

(20)

Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, compresi i requisiti di necessità e proporzionalità. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell’Unione.

(21)

L’immagine del volto conservata sul supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno dovrebbe essere accessibile solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell’Unione e degli enti privati ai fini della verifica dell’autenticità del documento o della verifica dell’identità del titolare laddove la legge esiga la presentazione del documento. Tale accesso dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. Inoltre, gli enti privati dovrebbero essere tenuti a ottenere il consenso del titolare per accedere all’immagine del volto, a meno che il diritto dell’Unione o nazionale preveda che tale accordo non sia richiesto nel caso specifico. Il consenso dell’interessato dovrebbe pertanto essere inteso come una garanzia supplementare e non fornire di per sé una base giuridica per il trattamento da parte di enti privati. Il presente regolamento non prevede norme sulla conservazione delle immagini del volto, una volta consultate, al di fuori del supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno. Suddetta conservazione dovrebbe essere prevista da altre normative dell’Unione o nazionali, che devono essere conformi al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, e dovrebbe essere limitata ai fini della verifica dell’autenticità del documento o dell’identità del titolare. Inoltre, le immagini del volto non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per tali scopi, dovrebbero essere cancellate non appena la verifica sia stata completata e non dovrebbero essere trasferite a paesi terzi o organizzazioni internazionali, a meno che ciò non sia consentito dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. Tali garanzie mirano a garantire un’adeguata protezione dell’immagine del volto senza vietarne l’uso a beneficio del titolare del documento, in particolare nel contesto di viaggi transfrontalieri.

(22)

La verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto di memorizzazione dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell’Unione e soltanto qualora il diritto dell’Unione o nazionale esiga la presentazione del documento. Le impronte digitali consultate a tal fine non dovrebbero essere conservate.

(23)

I dati biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d’identità o dei titoli di soggiorno dovrebbero essere conservati in modo altamente sicuro e per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio stampata sul documento in fase di personalizzazione. Trascorso tale periodo, tali dati biometrici dovrebbero essere immediatamente cancellati o distrutti. Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come divieto di trattamento di tali dati ove richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale, nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(24)

Ai fini del presente regolamento è opportuno tenere conto delle prescrizioni del documento ICAO 9303, che garantiscono un’interoperabilità globale anche in relazione alla predisposizione alla lettura ottica e il ricorso all’ispezione visiva.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche «F», «M» o «X» di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.

(26)

Al fine di garantire che le future norme di sicurezza e prescrizioni tecniche adottate a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (5) siano debitamente prese in considerazione, ove opportuno, per le carte d’identità e le carte di soggiorno, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (7). Ove necessario, dovrebbe essere possibile che gli atti di esecuzione adottati rimangano segreti al fine di evitare il rischio di contraffazione e falsificazione.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l’acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi della Carta, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente in tutta la procedura di acquisizione. A tale scopo, il personale qualificato dovrebbe ricevere una formazione adeguata sulle prassi a misura di minore per l’acquisizione degli identificatori biometrici.

(28)

In caso di difficoltà nell’acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al genere e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. Il personale qualificato dovrebbe ricevere una formazione sulle migliori pratiche per l’acquisizione degli identificatori biometrici dei minori e delle persone vulnerabili.

(29)

L’introduzione di norme minime relative alla sicurezza e al formato delle carte d’identità dovrebbe consentire agli Stati membri di fare affidamento sull’autenticità di tali documenti quando i cittadini dell’Unione esercitano il loro diritto di libera circolazione. L’introduzione di norme di sicurezza rafforzate dovrebbe fornire garanzie sufficienti alle autorità pubbliche e agli enti privati per consentire loro di fare affidamento sull’autenticità delle carte d’identità quando sono utilizzate dai cittadini dell’Unione a fini dell’identificazione.

(30)

Un segno distintivo che consiste nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle, agevola l’ispezione visiva del documento, in particolare quando il titolare esercita il diritto di libera circolazione.

(31)

Pur mantenendo l’opzione di aggiungere elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali elementi non riducano l’efficacia degli elementi comuni di sicurezza né incidano negativamente sulla compatibilità transfrontaliera delle carte d’identità, ad esempio sulla possibilità che le carte d’identità siano lette da macchine usate da Stati membri diversi da quelli che le rilasciano.

(32)

L’introduzione di norme di sicurezza per le carte d’identità e le carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro non dovrebbe generare un aumento sproporzionato degli oneri a carico dei cittadini dell’Unione o dei paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale principio nella pubblicazione dei bandi di gara.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i dati biometrici identifichino correttamente la persona cui è rilasciata una carta di identità. A tal fine gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l’acquisizione degli identificatori biometrici, in particolare l’immagine del volto, attraverso la rilevazione sul posto da parte delle autorità nazionali che rilasciano le carte d’identità.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le informazioni necessarie per accedere alle informazioni contenute sul supporto di memorizzazione protetto nonché per autenticarle e verificarle. I formati utilizzati per il supporto di memorizzazione protetto dovrebbero essere interoperabili, anche per quanto riguarda i valichi di frontiera automatizzati.

(35)

La direttiva 2004/38/CE affronta la situazione in cui ai cittadini dell’Unione o ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisti dei documenti di viaggio necessari, deve essere concessa ogni possibile agevolazione affinché possano attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. Tali mezzi possono includere i documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria e le carte di soggiorno rilasciate a tali familiari.

(36)

Il presente regolamento rispetta gli obblighi stabiliti nella Carta e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Pertanto, gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per l’inserimento di elementi aggiuntivi che rendano le carte d’identità più accessibili e di più facile uso per le persone con disabilità, quali le persone con disabilità visive. Gli Stati membri sono tenuti a valutare l’uso di soluzioni, quali i dispositivi di registrazione mobile, per il rilascio di carte di identità alle persone che non sono in grado di recarsi presso le autorità incaricate del rilascio di carte di identità.

(37)

I titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione dovrebbero contenere informazioni specifiche per poter essere identificati in quanto tali in tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe facilitare il riconoscimento dell’esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell’Unione e dei diritti inerenti a tale esercizio, ma l’armonizzazione dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per ovviare alle carenze degli attuali documenti. Gli Stati membri sono liberi di scegliere il formato in cui sono rilasciati tali documenti e potrebbero rilasciarli in un formato conforme alle prescrizioni di cui al documento ICAO 9303.

(38)

Per i titoli di soggiorno rilasciati a familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, è opportuno applicare lo stesso modello e gli elementi di sicurezza previsti dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Oltre ad attestare il diritto di soggiorno, tali documenti esonerano i titolari che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo del visto dal requisito di ottenere un visto quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione all’interno del territorio dell’Unione.

(39)

La direttiva 2004/38/CE dispone che il documento rilasciato a familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sia denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione». Al fine di facilitare la loro identificazione, la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione dovrebbe recare un titolo e un codice standardizzati.

(40)

Tenendo conto sia dei rischi in termini di sicurezza, sia dei costi sostenuti dagli Stati membri, le carte d’identità e le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell’Unione che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere gradualmente eliminate. Per i documenti privi di elementi di sicurezza importanti, o che non si prestano alla lettura ottica, è necessario stabilire un periodo di eliminazione graduale più breve, per motivi di sicurezza.

(41)

Per quanto riguarda i dati personali da trattare nel contesto dell’applicazione del presente regolamento, si applica il regolamento (UE) 2016/679, compreso, ad esempio, l’obbligo per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento di tali dati personali. Occorre specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, e in particolare ai dati sensibili quali i dati biometrici. Gli interessati dovrebbero essere edotti del fatto che nei loro documenti è presente un supporto di memorizzazione contenente i loro dati biometrici e accessibile senza contatto, e di tutti i casi in cui sono utilizzati i dati contenuti nelle loro carte d’identità e nei loro titoli di soggiorno. In ogni caso, gli interessati dovrebbero poter accedere ai dati personali trattati nelle loro carte d’identità e nei loro titoli di soggiorno e dovrebbero avere il diritto di farli rettificare, mediante il rilascio di un nuovo documento, qualora tali dati siano errati o incompleti. Il supporto di memorizzazione dovrebbe garantire un elevato livello di sicurezza e una protezione efficace dall’accesso non autorizzato dei dati personali in esso contenuti.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili del corretto trattamento dei dati biometrici, dall’acquisizione all’immissione dei dati sul supporto di memorizzazione altamente protetto, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero esercitare particolare cautela nel cooperare con un fornitore esterno di servizi. Tale cooperazione non dovrebbe escludere la responsabilità degli Stati membri derivante dal diritto nazionale o dell’Unione o in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

(44)

Occorre specificare nel presente regolamento la base per l’acquisizione e la conservazione di dati sul supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno. Conformemente al diritto dell’Unione o nazionale e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter conservare altri dati su un supporto di memorizzazione per servizi elettronici o altri scopi attinenti alla carta d’identità o al titolo di soggiorno. Il trattamento di tali altri dati, compresa la loro raccolta e i fini per cui possono essere usati, dovrebbero essere autorizzati dal diritto dell’Unione o nazionale. Tutti i dati nazionali dovrebbero essere fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici previsti dal presente regolamento e dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

(45)

In conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9), entro sei anni dalla data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, per valutare l’effettiva incidenza del presente regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d’identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.

(46)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sicurezza e facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(48)

In conformità dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato con lettera del 18 ottobre 2024 che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(49)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, inclusi la dignità umana, il diritto all’integrità della persona, la proibizione dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla non discriminazione, i diritti dei minori e degli anziani, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla libera circolazione e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare la Carta.

(50)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 settembre 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE.

b)

agli attestati d’iscrizione rilasciati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell’Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell’Unione su presentazione della domanda;

c)

alle carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e alle carte di soggiorno permanente rilasciate ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il presente regolamento non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità pari o inferiore a sei mesi.

CAPO II

Carte d’identità nazionali

Articolo 3

Norme di sicurezza/formato/prescrizioni

1.   Le carte d’identità rilasciate dagli Stati membri sono prodotte nel formato ID-1 e contengono una zona a lettura ottica (machine-readable zone - MRZ). Tali carte d’identità si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento ICAO 9303 e sono conformi alle prescrizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

2.   I dati contenuti nelle carte d’identità devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte 5 del documento ICAO 9303.

In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.

3.   Il documento reca la denominazione «carta d’identità» o un’altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e le parole «carta d’identità» in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

4.   La carta d’identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.

5.   Le carte d’identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene dati biometrici, vale a dire un’immagine del volto del titolare e due impronte digitali, in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento di questi due tipi di identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le specifiche tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione (11), come modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione (12).

6.   Il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati. I dati conservati sono accessibili senza contatto e sono protetti secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767, come modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per autenticare il supporto di memorizzazione e per accedere ai dati biometrici di cui al paragrafo 5 e verificarli.

7.   I minori di età inferiore a dodici anni possono essere esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

I minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

Le persone per le quali il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

8.   Ove necessario e proporzionato allo scopo da conseguire, gli Stati membri possono inserire i dettagli e le osservazioni per uso nazionale che siano necessari a norma del diritto nazionale. L’efficacia delle norme minime di sicurezza e la compatibilità transfrontaliera delle carte d’identità non ne devono risultare ridotte.

9.   Se gli Stati membri incorporano nella carta d’identità un’interfaccia duale o un supporto di memorizzazione separato, il supporto di memorizzazione aggiuntivo deve essere conforme alle norme ISO applicabili e non deve interferire con il supporto di memorizzazione di cui al paragrafo 5.

10.   Se gli Stati membri conservano nelle carte d’identità dati per servizi telematici come l’amministrazione in linea e il commercio elettronico, tali dati nazionali sono fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici di cui al paragrafo 5.

11.   Se gli Stati membri inseriscono nelle carte d’identità elementi di sicurezza aggiuntivi, non ne devono risultare ridotte la compatibilità transfrontaliera di tali carte d’identità né l’efficacia delle norme minime di sicurezza.

Articolo 4

Periodo di validità

1.   Le carte d’identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere un periodo di validità:

a)

inferiore a cinque anni per le carte d’identità rilasciate ai minori;

b)

in casi eccezionali, inferiore a cinque anni per le carte d’identità rilasciate a persone in circostanze particolari e limitate e il cui periodo di validità è limitato in conformità del diritto dell’Unione e nazionale;

c)

superiore a dieci anni per le carte d’identità rilasciate alle persone di età pari o superiore a 70 anni.

3.   Gli Stati membri rilasciano una carta d’identità di validità pari o inferiore a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali di una qualsiasi delle dita del richiedente.

Articolo 5

Eliminazione graduale

1.   Le carte d’identità non conformi ai requisiti di cui all’articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest’ultima data è anteriore.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore;

b)

le carte d’identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza.

3.   Ai fini del paragrafo 2, per MRZ funzionale si intende:

a)

una zona a lettura ottica conforme al documento ICAO 9303; o

b)

qualsiasi altra zona a lettura ottica per la quale lo Stato membro emittente notifica le regole necessarie per la lettura e la visualizzazione delle informazioni ivi contenute.

CAPO III

Titoli di soggiorno per i cittadini dell’unione

Articolo 6

Informazioni minime

Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell’Unione figurano come minimo i seguenti elementi:

a)

la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione;

b)

il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell’Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE;

c)

il numero del documento;

d)

il nome (cognome e nome/nomi) del titolare;

e)

la data di nascita del titolare;

f)

le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente, rilasciati rispettivamente a norma degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE;

g)

l’autorità di rilascio;

h)

sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.

Se uno Stato membro decide di rilevare le impronte digitali, si applica di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 7.

CAPO IV

Carta di soggiorno per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Articolo 7

Modello uniforme

1.   Quando rilasciano le carte di soggiorno ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri usano il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 e come attuato dalla decisione di esecuzione C(2018)7767, come modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726.

2.   In deroga al paragrafo 1, la carta reca la denominazione «Carta di soggiorno» o «Carta di soggiorno permanente». Gli Stati membri indicano che tali documenti sono rilasciati a un familiare di un cittadino dell’Unione a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine, gli Stati membri utilizzano il codice standardizzato «Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE» o «Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE», nel campo dati [10], di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

3.   Gli Stati membri possono inserire dati per uso nazionale in conformità del diritto nazionale. Nell’inserire e nel conservare tali dati, gli Stati membri rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

Articolo 8

Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti

1.   Le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 7 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale conforme al documento ICAO 9303 non sono valide;

b)

le carte di soggiorno che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 7 ma soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e le prescrizioni di cui alle lettere c) e g) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest’ultima data è anteriore.

CAPO V

Disposizioni comuni

Articolo 9

Punto di contatto

1.   Ogni Stato membro designa almeno un’autorità centrale quale punto di contatto per l’attuazione del presente regolamento. Qualora uno Stato membro abbia designato più di un’autorità centrale, esso designa quale di tali autorità sarà il punto di contatto per l’attuazione del presente regolamento. Esso comunica il nome di tale autorità alla Commissione e agli altri Stati membri. Se uno Stato membro cambia l’autorità designata, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto siano a conoscenza dei pertinenti servizi d’informazione e di assistenza a livello dell’Unione inclusi nello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e siano in grado di collaborare con tali servizi.

Articolo 10

Acquisizione degli identificatori biometrici

1.   Gli identificatori biometrici sono acquisiti unicamente da personale qualificato e debitamente autorizzato designato dalle autorità competenti per il rilascio delle carte d’identità o delle carte di soggiorno, al fine di essere inseriti nel supporto di memorizzazione altamente protetto di cui all’articolo 3, paragrafo 5, per le carte d’identità e all’articolo 7, paragrafo 1, per le carte di soggiorno. In deroga alla prima frase, il rilevamento delle impronte digitali è effettuato esclusivamente da personale qualificato e debitamente autorizzato di tali autorità, salvo nel caso di domande presentate alle autorità diplomatiche e consolari dello Stato membro.

Al fine di garantire la coerenza degli identificatori biometrici con l’identità del richiedente, il richiedente si presenta di persona almeno una volta durante la procedura di rilascio per ciascuna domanda.

2.   Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l’acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi sanciti nella Carta, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

In caso di difficoltà nell’acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata.

3.   Gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d’identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti. Ciò non ne pregiudica la conservazione ove richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale, nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 11

Protezione dei dati personali e responsabilità

1.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati raccolti, consultati e conservati ai fini del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità responsabili del rilascio delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno sono considerate titolari del trattamento di cui all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e sono responsabili del trattamento dei dati personali.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo possano esercitare pienamente i propri compiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai locali e alle attrezzature di trattamento dei dati delle autorità competenti.

4.   La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell’Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

5.   Le informazioni predisposte per la lettura ottica sono inserite in una carta d’identità o in un titolo di soggiorno esclusivamente in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale dello Stato membro di rilascio.

6.   L’immagine del volto del titolare conservata sul supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno è accessibile solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell’Unione e degli enti privati e nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati ai fini della verifica:

a)

dell’autenticità della carta d’identità o del titolo di soggiorno;

b)

dell’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili laddove la legge esiga la presentazione della carta d’identità o del titolo di soggiorno.

Per l’accesso all’immagine del volto da parte di enti privati è richiesto anche il consenso del titolare, a meno che l’accesso, indipendentemente dal consenso, sia strettamente necessario per le finalità di cui al primo comma e previste dal diritto dell’Unione o nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

L’immagine del volto consultata a norma del primo comma è conservata solo se il suo ulteriore trattamento è necessario per le finalità di cui al primo comma ed è previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. L’immagine del volto non è conservata più a lungo di quanto necessario per tali scopi, altrimenti è cancellata subito dopo la conclusione della verifica di cui al primo comma e non è trasferita a paesi terzi o organizzazioni internazionali, a meno che ciò non sia consentito dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

7.   Le due impronte digitali del titolare conservate sul supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno sono accessibili solo:

a)

per le finalità di cui al paragrafo 6, primo comma;

b)

nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati;

c)

da personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell’Unione; e

d)

laddove il diritto dell’Unione o nazionale esiga la presentazione del documento.

Le due impronte digitali consultate a norma del presente paragrafo non sono conservate.

Articolo 12

Monitoraggio

1.   Entro l’11 luglio 2026, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti, ivi compreso il suo impatto sui diritti fondamentali.

2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per tale monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione

1.   Entro l’11 luglio 2031, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:

a)

sull’impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali;

b)

sulla mobilità dei cittadini dell’Unione;

c)

sull’efficacia della verifica biometrica nel garantire la sicurezza dei documenti di viaggio;

d)

su un’eventuale ulteriore armonizzazione visiva delle carte d’identità;

e)

sulla necessità di armonizzare ulteriormente gli elementi di sicurezza dei titoli di soggiorno.

2.   Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell’Unione trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Articolo 14

Prescrizioni tecniche aggiuntive

1.   Per garantire, se del caso, che le carte d’identità e i titoli di soggiorno di cui all’articolo 2, lettere a) e c), siano conformi alle future norme minime di sicurezza, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, prescrizioni tecniche aggiuntive riguardanti:

a)

ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

b)

le prescrizioni tecniche per il supporto di memorizzazione degli elementi biometrici di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e la relativa sicurezza, comprese la prevenzione dell’accesso non autorizzato e la facilitazione della convalida;

c)

i requisiti qualitativi e le norme tecniche comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui al presente articolo siano segrete e non siano pubblicabili. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

3.   Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa delle carte d’identità e un organismo responsabile della stampa delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione e comunica i nomi di tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli Stati membri hanno la facoltà di cambiare tali organismi designati e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Gli Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo responsabile della stampa sia delle carte d’identità che delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione e comunicano il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri.

Due o più Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo a tal fine e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. BODNAR


(1)  Parere del 2 aprile 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(7)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1954/oj).

(9)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(11)  Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e che abroga la decisione C(2002) 3069.

(12)  Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l’allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l’elenco dei riferimenti normativi.

(13)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1208/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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