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Documento 32024R1623
Regulation (EU) 2024/1623 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE/80/2023/REV/1
GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1623 |
19.6.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1623 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
In risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2008-2009, l’Unione ha avviato una riforma di ampio respiro del quadro prudenziale per gli enti, quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di aumentare la resilienza del settore bancario dell’Unione. Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell’attuazione delle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), in particolare la cosiddetta «riforma di Basilea III» e i conseguenti principi di Basilea III. Grazie a tale riforma, il settore bancario dell’Unione è entrato nella crisi della COVID-19 contando su basi resilienti. Tuttavia, sebbene il livello complessivo di capitale presente negli enti dell’Unione sia ora generalmente soddisfacente, alcune delle problematiche individuate a seguito della crisi finanziaria mondiale devono ancora essere affrontate. |
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(2) |
Per affrontare tali problematiche, garantire certezza del diritto e dare prova dell’impegno dell’Unione ai suoi partner internazionali nel G20, è della massima importanza attuare fedelmente nel diritto dell’Unione gli elementi in sospeso della riforma di Basilea III concordata nel 2017 («quadro definitivo di Basilea III»). Allo stesso tempo, l’attuazione dovrebbe evitare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario dell’Unione nel suo complesso e tenere conto delle specificità dell’economia dell’Unione. Laddove possibile, eventuali adeguamenti delle norme internazionali dovrebbero essere applicati in via transitoria. L’attuazione dovrebbe contribuire ad evitare svantaggi competitivi per gli enti dell’Unione, in particolare nel settore delle attività di negoziazione nel contesto delle quali tali enti competono direttamente con i loro omologhi internazionali. Inoltre, con l’attuazione del quadro definitivo di Basilea III, l’Unione porta a termine un processo decennale di riforma. In tale contesto, l’Unione dovrebbe effettuare una valutazione globale del suo sistema bancario, tenendo conto di tutte le dimensioni pertinenti. La Commissione dovrebbe essere incaricata di effettuare un riesame olistico del quadro per i requisiti prudenziali e di vigilanza. Tale riesame dovrebbe tenere conto non solo dei vari tipi di forme societarie, strutture e modelli aziendali in tutta l’Unione ma anche dell’attuazione dell’output floor. Tale riesame dovrebbe inoltre tenere conto l’attuazione dell’output floor nell’ambito delle norme prudenziali in materia di capitale e liquidità, nonché del suo livello di applicazione. Il riesame dovrebbe valutare se l’output floor e il suo livello di applicazione garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria nell’Unione, tenendo conto degli sviluppi a livello dell’Unione e dell’unione bancaria in tutte le sue dimensioni. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto delle rispettive dichiarazioni e conclusioni sull’unione bancaria sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo. |
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(3) |
Il 27 giugno 2023 la Commissione si è impegnata a effettuare una valutazione olistica, equa ed equilibrata dello stato del sistema bancario e dei quadri normativi e di vigilanza applicabili nel mercato unico. A tal fine terrà conto dell’impatto delle modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 introdotte dal presente regolamento, nonché dello stato dell’unione bancaria in tutte le sue dimensioni. La Commissione esaminerà, tra le varie questioni, l’attuazione dell’output floor, compreso il suo livello di applicazione. Essa effettuerà tale valutazione sulla base del contributo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della Banca centrale europea e del meccanismo di vigilanza unico, e consulterà le parti interessate per garantire che si tenga adeguatamente conto delle diverse prospettive. La Commissione presenterà, se del caso, una proposta legislativa basata su tale relazione. |
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(4) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti di calcolare i propri requisiti di fondi propri utilizzando metodi standardizzati oppure metodi basati su modelli interni. I metodi standardizzati richiedono agli enti di calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando parametri fissi, che si basano su ipotesi relativamente prudenti e sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013. I metodi basati su modelli interni, che devono essere approvati dalle autorità competenti, consentono agli enti di stimare autonomamente la maggior parte o la totalità dei parametri necessari per calcolare i requisiti di fondi propri. Nel dicembre del 2017 il CBVB ha deciso di introdurre un output floor aggregato. Tale decisione si basava su un’analisi condotta a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009, dalla quale è emerso che i modelli interni tendono a sottovalutare i rischi cui sono esposti gli enti, in particolare per determinate tipologie di esposizioni e rischi e, di conseguenza, tendono a comportare requisiti di fondi propri insufficienti. Rispetto ai requisiti di fondi propri calcolati utilizzando i metodi standardizzati, i modelli interni producono, in media, requisiti di fondi propri inferiori a parità di esposizioni. |
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(5) |
L’output floor rappresenta una delle misure chiave della riforma di Basilea III. Mira a limitare la variabilità ingiustificata dei requisiti di fondi propri prodotta dai modelli interni e la riduzione eccessiva del capitale che un ente che ricorre a modelli interni può ottenere rispetto a un ente che utilizza i metodi standardizzati. Fissando un limite inferiore per i requisiti di fondi propri prodotti dai modelli interni degli enti pari al 72,5 % dei requisiti di fondi propri che si applicherebbero se tali enti utilizzassero metodi standardizzati, l’output floor limita il rischio di riduzioni eccessive del capitale. A tal fine, gli enti che usano modelli interni dovrebbero calcolare i requisiti di fondi propri totali in due insiemi, ciascuno dei quali che aggreghi tutti i requisiti di fondi propri senza alcuna duplicazione. L’attuazione fedele dell’output floor aumenterebbe la comparabilità dei coefficienti di capitale degli enti, ripristinerebbe la credibilità dei modelli interni e assicurerebbe parità di condizioni tra gli enti che utilizzano metodi diversi per calcolare i propri requisiti di fondi propri. |
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(6) |
Al fine di garantire che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti e disponibili per proteggere i risparmi ove necessario, l’output floor dovrebbe essere applicato a tutti i livelli di consolidamento, a meno che uno Stato membro ritenga che tale obiettivo possa essere conseguito efficacemente in altri modi, in particolare per quanto riguarda i gruppi quali i gruppi cooperativi con un organismo centrale e gli enti affiliati situati in tale Stato membro. In tali casi uno Stato membro dovrebbe poter decidere di non applicare l’output floor su base individuale o subconsolidata agli enti in tale Stato membro, a condizione che, al più alto livello di consolidamento nello Stato membro, l’ente impresa madre di tali enti nello Stato membro rispetti l’output floor sulla base della sua situazione consolidata. |
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(7) |
Il CBVB ha riscontrato che l’attuale metodo standardizzato per il rischio di credito (SA-CR) non è sufficientemente sensibile al rischio in diversi settori e tale circostanza determina misurazioni imprecise o inadeguate, troppo elevate o troppo basse, del rischio di credito e quindi dei requisiti di fondi propri. Le disposizioni relative al metodo SA-CR dovrebbero pertanto essere rivedute al fine di aumentare la sensibilità al rischio di tale metodo in relazione a diversi aspetti chiave. |
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(8) |
Per le esposizioni provviste di rating verso altri enti, alcuni fattori di ponderazione del rischio dovrebbero essere ricalibrati secondo i principi di Basilea III. Inoltre, il trattamento della ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating verso enti dovrebbe essere reso più dettagliato e disaccoppiato dal fattore di ponderazione del rischio applicabile all’amministrazione centrale dello Stato membro in cui è stabilito l’ente debitore, in quanto non si dovrebbe più presumere un sostegno pubblico implicito a favore di tali enti. |
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(9) |
Per le esposizioni al debito subordinato e assimilato sotto il profilo prudenziale nonché per le esposizioni in strumenti di capitale è necessario un trattamento più dettagliato e rigoroso della ponderazione del rischio al fine di riflettere il rischio di perdita più elevato di tali esposizioni rispetto alle esposizioni debitorie, nonché di prevenire l’arbitraggio regolamentare tra il portafoglio di non negoziazione e quello di negoziazione. Gli enti dell’Unione detengono investimenti in strumenti di capitale strategici di lunga data in imprese finanziarie e non finanziarie. Dato che il fattore di ponderazione del rischio standard per le esposizioni in strumenti di capitale aumenta nel corso di un periodo transitorio di cinque anni, le partecipazioni strategiche esistenti in società e talune imprese di assicurazione soggette al controllo o ad influenza significativa dell’ente dovrebbero essere soggette a clausola grandfathering al fine di evitare effetti perturbatori e preservare il ruolo degli enti dell’Unione in veste di investitori in strumenti di capitale strategici di lunga data. Date le tutele prudenziali e la vigilanza prudenziale destinate a favorire l’integrazione del settore finanziario, per le partecipazioni in altri enti del medesimo gruppo o coperti dallo stesso sistema di tutela istituzionale, si dovrebbe mantenere il regime attualmente in vigore. Inoltre, al fine di rafforzare le iniziative private e pubbliche volte a fornire capitale a lungo termine alle imprese dell’Unione non quotate, gli investimenti effettuati direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso imprese di venture capital, non dovrebbero essere considerati speculativi laddove siano effettuati con la ferma intenzione dell’alta dirigenza di detenerli per almeno tre anni. |
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(10) |
Al fine di stimolare taluni settori dell’economia, i principi di Basilea III prevedono in capo alle autorità competenti il potere discrezionale di assolvere i propri compiti di vigilanza che consente agli enti di applicare, entro determinati limiti, un trattamento preferenziale alle partecipazioni acquisite nel contesto di programmi legislativi che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti e comportano una vigilanza pubblica e restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale. L’attuazione di tale discrezionalità nel diritto dell’Unione dovrebbe altresì contribuire a promuovere gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. |
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(11) |
I prestiti alle imprese nell’Unione sono forniti principalmente da enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») per il rischio di credito al fine di calcolare i loro requisiti di fondi propri. Con l’attuazione dell’output floor, tali enti dovranno altresì applicare il metodo SA-CR, che si basa sulle valutazioni del merito di credito fornite da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelte per stabilire la qualità creditizia dell’impresa debitrice. L’associazione tra rating esterni e fattori di ponderazione del rischio applicabili alle imprese provviste di rating dovrebbe essere più dettagliata, in modo da allineare tale associazione alle norme internazionali in materia. |
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(12) |
La maggior parte delle imprese dell’Unione, tuttavia, non si avvale di rating del credito esterni. Al fine di evitare un impatto negativo sui prestiti bancari a imprese prive di rating e di concedere un tempo sufficiente per l’adozione di iniziative pubbliche o private volte ad aumentare la copertura di rating del credito esterni, è necessario prevedere un periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio, gli enti che ricorrono al metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un trattamento favorevole nel contesto del calcolo del loro output floor per le esposizioni di livello investment grade verso imprese prive di rating, mentre dovrebbero essere varate iniziative destinate a promuovere un uso diffuso dei rating del credito. Qualsiasi proroga del periodo transitorio dovrebbe essere motivata e limitata a un massimo di quattro anni. |
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(13) |
Dopo il periodo transitorio, gli enti dovrebbero poter fare riferimento alle valutazioni del merito di credito effettuate da ECAI prescelte per calcolare i requisiti di fondi propri per una parte significativa delle loro esposizioni verso imprese. L’ABE, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), (collettivamente «autorità europee di vigilanza») dovrebbero monitorare il ricorso alle disposizioni transitorie e tenere conto degli sviluppi e delle tendenze pertinenti nel mercato delle ECAI, degli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito effettuate da ECAI prescelte, in particolare per le imprese, nonché delle possibili misure per affrontarli. Il periodo transitorio dovrebbe essere utilizzato per ampliare in modo significativo la disponibilità di rating per le imprese dell’Unione. A tal fine, dovrebbero essere sviluppate soluzioni di rating che vadano al di là dell’attuale ecosistema di rating per incentivare soprattutto le imprese dell’Unione più grandi a farsi valutare con rating esterno. Oltre alle esternalità positive generate dal processo di rating, una più ampia copertura di rating favorirà, tra l’altro, l’unione dei mercati dei capitali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, occorre tenere conto dei requisiti relativi alle valutazioni esterne del merito di credito o valutare la creazione di ulteriori enti che forniscano tali valutazioni, il che potrebbe comportare notevoli sforzi di attuazione. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le rispettive banche centrali, dovrebbero valutare se una richiesta di riconoscimento della propria banca centrale come ECAI in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la fornitura di rating di società da parte della banca centrale ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 possano essere auspicabili per aumentare la copertura di rating esterni. |
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(14) |
Per le esposizioni garantite da immobili residenziali e per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, il CBVB ha sviluppato metodi più sensibili al rischio per rispecchiare meglio i diversi modelli di finanziamento e le diverse fasi del processo di costruzione. |
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(15) |
La crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 ha messo in evidenza una serie di carenze dell’attuale trattamento nel quadro del metodo standardizzato delle esposizioni garantite da immobili residenziali e delle esposizioni garantite da immobili non residenziali. Tali carenze sono state affrontate nei principi di Basilea III. I principi di Basilea III operano una distinzione tra le esposizioni il cui rimborso dipende sostanzialmente dai flussi di cassa generati dall’immobile e le esposizioni dove ciò non avviene. Le prime dovrebbero essere soggette a un trattamento di ponderazione del rischio dedicato al fine di rispecchiare in maniera più accurata il rischio associato ad esse, ma anche di migliorare la coerenza con il trattamento degli immobili produttori di reddito nel quadro del metodo IRB. |
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(16) |
Per le esposizioni garantite da immobili residenziali e per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, dovrebbe essere mantenuto il metodo della ripartizione dei mutui, poiché tale metodo è sensibile al tipo di debitore e riflette gli effetti di attenuazione del rischio della garanzia reale immobiliare nei fattori di ponderazione del rischio applicabili, anche nel caso di esposizioni con rapporti elevati prestito/valore. Tuttavia, il metodo della ripartizione dei mutui dovrebbe essere adeguato secondo i principi di Basilea III in quanto è risultato troppo cauto per alcune ipoteche con rapporti prestito/valore molto bassi. |
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(17) |
Al fine di assicurare che l’impatto dell’output floor sui crediti ipotecari residenziali a basso rischio da parte degli enti che utilizzano il metodo IRB sia ripartito su un periodo sufficientemente lungo e di evitare quindi le perturbazioni a tale tipo di prestito che potrebbero essere causate da improvvisi aumenti dei requisiti di fondi propri, è necessario prevedere una disposizione transitoria specifica. Per la durata del periodo transitorio, nel calcolare l’output floor, gli enti che utilizzano il metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore alla parte delle loro esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali ai sensi del metodo SA-CR. Per assicurare che la disposizione transitoria sia disponibile soltanto per le esposizioni ipotecarie a basso rischio, dovrebbero essere stabiliti criteri di ammissibilità adeguati, basati su concetti stabiliti utilizzati nel contesto del metodo SA-CR. La conformità a tali criteri dovrebbe essere verificata da autorità competenti. Dato che i mercati degli immobili residenziali possono differire da uno Stato membro all’altro, la decisione sull’opportunità o meno di applicare la disposizione transitoria dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri. Il ricorso alla disposizione transitoria dovrebbe essere monitorato dall’ABE. Qualsiasi proroga del periodo transitorio dovrebbe essere motivata e limitata a un massimo di quattro anni. |
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(18) |
A causa della mancanza di chiarezza e della sensibilità al rischio del vigente trattamento dei finanziamenti per immobili a fini speculativi, i requisiti di fondi propri per tali esposizioni sono spesso considerati troppo elevati o troppo bassi. Tale trattamento dovrebbe pertanto essere sostituito da un trattamento dedicato per le esposizioni per l’acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni, che includa i prestiti a società o società veicolo che finanziano l’acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione, oppure lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali. |
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(19) |
È importante ridurre l’impatto degli effetti ciclici sulla valutazione di immobili che garantiscono prestiti e mantenere più stabili i requisiti di fondi propri per le ipoteche. Nel caso di una rivalutazione superiore al valore al momento della concessione del prestito, a condizione che siano disponibili dati sufficienti, il valore di un immobile riconosciuto a fini prudenziali non dovrebbe pertanto superare il valore medio di un immobile comparabile misurato su un periodo sufficientemente lungo, fatto salvo il caso in cui modifiche a tale immobile ne aumentino inequivocabilmente il valore. Per evitare conseguenze indesiderate per il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite, le autorità competenti dovrebbero poter consentire agli enti di rivalutare regolarmente gli immobili senza applicare tali limiti agli aumenti di valore. Le modifiche che migliorano la prestazione energetica o la resilienza, la protezione e l’adattamento ai rischi fisici degli edifici e delle unità abitative potrebbero essere considerate determinare un aumento del valore dell’immobile. |
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(20) |
L’attività di finanziamento specializzato è svolta con società veicolo che solitamente fungono da soggetti debitori, per i quali la redditività dell’investimento è la fonte primaria di rimborso del finanziamento ottenuto. Gli accordi contrattuali del modello di finanziamento specializzato forniscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività finanziate, mentre la fonte primaria di rimborso dell’obbligazione è rappresentata dal reddito generato da tali attività. Per riflettere in modo più accurato il rischio associato, tale forma di finanziamento dovrebbe pertanto essere soggetta a requisiti di fondi propri specifici per il rischio di credito. In linea con i principi di Basilea III sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, dovrebbe essere introdotta nel metodo SA-CR una classe dedicata di esposizioni da finanziamenti specializzati, migliorando così la coerenza con il trattamento specifico già esistente delle esposizioni da finanziamenti specializzati nel quadro del metodo IRB. Dovrebbe essere introdotto un trattamento specifico per le esposizioni da finanziamenti specializzati, di conseguenza dovrebbe essere operata una distinzione tra «finanziamento di progetti», «finanziamento di attività materiali a destinazione specifica» e «finanziamento su merci» in maniera da rispecchiare meglio i rischi intrinseci di tali sottoclassi della classe di esposizioni da finanziamenti specializzati. |
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(21) |
Sebbene il nuovo trattamento nel quadro del metodo standardizzato per le esposizioni da finanziamenti specializzati prive di rating stabilito dai principi di Basilea III sia più dettagliato rispetto all’attuale trattamento standardizzato delle esposizioni verso imprese, il primo non è sufficientemente sensibile al rischio per poter rispecchiare gli effetti di pacchetti di garanzia e garanzie reali solitamente associati a tali esposizioni nell’Unione, che consentono ai finanziatori di controllare i flussi di cassa futuri da generare nel corso della vita del progetto o dell’attività. In ragione della mancanza di copertura di rating esterni per le esposizioni da finanziamenti specializzati nell’Unione, il nuovo trattamento potrebbe altresì incentivare gli enti a interrompere il finanziamento di determinati progetti o ad assumere rischi più elevati in esposizioni altrimenti trattate in modo analogo che presentano profili di rischio diversi. Dato che le esposizioni da finanziamenti specializzati sono per lo più finanziate da enti che utilizzano il metodo IRB e dispongono di modelli interni per tali esposizioni, l’impatto potrebbe essere particolarmente significativo nel caso di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, che potrebbero essere a rischio di interruzione delle attività, nel contesto particolare dell’applicazione dell’output floor. Al fine di evitare conseguenze indesiderate della mancanza di sensibilità al rischio dei principi di Basilea III per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica prive di rating, le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica che soddisfano una serie di criteri in grado di abbassare il loro profilo di rischio a livelli di «qualità elevata» compatibili con una gestione prudente e cauta dei rischi finanziari dovrebbero beneficiare in via transitoria di un fattore di ponderazione del rischio inferiore. Tale disposizione transitoria dovrebbe essere valutata in una relazione preparata dall’ABE. |
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(22) |
La classificazione delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo SA-CR e di quello IRB dovrebbe essere ulteriormente allineata per assicurare un’applicazione coerente dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio allo stesso insieme di esposizioni. In linea con i principi di Basilea III, dovrebbero essere stabilite regole per un trattamento differenziato delle esposizioni rotative al dettaglio che soddisfano un insieme di condizioni di rimborso o di utilizzo in grado di abbassarne il profilo di rischio. Tali esposizioni dovrebbero essere definite come esposizioni transattive. Alle esposizioni verso una o più persone fisiche che non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate esposizioni al dettaglio dovrebbe essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % nel quadro del metodo SA-CR. |
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(23) |
I principi di Basilea III introducono un fattore di conversione del credito del 10 % per gli impegni revocabili incondizionatamente nel contesto del metodo SA-CR. È probabile che ciò incida in maniera significativa sui debitori che fanno affidamento alla natura flessibile degli impegni revocabili incondizionatamente per finanziare le loro attività quando affrontano fluttuazioni stagionali nella loro attività o quando gestiscono variazioni impreviste a breve termine dei fabbisogni di capitale di esercizio, in particolare durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19. Di conseguenza è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli enti dovrebbero essere in grado di continuare ad applicare un fattore di conversione del credito più basso ai loro impegni revocabili incondizionatamente e, successivamente, valutare se sia giustificato un potenziale aumento graduale dei fattori di conversione del credito applicabili per consentire agli enti di adeguare le loro pratiche operative e i loro prodotti senza ostacolare la disponibilità di credito per i debitori degli enti. |
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(24) |
Gli enti dovrebbero svolgere un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa dalla pandemia di COVID-19 anche estendendo le misure proattive di ristrutturazione del debito a debitori meritevoli che affrontano o stanno per affrontare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. A tale riguardo gli enti non dovrebbero essere scoraggiati a estendere concessioni significative ai debitori, se ritenuto opportuno, in conseguenza di una classificazione potenziale e ingiustificata delle controparti come «in stato di default», qualora tali concessioni possano ripristinare le probabilità che detti debitori paghino la parte restante del debito. Nell’elaborare orientamenti sulla definizione di default di un debitore o di una linea di credito, l’ABE dovrebbe tenere in debita considerazione la necessità di fornire adeguata flessibilità agli enti. |
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(25) |
La crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 ha messo in evidenza il fatto che, in alcuni casi, gli enti hanno utilizzato il metodo IRB anche su portafogli non idonei alla modellizzazione in ragione di dati insufficienti, con conseguenze negative per l’affidabilità dei risultati. Di conseguenza, è opportuno non obbligare gli enti a utilizzare il metodo IRB per tutte le loro esposizioni e ad applicare il requisito di estensione a livello di classi di esposizioni. È inoltre opportuno limitare il ricorso al metodo IRB per le classi di esposizioni nelle quali è più difficile una solida modellizzazione in maniera da aumentare la comparabilità e la solidità dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito nel contesto del metodo IRB. |
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(26) |
Le esposizioni degli enti verso altri enti, altri soggetti del settore finanziario e grandi imprese presentano in genere bassi livelli di default. Per tali portafogli con basso livello di default, è difficile per gli enti ottenere stime affidabili della perdita in caso di default (LGD), in ragione di un numero insufficiente di default osservati in tali portafogli. Tale difficoltà ha determinato un livello indesiderabile di dispersione tra gli enti nel livello di rischio stimato. Gli enti dovrebbero pertanto utilizzare i valori della LGD regolamentare anziché le stime interne della LGD per tali portafogli a basso livello di default. |
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(27) |
Gli enti che utilizzano modelli interni per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito riguardo alle esposizioni in strumenti di capitale basano in genere la propria valutazione del rischio su dati accessibili al pubblico, ai quali si può presumere che tutti gli enti abbiano accesso in misura identica. In tali circostanze le differenze nei requisiti di fondi propri non possono essere giustificate. Inoltre, le esposizioni in strumenti di capitale detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione costituiscono una componente molto ridotta dello stato patrimoniale degli enti. Pertanto, al fine di aumentare la comparabilità dei requisiti di fondi propri degli enti e di semplificare il quadro normativo, gli enti dovrebbero calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di credito riguardo alle esposizioni in strumenti di capitale ricorrendo al metodo SA-CR, mentre il ricorso al metodo IRB a tal fine non dovrebbe essere consentito. |
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(28) |
Dovrebbe essere assicurato che le stime della probabilità di default, della LGD e dei fattori di conversione del credito delle singole esposizioni degli enti che sono autorizzati a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito non raggiungano livelli inadeguatamente bassi. È pertanto opportuno introdurre valori minimi per le stime interne nonché obbligare gli enti a utilizzare il valore maggiore tra le proprie stime interne dei parametri di rischio e i valori minimi per tali stime interne. Tali valori minimi per i parametri di rischio («input floor») dovrebbero costituire una tutela volta ad assicurare che i requisiti di fondi propri non scendano al di sotto di livelli cauti. Inoltre, tali input floor dovrebbero attenuare il rischio di modello dovuto a fattori quali specifiche errate del modello, errori di misurazione e limitazioni dei dati. Gli input floor migliorerebbero altresì la comparabilità dei coefficienti di capitale tra gli enti. Per ottenere tali risultati, gli input floor dovrebbero essere calibrati in maniera sufficientemente prudente. |
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(29) |
Gli input floor calibrati in maniera troppo prudente possono scoraggiare gli enti dall’adottare il metodo IRB e i requisiti di gestione del rischio associati. Gli enti potrebbero inoltre essere incentivati a spostare i propri portafogli verso esposizioni a rischi maggiori per evitare i vincoli imposti dagli input floor. Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, gli input floor dovrebbero rispecchiare in maniera adeguata determinate caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti, in particolare assumendo valori diversi per i diversi tipi di esposizioni, se del caso. |
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(30) |
Le esposizioni da finanziamenti specializzati presentano caratteristiche di rischio diverse da quelle delle esposizioni verso imprese generali. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale viene operata una riduzione dell’input floor della LGD applicabile alle esposizioni da finanziamenti specializzati. Qualsiasi proroga del periodo transitorio dovrebbe essere motivata e limitata a un massimo di quattro anni. |
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(31) |
In conformità con i principi di Basilea III, il metodo IRB per la classe di esposizioni verso emittenti sovrani dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato, in ragione della natura speciale e dei rischi relativi ai debitori sottostanti. In particolare, le esposizioni sovrane non dovrebbero essere soggette agli input floor. |
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(32) |
Al fine di assicurare un metodo coerente per tutte le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, dovrebbero essere create due nuove classi di esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, indipendenti tanto dalla classe delle esposizioni sovrane quanto da quella delle esposizioni verso enti. Il trattamento delle esposizioni assimilate verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, che nel quadro del metodo SA-CR sarebbero ammissibili a essere trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, non dovrebbe essere assegnato a tali nuove classi di esposizioni nel quadro del metodo IRB e non dovrebbe essere soggetto a input floor. Inoltre, è opportuno calibrare input floor specifici inferiori nel quadro del metodo IRB per le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico non assimilate, al fine di riflettere il loro profilo di rischio rispetto alle esposizioni verso imprese. |
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(33) |
Dovrebbero essere chiarite le modalità per il riconoscimento dell’effetto di una garanzia per un’esposizione garantita trattata secondo il metodo IRB avvalendosi di stime interne della LGD nel contesto della quale il garante appartiene a un tipo di esposizione trattata secondo il metodo IRB ma senza l’utilizzo di stime interne della LGD. In particolare l’utilizzo del metodo della sostituzione, mediante il quale i parametri di rischio relativi all’esposizione sottostante sono sostituiti con quelli del garante, oppure di un metodo mediante il quale la probabilità di default o la LGD del debitore sottostante è rettificata utilizzando uno specifico metodo di modellizzazione per tenere conto dell’effetto della garanzia, non dovrebbe portare a un fattore di ponderazione del rischio rettificato inferiore a quello applicabile a un’esposizione diretta comparabile verso il garante. Di conseguenza, laddove il garante sia trattato secondo il metodo SA-CR, il riconoscimento della garanzia secondo il metodo IRB dovrebbe generalmente portare ad attribuire il fattore di ponderazione del rischio del metodo SA-CR del garante all’esposizione garantita. |
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(34) |
Il quadro definitivo di Basilea III non impone più a un ente che ha adottato il metodo IRB per una classe di esposizioni di adottare tale metodo per tutte le sue esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Per garantire parità di condizioni tra gli enti che attualmente trattano alcune esposizioni secondo il metodo IRB e quelli che non lo fanno, una disposizione transitoria dovrebbe consentire agli enti di tornare a metodi meno sofisticati seguendo una procedura semplificata. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità competenti di opporsi alle richieste di tornare a un metodo meno sofisticato finalizzate a praticare un arbitraggio regolamentare. Ai fini di tale procedura, il solo fatto che il ritorno a un metodo meno sofisticato comporti una riduzione dei requisiti di fondi propri determinati per le rispettive esposizioni non dovrebbe essere considerato sufficiente per opporsi a una richiesta per motivi di arbitraggio regolamentare. |
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(35) |
Nel contesto dell’eliminazione della variabilità ingiustificata dei requisiti di fondi propri, le norme di attualizzazione in vigore applicate ai flussi di cassa artificiali dovrebbero essere riviste al fine di eliminare eventuali conseguenze indesiderate. L’ABE dovrebbe essere incaricata di rivedere i propri orientamenti sul ritorno in bonis. |
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(36) |
L’introduzione dell’output floor potrebbe avere un impatto significativo sui requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dagli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni o il metodo della valutazione interna. Sebbene tali posizioni siano generalmente di modesta entità rispetto ad altre esposizioni, l’introduzione dell’output floor potrebbe incidere sulla sostenibilità economica dell’operazione di cartolarizzazione a causa di un insufficiente vantaggio prudenziale derivante dal trasferimento del rischio. Ciò potrebbe avvenire in un momento in cui lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni rientra nel piano d’azione sull’Unione dei mercati dei capitali di cui alla comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» («piano di azione per l’unione dei mercati dei capitali») e, inoltre, in cui gli enti cedenti potrebbero avere la necessità di ricorrere in misura maggiore alla cartolarizzazione per gestire più attivamente i loro portafogli, qualora fossero vincolati dall’output floor. Durante un periodo transitorio, gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni o il metodo della valutazione interna dovrebbero essere in grado di applicare un trattamento favorevole ai fini del calcolo del loro output floor alle loro posizioni verso la cartolarizzazione che sono ponderate per il rischio utilizzando uno di tali metodi. L’ABE dovrebbe riferire alla Commissione in merito alla necessità di rivedere eventualmente il trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, al fine di aumentare la sensibilità al rischio del trattamento prudenziale. |
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(37) |
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per attuare i principi di Basilea III sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione finalizzato nel 2019 dal CBVB («versione finale delle norme FRTB») soltanto a fini di segnalazione. L’introduzione di requisiti di fondi propri vincolanti basati su tali norme è stata lasciata a una proposta legislativa separata, a seguito della valutazione del loro impatto sugli enti nell’Unione. |
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(38) |
La versione finale delle norme FRTB in relazione al limite tra il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione dovrebbe essere recepita nel diritto dell’Unione, poiché incide in modo significativo sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In linea con i principi di Basilea III, l’attuazione dei requisiti di limite dovrebbe includere l’elenco degli strumenti da assegnare al portafoglio di negoziazione o esterni al portafoglio di negoziazione, nonché la deroga che consente agli enti di assegnare, previa approvazione dell’autorità competente, determinati strumenti solitamente detenuti nel portafoglio di negoziazione, compresi gli strumenti di capitale quotati, al di fuori del portafoglio di negoziazione, qualora le posizioni in tali strumenti non siano detenute a fini di negoziazione o non siano di copertura per posizioni detenute a fini di negoziazione. |
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(39) |
Al fine di evitare un onere operativo significativo per gli enti nell’Unione, tutti i requisiti di attuazione della versione finale delle norme FRTB ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dovrebbero avere la medesima data di applicazione. Pertanto, la data di applicazione di un numero limitato di requisiti FRTB già introdotti dal regolamento (UE) 2019/876 dovrebbe essere allineata alla data di applicazione del presente regolamento. Il 27 febbraio 2023 l’ABE ha emesso un parere secondo cui, se le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/876 sono in vigore e il quadro giuridico applicabile non prevede ancora l’applicazione dei metodi ispirati all’FRTB ai fini del calcolo del capitale, le autorità competenti di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 non dovrebbero dare priorità ad alcuna azione di vigilanza o di esecuzione in relazione a tali requisiti fino alla realizzazione della piena attuazione delle norme FRTB, prevista a decorrere dal 1o gennaio 2025. |
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(40) |
Al fine di completare l’agenda di riforme introdotta dopo la crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e affrontare le carenze dell’attuale quadro dei rischi di mercato, dovrebbero essere recepiti nel diritto dell’Unione requisiti di fondi propri vincolanti per il rischio di mercato basati sulla versione finale delle norme FRTB. Da stime recenti dell’impatto della versione finale delle norme FRTB sugli enti nell’Unione è emerso che l’attuazione di tali norme nell’Unione porterà a un notevole aumento dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per determinate attività di negoziazione e di supporto agli scambi (market making), che sono importanti per l’economia dell’Unione. Al fine di attenuare tale impatto e preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, è opportuno introdurre adeguamenti mirati al recepimento della versione finale delle norme FRTB nel diritto dell’Unione. |
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(41) |
Le attività di negoziazione degli enti nei mercati all’ingrosso possono svolgersi facilmente a livello transfrontaliero, anche tra Stati membri e paesi terzi. L’attuazione della versione finale delle norme FRTB dovrebbe pertanto convergere il più possibile tra le varie giurisdizioni in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche. In caso contrario, sarebbe impossibile garantire parità di condizioni a livello internazionale per tali attività. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare l’attuazione della versione finale delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB. Al fine di affrontare, ove necessario, potenziali distorsioni nell’attuazione della versione finale delle norme FRTB, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Le misure introdotte mediante atti delegati dovrebbero rimanere temporanee. Qualora sia opportuno che tali misure si applichino su base permanente, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(42) |
La Commissione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni e calibrare tali requisiti di conseguenza. Di conseguenza gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati ad applicare un metodo standardizzato semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in linea con le norme concordate a livello internazionale. Inoltre, i criteri di ammissibilità per individuare gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero rimanere coerenti con i criteri per esentare tali enti dagli obblighi di segnalazione nel quadro dell’FRTB introdotti dal regolamento (UE) 2019/876. |
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(43) |
Alla luce dell’assetto aggiornato del mercato delle quote di emissioni di carbonio dell’Unione, della sua stabilità negli ultimi anni e della limitata volatilità dei prezzi dei crediti di carbonio, è opportuno introdurre un fattore di ponderazione del rischio specifico per le esposizioni verso lo scambio di emissioni nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) secondo il metodo standardizzato alternativo. |
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(44) |
Secondo il metodo standardizzato alternativo, le esposizioni verso strumenti che comportano rischi residui sono soggette a un requisito di maggiorazione per il rischio residuo per tenere conto dei rischi che non rientrano nel metodo basato sulle sensibilità. Conformemente ai principi di Basilea III, uno strumento e la sua copertura possono azzerarsi ai fini di tale requisito di maggiorazione solo se si compensano perfettamente. Tuttavia, gli enti sono in grado di coprire sul mercato, in larga misura, il rischio residuo di alcuni degli strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione del requisito di maggiorazione per il rischio residuo, riducendo in tal modo il rischio complessivo dei loro portafogli, anche se tali coperture potrebbero non compensare perfettamente il rischio della posizione iniziale. Per consentire agli enti di proseguire la copertura senza indebiti disincentivi e riconoscendo la logica economica della riduzione del rischio complessivo, l’applicazione del requisito di maggiorazione per il rischio residuo dovrebbe consentire, a titolo temporaneo, a condizioni rigorose e previa approvazione dell’autorità di vigilanza, che le coperture degli strumenti che possono essere soggetti a copertura sul mercato siano escluse dal requisito di maggiorazione per il rischio residuo. |
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(45) |
Il CBVB ha riveduto la norma internazionale sul rischio operativo per affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009. Oltre alla mancanza di sensibilità al rischio nei metodi standardizzati è stata rilevata anche una mancanza di comparabilità derivante da un’ampia serie di pratiche di modellizzazione interna nel quadro del metodo avanzato di misurazione. Di conseguenza, nonché al fine di semplificare il quadro del rischio operativo, tutti i metodi esistenti per la stima dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo sono stati sostituiti da un unico metodo non basato su modelli, ossia il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato al quadro definitivo di Basilea III per contribuire alla parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione ma operanti anche al di fuori dei suoi confini, così come per assicurare che il quadro del rischio operativo a livello di Unione rimanga efficace. |
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(46) |
Il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo introdotto dal CBVB combina un indicatore che si basa sulle dimensioni dell’attività di un ente con un indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di tale ente. Il quadro definitivo di Basilea III prevede un grado di discrezionalità riguardo alle modalità di attuazione dell’indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di un ente. Le giurisdizioni possono ignorare le perdite storiche nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo per tutti gli enti interessati oppure possono prendere in considerazione i dati storici sulle perdite anche per gli enti al di sotto di una determinata dimensione aziendale. Al fine di assicurare parità di condizioni all’interno dell’Unione e di semplificare il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, tale discrezionalità dovrebbe essere esercitata in modo armonizzato per i requisiti minimi di fondi propri ignorando i dati storici sulle perdite operative per tutti gli enti. |
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(47) |
Nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, potrebbe essere consentito in futuro il ricorso a polizze di assicurazione come tecnica efficace di attenuazione del rischio. A tal fine, l’ABE dovrebbe riferire alla Commissione in merito all’opportunità di riconoscere le polizze di assicurazione come tecnica efficace di attenuazione del rischio e in merito alle condizioni, ai criteri e alla formula standard da utilizzare in tali casi. |
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(48) |
Il ritmo straordinario e senza precedenti dell’inasprimento della politica monetaria all’indomani della pandemia di COVID-19 potrebbe portare a livelli significativi di volatilità nei mercati finanziari. Unitamente all’accresciuta incertezza, che produce un incremento dei rendimenti relativi al debito pubblico, potrebbero a loro volta prodursi perdite non realizzate su taluni strumenti di debito pubblico detenuti dagli enti. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo che la volatilità nei mercati del debito delle amministrazioni centrali esercita sui fondi propri degli enti e, di conseguenza, sulla loro capacità di erogare prestiti, dovrebbe essere reintrodotto un filtro prudenziale temporaneo, che in parte neutralizzerebbe tale impatto. |
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(49) |
Il finanziamento pubblico mediante l’emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro potrebbe continuare a essere necessario per sostenere le misure pubbliche volte a contrastare le conseguenze del grave e doppio shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Per evitare vincoli agli enti che investono in tali obbligazioni, è opportuno reintrodurre la disposizione transitoria per le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali quando tali esposizioni sono denominate nella valuta nazionale di un altro Stato membro ai fini del trattamento di tali esposizioni nel quadro del rischio di credito. |
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(50) |
Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha introdotto il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale. La misura è volta a evitare la ricostituzione delle esposizioni deteriorate detenute dagli enti e a promuovere, nel contempo, la gestione proattiva delle esposizioni deteriorate migliorando l’efficienza delle procedure di ristrutturazione o di esecuzione degli enti. In tale contesto, è opportuno applicare alcune modifiche mirate alle esposizioni deteriorate garantite da agenzie per il credito all’esportazione o da garanti pubblici. Inoltre, alcuni enti che soddisfano condizioni rigorose e sono specializzati nell’acquisizione di esposizioni deteriorate dovrebbero essere esclusi dall’applicazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale. |
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(51) |
Le informazioni sull’ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, nonché un’analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute, dovrebbero essere comunicate anche da enti piccoli e non complessi quotati e da altri enti. Tale obbligo di informativa non crea un onere aggiuntivo per tali enti, dato che la divulgazione di tale insieme limitato di informazioni è già stata attuata dall’ABE sulla base del piano di azione del Consiglio del 2017 per affrontare i crediti deteriorati in Europa, che invitava l’ABE a rafforzare gli obblighi di informativa sulla qualità degli attivi e sui crediti deteriorati per tutti gli enti. Tale obbligo di informativa è altresì pienamente coerente con la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2020, dal titolo «Far fronte ai crediti deteriorati all’indomani della pandemia di COVID-19». |
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(52) |
È necessario ridurre l’onere di conformità ai fini dell’informativa e migliorare la comparabilità delle informazioni comunicate. L’ABE dovrebbe pertanto istituire una piattaforma web centralizzata che consenta la divulgazione delle informazioni e dei dati presentati dagli enti. Tale piattaforma web centralizzata dovrebbe fungere da punto di accesso unico alle informazioni comunicate dagli enti, sebbene la proprietà delle informazioni e dei dati e la responsabilità della loro accuratezza dovrebbero rimanere in capo agli enti che li producono. La centralizzazione della pubblicazione delle informazioni divulgate dovrebbe essere pienamente coerente con il piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, tale piattaforma web centralizzata dovrebbe essere interoperabile con il punto di accesso unico europeo. |
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(53) |
Con l’obiettivo di consentire una maggiore integrazione delle segnalazioni per fini di vigilanza e delle informative, l’ABE dovrebbe pubblicare le informative degli enti in maniera centralizzata, nel rispetto del diritto di tutti gli enti di pubblicare essi stessi dati e informazioni. Tali informative centralizzate dovrebbero consentire all’ABE di pubblicare le informative degli enti piccoli e non complessi, sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti e dovrebbero quindi ridurre significativamente l’onere amministrativo cui sono soggetti gli enti piccoli e non complessi. Allo stesso tempo la centralizzazione delle informative non dovrebbe incidere in alcun modo sui costi per gli altri enti, quanto piuttosto aumentare la trasparenza e ridurre i costi per l’accesso a informazioni prudenziali da parte dei partecipanti al mercato. Tale maggiore trasparenza dovrebbe facilitare la comparabilità dei dati tra gli enti e promuovere la disciplina di mercato. |
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(54) |
Per conseguire le ambizioni ambientali e climatiche del Green Deal europeo stabilite nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 e contribuire all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile è necessario indirizzare quantità notevoli di investimenti dal settore privato verso investimenti sostenibili nell’Unione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe rispecchiare l’importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance — ESG) e la piena comprensione dei rischi delle esposizioni verso attività legate alla sostenibilità generale o agli obiettivi ESG. Per garantire la convergenza in tutta l’Unione e una comprensione uniforme dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno stabilire definizioni generali. I fattori ambientali, sociali e di governance possono avere un impatto positivo o negativo sui risultati finanziari o sulla solvibilità di un soggetto, di un emittente sovrano o di una persona fisica. Esempi comuni di fattori ambientali, sociali e di governance comprendono le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità e l’uso e il consumo di acqua nel settore dell’ambiente; i diritti umani e le considerazioni relative al lavoro e alla forza lavoro nel settore sociale; i diritti e le responsabilità dei membri del personale di inquadramento superiore e la retribuzione nel settore della governance. Gli attivi o le attività soggetti all’impatto di fattori ambientali o sociali dovrebbero essere definiti con riferimento all’ambizione dell’Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, e con riferimento ai pertinenti obiettivi di sostenibilità dell’Unione. I criteri di vaglio tecnico in relazione al principio «non arrecare un danno significativo» adottati conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché ad atti giuridici specifici dell’Unione volti a prevenire i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità, dovrebbero essere utilizzati per individuare le attività o le esposizioni al fine di valutare trattamenti prudenziali dedicati e differenziali di rischio. |
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(55) |
Le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance non sono necessariamente proporzionali alle dimensioni e alla complessità di un ente. Anche i livelli delle esposizioni verso i rischi ambientali, sociali e di governance nell’Unione sono piuttosto eterogenei, con alcuni Stati membri che mostrano potenziali impatti transitori lievi e altri che mostrano potenziali impatti transitori elevati sulle esposizioni relative ad attività che hanno un impatto negativo significativo, in particolare sull’ambiente. Gli obblighi di trasparenza cui sono soggetti gli enti e gli obblighi di informativa sulla sostenibilità stabiliti in altri atti giuridici esistenti dell’Unione forniranno dati più dettagliati in pochi anni. Tuttavia, per valutare correttamente i rischi ambientali, sociali e di governance cui gli enti potrebbero essere soggetti, è imperativo che i mercati e le autorità competenti ottengano dati adeguati da tutti i soggetti esposti a tali rischi. Gli enti dovrebbero essere in grado di individuare e garantire sistematicamente un’adeguata trasparenza per quanto riguarda le loro esposizioni verso attività ritenute provocare un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di dati dettagliati, completi e comparabili ai fini di una vigilanza efficace, le informazioni sulle esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni per fini di vigilanza degli enti. Al fine di garantire una trasparenza completa nei confronti dei mercati, le informative sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero inoltre essere estese a tutti gli enti. Il dettaglio di tali informazioni dovrebbe essere coerente con il principio di proporzionalità, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell’ente interessato e della rilevanza delle sue esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance. In sede di revisione delle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, l’ABE dovrebbe valutare i mezzi per rafforzare le informative sui rischi ambientali, sociali e di governance degli aggregati di copertura delle obbligazioni garantite e valutare se le informazioni sulle pertinenti esposizioni degli insiemi di prestiti sottostanti obbligazioni garantite emesse da enti, direttamente o tramite il trasferimento di prestiti a una società veicolo, debbano essere incluse nelle norme tecniche di attuazione rivedute o nel quadro normativo e di informativa per le obbligazioni garantite. |
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(56) |
Dato che la transizione dell’economia dell’Unione verso un modello economico sostenibile acquisisce slancio, i rischi per la sostenibilità diventano più evidenti e richiedono potenzialmente ulteriore considerazione. Un’adeguata valutazione della disponibilità e dell’accessibilità di dati ESG affidabili e coerenti dovrebbe costituire la base per stabilire un pieno collegamento tra i fattori di rischio ESG e le categorie tradizionali di rischi finanziari e insiemi di esposizioni. L’AESFEM dovrebbe altresì contribuire a tale raccolta di prove segnalando se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nei rating del rischio di credito delle controparti o nelle esposizioni che gli enti potrebbero detenere. In un contesto di sviluppi rapidi e continui in materia di individuazione e quantificazione dei rischi ESG da parte sia degli enti che delle autorità di vigilanza, è inoltre necessario anticipare alla data di entrata in vigore del presente regolamento parte del mandato dell’ABE per valutare se sarebbe giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali o sociali, e presentare una relazione in materia. Data la lunghezza e la complessità del lavoro di valutazione da svolgere, l’attuale mandato dell’ABE dovrebbe essere suddiviso in una serie di relazioni. Pertanto, dovrebbero essere elaborate due relazioni successive e annuali di follow-up dell’ABE entro la fine del 2024 e del 2025, rispettivamente. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, per raggiungere l’obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, non possono aver luogo nuove prospezioni ed espansioni di combustibili fossili. Ciò significa che le esposizioni ai combustibili fossili sono propense a rappresentare un rischio maggiore sia al microlivello, in quanto il valore di tali attività è destinato a diminuire nel tempo, sia al macrolivello, in quanto il finanziamento delle attività nel settore dei combustibili fossili compromette l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 oC al di sopra dei livelli preindustriali e pertanto minaccia la stabilità finanziaria. Le autorità competenti e i partecipanti al mercato dovrebbero pertanto beneficiare di una maggiore trasparenza da parte degli enti riguardo alle loro esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili, compresa la loro attività in relazione alle fonti energetiche rinnovabili. |
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Per garantire che eventuali rettifiche per le esposizioni per le infrastrutture non compromettano le ambizioni climatiche dell’Unione, le nuove esposizioni otterrebbero lo sconto sui fattori di ponderazione del rischio solo se gli attivi finanziati contribuiscono positivamente a uno o più degli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 e non arrecano un danno significativo agli altri obiettivi di cui a tale regolamento, o se gli attivi finanziati non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui a tale regolamento. |
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(58) |
È essenziale che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per valutare e misurare in modo completo i rischi a cui un gruppo bancario è esposto a livello consolidato e dispongano della flessibilità necessaria per adattare i propri metodi di vigilanza a nuove fonti di rischio. È importante evitare lacune tra il consolidamento prudenziale e quello contabile che possano dar luogo a operazioni volte a spostare le attività fuori dall’ambito del consolidamento prudenziale, anche se i rischi permangono nel gruppo bancario. La mancanza di coerenza nelle definizioni di «impresa madre», «filiazione» e «controllo», nonché la mancanza di chiarezza nella definizione di «impresa strumentale», «società di partecipazione finanziaria» e «ente finanziario» rendono più difficile per le autorità di vigilanza assicurare l’applicazione in modo coerente nell’Unione delle norme pertinenti nonché individuare e affrontare adeguatamente i rischi a livello consolidato. Tali definizioni dovrebbero pertanto essere modificate e chiarite ulteriormente. Inoltre, si ritiene opportuno che l’ABE indaghi ulteriormente sull’eventualità che i poteri conferiti alle autorità di vigilanza possano essere involontariamente limitati da eventuali discrepanze o lacune residue nelle disposizioni normative o nella loro interazione con la disciplina contabile applicabile. |
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(59) |
I mercati delle cripto-attività sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni. Per affrontare i rischi potenziali per gli enti causati dalle loro esposizioni alle cripto-attività che non sono sufficientemente coperte dal quadro prudenziale esistente, il CBVB ha pubblicato nel dicembre 2022 uno standard globale per il trattamento prudenziale delle esposizioni alle cripto-attività. La data raccomandata di applicazione di tale standard è il 1o gennaio 2025, ma alcuni elementi tecnici dello stesso hanno continuato a essere sviluppati ulteriormente a livello di CBVB nel corso del 2023 e del 2024. Alla luce degli sviluppi in corso nei mercati delle cripto-attività e riconoscendo l’importanza di attuare pienamente il principio di Basilea sulle esposizioni degli enti alle cripto-attività nel diritto dell’Unione, la Commissione dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2025 una proposta legislativa per attuare tale standard e dovrebbe specificare il trattamento prudenziale applicabile a tali esposizioni durante il periodo transitorio fino all’attuazione di tale principio. Il trattamento prudenziale transitorio dovrebbe tenere conto del quadro giuridico introdotto dal regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per (14) gli emittenti di cripto-attività e specificare il trattamento prudenziale di tali cripto-attività-. Pertanto, durante il periodo transitorio, le attività tradizionali tokenizzate, compresi i token di moneta elettronica, dovrebbero essere riconosciute come comportanti rischi simili a quelli per le attività tradizionali e le cripto-attività conformi a tale regolamento e facenti riferimento ad attività tradizionali diverse da una moneta fiduciaria unica dovrebbero beneficiare di un trattamento prudenziale coerente con i requisiti di tale regolamento. Alle esposizioni verso altre cripto-attività, compresi i derivati tokenizzati su cripto-attività diversi da quelli ammissibili al trattamento patrimoniale più favorevole, dovrebbe essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
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(60) |
La mancanza di chiarezza in merito a taluni aspetti del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli, sviluppato dal CBVB nel contesto del quadro completo di Basilea III, nonché le riserve sulla giustificazione economica della sua applicazione a determinati tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, hanno sollevato il quesito se sia possibile conseguire gli obiettivi prudenziali di tale quadro senza creare conseguenze indesiderabili. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l’attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli nel diritto dell’Unione. Al fine di fornire alla Commissione prove sufficienti, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AESFEM, dovrebbe riferire alla Commissione sull’impatto di tale quadro e sull’approccio più appropriato per la sua attuazione nel diritto dell’Unione. |
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(61) |
Nel contesto del quadro completo di Basilea III, la natura a brevissimo termine delle operazioni di finanziamento tramite titoli potrebbe non essere rispecchiata adeguatamente nell’SA-CR, con la conseguenza che i requisiti di fondi propri calcolati secondo tale metodo potrebbero essere eccessivamente più elevati rispetto a quelli calcolati secondo il metodo IRB. Pertanto, tenuto conto anche dell’introduzione dell’output floor, i requisiti di fondi propri calcolati per tali esposizioni potrebbero aumentare in modo significativo, incidendo sulla liquidità dei mercati del debito e dei titoli, compresi i mercati del debito sovrano. L’ABE dovrebbe pertanto riferire in merito all’adeguatezza e all’impatto delle norme sul rischio di credito per le operazioni di finanziamento tramite titoli, indicando in particolare se un adeguamento dell’SA-CR per tali esposizioni sarebbe giustificato per riflettere la loro natura a breve termine. |
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La Commissione dovrebbe attuare nel diritto dell’Unione i principi di Basilea III riveduti sui requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), pubblicati dal CBVB nel luglio del 2020, dato che tali principi migliorano nel complesso il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA affrontando diverse questioni osservate in precedenza, in particolare quella relativa al fatto che il quadro esistente dei requisiti di fondi propri per il CVA non riesce a rilevare adeguatamente il rischio di CVA. |
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Nell’attuare i principi iniziali di Basilea III sul trattamento del rischio di CVA nel diritto dell’Unione, talune operazioni sono state esentate dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. Tali esenzioni sono state concordate per prevenire un aumento potenzialmente eccessivo del costo di alcune operazioni in derivati innescato dall’introduzione dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, in particolare quando gli enti non potevano attenuare tale rischio per alcuni clienti che non erano in grado di scambiare garanzie reali. Secondo l’impatto stimato calcolato dall’ABE, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo i principi di Basilea III riveduti rimarrebbero indebitamente elevati per le operazioni esentate con tali clienti. Al fine di assicurare che tali clienti continuino a coprire i propri rischi finanziari tramite operazioni in derivati, nell’attuare i principi di Basilea III riveduti tali esenzioni dovrebbero essere mantenute. |
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L’effettivo rischio di CVA delle operazioni esentate potrebbe tuttavia costituire una fonte di rischio significativo per gli enti che applicano tali esenzioni. Se tali rischi si concretizzassero, gli enti interessati potrebbero subire perdite significative. Come evidenziato dall’ABE nella sua relazione sull’aggiustamento della valutazione del credito del 25 febbraio 2015, il rischio di CVA delle operazioni esentate solleva preoccupazioni prudenziali che non vengono affrontate dal regolamento (UE) n. 575/2013. Per assistere le autorità di vigilanza a monitorare il rischio di CVA derivante dalle operazioni esentate, gli enti dovrebbero segnalare il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA delle operazioni esentate che sarebbero tenuti a rispettare qualora tali operazioni non fossero esentate. Inoltre, l’ABE dovrebbe elaborare orientamenti destinati ad aiutare le autorità di vigilanza a individuare un rischio di CVA eccessivo e a migliorare l’armonizzazione delle azioni di vigilanza in tale settore in tutta l’Unione. |
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(65) |
Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE per quanto riguarda gli indicatori volti a determinare le circostanze straordinarie per le rettifiche di valore supplementari; il metodo con cui specificare il principale fattore di rischio per una posizione e se si tratta di una posizione lunga o corta; il processo per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o le posizioni corte nette in strumenti di capitale all’esterno del portafoglio di negoziazione; il trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale; i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio; i criteri per il finanziamento di progetti di qualità elevata e le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nel contesto di finanziamenti specializzati per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile; i tipi di fattori da prendere in considerazione per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio; il termine «un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole»; le condizioni per valutare il carattere sostanziale dell’uso di un sistema di rating esistente; la metodologia di valutazione della conformità ai requisiti relativi all’uso del metodo IRB; la categorizzazione del finanziamento di progetti, del finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e del finanziamento su merci; specificare ulteriormente le classi di esposizioni secondo il metodo IRB; i fattori per i finanziamenti specializzati; il calcolo dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati; la valutazione dell’integrità del processo di assegnazione; la metodologia di un ente per stimare la probabilità di default; l’immobile comparabile; il delta di vigilanza delle opzioni call e put; le componenti dell’indicatore di attività; la rettifica dell’indicatore di attività; la definizione di «indebitamente oneroso» nell’ambito del calcolo della perdita annuale da rischio operativo; la tassonomia del rischio operativo; la valutazione da parte delle autorità competenti del calcolo della perdita annuale da rischio operativo; le rettifiche ai dati sulle perdite; la gestione dei rischi operativi; il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci; la metodologia di valutazione per le autorità competenti nel quadro del metodo standardizzato alternativo; i portafogli di negoziazione dell’organismo di investimento collettivo; i criteri per la deroga alla maggiorazione per il rischio residuo; le condizioni e gli indicatori utilizzati per determinare se si siano verificate circostanze straordinarie; i criteri per l’utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi; i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio; le condizioni e i criteri in base ai quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento; i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche; le condizioni e i criteri per valutare il rischio di CVA derivante da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo; le variabili proxy; la valutazione delle estensioni e delle modifiche al metodo standardizzato per il rischio di CVA; e gli elementi tecnici necessari per il calcolo dei requisiti di fondi propri da parte degli enti in relazione a determinate cripto-attività. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
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(66) |
Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE per quanto riguarda la procedura di adozione della decisione congiunta per il metodo IRB presentata da enti imprese madri nell’UE, società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE; gli elementi dell’indicatore di attività assegnando tali elementi alle celle di segnalazione interessate; i modelli uniformi per l’informativa, le relative istruzioni, le informazioni sulla politica di ripresentazione e le soluzioni informatiche per l’informativa; e le informative ESG. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
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(67) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare requisiti prudenziali uniformi applicabili agli enti in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(68) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4 è così modificato:
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2) |
l’articolo 5 è così modificato:
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3) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attività Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(*8) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40)." (*9) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)." (*10) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)." (*11) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1)." (*12) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1)." (*13) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).»;" |
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4) |
l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 10 bis Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.» |
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5) |
all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.» ; |
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6) |
l’articolo 18 è così modificato:
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7) |
l’articolo 19 è così modificato:
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8) |
l’articolo 20 è così modificato:
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9) |
l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Subconsolidamento nel caso di entità di paesi terzi 1. Gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell’importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell’ente filiazione o della società di partecipazione finanziaria intermedia che è una filiazione o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia che è una filiazione.» |
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10) |
all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), il punto v) è soppresso; |
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11) |
l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Rettifiche di valore supplementari 1. Gli enti applicano i requisiti di cui all’articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell’importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l’importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie. 2. In deroga al paragrafo 1, in circostanze straordinarie, la cui esistenza è determinata da un parere fornito dall’ABE conformemente al paragrafo 3, gli enti possono ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive nel calcolo dell’importo totale da dedurre dal capitale primario di classe 1. 3. Ai fini dell’emissione del parere di cui al paragrafo 2, l’ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano verificate circostanze straordinarie e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla Commissione. 4. L’ABE, in consultazione con l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l’esistenza delle circostanze straordinarie di cui al paragrafo 2 nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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12) |
l’articolo 36 è così modificato:
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13) |
all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
; |
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14) |
l’articolo 47 quater è così modificato:
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15) |
all’articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato:
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16) |
all’articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.» |
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17) |
all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
; |
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18) |
all’articolo 62, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
; |
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19) |
all’articolo 70, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
; |
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20) |
all’articolo 72 ter, paragrafo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l’autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, purché:» ; |
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21) |
all’articolo 72 decies, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
; |
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22) |
l’articolo 74 è sostituito dal seguente: «Articolo 74 Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2.» |
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23) |
l’articolo 84 è così modificato:
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24) |
all’articolo 85, il paragrafo 1 è così modificato:
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25) |
all’articolo 87, il paragrafo 1 è così modificato:
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26) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi Ai fini del presente titolo, i termini “impresa di investimento” ed “ente” comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell’Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.» |
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27) |
l’articolo 89 è così modificato:
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28) |
l’articolo 92 è così modificato:
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29) |
all’articolo 92 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
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30) |
l’articolo 94 è così modificato:
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31) |
all’articolo 95, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
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32) |
all’articolo 96, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
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33) |
all’articolo 102, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione.» |
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34) |
l’articolo 104 è sostituito dal seguente: «Articolo 104 Inclusione nel portafoglio di negoziazione 1. Un ente segue politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all’articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto delle rispettive capacità e prassi in materia di gestione del rischio. Un ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l’anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti. Un ente dispone di una funzione indipendente di controllo del rischio che valuta su base continuativa se gli strumenti siano correttamente assegnati all’interno o all’esterno del portafoglio di negoziazione. 2. Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l’ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l’aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell’emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l’ente. Gli enti monitorano costantemente se gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione. Ai fini del primo comma, lettera i), un ente separa l’opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Esso assegna l’opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, un ente assegna l’intero strumento al portafoglio di negoziazione. In tal caso documenta debitamente il motivo dell’applicazione di tale trattamento. 3. Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
4. In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L’autorità competente dà la propria approvazione qualora l’ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione. 5. In deroga al paragrafo 3, un ente può assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alla lettera i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L’autorità competente dà la propria approvazione qualora l’ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione e che l’ente soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8 per tale posizione. 6. Se un ente ha assegnato al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), b) o c), l’autorità competente dell’ente può chiedere a quest’ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l’ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al di fuori del portafoglio di negoziazione. 7. Se un ente ha assegnato al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dell’ente può chiedere a quest’ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l’ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione. 8. Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l’ente soddisfa una delle condizioni seguenti:
9. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione destinate a specificare ulteriormente il processo che gli enti devono utilizzare per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o le posizioni corte nette in strumenti di capitale all’esterno del portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 2, lettera b). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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35) |
l’articolo 104 bis è così modificato:
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36) |
l’articolo 104 ter è così modificato:
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37) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 104 quater Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale 1. Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione della sua autorità competente, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all’articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
2. L’eventuale esclusione di posizioni di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del paragrafo 1 è applicata coerentemente. 3. L’autorità competente approva eventuali modifiche da parte dell’ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d). 4. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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38) |
l’articolo 106 è così modificato:
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39) |
all’articolo 107 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3. 2. Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:
3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.» |
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40) |
l’articolo 108 è sostituito dal seguente: «Articolo 108 Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione 1. Per un’esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne per la LGD ai sensi dell’articolo 143, l’ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 62, lettera d). 2. Per un’esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell’articolo 143, l’ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 62, lettera d). 3. Se applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell’articolo 143 tanto per l’esposizione originaria quanto per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore di protezione, un ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 62, lettera d). In tutti gli altri casi, a tali fini, l’ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 4. 4. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati dall’ente esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini del titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:
Le autorità competenti informano l’ABE laddove le condizioni stabilite al primo comma, lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori di protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5. L’ABE pubblica l’elenco di tutti questi fornitori di protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale. 5. Ai fini del paragrafo 4, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
6. Gli enti che ricorrono all’opzione di cui al paragrafo 4 per un determinato fornitore di protezione ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al suddetto paragrafo procedono in tal senso per tutte le loro esposizioni verso persone fisiche garantite da tale fornitore della protezione nel contesto di tale meccanismo.» |
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41) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 110 bis Monitoraggio di accordi contrattuali diversi dagli impegni Gli enti monitorano gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), e documentano il rispetto di tutte le suddette condizioni in modo soddisfacente per le rispettive autorità competenti.» |
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42) |
l’articolo 111 è sostituito dal seguente: «Articolo 111 Valore dell’esposizione 1. Il valore dell’esposizione di un elemento dell’attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell’articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell’ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all’elemento dell’attivo. 2. Il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all’articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
3. Il valore dell’esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell’impegno dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
4. Gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, sono trattati come impegni e la percentuale applicabile è quella prevista ai sensi del paragrafo 2. Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %. 5. Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all’articolo 223, il valore dell’esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un’operazione di finanziamento tramite titoli è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224. 6. Il valore dell’esposizione degli strumenti derivati di cui all’elenco dell’allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell’esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni con regolamento a lungo termine può essere determinato conformemente al capo 4 o 6. 7. Qualora l’esposizione sia coperta da una protezione del credito di tipo reale, il valore dell’esposizione può essere modificato conformemente al capo 4. 8. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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43) |
l’articolo 112 è così modificato:
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44) |
l’articolo 113 è così modificato:
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45) |
l’articolo 115 è così modificato:
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46) |
l’articolo 116 è così modificato:
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47) |
all’articolo 117, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla tabella 1. Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 %. Tabella 1
»; |
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48) |
all’articolo 119, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; |
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49) |
all’articolo 120, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Alle esposizioni verso enti per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136. Tabella 1
2. Alle esposizioni verso enti con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 2 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136. Tabella 2
»; |
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50) |
l’articolo 121 è sostituito dal seguente: «Articolo 121 Esposizioni verso enti privi di rating 1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), i requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all’articolo 128 della direttiva 2013/36/UE. 2. Per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, al fine di valutare se tali enti finanziari soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo, gli enti valutano se tali enti finanziari soddisfano o superano eventuali requisiti prudenziali comparabili. 3. Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
Se un’esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l’obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l’esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alla lettera a), b) o c) alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un’esposizione verso l’amministrazione centrale del paese in cui l’ente è costituito. Tabella 1
»; |
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51) |
l’articolo 122 è così modificato:
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52) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 122 bis Esposizioni da finanziamenti specializzati 1. Nell’ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all’articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:
2. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio a norma della tabella 1. Tabella 1
3. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
4. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3,lettera c), punto ii). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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53) |
l’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Articolo 123 Esposizioni al dettaglio 1. Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:
Il valore corrente dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio. Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emette orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un’esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato al primo comma, lettera c), del presente paragrafo. 2. Le esposizioni seguenti non sono considerate esposizioni al dettaglio:
3. Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %. 4. Se uno qualsiasi dei criteri di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto per un’esposizione verso una o più persone fisiche, l’esposizione è considerata esposizione al dettaglio ed è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %. 5. In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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54) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 123 bis Esposizioni con disallineamento di valuta 1. Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera h), o per le esposizioni verso persone fisiche che sono considerate esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali assegnate alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al presente capo è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:
Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore. 2. Ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell’ente. 3. In deroga al paragrafo 1, se la coppia di valute di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita dall’euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II), il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 non si applica.» |
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55) |
gli articoli 124, 125 e 126 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 124 Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili 1. Un’esposizione non ADC che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, o qualsiasi parte di un’esposizione non ADC che superi l’importo nominale del gravame sull’immobile, è trattata come segue:
2. Un’esposizione non ADC, fino all’importo nominale del gravame sull’immobile, che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, è trattata come segue:
3. Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2, un’esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell’immobile quanto sulle prestazioni del debitore. Ai fini del primo comma, lettera d), gli enti mettono in atto politiche di sottoscrizione per quanto riguarda l’assunzione delle esposizioni garantite da beni immobili che includano la valutazione della capacità di rimborso del debitore. Le politiche di sottoscrizione comprendono le metriche pertinenti per tale valutazione e i loro rispettivi livelli massimi. 4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), nelle giurisdizioni nelle quali privilegi di rango inferiore (junior) conferiscono al titolare un diritto sulla garanzia reale validamente opponibile e che costituisce un fattore efficace di attenuazione del rischio di credito, si possono riconoscere anche i privilegi di rango inferiore (junior) detenuti da un ente diverso da quello che detiene il privilegio di rango senior, anche nel caso in cui l’ente non detenga quest’ultimo privilegio o non detenga un privilegio che si colloca tra un privilegio di rango più senior e un privilegio di rango più junior, entrambi detenuti da tale ente. Ai fini del primo comma, le regole che disciplinano i privilegi assicurano tutti gli aspetti riportati in appresso:
5. Al fine di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle linee di credito non utilizzate, i privilegi che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, al paragrafo 4, possono essere riconosciuti se l’utilizzo della linea di credito è subordinato alla costituzione anticipata o simultanea di un privilegio nella misura in cui l’ente è interessato al gravame a fronte dell’utilizzo della linea di credito, tale per cui l’ente non ha alcun interesse nel privilegio se la linea di credito non è utilizzata. 6. Ai fini dell’articolo 125, paragrafo 2, e dell’articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore (exposure-to-value — ETV) è calcolato dividendo l’importo lordo dell’esposizione per il valore dell’immobile alle condizioni che seguono:
Ai fini del primo comma, lettera a), se un ente dispone di più di un’esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da gravami su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un’unica esposizione combinata e gli importi lordi dell’esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l’importo lordo dell’esposizione per tale unica esposizione combinata. Ai fini del primo comma, lettera c), se non si dispone di informazioni sufficienti per poter accertare il rango degli altri privilegi, l’ente tratta tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall’ente. L’ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 125, paragrafo 2, o all’articolo 126, paragrafo 2 (“ponderazione del rischio di base”), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25, ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango inferiore (junior). Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria esposizione/valore inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all’esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano stati soddisfatti. 7. Le esposizioni verso un locatario nell’ambito di operazioni di leasing su immobili, dove l’ente è il locatore e il locatario ha un’opzione di acquisto, sono considerate esposizioni garantite da beni immobili e sono trattate conformemente al trattamento definito all’articolo 125 o 126, se sono soddisfatte le condizioni applicabili stabilite al presente articolo, purché l’esposizione dell’ente sia garantita dalla proprietà del bene. 8. Gli Stati membri designano un’autorità responsabile dell’applicazione del paragrafo 9. Tale autorità è l’autorità competente o l’autorità designata. Se l’autorità designata dallo Stato membro per l’applicazione del presente articolo è l’autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell’intenzione dell’autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 9. Se l’autorità designata dallo Stato membro per l’applicazione del presente articolo è diversa dall’autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l’adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per l’esecuzione adeguata degli obblighi imposti all’autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell’interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell’articolo 458 del presente regolamento e all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE. 9. Sulla base dei dati raccolti a norma dell’articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l’anno se le ponderazioni del rischio di cui agli articoli 125 e 126 per le esposizioni garantite da beni immobili situati nel territorio dello Stato membro di tale autorità siano basate in maniera appropriata su quanto segue:
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un’autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 125 o all’articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità e qualora ritenga che l’inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L’autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo notifica all’ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l’ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato e possono indicare in tale parere, ove necessario, se ritengono che gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri siano raccomandati anche per altri Stati membri. L’ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall’autorità pertinente. Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 125, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, o all’articolo 126, paragrafo 2, primo comma, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su beni immobili situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tale autorità non aumenta tali fattori di ponderazione del rischio oltre il 150 %. Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può altresì ridurre le percentuali del valore dell’immobile di cui all’articolo 125, paragrafo 1, o all’articolo 126, paragrafo 1, o le percentuali dell’esposizione/valore che definiscono la categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore di cui all’articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, o all’articolo 126, paragrafo 2, tabella 1. L’autorità pertinente garantisce la coerenza tra tutte le categorie di ponderazione del rischio esposizione/valore in modo tale che la ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore inferiore sia sempre inferiore o uguale alla ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore superiore. 10. Qualora l’autorità designata a norma del paragrafo 8 stabilisca fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del paragrafo 9,gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per applicarli. 11. L’ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo9. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 12. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l’ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo in merito ad entrambi i due aspetti seguenti:
13. Alle loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti di un altro Stato membro, gli enti stabiliti in uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 9. 14. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente predisposto per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole“, conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iii), punto 2). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 125 Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali 1. Per un’esposizione garantita da immobili residenziali di cui all’ articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti i) o ii), alla parte dell’esposizione fino al 55 % del valore dell’immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente. Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati in conformità dell’articolo 124, paragrafo 9. L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili residenziali. 2. A un’esposizione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1. Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell’esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9. Tabella 1
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l’autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 3, tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell’anno precedente:
3. Gli enti possono inoltre applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo nei casi in cui l’autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell’articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo. Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per detto paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare residenziale. Articolo 126 Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali 1. Per un’esposizione garantita da immobili non residenziali di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto i), alla parte dell’esposizione fino al 55 % del valore dell’immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 60 %. Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente. Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9. L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili non residenziali. 2. A un’esposizione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è assegnatoli fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1. Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell’esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9. Tabella 1
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l’autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 3), tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell’anno precedente:
3. Gli enti possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, anche nei casi in cui l’autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell’articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo. Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per un paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare non residenziale. 4. L’ABE valuta l’opportunità di rettificare il trattamento delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali, comprese le esposizioni IPRE e non IPRE, tenendo conto dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e delle differenze relative nel rischio delle esposizioni garantite da immobili residenziali, delle differenze di sensibilità al rischio delle esposizioni IPRE garantite da immobili residenziali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, e delle esposizioni IPRE garantite da immobili non residenziali di cui alla tabella 1 del presente articolo nonché delle raccomandazioni del CERS sulle vulnerabilità nel settore degli immobili non residenziali nell’Unione. L’ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2027. Sulla base della relazione di cui al primo comma e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.» |
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56) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 126 bis Esposizioni per l’acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni 1. A un’esposizione ADC è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %. 2. Alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che l’ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
3. Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i termini “cospicuo deposito in denaro”, “finanziamento garantito in modo equivalente”, “parte significativa dei contratti totali” e “importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore”, tenendo conto delle specificità dei prestiti degli enti all’edilizia residenziale pubblica o alle entità senza scopo di lucro in tutta l’Unione che sono disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata.» |
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57) |
l’articolo 127 è così modificato:
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58) |
l’articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 Esposizioni da debito subordinato 1. Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:
2. Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni siano dedotte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.» |
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59) |
l’articolo 129 è così modificato:
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60) |
all’articolo 132 bis, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.» ; |
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61) |
all’articolo 132 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all’articolo 132 le esposizioni in strumenti di capitale sottostanti esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC verso entità alle cui obbligazioni creditizie è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del presente capo, comprese le entità ove un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % può essere applicato, e le esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 133, paragrafo 5, ed applicare invece il trattamento di cui all’articolo 133 a tali esposizioni in strumenti di capitale.» |
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62) |
all’articolo 132 quater, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell’importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell’articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell’esposizione dell’impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all’impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.» ; |
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63) |
l’articolo 133 è sostituito dal seguente: «Articolo 133 Esposizioni in strumenti di capitale 1. Tutti gli elementi seguenti sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iii), le obbligazioni includono quelle che richiedono o consentono il regolamento mediante l’emissione di un numero variabile di azioni dell’emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell’obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento sono fissi. Ai fini del primo comma, lettera c), punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l’ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell’autorità competente; 2. Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:
3. Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due. 4. Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso imprese non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:
In deroga al primo comma del presente paragrafo, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l’ente intrattiene o intende stabilire una relazione d’affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l’intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall’alta dirigenza dell’ente. 5. Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell’ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell’economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
6. Alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. 7. A una partecipazione che è registrata come prestito ma che deriva da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe se tale partecipazione fosse trattata come un’esposizione da debito.» |
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64) |
all’articolo 134, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai valori all’incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa posseduta e detenuta dall’ente, o in transito, e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.» |
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65) |
all’articolo 135, è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Entro il 10 luglio 2025 l’AESFEM elabora una relazione per stabilire se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nelle metodologie di rating del rischio di credito delle ECAI e presenta tale relazione alla Commissione. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2026.» |
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66) |
l’articolo 138 è così modificato:
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67) |
all’articolo 139, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
; |
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68) |
l’articolo 141 è sostituito dal seguente: «Articolo 141 Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera 1. Una valutazione del merito di credito relativa a un elemento denominato nella valuta nazionale del debitore non è utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione del rischio per un’esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora un’esposizione derivi dalla partecipazione di un ente a un prestito accordato, o garantito contro il rischio di convertibilità e trasferimento, da una banca multilaterale di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa all’elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata per derivare una ponderazione del rischio per un’esposizione sullo stesso debitore denominata in valuta estera. Ai fini del primo comma, qualora l’esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all’elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.» |
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69) |
all’articolo 142, il paragrafo 1 è così modificato:
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70) |
l’articolo 143 è così modificato:
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71) |
l’articolo 144 è così modificato:
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72) |
l’articolo 147 è così modificato:
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73) |
l’articolo 148 è così modificato:
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74) |
all’articolo 149, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
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75) |
l’articolo 150 è così modificato:
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76) |
l’articolo 151 è così modificato:
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77) |
l’articolo 152 è così modificato:
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78) |
l’articolo 153 è così modificato:
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79) |
l’articolo 154 è così modificato:
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80) |
l’articolo 155 è soppresso; |
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81) |
all’articolo 157 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
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82) |
l’articolo 158 è così modificato:
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83) |
l’articolo 159 è sostituito dal seguente: «Articolo 159 Trattamento degli importi delle perdite attese, della carenza in base al metodo IRB e dell’eccesso in base al metodo IRB 1. Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:
Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l’importo ottenuto è denominato “eccesso in base al metodo IRB”. Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l’importo ottenuto è denominato “carenza in base al metodo IRB”. 2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti trattano gli sconti determinati a norma dell’articolo 166, paragrafo 1, sulle esposizioni in bilancio acquistate in stato di default alla stregua delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sconti su esposizioni in bilancio acquistate non in stato di default non possono essere inclusi nel calcolo della carenza o dell’eccesso in base al metodo IRB. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi nel calcolo della carenza o dell’eccesso in base al metodo IRB.» |
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84) |
nella parte tre, dopo la sezione 4 «PD, LGD e durata» è inserita la sottosezione seguente:
Articolo 159 bis Non applicazione degli input floor per la PD, la LGD e il CCF Ai fini del capo 3, e in particolare per quanto concerne l’articolo 160, paragrafo 1, l’articolo 161, paragrafo 4, l’articolo 164, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 8 quater, quando un’esposizione è coperta da una garanzia ammissibile fornita da un’amministrazione centrale o da una banca centrale o dalla BCE, gli input floor per la PD, la LGD e il CCF non si applicano alla parte dell’esposizione coperta da tale garanzia. Tuttavia, la parte dell’esposizione non coperta da tale garanzia è soggetta agli input floor per la PD, la LGD e il CCF interessati.» |
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85) |
nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 4, il titolo della sottosezione 1 è sostituito dal seguente: «Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico» ; |
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86) |
l’articolo 160 è così modificato:
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87) |
l’articolo 161 è così modificato:
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88) |
l’articolo 162 è così modificato:
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89) |
l’articolo 163 è così modificato:
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90) |
l’articolo 164 è così modificato:
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91) |
alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 4, la sottosezione 3 è soppressa; |
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92) |
l’articolo 166 è così modificato:
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93) |
l’articolo 167 è soppresso; |
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94) |
all’articolo 169, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «L’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l’uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio.» ; |
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95) |
l’articolo 170 è così modificato:
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96) |
all’articolo 171 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per l’assegnazione dei rating gli enti utilizzano un orizzonte temporale superiore a un anno. Un rating del debitore rappresenta la valutazione dell’ente sulla capacità e la volontà del debitore di operare secondo il contratto nonostante condizioni economiche avverse o il verificarsi di eventi imprevisti. I sistemi di rating sono progettati in modo tale che le modifiche idiosincratiche e, nel caso in cui rappresentino fattori di rischio significativi per il tipo di esposizione, le modifiche specifiche del settore costituiscano un fattore determinante delle migrazioni da una classe all’altra o da un pool all’altro. Anche gli effetti dei cicli economici possono costituire un fattore determinante delle migrazioni.» |
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97) |
all’articolo 172, il paragrafo 1 è così modificato:
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98) |
l’articolo 173 è così modificato:
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99) |
l’articolo 174 è così modificato:
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100) |
l’articolo 176 è così modificato:
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101) |
l’articolo 177 è così modificato:
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102) |
l’articolo 178 è così modificato:
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103) |
all’articolo 179, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
; |
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104) |
l’articolo 180 è così modificato:
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105) |
l’articolo 181 è così modificato:
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106) |
l’articolo 182 è così modificato:
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107) |
l’articolo 183 è così modificato:
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108) |
alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, la sottosezione 4 è soppressa; |
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109) |
all’articolo 192, è aggiunto il punto seguente:
; |
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110) |
all’articolo 193 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Le garanzie reali che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente capo possono essere riconosciute anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate, se l’utilizzo della linea di credito è subordinato all’acquisto o al ricevimento anticipato o simultaneo di una garanzia reale nella misura del diritto dell’ente sulla garanzia reale una volta utilizzata la linea di credito, tale per cui l’ente non ha alcun diritto sulla garanzia reale se la linea di credito non è utilizzata.» |
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111) |
all’articolo 194, il paragrafo 10 è soppresso; |
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112) |
l’articolo 197 è così modificato:
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113) |
all’articolo 198, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l’OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica quanto segue:
Nei casi in cui gli strumenti non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
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114) |
l’articolo 199 è così modificato:
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115) |
l’articolo 201 è così modificato:
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116) |
l’articolo 202 è soppresso; |
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117) |
all’articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. I derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono tipi ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.» |
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118) |
all’articolo 207, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
; |
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119) |
l’articolo 208 è così modificato:
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120) |
l’articolo 210 è così modificato:
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121) |
all’articolo 213, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l’articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un’errata dovuta diligenza o una frode da parte dell’ente prestatore annulli o diminuisca l’entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile. Ai fini del primo comma, lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un’unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore in quanto coperti dal contratto di protezione del credito.» |
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122) |
l’articolo 215 è così modificato:
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123) |
all’articolo 216 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, per un’esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l’evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall’articolo 233, paragrafo 2.» |
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124) |
l’articolo 217 è soppresso; |
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125) |
l’articolo 219 è sostituito dal seguente: «Articolo 219 Compensazione in bilancio I prestiti e i depositi presso l’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell’effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.» |
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126) |
l’articolo 220 è così modificato:
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127) |
l’articolo 221 è così modificato:
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128) |
all’articolo 222, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l’ente prestatore avesse un’esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del valore dell’elemento e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 111, paragrafo 2.» |
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129) |
l’articolo 223 è così modificato:
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130) |
all’articolo 224, paragrafo 1, le tabelle da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3 Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni
Tabella 4 Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (Hfx)
»; |
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131) |
l’articolo 225 è soppresso; |
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132) |
l’articolo 226 è sostituito dal seguente: «Articolo 226 Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie Le rettifiche per volatilità di cui all’articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
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133) |
all’articolo 227, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli 224 e 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h), del presente articolo, siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all’articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.» |
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134) |
l’articolo 228 è sostituito dal seguente: «Articolo 228 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato Nell’ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E * quale calcolata a norma dell’articolo 223, paragrafo 5, come il valore dell’esposizione ai fini dell’articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I, gli enti utilizzano E * come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell’articolo 111, paragrafo 2, per giungere al valore dell’esposizione.» |
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135) |
l’articolo 229 è così modificato:
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136) |
l’articolo 230 è sostituito dal seguente: «Articolo 230 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un’esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB 1. Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD * come segue:
dove:
2. La tabella 1 specifica i valori di LGDS e Hc applicabili nella formula di cui al paragrafo 1. Tabella 1
3. Se una protezione del credito di tipo reale ammissibile è denominata in una valuta diversa da quella dell’esposizione, la rettifica per volatilità per il disallineamento di valuta (Hfx) è la stessa che si applica ai sensi degli articoli da 224 a 227. 4. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l’articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell’esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 199, paragrafo 3 o 4. 5. Per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per le esposizioni IRB che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220, gli enti utilizzano E * conformemente all’articolo 220, paragrafo 4, e utilizzano la LGD per le esposizioni non garantite, come stabilito all’articolo 161, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b).» |
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137) |
l’articolo 231 è sostituito dal seguente: «Articolo 231 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezione del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all’articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell’esposizione non garantita (EU) del valore corretto della garanzia reale (ES) riconosciuto in tale fase. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, il totale di ES in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di E·(1+HE), risultante nella formula seguente:
dove:
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138) |
l’articolo 232 è così modificato:
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139) |
all’articolo 233, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all’articolo 226.» |
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140) |
l’articolo 235 è così modificato:
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141) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 235 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato; 1. Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente: max{0, E – GA} · r + GA · g dove:
2. Quando l’importo della protezione del credito (GA) è inferiore al valore dell’esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell’esposizione hanno lo stesso rango (seniority). 3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all’articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l’amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette. 4. L’importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell’esposizione è pari a zero. 5. Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione.» |
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142) |
l’articolo 236 è sostituito dal seguente: «Articolo 236 Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB senza l’utilizzo di stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB 1. Per un’esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, l’ente determina la parte garantita dell’esposizione come corrispondente all’importo più basso tra il valore dell’esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA). 1 bis. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi di stime interne della PD calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e l’importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell’esposizione utilizzando la PD del fornitore della protezione e la LGD applicabile per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all’articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter del presente articolo. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell’esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale conformemente al presente capo. 1 ter. Gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD specificata al paragrafo 1 bis del presente articolo e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzano la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162. 1 quater. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all’articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione corrispondenti a quelli di cui all’articolo 153, paragrafo 5, e all’articolo 158, paragrafo 6. 1 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 1 quater del presente articolo, gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni garantite avvalendosi del metodo di cui all’articolo 153, paragrafo 5, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione utilizzando la PD, la LGD applicabile per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all’articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter del presente articolo, e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell’esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo. 2. Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione. 3. Ai fini del presente articolo, (GA) è l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato in applicazione dell’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo. Il valore dell’esposizione (E) è il valore dell’esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5. Gli enti calcolano il valore dell’esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.» |
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143) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 236 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB 1. Per un’esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della LGD e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3 ma senza avvalersi di stime interne della LGD, l’ente determina la parte garantita dell’esposizione come corrispondente all’importo più basso tra il valore dell’esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA), calcolato conformemente all’articolo 235 bis, paragrafo 1. L’ente calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e l’importo della perdita attesa per la parte garantita del valore dell’esposizione utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162. 2. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, determina la LGD conformemente all’articolo 161, paragrafo 1. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell’esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo. 3. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, avvalendosi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162. 4. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all’articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione corrispondenti a quelli di cui all’articolo 153, paragrafo 5, e all’articolo 158, paragrafo 6. 5. Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione.» |
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144) |
nella parte tre, titolo II, capo 4, la sezione 6 è soppressa; |
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145) |
all’articolo 252, lettera b), la definizione di RW * è sostituita dalla seguente: «RW * = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera a);» ; |
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146) |
l’articolo 273 è così modificato:
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147) |
all’articolo 273 bis, il paragrafo 3 è così modificato:
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148) |
l’articolo 273 ter è così modificato:
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149) |
l’articolo 274 è così modificato:
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150) |
all’articolo 276, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
; |
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151) |
all’articolo 277 bis, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni a un insieme di attività coperte distinto della pertinente categoria di rischio seguendo la stessa struttura per gli insiemi di attività coperte di cui al paragrafo 1.» ; |
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152) |
l’articolo 279 bis è così modificato:
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153) |
l’articolo 285 è così modificato:
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154) |
all’articolo 291, paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
; |
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155) |
nella parte tre, il titolo III è sostituito dal seguente: « TITOLO III REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO CAPO 1 CALCOLO DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO Articolo 311 bis Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per:
Articolo 312 Requisito di fondi propri per il rischio operativo Il requisito di fondi propri per il rischio operativo è la componente dell’indicatore di attività calcolata conformemente all’articolo 313. Articolo 313 Componente dell’indicatore di attività Gli enti calcolano la loro componente dell’indicatore di attività conformemente alla formula seguente:
dove:
Articolo 314 Indicatore di attività 1. Gli enti calcolano il loro indicatore di attività conformemente alla formula seguente: BI = ILDC + SC + FC dove:
2. Ai fini del paragrafo 1, la componente interessi, contratti di leasing e dividendi è calcolata secondo la formula seguente:
dove:
3. In deroga al paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell’UE può chiedere alla sua autorità di vigilanza su base consolidata l’autorizzazione a calcolare una componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni e ad aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente interessi, contratti di leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per gli altri soggetti del gruppo, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Una volta concessa, l’autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall’autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni. L’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE non appena tale autorizzazione è concessa, confermata o revocata. Entro il 31 dicembre 2031 l’ABE riferisce alla Commissione in merito all’uso e all’opportunità della deroga di cui al primo comma, tenendo conto, in particolare, degli specifici modelli aziendali interessati e dell’adeguatezza del relativo requisito di fondi propri per il rischio operativo. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2032. 4. Fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l’autorità di vigilanza su base consolidata non concede l’autorizzazione a norma del paragrafo 3, un ente impresa madre nell’UE che ha ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato alternativo alle sue linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale per il calcolo dei suoi requisiti di fondi propri per il rischio operativo può, dopo averne informato l’autorità di vigilanza su base consolidata, continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo quale stabilito nella versione del presente regolamento applicabile l’8 luglio 2024 ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo relativo a tali due linee di business e in funzione dell’ambito di applicazione dell’autorizzazione esistente. 5. Ai fini del paragrafo 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente: SC = max (OI, OE) + max (FI, FE) dove:
Previa autorizzazione dell’autorità competente e nella misura in cui il sistema di tutela istituzionale abbia a sua disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi operativi, gli enti che sono membri di un sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, possono calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi. Eventuali perdite derivanti dai rischi operativi connessi sono oggetto di mutualizzazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale. 6. Ai fini del paragrafo 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente: FC = TC + BC dove:
7. Gli enti non utilizzano nessuno degli elementi seguenti nel calcolo del loro indicatore di attività:
8. Se un ente è operativo da meno di tre anni, si avvale di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle componenti rilevanti del proprio indicatore di attività, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalla sua autorità competente. L’ente inizia ad usare dati storici appena tali dati sono disponibili. 9. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 10. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli elementi dell’indicatore di attività, assegnando tali elementi alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*14), se del caso. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 315 Rettifiche relative all’indicatore di attività 1. Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell’acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi. 2. Gli enti possono richiedere all’autorità competente l’autorizzazione per escludere dall’indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti. 3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. CAPO 2 RACCOLTA DI DATI E GOVERNANCE Articolo 316 Calcolo della perdita annuale da rischio operativo 1. Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano la loro perdita annuale da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell’articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all’articolo 319, paragrafo 1 o 2. In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all’obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l’ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l’ente stesso applicare il primo comma. 2. Ai fini del paragrafo 1, l’indicatore di attività pertinente è il valore più elevato di tale indicatore tra quelli che l’ente ha segnalato nelle ultime otto date di riferimento per la segnalazione. Un ente che non ha ancora segnalato il proprio indicatore di attività utilizza l’indicatore di attività più recente. 3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la condizione di “indebitamente oneroso” ai fini del paragrafo 1. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 317 Set di dati sulle perdite 1. Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per stabilire e mantenere aggiornata su base continuativa un set di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, le date di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita. 2. I set di dati sulle perdite dell’ente rileva tutti gli eventi di rischio operativo derivanti da tutti i soggetti rientranti nell’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2. 3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti:
4. Gli enti raccolgono inoltre:
Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all’entità dell’importo della perdita lorda. 5. L’ente non include nei set di dati sulle perdite gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di credito contabilizzati nell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito. Gli eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito sono inclusi nei set di dati sulle perdite. 6. Gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di mercato sono trattati come rischio operativo e sono inclusi nei set di dati sulle perdite. 7. Su richiesta dell’autorità competente, l’ente è in grado di associare i suoi dati storici interni sulle perdite al tipo di evento. 8. Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dei rispettivi sistemi e infrastrutture informatici necessaria per mantenere e aggiornare i set di dati sulle perdite, in particolare garantendo tutto quanto segue:
9. Ai fini del paragrafo 7, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo conforme alle norme internazionali nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nei set di dati basati su tale tassonomia del rischio operativo. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 10. Ai fini del paragrafo 8, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, intesi a spiegare gli elementi tecnici necessari per garantire la robustezza, la solidità e le prestazioni dei dispositivi di governance messi in atto per mantenere i set di dati sulle perdite, prestando particolare attenzione ai sistemi e alle infrastrutture informatici. Articolo 318 Calcolo della perdita netta e della perdita lorda 1. Ai fini dell’articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue: perdita netta = perdita lorda – recupero dove:
Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi 10 esercizi. Qualora siano osservate perdite, connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell’arco di tale intervallo temporale di 10 anni, l’ente calcola e mantiene aggiornati:
2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolo della perdita lorda sono inclusi gli elementi seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera d), le “pending losses” significative sono incluse nei set di dati sulle perdite entro un periodo di tempo commisurato alle dimensioni e all’età della voce in sospeso. Ai fini del primo comma, lettera e), l’ente include le “timing losses” significative nei set di dati sulle perdite qualora tali perdite siano dovute a eventi di rischio operativo che si estendono su più di un esercizio. Gli enti includono nell’importo delle perdite registrato relativo alla voce del rischio operativo di un esercizio le perdite dovute alla correzione di errori di contabilizzazione verificatisi in un esercizio precedente, anche se tali perdite non incidono direttamente su terzi. Laddove vi siano “timing losses” significative e l’evento di rischio operativo incida direttamente su terzi, inclusi clienti, fornitori e dipendenti dell’ente, l’ente include anche la rideterminazione ufficiale delle relazioni finanziarie precedentemente emesse. 3. Ai fini del paragrafo 1, dal calcolo della perdita lorda sono esclusi gli elementi seguenti:
4. Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l’ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi. Su richiesta dell’autorità competente, l’ente fornisce tutta la documentazione necessaria per verificare i pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo. Articolo 319 Soglie relative ai dati sulle perdite 1. Ai fini del calcolo della perdita annuale da rischio operativo di cui all’articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all’articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, del presente articolo, e ai fini dell’articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all’articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all’articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR. 3. In caso di evento di rischio operativo che determini perdite che perdurano per più esercizi, di cui all’articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, la perdita netta da prendere in considerazione per le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è la perdita netta aggregata. Articolo 320 Esclusione di perdite 1. L’ente può chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a escludere dal calcolo della propria perdita annuale da rischio operativo eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell’ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo il periodo minimo di un anno decorre dalla data in cui l’evento di rischio operativo, incluso nei set di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza prevista all’articolo 319, paragrafo 1. 2. L’ente che richiede l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 fornisce all’autorità competente giustificazioni documentate per l’esclusione di un evento eccezionale di rischio operativo, che includono:
3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l’autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 321 Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione 1. Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nei set di dati sulle perdite non appena gli elementi dell’indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell’ente a norma dell’articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di 10 anni prima dell’acquisizione o della fusione. 2. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell’inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 322 Completezza, esattezza e qualità dei dati sulle perdite 1. Gli enti dispongono di un’organizzazione e di processi per garantire la completezza, l’esattezza e la qualità dei dati sulle perdite e per sottoporre tali dati a riesame indipendente. 2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la qualità dei dati sulle perdite degli enti che calcolano una perdita annuale da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1. Le autorità competenti conducono tale riesame almeno ogni tre anni per gli enti con un indicatore di attività che supera 1 miliardo di EUR. Articolo 323 Quadro di gestione del rischio operativo 1. Gli enti dispongono di:
2. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad h), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’ente. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. (*14) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).»;" |
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156) |
l’articolo 325 è così modificato:
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157) |
l’articolo 325 bis è così modificato:
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158) |
all’articolo 325 ter è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Qualora un’autorità competente non abbia concesso all’ente l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un’impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli enti e le imprese ivi indicati usano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.» |
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159) |
l’articolo 325 quater è così modificato:
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160) |
l’articolo 325 undecies è così modificato:
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161) |
all’articolo 325 octodecies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.» |
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162) |
all’articolo 325 vicies, paragrafo 1, la formula per sk è sostituita dalla seguente: «
»; |
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163) |
l’articolo 325 unvicies è così modificato:
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164) |
l’articolo 325 duovicies è così modificato:
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165) |
all’articolo 325 tervicies è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.» |
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166) |
all’articolo 325 quinvicies è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Se i termini contrattuali o giuridici di una posizione derivata avente come sottostante uno strumento di debito o di capitale e coperta da tale strumento consentono all’ente di chiudere entrambe le componenti (legs) di tale posizione al momento della scadenza della componente senza esposizione al rischio di default del sottostante che tra le due giunge a scadenza per prima, l’importo netto del default improvviso e inatteso della posizione combinata è fissato a zero.» |
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167) |
all’articolo 325 sexvicies è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Ai fini del presente articolo, a un’esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.» |
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168) |
all’articolo 325 novovicies, il paragrafo 2 è soppresso; |
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169) |
l’articolo 325 untricies è così modificato:
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170) |
all’articolo 325 duotricies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I fattori di ponderazione del rischio relativi ai fattori di rischio basati sulle valute incluse nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e sulla valuta nazionale dell’ente sono i seguenti:
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171) |
l’articolo 325 quintricies è così modificato:
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172) |
all’articolo 325 sextricies, paragrafo 1, la definizione di ρkl (nome) è sostituita dalla seguente: «ρkl (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici; è pari al 35 % se i due nomi delle sensibilità k ed l rientrano nelle categorie da 1 a 18 di cui all’articolo 325 quintricies, paragrafo 1, tabella 4, mentre è pari all’80 % negli altri casi» ; |
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173) |
all’articolo 325 septricies, la definizione di γbc (rating) è sostituita dalla seguente: «γbc (rating) è uguale a:
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174) |
l’articolo 325 octotricies è così modificato:
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175) |
l’articolo 325 quadragies è così modificato:
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176) |
all’articolo 325 sexquadragies, la tabella 9 è così modificata:
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177) |
l’articolo 325 unquinquagies è così modificato:
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178) |
l’articolo 325 terquinquagies è così modificato:
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179) |
l’articolo 325 quaterquinquagies è così modificato:
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180) |
all’articolo 325 sexquinquagies è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l’utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi di cui al presente articolo, compresi i criteri concernenti l’accuratezza dei dati e i criteri concernenti la calibrazione dei dati immessi qualora i dati di mercato siano insufficienti. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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181) |
all’articolo 325 septquinquagies è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Le valute degli Stati membri che partecipano all’ERM II sono incluse nella sottocategoria “valute più liquide e valuta nazionale” nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2.» |
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182) |
l’articolo 325 octoquinquagies è così modificato:
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183) |
l’articolo 325 novoquinquagies è così modificato:
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184) |
l’articolo 325 sexagies è così modificato:
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185) |
l’articolo 325 unsexagies è così modificato:
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186) |
all’articolo 325 duosexagies, il paragrafo 1 è così modificato:
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187) |
all’articolo 325 octosexagies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi di base rilevanti nelle strategie di copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, anzianità e altre differenze. Gli enti assicurano che i disallineamenti di durata tra uno strumento di copertura e lo strumento coperto che potrebbero verificarsi nell’orizzonte temporale di un anno, qualora tali disallineamenti non siano riflessi nel loro modello interno di rischio di default, non comportino una rilevante sottostima del rischio. Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella misura in cui può essere mantenuto anche se il debitore si avvicina a un evento creditizio o di altro tipo.» |
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188) |
l’articolo 325 novosexagies è così modificato:
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189) |
all’articolo 332, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I derivati su crediti conformemente all’articolo 325, paragrafi 6 o 8, sono inclusi soltanto nella determinazione del requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente all’articolo 338, paragrafo 2.» |
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190) |
l’articolo 337 è così modificato:
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191) |
l’articolo 338 è sostituito dal seguente: «Articolo 338 Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione 1. Ai fini del presente articolo, un ente determina il proprio portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8. 2. Un ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore degli importi seguenti:
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192) |
all’articolo 348, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l’oro di cui all’articolo 352, paragrafo 4, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e per il rischio di cambio del 40 %.» |
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193) |
l’articolo 351 è sostituito dal seguente: «Articolo 351 De minimis e ponderazione per il rischio di cambio Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell’ente, calcolate in base al metodo indicato all’articolo 352, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell’ente, quest’ultimo calcola il requisito di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell’ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell’8 %.» |
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194) |
all’articolo 352, il paragrafo 2 è soppresso; |
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195) |
l’articolo 361 è così modificato:
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196) |
nella parte tre, titolo IV, il capo 5 è soppresso; |
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197) |
all’articolo 381 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente titolo, per “rischio di CVA” si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni.» ; |
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198) |
l’articolo 382 è così modificato:
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199) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 382 bis Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA 1. Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all’articolo 382 secondo i metodi seguenti:
2. Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con il metodo di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo. 3. Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente per:
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c, gli enti suddividono l’insieme di attività soggette a compensazione ammissibile in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), e in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b). 5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), le condizioni ivi indicate comprendono quanto segue:
Gli enti documentano le modalità con cui utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente.» |
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200) |
l’articolo 383 è sostituito dal seguente: «Articolo 383 Metodo standardizzato 1. L’autorità competente concede a un ente l’autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando il metodo standardizzato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo dopo aver valutato se l’ente soddisfa i requisiti seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, la sensibilità del CVA di una controparte rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale CVA, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale CVA, calcolata utilizzando il modello del CVA regolamentare dell’ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies. Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, la sensibilità di una posizione in una copertura ammissibile rispetto a un fattore di rischio consiste nella variazione relativa del valore di tale posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata utilizzando il modello di determinazione del prezzo dell’ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies. 2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si applicano le definizioni seguenti:
3. Gli enti determinano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato come somma dei seguenti requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 383 ter:
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201) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 383 bis Modello del CVA regolamentare 1. Il modello del CVA regolamentare utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 383 è concettualmente solido, è applicato integralmente e soddisfa tutti i requisiti seguenti:
Ai fini del primo comma, lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell’operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio. Ai fini della dimostrazione di cui al primo comma, lettera c), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell’esposizione. Ai fini del primo comma, lettera f), punto iii), del presente paragrafo, laddove abbia già istituito un’unità di gestione delle garanzie reali per l’utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all’articolo 283, l’ente non è tenuto a istituire un’unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alla propria autorità competente che tale unità soddisfa i requisiti di cui all’articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se i differenziali sui credit default swap della controparte sono osservabili sul mercato, l’ente utilizza tali differenziali. Laddove tali differenziali sui credit default swap non siano disponibili, l’ente utilizza uno dei metodi seguenti:
3. L’ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti stabiliti all’articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili. 4. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 383 ter Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega 1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti agli articoli da 383 quater a 383 nonies e la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega. 2. Per ciascuna classe di rischio di cui all’articolo 383, paragrafo 2, la sensibilità dei CVA aggregati e la sensibilità di tutte le posizioni in coperture ammissibili rientranti nell’ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per i rischi delta o vega nei confronti di ciascuno dei fattori di rischio delta o vega inclusi in tale classe di rischio sono calcolate utilizzando le formule corrispondenti di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio. Per il calcolo delle sensibilità al rischio vega dei CVA aggregati, sono incluse le sensibilità tanto alle volatilità utilizzate nel modello di esposizione per simulare i fattori di rischio quanto alle volatilità utilizzate per rivalutare le operazioni in opzioni in portafoglio con la controparte. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, previa autorizzazione dell’autorità competente, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l’ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
3. Se una copertura ammissibile è uno strumento su indici, gli enti calcolano le sensibilità di tale copertura ammissibile a tutti i fattori di rischio pertinenti applicando la variazione di uno dei fattori di rischio pertinenti a ciascuna delle componenti dell’indice. 4. L’ente può introdurre fattori di rischio aggiuntivi che corrispondono a strumenti su indici ammissibili per le seguenti classi di rischio:
Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 325 decies. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili. L’ente calcola le sensibilità del CVA e delle coperture ammissibili a fattori di rischio su indici ammissibili in aggiunta alle sensibilità ai fattori di rischio non inerenti a indici. L’ente calcola le sensibilità al rischio delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all’indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 septdecies, 383 vicies e 383 tervicies, l’ente assegna l’indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l’ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile. 5. Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione del rischio corrispondente, secondo le formule seguenti:
dove:
6. Gli enti calcolano la sensibilità ponderata netta WSk del portafoglio CVA al fattore di rischio k secondo la formula seguente:
7. Le sensibilità ponderate nette all’interno della stessa categoria sono aggregate secondo la formula seguente, utilizzando le correlazioni corrispondenti ρkl alle sensibilità ponderate all’interno della stessa categoria di cui agli articoli 383 terdecies, 383 unvicies e 383 octodecies che danno luogo alla sensibilità specifica per categoria Kb :
dove:
8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 per ciascuna categoria all’interno di una classe di rischio. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui agli articoli 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies e 383 septvicies, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove:
Articolo 383 quater Fattori del rischio di tasso di interesse 1. Per i fattori di rischio delta su tasso di interesse, compreso il rischio di tasso di inflazione, è prevista una categoria per ogni valuta e, in tale contesto, ciascuna categoria contiene diversi tipi di fattori di rischio. I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili ai tassi di interesse compresi nel portafoglio CVA sono i tassi privi di rischio per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni. I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili al tasso di inflazione compresi nel portafoglio CVA sono i tassi di inflazione per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni. 2. Le valute per le quali un ente applica i fattori di rischio delta su tasso di interesse conformemente al paragrafo 1 sono l’euro, la corona svedese, il dollaro australiano, il dollaro canadese, la lira sterlina britannica, lo yen giapponese e il dollaro USA, la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e la valuta di uno Stato membro che partecipa all’ERM II. 3. Per le valute non specificate al paragrafo 2, i fattori di rischio delta su tasso di interesse corrispondono alla variazione assoluta del tasso di inflazione e la variazione parallela dell’intera curva priva di rischio per una determinata valuta. 4. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel loro portafoglio di negoziazione che hanno il rischio di credito più basso, compresi gli swap su indici overnight. 5. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 4, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta. Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al primo comma siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta. 6. Il fattore di rischio vega applicabile agli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde alle volatilità del tasso di interesse di tutte le scadenze per una determinata valuta. Il fattore di rischio vega del tasso di inflazione applicabile a tutti gli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde a tutte le volatilità del tasso di inflazione di tutte le scadenze per una determinata valuta. È calcolata una sensibilità del tasso di interesse netta e una sensibilità del tasso di inflazione netta per ciascuna valuta. Articolo 383 quinquies Fattori del rischio di cambio 1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai tassi di cambio a vista corrispondono ai tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni o la valuta di base dell’ente se questo utilizza una valuta di base in conformità dell’articolo 325 octodecies, paragrafo 7. Vi è un’unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un’unica sensibilità netta. 2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dovuta al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Vi è un’unica categoria per tutte le valute e le scadenze, contenente tutti i fattori di rischio vega sui cambi e un’unica sensibilità netta. 3. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per i fattori di rischio delta e vega sui cambi. Articolo 383 sexies Fattori del rischio di differenziali creditizi della controparte 1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi della controparte applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi della controparte compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi delle singole controparti nonché agli strumenti di riferimento e agli indici ammissibili per ciascuna delle scadenze seguenti: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. 2. La classe di rischio di differenziali creditizi della controparte non è soggetta ai requisiti di fondi propri per il rischio vega. Articolo 383 septies Fattori del rischio di differenziali creditizi di riferimento 1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria. 2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei differenziali creditizi di riferimento corrispondono alle volatilità dei differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria. Articolo 383 octies Fattori del rischio azionario 1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie di cui all’articolo 383 unvicies. 2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono i prezzi a pronti di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria. 3. I fattori di rischio vega su strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità degli strumenti di capitale sono le volatilità implicite di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria. Articolo 383 nonies Fattori del rischio di posizione in merci 1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui all’articolo 383 quinvicies. 2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti delle merci sono i prezzi a pronti di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale. 3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei prezzi delle merci sono le volatilità implicite di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale. Articolo 383 decies Sensibilità al rischio delta 1. Gli enti calcolano le sensibilità delta costituite da fattori del rischio di tasso di interesse come segue:
2. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di cambio a vista, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
3. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi della controparte, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
4. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi di riferimento, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
5. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di strumenti di capitale, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
6. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di merci, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
Articolo 383 undecies Sensibilità al rischio vega Gli enti calcolano le sensibilità al rischio vega del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da volatilità implicita, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
Articolo 383 duodecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse 1. Per le valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio per ciascuna categoria nella tabella 1 sono i seguenti: Tabella 1
2. Per le valute diverse da quelle di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio è pari all’1,58 %. 3. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una delle valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all’1,11 %. 4. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una valuta diversa da quelle di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all’1,58 %. 5. I fattori di ponderazione del rischio da applicare alle sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse e ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione per tutte le valute sono pari al 100 %. Articolo 383 terdecies Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse 1. Per le valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano all’aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui all’articolo 383 duodecies, tabella 1, sono i seguenti: Tabella 1
2. Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l’aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta. 3. Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l’aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta. Articolo 383 quaterdecies Correlazione tra categorie per il rischio di tasso di interesse Il parametro di correlazione tra categorie per i rischi delta e vega su tasso di interesse è fissato a 0,5 per tutte le coppie di valute. Articolo 383 quindecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio 1. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità delta al fattore di rischio di cambio tra la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e un’altra valuta sono pari all’11 %. 2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall’euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all’ERM II è uno dei seguenti:
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui a tale paragrafo che partecipano all’ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all’oscillazione percentuale massima all’interno di tale banda più limitata. 4. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità vega al fattore di rischio di cambio sono pari al 100 %. Articolo 383 sexdecies Correlazioni per il rischio di cambio 1. All’aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio delta tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %. 2. All’aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio vega tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %. Articolo 383 septdecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte 1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti: Tabella 1
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating. 2. Per assegnare un’esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali di cui alla tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 o alla categoria 20 della tabella 1, a seconda del merito di credito dell’emittente. 3. Gli enti assegnano alle categorie 12 e 21 della tabella 1 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all’articolo 383 ter, paragrafo 4. 4. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un’esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile. Articolo 383 octodecies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte 1. Tra due sensibilità WSk e WSl , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 11 e da 13 a 20 quali stabilite all’articolo 383 septdecies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
dove:
2. Tra due sensibilità WSk e WSl , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 12 e 21, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
dove:
Articolo 383 novodecies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi della controparte sono le seguenti: Tabella 1
Articolo 383 vicies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi di riferimento 1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi di riferimento sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) e tutte le esposizioni verso differenziali creditizi di riferimento all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti: Tabella 1
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating. 2. I fattori di ponderazione del rischio per le volatilità dei differenziali creditizi di riferimento sono fissati al 100 %. 3. Per assegnare un’esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 20 della tabella 1. 4. Gli enti assegnano alle categorie 11 e 19 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all’articolo 383 ter, paragrafo 4. 5. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un’esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile. Articolo 383 unvicies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento 1. Tra due sensibilità WSk e WSl , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 10, da 12 a 18 e 20 di cui all’articolo 383 vicies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
dove:
2. Tra due sensibilità WSk e WSl , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 11 e 19, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
dove:
Articolo 383 duovicies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi di riferimento 1. Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi di riferimento e il rischio vega su differenziali creditizi di riferimento sono le seguenti: Tabella 1
2. In deroga al paragrafo 1, i valori di correlazione tra categorie calcolati in tale paragrafo sono divisi per 2 per le correlazioni tra una categoria del gruppo di categorie da 1 a 10 e una categoria del gruppo di categorie da 12 a 18. Articolo 383 tervicies Categorie di ponderazione del rischio per il rischio azionario 1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio azionario all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti: Tabella 1
2. Ai fini del paragrafo 1, del presente articolo gli elementi costitutivi di un’alta capitalizzazione e quelli di una bassa capitalizzazione sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7. 3. Ai fini del paragrafo 1, del presente articolo gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un’economia avanzata sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 325 triquadragies, paragrafo 3. 4. Nell’assegnare un’esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie settoriali di cui al paragrafo 1, tabella 1, e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo. 5. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega su strumenti di capitale sono fissati al 78 % per le categorie da 1 a 8 e per la categoria 12 e al 100 % per tutte le altre categorie. Articolo 383 quatervicies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:
Articolo 383 quinvicies Categorie di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci 1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di merci sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio di posizione in merci all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti: Tabella 1
2. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega di posizione in merci sono fissati al 100 %. Articolo 325 septvicies Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci 1. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta di posizione in merci è fissato a:
2. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio vega di posizione in merci è fissato a:
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202) |
gli articoli 384, 385 e 386 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 384 Metodo di base 1. L’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 2 o 3, del presente articolo a seconda dei casi, per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando una delle seguenti formule, secondo quanto opportuno:
I metodi di cui al primo comma, lettere a) e b) non sono utilizzati in combinazione. 2. L’ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue: BACVAtotale = β ∙ BACVAcsr-senza copertura + DSCVA ∙ (1 - β) ∙ BACVAcsr-con copertura dove:
dove:
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6; altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
Per l’ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1; in tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:
Tabella 1
Tabella 2
3. Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:
dove tutti i termini sono quelli di cui al paragrafo 2. Articolo 385 Metodo semplificato 1. Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2, o che sia stato autorizzato dalla propria autorità competente a norma dell’articolo 273 bis, paragrafo 4, ad applicare il metodo di cui all’articolo 282 può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), divisi per 12,5. 2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:
3. L’ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, a seconda dei casi, si conforma ai requisiti di cui all’articolo 273 ter. Articolo 386 Coperture ammissibili 1. Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 383, le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili se, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tali strumenti di copertura costituiscono una posizione unica in una copertura ammissibile e non sono suddivisi in più di una posizione in più di una copertura ammissibile. 2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 383, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:
3. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:
4. Le posizioni in strumenti di copertura assunte con terzi riconosciute come coperture ammissibili ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV. 5. Le posizioni in strumenti di copertura non riconosciute come coperture ammissibili a norma del presente articolo sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.» |
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203) |
all’articolo 394, il paragrafo 2 è così modificato:
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204) |
all’articolo 395 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Entro il 10 gennaio 2027, l’ABE, previa consultazione dell’AESFEM, emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell’aggiornare tali orientamenti, l’ABE tiene debitamente conto, tra l’altro, del contributo di soggetti del sistema bancario ombra all’unione dei mercati dei capitali, del potenziale impatto negativo che un’eventuale modifica di tali orientamenti, anche i limiti aggiuntivi, potrebbe avere sul modello aziendale e sul profilo di rischio degli enti nonché sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. Inoltre, entro il 31 dicembre 2027 l’ABE, previa consultazione dell’AESFEM, presenta alla Commissione una relazione sul contributo di soggetti del sistema bancario ombra all’unione dei mercati dei capitali e sulle esposizioni degli enti verso tali soggetti, compresa l’adeguatezza dei limiti aggregati o dei singoli limiti più severi rispetto a tali esposizioni, tenendo debitamente conto del quadro normativo e dei modelli aziendali di tali soggetti. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, se del caso, sulla base di tale relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.» |
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205) |
l’articolo 400 è così modificato:
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206) |
l’articolo 402 è così modificato:
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207) |
all’articolo 425, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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208) |
all’articolo 428, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
; |
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209) |
l’articolo 429 è così modificato:
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210) |
all’articolo 429 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
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211) |
l’articolo 429 quater è così modificato:
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212) |
l’articolo 429 septies è così modificato:
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213) |
all’articolo 429 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti trattano il contante connesso ad acquisti standardizzati e le attività finanziarie connesse a vendite standardizzate che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a).» |
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214) |
l’articolo 430 è così modificato:
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215) |
l’articolo 430 bis è così modificato:
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216) |
l’articolo 430 ter è soppresso; |
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217) |
l’articolo 433 è sostituito dal seguente: «Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434. L’ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale giorno. L’ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale giorno. Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.» |
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218) |
all’articolo 433 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
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219) |
l’articolo 433 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi 1. Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni di cui alle disposizioni su base annuale seguenti:
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all’articolo 447 e i rischi ambientali, sociali e di governance di cui all’articolo 449 bis su base annua.» |
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220) |
all’articolo 433 quater, il paragrafo 2 è così modificato:
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221) |
l’articolo 434 è sostituito dal seguente: «Articolo 434 Mezzi di informazione 1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L’ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web. L’ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all’ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 434 bis. L’ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione. L’ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell’ABE. Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell’ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato. 2. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE le informative richieste ai sensi degli articoli 433 bis e 433 quater in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualora le relazioni finanziarie siano pubblicate prima della presentazione delle informazioni a norma dell’articolo 430 per lo stesso periodo, le informative possono essere presentate nella stessa data delle segnalazioni a fini di vigilanza o il prima possibile dopo tale data. Se l’informativa è richiesta per un periodo nel quale l’ente non redige alcuna relazione finanziaria, l’ente trasmette all’ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile dopo la fine di tale periodo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, gli enti possono presentare all’ABE le informazioni richieste a norma dell’articolo 450 separatamente dalle altre informazioni richieste a norma dei titoli II e III entro due mesi dalla data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci per l’anno corrispondente. 4. L’ABE pubblica sul proprio sito web le informative di enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 430. 5. La proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restano in capo agli enti che li producono. L’ABE fornisce un punto di accesso unico per le informative degli enti e rende disponibile sul proprio sito web un archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti. 6. L’ABE monitora il numero di visite al suo punto di accesso unico per le informative degli enti e include le relative statistiche nelle sue relazioni annuali.» |
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222) |
l’articolo 434 bis è così modificato:
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223) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 434 quater Relazione di fattibilità sull’uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi al fine di pubblicare un insieme esteso di informative sul sito web dell’ABE L’ABE elabora una relazione sulla fattibilità di utilizzare le informazioni segnalate alle autorità competenti dagli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi conformemente all’articolo 430 al fine di pubblicare tali informazioni sul suo sito web riducendo in tal modo l’onere di informativa a carico di tali enti. Tale relazione prende in considerazione i precedenti lavori dell’ABE in materia di raccolta integrata di dati, si basa su un’analisi costi-benefici complessiva che include i costi sostenuti dalle autorità competenti, dagli enti e dall’ABE, e prende in considerazione tutte le potenziali sfide di ordine tecnico, operativo e giuridico. L’ABE presenta detta relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.» |
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224) |
l’articolo 438 è così modificato:
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225) |
l’articolo 445 è sostituito dal seguente: «Articolo 445 Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato 1. Gli enti ai quali le autorità competenti non hanno concesso l’autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies e che utilizzano il metodo standardizzato semplificato conformemente all’articolo 325 bis o il metodo standardizzato alternativo a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano una panoramica delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione. 2. Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L’informativa sui requisiti di fondi propri per le misure del metodo basato sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita negli strumenti seguenti:
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226) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 445 bis Informativa sul rischio di CVA 1. Gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano le informazioni seguenti:
2. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui all’articolo 383 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, del presente articolo le informazioni seguenti:
3. Gli enti che utilizzano il metodo di base di cui all’articolo 384 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni seguenti:
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227) |
l’articolo 446 è sostituito dal seguente: «Articolo 446 Informativa sul rischio operativo 1. Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
2. Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
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228) |
l’articolo 447 è così modificato:
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229) |
l’articolo 449 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 449 bis Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) 1. Gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance distinguendo tra rischi ambientali, rischi sociali e rischi di governance e, per quanto riguarda i rischi ambientali, tra rischi fisici e rischi di transizione. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi, come stabilito all’articolo 434 bis, per l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, garantendo che rispettino il principio di proporzionalità e siano coerenti con esso, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di informativa già stabiliti in altra normativa dell’Unione applicabile. Tali modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera h), e tengono conto in particolare delle dimensioni e della complessità dell’ente nonché della relativa esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance degli enti piccoli e non complessi soggetti alle disposizioni dell’articolo 433 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» |
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230) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 449 ter Informativa sull’esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra Gli enti pubblicano le informazioni relative alla loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra di cui all’articolo 394, paragrafo 2, secondo comma.» |
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231) |
all’articolo 451, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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232) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 451 ter Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse 1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulle cripto-attività e sui servizi per le cripto-attività nonché su qualsiasi altra attività relativa alle cripto-attività:
Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, gli enti forniscono informazioni più dettagliate sulle attività rilevanti, comprese informazioni sull’emissione di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e sulla prestazione di servizi per le cripto-attività a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/1114. 2. Gli enti non applicano l’eccezione prevista all’articolo 432 ai fini degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» |
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233) |
l’articolo 455 è sostituito dal seguente: «Articolo 455 Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato 1. Un ente che utilizza i modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:
2. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione incluse nei modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies, se del caso, le componenti seguenti:
3. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l’autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.» |
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234) |
all’articolo 456, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
; |
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235) |
l’articolo 458 è così modificato:
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236) |
l’articolo 461 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 461 bis Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato 1. La Commissione monitora le differenze tra l’attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell’Unione e nei paesi terzi, anche per quanto concerne l’impatto della normativa in termini di requisiti di fondi propri e la loro data di applicazione. 2. Qualora si riscontrino differenze significative in tale attuazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 462 per modificare il presente regolamento:
Qualora adotti l’atto delegato di cui al primo comma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per adeguare l’attuazione nell’Unione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato al fine di preservare condizioni di parità più permanenti con i paesi terzi, in termini di requisiti di fondi propri e di impatto di tali requisiti. 3. Entro il 10 luglio 2026 l’ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull’attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nei paesi terzi. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di garantire condizioni di parità a livello mondiale.» |
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237) |
l’articolo 465 è sostituito dal seguente: «Articolo 465 Disposizioni transitorie per l’output floor 1. In deroga all’articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare il fattore “x” seguente per il calcolo del TREA:
2. In deroga all’articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare fino al 31 dicembre 2029 la formula seguente per il calcolo del TREA:
Ai fini di tale calcolo, gli enti tengono conto del fattore “x” applicabile di cui al paragrafo 1. 3. In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono assegnare fino al 31 dicembre 2032 un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un’ECAI prescelta e a condizione che le stime della PD calcolate da tali enti per detti debitori conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non siano superiori allo 0,5 %. L’ABE e l’AESFEM, in cooperazione con l’AEAP, monitorano il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e valutano, in particolare:
L’ABE e l’AESFEM, in cooperazione con l’AEAP, presentano alla Commissione una relazione contenente le loro conclusioni entro il 10 luglio 2029. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031. 4. In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti sostituiscono fino al 31 dicembre 2029 alfa con 1 nel calcolo del valore dell’esposizione per i contratti di cui all’allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, laddove gli stessi valori dell’esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, ai fini dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio. 5. In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a),punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare:
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente. Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
7. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l’importo dell’80 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente. Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l’importo dell’80 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
8. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
9. Qualora sia stata esercitata la discrezionalità di cui al paragrafo e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8, gli enti possono assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio all’eventuale parte restante delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui al paragrafo 5, lettera b), fino al 31 dicembre 2032:
10. Quando esercitano la discrezionalità di cui al paragrafo 5, gli Stati membri ne informano l’ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all’ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al paragrafo 8, lettera f). 11. L’ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al paragrafo 5 presenta alla Commissione una relazione contenente le sue conclusioni in merito all’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio associati entro il 31 dicembre 2028. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031. 12. Qualsiasi proroga delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 3, 5 e 9 del presente articolo, nonché agli articoli 495 ter, paragrafo 1, 495 quater, paragrafo 1, e 495 quinquies, paragrafo 1, è limitata a quattro anni ed è motivata da una valutazione equivalente a quelle di cui ai suddetti articoli. 13. In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all’articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032 gli enti applicano il seguente fattore p:
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238) |
l’articolo 468 è così modificato:
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239) |
all’articolo 493, il paragrafo 3 è così modificato:
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240) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati In deroga all’articolo 149, dal 9 luglio 2024 fino al 10 luglio 2027 un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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241) |
l’articolo 495 è sostituito dal seguente: «Articolo 495 Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB 1. In deroga all’articolo 107, paragrafo 1,fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l’articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti a cui è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale è stata concessa loro l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB come l’importo maggiore tra i seguenti:
2. Anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti a cui è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono applicare il trattamento di cui all’articolo 133 a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029. Se gli enti applicano il primo comma del presente paragrafo, non si applica l’articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all’uso di metodi meno sofisticati di cui all’articolo 149. 3. Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolano l’importo della perdita attesa conformemente all’articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, nella versione di tali paragrafi applicabile all’8 luglio 2024 e applicano l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 62, lettera d), a seconda dei casi, nella versione di tali lettere applicabile all’8 luglio 2024 se l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. 4. Qualora gli enti chiedano l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale, le autorità competenti non concedono tale autorizzazione dopo il 31 dicembre 2024.» |
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242) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 495 bis Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale 1. In deroga al trattamento di cui all’articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l’8 luglio 2024 limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
2. In deroga al trattamento di cui all’articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l’8 luglio 2024 e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
3. In deroga all’articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile all’8 luglio 2024 alle esposizioni in strumenti di capitale, compresa la parte delle esposizioni non dedotta dai fondi propri conformemente all’articolo 471, nella versione di tale articolo applicabile al 27 ottobre 2021, verso soggetti di cui erano azionisti al 27 ottobre 2021 per sei anni consecutivi e sui quali esercitano, anche insieme alla rete (network) cui appartengono, un’influenza notevole o un controllo ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l’ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure in conseguenza di un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica o rete (network) di enti e un’impresa, o qualora un ente abbia la capacità di nominare almeno un membro dell’organo di amministrazione del soggetto. Articolo 495 ter Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati 1. In deroga all’articolo 161, paragrafo 4, gli input floor della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati trattate secondo il metodo IRB, se vengono utilizzate stime interne della LGD, sono gli input floor della LGD applicabili di cui all’articolo 161, paragrafo 4, moltiplicati per i fattori seguenti:
2. L’ABE redige una relazione sull’adeguata calibrazione dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel quadro del metodo IRB, e in particolare in materia di stime interne della LGD e di input floor della LGD, per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 147, paragrafo 8. L’ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell’Unione per diversi campioni di enti con diversi profili di attività e di rischio. L’ABE raccomanda specifiche calibrazioni dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, che riflettano il profilo di rischio specifico e diverso per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati. L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027. 3. In deroga all’articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui a tale lettera per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta può essere attribuito, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio dell’80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501 bis e se l’esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:
4. L’ABE elabora una relazione in cui analizza quanto segue:
L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2030. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031. Articolo 495 quater Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito 1. In deroga all’articolo 230, il valore applicabile di Hc corrispondente ad “altre garanzie reali su beni materiali” per le esposizioni di cui all’articolo 199, paragrafo 7, qualora l’attività oggetto di leasing corrisponda al tipo di protezione del credito di tipo reale “altre garanzie reali su beni materiali”, è il valore di Hc per “altre garanzie reali su beni materiali” di cui all’articolo 230, paragrafo 2, tabella 1, moltiplicato per i fattori seguenti:
2. L’ABE redige una relazione sulle adeguate calibrazioni dei parametri di rischio associati alle esposizioni da leasing nel quadro del metodo IRB, e dei fattori di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato, e in particolare in relazione a LGDs e a Hc di cui all’articolo 230. L’ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell’Unione per esposizioni associate a diversi tipi di immobili oggetto di leasing e diversi tipi di enti che praticano attività di leasing. L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Sulla base di tale relazione e tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028. Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente 1. In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:
2. L’ABE redige una relazione in cui valuta se la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), debba essere prorogata oltre il 31 dicembre 2032 e specifica, se necessario, le condizioni alle quali tale deroga debba essere mantenuta. L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2028. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, nonché dell’impatto di tali norme sulla stabilità finanziaria, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031. Articolo 495 sexies Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti In deroga all’articolo 138, lettera g), le autorità competenti possono consentire agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 31 dicembre 2029. Articolo 495 septies Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili In deroga all’articolo 229, paragrafo 1, lettere da a) a d), per le esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali concesse prima del 1o gennaio 2025, gli enti possono continuare a valutare gli immobili residenziali o gli immobili non residenziali a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure negli Stati membri che hanno previsto criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale immobile fino a quando non sia richiesta una revisione del valore dell’immobile conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, o fino al 31 dicembre 2027, se quest’ultima data è anteriore. Articolo 495 octies Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici In deroga all’articolo 183, paragrafo 1, e all’articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode da parte del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2024. Articolo 495 nonies Disposizioni transitorie per l’utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato In deroga all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), fino al 1o gennaio 2026 gli enti possono utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le unità di negoziazione che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 325 sexagies.» |
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243) |
l’articolo 500 è così modificato:
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244) |
l’articolo 500 bis è così modificato:
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245) |
l’articolo 500 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 500 quater Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19 In deroga all’articolo 325 novoquinquagies, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 325 novoquinquagies gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.» |
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246) |
all’articolo 501, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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247) |
all’articolo 501 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
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248) |
l’articolo 501 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali 1. L’ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili se il trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività o passività soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali debba essere adeguato. In particolare, l’ABE valuta:
2. L’ABE presenta relazioni successive contente le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro le seguenti date:
Sulla base di tali relazioni dell’ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2026.» |
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249) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività 1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a introdurre un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni alle cripto-attività, tenendo conto delle norme internazionali e del regolamento (UE) 2023/1114. Tale proposta legislativa comprende quanto segue:
2. Fino alla data di applicazione dell’atto legislativo di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano i loro requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività come segue:
In deroga al primo comma, lettera a), le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate i cui valori dipendono da qualsiasi altra cripto-attività sono attribuite alla lettera c). 3. Il valore dell’esposizione complessiva dell’ente a cripto-attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non supera l’1 % del capitale di classe 1 dell’ente. 4. Un ente che supera il limite di cui al paragrafo 3 notifica immediatamente la violazione all’autorità competente e dimostra con soddisfazione della stessa autorità il tempestivo ritorno alla conformità. 5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici necessari agli enti per calcolare i loro requisiti di fondi propri secondo i metodi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), comprese le modalità per calcolare il valore delle esposizioni e aggregare le esposizioni corte e lunghe ai fini dei paragrafi 2 e 3. Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ABE tiene conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB e delle autorizzazioni esistenti nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2023/1114. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività, gli enti non applicano la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b).» |
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250) |
gli articoli 505 e 506 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 505 Revisione dei finanziamenti agricoli 1. Entro il 31 dicembre 2030 l’ABE redige una relazione sull’impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli, anche per quanto riguarda:
2. Tenendo conto della relazione dell’ABE di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento al fine di attenuarne gli effetti negativi sui finanziamenti agricoli. 3. Entro il 31 dicembre 2027 l’ABE redige inoltre una relazione intermedia sull’impatto delle prescrizioni del presente regolamento sui finanziamenti agricoli. Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti Entro il 30 giugno 2024, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AEAP, riferisce alla Commissione in merito all’ammissibilità e all’utilizzo di polizze di assicurazione del credito come tecniche di attenuazione del rischio di credito, anche per quanto riguarda:
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2024, per modificare il trattamento applicabile all’assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II. (*15) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).»;" |
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251) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 506 quater Rischio di credito — interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito Entro il 31 dicembre 2026 l’ABE riferisce alla Commissione in merito alla coerenza tra la misurazione attuale del rischio di credito e i singoli parametri di rischio di credito nonché in merito al trattamento di eventuali rettifiche ai fini del calcolo della carenza o dell’eccesso in base al metodo IRB di cui all’articolo 159, così come alla coerenza dello stesso con la determinazione del valore dell’esposizione ai sensi dell’articolo 166 e con la stima della LGD. Tale relazione prende in considerazione la massima perdita economica possibile derivante da un evento di default unitamente alla sua copertura ottenuta in termini di riduzioni del capitale primario di classe 1, tenendo conto di eventuali riduzioni del capitale primario di classe 1 basate sulla contabilità, incluse quelle da perdite attese su crediti o rettifiche del valore equo ed eventuali sconti su esposizioni ricevute e loro implicazioni per le deduzioni regolamentari. Articolo 506 quinquies Trattamento prudenziale della cartolarizzazione 1. Entro il 31 dicembre 2026, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AESFEM, riferisce alla Commissione in merito al trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tra cedenti e investitori e tra operazioni STS e non-STS. 2. In particolare, l’ABE monitora il ricorso alla disposizione transitoria di cui all’articolo 465, paragrafo 13, e valuta in che misura l’applicazione dell’output floor alle esposizioni verso la cartolarizzazione inciderebbe sulla riduzione del capitale ottenuta dagli enti cedenti nelle operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio, ridurrebbe eccessivamente la sensibilità al rischio e inciderebbe sulla sostenibilità economica di nuove operazioni di cartolarizzazione. In siffatti casi di riduzione delle sensibilità al rischio, l’ABE può valutare la possibilità di proporre una ricalibrazione al ribasso dei fattori di “non neutralità” per le operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. L’ABE valuta inoltre l’adeguatezza dei fattori di “non neutralità” nell’ambito sia del SEC-SA che del SEC-IRBA, tenendo conto dei dati storici sulla performance del credito delle operazioni di cartolarizzazione nell’Unione e della riduzione dei rischi di modello e di agenzia del quadro della cartolarizzazione. 3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027. Articolo 506 sexies Riconoscimento della protezione del credito di tipo personale con limite massimo o con soglia minima 1. Entro il 10 luglio 2026, l’ABE presenta una relazione alla Commissione in merito a quanto segue:
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 l’ABE valuta in particolare quanto segue:
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027. Articolo 506 septies Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli Entro il 10 luglio 2026, l’ABE riferisce alla Commissione in merito all’impatto del nuovo quadro per le operazioni di finanziamento tramite titoli in termini di requisiti di fondi propri attribuiti alle corrispondenti operazioni di finanziamento tramite titoli che sono, per loro natura, attività a brevissimo termine, con particolare attenzione al suo possibile impatto sui mercati del debito sovrano in termini di costi e capacità di supporto agli scambi (market making). L’ABE valuta se una ricalibrazione dei fattori di ponderazione del rischio associati nel metodo standardizzato sia appropriata, considerati i rischi associati per quanto riguarda le scadenze a breve termine, in particolare per le durate residue inferiori a un anno. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.» |
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252) |
all’articolo 514 è aggiunto il paragrafo seguente: «2. Sulla base della relazione dell’ABE di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto dell’attuazione nei paesi terzi delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.» |
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253) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 518 quater Riesame del quadro per i requisiti prudenziali Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta la situazione generale del sistema bancario nel mercato unico, in stretta cooperazione con l’ABE e con la BCE, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’adeguatezza dei quadri normativi e di vigilanza dell’Unione per il settore bancario. Tale relazione fa il punto sulle riforme del settore bancario avvenute dopo la grande crisi finanziaria e valuta se esse garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria a livello di Stati membri, di unione bancaria e di Unione. Tale relazione prende inoltre in considerazione tutte le dimensioni dell’unione bancaria nonché, più in generale, l’attuazione dell’output floor nell’ambito dei requisiti patrimoniali e in materia di liquidità. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto delle rispettive dichiarazioni e conclusioni sull’unione bancaria sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo.» |
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254) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 519 quinquies Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli 1. L’ABE, in stretta collaborazione con l’AESFEM, riferisce alla Commissione entro il 10 gennaio 2027 in merito all’opportunità di attuare nel diritto dell’Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli al fine di affrontare il potenziale accumulo di leva finanziaria al di fuori del settore bancario. 2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta tutti gli elementi seguenti:
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto della raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria riguardo all’attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 10 gennaio 2028. Articolo 519sexies Rischio operativo Entro il 10 gennaio 2028, l’ABE riferisce alla Commissione in merito a quanto segue:
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2029. Articolo 519 septies Proporzionalità L’ABE elabora una relazione di valutazione del quadro prudenziale complessivo per gli enti piccoli e non complessi, in particolare:
Nel valutare le possibilità di modifica del quadro prudenziale, l’ABE si basa sul principio generale secondo cui eventuali requisiti semplificati devono essere più prudenti. L’ABE presenta alla Commissione tale relazione entro il 31 dicembre 2027.» |
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255) |
l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Tuttavia, i seguenti punti dell’articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 9 luglio 2024: punto 1, lettera a), punto iv), punto 1), lettera b); punti 2, 3, e 4; punto 6, lettera f); punto 8, lettera c); punto 11 concernente l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 30, lettera d); punto 34, concernente l’articolo 104, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 42 relativo all’articolo 111, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 52 concernente l’articolo 122 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 53 concernente l’articolo 123, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 575/2013; punto 55 concernente l’articolo 124, paragrafo 11, 12 e 14 del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 56 concernente l’articolo 126 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/201; punto 57 e 65; punto 70, lettera c), concernente l’articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 71, lettera b); punto 72, lettera i; punto 75, lettera d); punto 78, lettera e); punto 81; punto 98, lettera b); punto 102, lettera d), punto 104, lettera c); punto 105, lettera c); punto 106, lettera e) punto 13, lettera c); punto 152, lettera b), punto ii); punto 155, concernente l’articolo 314, paragrafi 9 e 10, l’articolo 315, paragrafo 3, l’articolo 317, paragrafi 9 e 10, l’articolo 320, paragrafo 3, l’articolo 231, paragrafo 2, e l’articolo 323, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 156, lettera b); punto 159, lettera c) concernente l’articolo 325 quater, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 160, lettera c), concernente l’articolo 325 undecies, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 164, lettera b); punto 178, lettera e); punto 182, lettera d); punto 183, lettera c); punto 184, lettera b); punto 178, lettera e(; punto 180; punto 182, lettera d); punto 183, lettera c); punto 184, lettera b), punto iii); punto 198, lettera c); punto 201 concernente l’articolo 383 bis, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 204; punto 205, lettera b), punto i); punti 214, lettere a) e c); punti 222 e 223; punti 229 concernenti l’articolo 449 bis, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 232, 235, 236 e 238; punti 239, lettera a); punto 242 concernente l’articolo 495 bis, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 495 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 243, 244, 248, 249; punto 250 concernente l’articolo 506 del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 251 concernente articoli 506 sexies e 506 septies del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 252, 253 e 254.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) GU C 233 del 16.6.2022, pag. 14.
(2) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 40.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(6) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(7) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(8) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(10) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(11) Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).
(12) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(14) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937(GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Classificazione degli elementi fuori bilancio
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)