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Documento 32020R2036
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2036 of 9 December 2020 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for flight crew competence and training methods and postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19
C/2020/8661
GU L 416 dell' , pagg. 24-31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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11.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 416/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2036 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti che gli operatori di aeromobili devono soddisfare per quanto riguarda l’addestramento operativo e i controlli periodici dei loro piloti. |
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(2) |
Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico. |
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(3) |
Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il Manual of evidence-based training («Manuale di addestramento basato su evidenze», doc. 9995 AN/497), che contiene un quadro delle competenze necessarie («competenze fondamentali») per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente in un ambiente di trasporto aereo commerciale nonché le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze. Le competenze dell’addestramento basato su evidenze («EBT») comprendono quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze, abilità e attitudini (knowledge, skills and attitudes - «KSA») tecniche e non tecniche. |
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(4) |
Obiettivo dell’EBT è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per allinearlo al documento 9995 dell’ICAO Manual of evidence-based training, al fine di introdurre requisiti in materia di addestramento, controlli e valutazione del programma EBT e consentire alle autorità di approvare l’EBT di riferimento che sostituisce i controlli precedenti, vale a dire il controllo di professionalità dell’operatore (Operator Proficiency Check — OPC) e il controllo di professionalità finalizzato al mantenimento dell’abilitazione (Licence Proficiency Check — LPC). Ciò consentirà un approccio unico all’addestramento periodico presso l’operatore. |
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(6) |
La pandemia di COVID-19 ha ostacolato gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea. |
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(7) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione prescrive che, a partire dal 1o gennaio 2021, siano installati e usati fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR con capacità di registrazione di 25 ore). Al fine di evitare di imporre un onere finanziario sproporzionato agli operatori e ai costruttori dei velivoli la cui consegna agli operatori era prevista prima del 1o gennaio 2021, salvo poi venire sospesa a seguito della pandemia di COVID-19, è opportuno rinviare l’applicazione di tale requisito. |
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(8) |
L’Agenzia ha verificato che è possibile rinviare l’applicazione del requisito di cui al considerando 7 per un periodo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea. |
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(9) |
L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (3), in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Data di entrata in vigore e di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sono così modificati:
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(1) |
l'allegato I è così modificato:
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(2) |
l'allegato II (Parte ARO) è così modificato:
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(3) |
l'allegato III (Parte ORO) è così modificato:
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(4) |
l'allegato IV (Parte CAT) è così modificato:
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(5) |
l'allegato VI (Parte NCC) è così modificato:
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(6) |
l'allegato VIII (Parte SPO) è così modificato:
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