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Document 32019R0229

Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/771

GU L 37 del 8.2.2019, pp. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/229/oj

8.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/106


REGOLAMENTO (UE) 2019/229 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito alle disposizioni di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(2)

Il Comitato europeo di normazione e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione hanno recentemente rivisto una serie di metodi di riferimento e un protocollo destinato a verificare la conformità ai criteri microbiologici. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza. L'aggiornamento dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni per l'impiego di metodi alternativi alla luce del protocollo standard di riferimento EN ISO 16140-2 rivisto, il modo in cui i risultati sono comunicati in conformità dei nuovi metodi rivisti e i nuovi riferimenti di alcuni metodi per la rilevazione di Salmonella (EN ISO 6579-1), Cronobacter (EN ISO 22964) ed enterotossine stafilococciche (EN ISO 19020), per la rilevazione e la quantificazione dell'istamina (EN ISO 19343), per il conteggio delle colonie aerobiche (EN ISO 4833-1) e per il metodo di conteggio delle colonie di Enterobacteriaceae (EN ISO 21528).

(3)

Il microrganismo Enterobacter sakazakii è stato riclassificato nel 2007 ed è stato chiamato Cronobacter spp.

(4)

I nomi completi dei due sierotipi di Salmonella sono «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Typhimurium» e «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Enteritidis». Conformemente alle raccomandazioni del World Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research sulla Salmonella (3), il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe fare riferimento a tali sierotipi nello stesso modo.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Listeria monocytogenes in «alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali». Conformemente a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 15 novembre 2011 (4), i semi germogliati costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e dovrebbero pertanto essere inclusi nel criterio per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.

(6)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e un criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). Poiché esistono processi alternativi alla pastorizzazione che permettono di ottenere un effetto battericida analogo, il criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e il criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) non dovrebbero applicarsi ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) che sono stati sottoposti a un processo battericida il cui effetto su E. coli e Salmonella è analogo a quello della pastorizzazione.

(7)

È opportuno, in via transitoria, permettere che gli attuali metodi alternativi continuino a essere impiegati al fine di dare tempo sufficiente agli operatori del settore alimentare per adattare i loro metodi, dato che alcuni certificati relativi a metodi alternativi basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 possono ancora essere validi fino alla fine del 2021.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2073/2005

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 2, dopo la lettera m), è aggiunta la lettera seguente:

«n)

“un'ampia gamma di alimentì”, di cui nella norma EN SO 16140- 2, alimenti così come definiti all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

o)

“autorità indipendente di certificazione”, un organismo indipendente dall'organizzazione che fabbrica o distribuisce il metodo alternativo e che fornisce una garanzia scritta, sotto forma di un certificato, attestante che il metodo alternativo validato è conforme alle disposizioni di cui alla norma EN ISO 16140-2;

p)

“garanzia del processo di produzione del fabbricante”, un processo di produzione il cui sistema di gestione garantisce che il metodo alternativo validato è conforme alle caratteristiche richieste dalla norma EN ISO 16140 - 2 e che nel metodo alternativo gli errori e i difetti sono prevenuti;

(*1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).» "

2)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore ai sei mesi che possono comportare un rischio da Cronobacter spp. tengono sotto sorveglianza nell'ambito del loro piano di campionamento le aree di lavorazione e le attrezzature per accertare che non siano contaminate da enterobatteriacee.”;

b)

al paragrafo 5, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

“L'impiego di metodi di analisi alternativi è accettabile a condizione che questi siano:

validati in base al metodo di riferimento specifico di cui all'allegato I in conformità del protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2, e

validati per la categoria di alimenti specificata nel pertinente criterio microbiologico di cui all'allegato I, il cui rispetto è oggetto di verifica da parte dell'operatore del settore alimentare, o validati per un'ampia gamma di alimenti di cui alla norma EN ISO 16140-2.

Metodi proprietari possono essere impiegati come metodi di analisi alternativi, a condizione che siano:

validati, secondo il protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2, conformemente al metodo di riferimento specifico per verificare il rispetto dei criteri microbiologici di cui all'allegato I, come previsto nel terzo comma; e

certificati da un organismo di certificazione indipendente.

La certificazione del metodo proprietario di cui al quarto comma, secondo trattino:

è sottoposta, almeno ogni cinque anni, a una rivalutazione mediante procedure di rinnovo,

dimostra che la garanzia del processo di produzione del fabbricante è stata valutata, e

comprende una sintesi dei risultati della convalida del metodo proprietario o un riferimento a essi e una dichiarazione sulla gestione della qualità del processo di produzione del metodo.

Gli operatori del settore alimentare possono impiegare metodi di analisi diversi da quelli validati o certificati di cui al terzo, quarto e quinto comma, se tali metodi sono stati validati conformemente a protocolli riconosciuti a livello internazionale e il loro impiego è autorizzato dall'autorità competente.”;

3)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori del settore alimentare possono applicare i metodi di analisi alternativi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 applicabile prima di essere modificato dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(3)  Popoff M Y, Le Minor L. Antigenic formulas of the Salmonella serovars, 7a revisione. World Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella. Parigi, Francia: Istituto Pasteur; 1997.

(4)   EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds [Parere scientifico dell'EFSA sui rischi connessi all'Escherichia coli produttore di tossine Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati]; EFSA Journal 2011;9(11):2424.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1)

il capitolo 1 è così modificato:

a)

nelle righe 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.20, da 1.22 a 1.24, 1.28 e 1.29, nella colonna «Limiti», il termine «Assente» è sostituito dai termini «Non rilevabile»;

b)

nella colonna «Metodo d'analisi di riferimento»:

i)

nelle righe da 1.4 a 1.20, 1.22 e 1.23, «EN/ISO 6579» è sostituito da «EN ISO 6579-1»;

ii)

nella riga 1.21, i termini «Metodo europeo di screening del LCR per gli stafilococchi coagulasi-positivi (13)» sono sostituiti da «EN ISO 19020»;

iii)

nella riga 1.24, «ISO/TS 22964» è sostituito da «EN ISO 22964»;

iv)

nelle righe da 1.26 a 1.27 bis, «HPLC (19)» è sostituito da «EN ISO 19343»;

v)

nella riga 1.28, «EN/ISO 6579 (per la rilevazione) schema White-Kaufmann-Le Minor (per la sierotipizzazione)» è sostituito da «EN ISO 6579-1 (per la rilevazione) schema Kauffmann-Le Minor White-Kaufmann-Le Minor (per la sierotipizzazione)»;

c)

nella riga 1.24, nella colonna «Microrganismi/loro tossine, metaboliti», i termini «(Enterobacter sakasakii)» sono soppressi;

d)

nella riga 1.28, nella colonna «Microrganismi/loro tossine, metaboliti», i termini «Salmonella typhimurium (21) Salmonella enteritidis» sono sostituiti dai termini «Salmonella Typhimurium (21) Salmonella Enteritidis»;

e)

nella nota a piè di pagina 4, secondo trattino, i termini «tranne i semi germogliati,» sono soppressi;

f)

le note a piè di pagina 13 e 19 sono soppresse;

g)

nella nota a piè di pagina 14, i termini «E. sakazakii» sono sostituiti dai termini «Cronobacter spp.»;

h)

nella sezione «Interpretazione dei risultati delle prove», i termini «Enterobacter sakazakii» sono sostituiti dai termini «Cronobacter spp.»;

i)

nella riga 1.20, nella colonna «Categoria alimentare», i termini «Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)» sono sostituiti dai seguenti:

«Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (*1) (pronti al consumo)

(*1)  Il termine “non pastorizzati” indica che il succo non è stato sottoposto a pastorizzazione ottenuta mediante combinazioni di tempo-temperatura o ad altri processi validati per conseguire un effetto battericida equivalente a quello della pastorizzazione su Salmonella »."

2)

Il capitolo 2 è così modificato:

a)

nelle righe 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7, «ISO 4833» è sostituito da «EN ISO 4833-1»;

b)

nelle righe da 2.1.3 a 2.1.5, 2.2.9 e 2.2.10, nella colonna «Limiti», il termine «Assente» è sostituito dai termini «Non rilevabile»;

c)

nella colonna «Metodo d'analisi di riferimento»:

i)

nelle righe 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.7, 2.2.8 e 2.3.1, «ISO 21528-2» è sostituito da «EN ISO 21528-2»;

ii)

nelle righe 2.1.3 e 2.1.4, «EN/ISO 6579» è sostituito da «EN ISO 6579-1»;

iii)

nella riga 2.1.5, «EN/ISO 6579 (per la rilevazione)» è sostituito da «EN ISO 6579-1»;

iv)

nelle righe 2.2.9 e 2.2.10, «ISO 21528-1» è sostituito da «EN ISO 21528-1»;

d)

nella sezione 2.1 «Carne e prodotti a base di carne», la nota a piè di pagina 10 è sostituita dalla seguente:

«Qualora venga rilevata Salmonella spp., vengono poi sierotipizzati gli isolati Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis al fine di verificare se soddisfano il criterio microbiologico di cui al capitolo 1, riga 1.28.»;

e)

nella sezione 2.2 «Latte e prodotti lattiero-caseari», nella nota a piè di pagina 9, i termini «E. sakazakii» sono sostituiti dai termini «Cronobacter spp.»;

f)

nella riga 2.5.2, nella colonna «Categoria alimentare», i termini «Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)» sono sostituiti dai seguenti:

«Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (*2) (pronti al consumo)

(*2)  Il termine “non pastorizzati” indica che il succo non è stato sottoposto a pastorizzazione ottenuta mediante combinazioni di tempo-temperatura o ad altri processi validati per conseguire un effetto battericida equivalente a quello della pastorizzazione su E. coli »."


(*1)  Il termine “non pastorizzati” indica che il succo non è stato sottoposto a pastorizzazione ottenuta mediante combinazioni di tempo-temperatura o ad altri processi validati per conseguire un effetto battericida equivalente a quello della pastorizzazione su Salmonella ».

(*2)  Il termine “non pastorizzati” indica che il succo non è stato sottoposto a pastorizzazione ottenuta mediante combinazioni di tempo-temperatura o ad altri processi validati per conseguire un effetto battericida equivalente a quello della pastorizzazione su E. coli ».»


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