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Documento 02024R1143-20240423
Testo consolidato: Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
02024R1143 — IT — 23.04.2024 — 000.003
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 (GU L 1143 del 23.4.2024, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti i seguenti regimi di qualità:
le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità di cui al titolo III, rispettivamente capi 2 e 3, di prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 51.
Ai fini dei titoli I, II e V, ad eccezione del titolo II, capo 5, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«vini», i prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
«bevanda spiritosa», una bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;
«etichettatura», in relazione a tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’etichettatura come definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
«fase di produzione», qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;
«operatore», una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare;
«prodotto trasformato», un prodotto trasformato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«organismo delegato», un organismo delegato, come definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;
«termine generico», il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto nell’Unione;
«denominazione di una varietà vegetale», una designazione di una data varietà in uso comune o ufficialmente accettata in un catalogo nazionale o dell’Unione a norma delle direttive 2002/53/CE ( 2 ), 2002/55/CE ( 3 ), 2008/90/CE ( 4 ) del Consiglio o del regolamento (EC) n. 2100/94 ( 5 ) del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui è utilizzata o elencataalla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;
«denominazione di una razza animale», il nome di una razza di cui al regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici. Per le specie non contemplate da tale regolamento, si intende il nome di una razza che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici ai sensi del diritto nazionale. Tale denominazione è nella lingua o nelle lingue in cui è elencata alla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;
«nomenclatura combinata», la nomenclatura delle merci istituita dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ai fini del titolo II si applicano le definizioni seguenti:
«disciplinare», il documento di cui:
all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
all’articolo 49 del presente regolamento per i prodotti agricoli;
«documento unico», un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:
all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
all’articolo 50 del presente regolamento per i prodotti agricoli.
Articolo 3
Protezione dei dati
TITOLO II
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 4
Obiettivi
Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione, in tal modo:
garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l’indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;
contribuendo a una concorrenza leale e generando valore aggiunto con l’obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione, al fine di garantire una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti, nonché contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione, preservando il know-how e promuovendo specifici prodotti di qualità dovuti alla zona geografica in cui sono prodotti;
garantendo che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l’origine, l’autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all’origine geografica o all’ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;
garantendo una registrazione efficiente e agevole delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
garantendo controlli, tutela e immissione sul mercato efficaci in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando in tal modo l’integrità del mercato interno; e
contribuendo alla tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali prodotti nei mercati dei paesi terzi.
Articolo 5
Ambito di applicazione
Il presente titolo comprende:
i vini, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
le bevande spiritose, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b); e
i prodotti agricoli.
Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del presente regolamento, tranne i vini le bevande spiritose.
Articolo 6
Classificazione
Articolo 7
Sostenibilità
Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
benessere degli animali;
reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;
mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.
Articolo 8
Relazione sulla sostenibilità
CAPO 2
Registrazione delle indicazioni geografiche
Articolo 9
Richiedente nella fase nazionale della procedura di registrazione
Ai fini del presente titolo, un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
tale produttore è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un’indicazione geografica;
la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e
la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.
Articolo 10
Fase nazionale della procedura di registrazione
La domanda di cui al paragrafo 1 comprende:
il disciplinare;
il documento unico; e
la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 11
Protezione nazionale transitoria
Articolo 12
Documentazione di accompagnamento
La documentazione che accompagna la domanda di registrazione comprende:
se del caso, informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all’uso o alla protezione dell’indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente;
il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente;
il nome e i recapiti di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che verificano il rispettodel disciplinare conformemente a:
l’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;
l’articolo 39 del presente regolamento per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli;
qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro interessato o, se del caso, dal gruppo di produttori richiedente.
Articolo 13
Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione
Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell’Unione la domanda di registrazionecomprende:
il documento unico;
la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione;
informazioni su eventuali periodi transitori concessi o proposti dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ricevibili; e
il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinareaggiornato.
Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di paesi terzi la domanda di registrazionenella fase a livello di Unione comprende:
il disciplinare e il riferimento alla sua pubblicazione;
il documento unico;
la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel suo paese di origine; e
una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.
Articolo 14
Presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione
Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione adegua il sistema digitale per renderlo idoneo a essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di un’indicazione geografica da parte di qualsiasi Stato membro che lo desideri.
Un singolo produttore di un paese terzo deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Un gruppo di produttori di un paese terzo è un gruppo di produttori che lavora con un prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.
La domanda di registrazione comune di cui all’articolo 9, paragrafo 4, è presentata da:
uno degli Stati membri interessati; oppure
un richiedente di un paese terzo, ossia un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.
Articolo 15
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione
Articolo 16
Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale
La Commissione è esentata dall’obbligo di rispettare i termini per effettuare l’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro in merito ai motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di tale Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, che:
informa la Commissione che la decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 6, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure
chiede alla Commissione di sospendere l’esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.
Articolo 17
Procedura di opposizione dell’Unione
Articolo 18
Notifica di osservazioni
Articolo 19
Motivi di opposizione
Un’opposizione presentata in conformità dell’articolo 17 è ricevibile solo se l’opponente mostra che:
l’indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento, alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 3, paragrafo 4, e al capo III del regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi;
la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all’articolo 28, all’articolo 29, all’articolo 30 o all’articolo 48, paragrafo 1; oppure
la registrazione dell’indicazione geografica proposta danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio commerciale oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
Articolo 20
Periodo transitorio per l’uso di indicazioni geografiche
Per i prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 26, paragrafo 1, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un’opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o dell’articolo 17, alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:
la registrazione dell’indicazione geografica in questione pregiudicherebbe l’esistenza del nome totalmente o parzialmente identico nella denominazione del prodotto; oppure
tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome nella denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della pubblicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo complessivo di 15 anni, o concedere direttamente un periodo transitorio fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:
il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica interessata presso la Commissione;
lo scopo dell’uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non è stato di sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome del prodotto che è stato registrato come indicazione geografica; e
tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Articolo 21
Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione
Se le perviene un’opposizione ammissibile, in base alla procedura di cui all’articolo 17 e tenendo conto dei risultati della medesima, la Commissione:
se è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che registrano l’indicazione geografica senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, dopo aver controllato che l’accordo sia conforme al diritto dell’Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure
adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione, se non è stato raggiunto un accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.
Articolo 22
Registro dell’Unione delle indicazioni geografiche
Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati negli accordi di cui al primo comma come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti nel ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄ come indicazioni geografiche protette.
Articolo 23
Estratti del ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄
Articolo 24
Modifiche di un disciplinare
Le modifiche di un disciplinare sono classificate in due categorie:
modifiche dell’Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell’Unione stessa; e
modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.
Una modifica è considerata una modifica dell’Unione se comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:
comprende un cambiamento:
per i prodotti agricoli, del nome o dell’uso del nome;
per i vini, del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
per le bevande spiritose, del nome o di una parte del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica, o ancora della denominazione legale; oppure
rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure
comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
I criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono verificati dagli Stati membri.
Articolo 25
Cancellazione della registrazione
Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di un’indicazione geografica nei casi seguenti:
qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; oppure
qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi.
Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata.
CAPO 3
Protezione delle indicazioni geografiche
Articolo 26
Protezione delle indicazioni geografiche
Le indicazioni geografiche iscritte nel ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄ sono protette contro:
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:
ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio;
ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e
ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi.
Articolo 27
Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato
Fatti salvi l’articolo 26 e l’articolo 37, paragrafo 7, del presente regolamento e gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nelnome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:
il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica;
l’ingrediente designato dall’indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e
la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.
Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i trattati, norme procedurali supplementari relative ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio.
Articolo 28
Termini generici
Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
della situazione esistente nelle zone di consumo;
dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell’Unione.
Articolo 29
Indicazioni geografiche omonime
Ai fini del presente articolo il termine indicazione geografica omonima o parzialmente omonima richiesta o protetta nell’Unione si riferisce:
alle indicazioni geografiche iscritte nel ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄ ;
alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄ ;
alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753; e
alle indicazioni geografiche, nomi d’origine e termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l’Unione e uno o più paesi terzi.
Articolo 30
Marchi commerciali
Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
Articolo 31
Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali
Articolo 32
Gruppi di produttori
Un gruppo di produttori è un’gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che soddisfa i criteri seguenti:
svolge compiti a norma del presente regolamento, compreso almeno uno dei compiti di cui al paragrafo 4;
è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta; e
è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.
I gruppi di produttori richiedenti soddisfano tali criteri entro la data di registrazione dell’indicazione geografica in questione.
Il produttore di un prodotto designato da un’indicazione geografica ha il diritto di aderire a un gruppo di produttori. Gli Stati membri possono limitare l’adesione a talune categorie di produttori a determinate categorie di produttori, tenendo conto della natura del prodotto oggetto del gruppo di produttori interessato.
Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:
elaborare il disciplinare, chiedere la registrazione, la modifica e la cancellazione e sviluppare attività, anche sostenendo i propri membri con i propri sistemi di controllo per verificare e garantire il rispetto del disciplinare in questione;
intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell’indicazione geografica in questione;
rappresentare i suoi membri nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell’Unione o nazionale;
concordare le pratiche sostenibili di cui all’articolo 7, comprese nel disciplinare o separate da quest’ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un’adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;
intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tra cui:
sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;
diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un’indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica;
svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione e il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall’indicazione geografica;
diffusione di informazioni sull’indicazione geografica, sul simbolo dell’Unione pertinente e sull’abbreviazione (DOP o IGP); e
attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all’articolo 7, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l’integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori;
lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l’uso dell’indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell’applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili;
adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l’immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l’abbassamento dei prezzi.
Articolo 33
Gruppi di produttori riconosciuti
Gli Stati membri che applicano il sistema di cui al paragrafo 1 prevedono i criteri seguenti per il riconoscimento di un gruppo di produttori:
una determinata forma giuridica; e
il rispetto di una delle condizioni seguenti:
una quota minima di oltre il 50 % dei produttori del prodotto ha lo status di membro; o
ne fanno parte una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di oltre il 50 % del volume o del valore della produzione commerciabile.
Gli Stati membri possono prevedere criteri supplementari, quali:
accesso ai necessari contributi finanziari dei propri membri;
norme relative all’ammissione dei membri, alla cessazione dell’adesione e alla violazione degli obblighi di adesione;
statuto scritto.
Se un gruppo di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento è sospeso o revocato.
Se un gruppo di produttori è riconosciuto nell’ambito del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di produttori riconosciuto è l’unica ad avere il diritto di:
svolgere i compiti di cui all’articolo 32 per conto di tutti i produttori che producono il prodotto designato dall’indicazione geografica in questione, fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi;
ricevere da un produttore di alimenti preimballati una notifica relativa all’uso dell’indicazione geografica di un ingrediente nella denominazione di un alimento preimballato di cui all’articolo 27, paragrafo 2;
richiedere norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di prodotti designati da un’indicazione geografica a norma dell’articolo 166 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo massimo di sei anni conformemente all’articolo 166 bis, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
stabilire clausole standard di ripartizione del valore che possono essere utilizzate a norma dell’articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013;
concordare pratiche sostenibili conformemente all’articolo 7 del presente regolamento;
chiedere l’approvazione di una modifica in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento;
presentare una richiesta di cancellazione conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.
Gli Stati membri possono inoltre prevedere che il gruppo di produttori riconosciuto sia l’unico gruppo di produttori autorizzato a svolgere i compiti:
di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e d), se l’effetto di tali compiti riguarda tutti i produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica in questione;
di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettere, b), e) ed f), se tali compiti sono svolti a livello internazionale, nazionale o regionale, fatta salva la possibilità, per i produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica in questione, di svolgere tali compiti a livello locale.
Se non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, tale gruppo di produttori riconosciuto si adegua alle norme pertinenti entro il 14 maggio 2026. Se la conformità non è conseguita entro tale data, lo Stato membro interessato proroga tale termine una volta per un periodo massimo di un anno o revoca il riconoscimento.
Articolo 34
Associazioni di gruppi di produttori
Un’associazione di gruppi di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:
partecipare a organi consultivi;
scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche;
formulare raccomandazioni volte a migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta alle frodi e alla contraffazione, la creazione di valore tra gli operatori, le regole di concorrenza e lo sviluppo rurale;
promuovere e diffondere le migliori pratiche tra i produttori per quanto concerne le politiche in materia di indicazioni geografiche;
partecipare ad azioni di promozione ai sensi del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Articolo 35
Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi di dominio
Articolo 36
Diritto d’uso
Un’indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’articolo 39 del presente regolamento o dell’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, a seconda dei casi.
Nel caso in cui un’indicazione geografica corrisponda al nome della proprietà di un singolo produttore richiedente, o lo contenga, ciò non impedisce ad altri operatori di utilizzare l’indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare.
Articolo 37
Simboli dell’Unione, indicazioni e abbreviazioni
Sono stabiliti i seguenti simboli dell’Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche:
un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; e
un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli. Tale simbolo può essere utilizzato anche per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all’indicazione geografica.
Nel caso delle bevande spiritose designate da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria.
I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Le abbreviazioni «DOP» o «IGP», corrispondenti alle indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», possono figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli designati da un’indicazione geografica.
Possono inoltre figurare nell’etichettatura:
riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e
riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o origine del prodotto.
CAPO 4
Controlli e tutela
Articolo 38
Ambito di applicazione
Tuttavia, il paragrafo 2, primo comma, lettera a), il paragrafo 3 e, per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare, il paragrafo 4 del presente articolo nonché gli articoli 39, 40, 41 e 44 si applicano solo alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli.
Ai fini del presente capo si intendono per controlli:
la verifica che un prodotto designato da un’indicazione geografica sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e
la verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, comprese le interfacce online.
Ai fini del presente capo, la tutela comprende qualsiasi azione volta a garantire la conformità al titolo II, capo 3, del presente regolamento.
Articolo 39
Verifica del rispetto del disciplinare
Oltre ai controlli propri di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un’indicazione geografica e originario dell’Unione, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da:
una o più autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
uno o più organismi delegati o persone fisiche cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625.
Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto in questione sul mercato, da:
una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure
uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi, anche per quanto riguarda i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti;
le modalità di monitoraggio e verifica delle operazioni di cui al paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.
Articolo 40
Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi delegati e di certificazione dei prodotti e persone fisiche
Articolo 41
Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti
Gli organismi delegati di cui all’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 39, paragrafo 4, lettera b), rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:
norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; oppure
norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».
Articolo 42
Verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione
Articolo 43
Obblighi dei fornitori sul mercato online
Articolo 44
Assistenza reciproca e scambio di informazioni
Articolo 45
Attestazione del rispetto del disciplinare
Un operatore il cui prodotto, in seguito alla verifica di cui all’articolo 39 del presente regolamento e all’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, risulti conforme al disciplinare di un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro in questione:
a un’attestazione, anche digitale, che può essere una copia certificata, attestante la conformità della sua produzione al disciplinare; oppure
all’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente, come l’elenco di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 116 bis del regolamento (EU) n. 1308/2013, se del caso. Il pertinente estratto dell’elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto.
CAPO 5
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
Articolo 46
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
La «denominazione di origine» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:
originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
L’«indicazione geografica» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:
originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e
la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.
In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono registrati come denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
le denominazioni di origine in questione sono state riconosciuti come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.
Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.
Articolo 47
Norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime e sulla macellazione
Articolo 48
Varietà vegetali e razze animali
Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di un prodotto non conforme al disciplinare di un’indicazione geografica registrata — la cui etichettatura includa il nome o parte del nome di tale indicazione geografica — contenente o comprendente la denominazione della varietà vegetale o della razza animale, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
il prodotto in questione comprende la varietà vegetale o la razza animale indicata oppure ne è derivato;
i consumatori non sono indotti in errore;
l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale rispetta le regole della concorrenza leale;
l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale non sfrutta la reputazione dell’indicazione geografica registrata; e
la produzione e la commercializzazione del prodotto in questione si sono diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.
Articolo 49
Disciplinare
Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti:
il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, quale usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3;
gli elementi che dimostrano che il prodotto proviene dalla zona geografica delimitata specificata in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c);
la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti; nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo di produttori richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare in materia di libera circolazione dei prodotti e libera prestazione di servizi;
gli elementi che stabiliscono:
per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b). I dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale disposizione;
per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b).
Il disciplinare può includere anche:
le pratiche sostenibili di cui all’articolo 7;
qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione;
altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o da un gruppo di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.
Articolo 50
Documento unico
Il documento unico comprende:
gli elementi principali del disciplinare, ossia il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica tale legame.
TITOLO III
SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE E INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ
CAPO 1
Ambito di applicazione
Articolo 51
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica ai prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.
Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari» comprende i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e gli altri prodotti alimentari e agricoli elencati nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente titolo non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.
CAPO 2
Specialità tradizionali garantite
Articolo 52
Obiettivi
È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite (STG) per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali:
aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto;
favorendo la generazione di valore aggiunto attraverso un contributo alla concorrenza leale nella catena di commercializzazione, a un reddito equo per i produttori e al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
Articolo 53
Criteri di ammissibilità
Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa un prodotto:
ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure
ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:
essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto; oppure
designare il carattere tradizionale del prodotto.
Articolo 54
Disciplinare
Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti:
il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;
la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;
la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, compresi, se pertinenti, la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, nonché il metodo di elaborazione del prodotto; e
gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.
Il disciplinare può includere anche prescrizioni in materia di etichettatura.
Articolo 55
Gruppi di produttori
Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:
elaborare il disciplinare, presentare domanda di modifica e cancellazione, gestire i controlli propri dei suoi membri;
intraprendere azioni per migliorare le prestazioni delle specialità tradizionali garantite;
sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;
adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.
Articolo 56
Fase nazionale della procedura di registrazione
La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita comprende:
il nome e l’indirizzo dell’gruppo di produttori richiedente;
il disciplinare ai sensi dell’articolo 54.
Articolo 57
Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione
Una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione per una specialità tradizionale garantita comprende il disciplinare di cui all’articolo 54 e:
per le domande provenienti dagli Stati membri, una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e informazioni su eventuali opposizioni ricevibili a livello nazionale a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione; o
per le domande provenienti da paesi terzi, una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.
Articolo 58
Presentazione della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione
La domanda di registrazione comune di cui all’articolo 56, paragrafo 1, è presentata da:
uno degli Stati membri interessati; oppure
un richiedente di un paese terzo, quale un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.
Articolo 59
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione
Articolo 60
Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale
La Commissione è esentata dall’obbligo di rispettare i termini per effettuare l’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell’articolo 56 che:
informa la Commissione che la decisione di cui all’articolo 56, paragrafo 3, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure
chiede alla Commissione di sospendere l’esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.
Articolo 61
Procedura di opposizione dell’Unione
Articolo 62
Motivi di opposizione
Un’opposizione presentata in conformità dell’articolo 61 è ammissibile solo se l’opponente dimostra che:
la specialità tradizionale garantita proposta non rispetta le disposizioni del presente capo; oppure
la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico.
Articolo 63
Periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite
Articolo 64
Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione
Se le perviene un’opposizione ammissibile, la Commissione, seguendo la procedura di cui all’articolo 61 e tenendo conto dei risultati della medesima:
se è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che registrano la specialità tradizionale garantita senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, dopo aver controllato che l’accordo sia conforme al diritto dell’Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure
se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.
Articolo 65
Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione
Articolo 66
Modifiche di un disciplinare
Articolo 67
Cancellazione della registrazione
Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:
qualora non possa più essere garantito il rispetto del disciplinare;
qualora non sia stato immesso in commercio per almeno i sette anni consecutivi precedenti alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita.
Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata.
Articolo 68
Restrizione sull’uso di specialità tradizionali garantite registrate
Articolo 69
Eccezioni per taluni usi
Le disposizioni del presente capo non pregiudicano:
l’uso dei termini che sono generici nell’Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come specialità tradizionale garantita;
l’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede;
l’applicazione di norme dell’Unione oppure degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e ai marchi commerciali, e diritti concessi in base a tali norme.
Articolo 70
Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione
Articolo 71
Adesione al regime delle specialità tradizionali garantite
Articolo 72
Controlli e applicazione
Per controlli delle specialità tradizionali garantite si intendono:
la verifica che un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e
la verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato.
Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica iscritta nel ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄ originarie del loro territorio che sono iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.
Oltre ai controlli propri di cui al paragrafo 5, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita e originario dell’Unione, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da:
una o più autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
uno o più organismi delegati o persone fisiche cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625.
Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato, da:
una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure
uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono imporre una tassa a copertura delle spese di verifica del rispetto del disciplinare.
Articolo 73
Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti
Gli organismi delegati di cui all’articolo 72, paragrafo 6, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 72, paragrafo 7, lettera b), rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:
norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; oppure
norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».
Articolo 74
Verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato e applicazione
Articolo 75
Obblighi dei fornitori sul mercato online
Articolo 76
Assistenza reciproca e scambio di informazioni
Articolo 77
Attestazione del rispetto del disciplinare
Un operatore il cui prodotto, a seguito della verifica di cui all’articolo 72, risulti conforme al disciplinare di una specialità tradizionale garantita protetta a norma del presente regolamento ha diritto, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro in questione:
a un’attestazione, che può essere una copia certificata, attestante la conformità con il disciplinare; oppure
all’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente, quale l’elenco di cui all’articolo 72, paragrafo 4. Il pertinente estratto dell’elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto.
CAPO 3
Indicazioni facoltative di qualità
Articolo 78
Obiettivo
È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.
Articolo 79
Norme nazionali
Articolo 80
Indicazioni facoltative di qualità
Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:
si riferiscono a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o a una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;
il loro uso conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e
hanno una dimensione europea.
Articolo 81
Riserva di indicazioni facoltative di qualità supplementari
Per tener conto delle aspettative dei consumatori, dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell’evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento riservando indicazioni facoltative di qualità supplementari e stabilendone le condizioni di utilizzo.
Articolo 82
Prodotto di montagna
È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità. Essa è riservata come termine composto ed è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, elencati nell’allegato I del TFUE, in merito ai quali:
sia le materie prime che gli alimenti per animali per animali di allevamento provengono essenzialmente da zone montane;
nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone montane.
Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone montane comprendono le zone ufficialmente designate come zone montane dal paese terzo interessato o rispondenti a criteri equivalenti a quelli di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Articolo 83
Restrizioni dell’uso e controlli
TITOLO IV
MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) 2019/787 E (UE) 2019/1753
Articolo 84
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:
all’articolo 93, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:
le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.»;
gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 94
Disciplinare
Il disciplinare permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:
il nome di cui è chiesta la protezione;
le categorie dei prodotti vitivinicoli;
il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta;
una descrizione del vino o dei vini:
per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;
le rese massime per ettaro;
un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):
per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale punto;
per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);
altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o, se del caso, da un gruppo di produttori riconosciuto, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.
Articolo 95
Documento unico
Il documento unico contiene quanto segue:
il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;
il tipo di indicazione geografica;
una descrizione del vino o dei vini;
le categorie dei prodotti vitivinicoli;
le rese massime per ettaro;
l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
una definizione concisa della zona geografica delimitata;
una descrizione del legame di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i),
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.
gli articoli da 96 a 99 sono abrogati;
all’articolo 100, i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;
gli articoli 101 e 102 sono abrogati;
l’articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Articolo 103
Protezione
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui al presente regolamento sono protette conformemente agli articoli da 26 a31, e agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2024/1143.»;
gli articoli da 104 a 106 sono abrogati;
all’articolo 107, i paragrafi 2, 3 e 4 sono abrogati;
l’articolo 110 è sostituito dal seguente:
«Articolo 110
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
la forma del disciplinare;
la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’articolo 95;
l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 113 bis
Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, la sottosezione 4 è sostituita dalla seguente:
Controlli per verificare il rispetto del disciplinare in relazione alle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali, nonché per l’applicazione delle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali
Articolo 116 bis
Controlli
Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un prodotto designato da una denominazione di origine o un’indicazione geografica ne dà notifica all’autorità competente o agli organismi delegati di cui al primo comma. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di una denominazione di origine o un’indicazione geografica iscritta nel ►C1 registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ◄ originarie del loro territorio.
La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;
le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari in relazione alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, e per la verifica della conformità alla definizione di cui all’articolo 112 e, se del caso, alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali;
le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l’uso illegale di menzioni tradizionali protette;
i controlli per verificare il rispetto del disciplinare che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.
all’articolo 120, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
le abbreviazioni “DOP”o “IGP”, corrispondenti alle indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”»;
l’articolo 166 bis è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, tranne su richiesta di un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso tale periodo può essere al massimo di sei anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo;»
all’articolo 231 è aggiunto il paragrafo seguente:
Articolo 85
Modifiche del regolamento (UE) 2019/787
Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:
all’articolo 3, i punti 6 e 7 sono abrogati;
gli articoli 16 e 21 sono abrogati;
all’articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Documento unico
Il documento unico contiene quanto segue:
gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine “bevanda spiritosa”, il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura;
la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all’articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.»;
gli articoli da 24 a 33 sono abrogati;
l’articolo 34 è modificato come segue:
i paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati;
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«La protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudica le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
gli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 sono abrogati;
l’articolo 42 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:
la forma del disciplinare;
la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’articolo 23;
l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.
l’allegato I è così modificato:
è inserito il punto seguente:
Acquavite di patate
L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di tuberi di patata a meno di 94,8 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.
L’acquavite di patate ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di patate è di 38 % vol.
Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
L’acquavite di patate non è aromatizzata.
L’acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
L’acquavite di patate può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»;
sono inseriti i punti seguenti:
Acquavite di pane
L’acquavite di pane è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86 % vol. di pane fresco, cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di pane è di 38 % vol.
Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
L’acquavite di pane non è aromatizzata.
L’acquavite di pane può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
L’acquavite di pane può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
Acquavite di linfa di betulla, acquavite di linfa di acero e acquavite di linfa di betulla e acero
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero sono bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione diretta di mosto ottenuto dalla fermentazione di linfa fresca di acero o betulla o di entrambi a pressione normale con un tenore alcolico inferiore a 88 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla linfa di betulla o di acero oppure di entrambi.
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di linfa di betulla, dell’acquavite di linfa di acero e dall’acquavite di linfa di betulla e acero è di 38 % vol.
Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero non sono aromatizzate.
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono essere edulcorate per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»
Articolo 86
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753
Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato:
all’articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:
Sulla base della richiesta di cui al primo comma, lo Stato membro interessato valuta l’interesse economico della protezione internazionale di tali indicazioni geografiche. Qualora detta valutazione accerti tale interesse economico, lo Stato membro chiede alla Commissione di registrare tale indicazione geografica.
all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:
Per ciascuna denominazione di origine, originaria di uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma rientra in quello del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:
la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra entro 12 mesi dalla data della sua registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, se tale Stato membro ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, oppure
l’annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.
Per la richiesta di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui a tale comma entro un mese dalla data di registrazione della denominazione di origine in questione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e, per la richiesta di cui alla lettera b) del medesimo comma, la notifica avviene entro il 14 maggio 2025.
Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra. La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro interessato ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.»
TITOLO V
DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 87
Esercizio della delega
Articolo 88
Procedura di comitato
Articolo 89
Disposizione transitoria per la classificazione delle indicazioni geografiche
La classificazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, delle indicazioni geografiche registrate o richieste prima del 13 maggio 2024 è effettuata in conformità della tabella di cui all’allegato III.
Articolo 90
Disposizioni transitorie per le domande pendenti e i nomi registrati
Articolo 91
Disposizioni transitorie per la procedura nazionale di opposizione per le indicazioni geografiche
Si applicano le disposizioni transitorie seguenti:
in deroga all’articolo 84, punto 3), del presente regolamento, l’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
in deroga all’articolo 85, punto 5), del presente regolamento, l’articolo 24, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
in deroga all’articolo 94 del presente regolamento, l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 92
Disposizioni transitorie per le indicazioni geografiche nazionali
Articolo 93
Continuità dei registri
Articolo 94
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è abrogato.
Articolo 95
Tavola di concordanza
I riferimenti al regolamento (UE) n. 1151/2012 abrogato e i riferimenti alle disposizioni soppresse di cui agli articoli 84 e 85 del presente regolamento si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 96
Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione
La Commissione abroga o sostituisce, a seconda dei casi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 o sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 85 del presente regolamento, nella misura necessaria a renderli conformi ai poteri conferiti ai sensi del presente regolamento.
Articolo 97
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorre dal 13 maggio 2024.
Tuttavia, l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, l’articolo 39, paragrafo 1, e l’articolo 45 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Prodotti agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
Prodotti
Voce NC 25.01 (sale)
Voce NC 32.03 (cocciniglia)
Voce NC 33.01 (oli essenziali)
Voci NC da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle)
Voci NC da 41.01 a 41.03 (pelli)
Voce NC 43.01 (pelli da pellicceria gregge)
Voce NC 45.01 (sughero)
Voci NC da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta)
Voci NC da 51.01 a 51.03 (lane e peli)
Voci NC da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)
Voce NC 53.01 (lino greggio)
Voce NC 53.02 (canapa greggia)
ALLEGATO II
Prodotti alimentari e prodotti agricoli di cui all’articolo 51
Specialità tradizionali garantite
piatti pronti,
birra,
cioccolato e prodotti derivati,
prodotti di panetteria,
prodotti di pasticceria,
prodotti di confetteria,
prodotti di biscotteria e altro,
bevande a base di estratti di piante,
pasta alimentare,
sale,
acque gassate,
sughero.
ALLEGATO III
Tabella di corrispondenza riguardante la classificazione di cui all’articolo 89
|
Classificazione dei prodotti esistente |
Voci della nomenclatura combinata corrispondenti alla classificazione dei prodotti esistente |
|
Vini |
NC 22 04 |
|
Bevande spiritose |
NC 22 08 |
|
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) |
NC 02 |
|
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) |
NC 16 |
|
Classe 1.3. Formaggi |
NC 04 06 |
|
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
NC 04 |
|
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
NC 15 |
|
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
NC 07; NC 08; NC 10; NC 11; NC 20 |
|
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
NC 03; NC 16 |
|
Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) |
La classe 1.8 comprende varie voci della nomenclatura combinata |
|
Classe 2.1. Birra |
NC 22 03 |
|
Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati |
NC 18 06 |
|
Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
NC 19 05 |
|
Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante |
NC 22 05; NC 22 06 |
|
Classe 2.5. Pasta alimentare |
NC 19 02 |
|
Classe 2.6. Sale |
NC 25 01 |
|
Classe 2.7. Gomme e resine naturali |
NC 13 01 |
|
Classe 2.8. Pasta di mostarda |
NC 21 03 |
|
Classe 2.9. Fieno |
NC 12 14 90 |
|
Classe 2.10. Oli essenziali |
NC 33 01 |
|
Classe 2.11. Sughero |
NC 45 01 |
|
Classe 2.12. Cocciniglia |
NC 32 03 |
|
Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali |
NC 06 02; NC 06 03; NC 06 04 |
|
Classe 2.14. Cotone |
NC 52 01 |
|
Classe 2.15. Lana |
NC 51 01 |
|
Classe 2.16. Vimini |
NC 14 01 |
|
Classe 2.17. Lino stigliato |
NC 53 01 21 |
|
Classe 2.18. Cuoio |
NC 41 |
|
Classe 2.19. Pellame |
NC 43 01 |
|
Classe 2.20. Piume |
NC 05 05 |
|
Classe 2.21. Vini aromatizzati |
NC 22 05 |
|
Classe 2.22. Altre bevande alcoliche |
NC 22 06 |
|
Classe 2.23. Cere di api |
NC 15 21 90 |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
|
Presente regolamento |
Regolamento (UE) n. 1151/2012 |
Regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Regolamento (UE) 2019/787 |
|
Articolo 1 |
— |
— |
— |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 101, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafi 6 e 7 |
|
Articolo 3 |
— |
— |
— |
|
Articolo 4 |
Articolo 1 e articolo 4 |
— |
— |
|
Articolo 5 |
Articolo 2 |
Articolo 99, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 6 |
— |
— |
— |
|
Articolo 7 |
— |
— |
— |
|
Articolo 8 |
— |
— |
— |
|
Articolo 9 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 95, nella versione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in vigore dal 12 maggio 2024 |
Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 24, paragrafo 4, primo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 96, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 94, paragrafo 1 nella versione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in vigore dal 12 maggio 2024 |
Articolo 23, paragrafo 1, nella versione del regolamento (UE) 2019/787 in vigore dal 12 maggio 2024 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 96, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 24, paragrafo 5, secondo comma |
|
Articolo 10, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 96, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 24, paragrafo 6, primo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 49, paragrafo 4 |
Articolo 96, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 24, paragrafo 7, primo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 49, paragrafo 4 |
— |
Articolo 24, paragrafo 7, secondo e terzo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 8 |
— |
— |
Articolo 24, paragrafo 4, terzo comma |
|
Articolo 11 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 25 |
|
Articolo 12 |
— |
— |
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 49, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 96, paragrafo 5, secondo e terzo comma |
Articolo 23, paragrafo 2, nella versione del regolamento (UE) 2019/787 in vigore dal 12 maggio 2024, e articolo 24, paragrafo 7, primo e quarto comma |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
Articolo 23, paragrafo 1, nella versione del regolamento (UE) 2019/787 in vigore dal 12 maggio 2024 |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 49, paragrafo 6 |
— |
Articolo 24, paragrafo 9 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 49, paragrafo 7 |
— |
— |
|
Articolo 14 |
— |
— |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 49, paragrafo 5 |
— |
Articolo 24, paragrafo 8 |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 24, paragrafo 4, secondo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 50, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 97, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 97, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 50, paragrafo 2 |
Articolo 96, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 26, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 49, paragrafo 8 |
Articolo 96, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 50, paragrafo 3 |
Articolo 97, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 17 |
Articolo 51 |
Articolo 98 |
Articolo 27 |
|
Articolo 18 |
— |
— |
— |
|
Articolo 19 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 28 |
|
Articolo 20 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 29 |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 97, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 30, paragrafo 1 |
|
Articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5 |
Articolo 52, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 99, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
|
Articolo 22 |
Articolo 11 |
Articolo 104 |
Articolo 33 |
|
Articolo 23 |
— |
— |
— |
|
Articolo 24 |
Articolo 53 |
Articolo 105 |
Articolo 31 |
|
Articolo 25 |
Articolo 54 |
Articolo 106 |
Articolo 32 |
|
Articolo 26 |
Articolo 13 |
Articolo 103 |
Articolo 21 |
|
Articolo 27 |
— |
— |
-- |
|
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 101, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 35, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 101, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 29, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 100, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 34, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 29, paragrafi 3 e 4 |
— |
— |
— |
|
Articolo 30 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 101, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
|
Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 14 |
Articolo 102 |
Articolo 36 |
|
Articolo 31, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
|
Articolo 31, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
— |
— |
|
Articolo 32 |
Articolo 45 |
— |
— |
|
Articolo 33 |
— |
— |
— |
|
Articolo 34 |
— |
— |
— |
|
Articolo 35 |
— |
— |
— |
|
Articolo 36 |
Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 46 |
— |
— |
|
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 44 |
— |
Articolo 16 |
|
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
— |
|
Articolo 37, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
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Articolo 37, paragrafo 4 |
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Articolo 37, paragrafo 5 |
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Articolo 37, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
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Articolo 37, paragrafo 7 |
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Articolo 37, paragrafo 8 |
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Articolo 37, paragrafo 9 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
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Articolo 37, paragrafo 10 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
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Articolo 37, paragrafo 11 |
Articolo 12, paragrafo 7 |
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Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 35 |
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— |
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Articolo 38, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafo 3 |
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Articolo 39, paragrafo 1 |
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— |
Articolo 38, paragrafo 1 |
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Articolo 39, paragrafo 3 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
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Articolo 38, paragrafo 2 |
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Articolo 39, paragrafo 4 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
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Articolo 38, paragrafo 3 |
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Articolo 39, paragrafo 6 |
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Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 39, paragrafo 7 |
— |
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Articolo 38, paragrafo 2, terzo comma |
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Articolo 40, paragrafo 1 |
— |
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Articolo 38, paragrafo 4, primo comma |
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Articolo 40, paragrafo 2 |
Articolo 37, paragrafo 3 |
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Articolo 38, paragrafo 4, secondo comma |
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Articolo 41 |
Articolo 39 |
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Articolo 38, paragrafo 5 |
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Articolo 42, paragrafo 1 |
— |
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Articolo 39, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 42, paragrafo 2 |
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— |
Articolo 39, paragrafo 1 |
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Articolo 42, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
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Articolo 39, paragrafo 2, primo comma |
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Articolo 42, paragrafi 4 e 5 |
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Articolo 43 |
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Articolo 44 |
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Articolo 45 |
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Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
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Articolo 46, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
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Articolo 46, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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Articolo 47, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
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Articolo 48, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 48, paragrafo 3 |
Articolo 42, paragrafo 1 |
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Articolo 48, paragrafo 4 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
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Articolo 49 |
Articolo 7 |
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Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) |
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— |
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Articolo 50, paragrafo 2 |
Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma |
— |
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Articolo 51 |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
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Articolo 52 |
Articolo 17 |
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Articolo 53 |
Articolo 18 |
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Articolo 54 |
Articolo 19 |
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Articolo 55 |
Articolo 45 |
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Articolo 56, paragrafo 1 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
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Articolo 56, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
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Articolo 56, paragrafo 3 |
Articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 49, paragrafo 4, primo comma |
— |
— |
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Articolo 56, paragrafo 4 |
Articolo 49, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
— |
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Articolo 57, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e articolo 20, paragrafo 2, lettera a) |
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Articolo 57, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b) |
— |
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Articolo 57, paragrafo 3 |
Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma |
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Articolo 58 |
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Articolo 59 |
Articolo 50, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 60 |
Articolo 50, paragrafo 3 |
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Articolo 61 |
Articolo 51 |
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Articolo 62 |
Articolo 21 |
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Articolo 63 |
Articolo 24 bis |
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Articolo 64 |
Articolo 52 |
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Articolo 65 |
Articolo 22 |
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Articolo 66 |
Articolo 53 |
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Articolo 67 |
Articolo 54 |
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Articolo 68 |
Articolo 24 |
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Articolo 69 |
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Articolo 70 |
Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4 |
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Articolo 71, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
— |
— |
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Articolo 71, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
— |
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Articolo 72, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 3 |
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— |
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Articolo 72, paragrafo 6 |
Articolo 37, paragrafo 1, primo comma |
— |
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Articolo 72, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 37, paragrafo 2 |
— |
— |
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Articolo 72, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 72, paragrafo 9 |
Articolo 37, paragrafo 3 |
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Articolo 73 |
Articolo 39 |
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Articolo 74 |
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Articolo 75 |
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Articolo 76 |
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Articolo 77 |
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Articolo 78 |
Articolo 27 |
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Articolo 79 |
Articolo 28 |
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Articolo 80 |
Articolo 29 |
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Articolo 81 |
Articolo 30 |
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Articolo 82 |
Articolo 31 |
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Articolo 83, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 33 |
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Articolo 83, paragrafo 4 |
Articolo 34 |
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Articolo 84 |
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Articolo 85 |
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Articolo 86 |
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Articolo 87 |
Articolo 56 |
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Articolo 88 |
Articolo 57 |
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Articolo 89 |
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Articolo 90 |
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Articolo 91 |
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Articolo 92 |
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Articolo 93 |
Articolo 58 |
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Articolo 94 |
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Articolo 95 |
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Articolo 96 |
Articolo 59 |
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Allegato I |
Allegato I, punto I |
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Allegato II |
Allegato I, punto II |
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Allegato III |
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( ) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
( ) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
( ) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).
( ) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).
( ) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).
( ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
( ) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
( ) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
( ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
( *1 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.)»;
( *2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).»;
( *3 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui alimenti per animali, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;
( *4 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;
( *5 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.)»;