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Documento 32025R1106
Council Regulation (EU) 2025/1106 of 27 May 2025 establishing the Security Action for Europe (SAFE) through the Reinforcement of the European Defence Industry Instrument (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
ST/7926/2025/INIT
GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1106 |
28.5.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1106 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2025
che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le sue ripercussioni per la sicurezza europea e mondiale costituiscono una sfida esistenziale per l'Unione europea. |
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(2) |
In risposta a tale sfida, nelle conclusioni del 6 marzo 2025 il Consiglio europeo, richiamando la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 e la bussola strategica per la sicurezza e la difesa approvata il 21 marzo 2022, ha sottolineato che l'Europa deve diventare più sovrana, maggiormente responsabile della propria difesa e meglio attrezzata per agire e affrontare autonomamente le sfide e le minacce immediate e future. In tale riunione del Consiglio europeo tutti gli Stati membri si sono impegnati a potenziare la loro prontezza complessiva alla difesa, a ridurre le dipendenze strategiche, ad affrontare le carenze in termini di capacità critiche e a rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (European defence technological and industrial base — EDTIB) di conseguenza in tutta l'Unione affinché l'Unione sia in grado di assicurare una migliore fornitura di attrezzature nelle quantità e al ritmo accelerato necessari. |
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(3) |
Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, in cui è messa in luce l'esistenza, all'interno dell'Unione, di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa. |
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(4) |
Il 20 luglio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1525 (1), sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), volto a sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria della difesa dell'Unione, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure efficienti di aggiudicazione degli appalti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti. |
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(5) |
Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/2418 (2), che istituisce uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), al fine di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri nella fase degli appalti nel settore della difesa per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche nelle scorte degli Stati membri, in particolare quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. |
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(6) |
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo, dopo aver esaminato i lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa, ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione di aumentare la prontezza alla difesa. Un settore della difesa forte, nel quale l'industria europea della difesa deve diventare più resiliente, innovativa e competitiva, è stato ritenuto una condizione preliminare per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione. |
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(7) |
Il 5 marzo 2024 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l’istituzione di un programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (European Defence Industry Programme — «EDIP»), al fine di avvalersi dell'esperienza acquisita nel contesto dei regolamenti (UE) 2023/2418 e (UE) 2023/1525 e di estenderne la logica in una prospettiva strutturata e a più lungo termine. |
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(8) |
Dall'inizio del 2025 il contesto di sicurezza dell'Unione si è tuttavia notevolmente deteriorato, non solo a causa della persistente minaccia da parte della Russia, del suo passaggio ancora più deciso a un'economia di guerra e dell'andamento del conflitto in Ucraina, ma anche delle incertezze derivanti dall'avvento di una situazione geopolitica in cui l'Unione deve intensificare in modo significativo gli sforzi tesi a garantire la propria difesa autonomamente. Tale recente deterioramento innalza il livello della minaccia per l'Unione e impone agli Stati membri di sostenere con urgenza una cospicua spesa pubblica per potenziare l’EDTIB. Di conseguenza, aumenta anche la necessità di accelerare, in uno spirito di solidarietà, l’erogazione del sostegno dell'Unione agli Stati membri che saranno probabilmente esposti a gravi difficoltà dovute agli ingenti investimenti pubblici necessari, che possono incidere sulla loro situazione economica. Considerando le minacce alle frontiere terrestri, aeree e marittime dell'Unione e, di conseguenza, la necessità di intraprendere ingenti investimenti pubblici, tale solidarietà è essenziale soprattutto per gli Stati membri più esposti alle minacce militari. Sotto questo profilo, le minacce poste dalla Russia e dalla Bielorussia sono di particolare urgenza e rilevanza. Considerati i tempi necessari per sviluppare i prodotti e garantire l'incremento delle corrispondenti capacità di produzione industriale nell’Unione, è indispensabile che l'Unione inizi a sostenere tali Stati membri quanto prima, affinché possano effettuare ordini molto rapidamente, aumentando la prevedibilità per il settore industriale della difesa e incentivandolo a investire nel brevissimo termine nel potenziamento delle capacità di produzione. |
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(9) |
L'entità e la rapidità con cui agli Stati membri è richiesto di aumentare gli investimenti in termini di capacità di fabbricazione dell'industria nel settore della difesa possono determinare un notevole impatto sulle loro finanze pubbliche, in un periodo in cui persiste la pressione sui bilanci di molti di essi. |
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(10) |
Questa situazione eccezionale, che non è causata dagli Stati membri e che sfugge al loro controllo, giustifica l'adozione, da parte dell'Unione, di misure urgenti per istituire uno strumento temporaneo volto a fornire assistenza finanziaria, lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa («strumento SAFE»), agli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. |
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(11) |
Lo strumento SAFE dovrebbe consentire la realizzazione di cospicui investimenti pubblici urgenti nell'industria europea della difesa, volti a incrementarne rapidamente la capacità di produzione, a migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa e ad accelerarne l’adeguamento ai cambiamenti strutturali. Poiché il presente regolamento rappresenta una risposta eccezionale e temporanea a una sfida esistenziale urgente, l'assistenza finanziaria fornita a suo titolo dovrebbe essere resa disponibile unicamente al fine di affrontare le conseguenze economiche negative del deterioramento della situazione relativa alla sicurezza e le esigenze immediate degli Stati membri in termini di appalti che contribuiscono ad aumentare la prontezza industriale dell'EDTIB nel settore della difesa. Lo strumento SAFE dovrebbe rientrare in uno sforzo globale, a livello dell'Unione e nazionale, volto a dedicare più risorse agli investimenti nell'industria della difesa per rispondere alla situazione di crisi creata dalle attuali minacce alla sicurezza. Misure supplementari dovrebbero essere perseguite in parallelo, a livello dell'Unione e nazionale, tra cui l'attivazione della flessibilità esistente nell'ambito del patto di stabilità e crescita. |
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(12) |
L'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE dovrebbe essere attuata dagli Stati membri in modo coerente con le priorità in termini di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), la collaborazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (3), le iniziative e i progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e l'assistenza dell'Unione all'Ucraina in ambito civile e militare. Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto delle attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), in particolare gli obiettivi di capacità della NATO, e da altri partner qualora tali attività servano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. |
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(13) |
Gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE in sinergia con altri programmi attuali e futuri dell'Unione, in particolare per cofinanziare azioni specifiche. Parallelamente, i programmi dell'Unione che sostengono la cooperazione relativa agli appalti nel settore della difesa o che sono più generalmente intesi a sostenere la competitività dell'EDTIB potrebbero prevedere nello specifico un sostegno aggiuntivo dell'Unione. Tale sostegno aggiuntivo potrebbe applicarsi agli appalti comuni che beneficiano dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE o agli operatori economici coinvolti in tali appalti, al fine di stimolare il corrispondente potenziamento industriale e rafforzare ulteriormente gli effetti dello strumento SAFE sull'EDTIB. |
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(14) |
Per ridurre l'onere amministrativo sugli Stati membri la Commissione dovrebbe avere la possibilità di tenere conto delle informazioni fornite nel quadro del presente regolamento, in particolare ai fini della rendicontazione in merito all'attuazione dell'assistenza finanziaria, nel quadro dei programmi pertinenti, segnatamente quelli che sostengono la cooperazione nel settore degli appalti comuni. Ciò aiuterebbe a semplificare le condizioni per richiedere il sostegno finanziario. |
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(15) |
La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri è stata all'origine di inefficienze e del moltiplicarsi di sistemi di difesa dello stesso tipo all'interno dell'Unione, pregiudicando l'obiettivo di protezione del territorio dell'Unione perseguito dai corrispondenti investimenti nazionali e determinando, al tempo stesso, frammentazioni e operazioni su scala ridotta in parti significative dell'EDTIB. Per affrontare tale situazione, gli Stati membri beneficiari dovrebbero avvalersi dell'assistenza finanziaria fornita nel quadro del presente regolamento per realizzare appalti comuni. Le attività, le spese e le misure ammissibili, finanziate attraverso appalti comuni nel settore della difesa, dovrebbero riguardare il primo elenco di ambiti prioritari individuati dal Consiglio europeo, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla guerra in Ucraina, conformemente ai lavori già svolti nel quadro dell'AED e in piena coerenza con la NATO: munizioni e missili, sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione, capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria, protezione delle infrastrutture critiche, questioni cibernetiche, mobilità militare, compresa la contromobilità, sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime di superficie e subacquee, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo e i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali, protezione delle risorse spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Tali appalti comuni dovrebbero puntare ad accelerare l'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa, a garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione, a promuovere la cooperazione nella fase degli appalti e a sostenere l'aumento della capacità di produzione nonché lo sviluppo e l'acquisizione delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi logistici connessi. |
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(16) |
Per rafforzare con urgenza la base industriale dell'Unione in modo efficiente e autonomo, alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica e dell'eccezionale minaccia alla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, e quindi aumentare l'efficienza e il valore aggiunto dell'assistenza finanziaria accordata a titolo dello strumento SAFE, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni di ammissibilità per il ricorso all'assistenza finanziaria da parte degli Stati membri. I contraenti e i subappaltatori coinvolti negli appalti comuni a titolo dello strumento SAFE dovrebbero pertanto essere stabiliti e avere le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») o in Ucraina e dovrebbero avvalersi, ai fini dell'appalto comune, di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Affinché sia garantito che il loro coinvolgimento nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i suddetti contraenti e subappaltatori non dovrebbero essere controllati da paesi terzi o soggetti di paesi terzi. In tale contesto, per «controllo» si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Gli Stati membri che partecipano agli appalti sostenuti dallo strumento SAFE hanno la responsabilità di provvedere a che le condizioni di ammissibilità siano soddisfatte. |
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(17) |
In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio per cui i contraenti e subappaltatori coinvolti in un appalto comune si avvalgono di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina e non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi. In tali circostanze, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina che si avvalga di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina e/o che sia soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo dovrebbe poter partecipare purché siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE). |
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(18) |
I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina e controllati da un paese terzo che non sia né l'Ucraina né uno Stato EFTA-SEE («altro paese terzo») o da un altro soggetto di un paese terzo, ove consentito, dovrebbero essere ammissibili a partecipare all'appalto comune se sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se sono state messe a disposizione della Commissione garanzie, quali figurano nel presente regolamento, approvate conformemente alle procedure nazionali dell'Ucraina o dello Stato membro o Stato EFTA-SEE in cui sono stabiliti tali soggetti giuridici. Per ridurre l'onere amministrativo, la Commissione dovrebbe proporre un modello standardizzato semplice per le garanzie. Tali garanzie dovrebbero essere emesse soltanto se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE. |
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(19) |
Al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa provenienti dall'EDTIB e accelerare l'adeguamento di quest'ultima ai cambiamenti strutturali, rafforzando in tal modo l'efficienza dell'assistenza finanziaria accordata, è importante stabilire i requisiti minimi relativi al valore generato all'interno dell'Unione. I contratti di appalto comune dovrebbero pertanto prevedere l'obbligo che il costo dei componenti non originari dell'Unione, degli Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina non sia superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Al fine del calcolo di tale percentuale, la Commissione potrebbe stabilire orientamenti. |
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(20) |
I criteri di ammissibilità dovrebbero tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti e della cooperazione industriale con partner non appartenenti all'UE, nonché consentire di soddisfare i requisiti in termini di capacità. Dovrebbero pertanto essere ammissibili gli appalti comuni che coinvolgono subappaltatori a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell'appalto e che non sono stabiliti o non hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. |
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(21) |
Dovrebbero essere prescritte condizioni supplementari per quanto concerne determinati prodotti per la difesa le cui tecnologie sottostanti non sono ampiamente disponibili nell'Unione e che possono essere difficili da sostituire su larga scala, allo scopo di garantire la libertà delle forze armate degli Stati membri in relazione a tali prodotti, senza limitazioni imposte da paesi terzi. Pertanto, per tali prodotti per la difesa, il contraente o il consorzio di contraenti dovrebbe avere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento o all'evoluzione della progettazione dei prodotti per la difesa acquisiti, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere i componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. |
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(22) |
L'obiettivo delle condizioni di ammissibilità dello strumento SAFE è incrementare immediatamente le capacità di produzione dell'industria della difesa dell'Unione, prevedendo nel contempo la flessibilità necessaria tenuto conto dell'internazionalizzazione delle catene di approvvigionamento per i prodotti e le tecnologie interessati. Lo strumento SAFE dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di partecipare ad appalti comuni nel suo ambito non solo per gli Stati EFTA-SEE e l’Ucraina, ma anche per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, nonché i paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante). |
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(23) |
Gli accordi bilaterali o multilaterali che attuano misure di cooperazione economica, finanziaria o tecnica, compresa l’assistenza, tra l'Unione e uno o più dei tali paesi che condividono gli stessi principi diversi dall’Ucraina e dagli Stati EFTA-SEE dovrebbero consentire ai contraenti e ai subappaltatori stabiliti in tali paesi di partecipare ad appalti comuni nell'ambito dello strumento SAFE, secondo termini e condizioni da stabilire in tali accordi. Tali accordi non dovrebbero mettere in discussione l'ammissibilità dei prodotti che soddisfano il requisito secondo cui il costo dei componenti non originari dell'Unione, degli Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. |
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(24) |
Un'Unione più forte e capace nel settore della sicurezza e della difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che, per gli Stati che ne sono membri, resta il fondamento della loro difesa collettiva. L'Unione si è impegnata a potenziare e approfondire ulteriormente la cooperazione e il dialogo transatlantici in materia di sicurezza e difesa, al fine di migliorare l'interoperabilità, proseguire la cooperazione industriale e garantire l'accesso reciproco a tecnologie all'avanguardia con partner affidabili, anche rafforzando l'EDTIB. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tali scopi. |
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(25) |
Gli Stati membri che desiderino ottenere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE dovrebbero presentare alla Commissione una richiesta corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa («piano»). Per agevolare l'elaborazione dei piani, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare scambi per stabilire la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti. La Commissione dovrebbe valutare tutte le richieste presentate dagli Stati membri. Nel verificare la conformità dei piani con i criteri fissati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze dell'AED o dello Stato maggiore dell'UE, ove opportuno. Nel corso dell'elaborazione dei piani, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di intrattenere scambi con la Commissione al fine di adeguare i loro progetti di piani prima di presentarli. Nel corso dell'attuazione dei piani, qualora la Commissione ritenga che questi non soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di modificarli. La Commissione dovrebbe assegnare gli importi dei prestiti agli Stati membri interessati applicando i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, in particolare se la somma degli importi dei prestiti richiesti supera l'importo totale massimo dell'assistenza finanziaria disponibile a titolo dello strumento SAFE. I prestiti dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri che ne fanno domanda conformemente ai principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. I piani dovrebbero prevedere misure volte a rafforzare la resilienza del settore industriale europeo della difesa, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori della difesa. |
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(26) |
In considerazione dell'importanza degli effetti finanziari del sostegno agli Stati membri a norma del presente regolamento e della necessità di garantire la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna dell'Unione e la sua politica economica, tenuto conto del ruolo specifico che il Consiglio è chiamato a svolgere in tali settori, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione nei casi individuati dal presente regolamento. |
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(27) |
Per agevolare l'attuazione del piano, la Commissione e ciascuno Stato membro interessato dovrebbero concludere un accordo operativo che stabilisca i dettagli relativi all'erogazione dell'assistenza finanziaria, compreso un calendario provvisorio dei versamenti, e dovrebbero firmare un accordo di prestito contenente le condizioni particolareggiate del sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE. Dovrebbe essere previsto un prefinanziamento del 15 % per consentire un rapido avvio delle attività, dell'esecuzione delle spese e dell'attuazione delle misure nell'ambito dello strumento SAFE. |
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(28) |
È opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario») e del metodo di finanziamento unico istituito, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione. I prestiti dovrebbero essere erogati per un periodo sufficientemente lungo per il rimborso, fino a un massimo di 45 anni. I rimborsi del capitale potrebbero beneficiare di un periodo di grazia di dieci anni, in linea di principio. Per motivi prudenziali connessi alla gestione del portafoglio prestiti, la quota dei prestiti accordati ai tre Stati membri che ne ottengano la percentuale più elevata non dovrebbe superare il 60 % dell'assistenza finanziaria massima dello strumento SAFE. |
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(29) |
Al fine di ottimizzare il ricorso all'assistenza finanziaria disponibile, nei casi in cui rimangano disponibili importi finanziari a seguito dell'adozione di una decisione di esecuzione del Consiglio a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione pubblichi un nuovo invito a manifestare interesse. In tal caso dovrebbero applicarsi le procedure previste per la richiesta di assistenza finanziaria, fatti salvi i necessari adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le relative scadenze e il fatto che dovrebbe essere presentata una modifica del piano. |
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(30) |
Gli appalti comuni dovrebbero coinvolgere almeno due paesi partecipanti tra gli Stati membri, gli Stati EFTA-SEE o l'Ucraina, di cui almeno uno dovrebbe essere uno Stato membro che riceve sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE. Inoltre, i paesi in via di adesione, gli altri paesi candidati e potenziali candidati e gli altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante) dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli appalti comuni realizzati con uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. L'appalto comune può includere contratti di appalto esistenti che soddisfano le stesse condizioni. Gli appalti realizzati da uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili al sostegno anche quando un contratto è stato firmato non oltre il 30 maggio 2026, a condizione che lo Stato membro interessato adotti tutte le misure necessarie, da concordare nell’accordo operativo, per estendere i vantaggi dell'appalto in questione prendendo attivamente contatto con gli altri Stati membri, gli Stati EFTA-SEE e l'Ucraina, nonché i paesi in via di adesione, i paesi candidati, i potenziali candidati o altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa. L'inclusione degli Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina tra i paesi che possono contribuire a raggiungere il numero minimo necessario per un appalto comune è giustificata rispettivamente dallo stretto partenariato di tali paesi con l'Unione nella produzione industriale nel settore della difesa e dal fatto che l'Ucraina si trova ad affrontare direttamente la guerra di aggressione in corso da parte della Russia. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad apportare ulteriore sostegno all'Ucraina con le attrezzature acquisite grazie all'assistenza finanziaria dello strumento SAFE. La partecipazione di tali paesi terzi agli appalti comuni aggiudicati all'EDTIB o alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina o degli Stati EFTA-SEE dovrebbe aiutare ad aumentare il livello di aggregazione della domanda necessaria per espandere la capacità industriale. Sosterrebbe inoltre l'interoperabilità dei sistemi e dei prodotti impiegati dai partner più stretti dell'Unione in questo settore, oltre a permettere potenzialmente agli Stati membri partecipanti di assicurarsi prezzi migliori. |
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(31) |
La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce un quadro legislativo per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, tenendo conto dei requisiti di sicurezza degli Stati membri e degli obblighi derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale direttiva prevede disposizioni specifiche applicabili in casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Al fine di rafforzare l'efficacia dello strumento SAFE per affrontare, in uno spirito di solidarietà, l'emergenza derivante dall'evoluzione della situazione geopolitica, è necessario iniziare quanto prima a investire in misura ingente nell'EDTIB. |
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(32) |
A tal fine dovrebbe essere agevolata l'aggiudicazione dei contratti basati su appalti che coinvolgano almeno uno Stato membro che riceve l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE. I termini di cui alla direttiva 2009/81/CE, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7, della stessa, non offrono flessibilità sufficiente per far fronte all'urgenza dell'attuale situazione di crisi. La situazione degli Stati membri che realizzano appalti avvalendosi dell'assistenza ricevuta a titolo dello strumento SAFE dovrebbe quindi essere considerata un caso di urgenza risultante da situazioni di crisi che giustifica il ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, come previsto dalla direttiva 2009/81/CE. Inoltre, in considerazione dell'urgenza risultante dall'attuale situazione di crisi, che richiede investimenti immediati e consistenti nell'EDTIB, al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza degli Stati membri che partecipano ad appalti con il sostegno dello strumento SAFE, è necessario prevedere la possibilità di estendere la partecipazione a un accordo quadro o contratto già in vigore anche alle amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri che non erano inizialmente parti di tale accordo quadro o contratto, anche qualora quest'ultimo non preveda tale opzione, a condizione che sia stato previamente ottenuto il consenso dell'impresa che aveva concluso l'accordo quadro o il contratto. |
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(33) |
Lo strumento SAFE mira a sostenere un interesse prevalente di sicurezza pubblica accompagnando gli sforzi finanziari degli Stati membri volti ad assicurare la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa attraverso il potenziamento dell'EDTIB, per consentire agli Stati membri di essere preparati a qualsiasi tipo di aggressione. Con il ricorso alle condizioni di ammissibilità, il presente strumento mira a sostenere la competitività e la prontezza industriale dell'EDTIB, elementi necessari per migliorare la capacità degli Stati membri di difendere il territorio dell'Unione e dei suoi Stati membri in modo efficiente e autonomo. Persegue inoltre l’obiettivo accessorio di aumentare, con il ricorso ad appalti comuni, il livello di interoperabilità dei prodotti per la difesa. Per accompagnare tali sforzi in uno spirito di solidarietà e al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'impegno necessario per affrontare le gravi difficoltà in relazione alla disponibilità di prodotti per la difesa, è opportuno prendere provvedimenti per evitare di dover finanziare in anticipo le imposte su tali spese. I prodotti per la difesa acquistati nel quadro di appalti con il sostegno dello strumento SAFE dovrebbero pertanto essere esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) mediante l'introduzione di un'esenzione dall'IVA applicabile a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (7). Tale esenzione dovrebbe essere mirata e applicarsi esclusivamente alle forniture effettuate ai fini di contratti derivanti da appalti nell'ambito dello strumento SAFE. |
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(34) |
L'Unione mantiene il suo pieno impegno a favore della solidarietà internazionale. Qualsiasi misura ritenuta necessaria e adottata a norma del presente regolamento, comprese le misure necessarie per prevenire o ridurre carenze critiche, dovrebbe essere attuata in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC. |
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(35) |
Il presente regolamento dovrebbe essere attuato conformemente alle pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 del TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
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(36) |
Il presente regolamento fa salvo il diritto internazionale applicabile che vieta l'uso, lo sviluppo o la produzione di determinati prodotti e tecnologie per la difesa. |
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(37) |
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero poter svolgere attività di comunicazione al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, fare in modo che il sostegno fornito a titolo dello strumento SAFE sia comunicato adeguatamente e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. |
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(38) |
Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del TFUE. |
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(39) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. |
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(40) |
Affinché la sua attuazione possa iniziare appena possibile al fine di conseguirne gli obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (Security Action For Europe — SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa («strumento SAFE»), che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri mettendoli in condizione di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell'industria europea della difesa, in risposta alla situazione di crisi attuale.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la fornitura e l'attuazione da parte degli Stati membri dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE e disciplina le procedure semplificate e accelerate di aggiudicazione degli appalti comuni per l'acquisto di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa appartenenti alle categorie seguenti:
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a) |
categoria 1: munizioni e missili, sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione, capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone, protezione delle infrastrutture critiche, questioni cibernetiche e mobilità militare, compresa la contromobilità; |
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b) |
categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime di superficie e subacquee, droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone, abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali, protezione delle risorse spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«prodotto per la difesa»: beni, servizi e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa; |
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2) |
«altri prodotti a scopi di difesa»: beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa; |
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3) |
«appalto comune»: la procedura di aggiudicazione degli appalti di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa e i contratti risultanti, attuati da almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE insieme a un altro Stato membro o a uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio economico europeo («Stati EFTA-SEE») o all'Ucraina. L'appalto comune può inoltre comprendere paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati e altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante). L'appalto comune può includere contratti di appalto esistenti che soddisfano le stesse condizioni. |
Articolo 3
Natura integrativa dello strumento SAFE
Lo strumento SAFE integra le misure adottate dall'Unione e dagli Stati membri per effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell'industria europea della difesa.
Articolo 4
Condizioni per il ricorso allo strumento SAFE
1. Gli Stati membri possono chiedere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE («assistenza finanziaria») per attività, spese e misure volte ad affrontare la situazione di crisi di cui all'articolo 1. Tali attività, spese e misure riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa, sono attuate mediante appalti comuni realizzati in conformità delle norme di ammissibilità di cui all'articolo 16 e sono volte a:
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a) |
accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e l'incremento delle sue capacità di produzione e delle relative attività di sostegno; |
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b) |
migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa, prodotti intermedi o materie prime; oppure |
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c) |
garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione. |
2. Gli Stati membri possono avvalersi dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE in sinergia con programmi dell'Unione, conformemente alle norme di tali programmi. L'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE può essere utilizzata anche per finanziare attività che hanno ricevuto un contributo dell'Unione a titolo di un programma dell'Unione.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli appalti realizzati dagli Stati membri sono ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE nei casi in un contratto di appalto sia stato firmato non oltre il 30 maggio 2026. Gli Stati membri che includano tali appalti nel piano di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prendono attivamente tutte le misure necessarie per estendere i vantaggi degli appalti in questione ad almeno un altro Stato membro, a uno Stato EFTA-SEE o all'Ucraina, oltre a qualunque paese in via di adesione, paese candidato o potenziale candidato o altro paese terzo interessato con i quali l'Unione abbia stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa. Si applicano, mutatis mutandis, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16, paragrafi da 2 a 14.
Articolo 5
Forma dell'assistenza finanziaria
L'assistenza finanziaria assume la forma di un prestito accordato dall'Unione allo Stato membro interessato.
Articolo 6
Importo massimo dell'assistenza finanziaria
L'importo massimo dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti erogati a titolo dello strumento SAFE è di 150 000 000 000 EUR.
Articolo 7
Richiesta di assistenza finanziaria e piani di investimenti nell'industria europea della difesa
1. Lo Stato membro che desideri ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE invia una richiesta alla Commissione, entro il 30 novembre 2025. La richiesta è corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa («piano»).
2. Il piano è debitamente motivato e giustificato, e comprende gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione del prodotto per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa; |
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b) |
una descrizione delle attività programmate, delle spese stimate e delle misure in conformità dell'articolo 4; |
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c) |
se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell'Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell'Ucraina; |
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d) |
una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 e delle norme in materia di appalti, compresa l’indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto. |
3. Se del caso, gli Stati membri includono una descrizione delle attività volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa per le PMI, le mid-cap e i nuovi operatori della difesa.
4. Nel preparare i piani, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche e, se del caso, cercare sinergie con i piani di investimenti nell'industria della difesa di altri Stati membri in modo tale da consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta modificata di assistenza finanziaria corredata di un piano modificato, ove debitamente giustificato da una modifica delle spese o delle misure programmate e subordinatamente alla disponibilità di importi dei prestiti.
Articolo 8
Decisione sulla richiesta di assistenza finanziaria
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la richiesta di assistenza finanziaria accompagnata dal piano.
2. Se constata che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che mette a disposizione l'assistenza finanziaria.
3. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 2 include:
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a) |
la conferma che la richiesta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, soddisfa le condizioni stabilite nel presente regolamento; e |
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b) |
l'importo del prestito e l'importo del sostegno sotto forma di prestito da versare a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 11. |
4. La Commissione comunica in ogni caso allo Stato membro interessato la sua valutazione motivata della richiesta.
5. Quando presenta la proposta al Consiglio in conformità del paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. La proposta è presentata senza indebito ritardo.
6. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.
7. Qualora, a seguito dell'adozione della decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, rimangano disponibili importi per l'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE, la Commissione può pubblicare un nuovo invito a manifestare interesse entro il 31 dicembre 2026. In tal caso si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui all'articolo 7 e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
8. Una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2 è adottata entro il 30 giugno 2027.
Articolo 9
Assunzione ed erogazione di prestiti
1. Al fine di finanziare il sostegno a titolo dello strumento SAFE sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»).
2. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a titolo dello strumento SAFE sono effettuate in euro.
Articolo 10
Accordo di prestito e accordi operativi
1. All'atto dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione conclude con lo Stato membro richiedente un accordo di prestito e degli accordi operativi.
2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e i termini dettagliati del sostegno a titolo dello strumento SAFE sotto forma di prestiti. La durata massima dell'accordo di prestito è di 45 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme sulla liquidazione dei prefinanziamenti.
3. Gli accordi operativi stabiliscono il rapporto tra l'attuazione del piano e la corrispondente assistenza finanziaria e includono un calendario provvisorio di erogazione delle rate del prestito, eventualmente con un massimale annuo. Tali accordi operativi stabiliscono altresì i tipi di prove documentali e le regole per il controllo del rispetto delle norme specifiche di ammissibilità applicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, nonché gli elementi dettagliati di cui all'articolo 14.
Articolo 11
Prefinanziamenti
1. Nell'ambito del piano gli Stati membri possono chiedere un prefinanziamento per un importo che può arrivare al 15 % del sostegno sotto forma di prestito.
2. L'erogazione del prefinanziamento è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'accordo di prestito può prevedere che il pagamento del prefinanziamento sia subordinato alla conclusione degli accordi operativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. I pagamenti sono effettuati in base alla disponibilità di finanziamenti. Il prefinanziamento può essere erogato in una o più frazioni.
Articolo 12
Regole per il pagamento delle rate e la sospensione dei prestiti
1. Il periodo di disponibilità del prestito, che corrisponde al periodo durante il quale possono essere approvati i pagamenti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo, termina il 31 dicembre 2030. I pagamenti sono effettuati in rate in base alla disponibilità di finanziamenti. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.
2. Lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento debitamente motivata. Tale richiesta di pagamento può essere presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione due volte l'anno. Lo Stato membro fornisce la motivazione alla base della richiesta di pagamento, accompagnata dalle prove dei progressi compiuti nell'attuazione del piano.
3. La Commissione valuta la completezza, la correttezza e la coerenza della richiesta di pagamento di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo, al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta. Se la sua valutazione del rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento è positiva, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione della rata del prestito.
4. Se a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 la Commissione ritiene che la richiesta di pagamento di cui al paragrafo 2 sia insoddisfacente, il pagamento della totalità o di una parte del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.
5. La Commissione valuta le osservazioni di cui al paragrafo 4 senza indebito ritardo. Revoca la sospensione se lo Stato membro interessato ha dimostrato di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Articolo 13
Regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti
La quota dei prestiti accordati ai tre Stati membri che ne ottengono la percentuale più elevata non supera il 60 % dell'importo massimo di cui all'articolo 6.
Articolo 14
Controlli e audit
L'accordo di prestito reca le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit prescritte dall'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
Articolo 15
Presentazione di relazioni
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul ricorso all'assistenza finanziaria.
2. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di proroga del periodo di disponibilità dello strumento SAFE.
Articolo 16
Norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa
1. Gli appalti comuni sono ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE unicamente se soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.
2. I contratti e le procedure di appalto comune per prodotti per la difesa recano i requisiti per la partecipazione dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 3 a 13 e al paragrafo 15 del presente articolo, fatte salve le condizioni concordate negli accordi di cui all'articolo 17.
3. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.
4. In deroga al paragrafo 3, al fine di tenere conto della cooperazione industriale con partner non appartenenti all'UE, gli appalti comuni che coinvolgono un subappaltatore a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell'appalto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, sono ammissibili al sostegno a titolo dello strumento SAFE purché sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
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a) |
è stato stabilito un rapporto contrattuale diretto in merito al prodotto per la difesa tra il contraente e tale subappaltatore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; |
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b) |
il contraente si impegna a studiare, entro due anni, la fattibilità di sostituire il contributo fornito da tale subappaltatore con un contributo alternativo senza restrizioni originario dell'Unione, di Stati EFTA-SEE o dell'Ucraina, soddisfacendo nel contempo i requisiti tecnici e temporali. |
5. In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.
6. Le garanzie di cui al paragrafo 5 possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione e fanno parte del capitolato d'oneri, al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte ad assicurare che:
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a) |
il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e |
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b) |
sia impedito l'accesso di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi a informazioni classificate relative all'appalto comune e che i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
7. L'amministrazione aggiudicatrice che coordina l'appalto comune trasmette alla Commissione una comunicazione sulle misure di attenuazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 o sulle garanzie di cui al paragrafo 5. Ulteriori informazioni sulle misure di attenuazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su sua richiesta.
8. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, i contraenti o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
9. È possibile considerare che i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7 se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092 (9), (UE) 2021/697 (10), (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.
10. Il costo dei componenti non originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Ai fini degli appalti con il sostegno dello strumento SAFE, nessun componente proviene da un paese terzo che violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
11. Per i prodotti per la difesa relativi alla categoria 2 di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), i contraenti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi.
12. Ai fini del presente articolo, per «subappaltatori coinvolti nell'appalto comune» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessiti di accedere a informazioni classificate per l’esecuzione del contratto.
13. Gli Stati membri provvedono a che le procedure di aggiudicazione degli appalti e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti comuni che ricevono sostegno a titolo dello strumento SAFE prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.
14. Gli Stati membri specificano, nel piano di cui all'articolo 7, le condizioni di ammissibilità in linea con i paragrafi da 3 a 11 e da 13 a 15 del presente articolo, fatte salve le condizioni stabilite negli accordi di cui all'articolo 17. L'assistenza finanziaria è subordinata alla trasmissione, contestualmente alla richiesta di pagamento, delle informazioni indicate negli accordi operativi di cui all'articolo 10.
15. Gli Stati membri possono avvalersi dell'assistenza finanziaria fornita a titolo dello strumento SAFE per finanziare la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti condotte a norma dell'articolo 168, paragrafo 2 o 3, del regolamento finanziario. In tale caso, in deroga all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, anche i paesi terzi che partecipano all'appalto comune possono partecipare ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e trarne beneficio.
Articolo 17
Condizioni per la partecipazione di altri soggetti e prodotti di paesi terzi
1. L'Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi in via di adesione, potenziali candidati e candidati diversi dall'Ucraina, come anche altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante), al fine di estendere a tali paesi e ai relativi territori le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Nell'accordo bilaterale o multilaterale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono specificate le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16. L'accordo bilaterale o multilaterale stabilisce, in particolare:
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a) |
le condizioni e le modalità di partecipazione dei contraenti e dei subappaltatori stabiliti nel paese terzo all'appalto comune nell'ambito dello strumento SAFE, comprese le condizioni relative all'ubicazione delle strutture di gestione esecutiva e al controllo da parte di paesi terzi o soggetti di paesi terzi; |
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b) |
le norme relative all'ubicazione delle infrastrutture, degli impianti, dei beni e delle risorse dei contraenti o dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati per la produzione di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa forniti nel quadro dei contratti derivanti da appalti comuni nell'ambito dello strumento SAFE; |
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c) |
le norme relative ai costi dei componenti originari del paese terzo, compresa una quota minima di componenti originari dell'Unione, di un paese EFTA-SEE o dell'Ucraina e una quota massima di componenti non originari dell'Unione, di un paese EFTA-SEE o dell'Ucraina ovvero di un paese terzo parte dell'accordo; |
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d) |
le norme relative alle restrizioni imposte da paesi terzi che non sono parti dell'accordo o da soggetti stabiliti nel loro territorio, riguardanti la definizione, l'adattamento e l'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito con il sostegno dello strumento SAFE. |
3. L'accordo bilaterale o multilaterale:
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a) |
garantisce un giusto equilibrio per quanto concerne i contributi e i benefici del paese terzo; |
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b) |
stabilisce le condizioni del contributo finanziario che il paese terzo deve fornire all'Unione; |
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c) |
stabilisce ogni altra misura appropriata che disciplini la sicurezza dell'approvvigionamento del prodotto acquisito; |
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d) |
contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione. |
4. I contributi di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per programmi a sostegno dell'industria della difesa dell'Unione, dell'industria della difesa ucraina e dell'Ucraina conformemente alle norme di tali programmi.
Articolo 18
Modifica dei contratti o degli accordi quadro
1. Quando un appalto è sostenuto dallo strumento SAFE, le norme di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applicano a un accordo quadro o contratto esistente che abbia per oggetto l'acquisto di prodotti per la difesa, sia finanziato in tutto o in parte almeno da uno degli Stati membri partecipanti con il prestito erogato a titolo dello strumento SAFE e non preveda la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l'accordo quadro o il contratto necessita del consenso previo dell'impresa con la quale ha concluso tale accordo quadro o contratto.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può modificare un accordo quadro o contratto esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 16, paragrafi da 3 a 13, del presente regolamento, al fine di aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici di paesi partecipanti all'appalto come parti del medesimo accordo quadro o contratto. L'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/81/CE non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che non sono inizialmente parti dell'accordo quadro o contratto.
3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un accordo quadro o contratto il cui valore stimato superi le soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE qualora l'accordo quadro o il contratto in questione sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 16, paragrafi da 3 a 13, del presente regolamento, e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato laddove il contratto preveda una clausola di indicizzazione.
5. Qualora modifichi un accordo quadro o contratto nei casi di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell'accordo quadro o del contratto si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.
Articolo 19
Casi che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nel contesto di un appalto sostenuto dallo strumento SAFE
Si considera che gli appalti che coinvolgono almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE soddisfino la condizione di urgenza risultante da una situazione di crisi ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 20
Esenzione dall'IVA all'importazione e alla fornitura di prodotti per la difesa
1. Ai fini del presente regolamento, le forniture, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa effettuati nel quadro di contratti derivanti da appalti con il sostegno dello strumento SAFE sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile a norma della direttiva 2006/112/CE. L'esenzione ha diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.
2. Il certificato di esenzione dall'IVA di cui all'allegato serve a confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione dall'IVA a norma del presente regolamento. Tale certificato è timbrato dalle autorità competenti dello Stato membro del soggetto che acquista i prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa nell'ambito di contratti derivanti da appalti con il sostegno dello strumento SAFE, ed è conservato dal fornitore di tali prodotti nella propria documentazione.
Articolo 21
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili
1. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con i contraenti o altri destinatari finali, la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro.
2. La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, strettamente necessarie per verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché controlli e audit di cui all'articolo 14.
Articolo 22
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. La Commissione e gli Stati membri possono svolgere attività di comunicazione al fine di garantire la visibilità dell'Unione in relazione all'assistenza finanziaria prevista nei pertinenti piani di investimenti nell'industria europea della difesa, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate, tenendo nel contempo debitamente conto dei requisiti di sicurezza. Se del caso, la Commissione può fare in modo che il sostegno a titolo dello strumento SAFE sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
2. Gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE assicurano la visibilità dell'assistenza finanziaria dell'Unione, tenendo nel contempo debitamente conto dei requisiti di sicurezza, eventualmente anche mediante l'esposizione del logo dell'Unione e di una dichiarazione di finanziamento adeguata che reciti «con il sostegno dell'Unione europea — SAFE», in particolare quando promuovono gli appalti comuni e i relativi risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.
3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione in merito allo strumento SAFE, alle azioni intraprese a norma dello stesso e ai risultati ottenuti. Ove opportuno, la Commissione informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(1) Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(2) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(3) Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj).
(4) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)
(6) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj)
(7) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, dell’11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(8) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).
(9) Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).
(10) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
ALLEGATO
STRUMENTO SAFE CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA
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N. di serie (facoltativo): |
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Denominazione/nominativo |
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Via e numero |
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Codice postale, località |
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Stato membro del soggetto |
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Il soggetto ammissibile dichiara che i prodotti di cui alla casella 4 sono finanziati a titolo dello strumento SAFE. |
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Il soggetto ammissibile si impegna ad assolvere, nello Stato membro in cui è situato il luogo di fornitura dei prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa acquistati, l'IVA dovuta qualora tali prodotti risultassero non conformi alle condizioni di esenzione. |
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Luogo, data |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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N. |
Descrizione dettagliata dei prodotti (o riferimento all'ordinativo allegato) |
Quantità o numero |
Valore al netto dell'IVA |
Valuta |
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Valore unitario |
Valore totale |
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Importo totale |
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La spedizione/fornitura dei prodotti di cui alla casella 4 soddisfa le condizioni per l'esenzione dall'IVA. |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)