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Document 32019R0229
Commission Regulation (EU) 2019/229 of 7 February 2019 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards certain methods, the food safety criterion for Listeria monocytogenes in sprouted seeds, and the process hygiene criterion and food safety criterion for unpasteurised fruit and vegetable juices (ready-to-eat) (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/771
GU L 37 del 8.2.2019, pp. 106–110
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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8.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/106 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/229 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito alle disposizioni di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. |
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(2) |
Il Comitato europeo di normazione e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione hanno recentemente rivisto una serie di metodi di riferimento e un protocollo destinato a verificare la conformità ai criteri microbiologici. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza. L'aggiornamento dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni per l'impiego di metodi alternativi alla luce del protocollo standard di riferimento EN ISO 16140-2 rivisto, il modo in cui i risultati sono comunicati in conformità dei nuovi metodi rivisti e i nuovi riferimenti di alcuni metodi per la rilevazione di Salmonella (EN ISO 6579-1), Cronobacter (EN ISO 22964) ed enterotossine stafilococciche (EN ISO 19020), per la rilevazione e la quantificazione dell'istamina (EN ISO 19343), per il conteggio delle colonie aerobiche (EN ISO 4833-1) e per il metodo di conteggio delle colonie di Enterobacteriaceae (EN ISO 21528). |
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(3) |
Il microrganismo Enterobacter sakazakii è stato riclassificato nel 2007 ed è stato chiamato Cronobacter spp. |
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(4) |
I nomi completi dei due sierotipi di Salmonella sono «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Typhimurium» e «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Enteritidis». Conformemente alle raccomandazioni del World Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research sulla Salmonella (3), il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe fare riferimento a tali sierotipi nello stesso modo. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Listeria monocytogenes in «alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali». Conformemente a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 15 novembre 2011 (4), i semi germogliati costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e dovrebbero pertanto essere inclusi nel criterio per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali. |
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(6) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e un criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). Poiché esistono processi alternativi alla pastorizzazione che permettono di ottenere un effetto battericida analogo, il criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e il criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) non dovrebbero applicarsi ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) che sono stati sottoposti a un processo battericida il cui effetto su E. coli e Salmonella è analogo a quello della pastorizzazione. |
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(7) |
È opportuno, in via transitoria, permettere che gli attuali metodi alternativi continuino a essere impiegati al fine di dare tempo sufficiente agli operatori del settore alimentare per adattare i loro metodi, dato che alcuni certificati relativi a metodi alternativi basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 possono ancora essere validi fino alla fine del 2021. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 2073/2005
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
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1) |
all'articolo 2, dopo la lettera m), è aggiunta la lettera seguente:
(*1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).» " |
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2) |
l'articolo 5 è così modificato:
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3) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori del settore alimentare possono applicare i metodi di analisi alternativi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 applicabile prima di essere modificato dall'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(3) Popoff M Y, Le Minor L. Antigenic formulas of the Salmonella serovars, 7a revisione. World Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella. Parigi, Francia: Istituto Pasteur; 1997.
(4) EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds [Parere scientifico dell'EFSA sui rischi connessi all'Escherichia coli produttore di tossine Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati]; EFSA Journal 2011;9(11):2424.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
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1) |
il capitolo 1 è così modificato:
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2) |
Il capitolo 2 è così modificato:
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(*1) Il termine “non pastorizzati” indica che il succo non è stato sottoposto a pastorizzazione ottenuta mediante combinazioni di tempo-temperatura o ad altri processi validati per conseguire un effetto battericida equivalente a quello della pastorizzazione su Salmonella ».
(*2) Il termine “non pastorizzati” indica che il succo non è stato sottoposto a pastorizzazione ottenuta mediante combinazioni di tempo-temperatura o ad altri processi validati per conseguire un effetto battericida equivalente a quello della pastorizzazione su E. coli ».»